Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 26 aprile 2007 emanata da |
|
|
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 15 settembre 2003 al 31 gennaio 2007, quale operaio della centrale di betonaggio, presso la ditta __________ di __________ (cfr. Doc. 5).
L'assicurato è stato licenziato il 28 settembre 2006 in quanto non ha accettato un cambiamento di funzione, dovuto a esigenze aziendali (cfr. Doc. 6).
Il 4 ottobre 2006 l'assicurato ha scritto al datore di lavoro ammettendo di avere rifiutato il nuovo posto di lavoro propostogli dal direttore ma, dichiarando di essersi "amaramente pentito di questo primo impulso", ha chiesto di essere riassunto (cfr. Doc. 7).
Il 6 ottobre 2006 la ditta __________ ha confermato il licenziamento (cfr. Doc. 8).
1.2. Con decisione del 13 marzo 2007 l'assicurato è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione in quanto ritenuto senza lavoro per colpa propria (cfr. Doc. 16).
Il 26 aprile 2007 la Cassa di disoccupazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato e ha ridotto a 21 giorni di sospensione la durata della sanzione:
" (...)
Negli atti di opposizione presentati dal rappresentante legale dell'assicurato, si evidenzia che il Sig. RI 1 prima che gli fosse recapitata la lettera di licenziamento ha conferito con la direzione cerando di far ritornare il datore di lavoro sulla propria decisione. Indica inoltre che in data 27 settembre a seguito di percosse da parte di un collega di lavoro il Sig. RI 1 ha chiesto di essere trasferito ad altra mansione ma come unica risposta il dipendente ricevette delle promesse di interessamento per una occupazione presso le ditte __________ o __________. Si evidenzia che questo trasferimento era già stato oggetto di discussione nel mese di maggio dove l'assicurato aveva chiaramente affermato che la sua mansione doveva essere mantenuta anche in un'altra località. Il rappresentante indica inoltre testualmente come si sono verificati i 2 colloqui nel mese di maggio ed in seguito all'aggressione subita da un collega di lavoro precisando che la ditta non ha offerto nessun posto di lavoro ma vaghe promesse di ricerche in altre aziende.
La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, evidenzia che in effetti vi sono versioni contrastanti circa l'interruzione del rapporto di lavoro tra la ditta ed il collaboratore.
Risulta agli atti però che l'offerta della ditta è stata effettivamente formulata in quanto altrimenti non sarebbe avvenuto il tentativo del collaboratore di rettificare la propria decisione di rifiutare il nuovo poeto di lavoro.
Tuttavia, nel caso esplicito, in considerazione delle argomentazioni evidenziate dall'assicurato e dal suo rappresentante legale nelle opposizioni, si ritiene che una sospensione di 21 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa dello stesso in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso.
Si decide pertanto di ridurre il numero dei giorni di sospensione da 31 a 21 giorni controllati." (Doc. A)
1.3. Contro questa decisone l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede di annullare la sanzione e rileva:
" (...)
Come risulta dagli atti la ditta __________ di __________, a seguito dell'ordine di sgombero della propria sede produttiva presso la foce del fiume Ticino, ha soppresso la funzione fino all'ora esercitata dal signor RI 1, vale a dire quella del responsabile della centrale.
Il datore di lavoro, per il tramite del responsabile della Ditta, aveva assicurato i dipendenti che non vi sarebbero stati licenziamenti, ed in modo particolare al signor RI 1 gli era stato garantito una uguale funzione presso il nuovo stabilimento.
Al momento dell'effettiva cessazione dell'attività presso la foce del Ticino, contrariamente ai fatti, al dipendente veniva posta quale unica alternativa un lavoro di manovale presso una ditta consociata.
L'assicurato, che nel frattempo, essendo sicuro di poter occupare la propria mansione non aveva fatto ricerche di lavoro, si è sentito tradito e mortificato ed ha avuto un comprensibile e umana reazione di rifiuto.
Prontamente però, prima ancora che la ditta notificasse il licenziamento, si ravvedeva e si metteva a disposizione per fare qualsiasi lavoro.
La Ditta però non accettava nessuna scusante e confermava il licenziamento.
A nostro modo di vedere la cassa ha tenuto conto unicamente della versione della Ditta ed in particolare, contrariamente a quanto richiesto dal lavoratore in sede di opposizione, non ha indetto un incontro tra le parti alfine di valutare la veridicità delle rispettive posizioni." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 21 giugno 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
Il 18 luglio 2007 il rappresentante dell'assicurato si riconferma nelle conclusioni ricorsuali (cfr. Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI). Queste norme riprendono sostanzialmente quelle che sono state in vigore fino al 31 gennaio 1983 (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a LAD e art. 44 cpv. 1 lett. a OAD).
Non
occorre quindi, secondo le norme sopra citate in vigore dal 1° gennaio 1984 e
che non sono state modificate con la terza revisione della LADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del
28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007), che l'assicurato abbia
fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo
scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346
cpv. 2 CO).
Basta una colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. Holzer, Kommentar zum BG über die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1954 p. 142ss.; Schweingruber, Der Dienstvertrag und seine Beziehungen zum Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 1954 pag. 138ss.; Jost, Le droit du contrat de travail et le droit en matière d'assurance-chômage, in DLA 1975, pag. 82ss; Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pag. 91ss.; Spühler Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 46ss.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, p. 363-367; Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, “Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenver-sicherung und Insolvenzentschädigung”, ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 77-80; tra le tante SVR 2006 ALV Nr. 15 pag. 51; STFA del 14 giugno 2005 nella causa S., C 102/05; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03; DLA 1998 N. 9, consid. 2b, pag. 44; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 107 e 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 244-245 e la giurisprudenza ivi citata).
Va,
inoltre, osservato che la sospensione dal diritto alle indennità di un
assicurato disoccupato per colpa propria deve essere esaminata anche alla luce
della Convenzione OIL n° 168 del
21 giugno 1988 in vigore in Svizzera dal 17 ottobre 1991
(cfr. RS 0.822.726.8; DTF 124 V 234; fra le tante: STFA del
17 ottobre 2000 nella causa M, C 53/00; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa
E., C 176/01; STFA del 10 maggio 2001 nella causa A, C 76/00; STFA del 13
febbraio 2003 nella causa I,
C 230/01; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M.,
C 120/03).
L'art. 20 lett. b della citata Convenzione prevede che:
" Le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto nell'eventualità di disoccupazione totale o parziale o di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte in una misura prescritta:
b) se, secondo la valutazione dell'autorità competente, l'interessato ha deliberatamente contribuito al suo licenziamento."
L'art. 44 cpv. 1 lett. a OADI è stato ritenuto compatibile con la Convenzione n° 168 (cfr. STFA del 17 ottobre 2000 nella causa M., C 53/00; STFA del 10 maggio 2001 nella causa A., C 76/00; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.).
In una decisione del 13 novembre 2003 l'Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in merito alla disoccupazione per “propria colpa”, ha ribadito che:
" (…)
2.2 Ein Selbstverschulden im Sinne der
Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der
Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem
nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des
Versicherten liegt, für das die Arbeitslosenversicherung die Haftung nicht
übernimmt (ARV 1998 Nr. 9 S. 44 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N 8 zu Art. 30). Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung setzt keine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem
Grund gemäss Art. 337 bzw.
Art. 346 Abs. 2 OR voraus. Es genügt, dass das allgemeine Verhalten der
versicherten Person Anlass zur Kündigung bzw. Entlassung gegeben hat;
Beanstandungen in beruflicher Hinsicht müssen nicht vorgelegen haben (BGE 112 V
245 Erw. 1 mit Hinweisen). Eine Einstellung kann jedoch nur verfügt werden,
wenn das dem Versicherten zur Last gelegte Verhalten in beweismässiger Hinsicht
klar feststeht (BGE 112 V 245 Erw. 1; ARV 1999 Nr. 8 S. 39, je mit Hinweisen;
Gerhards, a.a.O., N 11 zu Art. 30). Das vorwerfbare Verhalten muss zudem nach
Art. 20 lit. b des Übereinkommens
Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über
Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988
(SR 0.822.726.8; für die Schweiz in Kraft seit dem
17. Oktober 1991) vorsätzlich erfolgt sein (vgl.
BGE 124 V 236
Erw. 3a und b; Urteile B. vom 11. Januar 2001 Erw. 1, C 282/00, und M. vom 17.
Oktober 2000 Erw. 1, C 53/00). (…)"
(cfr. STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C
120/03,
consid. 2.2)
Il comportamento
dell'assicurato che ha causato il suo licenziamento, per essere sanzionabile
alla luce delle disposizioni di diritto internazionale, deve pertanto essere
stato intenzionale (cfr. SVR 2006 ALV Nr. 15 pag. 51; DTF 124 V 236 consid. 3b;
STFA del 17 ottobre 2000 nella causa M., C 53/00; STFA del 4 giugno 2002 nella
causa B., C 371/01; STFA del 7 novembre 2002 nella causa S., C 365/01; STFA del
13 febbraio 2003 nella causa I., C 230/01; STFA del 13 novembre 2003 nella
causa M., C 120/03). E' comunque sufficiente il dolo eventuale (cfr. DLA 2003
N. 26 pag. 248; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.; STFA del 4 giugno 2002 nella
causa B., C 371/01; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa E., C 176/01 e STFA
del 26 aprile 2001 nella causa G.,
C 380/00).
2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA del 13 novembre 2003 nella causa M.,
C 120/03, consid. 2.2; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02,
consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,
pag. 108;
DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati; sulla
giurisprudenza analoga resa prima dell'entrata in vigore della LADI, cfr. DLA
1980 N. 6, consid. 2b, pag. 15 e 16, DLA 1977
N. 30 e DLA 1972 N. 14).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in
altre parole al principio della proporzionalità
(cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 17 marzo
2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3;STFA del 28 settembre 2001 nella
causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C
424/00, consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Nella presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura una lettera, datata 15 febbraio 2007, del datore di lavoro del seguente tenore:
" (...)
Ø Corrisponde al vero che la sottoscritta, per motivi indipendenti dalla propria volontà, ha dovuto procedere allo smantellamento di tutte le infrastrutture presso la Foce del Ticino.
Ø NON corrisponde al vero che la sottoscritta aveva assicurato "uguali mansioni" al Sig. RI 1, proprio perchè l'impianto di betonaggio sul quale era attivo quest'ultimo, veniva definitivamente smantellato. Teniamo a precisare che alla Foce del Ticino vi erano due impianti di betonaggio, mentre che dopo il trasferimento delle attività, ve ne restava uno solo. Come spiegato a più riprese al Sig. RI 1, la sottoscritta aveva deciso di affidare all'altro operatore la funzione quale responsabile del nuovo impianto. Questo perchè la persona in questione era stata ritenuta più idonea vista l'esperienza specifica di oltre 30 anni.
Tuttavia, al Sig. RI 1, nei mesi di agosto/settembre 2006, era stato offerto un'altra mansione presso una delle ditte del Gruppo __________. Questo evidentemente per garantirgli il posto di lavoro. Risulta pertanto falsa l'asserzione del Sig. RI 1 con la quale afferma che "la ditta, contrariamente a quanto in precedenza prospettatomi, mi ha proposto un'attività fuori dalle mie mansioni ...".
Ø NON corrisponde al vero che il Sig. RI 1 aveva chiesto un periodo di riflessione. La realtà dei fatti consiste invece in un suo netto e chiaro diniego del posto di lavoro alternativo offerto con la motivazione che "lui non faceva il manovale". Il Sig. RI 1, alcuni giorni dopo aver ricevuto la disdetta, cambiò idea, chiedendo di essere riassunto. (vedi Doc. A: Lettera del 4.10.2006).
Ø E' falsa e assolutamente diffamatoria l'asserzione con la quale il Sig. RI 1 afferma che "la ditta ne abbia approfittato per eliminare un dipendente scomodo".
Dimostrazione ne è che la sottoscritta aveva offerto un altro impiego al Sig. RI 1. Va altresì sottolineato che il Gruppo __________, da sempre pone quale priorità la salvaguardia dei posti di lavoro e questo anche in momenti molto delicati come quello attuale. (...)" (Doc. 13)
L'assicurato ha riconosciuto che la ditta, per motivi indipendenti dell'evoluzione aziendale, ha dovuto cambiare radicalmente alcune attività. Egli ha pure ammesso che il datore di lavoro gli ha proposto un'altra attività sebbene in una diversa funzione e in un altro luogo di lavoro (cfr. Doc. 11).
RI 1 ha pure riconosciuto di avere rifiutato tale proposta e di avere in un secondo tempo cercato di farsi riassumere (cfr. Doc. 7).
Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene del tutto credibile la versione dei fatti fornita dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.3).
Di conseguenza l'assicurato non accettando la nuova proposta di lavoro (che risultava comunque adeguata, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. 2 LADI; sentenza del TFA C 165/03 del 31 gennaio 2005 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 7; sentenza del TFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del TFA C 151/04 del 30 novembre 2004) si è intenzionalmente messo nelle condizioni di rimanere disoccupato.
Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata, nella quale l'amministrazione riducendo la sanzione da 31 a 21 giorni ha tenuto debitamente conto di tutte le circostanze del caso (cfr. consid. 1.2), deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti