Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.29

 

rs/DC/td

Lugano

26 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 aprile 2007 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 31 gennaio 2007 la __________ di __________ ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2007 per sei dipendenti del settore lavanderia, con la seguente motivazione:

 

"  (…)

In data 30.9.2005 abbiamo rilevato dal __________ la RI 1 ed è stata notificata la nuova gestione, la conduzione e l'amministrazione di case di cura policliniche.

In tale occasione è pure stata modificata la ragione sociale cambiando contemporaneamente l'intestazione da __________ in RI 1 (vedi estratto RC).

 

Ricordiamo che la __________, gruppo __________, aveva rilevato nel cantone Ticino la __________ a __________ e proprio la vecchia struttura denominata RI 1.

Questo __________ ha ceduto la RI 1 ad un gruppo di persone, residenti in Ticino nel Locarnese. Invece la struttura di __________ è stata chiusa di fatto il 31.10.2006 e il gruppo ha lasciato a casa tutto il personale. Fortunatamente per lo stesso è stata riassorbita in parte da un altro gruppo. Ma con la vendita della __________ si è creato un problema per il nostro settore lavanderia in quanto con la nuova gestione, la RI 1 non fa più capo alla nostra struttura di __________ per il lavaggio della biancheria.

 

Venuta a mancare questa parte di attività lavorativa il nostro effettivo del personale si trova momentaneamente sovradimensionato." (Doc. 4)

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 12 aprile 2007 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 15 febbraio 2007 (cfr. doc. 3) e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in particolare che in concreto la perdita di lavoro invocata non è computabile.

                                         L’amministrazione ha motivato tale conclusione indicando che la circostanza per la __________ di essersi ritrovata con minore lavoro e conseguentemente con personale in esubero, a seguito della rinuncia da parte della nuova struttura della __________ - unica altra fruitrice della lavanderia della RI 1, oltre alla __________ stessa - a fare capo alla lavanderia della __________ di __________, rientra nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

 

"  (…)

Come abbiamo già indicato nella nostra lettera del 31.1.2007 (allegato 2), indirizzata alla SdL di Bellinzona, in data 30.9.2005 abbiamo rilevato, dal __________, la RI 1 sita a __________.

 

Al momento della trattativa il __________ non aveva indicato che era sua intenzione vendere o chiudere la struttura di __________. Per questa ragione abbiamo deciso di mantenere il settore lavanderia salvaguardando pure i sei posti di lavoro.

 

Il __________ (gruppo __________) aveva rilevato la RI 1 RI 1, situata a __________, come pure la __________ di __________.

 

In ottobre 2006 questo __________, dopo che in data 30.9.2005 aveva già ceduto la sua struttura di __________ (attualmente la nostra __________), aveva deciso di separarsi anche della struttura di __________.

 

Con la chiusura della __________ di __________ è venuto a mancare il lavoro per la nostra lavanderia.

 

Non appena venuti a conoscenza della cessione della __________ di __________ ci siamo attivati per reperire nuovi clienti.

 

Come abbiamo indicato, durante un incontro avuto nei nostri uffici con il signor __________ ed il signor __________, abbiamo delle trattative in corso con un'altra struttura alberghiera, ma purtroppo a tutt'oggi non hanno dato esito positivo.

 

Nella decisione su opposizione, a pagina 2, si legge:

 

"con decisione 15.2.2007 l'UG si è opposto al versamento delle indennità per lavoro ridotto, ritenendo che il settore "lavanderia" della RI 1 si esponga ad un rischio economico accresciuto, poiché il solo fatto di lavorare con un unico principale cliente rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro".

 

Da parte nostra riteniamo di adempiere i presupposti degli articoli LADI in quanto lo scopo del lavoro ridotto è quello di mantenere e conservare i posti di lavoro se si tratta di una perdita di lavoro temporanea.

Inoltre una perdita di lavoro è computabile se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile.

 

Secondo l'art. 33 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per normale rischio aziendale si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda o per motivi esterni e che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure.

 

Questa indicazione, a nostro modo di vedere, deve essere interpretata e adeguata ad ogni singola azienda. In effetti per la __________ il settore lavanderia non rappresenta l'attività principale per la quale i clienti sono i pazienti. La lavanderia si trova attualmente sovradimensionata solo a causa delle vicende legate alla gestione precedente.

Abbiamo però ampiamente dimostrato in modo credibile, durante la riunione tenutasi nei nostri uffici, che ci stiamo adoperando per cercare nuove ordinazioni che ci permetterebbero di lavorare a pieno regime e che stiamo trattando per trovare nuovi sbocchi.

 

Vi ricordiamo che la nostra struttura occupa 217 lavoratori e che nel 2005 questi erano 189. Di conseguenza, con l'acquisto della __________, si è cercato di mantenere funzionale una struttura particolarmente importante per la regione.

 

Visto quanto sopra riteniamo che la nostra __________ possa avere il diritto di introdurre il lavoro ridotto in quanto la nostra richiesta è dovuta a motivi eccezionali e indipendenti dalla nostra volontà." (Doc. I)

 

                               1.4.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro ha negato correttamente oppure no alla RI 1 il diritto di percepire indennità per lavoro ridotto per il periodo febbraio-aprile 2007.

 

                               2.3.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

                                         

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

 

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

 

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

 

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

 

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.4.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

 

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

 

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

 

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro;

 

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

 

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

 

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

 

  e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

 

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme è di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

 

                               2.5.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

 

                                         Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

 

                                         In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

 

"  (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

 

                                         Per quanto riguarda il settore sanitario, il TFA, in una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.

 

                                         In questa sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

 

"  b) Les premiers juges ont examiné la question du risque normal

 d'exploitation à la lumière des statistiques publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000 unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même période.

 

La commission de recours a considéré qu'il s'agit là d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la politique de maîtrise des coûts de la santé

voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation en division commune.

 

Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en pre­nant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).

 

3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa déci­sion de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en 1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et que cette mesure de restructuration allait con­duire au licenciement de neuf collaborateurs.

 

Quant au caractère prévisible de la diminution des nuitées, la recou­rante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence, sou­tient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique, comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du concept hospitalier sont erronées.

 

Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics, alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les réfé­rences) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses conclusions.

 

En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel ou extraordi­naire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,

comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf. consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante ( ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA 1999 pag. 206-207)

 

                               2.6.   Circa la premessa dell'inevitabilità della perdita di lavoro ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, chiamato a statuire nel caso di assenza del datore di lavoro per malattia, in una decisione pubblicata in DLA 1990 pag. 135, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (…)

Si può prescindere dal sapere quando il datore di lavoro abbia potuto riprendere quantomeno l'attività direttiva dell'azienda, in particolare se esso sia stato sostituito: in effetti il periodo di 5 mesi intercorso dal ricovero all'annuncio era tale comunque da permettere al datore di lavoro di evitare, mediante provvedimenti adeguati, la perdita di lavoro.(…)." (cfr. DLA 1990 pag. 138)

 

                                         In un'altra decisione del 5 dicembre 1995 nella causa M., C 61/94, l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

Orbene, pure nella presente evenienza, come è stato giudicato a proposito della malattia nella giurisprudenza citata, può essere lasciato irrisolto il tema di sapere se la morte del datore di lavoro configuri un danno che rende la perdita di lavoro computabile. Si deve infatti ritenere che, come nel caso di malattia, un prolungato periodo intercorso dal decesso del titolare della ditta sia sufficiente per permettere alla stessa di far fronte alla situazione. Al riguardo non possono essere condivisi gli argomenti della ricorrente, per la quale la situazione sarebbe diversa a seconda che ci si trovi di fronte a un caso di malattia o di decesso. Questo tantomeno quando, come in concreto, la ditta è ripresa da un famigliare, in particolare un figlio, il quale certamente è bene a conoscenza delle modalità di conduzione della medesima.

 

     c) La ditta ricorrente è stata posta al beneficio di indennità per lavoro ridotto dal 15 febbraio al 15 agosto 1993, vale a dire un periodo di 6 mesi. Considerato quanto esposto in precedenza, bisogna ammettere, ricordato poi che il decesso era avvenuto 3 mesi prima dell'inizio del diritto, che tale periodo di complessivi 9 mesi era, anche nell'ipotesi di decesso, senza dubbio sufficientemente lungo per permettere al nuovo datore di lavoro di evitare nell'avvenire, mediante adeguati provvedimenti, la perdita di lavoro. (…)."

(cfr. STFA nella causa M., C 61/94, consid. 3)

 

                                         In una sentenza C 218/02 del 22 novembre 2002 il TFA ha stabilito, da una parte, che la perdita di lavoro dei dipendenti di un esercizio pubblico adibiti al servizio non era computabile, visto che la diminuzione dei clienti era prevedibile a seguito dell’annuncio avvenuto diversi mesi prima di notevoli lavori implicanti la chiusura del traffico. Non assumendo nuovo personale per una data posteriore alla fine dei lavori, bensì durante i lavori, è stato omesso di prendere delle misure appropriate in vista di diminuire la perdita di lavoro prevedibile. Dall’altra, che l’attività del nuovo personale non incideva sul lavoro dei dipendenti non addetti al servizio. Per questi lavoratori, quindi, il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di lavoro era evitabile non risultava fondato. Il ricorso dell’esercizio pubblico è stato parzialmente accolto, in quanto la documentazione agli atti non permetteva di decidere sul diritto alle indennità dei differenti impiegati dell’insorgente.

                                         A proposito del presupposto dell’inevitabilità della perdita di lavoro, l’Alta Corte ha in generale precisato:

 

"  (…)

Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI).” (C 218/02 del 22 novembre 2002 consid. 2)

 

                                         Chiamata a statuire nel caso di una ditta attiva nel campo della tecnologia informatica, in una decisione non pubblicata del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

4.2 Die Vermeidbarkeit des geltend gemachten Arbeitsausfalls wäre dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin im massgeblichen Zeitpunkt der Absehbarkeit des Auftragsrückgangs keine korrigierenden Massnahmen getroffen hätte. Hingegen ist die Vermeidbarkeit zu verneinen, falls die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sie von dem Zeitpunkt an die erforderlichen Massnahmen ergriff, in dem sich auf Grund der Kundenerhebungen ein Rückgang abzeichnete, der über das normale Betriebsrisiko bzw. die Branchenüblichkeit hinaus ging (vgl. Erw. 6).

 

(…)

 

6. Generell ist festzustellen, dass laut den Geschäftsberichten der Firma A. AG der Jahre 1999 und 2000 nach einer Umsatzsteigerung im Systemgeschäft im Jahr 1999 in der ersten Jahreshälfte 2000 ein im Vergleich zur Vorjahresperiode massiv rückläufiger Umsatz zu verzeichnen war. Der massive Rückgang der ersten Jahreshälfte 2000 ging bei der Beschwerdeführerin insgesamt über ein normales Betriebsrisiko bzw. über die Branchenüblichkeit hinaus. Hinsichtlich der Frage der Branchen- und Betriebsüblichkeit des Arbeitsausfalls wird allerdings noch näher einzugrenzen sein, wie weit er auf die verzögerte Einführung des Betriebssystems Windows 2000 und den Jahrtausendwechsel zurückzuführen war. Soweit er sich aus der verzögerten Einführung des Betriebssystems Windows 2000 herleitete, ist er, da branchenüblich, nicht anrechenbar (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG). Insoweit dafür der Jahrtausendwechsel verantwortlich war (Vorziehen von Informatikprojekten auf das Jahr 1999 und dadurch bewirkte Zurückhaltung der Kundschaft im Jahr 2000), gehört dies zum normalen, da kalkulierbaren Betriebsrisiko (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG, BGE 119 V 498 Erw. 3). Ob es im ersten Semester 2000 weitere negative Einflüsse auf den Geschäftsgang gab, und wie weit diese über die Branchenüblichkeit und das normale Betriebsrisiko hinaus gingen, wird die Vorinstanz im Rahmen der erforderlichen Abklärungen festzustellen haben und bei ihrem Neuentscheid berücksichtigen. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01)

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta la RI 1, quale motivo per l’introduzione del lavoro ridotto, ha sostanzialmente addotto la chiusura della __________ di __________ e il susseguente trasferimento dalla gestione di questa struttura dal __________ a un altro gruppo che ha comportato la fine dell’utilizzo della lavanderia della __________ (cfr. doc. 4, I).

 

                                         La Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, ritenendo che la perdita di lavoro invocata dalla ricorrente non sia computabile, siccome la circostanza fatta valere quale giustificazione della richiesta di prestazioni rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

 

                                         Questa Corte non può condividere la conclusione alla quale è giunta la Sezione del lavoro.

 

                                         In primo luogo il TCA rileva che, a giusta ragione, l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha evidenziato che “… per la __________ il settore lavanderia non rappresenta l’attività principale per la quale i clienti sono i pazienti” (cfr. doc. I).

                                         In effetti vi è una sostanziale differenza tra la lavanderia della RI 1, la quale costituisce soltanto un settore accessorio all’attività principale ed essenziale della __________ che è quella ospedaliera (la lavanderia si occupa verosimilmente del lavaggio di biancheria dei pazienti, così come di medici e personale infermieristico), e, invece, una lavanderia la cui ditta che la gestisce ha come unico, o perlomeno predominante, scopo sul mercato del lavoro di lavare, smacchiare, stirare ecc. capi di biancheria e di abbigliamento di una clientela di tipologia eterogenea.

 

                                         In secondo luogo in concreto non siamo in presenza di un datore di lavoro che aveva un solo cliente per sua scelta (cfr. per un diverso caso la sentenza del TFA C 264/03 del 2 dicembre 2004 consid. 4).

                                         Infatti, fino al settembre 2005, quando la RI 1 è stata rilevata da un gruppo di persone residenti in Ticino, e meglio nel __________, questa __________ e la __________ di __________ facevano parte dello stesso __________ __________.

                                         Di conseguenza la lavanderia apparteneva ad entrambe le __________, anche se logisticamente era sita presso la RI 1 a __________.

                                         Il gruppo ticinese, allorché è subentrato alla __________ per quanto concerne la __________, si è conseguentemente trovato confrontato con una situazione già esistente di una lavanderia al servizio di entrambe le __________.

                                         La RI 1, pertanto, non ha deciso, valutando fra diverse possibilità, di avere un solo partner, bensì ha semplicemente lasciato immutata una situazione ereditata dal precedente gruppo, trattandosi di due strutture ospedaliere, quindi con le medesime esigenze di lavanderia.

 

                                         Infine, l’attività del settore lavanderia della RI 1 non è, in definitiva, diminuita a seguito di una normale flessione di lavoro accusata dalla __________ di __________ (cfr. DLA 1999 pag. 204 seg.), bensì per il fatto che quest'ultima è stata esclusa dall'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. il relativo Decreto legislativo, pubblicato sul FU 96/2006 del 2 dicembre 2005 pag. 7971 seg. dal quale risulta a pag. 7978 che "alla __________ di __________ è stata concessa, a titolo transitorio, una proroga dell’autorizzazione previgente ad esercitare a carico della LAMal per un periodo di sei mesi".

 

                                         Su questo tema vedi in particolare il Messaggio del Consiglio di Stato n. 5606 del 7 dicembre 2004 relativo all'Aggiornamento della pianificazione ospedaliera (2004) e elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal), pag. 4; il Rapporto di maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera del 7 novembre 2005 pag. 5 - "la chiusura della __________ di __________, dotata di __________ letti -, pag. 15, pag. 16, e il Rapporto di minoranza del 7 novembre 2005 pag. 2, 3-5, 9-10".

 

                                         In tale contesto va ancora rilevato che il __________ ha deciso di chiudere la __________ di __________ con effetto dal 1° novembre 2006 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5844 del 3 ottobre 2006 concernente l’approvazione del contributo globale 2007 dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e del finanziamento delle rette per i pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati, pag. 2: "Nel frattempo il 21 agosto 2006 la __________ ha comunicato al Cantone la propria decisione di interrompere definitivamente la propria attività a partire dal 1° novembre 2006").

 

                                         In simili condizioni, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che le circostanze che hanno condotto la RI 1, e più specificatamente il settore lavanderia, a una perdita di lavoro non costituiscono un normale rischio aziendale. Esse, infatti, non possono colpire ogni datore di lavoro. La perdita di lavoro invocata deve al contrario venire considerata eccezionale per cui il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto non può essere rifiutato sulla base dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

 

                               2.8.   La documentazione agli atti non permette, tuttavia, di concludere, senza ulteriori accertamenti da parte della Sezione del lavoro, che si è confrontati con una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         Infatti sulla base degli atti non è possibile stabilire se la perdita di lavoro era o meno inevitabile (cfr. consid. 2.4).

 

                                         L’amministrazione non si è peraltro espressa su questo punto.

 

                                         La ricorrente ha indicato, da un lato, che al momento della trattativa per la ripresa della __________ di __________, il __________ non aveva manifestato la propria intenzione "di vendere o chiudere la struttura di __________ ", dall’altro, che, non appena venuta a conoscenza della cessione della __________ di __________, si è attivata per reperire nuovi clienti (cfr. doc. I).

                                         Nell’opposizione del 1° marzo 2007, interposta contro la decisione formale del 15 febbraio 2007 con cui la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 2, 3), la ricorrente ha pure menzionato che:

 

"  (…)

-   Al momento della trattativa il __________ non aveva indicato che era sua intenzione vendere o chiudere la struttura di __________. Ragione per la quale da parte nostra, abbiamo deciso di salvaguardare i sei posti di lavoro presso il settore “lavanderia”, sicuri del fatto che tutto rimanesse operativo come in precedenza per i prossimi 2 anni.

-   Con nostro stupore e incredulità il __________ (__________) ha deciso di separarsi della struttura di __________ in ottobre 2006” (Doc. 2)

                                     

                                         L'amministrazione dovrà pertanto, in particolare, appurare quali intenzioni il __________ ha manifestato alla RI 1, soprattutto dopo l'approvazione del Decreto legislativo del 29 novembre 2005, e meglio se intendeva "chiudere e/o vendere" oppure continuare comunque con l’attività della __________. In quest’ultima ipotesi andrà stabilito a partire da quando la __________ di __________ ha saputo della volontà del __________ di non continuare la sua attività presso la struttura di __________.

                                         Infine l’amministrazione dovrà stabilire se, nel periodo in cui era al corrente dell’intenzione della __________ di cessare l'attività a __________, l’insorgente ha posto in atto adeguate misure volte ad evitare la perdita di lavoro.

 

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico perché proceda a verifiche complementari come appena indicato e, dopo avere esaminato le ulteriori condizioni da adempiere per avere diritto alle indennità per lavoro ridotto, emetta un nuovo provvedimento.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su opposizione del 12 aprile 2007 è annullata.

                                         §§    Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al consid. 2.8.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti