Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.64

 

rs

Lugano

3 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 agosto 2007 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 agosto 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la propria decisione del 26 marzo 2007 (cfr. doc. G), con la quale ha respinto la domanda del 5 marzo 2007 di RI 1 (cfr. doc. 19) volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 1'024.35 chiestogli in restituzione dalla Cassa __________, in quanto per il mese di gennaio 2007 gli sono state versate indennità di disoccupazione in eccesso a causa del mancato computo del relativo guadagno intermedio (cfr. doc. 24).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 27 agosto 2007 il RA 1 di __________, per conto dell’assicurato, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione del condono.

                                         A sostegno della pretesa ricorsuale è stato addotto che il ricorrente, annunciatosi in disoccupazione il 18 agosto 2005, dal mese di settembre 2005 ha lavorato per il negozio __________ di __________ quale venditore ausiliario, informandone immediatamente la Cassa disoccupazione. Inoltre è stato precisato, da un lato, che l’assicurato consegnava regolarmente i “faut” e il datore di lavoro gli “attestati su guadagno intermedio”. Dall’altro, che l’attestato concernente il guadagno intermedio del mese di gennaio 2007 è stato notificato il 7 febbraio 2007 alla Cassa, la quale, poi, ha versato all’insorgente la somma di fr. 2'795.25.

                                         Nell’impugnativa è stato evidenziato che l’assicurato non ha constatato l’errore commesso dalla Cassa, in quanto il relativo conteggio non è di facile interpretazione.

                                         E’ stato, altresì, sottolineato che mal si comprende come la Cassa abbia potuto registrare il pagamento normale delle indennità di disoccupazione quando era evidente che si trattava di guadagno intermedio. Al riguardo è stato rilevato che l’assicurato era, del resto, da 16 mesi che percepiva la disoccupazione come indennità compensative al guadagno intermedio conseguito presso __________.

                                         E’ stato, infine, fatto valere che nelle circostanze descritte l’assicurato è da ritenersi in totale buona fede (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Il ricorrente, il 10 e il 18 settembre 2007, ha personalmente inviato ulteriore documentazione. Egli ha, in particolare, osservato che nella nuova richiesta di pagamento, emessa dopo l’emanazione da parte della Sezione del lavoro della decisione su opposizione del 27 agosto 2007, la Cassa __________ ha indicato un importo di fr. 1'683.55, invece di fr. 1'024.35 (cfr. doc. III + bis; V L1-L4)

 

                               1.4.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

 

                               1.5.   Con scritto del 20 settembre 2007 la Sezione del lavoro ha puntualizzato che l’errata indicazione dell’importo da parte della competente Cassa non influisce in alcun modo sulla conclusione a cui è giunto il Servizio cantonale, ossia che l’assicurato non adempie il requisito della buona fede (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Il rappresentante del ricorrente, il 24 settembre 2007, ha comunicato di richiamare il ricorso del 29 agosto 2007, così come pure gli scritti dell’assicurato del 10 e del 18 settembre 2007 (cfr. doc. XI).

 

                               1.7.   Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 1'024.35 percepiti indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per il mese di gennaio 2007.

 

                               2.3.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.4.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

 

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

 

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

 

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

 

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                               2.5.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.6.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

 

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

 

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

 

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

 

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

 

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

 

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

 

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

 

                               2.7.   Il TFA, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

 

                                         Il TFA ha in particolare sottolineato che:

 

"  (...)

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les erwartet werden. Nachdem die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstä­tigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht.

 

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst."

 

                                         In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

 

"  (...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

 

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condono, il TCA rileva che nell’evenienza concreta corrisponde alla realtà dei fatti quanto sostenuto dall’assicurato, ovvero che lo stesso ha puntualmente e correttamente informato la Cassa di disoccupazione in merito al guadagno conseguito nel mese di gennaio 2007 presso il negozio __________ di __________.

                                         Egli ha, del resto, sempre provveduto a comunicare il guadagno intermedio di ogni singolo mese dall’inizio, nel mese di settembre 2005, dell’attività lavorativa.

                                     

                                         In effetti agli atti risultano i relativi FAUT e gli attestati di guadagno intermedio (cfr. doc. 26).

 

                                         Per quel che riguarda, più specificatamente, il mese di gennaio 2007 dall’attestato di guadagno intermedio emerge che il datore di lavoro ha indicato il 5 febbraio 2007 che l’insorgente in quel mese, per il lavoro svolto, è stato retribuito con la somma di fr. 1'383.75 (cfr. doc. 26).

 

                                         A tale proposito va d’altronde osservato che la Sezione del lavoro, quale motivazione per negare al ricorrente il condono della restituzione di fr. 1'024.35, non ha assolutamente e a giusta ragione addotto la mancata o errata comunicazione dell’entità del guadagno intermedio conseguito nel gennaio 2007 (cfr. doc. A; G).

                                         L’amministrazione ha, per contro, fatto valere che l’assicurato non poteva non rendersi conto dell’errore della Cassa, la quale nel calcolo delle indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2007 non ha computato il relativo guadagno intermedio, e non reagire tempestivamente (cfr. doc. A).

 

                               2.9.   Dalle carte processuali si evince che l’assicurato, dopo che la Cassa gli ha corrisposto le indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2007 di fr. 2'795.25, calcolate, per errore, senza tenere conto del guadagno intermedio conseguito e comunicato, non l’ha avvertita dello sbaglio in cui è incorsa.

 

                                         Il ricorrente si è giustificato asserendo che non si è accorto dell’errore, siccome i conteggi delle prestazioni non sono di facile lettura e interpretazione (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo va, però, obiettato che, a prescindere dalla difficoltà o meno di comprendere un conteggio - è in ogni caso altamente verosimile che l’assicurato, il quale dall’inizio della disoccupazione nel settembre 2005 conseguiva guadagno intermedio, avesse acquisito una certa dimestichezza nel leggere i conteggi -, la somma di fr. 2'795.25 afferente alle indennità del mese di gennaio 2007 è comunque stata versata all’insorgente, sul suo conto presso __________ (cfr. doc. 24).

 

                                         L’assicurato, una volta presa visione del bonifico effettuato dalla Cassa per il mese di gennaio 2007, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto che l’ammontare era troppo elevato e che non appariva corretto.

                                         In effetti egli non aveva valide ragioni che spiegassero perché, nonostante nel mese di gennaio 2007 avesse guadagnato presso __________ fr. 1'383.75, e meglio un salario maggiore rispetto a quello del mese di dicembre 2006 di fr. 809.75 (cfr. doc. 26), le indennità compensative del mese di gennaio 2007 di fr. 2'795.25 erano comunque ben più elevate (+ fr. 840.90) del mese precedente.

                                         Nel mese di dicembre 2006 la Cassa gli aveva versato a titolo di indennità di disoccupazione fr. 1'954.35 (cfr. doc. 33).

 

                                         Conseguentemente egli avrebbe dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa dell’errore o perlomeno informarsi circa i motivi per i quali gli era stata corrisposta la somma di fr. 2'795.25 e se tale versamento risultava regolare o meno.

 

                                         In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.7., questa Corte ritiene che l'assicurato, non segnalando immediatamente alla Cassa di disoccupazione che l’importo di fr. 2'795.25 ricevuto per il mese di gennaio 2007 appariva troppo ingente, ha commesso una negligenza grave.

                                         In particolare, come si evince da quanto esposto sopra, l'entità dell’ammontare in questione era tale da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.

 

                                         Di conseguenza, la buona fede dell’insorgente per quanto concerne il mese di gennaio 2007 deve essere negata (cfr., per un caso analogo, STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

 

                                         Al riguardo è utile rilevare che il TFA, con sentenza C 196/05 dell’8 giugno 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 29 pag. 312 segg., ha stabilito che il fatto che una cassa non avesse constatato un errore evidente (in quel caso l’erogazione di indennità per lavoro ridotto a una ditta per un membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale), non rimediava alla mancanza di buona fede da parte della ditta, la quale non aveva segnalato l’errore alla Cassa, né si era informata in merito alla legittimità del versamento delle prestazioni.

 

                             2.10.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.3., 2.4.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di     fr. 1'024.35 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in eccesso per il mese di gennaio 2007.

 

                                         La decisione su opposizione del 27 agosto 2007 deve, quindi, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti