Raccomandata |
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Incarto n.
DC/gm |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 gennaio 2007 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, di professione impiegata di commercio, si è annunciata in disoccupazione dal 20 luglio 2005, cercando un occupazione all'80 % come impiegata di commercio, impiegata d'ufficio, venditrice.
1.2. Il 22 settembre 2006 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurata un programma d'occupazione temporanea (POT), con un grado di occupazione dell'80 % presso l'__________, __________ (cfr. Doc. 7/12).
Il programma d'occupazione era previsto dal 2 ottobre 2006 al 1° aprile 2007.
L'assicurata dopo avere in un primo tempo annunciato che avrebbe frequentato il provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. Doc. 7/10), il 28 settembre 2006 ha comunicato all'URC di __________ che il giorno successivo avrebbe iniziato a lavorare al 50% e che manteneva la richiesta di indennizzo, da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il tempo residuo (cfr. Doc. 7/9; Doc. 7.4).
Con decisione del 6 ottobre 2006 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurata un POT presso il medesimo organizzatore riducendo il grado di occupazione al 30% (cfr. Doc. 7/6).
L'assicurata ha iniziato ma ha subito interrotto il programma di occupazione.
1.3. Con decisione del 3 novembre 2006, la Sezione del lavoro ha inflitto all'assicurata 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Doc. 4).
La durata della sanzione è stata ridotta a 16 giorni nella decisione su opposizione del 3 gennaio 2007 in quanto l'assicurata non ha rifiutato un programma d'occupazione ma l'ha abbandonato dopo averlo iniziato.
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare rilevato:
" (...)
7) Pochi giorni prima dell'inizio, lo studio dell'Ing. __________ di __________, dove mi ero rivolta per una richiesta di assunzione, mi confermava l'inizio dell'attività lavorativa al 50% dal 1. ottobre 2006. Considerato ciò, comunicai alla mia consulente questa importante assunzione che mi permetteva, oltre a ricevere un salario, di ritornare nel mondo del lavoro dopo tanta attesa.
8) Pensavo che tale attività avrebbe sostituito la proposta dell'Ufficio Regionale di Collocamento circa il Programma Occupazionale offertomi in quanto l'unico scopo di questa formazione era il reinserimento nel mondo del lavoro che già lo attuavo con l'attività lavorativa che avevo reperito.
9) Mi venne invece, con mio stupore, solo posticipato di una settimana la data di inizio del Programma Occupazione con una percentuale di lavoro al 30%.
10) Mio malgrado, accettai questa offerta perché venni convinta che questa formazione mi avrebbe aiutato per il mio mondo lavorativo.
11) Nel frattempo iniziai a lavorare presso lo studio dell'ing. __________ svolgendo un'attività lavorativa in qualità di impiegata d'ufficio/segretaria al 50 % durante tutti i pomeriggi della settimana.
12) Il lunedì 9 ottobre, mi presentati presso l'__________ per iniziare alle ore 8.00 l'attività formativa. Mi trovai a lavorare tutta la mattinata (fino alle 10.30) assemblando pezzi di lego (lavoro esclusivamente manuale) e sinceramente mi domandai quale aiuto poteva darmi questo lavoro per reperire una nuova occupazione nel settore commerciale. Chiesi allora un incontro con il responsabile che mi evidenziò che oltre a ciò dovevo fare le pulizie dei locali secondo una tabella ben precisa.
13) Decisi allora di contattare la mia consulente URC evidenziandole che le 2 mansioni che dovevo svolgere non mi avrebbero assolutamente aiutato nel reperire una nuova occupazione nel settore commerciale.
Inoltre anche lo scopo di un reinserimento professionale veniva meno in quanto lavoravo già da una settimana presso uno studio d'ingegneria e quindi stavo già colmando questa eventuale lacuna.
14) Penso quindi che sia evidente il fatto che non ho proseguito il Programma Occupazionale non per una flebile giustificazione ma dopo aver attentamente valutato tutte le circostanze del caso. Sono convinta che per una impiegata di commercio, che cerca in questo settore e che per il 50% (su una disponibilità dell'80%) ha già reperito una nuova occupazione nello stesso ambito, un Programma occupazionale che mi occupi per lavori di assemblaggio e di pulizia non sia importante per una ripresa nel settore commerciale.
15) Preciso inoltre che a partire dal 1. febbraio 2007, la mia attività lavorativa presso l'Ing. __________ si estenderà ad una percentuale del 70% in quanto ho potuto dimostrare in questi mesi la mia valida professionalità nello svolgimento dell'attività in qualità di segretaria dello Studio d'ingegneria.
16) Il fatto di essere stata un anno senza nessun reinserimento professionale non deve, a mio avviso, essermi contestato in quanto mi sono impegnata in tutte le direzioni per reperire un nuovo posto di lavoro facendo con regolarità le ricerche di lavoro (2 o 3 la settimana) per un totale di oltre 200 lettere indirizzate a tutti gli uffici possibili del __________ e dei dintorni senza ricevere una risposta positiva o una richiesta di colloquio.
17) Evidenzio infine che, contrariamente a quanto indicatomi dalla Sezione del Lavoro, non ho visto presso l'__________ nessun impiegato e nessun grafico svolgere l'attività di assemblaggio pezzi di puzzle, ma vi erano persone con veri e grossi problemi che sinceramente andavano aiutate ma difficilmente mi avrebbero permesso di intraprendere una nuova attività lavorativa nel settore terziario come impiegata di commercio." (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 26 febbraio 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III);
1.6. L'11 giugno 2007 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla Sezione del lavoro:
" 1) Quali sono i motivi per i quali è stato assegnato all'assicurata il
POT denominato "__________"?
2) Durante il lungo periodo di disoccupazione all'assicurata sono
stati assegnati altri corsi o programmi di occupazione? Se sì,
quali? Quale è stato l'esito?
3) Al momento di esaminare l'opposizione dell'assicurata avete
esaminato la sentenza pubblicata in DTF 125 V 362?
Quali conclusioni ne avete tratto?" (cfr. Doc. V);I
1.7. Il 14 giugno 2007 l'avv. __________ della Sezione del lavoro ha così risposto alla terza domanda:
" (...)
- l'assicurata ha informato l'URC dell'inizio della sua attività a tempo parziale presso lo studio di ingegneria __________ a __________ soltanto il 28 settembre 2006 (doc. 7/4 e 7/9, già agli atti). Dai precedenti verbali dei colloqui di consulenza non risulta che la ricorrente abbia informato l'URC di essere in trattative con un potenziale datore di lavoro. La conferma di assunzione, sottoscritta dalle due parti contraenti, reca la data del 29 settembre 2006 e prevede il seguente orario lavorativo: 13.30 - 18.00 (cfr. doc. 7/8, già agli atti);
- considerato l'impiego a metà tempo, l'URC ha, con decisione datata 6 ottobre 2006, riportato l'inizio della misura al 9 ottobre 2006 e stabilito un grado di occupazione alla stessa del 30% soltanto (dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 10.20; doc. 7/6 già agli atti);
- tenuto conto del lungo periodo di disoccupazione della signora RI 1 (oltre un anno) e considerato come, dal punto di vista segnatamente del luogo e degli orari, la misura in questione non intralciava l'impegno lavorativo assunto successivamente dall'assicurata, si ritiene che la stessa fosse tenuta alla frequentazione del provvedimento, peraltro adeguato. Diversamente dalla sentenza pubblicata in DTF 125 V 362, per quanto concerne la signora RI 1 non ci si trova confrontati con la negazione del diritto (così come prevista dall'art. 30a LADI, ora abrogato), ma soltanto con una sospensione temporanea. Inoltre - e soprattutto - un'applicazione esclusiva e sistematica del principio della priorità del lavoro su di una misura equivarrebbe ad escludere qualsivoglia offerta di provvedimenti da affiancare ad un impiego non appena un assicurato trovasse un'attività in guadagno intermedio (anche con percentuale di occupazione bassa). Se misura del mercato del lavoro e attività in guadagno intermedio possono, in un caso concreto, coesistere (segnatamente riguardo al luogo, agli orari e ai giorni di occupazione), non si ritiene debbano essere escluse offerte di provvedimenti che, parallelamente al lavoro, permettono di promuovere le qualifiche professionali dell'assicurato, di offrirgli la possibilità di acquisire esperienze professionali e di migliorare la sua idoneità al collocamento, attraverso, per esempio, occupazioni temporanee (cfr. art. 59 LADI);
- nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla ricorrente relativamente alla misura assegnata riguardano unicamente l'opportunità di un tale provvedimento rispetto al lavoro reperito ed alla formazione acquisita; l'assicurata non ha invece mai sostenuto l'impossibilità o, perlomeno, l'esistenza di una difficoltà a frequentare la misura, rispettivamente a svolgere la sua attività lavorativa in ragione degli orari, del luogo di svolgimento e del grado di occupazione dell'una e dell'altra." (cfr. Doc. VII);
Il 19 giugno 2007 la consulente del personale __________ ha invece rilevato:
" 1. l'assicurata iscritta dal 1°.09.05, aveva già percepito 150 ID ed al
fine di riprendere i ritmi lavorativi le veniva consegnata, in data
22.09.06, l'offerta n° __________ inerente al ventilato PO (non erano
disponibili altri PO).
2. L'assicurata è stata vista la prima volta dalla sottoscritta in data 08.06.07 (recte: 06), durante tale incontro le è stata consegnata *brevi manu* la decisione n° __________ riguardante il ricorso TRIS e ciò onde consentirle un approccio migliore nella ricerca di un'occupazione. Pure le è stato consegnato il cerchiamo n° __________ che, malauguratamente, non ha avuto esito positivo. Si sottolinea che la signora RI 1 ha rifiutato qualsivoglia ulteriore corso. (cfr. verb. dell'8.6.06)" (cfr. Doc. IX)
Questi documenti sono stati trasmessi all'assicurata con un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte. L'assicurata è tuttavia rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 17 cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, ha partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.K; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 nella causa B.).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr. STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..
2.4. In una sentenza 38.2005.91 del 16 marzo 2006 a proposito di un assicurato che ha rifiutato un programma occupazionale presso l'__________ a __________, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).
Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).
Nella presente fattispecie il consulente del personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel processo lavorativo.
L'assicurato non fa peraltro valere valide ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al collocamento (cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C 117/05).
È vero che il programma di occupazione in qualità di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.
Al riguardo va tuttavia sottolineato il legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).
Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).
Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").
Va comunque sottolineato che, nel caso concreto, quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione, e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr. Doc. 22).
In conclusione l'attività proposta, peraltro di carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid. 2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un programma denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23 febbraio 2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella causa S., per un programma denominato "Magistri ticinesi", 38.2000.17; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., per un programma organizzato da SOS Soccorso Operaio Svizzero; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione presso il Mercatino __________ di __________ e l'__________) e avrebbe permesso all'assicurato di rientrare in un ambiente lavorativo.
Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:
" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
(cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)
Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli era tenuto ad accettarlo senza indugio.
A ragione, dunque, il ricorrente è stata sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un programma occupazionale presso il __________.
Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata."
B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda inoltre che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una sentenza C 252/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."
(cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)
2.7. Nell'evenienza concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione temporaneo (POT) denominato __________ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività "addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).
Questo provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 1330 – alle 1800; cfr. Doc. 7/8).
Secondo il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).
In tale contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione (cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6 relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare un programma d'occupazione nel rimanente 50%).
E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e 125 V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht verwertbar ist.")
L'assicurata era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.
Infatti se un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati.
La ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2).
La consulente del personale __________ dell'URC di __________ ha così illustrato gli scopi del programma di occupazione:
" Riattivare l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)
Secondo questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22 settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento.
Per il resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza riprodotta al consid. 2.4.
Irrilevanti sono infine le considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
Di conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
La durata della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité de chômage", janvier 2007, D 723.C) per cui la decisione su opposizione deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti