|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
|
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2008 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2008 emanata da |
||
|
|
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta RI 1, attiva nella produzione e nel commercio di calzature, il 2 settembre 2008 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 26 dei suoi 30 dipendenti, nel periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2008.
1.2. Il 9 settembre 2008 la Sezione del lavoro. Ufficio giuridico si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (...)
In occasione dei preannunci di lavoro ridotto per i seguenti periodi:
01.04.2004 - 30.06.2004
04.10.2004 - 31.01.2005
03.05.2005 - 30.06.2005
01.11.2005 - 31.01.2006
01.11.2006 - 31.01.2007
10.04.2007 - 30.06.2007
01.10.2007 - 31.12.2007
26.05.2008 - 30.06.2008
15.09.2008 - 31.12.2008
avete sempre indicato la stessa motivazione a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto "crisi economica generale, forte concorrenza dei paesi a bassi livelli salariali (__________)".
Visto quanto precede, considerato che in questo lungo periodo la perdita di lavoro si è ripetuta per i medesimi motivi, la stessa non presenta un carattere eccezionale o straordinario:" (Doc. G)
Nella decisione su opposizione del 20 ottobre 2008 l'amministrazione ha confermato quanto in precedenza stabilito (cfr. Doc. N).
1.3. Contro la decisione su opposizione la ditta RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Le sue rappresentanti chiedono che venga riconosciuto il diritto all'indennità per lavoro ridotto in quanto si tratta di una perdita di lavoro di carattere eccezionale.
La ditta ha innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il fatto che in passato un'azienda ha già beneficiato di queste prestazioni (cfr. Doc. I pag. 5).
Inoltre, le rappresentanti della ricorrente hanno sottolineato che due fattori hanno provocato, nel caso concreto, la perdita di lavoro: il calo delle ordinazioni dovute alla forte concorrenza di paesi a bassi livelli salariali e al calo delle ordinazioni da parte del maggiore cliente (la __________).
Al riguardo essi si sono così espressi:
" (...)
In sede di preannuncio all'introduzione del lavoro ridotto, la ricorrente ha motivato che l'evoluzione delle ordinazioni era da imputare al notevole calo dovuto alla forte concorrenza, specialmente da parte di paesi a bassi livelli salariali come la __________ (cfr. doc. F, punto 10a). La contrazione delle vendite "è andata dunque riflettendosi sulla cifra d'affari dell'azienda. Dai dati esposti nella tabella sub doc. F,
punto 10b, emerge quanto segue:
- totale cifra d'affari per il periodo luglio - agosto 2008: CHF 606'502.
- totale cifra d'affari media per il periodo luglio - agosto 2004 - 2007: CHF 825'672.-.
La percentuale di riduzione della cifra d'affari realizzata nel periodo luglio - agosto 2008 è quindi pari al 26%: la fluttuazione dell'attività della ricorrente non può pertanto essere definita normale.
Peraltro, si osservi come la cifra d'affari della RI 1 sia ulteriormente diminuita nel corso dello scorso mese di settembre (CHF 339'140.-) e di ottobre (CHF 386'540.-).
In questo contesto, occorre nondimeno segnalare l'aspetto eccezionale della riduzione del lavoro, dovuto al calo temporaneo e del tutto straordinario delle ordinazioni da parte della maggior cliente della ricorrente, la __________. Questa riduzione è in parte senz'altro imputabile (come già esposto sommariamente in sede di preavviso, cfr. doc. F, punto 12) all'acquisizione, nel mese di luglio, da parte di __________ del 90% delle azioni di __________, nonché delle filiali di quest'ultima, ossia la __________, la __________ e la __________ (cfr. doc. I, L, M).
Si precisa che la __________ detiene il marchio __________ di cui la ricorrente è licenziataria esclusiva per la Svizzera, producendo le calzature "Swiss made" che poi fornisce alla __________ nonché a terzi. Le vendite alla __________ rappresentano circa il 48% del fatturato annuale della ricorrente.
Sebbene tale acquisizione sia da accogliere favorevolmente - in quanto il gruppo __________ ha già segnalato in vari comunicati stampa di volersi espandere nel mercato europeo - essa ha nondimeno comportato una momentanea riduzione della cifra d'affari della RI 1. Infatti, a seguito dell'acquisto, __________ ha dovuto esaminare, valutare e riorganizzare la sua rete distributiva, causando di riflesso una diminuzione momentanea ed eccezionale del fatturato della ricorrente. Questo aspetto viene ampiamente evidenziato dai dati contabili (cfr. doc. N) concernenti il fatturato della ricorrente nel periodo aprile - ottobre 2008.
Fatturato Fatturato Calo fatturato
1.4 - 31.10.2008 1.4 - 31.10.2007 dal 2007 al 2008
__________ CHF 976'210.- CHF 1'588'794.- CHF 612'584.-
Globale CHF 2'351'653.- CHF 3'140'847.- CHF 789'194.-
Dalla tabella di cui sopra si evince che il calo di fatturato dovuto alla riduzione delle ordinazioni da parte della __________, pari al 39% (= (CHF 612'584 / CHF 1'588'794) x 100), sia stato più importante del calo globale del fatturato corrispondente al 25% (= (CHF 789'194 / CHF 3'140'847) x 100).
Una tale contingenza non era per nulla prevedibile dalla ricorrente, non potendo essa immaginare l'acquisizione del marchio __________, nondimeno le intenzioni del nuovo acquirente.
In ogni caso, trattasi di un calo temporaneo in quanto il gruppo svizzero intende ora sviluppare la vendita all'estero dei prodotti __________, intensificandone l'espansione e l'internazionalizzazione (cfr. doc. L) e a tal riguardo ha già preso contatti con la ricorrente per pianificare le vendite nel 2009. __________ prevede dunque di investire attivamente in __________, ciò che di riflesso gioverà alla RI 1, aprendo nuove e rosee prospettive per il rilancio dell'azienda. (...)" (Doc. I, pag. 5-6)
1.4. Nella sua risposta del 9 dicembre 2008 l'amministrazione propone di respingere il ricorso, riconfermando i motivi già esposti nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).
1.5. Il 19 gennaio 2009 la ditta ha inviato al TCA ulteriore documentazione accompagnata da uno scritto del seguente tenore:
" (...)
Presentiamo i seguenti mezzi di prova:
- statistiche 2007/08 degli ordinativi da parte di __________
(doc. O);
- statistiche 2007/08 degli ordinativi da parte di __________ (doc. P);
- statistiche vendite totali del periodo 1.7.2008 - 30.11.2008, dalle quali si può notare una flessione delle vendite sul mercato svizzero del 68% (doc. Q).
Dai documenti summenzionati si può notare l'importante calo degli ordini di fornitura tra il 2007 e il 2008. Tale diminuzione è naturalmente anche dovuta alla nota recessione in atto che ha costretto __________ a procrastinare la sua intenzione di espansione sul mercato europeo.
Ribadendo quindi la volontà della ricorrente di evitare licenziamenti tramite l'introduzione del lavoro ridotto, si chiede nuovamente a questo Lodevole Tribunale l'accoglimento del ricorso 19 novembre 2008." (Doc. VII)
Prendendo posizione su tale documentazione il 29 gennaio 2009 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è riconfermata con quanto esposto nella risposta di causa (cfr. Doc. IX).
1.6. Il 18 febbraio 2009 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso al TCA una lettera con la quale ha comunicato alla ditta di tenere in sospeso la procedura relativa ad un nuovo preannuncio di lavoro ridotto relativo al periodo 12 gennaio - 30 giugno 2009 in attesa della sentenza del TCA relativa al presente incarto (cfr. Doc. XI).
in diritto
2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale ed ha rilevato:
" (...)
2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht verletzt. (...)"
In una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.
In quella sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" b) Les premiers juges ont examiné la question du risque normal
d'exploitation à la lumière des statistiques publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000 unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même période.
La commission de recours a considéré qu'il s'agit là d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la politique de maîtrise des coûts de la santé
voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation en division commune.
Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en prenant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).
3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa décision de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en 1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et que cette mesure de restructuration allait conduire au licenciement de neuf collaborateurs.
Quant au caractère prévisible de la diminution des nuitées, la recourante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence, soutient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique, comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du concept hospitalier sont erronées.
Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics, alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les références) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses conclusions.
En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel ou extraordinaire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,
comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf. consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante ( ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA 1999 pag. 206-207)
Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
" (…)
Alla luce della crescente situazione concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid. 2)
In una sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004 il TFA ha confermato la decisione con la quale è stato negato il diritto all'indennità per lavoro ridotto ad una ditta, attiva nel settore delle pulizie, che aveva subito una perdita di lavoro in seguito all'introduzione del lavoro ridotto da parte della ditta A.________ SA, sua principale mandante e attiva nella vendita, l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
" Controversa è pertanto la questione se le riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
Al riguardo va rilevato che da un lato vero è, come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag. 52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
D'altro lato è pur vero che ancora quando era attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo. In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente senz'altro accresce il rischio di perdita."
In una sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO) contro una decisione del TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali in legno.
L'Alta Corte ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio aziendale, rilevando:
" 5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla T.________ SA non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.
La società da subito si era dovuta confrontare con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano sovente guasti.
In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.
Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla T.________ SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid. 3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).
Non è infatti ragionevolmente sostenibile finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare esclusivamente all'istituto di credito.
Se il consiglio d'amministrazione della società è intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti, l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un lasso di tempo oltre i sei mesi."
In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta, argomentando:
" Nella presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI."
2.4. Riguardo al presupposto dell'inevitabilità della perdita di lavoro ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, chiamato a statuire nel caso di assenza del datore di lavoro per malattia, in una decisione pubblicata in DLA 1990 pag. 135, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
Si può prescindere dal sapere quando il datore di lavoro abbia potuto riprendere quantomeno l'attività direttiva dell'azienda, in particolare se esso sia stato sostituito: in effetti il periodo di 5 mesi intercorso dal ricovero all'annuncio era tale comunque da permettere al datore di lavoro di evitare, mediante provvedimenti adeguati, la perdita di lavoro.(…)." (cfr. DLA 1990 pag. 138)
In un'altra decisione del 5 dicembre 1995 nella causa M., C 61/94, l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
Orbene, pure nella presente evenienza, come è stato giudicato a proposito della malattia nella giurisprudenza citata, può essere lasciato irrisolto il tema di sapere se la morte del datore di lavoro configuri un danno che rende la perdita di lavoro computabile. Si deve infatti ritenere che, come nel caso di malattia, un prolungato periodo intercorso dal decesso del titolare della ditta sia sufficiente per permettere alla stessa di far fronte alla situazione. Al riguardo non possono essere condivisi gli argomenti della ricorrente, per la quale la situazione sarebbe diversa a seconda che ci si trovi di fronte a un caso di malattia o di decesso. Questo tantomeno quando, come in concreto, la ditta è ripresa da un famigliare, in particolare un figlio, il quale certamente è bene a conoscenza delle modalità di conduzione della medesima.
c) La ditta ricorrente è stata posta al beneficio di indennità per lavoro ridotto dal 15 febbraio al 15 agosto 1993, vale a dire un periodo di 6 mesi. Considerato quanto esposto in precedenza, bisogna ammettere, ricordato poi che il decesso era avvenuto 3 mesi prima dell'inizio del diritto, che tale periodo di complessivi 9 mesi era, anche nell'ipotesi di decesso, senza dubbio sufficientemente lungo per permettere al nuovo datore di lavoro di evitare nell'avvenire, mediante adeguati provvedimenti, la perdita di lavoro. (…)."
(cfr. STFA nella causa M., C 61/94, consid. 3)
In una sentenza C 218/02 del 22 novembre 2002 il TFA ha stabilito, da una parte, che la perdita di lavoro dei dipendenti di un esercizio pubblico adibiti al servizio non era computabile, visto che la diminuzione dei clienti era prevedibile a seguito dell’annuncio avvenuto diversi mesi prima di notevoli lavori implicanti la chiusura del traffico. Non assumendo nuovo personale per una data posteriore alla fine dei lavori, bensì durante i lavori, è stato omesso di prendere delle misure appropriate in vista di diminuire la perdita di lavoro prevedibile. Dall’altra, che l’attività del nuovo personale non incideva sul lavoro dei dipendenti non addetti al servizio. Per questi lavoratori, quindi, il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di lavoro era evitabile non risultava fondato. Il ricorso dell’esercizio pubblico è stato parzialmente accolto, in quanto la documentazione agli atti non permetteva di decidere sul diritto alle indennità dei differenti impiegati dell’insorgente.
A proposito del presupposto dell’inevitabilità della perdita di lavoro, l’Alta Corte ha in generale precisato:
" (…)
Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI).” (C 218/02 del 22 novembre 2002 consid. 2)
Chiamata a statuire nel caso di una ditta attiva nel campo della tecnologia informatica, in una decisione non pubblicata del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
" (…)
4.2 Die Vermeidbarkeit des geltend gemachten Arbeitsausfalls wäre dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin im massgeblichen Zeitpunkt der Absehbarkeit des Auftragsrückgangs keine korrigierenden Massnahmen getroffen hätte. Hingegen ist die Vermeidbarkeit zu verneinen, falls die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sie von dem Zeitpunkt an die erforderlichen Massnahmen ergriff, in dem sich auf Grund der Kundenerhebungen ein Rückgang abzeichnete, der über das normale Betriebsrisiko bzw. die Branchenüblichkeit hinaus ging (vgl. Erw. 6).
(…)
6. Generell ist festzustellen, dass laut den Geschäftsberichten der Firma A. AG der Jahre 1999 und 2000 nach einer Umsatzsteigerung im Systemgeschäft im Jahr 1999 in der ersten Jahreshälfte 2000 ein im Vergleich zur Vorjahresperiode massiv rückläufiger Umsatz zu verzeichnen war. Der massive Rückgang der ersten Jahreshälfte 2000 ging bei der Beschwerdeführerin insgesamt über ein normales Betriebsrisiko bzw. über die Branchenüblichkeit hinaus. Hinsichtlich der Frage der Branchen- und Betriebsüblichkeit des Arbeitsausfalls wird allerdings noch näher einzugrenzen sein, wie weit er auf die verzögerte Einführung des Betriebssystems Windows 2000 und den Jahrtausendwechsel zurückzuführen war. Soweit er sich aus der verzögerten Einführung des Betriebssystems Windows 2000 herleitete, ist er, da branchenüblich, nicht anrechenbar (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG). Insoweit dafür der Jahrtausendwechsel verantwortlich war (Vorziehen von Informatikprojekten auf das Jahr 1999 und dadurch bewirkte Zurückhaltung der Kundschaft im Jahr 2000), gehört dies zum normalen, da kalkulierbaren Betriebsrisiko (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG, BGE 119 V 498 Erw. 3). Ob es im ersten Semester 2000 weitere negative Einflüsse auf den Geschäftsgang gab, und wie weit diese über die Branchenüblichkeit und das normale Betriebsrisiko hinaus gingen, wird die Vorinstanz im Rahmen der erforderlichen Abklärungen festzustellen haben und bei ihrem Neuentscheid berücksichtigen. (…)."
(cfr. STFA C 201/01 del 2 giugno 2003)
2.5. A proposito del riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto durante un periodo prolungato la giurisprudenza ha stabilito che il fatto che in passato sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non significa che la nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; DTF 111 V 384 consid. 2b).
In una sentenza C 279/05 del 2 novembre 2006, l'Alta Corte, pronunciandosi sul caso di una ditta attiva nel settore della metallurgia, che fornisce soprattutto due grandi aziende, ha comunque fornito al riguardo le seguenti considerazioni:
" Es ist dem Beschwerdeführer zwar beizustimmen, dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung - Anspruch besteht höchstens für zwölf Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch nicht gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsausfalls spricht. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Betrieb von Dezember 2003 bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für jede Abrechnungsperiode Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden Rahmenfrist (1. April 2004 bis 31. März 2006 ) registrierte der Betrieb somit zwar bis Februar 2005 lediglich während zehn Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt war die Einzelfirma aber im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die Dauer vom 18. März bis 17. Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004, ununterbrochen während 14 Monaten auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Betrieb zwar Aufträge für verschiedene Kunden ausführt, der Umsatz aber seit Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen an lediglich zwei Unternehmen stammt. Die Problematik der ungenügenden Auftragslage akzentuierte sich nach den Angaben in den Voranmeldungen für Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache, dass die mit den Auftraggebern vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer kürzer wurden (Beilagen zu den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November 2003, 2. März 2004, 16. Juni 2004, 2. September 2004, 24. November 2004 und 7. März 2005), so dass die Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage ist, Prognosen hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden Bemühungen statt, den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine eigentliche Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde aber nicht vorgenommen. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls unter anderem "wirtschaftliche Gründe" voraus. Dieser Begriff wird, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das Urteil X. AG vom 11. Juni 2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der Praxis weit ausgelegt (Erw. 1 hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Wie dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu entnehmen ist, kann strukturellen Mängeln im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung abgesprochen werden. Dem stünden nicht nur die Erfordernisse der vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG), sondern auch die Be-grenzung der Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG) entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die gesamten Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004) ununterbrochenen Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von 14 Monaten wegen und auf Grund der Tatsache, dass die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht durchgeführt worden ist - von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht ausgegangen werden, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. Zudem ist fraglich, ob der Arbeitsausfall vom 18. März bis 17. Juni 2005 als unvermeidbar qualifiziert werden kann, da sich der Betrieb bereits seit März 2002 mit der Forderung der Auftraggeber nach kürzeren Lieferfristen konfrontiert sieht. Selbst wenn deshalb mit dem Beschwerdeführer angenommen wird, dass strukturelle Gründe zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung geführt haben, besteht für den vorliegend umstrittenen Zeitraum (18. März bis 17. Juni 2005) keine Entschädigungsberechtigung mehr. Ob die Behauptung zutrifft, wonach die Auftragslage seit Juli 2005 deutlich besser sei, ist schliesslich nicht näher zu prüfen, da die Verhältnisse gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG prospektiv zu beurteilen sind."
2.6. Sul concetto di normale rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess, Juristische Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:
" Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.
Doivent ainsi étre considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès lors faire l'objet de calculs prévisionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre sur le point de terminer un mandat important fait partie de la planification normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionne.
La mauvaise conjoncture économique constitue le risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la situation concurrentielle plus tendue.
Une réduction de la demande ou de la clientèle due à la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur, puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir). Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques d'exploitation.
En d'autres termes, il n'appartient pas à l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique, donnée que l'assurance-chdmage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter, par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer s revenus aux e treprises structurellement faibles, au détriment des entreprises plus fortes." (pag. 505)
Questo autore ha successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:
" Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en provenance de ce pays, de sucre de dattes.
De même, la chute des prix et la surproduction mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de conduite.
Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage. On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."
(pag. 510)
2.7. Nella presente fattispecie risulta dal preannuncio di lavoro ridotto del 2 settembre 2008 che la ditta RI 1 ha riscontrato "un notevole calo delle ordinazioni negli ultimi mesi, dovuto in gran parte alla forte concorrenza, specialmente nel nostro settore, dei paesi a bassi livelli salariali (__________, ecc.)" (cfr. Doc. 6, punto 10a).
L'azienda ha precisato di avere inoltrato il lavoro ridotto per il seguente motivo:
" La contrazione delle vendite di calzature sul mercato europeo e svizzero (= 30% da aprile) comincia a riflettersi sul fatturato e ci impedisce di mantenere la produzione a livelli normali per i prossimi mesi. Riteniamo comunque sempre valida la nostra scelta di mantenere la produzione di qualità (e relativi posti di lavoro) in Ticino." (Doc. 6, punto 11a)
Infine, la ricorrente ha sottolineato che la perdita di lavoro è temporanea per le seguenti ragioni:
" La vendita del marchio __________ (del quale siamo licenziatari) ha un nuovo proprietario che ha l'intenzione di espandere la vendita all'estero e di puntare su di un prodotto di qualità e fabbricato in Svizzera apre nuove prospettive per un rilancio dell'azienda."
(Doc. 6, punto 12)
Il TCA constata che, negli atti dell'incarto figurano diverse richieste di lavoro ridotto inoltrate dalla ditta RI 1 a partire dalla primavera 2004 (cfr. consid. 1.2).
In particolare, volendosi limitare alla perdita di lavoro registrata negli ultimi mesi dell'anno e all'inizio di quello successivo, vi è quella inoltrata il 22 settembre 2004 e motivata con la "ripercussione della crisi economica generale a livello svizzero e del nostro settore in particolare per la concorrenza dei paesi a bassi livelli salariali" (cfr. Doc. 26, punto 10a).
Un altro periodo di lavoro ridotto è stato annunciato il 20 ottobre 2005 con la seguente motivazione:
" Sensibile calo delle ordinazioni negli ultimi mesi dovuto in generale alle ripercussioni della stagnazione economica a livello europeo e svizzero; in particolare nel nostro settore per la forte concorrenza dei paesi a bassi livelli salariali (__________). 10b) Cifra d'affari mensile."
(Doc. 22, punto 10a)
Un nuovo periodo di lavoro ridotto è stato annunciato il 18 ottobre 2006 con la seguente motivazione:
" Sensibile diminuzione (- 17%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dovuta in gran parte alla forte concorrenza dei paesi a bassi livelli salariali (__________, ecc.)." (Doc. 20, punto 10a)
Infine, il 19 settembre 2007 è stata annunciata l'introduzione del lavoro ridotto con la seguente motivazione:
" Sensibile calo delle ordinazioni negli ultimi mesi, dovuta in gran parte alla forte concorrenza, specialmente nel nostro settore, dei paesi a bassi livelli salariali (__________, ecc.)." (Doc. 16, punto 10a)
Ora, secondo questo Tribunale, la motivazione addotta dalla ditta per nuovamente introdurre il lavoro ridotto negli ultimi mesi del 2008, del tutto analoga a quella dei periodi precedenti, e cioè la forte concorrenza dei paesi a bassi livelli salariali, costituisce una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.3).
Inoltre, l'introduzione del lavoro ridotto negli ultimi mesi dell'anno e all'inizio di quello successivo è divenuto ormai usuale per l'azienda e non è dunque imprevedibile (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.4).
Va peraltro rilevato che sempre nel 2008, il 13 maggio, la ditta RI 1 aveva preannunciato un periodo di lavoro ridotto dal 26 maggio al 30 giugno 2008 così motivato:
" Sensibile calo delle ordinazioni negli ultimi mesi, dovuta in gran parte alla forte concorrenza, specialmente nel nostro settore, dei paesi a bassi livelli salariali (__________, ecc.)." (Doc. 14, punto 10a)
In quell'occasione l'azienda aveva sottolineato quanto segue:
" La presentazione della nuova collezione invernale 2008, appena avvenuta, contribuirà a fare affluire nuove ordinazioni permettendo la ripresa della produzione a livelli normali." (Doc. 16, punto 12)
In realtà l'azienda ha poi ancora preannunciato un periodo di lavoro ridotto dal 15 settembre 2008 al 31 dicembre 2008.
Quanto all'altro motivo, peraltro indicato dalla ditta nel suo preannuncio per dimostrare che la perdita di lavoro era solo temporanea ed invece invocato in sede ricorsuale per giustificare la straordinarietà della perdita di lavoro, questo Tribunale sottolinea che anche la riduzione delle ordinazioni da parte della principale cliente (la __________), a seguito della riorganizzazione provocata dalla vendita del 90% delle azioni di __________ al __________, costituisce una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale per un'azienda (cfr. Doc. E) che opera nelle condizioni della RI 1.
Quale "licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio __________ producendo le calzature "Swiss Made" che poi fornisce alla __________ nonché a terzi" (cfr. Doc. I. pag. 6) essa assume infatti il rischio che intervengano dei cambiamenti a livello dei titolari del marchio, con conseguenti ripercussioni sulla sua attività (su questo aspetto, cfr. in particolare le sentenze federali 8C_279/2007, pubblicata in DLA 2008 pag. 158 e C 264/03 del 2 dicembre 2004).
Alla luce di quanto appena esposto la decisione su opposizione del 20 ottobre 2008 deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti