Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2007.96

 

DC/sc

Lugano

9 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

statuendo sul ricorso del 1° novembre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 settembre 2007 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 24 settembre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha confermato la decisione del 3 settembre 2007 (cfr. Doc. III1 inc. 38.2007.86),  con la quale RI 1 è stata sospesa per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di impiego nel mese di agosto 2007 periodo di controllo.

 

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

"  (...)

Le argomentazioni presentate nella lettera di opposizione, non mutano il quadro in qui è maturata la sanzione contestata; non vi sono quindi elementi che consentano una sua revisione.

 

In particolare, il sostenere di non essere a conoscenza delle vigenti regole normative non è da ritenersi motivo di legittimazione. Oltre a ciò, deve essere ravvisato che il licenziamento all'origine della disoccupazione, in base agli elementi in nostro possesso, è da ricondurre al comportamento dell'assicurata, che, secondo quanto sostenuto dal datore di lavoro, si è assentata senza preavviso e senza motivazione dal posto di lavoro, inducendo il datore di lavoro stesso ad interrompere la collaborazione; in queste condizioni, ritenere che un periodo di vacanza sia prioritario rispetto al reperimento di un nuovo impiego dà conto di un'attitudine che si commenta da sè e che palesa un evidente limitato interesse verso il reinserimento nel mercato del lavoro." (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato  un tempestivo ricorso il TCA nel quale chiede la riduzione della sanzione da 6 a 4 giorni, argomentando:

 

"  (...)

Sono stata in un primo momento licenziata irregolarmente il 4.7.07 (allego una lettera dove rifiuto il licenziamento) durante la mia malattia dalla ditta __________ dove svolgevo l'attività di ausiliaria di pulizia; licenziamento poi successivamente regolarmente comunicato a fine luglio per il 31.8.07.

Durante il mese di luglio ero inabile fino al 14.7, come già dimostrato all'Ufficio collocamento (sono già in possesso di una copia del certificato medico). Dal 15.7 per due settimane ho usufruito delle regolari vacanze e di mio diritto (annunciate con buon anticipo al datore di lavoro) e non ho svolto ricerche di lavoro.

 

Ho portato opposizione alla decisione di sanzione. Le mie osservazioni non sono state per nulla approfondite. Come risposta mi è stato detto che il motivo del licenziamento secondo i dati in loro possesso era di mia responsabilità e che il fatto di aver fatto vacanza faceva capire che non ero seriamente intenzionata a cercare lavoro.

Questa conclusione, sbrigativa e gratuita, mi lascia perplessa per i seguenti motivi.

Sono arrivati a delle conclusioni sui motivi del licenziamento senza interpellarmi sulla questione e senza permettermi di far presente la mia versione dei fatti (documentata). Penso che una delle regole elementari sia sentire entrambe le parti in causa di prima di esprimersi su un qualsiasi tema. Faccio notare che la cassa, una volta sentite le mie spiegazioni, ha deciso di non procedere con alcuna sanzione, ciò a sostegno del fatto che non vi è alcuna responsabilità da parte mia sul licenziamento.

Inoltre, mi risulta (ma forse sono male informata) che è di competenza della cassa analizzare e approfondire il motivo del licenziamento (come giustamente hanno fatto) e non dell'Ufficio di collocamento nell'ambito del calcolo di una sanzione per mancate ricerche di lavoro.

A riguardo delle 2 settimane di vacanze queste erano state segnalate con giusto anticipo (non ricordo precisamente le date, ma erano state normalmente "registrate" dal datore di lavoro). Erano vacanze regolarmente acquisite dopo mesi di lavoro e non vedo niente di male nel poter effettuare un periodo di riposo e un viaggio all'estero, come previsto dalla legge per tutti i lavoratori.

Secondo l'Ufficio del lavoro oltre ad essere licenziato e a perdere il lavoro avrei dovuto perdere il diritto di svolgere le mie vacanze regolarmente riconosciute dalla legge. Non sono d'accordo su questo punto." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 novembre 2007 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e rileva:

 

"  (...)

Per quanto concerne le considerazioni espresse sul riferimento fatto in sede di decisione su opposizione ai motivi che hanno indotto il datore di lavoro a disdire il contratto, l'opponente ha pienamente ragione nel ritenere che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di maggior approfondimento; tuttavia, va evidenziato che lo stesso, non ha avuto nessuna influenza nella determinazione della sanzione e che è stato citato in sede di opposizione solamente come elemento di contesto, senza avere tuttavia nessuna influenza nel computo dei giorni di sospensione, tant'è, che tale aspetto non figura assolutamente nella decisione di sanzione e che, nella decisione su opposizione, è indicato in modo chiaro che tali considerazioni vengono formulate "in base agli elementi in nostro possesso, vale a dire senza che vi sia stato un ulteriore approfondimento, non ritenuto necessario, vista la mancanza di rilevanza nella determinazione della sanzione.

 

Con riferimento alle due settimane di luglio per le quali la ricorrente sostiene che non era da ritenersi assoggettata all'obbligo delle ricerche, a nostra memoria, non risulta che un'assenza per vacanze costituisca un elemento di legittimazione per non svolgere ricerche di lavoro nel periodo precedente l'iscrizione. Di fatto, è prassi ordinaria sanzionare tal genere di inadempienze.

 

In generale, va precisato che, una persona che rivendica il diritto alle prestazioni Ladi, dovrebbe comportarsi come se non esistessero le indennità giornaliere di disoccupazione e fare quindi tutto quanto possibile per cercare di reperire un nuovo impiego prima che il contratto disdetto giunga a scadenza; risulta quindi chiaro che ritenere prioritario un periodo di vacanza rispetto al reperimento di un nuovo impiego sia in contrasto con tale orientamento e che sia quindi da ritenere un comportamento sanzionabile." (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 12 dicembre 2007 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  (...)

l'osservazione portata dal signor __________, riguardante il fatto che (secondo lui) anche durante le vacanze riconosciute dal datore di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione si dovrebbero fare le ricerche non è coerente col fatto che l'ufficio del lavoro stesso contempla, dopo un periodo di permanenza in disoccupazione (almeno 60 giorni), dei giorni di vacanza (o esonero dall'obbligo di controllo) dove è previsto tale esonero." (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego nel mese di agosto 2007, precedenti il controllo della disoccupazione.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

 

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

 

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 305/01 del 22 ottobre 2002, non pubblicata; sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 200/03 del 15 dicembre 2003; sentenza C 210/04  del 10 dicembre 2004).

 

                               2.4.   In una sentenza 38.2002.17 del 19 giugno 2002 pubblicata in RDAT I-2003 pag. 329 seg. questo Tribunale ha stabilito che un assicurato, ancora legato da un contratto di lavoro, non è tenuto a compiere ricerche di lavoro mentre è in viaggio di nozze o più in generale allorché si trova in vacanza, se questa è stata programmata con largo anticipo in accordo con il datore di lavoro.

 

                                         In particolare il TCA ha al riguardo sviluppato le seguenti  considerazioni:

 

"  Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art. 329a segg. CO.   

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.           

Scopo delle vacanze è quello di permettere al lavoratore di riposarsi , così da potere riconquistare il proprio benessere psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale (cfr. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales, Losanna , 1996 , pag. 114 segg.).      

Proprio in considerazione della finalità delle vacanze , l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr. Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).

 

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P. 307/1999) il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro , si era vista recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.

 

L'alta Corte ha in particolare rilevato:

 

    " La notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire , c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter , d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé , qu'il en prendra connaissance.        

Dans les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, N. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., N. 5 ad art. 335 CO , pag. 316-317; Aubert, Note, SJ 1989 pag. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in Thomas Geiser/Peter Münch , Stellenwechsel und Entlassung, pag. 9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd. , p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail , 2ème éd. , N. 10 p. 174).

Ainsi, la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement" (DLA 2001 pag. 31).

 

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

 

    " C'est l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances" (DLA 2001 pag. 31-32).

 

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del lavoratore.

 

È vero che in materia di assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero (cfr. DLA 1988, pag. 95-96; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo N. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 seg.). 

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).     

Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, pag. 95-96) e non prima di iniziare tale controllo.

 

A mente del TCA , visto lo scopo delle vacanze appena illustrato , l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro."

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza 38.2005.94 del 2 febbraio 2006.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

 

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto 2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insuffi-cienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per manca-te ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza C 286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre 2004, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

 

                                         Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

 

                                         Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti.

 

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                         Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro.

 

                               2.6.   Nell'evenienza concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 3 settembre 2007 (cfr. Doc. 1).

                                         In precedenza la ricorrente aveva lavorato, fino al 31 agosto 2007, presso la __________ (cfr. Doc. 5).

 

                                         L'assicurata non ha effettuato ricerche di lavoro dal momento del licenziamento (avvenuto il 24 luglio 2007) fino al 31 agosto 2007 (cfr. Doc. 2).

 

                                         La Cassa le ha di conseguenza giustamente inflitto una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2. e 2.3).

 

                                         L'assicurata non contesta il principio della sospensione ma la sua entità, sostenendo di avere effettuato un periodo di vacanza nelle ultime due settimane del mese di luglio, segnalate con largo anticipo all'ex datore di lavoro.

                                         Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), ritiene che effettivamente, durante il periodo di vacanze, da tempo programmate,  l'assicu-rata non era tenuta a compiere ricerche di lavoro. Di questo fatto occorre tenere conto nel determinare l'entità della sanzione.

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel senso che l'assicurata è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 24 settembre 2007 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti