Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.75

 

DC/sc

Lugano

13 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2007 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 settembre 2007 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 14 agosto 2007 RI 1 ha presentato una "richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento" organizzato dalla __________ e denominato "collaboratrice sanitaria __________" (cfr. Doc. 1/D1; Doc. A9).

 

                                         Il 17 agosto 2007 l'URC di __________ ha respinto la domanda, argomentando:

 

"  (...)

Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" non permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto. In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore. Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura." (Doc. A5)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un'opposizione del seguente tenore:

 

"  (...)

come a conoscenza del signor __________ col 1.3.2006 sono entrata in disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di durata stagionale presso l'Hotel __________ di __________.

 

Dal mese di marzo 2006 al mese di settembre 2006 ho percepito le indennità di disoccupazione al 100%. Durante il mese di ottobre 2006 avevo conseguito un guadagno intermedio a seguito di un mio lavoro presso il signor __________ quale aiuto-casalinga/badante. Da novembre 2006 a marzo 2007 ho nuovamente percepito le indennità di disoccupazione al 100%.

 

Dal 1.4.2007 lavoro con un contratto di durata determinata fino al 31.10.2007 quale cassiera di negozio con un grado di occupazione del 40% e 100%. In effetti la settimana lavorativa dal 1.4.2007 al 30.6.2007 e dal 5.8.2007 al 31.10.2007 comprende una mia presenza di 18 ore settimanali (ca. 40%) come da contratto allegato.

 

Con questa mia affermazione dimostro chiaramente, a differenza di quanto indicato dal mio collocatore, che posso partecipare al corso che avevo richiesto.

 

Contesto pure la seconda parte dell'affermazione del collocatore in quanto la frequentazione del corso in oggetto permetterebbe una maggiore possibilità di collocamento in quanto verrebbero ampliate le mie conoscenze professionali. Al riguardo richiamo il rilevamento dei dati emersi durante il PO LAR CLIC dove mi è stato chiaramente indicato quali sono ì miei obbiettivi e quali sono gli ostacoli riscontrati rispettivamente i bisogni.

 

Per quanto riguarda la garanzia di un'assunzione questa non posso produrla in quanto la __________, in data 5.9.2007, mi ha rilasciato uno scritto nel quale ha indicato che tutte le persone attive nel settore di cure a domicilio devono essere in possesso del certificato "collaboratrice sanitaria" della __________.

 

Mi chiedo di conseguenza come possa essermi negato il corso unicamente perché non ho allegato delle garanzie di assunzione quando un possibile datore di lavoro mi dice che tutte le persone attive nel settore di cura devono essere in possesso del certificato che viene rilasciato unicamente se si frequenta il corso in oggetto.

 

L'opuscolo "provvedimenti inerenti il mercato del lavoro" indica che i corsi vengono autorizzati per ampliare le conoscenze e per accrescere le possibilità d'impiego.

 

Addirittura viene indicato che: ..."frequentando un corso sotto la guida di insegnanti qualificati (il corso della __________ è tenuto da insegnanti qualificati), lei ha la possibilità di migliorare le sue capacità professionali e di adattarle ai bisogni del mercato del lavoro. Sarà così per lei più facile trovare una nuova occupazione".

 

Visto quanto sopra ribadisco il contenuto della mia opposizione e nel contempo, vista la mia difficoltà di reperire un'occupazione nel mio campo professionale chiedo, per estendere la mia possibilità di collocamento anche al settore sanitario, che mi venga riconosciuto il corso da me richiesto." (Doc. A4)

 

                                         Il 19 settembre 2007 l'URC di __________ ha respinto l'opposizione, argomentando:

 

"  L'assicurata è iscritta in disoccupazione dal 1 marzo 2007.

La signora RI 1 è di professione estetista diplomata, professione che ha esercitato fino a fine ottobre 2005. Dal 1 aprile 2007 lavora presso il negozio di generi alimentari presso il __________ con un contratto a tempo determinato che termina il 31 ottobre 2007.

Le sue ricerche sono principalmente state svolte nel settore estetica e vendita.

 

Con la richiesta del 14 agosto, l'assicurata presenta una regolare domanda di frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria __________, corso che le è stato negato con la decisione oggetto dell'opposizione.

 

L'assicurata contesta la decisione negativa per due motivi, il primo di carattere lavorativo (possibilità o meno di seguire il corso pur continuando con il suo lavoro presso il summenzionato campeggio), il secondo riguardo all'effettiva efficacia del corso di collaboratrice sanitaria __________ nella ricerca di un impiego.

Nell'esame del primo motivo, di principio, possiamo accettare le affermazioni dell'assicurata, anche se dal contratto non si evince esattamente se le 18 ore richieste dal datore di lavoro per il mese di ottobre possono entrare in collisione con gli orari di corso. Un'eventuale collisione tra i due impegni escluderebbe di partenza la partecipazione al corso.

 

Per la seconda motivazione, invece, si deve tener conto di un altro fattore.

Più precisamente questo riguarda in modo determinante l'effettiva e concreta possibilità di reperire, dopo la frequentazione del corso in questione, un impiego che permetta di non più far capo alle indennità di disoccupazione.

In questo caso, come scritto nell'opposizione, l'assicurata non dispone di una garanzia d'assunzione da parte di un datore di lavoro.

 

Le direttive emanate della Sezione del lavoro, a questo riguardo, recitano:

 

"                                     Il corso di Collaboratrice Sanitaria __________ non permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura ad ore.

Attualmente, le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura.

 

Viste queste premesse, il corso deve essere concesso solo se per l'assicurato:

 

         ●   Esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o

         ●   Si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice sanitaria __________" costituisce un'introduzione e una valutazione della attitudini per il collocamento nel settore."

 

Nel caso in esame i requisiti richiesti dalla Sezione del lavoro non sono quindi adempiuti ( per "concreto miglioramento" si intende la concreta ed effettiva possibilità d'assunzione presso un datore di lavoro, supportata da un contratto o da una promessa scritta).

 

A complemento di quanto sopra facciamo inoltre notare che attualmente sono iscritte in disoccupazione, all'Ufficio Regionale di Collocamento di __________, ben 13 persone con il diploma di assistente di cura." (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è in particolare così espressa:

 

"  (...)

Contesto anche la seconda motivazione in quanto la __________, in data 5.9.2007, è stata chiara indicando che tutte le persone attive nel settore di cure a domicilio devono essere in possesso del certificato "collaboratrice sanitaria" della __________.

 

Anche a questo riguardo richiamo il mio scritto del 13.9.2007.

 

Inoltre mi preme sottolineare come nelle scorse settimane siano usciti posti di lavoro vacanti presso la __________ con la menzione "__________".

 

Mi sembra che, e come viene indicato nell'opuscolo "Provvedimenti inerenti il mercato del lavoro" a pagina 10, si indichi chiaramente le modalità e i requisiti richiesti per poter partecipare ad un corso coperto dall'assicurazione disoccupazione.

 

A mio parere quanto affermato dall'URC non è in sintonia con quanto indicato nell'opuscolo citato.

 

Faccio notare come l'URC a tutt'oggi non mi ha assegnato alcuna occupazione adeguata nel mio ramo professionale onde evitare o abbreviare la disoccupazione.

 

Recentemente ho conferito con un'altra assicurata nei corridoi dell'URC, mi sembra si chiamasse __________, la quale, se ho ben capito, era nella mia stessa situazione ed in seguito al suo ricorso ha vinto la sua causa contro l'URC.

 

Visto quanto sopra vi invito a voler accogliere il mio ricorso e respingere le decisioni dell'URC." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 10 ottobre 2007 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

A quanto già detto in sede di "Decisione su opposizione" teniamo ad aggiungere quanto segue:

 

●    Da qualche anno, le strutture sanitarie, in merito all'assunzione di personale che ha contatto con i pazienti, hanno l'obbligo di prendere in considerazione unicamente persone che sono almeno in possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale con formazione di 1 anno).

Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" non permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.

Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura.

●    Il corso in questione non rappresentava effettivamente un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento, e nemmeno si prevedeva un percorso formativo nel settore sanitario, dove il corso "Collaboratrice sanitaria __________" costituiva un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore, ( premesse queste indicate tassativamente dalla Sezione del lavoro per la concessione di corsi __________)

●    Per quanto riguarda i requisiti per poter frequentare un corso, come figura sul prospetto indicato dall'assicurata, si fa notare che questi sono i requisiti base indispensabili senza i quali non è assolutamente possibile accedere ad un corso finanziato dalla disoccupazione. Il tipo di corso però deve essere discusso con il consulente il quale valuta tra l'altro le attitudini dell'assicurato, la disponibilità dello stesso e la possibilità o meno di ottenere buoni risultati dalla frequentazione del corso nell'ottica di reinserimento immediato nel mercato del lavoro.

●    In merito alle eventuali assegnazioni di posti vacanti da parte dell'Ufficio regionale di collocamento, bisogna dire che purtroppo i posti vacanti segnalatici da datori di lavoro non abbondano di certo. A nostra volta non possiamo quindi soddisfare tutti gli assicurati iscritti presso il nostro ufficio. Il grosso lavoro spetta quindi all'assicurato stesso che, come dice la legge, "deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione". E' quindi da chiederci se l'assicurata finora ha fatto tutto il suo possibile per trovare un'occupazione che le permetta di adempiere a quanto dice la legge ed eventualmente rivedere i parametri di quantità e di qualità delle ricerche che il consulente chiederà in futuro.

●    Per quanto riguarda i paragoni con altri casi, ogni situazione viene valutata singolarmente e quindi quanto concesso o meno ad un assicurato non significa che debba rispecchiarsi automaticamente in un'altra persona. Nel caso specifico menzionato dall'assicurata, naturalmente non si entra nel merito ma si fa notare che la sentenza non è cresciuta in giudicato perché è stata contestata.

●    Il curriculum e l'esperienza dell'assicurata non ci inducono a credere che possa essere notevolmente intralciata nella ricerca di un'occupazione adeguata." (Doc. III)

 

                               1.5.   L'11 ottobre 2007 il TCA ha invitato le parti a presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (Doc. IV).

 

                                         L'assicurata, il 18 ottobre 2007 ha rilevato:

 

"  (...)

In allegato vi trasmetto l'autocertificato rilasciatomi dalla "Clic" sulla base del corso che io avevo frequentato durante il periodo 1.1.2007 - 30.6.2007.

 

Dallo stesso potete rilevare chiaramente quali sono i miei obiettivi, gli ostacoli ed i bisogni che mi permetterebbero di ampliare le mie possibilità di reperire un'occupazione lavorativa che mi permetterebbe di uscire dalla disoccupazione.

 

Nel merito della risposta di causa inoltrata dall'Ufficio Regionale di Collocamento innanzitutto rilevo che quest'ultimi hanno accettato di principio le mie affermazioni in merito alla collisione orari di corso - attività lavorativa. Su questo punto la posizione mi sembra chiarita.

 

Contesto nel modo più assoluto la loro seconda motivazione in quanto, come già indicato nel mio ricorso, la frequentazione del corso __________ mi permetterebbe di conseguire un attestato chiaramente richiesto per quelle persone che vanno a lavorare nelle professioni sociali. A riguardo vi allego un estratto da Internet, dal sito "__________" nel quale si evince chiaramente che negli scorsi giorni vi sono state cinque offerte di lavoro in cui viene specificatamente richiesto il diploma __________.

 

A mio modo di vedere è troppo semplicistico affermare che vi sono 13 persone iscritte presso gli uffici dell'URC con diploma di assistente di cura.

 

Mi pare di capire che, per qualsiasi disoccupato che voglia adoperarsi nella frequentazione di un corso per migliorare le sue possibilità di collocamento, allo stesso venga negata tale possibilità unicamente perché nelle liste dei disoccupati risulta anche un solo disoccupato nella professione ricercata.

 

Devo inoltre contestare la terza pagina, della risposta di causa, in quanto non riesco a capire come si possa affermare, vista la lista dei posti di lavoro vacanti inoltrata a codesto Tribunale con il presente scritto e con il ricorso, che il corso "collaboratrice sanitaria __________" non rappresenti effettivamente un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento. Inoltre mi sento particolarmente lesa nella mia dignità in merito a quanto indicato al quarto paragrafo della stessa pagina. Questo perché ho dimostrato con i fatti, reperendo un'attività lavorativa quale cassiera, seppur con guadagno intermedio, che non è mai stata mia intenzione approfittare della disoccupazione.

Prova ne è che non ho mai ricevuto sospensioni o penalità alcune per ricerche di lavoro insufficienti o perché non mi sono adoperata per delle ricerche di lavoro qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

 

Per quanto riguarda la sentenza del caso da me menzionato in sede di ricorso mi risulta che questo Tribunale ha accettato il ricorso.

 

Mi preme inoltre sottolineare come la __________, signora __________, nella seduta del 29.3.2005, a riguardo richiamo tale verbale dalla segreteria del Gran Consiglio Messaggio No. 5606 del 7.12.2004 a pagina 8 dove ha riferito che:

"... il tema del personale è quello che più mi sta a cuore e me ne sono occupata a fondo già nell'ambito della prima fase di pianificazione. Anche allora avevamo paura - molto più di adesso, visto che erano sette le strutture che venivano tolte dalla LAMaI e 456 i letti ridotti, non 200 - che il personale restasse senza occupazione. Oggi sappiamo che ciò non è successo, e lo potete constatare anche voi. Nel settore sociosanitario il problema, in Ticino come nel resto della Svizzera, non è la mancanza di posti di lavoro, ma la perenne scarsità di personale. Tanto è vero - e questo è un indicatore abbastanza significativo - che più della metà del personale curante (ben il 56% ossia 2'894 tra infermieri, assistenti geriatrici, assistenti di cura, assistenti di ospedale e ausiliari) devono essere reclutati all'estero, più della metà sono frontalieri." (Doc. V)

 

 

                               1.6.   Il 12 ottobre 2007 (cfr. Doc. VII) l'assicurata ha trasmesso al TCA, per conoscenza, copia di uno scritto "Richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento" inviata dal Consulente del personale __________ alla Sezione del lavoro, del seguente tenore:

 

"  L'assicurata controlla da tempo la disoccupazione. A febbraio 2007 ha ventilato l'ipotesi di seguire un corso della __________ ma con il fatto che ha ottenuto un posto di lavoro a tempo parziale durante il periodo estivo, la domanda c'è stata inoltrata solo ad agosto 2008 (doc. 1). Abbiamo richiesto il no di profilo all'UMA abbiamo ricevuto preavviso favorevole (doc. 2) tuttavia in base alla valutazione URC (doc. 3) e alle direttive in corso abbiamo dovuto evadere la richiesta mediante decisione negativa (doc. 4).

Il 17.08.2007. L'assicurata ha fatto opposizione (doc. 5). Con la decisione su opposizione l'URC ha confermato la decisione respingendo l'opposizione (doc. 6). Al momento attuale la decisione spetta al Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni (doc. 7).

Nonostante la decisione negativa, durante il colloquio di consulenza del 27.09.07 l'assicurata dichiarava che con il 02.10.07 avrebbe iniziato il corso a proprie spese (doc. 8). Ho spiegato che sarà sottoposto dubbi circa l'idoneità al collocamento. Ciò nonostante durante il colloquio del 10 ottobre, l'assicurata ha affermato che ha iniziato il corso (doc. 9) e porta la documentazione Fattura e calendario completo." (Doc. VIIbis)

 

 

                               1.7.   Il 2 novembre 2007 l'URC di __________ si è così espresso sulla documentazione inviata dall'assicurata:

 

"  (...)

●    Il preavviso dell'Ufficio Misure Attive (UMA) consiste unicamente nella valutazione tecnica del corso stesso (vedi incarto D6). Sta al consulente del personale stabilire se il corso è adatto all'assicurato e se gli permette concretamente un reinserimento nel mondo del lavoro.

●    In merito alle inserzioni tratte da __________, si fa notare che non vi sono posti vacanti per ausiliarie di cura bensì per assistenti di cura (curricolo che implica una formazione di un anno per l'ottenimento del diploma CH) e per altre professioni del settore sanitario. Per sicurezza abbiamo telefonato alla datrice di lavoro signora __________ la quale ci ha confermato che le sue inserzioni richiedono esplicitamente il diploma di assistente di cura.

●    Il fatto di menzionare che ci sono alcune persone iscritte nel nostro URC con una professione uguale o simile, può sembrare semplicistico ma, a nostro avviso, è sicuramente significativo.

●    Per quanto riguarda l'affermazione che l'assicurata non ha mai ricevuto penalità per insufficienti sforzi per trovare lavoro, facciamo notare che il 2.12.2005 ha ricevuto una penalità di 17 giorni per mancate e insufficienti ricerche (all. 1), il 20.12.2004 una penalità per insufficienti ricerche (all. 2) e il 18 aprile 2002 una penalità di 3 giorni per insufficienti ricerche (all. 3), in seguito ridotta a 2 giorni con sentenza del 25 novembre 2005 no. 38.2002.00111." (Doc. IX)

 

                               1.8.   Il 26 novembre 2007 l'assicurata ha inviato la seguente lettera al TCA:

 

"  Mi permetto trasmettervi copia di un'autorizzazione stage, da effettuare presso la Casa __________ di __________ dal 24.11.2007 al 26.11.2007, concessomi dall'Ufficio Regionale di Collocamento.

 

A mio modo di vedere l'autorizzazione allo stage è in netto contrasto con la negazione dell'autorizzazione al corso __________, oggetto della mia contestazione, da parte del mio collocatore sig. __________ e da parte della Sezione del Lavoro di Bellinzona.

 

Visto quanto sopra ritengo che, vista l'autorizzazione rilasciatami per la frequentazione dello stage di cui sopra, debba essermi pure riconosciuta l'autorizzazione alla frequentazione del corso __________." (Doc. XI)

 

                                         Dalla "decisione concernente la frequenza di uno Stage d'orientamento professionale" del 22 novembre 2007 si evince che RI 1 è stata autorizzata dall'URC di __________ a frequentare uno stage quale "collaboratrice sanitaria" presso la Casa __________ a __________ per due notti nel periodo dal 24 al 26 novembre 2007 (cfr. Doc. C).

 

                                         Il 4 dicembre 2007 l'URC di __________ ha formulato le seguenti osservazioni sullo scritto dell'assicurata:

 

"  (...)

L'autorizzazione allo stage non è affatto in contrasto con la negazione al corso __________.

Lo stage ha per scopo primario il fatto di mettere in contatto il datore di lavoro con la potenziale futura dipendente senza causare costi al datore di lavoro e, permettendo dall'altra parte all'assicurata di farsi notare nelle sue capacità. Infatti, se per ipotesi il datore di lavoro, apprezzando le qualità operative dell'assicurata, dovesse garantire alla stessa un'assunzione a tempo indeterminato, dopo frequentazione del corso in questione, si potrebbe addirittura arrivare a concedere il corso dal momento che il requisito principale è adempiuto. Con questo vogliamo far nuovamente notare che gli URC sono stati creati per aiutare gli assicurati a trovare un impiego, pur facendo rispettare certe restrizioni che la legge e le direttive impongono." (Doc. XIII)

 

                               1.9.   Il 1° dicembre 2007 l'assicurata ha trasmesso al TCA (cfr. Doc. XVIII) copia di un verbale di audizione allestito presso la Sezione del lavoro il 4 dicembre 2007 (cfr. Doc. XVIII1).

 

                             1.10.   Il 19 dicembre 2007 la ricorrente ha fatto pervenire una copia della conferma di assunzione quale ausiliaria di cure, a partire dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:

 

"  Con la presente confermiamo con grande piacere la sua assunzione a tempo indeterminato

 

         -    dal 01.01.2008

         -    impiego al 60%

         -    settore cure, Ausiliaria di cura

 

Con la riserva di portare il certificato del corso __________ di 120 ore e di sottostare alla visita medica prevista dal nostro Regolamento, Art. 3.2.

La visita medica presso il nostro medico della casa (vedi foglio allegato) deve attestare il suo stato di salute idoneo a eseguire il lavoro previsto. La visita può essere eseguita a partire da subito, in seguito potrà essere allestito il contratto di lavoro definitivo. La classe stipendio le verrà comunicata da parte nostra appena ci arriva la conferma da parte dell'Ufficio __________ di __________ e farà altrettanto parte del nuovo contratto." (Doc. D)

 

 

                             1.11.   Il 24 gennaio 2008 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA alla presenza della ricorrente e, per l'URC di __________, di __________, consulente-capogruppo e di __________, consulente del personale (cfr. Doc. XXII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha frequentato il corso per "Collaboratrice Sanitaria __________" organizzato dalla __________ (Modulo base + Modulo approfondito), annunciato all'URC di __________ l'8 agosto 2007 (cfr. Doc. 1 B2) e protrattosi dal 2 ottobre al 10 dicembre 2007 (Doc. 1 D4; Doc. XVIII1 e Doc. XXII).

                                         Questo Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria __________" dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

 

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

 

                                         Pertanto, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

                                         In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

 

                                         Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

 

                               2.3.   Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti  speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

 

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

 

"  1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

 

 

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

 

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

 

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

 

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

 

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

 

                                         All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

 

                                         Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

 

"  1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

 

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

    a.  gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

    b.  le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

 

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

 

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

 

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

 

                               2.4.   In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

                                         Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

                                         Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

                                         Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

 

                                         L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

                                         Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

                                         Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

                                         Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                                         L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                               2.5.   A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

 

                                         Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

                                         La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

                                         In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

                                         Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

                                         Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

 

                                         La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).

                                         Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

                                         In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

 

"  In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass  nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

 

                                         In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

 

                                         In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione:

 

"  (…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)

 

                               2.6.   L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone.

                                         Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), il TFA ha precisato:

 

"  6.

6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)."

 

                                         Essa è stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

 

3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.

 

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

 

                               2.7.   La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

                                         Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

 

                                         In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

 

                                         Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).

(…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "__________", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente.

                                         La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato:

 

"  aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.

 

bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

 

                                         In una sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”, della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

 

                                         Infine in una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

 

                               2.8.   Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 244 del seguente tenore:

 

"  __________:

corso di "Collaboratrice sanitaria __________"

Descrizione e Procedura

 

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione richiede requisiti particolari.

 

 

D e s c r i z i o n e

 

Premessa               Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" permette di acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o disabili.

                                               Da gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria __________" é così strutturato:

                                −   modulo di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);

                                −   modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di "Collaboratrice sanitaria __________" é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.

Pubblico mirato /   Per essere ammessi al corso i candidati devono

requisiti                  adempiere le seguenti condizioni:

                                Ø  avere compiuto 18 anni;

                                Ø  partecipare a una seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;

                                Ø  avere motivazione e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di cure;

                                Ø  avere interesse per il lavoro in équipe;

                                Ø  sapersi esprimere (orale e scritto) nella lingua italiana;

                                Ø  essere in buona salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico di fiducia;

                                Ø  essere interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di  aiuto domiciliare e case per anziani.

 

Possibilità di          Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" non

collocamento        permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.

Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura.

Dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale collaboratore sanitario __________ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

 

Sussidiabilità del  Viste queste premesse, il corso deve essere

corso                      concesso solo se per l'assicurato:

 

                                •    esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o

 

                                •    si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice sanitaria __________" costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore.

 

 

Valore Sdl              Il valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del collocamento.

 

 

P r o c e d u r a

 

 

Iscrizione al corso   Il consulente URC consegna all'assicurato:

                                −   la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collaboratrice sanitaria CRS)

                                −   l "Formulario d'iscrizione Collaboratrice sanitaria __________" (vedi percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________, Settore Corsi, __________, __________;

                                −   Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").

 

La __________ convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________ compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito di corsi individuali.

 

"Attestato/fattura  La __________ compila e trasmette alla cassa

dell'organizzatore                                               disoccupazione il formulario "Attestato/fattura

di corso"                dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna giornata di corso.

 

Decisione di stage   Dopo l'emissione della decisione per il corso "Collaboratrice sanitaria __________", il consulente URC riceve via mail dall'UMA il numero di profilo affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla __________.

                                               Si precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage."

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la direttiva appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria __________" deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge.

 

                                         Un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura  dove sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).

 

                                         Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI).

 

                               2.9.   L'URC di __________ ha respinto la richiesta dell'assicurata sostenendo innanzitutto, che il suo collocamento non era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 1.2 e 1.4), anche in considerazione del fatto che, quando ha presentato la richiesta all'URC, la ricorrente stava, lavorando.

 

                                         Al riguardo il TCA constata che l'assicurata, nata nel __________, ha ottenuto nel 1977 un attestato di capacità quale estetista ed ha esercitato quella professione fino al 1983. In seguito e fino al 1995 non ha avuto nessuna attività lavorativa e si è dedicata alla famiglia.

                                         Dal 1995 al 1998 RI 1 ha lavorato presso la Casa __________ di __________ quale ergoterapista.

                                         Successivamente ha svolto attività quale estetista indipendente (cfr. Doc. XVIII), l'ultima volta nella stagione 2005 (cfr. Doc. XXII pag. 3), e nell'assistenza a persone anziane (cfr. Doc. XVIII).

                                         L'assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 1° marzo 2004 ed ha poi aperto un nuovo termine quadro dal 1° marzo 2006 (all'80% con aumento al 100% dal 1° marzo 2007).

 

                                         Il consulente del personale __________, sentito dal presidente del TCA, si è così espresso circa le occupazioni assegnate all'assicurata durante il periodo di disoccupazione:

 

"  (...)

-   il 23.11.2006 è stato assegnato un posto come ausiliaria di vendita/commessa presso il chiosco __________ a __________: l'esito è stato negativo in quanto il datore di lavoro aveva già trovato un'altra persona. Di conseguenza all'assicurata non è stata inflitta nessuna sanzione;

-   in seguito è stato assegnato un posto presso la famiglia __________ come ausiliaria di cure / badante privata. Il sig. __________ rileva che questa attività non è mai iniziata. L'assicurata precisa invece di avere iniziato questa attività per alcuni giorni. Si trattava di una signora che il marito voleva riportare al domicilio ma purtroppo si è aggravata ed ha dovuto nuovamente essere ospedalizzata ed è successivamente deceduta.

-   vi è stata pure una segnalazione del consulente del personale signor __________ che ha offerto un impiego alla signora presso il __________ a __________ come estetista: l'esito è stato negativo. La signora non è stata sanzionata. (...)"

(Doc. XXII, pag. 4)

 

                                         Dagli atti dell'incarto emerge inoltre che a RI 1 è stato assegnato un programma d'occupazione temporanea (POT) presso la __________, __________ nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 (cfr. Doc. + C2 - Doc. 1 C4) allo scopo di:

 

"  (...)

Riattivare l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" (Doc. 1 C2)

 

                                         Mentre frequentava quel programma d'occupazione l'assicurata ha avuto l'occasione di reperire un lavoro, lasciato libero da un'altra partecipante (cfr. Doc. XXII pag. 3) a ore, con un grado di occupazione dal 40 al 100%, di durata temporanea, quale cassiera presso il __________ dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre 2007 (cfr. Doc. XXII3).

                                         Questo rapporto di lavoro si è concluso anticipatamente, di comune accordo, il 30 settembre 2007 (cfr. Doc. XXII2).

 

                                         Dalla circostanza che l'assicurata ha lasciato questo impiego non si può ritenere che il suo collocamento non era considerevolmente intralciato: si tratta infatti di un'attività che si sarebbe comunque conclusa subito dopo (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 338 N° 508) e, che inoltre, come emerso nel corso dell'udienza (cfr. Doc. XXII pag. 3) nell'ultimo mese le avrebbe permesso di effettuare un numero ridotto di ore.

                                         Decisiva è invece, secondo il TCA, la circostanza che, dopo dieci mesi di disoccupazione nel nuovo termine quadro, la ricorrente non aveva ancora reperito un'occupazione duratura al punto tale da dovere essere inserita in un programma d'occupazione temporanea "per riacquisire i normali ritmi lavorativi".

 

                                         Il collocamento dell'assicurata era dunque considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. per un caso analogo, sempre a proposito di un corso della __________, la STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nel quale questo Tribunale aveva sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541).").

 

                             2.10.   Secondo l'amministrazione il corso in questione non migliorerebbe l'idoneità al collocamento in quanto l'assicurata non è stata in grado di dimostrare che, grazie al corso ha potuto reperire un'occupazione a tempo pieno e, di conseguenza, ad uscire dalla disoccupazione.

 

                                         Secondo questo Tribunale tale esigenza appare eccessiva nella misura in cui il miglioramento dell'idoneità al collocamento richiede solo maggiori concrete possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. consid. 2.7 e 2.8).

 

                                         Nel caso concreto, situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.4 in fine), secondo questo Tribunale alcuni importanti elementi permettono di concludere che il corso in questione era atto a migliorare l'idoneità al collocamento di RI 1.

                                         Innanzitutto la formazione e l'attività professionale precedente dell'assicurata, che l'hanno portata a dedicarsi per molti anni alla cura delle persone (cfr. consid. 2.9: estetista, ergoterapista, aiuto alle persone anziane), fanno ritenere un reinserimento nel settore sanitario uno sbocco quasi naturale.

                                         Inoltre l'analisi effettuata presso il programma d'occupazione ha permesso di rilevare che quale ostacolo per essere attiva nel settore dell'aiuto domiciliare vi era propria la "mancanza di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito del territorio" (cfr. Doc. 1 C9).

 

                                         Anche se si tratta di fatti successivi alla decisione su opposizione questo Tribunale non può peraltro ignorare che, come emerso anche nel corso dell'udienza (cfr. Doc. XXII), in considerazione del fatto che era già abituata alla cura delle persone, l'assicurata è stata autorizzata a frequentare uno stage d'orientamento presso una Casa per anziani.

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA constata che quel datore di lavoro ha poi assunto la ricorrente in ragione del 60% a partire dal 1° gennaio 2008 grazie al certificato del corso __________ di 120 ore da lei ottenuto.

                                         Attualmente l'assicurata ha peraltro un'altra possibilità di assunzione presso la Casa __________ presso la quale ha svolto lo stage obbligatorio per ottenere l'attestato.

                                         Si tratta di un lavoro al 60% / 70% quale animatrice nel reparto cure (cfr. Doc. XXII pag. 4).

 

                                         In conclusione, questo Tribunale, ritiene dunque che nel caso concreto, la frequentazione del corso __________ è atto a migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurata (cfr. per un diverso caso nel quale l'assicurata era sempre stata attiva come ausiliaria di pulizie, venditrice e nel settore della ristorazione, cfr. STCA 38.2004.43 del 19 gennaio 2005).

 

                                         La decisione su opposizione del 19 settembre 2007 deve essere annullata.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione 19 settembre 2007 è annullata.

                                         § Di conseguenza all'assicurata sono riconosciute le prestazioni per il corso Collaboratrice sanitaria __________ da lei frequentato.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti