Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.71

 

rs

Lugano

5 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 agosto 2007 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 agosto 2007 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 9 luglio 2007 con la quale ha respinto la domanda di insolvenza formulata da RI 1, in quanto la situazione finanziaria della __________ non poteva esserle sconosciuta vista la sua funzione di direttrice, iscritta a Registro di Commercio con firma collettiva a due, che le permetteva un’ampia visione dell’andamento della società (cfr. doc. 7).

                                         Nella decisione su opposizione è stato, inoltre, precisato che il diritto alle indennità per insolvenza va negato  anche perché il marito dell’assicurata, avendo immesso della liquidità nella ditta, risulta compartecipe finanziario della stessa (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 27 agosto 2007 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, adducendo, segnatamente, che il provvedimento della Cassa la penalizza fortemente, poiché ha sempre sollecitato suo fratello - amministratore unico della __________ - a versarle il salario. Al riguardo l’insorgente ha evidenziato, da un lato, che le sue mansioni consistevano nella gestione del personale e nell’amministrazione. Dall’altro, che le decisioni circa gli investimenti, i costi aziendali e gli utili venivano prese da suo fratello e che, conseguentemente, lei non aveva alcun potere decisionale e sottostava alla volontà del fratello senza possibile alternativa. L’assicurata ha, infine, postulato l’erogazione di indennità per insolvenza per il periodo settembre-dicembre 2006 così come sono state accordate a tutti gli altri dipendenti (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 5 ottobre 2007 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   L’assicurata si è ancora espressa in merito alla fattispecie con scritto del 15 ottobre 2007 (cfr. doc. VI).

 

                               1.5.   Il 29 ottobre 2007 la Cassa ha comunicato di riconfermarsi in quanto precisato nella risposta di causa (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 le indennità per insolvenza per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2006.

 

                                         Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

 

                                         a.   il loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

                                         b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le spese o

                                         c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

 

                                         Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

 

                                         Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI é identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

                                         In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.

 

 

                               2.3.   Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

                                         Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

 

                                         In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

                                         Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

 

                                         Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata estesa ai soci di una Sagl. Ad esempio in una sentenza C 102/04 del 15 giugno 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, sottolineato che:

 

"  (…)

Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les références). (...)".

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza C 192/05 del 17 novembre 2006 nella quale il TFA ha rilevato:

 

"  (...)

3.2 Selon les dispositions légales régissant l'organisation de la société à responsabilité limitée, les associés ont non seulement le droit mais l'obligation de participer à la gestion de la société (art. 811 al. 1 CO). En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction (Watter, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1377; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Zürcher Kommentar, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art.811 CO, p. 439). A ce titre, les associés, respectivement les associés gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (Watter, op. cit., rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1377; voir également arrêts R. du 22 novembre 2002 [C 37/02] et B. du 30 août 2001 [C 71/01]). A l'instar des administrateurs d'une SA (ATF 122 V 273 consid. 3), l'époux de l'intimée disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société était amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le conjoint de l'intimée exerçait concrètement au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).

 

3.3 Contrairement à l'avis des premiers juges, la caisse n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs du conjoint de l'intimée sur les décisions de la société au moment où elle a été licenciée, ni s'il les avait conservés par la suite. En particulier, il n'y avait pas lieu d'établir si, comme prétendu par l'intimée, son conjoint avait été écarté de la société par les propriétaires économiques de celle-ci au mois de février 2004, ce dont on peut d'ailleurs légitimement douter dès lors qu'il a lui-même signé, le 23 avril 2004, l'attestation d'employeur retournée à la caisse dans le cadre de la demande d'indemnité de son épouse et qu'à ce jour encore, il demeure inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société. Au demeurant, l'intimée n'a produit aucune pièce établissant le retrait des pouvoirs de gérant attribués à son conjoint (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO).

 

Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel son époux ne disposait concrètement d'aucun pouvoir décisionnel en raison de sa participation minoritaire au capital social de la société n'est pas non plus convaincant.

Dès lors que les pouvoirs de gestion et de représentation de la société avaient été attribués à son conjoint (art. 811 al. 2 CO), celui-ci avait le droit - de par la loi et donc indépendamment de toute répartition du capital social - d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que pouvait impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO en rel. avec l'art. 814 al. 1 CO) et notamment celui de réengager l'intimée. Il était ainsi en mesure d'influencer la perte de travail subie par cette dernière, rendant son chômage difficilement contrôlable. Dans cette mesure, l'intimée est exclue du cercle des ayants droit à l'indemnité de chômage. Le jugement entrepris n'est donc pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé."

 

                                         Il TFA, una sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 e confermata in DLA 2000, pag. 176, ha inoltre stabilito che ai fini di determinare il momento dell'uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell'iscrizione nel Registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

                                         Il diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.

 

                                         Infine in una sentenza C 175/04 del 29 novembre 2005 l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  (...)

De jurisprudence constante,l'inscription de l'assuré au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi d'autres : arrêt K. du 8 juin 2004, C 110/03, cité par la recourante); la radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société.

 

Il s'ensuit que les faits que l'intimé invoque (la dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société) ne lui sont d'aucun secours, car il n'avait ni quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la sàrl (cf. art. 823 CO) à partir du mois d'avril 2002, l'intimé avait conservé des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles opérations (cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 369).

 

En d'autres termes, le statut de liquidateur de la sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid. 3c [arrêt S. du 19 mars 2002, C 373/00]; arrêt G. du 12 septembre 2005, C 131/05). (...)"

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie la domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata per pretese salariali relative al periodo 1° settembre 2006 – 31 dicembre 2006 (cfr. doc. 18).

 

                                          Dall’estratto del RC della __________ (cfr. www.zefix.ch) risulta che RI 1 è entrata nella società - costituita nel febbraio 2001 - nel luglio 2001, (cfr. doc. 12) come amministratrice unica con diritto di firma individuale.

                                         La sua iscrizione è stata cancellata nel gennaio 2004, quando, quale amministratore unico, le è subentrato il fratello, __________.

                                         Nel marzo 2006 la ricorrente è stata nuovamente iscritta a RC come membro del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due.

                                         La sua iscrizione è stata modificata nel luglio 2006, in quanto essa ha assunto la carica di direttrice con firma collettiva a due. Suo fratello, a partire da tale data, da membro del CdA è diventato amministratore unico con diritto di firma individuale.

 

                                          L’assicurata ha, inoltre, iniziato a lavorare per la __________, la cui attività prima del 2001 era esercitata dalla ditta __________ di __________, nel 1974 (cfr. doc. 18, I).

 

                                         Dalla documentazione agli atti si evince, poi, che il marito dell’insorgente, all’inizio del 2006, ha immesso nell’azienda una somma di fr. 50'000.-- al fine di far fronte a una perdita a bilancio (cfr. doc. 8).

 

 

                                         La Cassa, con decisione del 9 luglio 2007, confermata con decisione su opposizione del 27 agosto 2007, ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza, ritenendo, in buona sostanza, che la medesima rivestisse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 7, I; IV).

 

                                         L’assicurata ha contestato tale conclusione, asserendo di non avere avuto potere decisionale, in quanto le scelte riguardanti gli investimenti, i costi aziendali e gli utili venivano effettuate da suo fratello, amministratore unico della SA (cfr. doc. I, VI).

 

 

                               2.5.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva, preliminarmente, che lo scopo sociale della __________ è il seguente:

 

"  La fabbricazione e il commercio d'abbigliamento civile e uniformato. Può acquistare, vendere nonché sfruttare brevetti, licenze, know-how di ogni genere; commerciare in beni (import-export) o servizi e eseguire l'intermediazione economica, commerciale e finanziaria. Potrà assumere rappresentanze, partecipare ad altre società. Può acquistare, vendere o gestire immobili all'estero; può acquistare immobili commerciali in Svizzera. La società può ricevere e concedere prestiti, emettere cartelle ipotecarie sui propri immobili e terreni a favore di terzi. La stessa può mettere a disposizione servizi a terzi ed eseguire transazioni finanziarie per proprio conto.” (cfr. estratto RC)

 

                                         Va, altresì, evidenziato che la “…__________ continua l’attività decennale della __________, fondata nel 1948 da __________, attraverso i figli che ne hanno rilevato macchinari e know how, fermamente convinti della possibilità di dar lustro ad un marchio consolidato nel tempo” (cfr. www.__________).

 

                                         La società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ dell’8 febbraio 2007 (cfr. estratto RC).

 

 

                                         Il ruolo della ricorrente di direttrice della __________ risale, poi, soltanto al mese di luglio 2006. In precedenza la stessa ha svolto funzioni all’interno del CdA, e meglio di amministratrice unica dal luglio 2001 al gennaio 2004 e di membro del CdA dal marzo al luglio 2006 (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Inoltre, come già sottolineato, il marito dell’insorgente all’inizio del 2006 ha pure investito fr. 50'000.-- nell’azienda.

                                         L’assicurata, in merito, ha puntualizzato che:

 

"  (…)

Nel gennaio 2006 sono venuta a conoscenza della grave perdita subita a bilancio. Proprio in quel periodo si prospettavano grosse opportunità di lavoro e dopo avere fatto una riunione presso la fiduciaria che a quel tempo ci seguiva, ci convinsero a finanziare la perdita.” (Doc. 8)

 

                                         E’ utile evidenziare che l’insorgente ha pure dichiarato che è a seguito dell’immissione di denaro nella ditta da parte di suo marito che le è stata affidata la carica di membro del CdA (cfr. doc. I, 8).

 

                                         In simili condizioni, considerato, da una parte, che RI 1l, prima di diventare direttrice della __________ nel luglio 2006, ha ricoperto la carica di amministratrice unica, dapprima, e di membro del CdA di tale società, in seguito - e meglio dal marzo al luglio 2006 -, che la ditta __________, la cui attività è poi stata ripresa dalla __________, è stata fondata da suo padre, __________, e che il marito della ricorrente, proprio agli inizi del 2006, ha investito nell’azienda un capitale pari a fr. 50'000.--, dall’altra, che il giudice del diritto delle assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA deve concludere che l’assicurata poteva perlomeno influenzare in modo considerevole le decisioni della società.

 

                                         La dichiarazione del fratello dell’insorgente del marzo 2007, secondo cui l’assicurata non aveva potere decisionale, poiché la stessa era integralmente subordinata alle sue direttive (cfr. doc. B), non è, poi, tale da modificare la soluzione a cui è giunto questo Tribunale.

                                         In effetti, anche ammettendo che l’assicurata non dovesse prendere puntualmente e autonomamente determinate decisioni, ciò non significa ancora che essa non avesse un certo influsso sulla gestione della società, di cui peraltro aveva, come dalla stessa dichiarato (cfr. doc. I, 8), conoscenza delle difficoltà economiche.

                                         Del resto va ricordato che si tratta di una ditta di non grandi dimensioni e senza una particolare struttura organizzativa.

 

                                         Pertanto, richiamata la giurisprudenza federale in precedenza riassunta (cfr. consid. 2.4.), questa Corte ritiene che, a ragione, la Cassa ha negato all'assicurata il diritto all'indennità per insolvenza per il periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2006.

 

                               2.6.   La ricorrente, con scritto del 15 ottobre 2007, ha chiesto un colloquio dinanzi al TCA anche in presenza del marito e, se del caso, di suo fratello (cfr. doc. VI).

 

                                         Relativamente all'audizione delle parti e di testi, va osservato che può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In concreto, per quanto riguarda la propria audizione, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente fatto riferimento a un colloquio.

                                         Inoltre la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione delle parti e dei testi menzionati si rivela superflua.

 

                                         Al riguardo va rilevato che il TFA, in una sentenza C 273/01 del 27 agosto 2003, ha motivato il rifiuto di sentire padre e figlio in una causa in cui al figlio era stata chiesta la restituzione di indennità per lavoro ridotto avendo una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell’azienda del padre, affermando che l’asserita suddivisione sia delle strutture decisionali all’interno della ditta, che della rappresentanza verso l’esterno era talmente avulsa dalla realtà che l’interrogatorio del padre e del figlio non avrebbero potuto sovvertire la conclusione emergente dagli atti.

 

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 27 agosto 2007 impugnata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti