Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
rs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 emanata da |
|
|
Ufficio regionale di collocamento CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 21 novembre 2007 (cfr. doc. 3) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di agosto 2007 precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione.
A motivazione della pretesa ricorsuale egli ha addotto di essere stato in vacanza dal 28 luglio (nel ricorso è stato indicato 28 agosto, ma si tratta evidentemente di una svista manifesta; cfr. pure doc. 2) al 20 agosto 2007 e che in questo periodo non era presente sul territorio svizzero.
Egli ha, inoltre, precisato di avere usufruito delle indennità di disoccupazione dal 1° al 16 novembre 2007 (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato, il 6 febbraio 2008, ha prodotto due dichiarazioni firmate dallo stesso e sottoscritte da due potenziali datori di lavoro, secondo cui egli nel mese di agosto 2007 ha effettuato telefonicamente due ricerche di impiego quale muratore (cfr. doc. B1; B2).
1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 14 febbraio 2008 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel mese di agosto 2007 antecedente l’annuncio al collocamento.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal giugno 2002 all’ottobre 2007 è stato alle dipendenze dell’impresa __________ quale muratore (cfr. doc.7).
Il 28 luglio 2007 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 30 settembre 2007. A causa della malattia di cui è stato affetto il ricorrente nel periodo di disdetta, il contratto di lavoro è stato prolungato di un mese.
L’attività presso la __________ è pertanto terminata il 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 6).
L’insorgente si è iscritto al collocamento il 5 ottobre 2007 con effetto a decorrere dal 1° novembre 2007, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 5).
Relativamente al lasso di tempo dal mese di agosto al mese di ottobre 2007, il ricorrente ha presentato ricerche di lavoro unicamente per i mesi di settembre e ottobre 2007, le quali sono state ritenute sufficienti dall’URC (cfr. doc. A1, 3).
Il consulente del personale, siccome l’assicurato non ha comprovato alcuno sforzo intrapreso nel mese di agosto 2007, il 9 novembre 2007, gli ha consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 19 novembre 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel mese di agosto 2007 precedente la disoccupazione.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
L’assicurato non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
Con decisione formale del 21 novembre 2007 l’amministrazione ha, poi, sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7. L’assicurato, sia con l’opposizione che l’atto ricorsuale, ha indicato che dal 28 luglio 2007 fino alla fine della terza settimana del mese di agosto 2007 era in vacanza all’estero (cfr. doc. 2, I).
A proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art. 329a segg. CO.
L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.
Scopo delle vacanze è quello di permettere al lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale (cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).
Proprio in considerazione della finalità delle vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).
In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999) il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.
L'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" La notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra connaissance.
Dans les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ 1989 p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).
Ainsi, la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA 2001 pag. 31)
Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:
" C'est l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances."
(DLA 2001 pag. 31-32)
Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del lavoratore.
È vero che in materia di assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).
Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale controllo.
A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc. 38.2002.17=RDAT I-2003 N. 83)
Questa giurisprudenza è stata confermata nelle sentenze 38.2005.94 del 2 febbraio 2006 e 38.2007.96 del 9 gennaio 2008.
Alla luce di tale giurisprudenza e considerato che nel settore dell’edilizia, ambito professionale dell’assicurato, è notorio che le ferie aziendali si svolgono dalla fine del mese di luglio alla terza settimana di agosto compresa, il ricorrente, nel periodo del mese di agosto 2007 in cui ha fruito delle vacanze estive già previste da tempo, ossia dal 1° al 19 agosto 2007, non era tenuto a compiere delle ricerche di impiego.
2.8. Secondo questo Tribunale dal 20 al 31 agosto 2007 l’assicurato doveva, però, intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata.
Pendente causa l’insorgente ha prodotto due dichiarazioni, sottoscritte dalla __________, __________ di __________, e dall’impresa __________ di __________, secondo cui egli, dopo il rientro dalle vacanze, ha contattato telefonicamente i citati potenziali datori di lavoro per sapere se vi era un posto vacante (cfr. doc. B1, B2).
Al riguardo va evidenziato che già nell’opposizione l’assicurato ha puntualizzato, in buona sostanza, di avere fatto diverse telefonate anche se non gli è stato possibile recarsi di persona presso i potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 2)
Inoltre egli, il 19 novembre 2007, ha effettivamente iniziato a lavorare, quale muratore a tempo pieno, per la __________ (cfr. doc. 8).
In simili condizioni, questa Corte non ha validi motivi per non tenere conto delle due ricerche prodotte nel mese di febbraio 2008.
Del resto l’amministrazione, con lo scritto del 14 febbraio 2008, pur ribadendo la sua posizione espressa nella decisione su opposizione e nella risposta di causa, si è rimessa al giudizio del TCA (cfr. doc. VII).
In proposito va, però, ricordato che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono.
Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).
Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).
Nel caso in esame, come visto, l’assicurato, oltre alle due ricerche compiute telefonicamente, non ha allegato alcun ulteriore sforzo.
Pertanto le due ricerche svolte, a prescindere dall’aspetto quantitativo, non possono essere considerate sufficienti dal profilo qualitativo.
2.9. Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato, avendo effettuato delle insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 20 al 31 agosto 2007, nel quale era tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.8.), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).
A mente di questa Corte, quindi, tenuto conto, da un lato, che l'assicurato dal 1° al 19 agosto 2007 non era tenuto - vista la fruizione delle vacanze - a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.7.), dall’altro, che nell’arco di tempo dal 20 al 31 agosto 2007 egli ha comunque effettuato delle ricerche di impiego - benché insufficienti -, la sospensione di 4 giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, di conseguenza, essere ridotta a 1 giorno.
Irrilevante è la circostanza, già menzionata in precedenza, che l'assicurato, il 15 novembre 2007, abbia concluso un contratto di lavoro con l’impresa di costruzione __________ con inizio il 19 novembre 2007 (cfr. doc. 8).
Il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Per completezza va ancora aggiunto che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre 2001, commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non annunciandosi immediatamente alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno (al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.).
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti