Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2008.22

 

rs

Lugano

30 luglio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 aprile 2008 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6500 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’8 aprile 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 7 marzo 2008 con cui aveva ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.

                                         L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando che l’assicurato, che aveva espresso l’intenzione di reperire un impiego unicamente quale medico dentista e che in effetti ha svolto ricerche di lavoro solo presso studi dentistici in Svizzera e in __________, non era in possesso dell’autorizzazione a esercitare in Svizzera (cfr. doc. A1, A2).

 

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, il 28 aprile 2008, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che sia rivisto il provvedimento di inidoneità per il lasso di tempo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto che, siccome fin dall’inizio della disoccupazione è stato messo al corrente riguardo al dubbio sulla validità delle ricerche in campo odontoiatrico in Svizzera in assenza dell’autorizzazione a esercitare, si è impegnato a fondo nel cercare di ottenere il riconoscimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria conseguita all’Università __________ con sede a __________ nel mese di ottobre 2007. L’insorgente ha precisato che al momento della redazione dell’impugnativa non aveva ancora ricevuto il certificato richiesto al __________ di __________ da inoltrare alle Autorità Elvetiche per la procedura di equipollenza. Egli ha rilevato di avere chiesto sia all’URC, che all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di poter effettuare tutte le ricerche in __________ - Paese dove è abilitato a svolgere la professione di odontoiatra - e che la risposta è sempre stata negativa.

                                         L’assicurato, a questo riguardo, ha sottolineato di aver intrapreso le ricerche in __________, regione dove è presente un ingente numero di studi odontoiatrici e di conseguenza un vasto mercato del lavoro nel settore dei suoi studi universitari. Egli ha pure evidenziato che in tal modo non necessitava di assentarsi a lungo dal luogo del suo domicilio, potendo così rispettare i propri doveri di assicurato.

                                         Il ricorrente ha poi rilevato che la decisione di inidoneità non poggia su leggi chiare e inequivocabili, in quanto non gli è mai stato indicato un articolo di legge o una sentenza emessa da un Tribunale da cui risulti l’impossibilità di svolgere ricerche di lavoro in un’altra nazione.

                                         Infine egli ha specificato che al momento del ricorso effettuava le proprie ricerche, in Svizzera, quale barista, cameriere, venditore e insegnante, in __________, quale odontoiatra (cfr. doc. I).

 

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 maggio 2008 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato fosse o meno idoneo al collocamento nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.

 

                               2.3.   Preliminarmente occorre rilevare che l'assicurato ha fatto valere che le motivazioni alla base della decisione di inidoneità non sarebbero esaustive e sufficienti (cfr. doc. I pag. 3).

 

                                         Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

 

                                         Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione impugnata. Da quest'ultima emerge infatti chiaramente il motivo per cui la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008, ovvero poiché questi ha dichiarato di voler lavorare unicamente quale dentista e in Svizzera ha effettuato delle ricerche di impiego soltanto in qualità di odontoiatra, senza, tuttavia, disporre di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio cantonale della sanità per esercitare l’attività a titolo indipendente o dipendente, né del riconoscimento della laurea __________ da parte dell’Ufficio della sanità pubblica di Berna.

                                         Del resto l’assicurato ha potuto rendersi conto della portata del provvedimento emesso nei suoi confronti, visto che l'ha impugnato dinanzi a questo Tribunale.

 

                                         La censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.

 

                               2.4.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                         Il TFA ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

 

                               2.5.   In una sentenza del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA 2001 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:

 

"  L'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento."

 

                                         La nostra Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:

 

"  (…)

                                        Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitseinschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum Vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November 1995 C 123/94).

 

 

2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die

Beschwerdeführerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern."

(DLA 2001 pag. 146-147

 

                                         In un giudizio C 173/01 del 7 febbraio 2003, pubblicato in DLA 2003 pag. 112 segg., l'Alta Corte ha stabilito che:

 

"  L'idoneità al collocamento deve essere negata a un cameraman che concorre esclusivamente per posti di lavoro nell'ambito della sua professione e che non cerca assolutamente un impiego durevole.

 

Il fatto che egli appartenga a un gruppo professionale soggetto a un periodo di attesa più lungo (art. 6 cpv. 4 e art. 8 cpv. 1 OADI) non lo dispensa dall'obbligo di riduzione del danno."

 

                                         Il TFA, al riguardo, ha osservato che:

 

"  3.

3.1. Der Beschwerdegegner arbeitet seit Jahren als Kameramann. Die einzelnen Filmprojekte bei jeweils verschiedenen Produzenten und Regisseuren dauern jeweils nur einige Tage oder Wochen. In den ersten drei Rahmenfristen hat er diese Engagements jeweils als Zwischenverdienste abgerechnet. 3.2 Nicht anders als in jenen Fällen, in denen die Betroffenen ihre Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung halten und alsdann mit einer - von ihnen selbst zu tragenden - Verminderung oder einem Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV 2000 Nr. 29 S. 154 Erw. 2b, 1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdegegner aus eigenem Antrieb als Kameramann für die Ausübung eines Berufes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen auch nach seinen eigenen Angaben üblich sind und ein gewisser Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements als normal bezeichnet werden muss. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass er überhaupt eine Dauerstelle suchte. Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten sich stets auf die zeitlich befristeten Stellen als Kameramann. Es ist zwar verständlich, dass sich der Beschwerdegegner darauf konzentrieren will, seinen Beruf, bei dem er offenbar auch sehr viel Anerkennung findet, ausüben zu wollen. Wenn es aber diesem inhärent ist, dass sich Perioden mit Engagements mit solchen ohne Verdienstmöglichkeiten abwechseln, ist es nicht Sache der Arbeitslosenversicherung, dieses im Beruf selbst liegende Risiko abzudecken. Da der Beschwerdegegner die Entscheidung getroffen hat, sich ausschliesslich um Arbeit in seinem beruflichen Bereich zu bewerben, hat nicht die Gemeinschaft der Versicherten, sondern er selbst die Konsequenzen dieses Entschlusses zu tragen. Die gemäss Art. 11 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 4 und 8 Abs. 1 AVIV um einen Tag verlängerte Wartezeit in gewissen Berufen entbindet nicht von der jedem Versicherten obliegenden Schadenminderungspflicht. Dies würde einer nicht gerechtfertigten Privilegierung gleichkommen. Vielmehr hätte sich auch der Beschwerdegegner um berufsfremde Arbeitsstellen bemühen müssen. Dies umso mehr, als er nach bereits drei zurückgelegten Rahmenfristen wissen musste, dass die Chancen für ein Dauerengagement in seinem Beruf äusserst gering sind. Es geht nicht an, dass eine Berufsgattung, wie beispielsweise diejenige eines Kameramannes, von der Arbeitslosenversicherung dauernd unterstützt wird." (DLA 2003 pag. 114).

 

                               2.6.   A titolo generale va, poi, rilevato che riguardo al rapporto tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98 il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se, invece, gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

 

                                         In un'altra decisione C 26/00 del 20 ottobre 2000, in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che:

 

"  (…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b).

Dato quanto precede, correttamente amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare, parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b). L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P., C 26/00, consid. 2).

 

                                         L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza C 263/02 del 24 giugno 2003, ha ribadito che:

 

"  (…)

1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)

 

                                         Il TFA, in una decisione C 101/03 del 24 febbraio 2004, ha ancora, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"

(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C 101/03)

 

                                         Il TFA in una sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005 ha precisato che l’idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata oppure ancora se l’assicurato limita i propri interventi a un settore d’attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio.

 

                               2.7.   Dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel mese di ottobre 2007, ha conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università __________, sede di __________ (cfr. doc. 13).

 

                                         Nel dicembre 2007 egli ha pure sostenuto a __________ un esame di Stato, ottenendo il diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria (cfr. doc. 13).

 

                                         Durante gli anni di studio universitario, dal 2001, l’assicurato ha svolto a tempo parziale, quale ausiliario, l’attività accessoria di agente di sicurezza presso __________ (cfr. doc. 12).

 

                                         Visto che il numero delle ore assegnategli dalla ditta appena menzionata nei mesi di novembre e dicembre 2007 era alquanto esiguo, l’insorgente il 14 dicembre 2007 si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I, 14).

 

                                         Essendosi deteriorati i rapporti con la __________, l’assicurato ha, poi, disdetto il rapporto di impiego alla fine del mese di dicembre 2007 con effetto dalla fine di gennaio 2008 (cfr. doc. I).

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurato ha dichiarato di cercare un’occupazione quale dentista al 100% (cfr. doc. 14).

                                         In effetti le cinque ricerche di lavoro compiute per iscritto nel mese di dicembre 2007, e meglio il 28 del mese, concernono tutte degli studi dentistici di __________ (cfr. doc. 12).

 

                                         Il 21 gennaio 2008 il consulente del personale del ricorrente gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione”, con cui ha richiesto di motivare, entro il 31 gennaio 2008, le ricerche di dicembre ritenute insufficienti qualitativamente.

                                         Il collocatore ha, altresì, precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 12).

 

                                         L’insorgente ha risposto con scritto del 23 gennaio 2008, rilevando, in particolare, da un lato, che fino al 5 dicembre 2007, quando ha superato l’esame di Stato __________ di abilitazione all’esercizio della professione, la laurea non era ritenuta completa. Dall’altro, che in Svizzera avrebbe dovuto ottenere un’equipollenza del suo titolo (cfr. doc. 12).

 

                                         Il 30 gennaio 2008 è stata emessa una decisione con la quale l’assicurato è stato sospeso per tre giorni (cfr. doc. 12).

 

                                         L’URC di __________, il 23 gennaio 2007, dopo aver preso visione delle risposte fornite dall’Ufficio di sanità del Cantone Ticino ad alcune sue domande in merito alla procedura da seguire per poter esercitare su suolo svizzero la professione di dentista avendo conseguito il relativo titolo in __________ (cfr. doc. 10), ha sottoposto il caso dell’assicurato alla Sezione del lavoro per verifica dell’idoneità al collocamento (cfr. doc. 8, 13).

 

                                         Il 15 febbraio 2008 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro a tale proposito.

                                         Dal relativo verbale di audizione si evince che:

 

"  (…)

Nel corso del mese di dicembre ho disdetto il mio rapporto di lavoro con la __________ in quanto la situazione lavorativa era insostenibile (mancanza di rispetto delle condizioni di lavoro), nel mese di gennaio ho svolto ancora 18 ore di lavoro.

 

A causa dei problemi avuti con la __________ la cassa __________ di __________ mi ha consigliato di iscrivermi in disoccupazione senza darmi ulteriori informazioni sui miei obblighi.

 

Mi sono iscritto in disoccupazione con l’obiettivo di trovare un’occupazione come medico dentista, non è mia intenzione tornare a lavorare come agente di sicurezza vista la brutta esperienza avuta con la __________, ditta che ritenevo la migliore in questo settore a livello svizzero.

 

Sono a conoscenza che non avendo un’autorizzazione al libero esercizio al momento non posso esercitare la professione di medico dentista in Svizzera. Non ho svolto ricerche di lavoro in altre professioni perché appena avrò ottenuto l’autorizzazione al libero esercizio mi dedicherò alla mia professione e pertanto non mi sembra onesto cercare un lavoro sapendo di doverlo lasciare appena ottenuta l’autorizzazione.

 

Il __________ di __________ non è stato in grado di dirmi quanto tempo ci vorrà per avere la documentazione, presumibilmente entro 3 mesi (la richiesta è stata inoltrata il 06.02.2008).

 

Ottenuta l’autorizzazione al libero esercizio cercherò di lavorare come salariato per poter fare esperienza, solo in un secondo tempo potrei valutare la possibilità di lavorare come indipendente.” (Doc. 7)

 

                                         Con decisione del 7 marzo 2008, confermata con decisione su opposizione dell’8 aprile 2008, la Sezione del lavoro ha decretato l’inidoneità al collocamento dell’assicurato per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008 (cfr. doc. A2, A1), in quanto questi ha dichiarato di voler lavorare unicamente quale dentista  - infatti in Svizzera ha effettuato delle ricerche di impiego soltanto in qualità di odontoiatra - senza però disporre né di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio cantonale della sanità per esercitare l’attività a titolo indipendente o dipendente, né del riconoscimento della laurea __________ da parte dell’Ufficio della sanità pubblica di Berna.

 

                                         L’insorgente ha contestato il provvedimento dell’amministrazione, in buona sostanza, poiché non gli risulta esistere una norma che indichi con chiarezza l’impossibilità a svolgere delle ricerche unicamente su suolo __________ (cfr. doc. I).

 

                               2.8.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’assicurato al momento dell’iscrizione in disoccupazione, nel dicembre 2007, ha dichiarato soltanto di volere lavorare quale dentista al 100% (cfr. doc. 14).

 

                                         L’insorgente ha ribadito questa sua intenzione in occasione del colloquio di consulenza del 16 gennaio 2008. Più precisamente egli ha confermato la sua disponibilità a svolgere l’attività di dentista (odontoiatra) e non è stata data la possibilità a intraprendere altre attività lavorative (cfr. doc. 13).

 

                                         Il ricorrente, infatti, nel periodo in questione ha compiuto delle ricerche di lavoro solamente presso studi dentistici in Svizzera e in __________ (cfr. doc. 11, 12).

 

                                         Tuttavia l’assicurato non poteva svolgere in Svizzera la professione di dentista né quale indipendente, né quale dipendente, non essendo ancora in possesso, non solo dell’autorizzazione all’esercizio della professione da parte della competente autorità cantonale, ma nemmeno del riconoscimento dei titoli __________ (laurea in odontoiatria e abilitazione di Stato) da parte dell’Ufficio federale della Sanità di Berna (cfr. doc. 10).

 

                                         Egli era, peraltro, ben a conoscenza della necessità di adempiere tali condizioni, visto che dalla lettera del 23 gennaio 2008 indirizzata all’URC di __________ risulta che lo stesso nel mese di dicembre 2007 sapeva di dover ottenere in Svizzera l'equipollenza del suo titolo di studi (cfr. doc. 12).

 

                                         Al riguardo va osservato che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

                                         E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento. E’altrettanto vero che esse devono, però, essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22 ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

                                         Va d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).

 

                                         Nel caso in esame, ritenuto che il ricorrente non era in possesso dell’autorizzazione per esercitare l’attività di odontoiatra in Svizzera, è a priori esclusa l’applicazione della giurisprudenza secondo cui durante alcuni mesi un assicurato ha diritto di essere reinserito nella propria professione.

 

                                         L’amministrazione, inoltre, non poteva assegnare all’insorgente un impiego in un altro ambito professionale sul mercato del lavoro svizzero, siccome il medesimo, vista la limitazione da lui espressa a lavorare unicamente nel campo dell’odontoiatria, non sarebbe stato disposto ad accettarlo.

 

                                         L’assicurato, del resto, era al corrente di dover cercare, se necessario (in casu la necessità era dettata dalla mancanza dell’autorizzazione a svolgere la professione di odontoiatra in Svizzera), anche al di fuori del suo settore professionale.

                                         Infatti egli, il 18 dicembre 2007, ha ricevuto dall’URC un “Promemoria Ricerche di lavoro” in cui è precisata tale indicazione (cfr. doc. 12).

 

                                         Per quanto attiene alle ricerche effettuate quale dentista in __________, è utile segnalare che secondo la giurisprudenza federale possono essere presi in considerazione anche gli sforzi intrapresi all'estero, soprattutto se contemporaneamente vengono compiute ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA 38.98.405 del 21 aprile 1999; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

 

                                         In proposito va, tuttavia, sottolineato che decisivo è il fatto che fintanto che un assicurato richiede di essere posto al beneficio di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera o riceve tali prestazioni, egli deve cercare ed essere disposto ad accettare un impiego sul mercato del lavoro svizzero (cfr. STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005 consid. 2.4., pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.).

 

                                         Ricerche unicamente all’estero sono valide esclusivamente nei casi di esportazione delle prestazioni ai sensi degli art. 69, 70 Reg. 1408/71 e 83 Reg. 574/72, ossia quando un assicurato dalla Svizzera si reca in uno Stato membro dell’UE/AELS per tre mesi al fine di cercarvi un’occupazione e di conseguenza uscire dalla disoccupazione.

                                         Se trova un impiego, l'assicurato deve essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone", in seguito: C-AD-LCP, maggio 2002, p.to B 100 e "Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE (C-AC-LCP)", dicembre 2004, p.to B 122). L’esportazione delle prestazioni va riconosciuta a un assicurato se, oltre agli altri presupposti di cui all’art. 69 Reg. 1408/71, lo stesso adempie le condizioni previste dalla legislazione svizzera per avere diritto alle prestazioni di disoccupazione, segnatamente l’idoneità al collocamento (cfr. STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.).

 

                                         Giova, altresì, evidenziare che in una sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 il Tribunale federale ha confermato che un’assicurata durante il periodo in cui ha svolto un’attività di durata determinata all’estero e che era stata ritenuta idonea al collocamento dall’Ufficio del lavoro ha pure adempiuto il presupposto del domicilio in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e dunque. L’Alta Corte ha rilevato che l’assicurata, avendo continuato durante tale periodo a candidarsi presso potenziali di lavoro in Svizzera e avendo documentato le ricerche di lavoro all’URC, ha sostanziato uno stretto legame con il mercato del lavoro svizzero.

 

                                         In concreto, però, come visto, nel periodo dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008, il ricorrente, da una parte, in Svizzera ha cercato lavoro solo quale dentista, professione che non poteva esercitare in assenza sia del riconoscimento da parte dell’autorità federale del suo titolo di studio che dell’autorizzazione cantonale a svolgere tale occupazione, dall’altra, non era disposto a lavorare in alcun altro settore professionale.

 

                                         In simili condizioni, valutate attentamente le ricerche di lavoro compiute nell’arco di tempo in questione esclusivamente quale dentista odontoiatra, le dichiarazioni formulate dall’assicurato all’URC nonché alla Sezione del lavoro di volere lavorare unicamente come dentista e la circostanza che egli non era autorizzato a svolgere tale professione in Svizzera né a titolo indipendente, né come dipendente, il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), deve concludere che il ricorrente, dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008, non aveva intenzione di reperire in Svizzera un lavoro in un ambito professionale differente da quello dell’odontoiatria, settore a lui ancora inaccessibile.

 

                                         Al riguardo va ribadito che la nostra Alta Corte ha ripetutamente indicato quali motivi per negare l'idoneità al collocamento di un assicurato sia il fatto di limitare le proprie ricerche a un ambito professionale nel quale ha concretamente scarse possibilità di reperire un impiego (cfr. STFA 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008; STFA del 25 luglio 2001 nella causa Z., C 408/00; DTF 123 V 214), che la circostanza di restringere oltremodo le opportunità di collocamento ponendo particolari condizioni (cfr. consid. 2.6.).

                                         In casu l'assicurato, cercando un'occupazione soltanto quale dentista, professione che non poteva esercitare in Svizzera non disponendo delle necessarie autorizzazioni, non solo ha ridotto la probabilità di trovare un impiego, ma l’ha di fatto esclusa.

 

                                         Egli, dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008, non era, perciò, disponibile a cercare e ad accettare un impiego.

 

                               2.9.   Alla luce di quanto esposto e considerata la giurisprudenza federale e cantonale citata, a mente di questa Corte la Sezione del lavoro a giusta ragione ha stabilito che RI 1 era inidoneo al collocamento dal 14 dicembre 2007 al 14 febbraio 2008.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve, quindi, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti