Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.92

 

rs/DC

Lugano

29 maggio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 settembre 2007 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 26 settembre 2007 la Cassa cantonale di disoccupazione (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 10 agosto 2007 (cfr. doc. A1) con cui ha stabilito che a RI 1 non possono essere riconosciute le indennità di disoccupazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005, in quanto l'assicurata non ha presentato la necessaria documentazione entro il termine legale (cfr. doc. A1, A3).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 26 settembre 2007 l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’assegnazione delle indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, essa ha, segnatamente, addotto di avere regolarmente beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal mese di aprile 2005 e che la diligenza con cui aveva adempiuto alle incombenze imposte dalle prescrizioni di controllo le hanno garantito il diritto pacifico alle indennità.

                                         Inoltre l’insorgente ha precisato di avere specificato, nel formulario “indicazioni della persona assicurata” afferente al mese di settembre 2005, che il 1° ottobre 2005 avrebbe iniziato a lavorare, allegando il relativo contratto di lavoro, il quale però era stato allestito ma non concluso.

                                         Al riguardo essa ha rilevato che mentre il suo nome veniva asportato dalla lista dei disoccupati, il contratto di impiego con la __________, per motivi a lei non imputabili, non giunse a conclusione. Essa, conseguentemente, cercò una nuova occupazione che trovò alla fine di dicembre 2005.

                                         L’assicurata ha specificato che, ignara delle disposizioni prese nei suoi confronti dall’amministrazione, non ricevette più alcuna convocazione dall’URC, poiché quest’ultimo, sulla base del formulario del settembre 2005, aveva chiuso in maniera troppo sbrigativa il suo caso.

                                         La ricorrente sostiene, altresì, che l’URC con il suo comportamento ha violato l’obbligo legale imposto dall’art. 27 LPGA. Essa ha puntualizzato che con una dovuta attenzione l’amministrazione avrebbe dovuto accorgersi che lei si trovava in una situazione rischiosa per i suoi diritti e avrebbe dovuto informarla maggiormente.

                                         L’assicurata ha, infine, osservato che, in buona fede e persuasa di avere onorato ogni suo dovere legato allo statuto di disoccupata, sta ancora aspettando le indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005.

                                         Per quanto concerne il mancato esercizio del diritto, l’insorgente si considera giustificata dalla mancanza di informazioni da parte dell’amministrazione che si è fondata su una sua esternazione d’ottimismo per chiudere il dossier. Essa ritiene che, non ricevendo più alcuna convocazione, non ha potuto rendersi conto della situazione e, convinta di essere in regola e mal consigliata, non ha fatto valere i suoi diritti nel termine legale (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   L’11 gennaio 2008 l’assicurata, tramite il proprio legale, ha prodotto una dichiarazione del 24 aprile 2007 della __________, secondo cui il contratto di impiego con lei non è mai stato concluso, e ha formulato alcune osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. X; A10).

 

                               1.5.   La Cassa, il 18 gennaio 2008, ha indicato che le ulteriori indicazioni fornite dall’insorgente non consentono una diversa presa di posizione rispetto a quella esposta nella risposta di causa, nella quale si è, di conseguenza, riconfermata (cfr. doc. XII).

 

                               1.6.   Il doc. XII è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).

 

                               1.7.   Pendente causa questa Corte ha richiamato dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ l’incarto completo relativo all’assicurata (cfr. doc. XIV, XVI), il quale è pervenuto l’8 e 11 aprile 2008 (cfr. doc. XV, XVII1-4).

 

                                         Il consulente del personale, __________, il 10 aprile 2008, ha, in particolare, confermato che non sempre viene stampato il documento “conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” al momento della chiusura dell’incarto presso il loro ufficio, che il FAUT di settembre 2005 risulta l’ultimo consegnato all’assicurata (cfr. doc. XVII).

 

                               1.8.   I doc. XVII e 1-4 sono stati trasmessi alle parti assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare osservazioni.

                                         Entro lo stesso termine è stata data alle parti la possibilità di visionare l’intero incarto dell’URC concernente l’assicurata presso la cancelleria del TCA e di formulare osservazioni in merito (cfr. doc. XVII).

 

                                         La Cassa, con scritto del 28 aprile 2008, ha comunicato di avere preso atto della documentazione allegata come pure dell’incarto URC e di riconfermarsi nella risposta di causa (cfr. doc. XXI).

 

                                         La parte ricorrente, tramite il proprio legale, dopo aver chiesto una proroga del termine assegnatole (cfr. doc. XIX; XX), il 9 maggio 2008 ha indicato di avere visionato l’incarto URC e, in buona sostanza, si è riconfermata in tutto quanto asserito fino a quel momento (cfr. doc. XXII).

 

                               1.9.   Il doc. XXI è stato trasmesso per conoscenza allo Studio legale RA 1 (cfr. doc. XXIII).

 

                                         Il doc. XXII è, invece, stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata ha diritto oppure no alle indennità di disoccupazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005.

 

                               2.3.   Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).

                                         Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20 cpv. 2 LADI).

                                         Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI).

 

 

                                         Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

 

                                         a.   il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

                                         b.   il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;

                                         c.   le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

                                         d.   la copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni dell’assicurato”;

                                         e.   tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il           diritto all’indennità.

 

                                         Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

 

                                         a.   la copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni dell’assicurato”;

                                         b.   le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

                                         c.   altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;

                                         d.   ....

 

                                         Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.

                                         Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.

 

 

                               2.4.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale - TF), in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

 

                                         Nella decisione sopra citata, l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)" (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)

 

 

                                         In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.

                                         Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.

                                         La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.

                                         Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.

                                         Esso sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.

 

                                         Il TFA si è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.

                                         In quell'occasione la nostra Massima istanza ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).

 

                                         Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che:

 

"     b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)"

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 2b)

 

                                         I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati nella STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STF C 159/06 del 7 marzo 2007.

 

                               2.5.   Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

 

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                         La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

 

                                         In particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:

 

"  (…)

   b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede.

(…)."

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)

 

                                         La giurisprudenza appena ricordata mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA del 13 aprile 2005 nella causa G., 38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione nel mese di aprile 2005.

                                         Essa ha percepito le relative prestazioni nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2005, dopo avere compilato e consegnato tempestivamente alla Cassa i rispettivi formulari “Indicazioni della persona assicurata” (cfr. doc. IV; 20-25; A).

 

                                         Più precisamente i moduli relativi ai mesi di aprile e maggio 2005 sono pervenuti alla Cassa il 17 giugno 2005, i formulari di giugno e luglio 2005 il 27 luglio 2005 e quelli dei mesi di agosto e settembre 2005 il 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 20-25).

 

                                         Sul FAUT del mese di settembre 2005 l’insorgente, nello spazio adibito alle “osservazioni”, ha, di suo pugno, scritto:

 

"  Inizio del lavoro 1.10.2005

Contratto di lavoro allegato 6.10.05 consegnato” (Doc. 20)

 

                                         Dal contratto di lavoro appena citato risulta che l’assicurata sarebbe stata assunta dalla __________ di __________ a partire dal 1° ottobre 2005 a tempo pieno per una durata indeterminata.

                                         La copia del contratto inviata alla Cassa era, però, stata sottoscritta unicamente dalla ricorrente, il 30 settembre 2005, e non dalla società __________ (cfr. doc. F).

 

                                         Il caso di disoccupazione dell’assicurata è stato conseguentemente chiuso.

 

                                         Il contratto di impiego con la __________ non è poi venuto in essere, in quanto l’insorgente non avrebbe trovato un alloggio nel Cantone __________, condizione indispensabile per poter lavorare presso tale ditta (cfr. doc. A10, X, 10).

 

                                         Nel mese di dicembre 2005 l’assicurata ha, in ogni caso, reperito un’occupazione presso la __________ di __________ con inizio il 1° gennaio 2006 (cfr. doc. A8=D).

 

                                         La ricorrente si è nuovamente annunciata per il collocamento nel mese di aprile 2007 con effetto dal 1° aprile 2007, dichiarando di cercare un impiego al 100% (cfr. doc. 18).

 

                                         Con scritto del 28 giugno 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha chiesto alla Cassa il versamento delle indennità relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 (cfr. doc. 14).

 

                                         Con decisione formale del 10 agosto 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 26 settembre 2007, la Cassa ha respinto tale domanda, poiché l’insorgente non ha presentato la necessaria documentazione entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo (cfr. doc. A1; A3).

 

                                         La ricorrente ha contestato tale conclusione, asserendo sostanzialmente di essere stata ignara della chiusura del suo caso da parte dell’amministrazione e di non avere più ricevuto alcuna convocazione da parte dell’URC.

                                         L’assicurata ritiene che il mancato esercizio del suo diritto sia giustificato dall’assenza di informazioni da parte dell’amministrazione che si è fondata su una sua esternazione d’ottimismo (ossia l’indicazione relativa all’inizio di un nuovo impiego presso la __________ il 1° ottobre 2005) per chiudere il caso (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                               2.7.   Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva preliminarmente che è incontestato, da un lato, che l’assicurata, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 29 OADI (cfr. consid. 2.3.), non ha fornito il FAUT relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 nel termine legale di tre mesi dalla fine del relativo periodo di controllo (cfr. doc. I; A3).

                                         Dall’altro, che l’insorgente ha fatto valere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi menzionati, per la prima volta, soltanto con lo scritto dell’avv. RA 1 del 28 giugno 2007 (cfr. doc. 14, 3, I). Tale richiesta è poi stata rinnovata con lettera del 26 luglio 2007 sempre allestita dal legale dell’assicurata (cfr. doc. 10).

 

                                         Vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per il periodo da ottobre a dicembre 2005, interposta a distanza di più di un anno e mezzo dal periodo in questione, si rivela manifestamente tardiva.

 

                               2.8.   L’assicurata ritiene che il mancato esercizio del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005 sia da attribuire all’assenza di informazioni da parte dell’amministrazione, la quale si è fondata su una sua esternazione ottimistica in relazione all’inizio dell’impiego presso la __________ dal 1° ottobre 2005 per chiudere il suo caso (cfr. doc. I).

 

                                         Il TCA deve, quindi, esaminare se quanto addotto dalla ricorrente sia fondato e costituisca un valido motivo per giustificare il ritardo con cui sono state postulate le indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005 oppure no.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 141/05 del 27 marzo 2006; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

 

                               2.9.   Nella presente fattispecie va osservato che la Cassa, sulla base dell’indicazione fornita dall’assicurata con il FAUT del mese di settembre 2005, compilato il 6 ottobre 2005, ovvero che avrebbe iniziato a lavorare il 1° ottobre 2005 (cfr. doc. 20), della copia della proposta di contratto di impiego allegata al FAUT del settembre 2005 da cui risultava che l’insorgente sarebbe stata attiva al 100% (cfr. doc. 9), nonché del fatto che, dopo il FAUT di settembre 2005, non le è più pervenuto alcun formulario “Indicazioni della persona assicurata”, era legittimata a credere che la ricorrente, a decorrere dal mese di ottobre 2005, non avesse più intenzione di fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Il fatto che la copia del contratto con la __________ configurasse solo una proposta non ancora sottoscritta dalla società è ininfluente.

                                         La Cassa non aveva alcun motivo, soprattutto considerato che il FAUT di settembre 2005 è stato compilato dall’assicurata il 6 ottobre 2005 e le è pervenuto, unitamente alla copia del contratto, il medesimo giorno (cfr. doc. 20, 9), per dubitare dell’inizio, il 1° ottobre 2005, dell’attività lavorativa per la ditta di __________.

 

                                         Del resto l’assicurata, in primo luogo, mai (fino al 2007) si è premurata di comunicare alla Cassa che il contratto di lavoro con la __________ non è in definitiva stato conluso.

 

                                         In secondo luogo, essa, nonostante non avesse ricevuto alcuna prestazione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005 (ex art. 30 cpv. 1 OADI la Cassa paga l’indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente), non ha immediatamente chiesto informazioni in merito, né ha contestato la chiusura del suo caso di disoccupazione.

                                         Al contrario l’insorgente ha atteso un notevole lasso di tempo - più di un anno e mezzo - prima di richiedere le indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005 e in ogni caso, va detto per inciso, mai, nemmeno pendente causa, ha prodotto i FAUT afferenti ai mesi in questione.

 

                                         L’URC di __________, poi, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata, non era tenuto a convocarla “per consegnarle il FAUST (recte: FAUT) relativo al mese di ottobre 2005” (cfr. doc. X).

                                         In effetti, a prescindere dal fatto che la consegna dei FAUT non prevede necessariamente un colloquio con il proprio consulente ma può avvenire tramite la segreteria agli sportelli, in concreto già in occasione dei colloqui di consulenza del 1° giugno 2005 (cfr. doc. 12 = XVII2) e del 5 agosto 2005 (cfr. doc. 13 = XVII1) era stata affrontata la questione relativa all’inizio di un nuovo rapporto di lavoro e nel verbale del colloquio del 5 agosto 2005 il consulente del personale, __________, ha esplicitamente affermato che alla fine di quel mese avrebbe proceduto alla chiusura della pratica (cfr. doc. 13 = XVII1).

                                         Inoltre, dall’incarto completo dell’URC di __________ richiamato da questa Corte pendente causa (cfr. consid. 1.7.), non emerge che l’assicurata abbia fornito al proprio collocatore comunicazioni in senso contrario posteriormente ai colloqui menzionati (cfr. doc. XVII1-4, XV1-85).

 

                                         In simili condizioni né la Cassa, né l’URC hanno dato alla ricorrente informazioni errate o hanno omesso di fornirle ragguagli essenziali.

 

                                         Ne discende che, in casu, non entra in considerazione la tutela della buona fede dell’insorgente, in quanto l’obbligo di informare non è stato violato da parte dell’amministrazione, la quale non ha commesso negligenza alcuna, avendo proceduto secondo quanto indicatole dall’insorgente stessa.

 

 

                                         Al riguardo in una sentenza C 159/06 del 7 marzo 2007 il TF ha stabilito, in particolare, che:

 

"  (…)

3.2 Mit Blick auf die Monate September, Oktober und November 2003 ist mit der Arbeitslosenkasse festzustellen, dass der Versicherte am 27.August 2003 auf dem Formular "Angaben der versicherten Person für den Monat August 2003" angab, ab 1.September 2003 nicht mehr arbeitslos zu sein, weshalb ihn die Arbeitslosenkasse daraufhin korrekterweise Ende August 2003 von der Arbeitslosenversicherung abgemeldet und erst nach erneuter Anmeldung am 24. November 2003 ab 1. Dezember 2003 wieder als Arbeitsloser erfasst hatte.

In den Unterlagen findet sich kein Hinweis, dass der Versicherte mit diesem Vorgang nicht einverstanden gewesen war und sich gegen eine Abmeldung gewehrt hätte. Eine Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz wegen Verletzung der Informationspflicht fällt daher für die Zeit in der der Beschwerdeführer bei der Arbeitslosenversicherung nicht angemeldet war, von vornherein ausser Betracht."

 

                                         La censura sollevata dall’assicurata relativa alla violazione dell’obbligo di fornire informazione e consulenza da parte dell’amministrazione risulta infondata e, perciò, la ricorrente non può appellarsi al principio della buona fede, anche perché dalle carte processuali emerge che l’insorgente era, o comunque avrebbe dovuto essere, informata sia del proprio dovere di produrre il formulario “Indicazioni della persona assicurata” alla fine di ogni mese, che del termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI.

                                         In effetti, a prescindere dal fatto che essa ha proceduto in tal senso nei mesi da aprile a settembre 2005 (cfr. doc. 20-25), queste indicazioni figurano esplicitamente sui formulari compilati dalla ricorrente e trasmessi alla Cassa nel periodo aprile-settembre 2005 (cfr. STFA C 24/04 del 7 luglio 2004).

                                         Gli stessi, prevedono, che:

 

"  La presente dichiarazione, debitamente compilata, firmata e corredata della necessaria documentazione, deve essere inoltrata alla cassa competente per la fine del mese. Nel caso manchi anche una sola risposta o un documento, il pagamento non potrà essere effettuato. Il diritto all’indennità si estingue se non viene rivendicato nei 3 mesi successivi al mese al quale si riferisce. (…)" (Doc. 20-25)

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, il ritardo con il quale l’assicurata ha fatto valere il suo diritto alle indennità di disoccupazione per i mesi da ottobre a dicembre 2005 non risulta giustificato da alcun valido motivo.

 

                                         La decisione su opposizione del 26 settembre 2007 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.                               

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti