Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2008.24

 

rs

Lugano

3 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 21 aprile 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal diritto all’indennità di rioccupazione a decorrere dal 9 aprile 2008, in quanto l’assicurato non ha presenziato a un colloquio di consulenza previsto per l’8 aprile 2008 alle ore 16.00.

                                         L’amministrazione, al riguardo, ha indicato che il colloquio di lavoro che l’assicurato ha sostenuto con la __________ di __________ è terminato alle ore 14.30, per cui egli aveva il tempo necessario per presentarsi all’appuntamento presso l’URC di __________ (cfr. doc. A3).

 

                               1.2.   Il 22 aprile 2008 RI 1 ha interposto opposizione contro il provvedimento menzionato, adducendo che:

 

"  (…)

                                        In data odierna alle ore 17:00 mi sono recato presso il garage __________ per delle delucidazioni riguardanti l’orario del colloquio avvenuto in data 08 aprile.

                                        Il Signor __________ mi ha comunicato di aver parlato telefonicamente con lei alle ore 15:00 e mi ha confermato di aver chiarito l’errore avvenuto riguardo allo scambio di persona.

                                        Le confermo perciò la mia presenza al colloquio presso __________ il giorno 08 aprile dalle ore 15.30 alle 16.30 circa.

                                        Le chiedo di rivedere la decisione di sanzione poiché la motivazione della mia assenza mi sembra più che motivata.” (Doc. A4)

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 23 aprile 2008 l’URC ha confermato la sanzione inflitta all’assicurato, rilevando quanto segue:

 

"  (…)

Le argomentazioni presentate nella lettera di opposizione non sono tali da inficiare la legittimità della decisione di sospensione impugnata; non vi sono elementi che consentano una sua revisione.

In particolare, va segnalato il fatto che, indipendentemente dall’altalena di versioni fornite per giustificare l’assenza, l’assicurato ha reagito solamente a seguito della richiesta di giustificazione, venendo quindi meno all’obbligo di informare tempestivamente; in effetti la motivazione poteva essere ammessa se il nostro ufficio fosse stato avvisato preventivamente della sovrapposizione degli impegni che, in base a quanto dichiarato, hanno originato l’assenza contestata.” (Doc. A5)

 

                               1.4.   RI 1, il 16 maggio 2008, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione davanti al TCA, facendo valere che a suo parere ha fornito tutte le prove riguardo al motivo della sua assenza e che non gli sembra corretto essere sanzionato solo perché si trovava a un colloquio di lavoro (cfr. doc. I).

                                         All’impugnativa l’assicurato ha allegato uno scritto dell’8 maggio 2008 della __________ in cui __________ ha indicato che il colloquio di impiego ha avuto luogo l’8 aprile 2008 dalle ore 15.30 alle ore 16.30, che il 21 aprile 2008 ha comunicato al signor __________ dell’URC un orario sbagliato che oscillava tra le 13.30 e le 14.30 circa, che il 22 aprile 2008 alle ore 17.00 l’assicurato si è recato presso di lui per fare presente che il colloquio si era svolto dalle 15.30 alle 16.30 e che ha subito riferito all’assicurato di aver già parlato con il consulente del personale alle ore 15.30 di quel giorno chiarendo l’errore di scambio di persona. Il signor __________ ha precisato che, avendo consultato nuovamente l’agenda, gli è saltato all’occhio lo sbaglio, e meglio che il colloquio dalle 13.30 alle 14.30 era stato sostenuto con un altro candidato e non con RI 1 (cfr. doc. A6).

 

                               1.5.   Nella sua risposta di causa del 5 giugno 2008 l’URC ha osservato che:

 

"  (…)

L’assicurato ha motivato l’assenza sostenendo di essere stato impegnato con un colloquio di selezione presso il garage __________ di __________. Il consulente ha quindi verificato tale evenienza contattando telefonicamente il datore di lavoro, il quale ha confermato l’incontro indicando tuttavia un orario compatibile con il colloquio previsto per lo stesso giorno presso l’URC, conseguentemente è stata emessa una decisione di sospensione temporanea dal diritto alle indennità.

 

In concomitanza con l’opposizione il datore di lavoro ha rettificato l’informazione precedentemente comunicata, indicando un orario diverso, concomitante con il colloquio previsto presso il nostro ufficio, rendendo apparentemente legittima l’assenza contestata. Tale rettifica non è tuttavia stata ritenuta sufficiente per annullare la sospensione poiché è stato ravvisato il fatto che l’assicurato ha comunque violato l’obbligo di informare, omettendo di comunicare tempestivamente la sua assenza al colloquio di consulenza; tant’è che si è fatto sentire solamente dopo aver ricevuto la richiesta di giustificazione, vale a dire più di una settimana dopo il giorno in cui era previsto il colloquio cui non si è presentato.

 

A nostro avviso tale comportamento è comunque censurabile, visto che con un minimo di impegno, l’assicurato avrebbe potuto evitare di trovarsi in una condizione di inadempienza.

 

Per completezza, precisiamo che, sulle convocazioni che vengono per prassi consegnate agli assicurati, è chiaramente indicato che, in caso di impossibilità a presenziare ai colloqui, è opportuno avvisare tempestivamente il nostro ufficio, di norma con un preavviso di almeno 24 ore, onde evitare contrattempi.

(…)” (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

 

                                         In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

 

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

                                         In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto a un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio, aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

 

                                         Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                         Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

 

                                         In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittimava l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata era sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

 

                                         Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

 

                                         In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

 

                                         In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.

                                         Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

 

                                         Infine, in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza:

 

"  2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata a un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

 

                               2.3.   L’assicurato è, inoltre, sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

 

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

 

"  a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

 

b)   Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)"

                                         (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

 

"  a   Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies

 

betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

                                         (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

 

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

 

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

 

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

                                         (cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversiche-rungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

 

                                         Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra pronunzia, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

 

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"

                                         (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

 

                                         Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

 

                               2.4.   In una sentenza C 273/05 del 7 aprile 2006 il TF ha stabilito che qualora l’assenza a una giornata informativa sia validamente giustificata - in casu l’assicurato era malato - non entra in considerazione una sanzione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, anche se l’assicurato non ha informato dell’impossibilità di partecipare all’incontro.

                                         In tale ipotesi va piuttosto verificato se è stato violato o meno l’obbligo di informare ex art. 28 e 31 LPGA.

                                         In caso di violazione l’assicurato deve essere sospeso ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

 

                                         L’Alta Corte ha contestualmente rilevato che:

 

"  (…)

                                        2.3.1 Ist - wie hier - ein objektiv entschuldbarer Grund für die Nichtbefolgung einer Weisung der zuständigen Amtsstelle gegeben, fällt eine Einstellung der Anspruchsberechtigung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Regel ausser Betracht (vgl. etwa Urteil K. vom 15. Januar 2004 [C 261/03] Erw. 2). Wohl trifft zu, dass von der versicherten Person erwartet und ihr - besondere Umstände vorbehalten - zugemutet werden kann, sich unverzüglich bei der zuständigen Stelle zu melden, wenn sie behördlichen Weisungen keine Folge leisten kann; in diesem Sinne wurde der Beschwerdegegner in der schriftlichen Aufbietung zum Besuch der Informationsveranstaltung vom 22. Februar 2005 denn auch aufgefordert, im Falle einer Verhinderung zwei Tage vor der Tagung den zuständigen RAV-Berater zu kontaktieren. Die Verletzung der rechtlichen Obliegenheit stellt für sich allein jedoch keinen Verstoss gegen Weisungen im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG dar; unter solchen sind lediglich die in Art. 17 Abs. 3 AVIG konkret genannten Anordnungen zwecks Vermittlungsförderung und Schadenminderung zu verstehen, welche die kantonalen Amtsstellen oder - gestützt auf die Delegationsnorm des Art. 85b AVIG - die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren - treffen (vgl. Art. 85 Abs. 1 lit. c AVIG; siehe auch Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 145; vgl. ferner Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 257). Ob eine versicherte Person die Umstände eines weisungswidrigen Verhaltens der zuständigen Amtsstelle unverzüglich gemeldet hat oder nicht, ist im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG lediglich mit Blick auf eine Exkulpation bei an sich unentschuldbarem Versäumnis - etwa aufgrund eines Irrtums oder einer Unaufmerksamkeit - zu gewichten (in diesem Sinne ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen; vgl. etwa auch Urteile A. vom 1. Oktober 2004 [C 112/04] Erw. 2, S. vom 4. Dezember 2003 [C 206/03] Erw. 2.1, Z. vom 28. März 2001 [C 308/00] Erw. 2a), nicht dagegen dann, wenn ein objektiv entschuldbarer Grund für das Nichterscheinen an einem Termin erstellt ist.

2.3.2 Fraglich ist, ob die nicht unverzüglich an das RAV erfolgte Mitteilung der krankheitsbedingten Abwesenheit am 22. Februar 2005 als Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG zu qualifizieren ist.

2.3.2.1 Nach der bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 in Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG (aufgehoben auf 1. Januar 2003) statuiert gewesenen allgemeinen Auskunfts- und Meldepflicht muss (u.a.) der Leistungsempfänger den Kassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen (Abs. 1) und der Kasse überdies unaufgefordert alles melden, was für die Anspruchsberechtigung oder für die Leistungsbemessung von Bedeutung ist, namentlich was den Anspruch auf Kinder- oder Ausbildungszulagen betrifft, sowie Änderungen des erzielten Verdienstes oder Zwischenverdienstes (Abs. 2). Im Lichte dieser Bestimmung erfasst der Einstellungstatbestand gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG nach der Rechtsprechung jede Verletzung der Pflicht des Versicherten zu wahrheitsgemässer und vollständiger Auskunft sowie zur Meldung aller leistungsrelevanten Tatsachen; unerheblich ist, ob die falschen oder unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der Versicherungsleistungen oder deren Bemessung kausal sind (ARV 2004 Nr. 19 S. 191 Erw. 2.1.1 mit Hinweis auf BGE 123 V 151 Erw. 1b [mit weiteren Hinweisen]; vgl. ferner - zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG bei wiederholter Verletzung von Art. 42 Abs. 1 AVIV [mit Verwirkungsfolge nach Art. 42 Abs. 2 AVIV] und zusätzlich mehrfachem Verstoss gegen die allgemeine Meldepflicht nach Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG - BGE 130 V 386 f. Erw. 3.1.1 und 3.1.2 [Präzisierung von BGE 125 V 193]).

2.3.2.2 Aufgrund der in Art. 28 Abs. 2, Art. 29 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 ATSG zweigübergreifend verankerten allgemeinen Auskunfts- und Meldepflichten der versicherten Person wurde Art. 96 Abs. 1 und 2 AVIG auf den 1. Januar 2003 aufgehoben (siehe dazu BBl 1999 4585 und 4588 f.). Der Grundsatz, dass - sowohl mit Blick auf die (erstmalige) Sachverhaltsabklärung (Art. 28 ATSG) als auch die im Laufe des Leistungsbezugs eingetretenen Tatsachenänderungen (Art. 31 ATSG) - nur anspruchserhebliche Tatsachen der Auskunfts- und Meldepflicht unterliegen, gilt indessen auch unter Herrschaft des ATSG unverändert fort. Dazu gehören allgemein die "zur Abklärung des Sachverhalts und zur Festsetzung der Versicherungsleistungen" erforderlichen Auskünfte (Art. 28 Abs. 2 ATSG), die vollständige und wahrheitsgetreue Ausfüllung und Zustellung der für die Anmeldung und die Abklärung des Anspruchs auf Leistungen unentgeltlich abgegebenen Formulare des Versicherungsträgers durch den Ansprecher, seinen Arbeitgeber oder allenfalls behandelnden Arzt (Art. 29 Abs. 2 ATSG) sowie "jede wesentliche Änderung in den für die Leistung massgebenden Verhältnissen" (Art. 31 Abs. 1 ATSG).

2.3.2.3 Soweit der Beschwerdegegner seine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vom 22. Februar 2005 bereits am 24. Februar 2005 im gleichentags an die Arbeitslosenkasse weitergeleiteten Formular "Angaben der versicherten Person für den Monat Februar 2005" vermerkt hat, ist er seiner Auskunftspflicht nach Art. 29 Abs. 2 ATSG, aber auch nach Art. 42 Abs. 1 AVIV hinreichend nachgekommen. Sodann fällt eine Meldepflichtverletzung im Sinne von Art. 31 Abs. 1 ATSG hier ausser Betracht, zumal das - objektiv entschuldbare (Erw. 2.2 hievor) - Fernbleiben von der mehrstündigen Veranstaltung vom 22. Februar 2005 keine für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung "wesentliche Änderung" darstellt. Mit Blick auf die Mitwirkungspflichten nach Art. 28 Abs. 1 und 2 ATSG ist der Zweck der obligatorischen Veranstaltung vom 22. Februar 2005 ins Blickfeld zu rücken: An der Tagung sollte der Beschwerdegegner vom RAV - entsprechend dem Auftrag nach Art. 19a AVIV - über alles für ihn Wichtige im Zusammenhang mit der Arbeitslosenversicherung sowie den involvierten Behörden informiert und über seine Rechte und Pflichten als arbeitslose Person aufgeklärt werden. Die Evaluation der mündlichen und schriftlichen Deutschkenntnisse diente gemäss Angaben in der Aufforderung des RAV vom 31. Januar 2005 dazu, der versicherten Person nützliche Anhaltspunkte für ihre persönlichen Arbeitsbemühungen zu liefern und für allfälligen Kursbedarf zu geben. Der Besuch der obligatorischen Informationsveranstaltung ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen zumindest indirekt relevant und daneben allgemein Voraussetzung des ordnungsgemässen, auf die möglichst rasche Beendigung der Arbeitslosigkeit ausgerichteten Vollzugs (vgl. Titel von Art. 28 ATSG) der Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Das Fernbleiben von einer solchen Veranstaltung ist daher - ungeachtet der (entschuldbaren) Gründe für die Abwesenheit - grundsätzlich meldepflichtig. Erfolgt eine entsprechende Meldung, obwohl objektiv möglich und zumutbar, nicht unverzüglich, ist eine Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn die versicherte Person sich ihrer sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte und musste, wie dies hier der Fall ist. Dem Beschwerdegegner war nicht nur die Wichtigkeit und der Pflichtcharakter der Veranstaltung vom 22. Februar 2005 schriftlich (Weisung vom 31. Januar 2005) wie mündlich (Protokoll des Beratungsgesprächs vom 31. Januar 2005) mitgeteilt worden (vgl. Erw. 2.1 hievor); in der Weisung vom 31. Januar 2005 war er auch ausdrücklich aufgefordert worden, bei Verhinderung an der Teilnahme baldmöglichst ("as soon as possible"), spätestens aber zwei Tage im voraus ("two days before the meeting takes place at the latest") mit seinem RAV-Berater/seiner RAV-Beraterin Kontakt aufzunehmen. Damit aber war klar, dass eine erst am Tag der Veranstaltung erkennbar gewesene Verhinderung unverzüglich der zuständigen RAV-Person zu melden war, was der Beschwerdegegner unterliess; sein Hinweis in der Vernehmlassung, er habe am betreffenden Tag über kein Telefonbuch der Stadt Zürich verfügt, ist offenkundig eine Ausflucht und nicht geeignet, sein Verhalten zu rechtfertigen. Bei dieser Sach- und Rechtslage ist die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung unter dem Blickwinkel des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG zulässig (vgl. etwa auch Urteil K. vom 15. Januar 2004 [C 261/03] Erw. 3) und auch im Lichte des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (vgl. Chopard, a.a.O., S. 152; BGE 125 V 197 Erw. 4c; ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen) nicht zu beanstanden. Dabei ist die im unteren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) liegende Einstellungsdauer von sechs Tagen in Würdigung der Umstände als angemessen zu beurteilen (Art. 132 lit. a OG) und der Einspracheentscheid des AWA vom 18. Mai 2005 somit entgegen der Auffassung der Vorinstanz im Ergebnis zu bestätigen."

 

 

                               2.5.   Secondo l'art. 52 LPGA:

 

"  1Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento ai rimedi giuridici.

3La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."

 

                                         L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

 

 

                                         In una sentenza I 664/03 del 19 novembre 2004 l'Alta Corte ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni a proposito della procedura di opposizione:

 

"  (...)

2.2  L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 52, avec les références; Pierre  Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur  contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la procédure  d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in:  Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

2.3  La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos  desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références; voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3). Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce rapport  juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2; pour la procédure d'opposition : Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in: Schaffhauser/Schlauri (édit.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19).

 

3.

3.1  L'office AI a accepté de réexaminer certains aspects du droit de  C.________ à une rente d'invalidité, en particulier le revenu annuel moyen déterminant, tout en déclarant l'opposition irrecevable dans la mesure où elle portait sur un autre aspect (le taux d'invalidité) de ce rapport juridique. Or, de deux chose l'une: soit l'office AI était valablement saisi d'une opposition contre la décision initiale fixant le droit à une rente d'invalidité - il devait alors se prononcer à nouveau sur tous les aspects de ce droit -; soit il refusait d'entrer en matière sur un réexamen du droit à la rente, faute d'opposition suffisamment motivée (sous réserve toutefois du consid. 3.2 ci-après). Il ne pouvait pas, en revanche, se limiter à rendre, sur opposition, une décision de constatation relative à certains aspects seulement du droit à la rente. Pour ce motif déjà, il convient de confirmer l'annulation de la décision sur opposition du 12 mai 2003 par la juridiction cantonale. (...)"

 

                                         In un'altra sentenza del 25 novembre 2004 nella causa M., G. e E., H 53/04, la nostra Massima Istanza ha riaffermato il principio secondo cui, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione.

 

                               2.6.   Secondo gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02).

 

 

                                         Al riguardo, inoltre, il TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con l'opposizione.

                                         Occorre distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva.

 

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie nella sua decisione del 21 aprile 2008 l’URC ha sospeso l’assicurato per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto non si è presentato al colloquio di consulenza dell’8 aprile 2008 previsto alle ore 16.00, quindi sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         In sede di opposizione il ricorrente ha fatto valere un errore da parte del potenziale datore di lavoro nell’indicare l’orario del colloquio di lavoro. In effetti lo stesso non avrebbe avuto luogo dalle ore 13.30 alle 14.30, bensì dalle 15.30 alle 16.30. L’assicurato ha pure specificato che il signor __________ della __________, il 22 aprile 2008, ha direttamente comunicato al consulente del personale lo sbaglio commesso (cfr. consid. 1.2.; doc. A4).

 

                                         L’URC ha comunque respinto l’opposizione, poiché “indipendentemente dall’altalena di versioni fornite per giustificare l’assenza, l’assicurato ha reagito solamente a seguito della richiesta di giustificazione, venendo quindi meno all’obbligo di informare tempestivamente” (cfr. doc. A5; la sottolineatura è del redattore).

                                         L’amministrazione ha, perciò, confermato la sanzione inflitta all’insorgente fondandosi piuttosto sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, come risulta peraltro anche dalla risposta di causa in cui è stato affermato che in concomitanza con l’opposizione il datore di lavoro ha rettificato l’informazione precedentemente comunicata, indicando un orario diverso, concomitante con il colloquio previsto presso il nostro ufficio, rendendo apparentemente legittima l’assenza contestata. Tale rettifica non è tuttavia stata ritenuta sufficiente per annullare la sospensione poiché è stato ravvisato il fatto che l’assicurato ha comunque violato l’obbligo di informare, omettendo di comunicare tempestivamente la sua assenza al colloquio di consulenza” (cfr. doc. III; la sottolineatura è del redattore).

 

                                         La giurisprudenza federale, precedente l'entrata in vigore della LPGA, ha stabilito che allorché un'autorità conferma una decisione con una motivazione diversa rispetto a quella iniziale deve garantire alle parti il diritto di essere sentito (cfr. RAMI, 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 seg; STCA dell'8 marzo 2002 nella causa L., 38.2001.115).

 

                                         Questa giurisprudenza mantiene tutta la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della LPGA sia per il Tribunale cantonale delle assicurazioni che per l'amministrazione chiamata ad esaminare l'opposizione.

 

                                         L'art. 42 LPGA, come visto sopra, prevede del resto esplicitamente l'obbligo per l'amministrazione di garantire il diritto di essere sentito durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04 e consid. 2.4).

 

                                         In concreto dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, durante la procedura di opposizione - che d’altronde non è durata neppure un giorno visto che l’opposizione è pervenuta all’URC il 23 aprile 2008 e la decisione su opposizione è stata emanata il medesimo giorno (cfr. doc. A4, A5) -, non è stato informato del fatto che la sanzione sarebbe stata fondata su un altro motivo rispetto al provvedimento iniziale.

 

                                         A mente del TCA, così facendo, l’URC ha violato il diritto di essere sentito dell'assicurato (per un caso analogo cfr. STCA 38.2004.82 del 25 gennaio 2005).

 

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 deve essere annullata.

                                         Gli atti vengono retrocessi all'amministrazione affinché garantisca all'insorgente, ascoltandolo personalmente, il diritto di essere sentito in relazione alla violazione dell’obbligo di informarla della assenza e, dunque, all’adempimento dei presupposti per essere sanzionato ex art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 è annullata.

                                         § Gli atti sono rinviati all'URC di __________ affinché garantisca all'assicurato il diritto di essere sentito come indicato al consid. 2.7.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti