Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2008.72

 

rs/DC/sc

Lugano

18 marzo 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 14 novembre 2008 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di agosto al mese di ottobre 2008 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare all’assicurato è stato imputato di non avere sufficientemente considerato le proposte effettive sul mercato del lavoro, tralasciando quasi del tutto di rispondere agli annunci apparsi sui quotidiani (cfr. doc. E).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittagli.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto che le proprie ricerche di impiego sono da ritenere qualitativamente valide. Egli, al riguardo, ha precisato di aver compiuto ben 29 ricerche nel periodo agosto-ottobre 2008 e 51 durante il lasso di tempo marzo-ottobre 2008. Per quanto riguarda le mancate risposte ad annunci apparsi sulla stampa, l’insorgente ritiene che non debba essere un valido motivo di sanzione, poiché il disoccupato non deve forzatamente essere abbonato (con una spesa non indifferente) ai quotidiani della Svizzera italiana (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’RA 1, per conto dell’assicurato, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 3 febbraio 2009 (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il 19 febbraio 2009 l’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2008 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, che è al suo 6° termine quadro, svolge un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In effetti, per quanto concerne le due ultime stagioni, l’insorgente è stato iscritto al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008 (cfr. doc. 11, 9, 1).

                                         Dal 12 marzo al 28 ottobre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata, presso il __________ di __________ quale cuoco (cfr. doc. 1, 2).

                                         A fare tempo dal 29 ottobre 2008 il ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. E).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in cui ha lavorato presso il ristorante di __________.

                                         La consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei mesi da agosto a ottobre 2008, il 31 ottobre 2008 gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 10 novembre 2008, il fatto di non avere dato seguito agli annunci apparsi durante gli ultimi tre mesi prima della disoccupazione.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

 

                                         L’insorgente, il 6 novembre 2008, ha risposto:

 

"  (…)

Innanzitutto vorrei precisare che è sicuramente possibile che qualche eventuale annuncio mi sia sfuggito, ma vorrei inoltre far notare che penso di dover rispondere ad annunci che almeno si avvicinano alle mie caratteristiche professionali; se per esempio gli annunci in questione richiedono DIPLOMI o se esigono personale GIOVANE o ancora varianti dal mio lavoro tipo PIZZAIOLI o PASTICCERI è sicuramente chiaro che “i requisiti non corrispondono alle mie caratteristiche” per questo motivo non mi soffermo su tali articoli.

Sottolineo inoltre che il tempo a mia disposizione per le ricerche di lavoro era molto limitato nei mesi sopra citati a causa degli orari di lavoro e soprattutto delle esigenze della mia famiglia”. (cfr. doc. 4)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 14 novembre 2008, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 (cfr. doc. E; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr.STF 8C_ 459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

 

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

 

                                         Al riguardo è utile segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                               2.7.   In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 12 marzo al 28 ottobre 2008, ha lavorato presso il __________ di __________ (cfr. doc. 1).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che l’insorgente, dal 12 marzo alla fine di luglio 2008, ha intrapreso 22 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 3, 6).

                                         Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008 egli ha, poi, compiuto 31 ricerche di impiego, 11 nel mese di agosto 2008, 10 nel mese di settembre 2008 e 10 nel mese di ottobre 2008, di cui solo due (una per il mese di agosto e una per il mese di ottobre 2008) afferenti a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani (cfr. doc. 11).

 

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha considerato che il ricorrente, dal marzo al luglio 2008, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. 3, 6, E).

 

                                         Per contro essa ha valutato insufficienti dal profilo qualitativo gli sforzi intrapresi dall’assicurato negli ultimi tre mesi prima della disoccupazione (cfr. doc. 3, 6, E).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo agosto-ottobre 2008, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una nuova occupazione dal mese di agosto al mese di ottobre 2008, lasso di tempo in cui un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.6.), non sono esenti da critica.

                                         Questo Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

 

                                         L’assicurato era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò risulta dal “Promemoria Ricerche di lavoro” consegnato a mano all’assicurato il 16 ottobre 2007 e dallo stesso sottoscritto (cfr. doc. 11).

 

                                         L’insorgente, rispondendo alla richiesta di giustificazione del 31 ottobre 2008 inviatagli dalla consulente del personale, ha indicato che se le offerte di lavoro riguardano personale con diplomi, giovane oppure attivo in settori diversi dal suo (pizzaiolo, pasticcere) non si sofferma sulle stesse (cfr. doc. 4; consid. 2.5.).

                                         In casu, però, agli atti risultano, per il periodo determinante, 19 annunci apparsi sui quotidiani attinenti a impieghi in qualità di cuoco (cfr. doc. 15).

                                         Di questi solo 3 offerte erano rivolte a giovani cuochi e una a cuochi con esperienza in pizzeria (cfr. doc. 15).

                                         Per quanto attiene, poi, ai 3 annunci relativi a cuochi qualificati, va osservato che è in ogni caso utile inviare il proprio curriculum anche se non si è in possesso del relativo diploma, in quanto a volte la lunga esperienza professionale può compensare questa mancanza.

 

                                         In relazione a quanto fatto valere nel ricorso, ossia che il disoccupato non deve essere per forza abbonato (con una spesa non indifferente) ai quotidiani della Svizzera italiana (cfr. doc. I), giova segnalare che i giornali possono essere liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca cantonale di __________.

                                         Inoltre gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi (__________; __________; __________; __________).

 

                                         Del resto le ricerche svolte di persona dall’assicurato sono state compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________. Infatti delle totali 29 ricerche, 16 sono state effettuate a __________ e __________, 7 ad __________, 3 a __________, 1 a __________, 1 a __________ e 1 a __________ (cfr. doc. 11).

                                         In proposito va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________, vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde del __________.

 

                                         Quanto all’affermazione dell'assicurato secondo cui il tempo a sua disposizione per le ricerche nei mesi in questione era molto limitato anche a causa degli orari di lavoro (cfr. doc. 4), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

 

                                         Infine è, altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

 

                                         Il TCA ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

 

                                         Di conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2008, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

 

                               2.8.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di tempo da agosto a ottobre 2008, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         Pertanto l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.9.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid. 2.4.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità.

                                         L'entità di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo cui 6 giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività stagionale che effettua insufficienti ricerche negli ultimi due mesi precedenti l'annuncio per il collocamento.

                                         In concreto, tuttavia, tutto ben considerato, alla luce del fatto che l’assicurato, come pertinentemente rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. III), ha comunque effettuato un numero notevole di ricerche personali durante l’intera stagione lavorativa, tale penalità è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

 

 

                                         In merito alla censura formulata dal ricorrente in relazione all’utilizzo da parte dell’URC del termine “recidivo” in riferimento a una precedente sanzione del 2006 per insufficienti ricerche di impiego (cfr. doc. I, 6), va osservato che l’amministrazione stessa nella risposta di causa, al riguardo, ha asserito che:

 

"  (…)

Questa affermazione è stata fatta con l’unico scopo di sottolineare il fatto che l’assicurato fosse già stato iscritto in disoccupazione quindi informato sulle procedure e disposizioni e di essere già stato sospeso nel dicembre 2006 per motivi analoghi. Detto questo concordiamo con i rappresentati dell’assicurato sul fatto che questo tipo di affermazione può dare adito a controverse interpretazioni, da subito sarà nostro impegno non utilizzare più questo termine.” (Doc. III)

 

                                         Pertanto la decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 contestata deve essere confermata.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti