Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 novembre 2008 emanata da |
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in relazione al caso: |
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
Segreteria di Stato dell'economia SECO - Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 aprile 2008 la ditta RI 1, impresa di costruzioni, ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 2008, per 8 dipendenti dell'azienda, con la seguente motivazione:
" causa ritardo delibera dei lavori". (Doc. 15)
Il 13 maggio 2008 la Sezione del lavoro non si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto in quanto:
" Sulla base della documentazione presentata i presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto attiene all'esame di competenza dell'autorità cantonale, sono adempiuti. (...)"
1.2. Contro questa decisione la Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: la SECO) ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale si è in particolare così espressa:
" (...)
Dai pochi elementi disponibili (motivazione del punto 7 del questionario, datata del 29 aprile 2008, avviso di risultato di un concorso del 22 aprile 2008, nonché il questionario "raccolta dati finanziari), si può desumere che l'azienda in parola richiede le indennità per lavoro ridotto in ragione della mancanza di appalti attribuiti.
Tuttavia, come indicato al punto precedente, tale argomento non giustifica in sè la concessione di indennità per lavoro ridotto." (Doc. 9)
Rispondendo ad una domanda della Sezione del lavoro (cfr. Doc. 6) l'impresa RI 1 il 7 luglio 2008 ha in particolare sottolineato che:
" (...)
- la richiesta del lavoro ridotto (temporanea) è stata eseguita per la mancata possibilità di garantire il lavoro per i seguenti motivi;
- una debole richiesta d'offerte;
- evitare licenziamenti, (la nostra azienda iscritta da 50 anni e i nostri dipendenti ne fanno parte da vecchia data e pertanto si fa tutto il possibile per garantirgli l'attività;
- evitare un indebolimento economico all'azienda (trattandosi di una fase transitoria) visto che da metà giugno c'è già una ripresa del lavoro, le ore annunciate saranno inferiori, e non è stato richiesto il prolungo. (...)" (Doc. 5)
Il 4 novembre 2008 la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione della SECO ed ha rilevato:
" (...)
Nella presente fattispecie, l'azienda in parola ha inoltrato la sua richiesta di lavoro ridotto dal 15 aprile al 30 giugno 2008 per diversi motivi. In primo luogo all'inoltro della sua richiesta, la stessa ha fornito quale motivo il ritardo nella delibera dei lavori per poi, tramite lettere del 29 aprile 2008 e 7 luglio 2008, aggiungere ulteriori motivi. A questo proposito, la ditta in questione ha precisato che la richiesta di lavoro ridotto è stata formulata per evitare i licenziamenti considerato che la ditta è presente sul mercato da 50 anni, per avviare a una debole richiesta d'offerta e infine, per evitare un indebolimento economico dell'azienda trattandosi di una fase transitoria. Oltre a questo, la ditta ha anche provveduto a fare un elenco delle misure adottate quale paliativo per evitare il lavoro ridotto citando una serie di clienti contattati nell'intento di acquisire nuovi lavori (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, diverse offerte manutenzioni).
Dagli elementi appena riportati, si desume che la ditta RI 1 ha principalmente adotto, quale motivo a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto, la mancata attribuzione di diversi appalti. Questa si evidenza a maggior ragione quando la stessa fa riferimento a diverse trattative ardue svolte per evitare di fare capo all'istituto del lavoro ridotto. Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati con circostanze usuali nel settore edile e la perdita di lavoro in concreto invocata è suscettibile di colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico.
Non appare dunque adempiuto uno dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita al lavoro computabile). Va pure detto che la perdita di lavoro non è computabile indipendentemente dal fatto che la riduzione della cifra d'affari rispetto al quadriennio precedente è superiore al 255 (in concreto 39,48%)." (Doc. A1, pag. 3-4)
A proposito della tempestività dell'opposizione la Sezione del lavoro ha rilevato:
" (...)
La decisione 13 maggio 2008 dell'UG è entrata nella sfera di competenza dell'Autorità federale il 22 maggio 2008, come figura nell'originale della decisione dell'UG allegata dalla SECO in sede di opposizione. Il termine di 30 giorni per l'inoltro dell'opposizione inizia dunque a decorrere il 23 maggio seguente e viene a scadere il 21 giugno 2008, di sabato, per cui il termine viene riportato al primo giorno feriale seguente, ovvero il 23 giugno 2008. L'opposizione della SECO è dunque tempestiva e quindi ricevibile in ordine. (...)"
(Doc. A1, pag. 2)
1.3. Contro questa decisione la ditta RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore ha dapprima contestato la tempestività dell'opposizione della SECO.
Egli ha inoltre rilevato che la riduzione della cifra d'affari riscontrata dalla ditta rispetto al quadriennio precedente è del 39,49% e quindi ben superiore alla soglia del 25% stabilita dalla giurisprudenza del TCA per fissare la fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui il diritto alle indennità per lavoro ridotto deve essere riconosciuto.
Il rappresentante della ricorrente ha infine sottolineato che:
" (...)
Ad ogni buon conto, già solo le motivazioni addotte dalla ricorrente, giustificano il riconoscimento delle indennità richieste, e meglio:
- mancanza di offerte;
- ritardo delibera lavori;
- mancata assegnazione appalti;
- impossibilità di garantire i posti di lavoro e quindi evitare licenziamenti (la ditta aveva ormai internamente deliberato il licenziamento di due operai);
- evitare un indebolimento economico dell'azienda.
A quanto sopra si aggiungono gli sforzi proferiti dalla ricorrente volti a garantirsi del lavoro.
Di primo acchito, le motivazioni sopra addotte potrebbero effettivamente rientrare nel normale rischio aziendale. Tuttavia non v'è chi non veda come le ragioni avanzate dalla ricorrente, assumono un carattere eccezionale nella misura in cui le cifre dimostrano che l'andamento economico della ricorrente, proporzionalmente alle sue dimensioni, è sempre stato nel corso degli anni al quanto lineare e senza cali di rilievo. A ciò si aggiunge il fatto che, in quasi 50 anni di attività, la ricorrente non ha mai richiesto le indennità per lavoro ridotto per cui, oltretutto in un momento in cui la congiuntura nel ramo edilizio pareva essere positiva, non era prevedibile un caso dell'attività di una portata così importante, dacché la straordinarietà e l'eccezionalità delle perdite." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 19 dicembre 2008 la SECO chiede di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Il ricorso dell'azienda in parola si concentra essenzialmente su due punti: il preteso tardivo inoltro della nostra opposizione ed il calo della cifra d'affari.
Per quanto concerne il 1° punto ribadiamo quanto espresso nella risposta di causa nell'ambito della procedura di opposizione del 19 settembre 2008.
In merito al calo della cifra d'affari, riteniamo opportuno rammentare che per ottenere le indennità per lavoro ridotto occorre comprovare non solo una perdita di lavoro, ma una perdita di lavoro computabile.
In quest'ambito, un sensibile calo della cifra d'affari può tutt'al più rappresentare un indizio a favore della perdita di lavoro, ma in nessun caso può giustificare in sè la concessione delle indennità per lavoro ridotto.
Pertanto, considerato che i motivi invocati a sostegno della perdita di lavoro non possono essere annoverati, giusta la costante e nota giurisprudenza del Tribunale federale, quale giustificazione di una perdita di lavoro computabile, a maggior ragione il calo importante della cifra d'affari non può essere preso in considerazione." (Doc. III)
Anche la Sezione del lavoro, nella sua risposta del 22 dicembre 2008 propone di respingere il ricorso e rileva:
" (...)
Preliminarmente, in merito alla ricevibilità dell'opposizione della SECO, si osserva quanto segue. La decisione 13 maggio 2008 è stata trasmessa alla SECO per posta semplice. Di conseguenza la tempestività dell'opposizione dell'autorità federale è determinata in base all'attestazione di ricevuta rilasciata dal destinatario, ossia dal timbro d'entrata apposto dalla SECO sulla copia delle decisioni invariate. Nel caso concreto la decisione 13 maggio 2008 dell'UG è entrata nella sfera di competenza dell'Autorità federale il 22 maggio 2008 (doc. 9). Il termine di 30 giorni per l'inoltro dell'opposizione inizia dunque a decorrere il 23 maggio seguente e viene a scadere sabato 21 giugno 2008, ragione per cui il termine è riportato al primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 23 giugno 2008. L'opposizione della SECO è dunque tempestiva e quindi ricevibile in ordine.
(...)
In buona sostanza i motivi addotti in sede di preannuncio, opposizione e ricorso sono gli stessi e tutti riconducibili ad un ritardo, differimento o difficoltà d'acquisizione di nuovi lavori da eseguire. Ora, considerato come, a seguito dell'opposizione interposta dalla SECO, si è ritenuto che - indipendentemente dall'intensità della flessione della cifra d'affari subita dall'azienda - la causa stessa del calo di lavoro debba essere ascritto alla natura e caratteristiche dello specifico ramo d'attività dell'azienda, la perdita di lavoro invocata non può essere ritenuta computabile e il riconoscimento delle ILR appare di conseguenza escluso (cfr. STCA 5 settembre 2007 in re K., inc. 38.2007.43). (...)" (Doc. IV)
Il 9 dicembre 2008 la ricorrente ha "ribadito le proprie allegazioni ricorsuali chiedendone il totale accoglimento" (cfr. Doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione della Sezione del lavoro in quanto l'opposizione della SECO contro l'iniziale decisione della Sezione del lavoro del 13 maggio con la quale non si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, sarebbe tardiva.
Il TCA non può fare proprio il punto di vista della ricorrente.
Infatti, secondo l'art. 52 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro ha ammesso di avere inviato alla SECO la decisione del 13 maggio impugnata mediante posta semplice (cfr. consid. 1.4).
La SECO, il 19 settembre ha sottolineato quanto segue:
" La prova dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a). In casu, spetta quindi all'Ufficio giuridico dimostrare la data di spedizione della decisione.
In merito, va rammentato che la SECO riceve copia dell'insieme delle decisioni dell'Ufficio giuridico tramite posta semplice. Se si non mente al fatto che una raccomandata quale lo scritto dell'Ufficio giuridico oggetto della presente mette ben tre giorni per pervenire a destinazione, non sorprende affatto che un plico in posta normale parvenga entro più di un settimana. Ciò nonostante, tutte le decisioni entranti alla SECO si vedono apporre un timbro di ricezione, dal quale viene contato il termine per l'opposizione od il ricorso. Nella fattispecie, la presente opposizione è stata inviata all'Ûfficio giuridico corredata con l'originale della decisione ricevuta e comportante il timbro di ricezione datato "22 maggio 2008".
Dall'incarto originale emerge che la Sezione del lavoro ha apposto su quest'ultima un ulteriore timbro, il quale attesta della sua ricezione in data 23 giugno 2008, ossia ancora entro i termini previsti dalla legge per inoltrare opposizione.
Visto quanto sopra, riteniamo che l'opposizione datata 20 giugno 2008 sia stata inoltrata tempestivamente. (...)" (Doc. 2)
Alla luce di quanto esposto dalla SECO, sulla cui veridicità questo Tribunale non ha motivo di dubitare (cfr. in particolare i timbri figuranti sulla decisione allegata al doc. 9), occorre ritenere che l'opposizione era tempestiva, per cui giustamente la Sezione del lavoro l'ha esaminata nel merito.
2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.4. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.5. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale ed ha rilevato:
" (...)
2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht verletzt. (...)"
Nel settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:
" Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001 C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.
3.1 Was dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können, weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006 storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate, in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
2.6. Nell'evenienza concreta l'impresa RI 1 ha sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).
Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).
A nulla di diverso può portare la circostanza che l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia superiore al 25% (su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).
Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della cifra di affari fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel caso presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile.
Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti