Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2008.70

 

DC/sc

Lugano

23 febbraio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 novembre 2008 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 7 novembre 2008 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha confermato la precedente decisione del 28 ottobre 2008 (cfr. Doc. 5) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 di poter frequentare il corso CRS/Stage "Collaboratrice sanitaria CRS" a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         L'amministrazione si è al riguardo così espressa:

 

"  (...)

In data 28.10.2008 l'Ufficio regionale di collocamento di __________, dopo attento e ponderato esame, ha emesso una decisione negativa considerando in particolare quanto segue:

 

1.-  il corso non permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto ed in generale le possibilità di collocamento sono limitate;

 

2.-  non è stata documentata una concreta assunzione in tempi brevi;

 

3.-  attualmente presso i nostri uffici sono iscritte 19 persone già in possesso della certificazione in questione;

 

4.-  l'iscrizione presso il nostro ufficio e la relativa richiesta di finanziamento del corso è avvenuta due giorni dopo l'inizio dello stesso;

 

5.-  la misura non migliora sostanzialmente l'idoneità al collocamento e non garantisce una reintegrazione rapida e duratura dell'assicurata.

 

Con opposizione del 30.10.2008 chiede il riesame della richiesta ed il riconoscimento del corso segnalando che, una qualifica in questo settore è indispensabile, ed allega una dichiarazione rilasciata in data 13.10.2008 della Clinica __________ di __________.

 

Il nostro ufficio ha rivisto la pratica in questione e soprattutto la dichiarazione della clinica sopraccitata la quale, riferendosi alla candidatura dell'interessata presso il loro istituto in qualità di "Ausiliaria di cure" risponde dicendo che, l'organigramma della loro Clinica, "prevede posti unicamente per Assistenti di cura diplomati e Infermieri diplomati".

 

Va inoltre ricordato che, il TCA in varie sentenze, ha precisato che cosa si intende per miglioramento specifico in quanto non è sufficiente che il provvedimento richiesto migliori in modo generale le prospettive professionali.

Un miglioramento dell'idoneità al collocamento, possibile sul piano teorico ma improbabile nella pratica, non è sufficiente per soddisfare i presupposti dell'art. 59 cpv. 3 LADI.

Bisogna dimostrare e documentare una reale prospettiva d'assunzione.

 

A titolo informativo facciamo osservare che, attualmente, risultano iscritte presso gli uffici regionali di collocamento del nostro Cantone:

 

53 Ausiliari di cure CRS

36 Ausiliari cure personali

11 Ausiliari d'ospedale." (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le vengano rimborsate le spese del corso da lei seguito, argomentando:

 

"  Se è vero che il corso non permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto, è altresì vero che permette di ottenere una certificazione che conferma l'idoneità della candidata ad operare nel settore sanitario, oltre che a fornire conoscenze in base indispensabili.

Conosco diverse persone che sono state assunto presso strutture sanitarie o servizi di cura a domicilio per rimpiazzi, grazie al fatto di aver frequentato il corso di "Collaboratrice sanitaria CRS". Viceversa, senza questo riconoscimento, non avrebbero mai potuto entrare in linea di conto per l'assunzione.

L'affermazione che la frequentazione del corso non migliora sostanzialmente l'idoneità al collocamento è arbitraria e scorretta. Di fatto il settore sanitario è uno dei pochi, se non il solo, dove esistono ancora concrete opportunità lavorative, sia in strutture che nei vari servizi di aiuto domiciliari.

So che l'URC riconosce e propone spesso corsi di informatica e linguistici anche se non esistono concrete opportunità lavorative nel settore terziario, settore che è in crisi oramai da diversi anni e che offre pertanto scarse opportunità lavorative." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 dicembre 2008 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria CRS” frequentato dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

 

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

 

                                         Pertanto, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

                                         In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

 

                                         Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

 

                               2.3.   Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

 

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti  speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

 

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

 

"  1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

 

 

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

 

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

 

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

 

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

 

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

 

                                         All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

 

                                         Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

 

"  1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

    a.  gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

    b.  le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

 

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

 

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

 

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

 

                               2.4.   In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

                                         Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

                                         Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

                                         Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

 

                                         L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

                                         Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

                                         Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

                                         Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                                         L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

 

                               2.5.   A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

 

                                         Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

                                         La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

                                         In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

                                         Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

                                         Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

 

 

                                         La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).

                                         Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

                                         In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

 

"  In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass  nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

 

                                         In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

 

                                         In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione:

 

"  (…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)

 

                               2.6.   La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

                                         Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

 

                                         In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

 

                                         Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)

 

                                         B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

 

"  L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a donc un sens différent.

 

L'amélioration de l'aptitude au placement doit pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."

                                        

                               2.7.   Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 244 del seguente tenore:

 

"  __________:

corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

Descrizione e Procedura

 

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione richiede requisiti particolari.

 

 

D e s c r i z i o n e

 

 

Premessa               Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" permette di acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o disabili.

                                               Da gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" é così strutturato:

                                −   modulo di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);

                                −   modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla CRS - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di "Collaboratrice sanitaria CRS" é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.

 

Pubblico mirato /   Per essere ammessi al corso i candidati devono

requisiti                  adempiere le seguenti condizioni:

                                Ø  avere compiuto 18 anni;

                                Ø  partecipare a una seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;

                                Ø  avere motivazione e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di cure;

                                Ø  avere interesse per il lavoro in équipe;

                                Ø  sapersi esprimere (orale e scritto) nella lingua italiana;

                                Ø  essere in buona salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico di fiducia;

                                Ø  essere interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di  aiuto domiciliare e case per anziani.

 

 

Possibilità di          Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" non

collocamento        permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.

Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura.

Dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

 

Sussidiabilità del  Viste queste premesse, il corso deve essere

corso                      concesso solo se per l'assicurato:

 

                                •    esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o

 

                                •    si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore.

 

Valore Sdl              Il valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del collocamento.

 

P r o c e d u r a

 

Iscrizione al corso   Il consulente URC consegna all'assicurato:

                                −   la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collaboratrice sanitaria CRS)

                                −   l "Formulario d'iscrizione Collaboratrice sanitaria CRS" (vedi percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________, Settore Corsi, __________, __________;

                                −   Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").

 

La CRS convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la CRS compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito di corsi individuali.

 

"Attestato/fattura  La CRS compila e trasmette alla cassa

dell'organizzatore                                               disoccupazione il formulario "Attestato/fattura

di corso"                dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna giornata di corso.

 

Decisione di stage   Dopo l'emissione della decisione per il corso "Collaboratrice sanitaria CRS", il consulente URC riceve via mail dall'UMA il numero di profilo affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla__________.

                                               Si precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage."

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria__________" deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge ed ha sottolineato quanto segue:

 

"  Un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.

 

Questa soluzione si giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura  dove sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).

 

Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie secondo l'amministrazione il corso in questione non migliorerebbe l'idoneità al collocamento dell'assicurata visto in particolare il gran numero di persone in disoccupazione che hanno seguito quella formazione (19 presso l'URC di __________ e 53 in tutti gli altri URC del Cantone).

                                         Questa conclusione sarebbe pure confermata dal fatto che la Clinica di riabilitazione di __________, rispondendo ad una candidatura spontanea dell'assicurata, ha affermato che l'organigramma della Clinica prevede unicamente posti per assistenti di cura diplomati e infermieri diplomati (cfr. Doc. 13).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA, richiamato quanto esposto ai consid. 2.6. e 2.7, non può che confermare l'operato dell'amministrazione.

                                         Vista la situazione del mercato del lavoro nello specifico settore, richiamata la direttiva che permette di autorizzate questo provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che l'assicurata non ha dimostrato di avere già reperito un impiego che le permetterebbe se non di porre fine alla disoccupazione, almeno di esercitare un numero significativo di ore (tanto più che l'assicurata è iscritta al collocamento alla ricerca di un impiego a tempi pieno, il corso in questione non migliora l'idoneità al collocamento nella misura richiesta dalla giurisprudenza federale.

                                         La decisione su opposizione del 7 novembre 2008 deve pertanto essere confermata.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti