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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha svolto l’attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio dal __________ al __________. Dal __________ al __________ è stato attivo presso __________ (cfr. doc. 19, 24). A seguito del mancato rinnovo del contratto con la squadra menzionata, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2006 (cfr. doc. 20).
Dal marzo 2007 egli è stato assunto dalla __________ quale collaboratore del servizio esterno, beneficiando di una formazione esterna (cfr. doc. 12).
La relativa retribuzione è stata computata quale guadagno intermedio (cfr. doc. 14).
L’assicurato ha aperto un nuovo termine quadro il 1° maggio 2008 (cfr. doc. 11).
1.2. Con decisione su opposizione del 20 novembre 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 6 ottobre 2008 (cfr. doc. 7), con la quale ha stabilito che l’assicurato doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento a fare tempo dal 1° settembre 2008, risultando improbabile che il medesimo fosse disposto ad abbandonare la propria occupazione presso __________ in considerazione sia dell’ammontare della penale in caso di rescissione del contratto, sia della difficoltà nel reperire un impiego retribuito maggiormente (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa e la riammissione al beneficio delle indennità di disoccupazione.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, in particolare, di avere dimostrato con i fatti di aver reperito una nuova occupazione durante la disoccupazione. Egli ha, inoltre, rilevato che invece di essere premiato per aver conseguito un guadagno intermedio, gli viene impedito di ottenere il minimo importo di differenza rispetto alle indennità totali che percepiva quando era disoccupato al 100%.
L’insorgente ha pure osservato che il suo guadagno assicurato, nel secondo termine quadro aperto il 1° maggio 2008, è diminuito di oltre 1'000.-- al mese rispetto al precedente.
Il ricorrente ha evidenziato di avere sempre osservato le istruzioni dell’URC, segnatamente sulle ricerche di lavoro effettuate estendendo gli sforzi in altri ambiti professionali per reperire un’occupazione maggiormente retribuita. Egli ha indicato che ciò è confermato dal fatto che non gli è mai stata inflitta una sanzione per ricerche insufficienti né dal profilo quantitativo che qualitativo.
L’insorgente ha, altresì, asserito, da un lato, che nel suo caso vi è la chiara volontà e disponibilità a cercare e accettare una occupazione più adeguata, maggiormente retribuita, senza porre troppe restrizioni. Dall’altro, che la penale prevista dal contratto con la __________ in caso di disdetta nei primi tre anni per esercitare un’attività per conto di una società od organizzazione concorrente (cfr. doc. 12) non corrisponde a una cifra così elevata da non potervi fare fronte qualora reperisse un’attività con salario più elevato, ammortizzandola in pochi mesi di lavoro.
Egli ha, infine, rilevato che nel campo delle __________ vi è un costante movimento di personale, in quanto una volta in possesso di un importante portafoglio di clienti, si può sicuramente essere maggiormente propositivi nei confronti della concorrenza (cfr. doc. I).
1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. V).
1.5. Il 28 gennaio 2009 l’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie, precisando che dal 1° aprile 2009 non avrà più da parte della __________ l’anticipo di garanzia attuale, poiché lo stesso si abbasserà come previsto dal contratto già in possesso dell’amministrazione (cfr. doc. VII)
1.6. La Sezione del lavoro, il 6 febbraio 2009, ha comunicato di riconfermarsi in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento a decorrere dal 1° settembre 2008.
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.4. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________), dopo aver effettuato l’apprendistato di disegnatore edile e aver conseguito nel 1994 il relativo diploma, dal __________ al __________ ha svolto l’attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Dal __________ al __________ è stato attivo presso l’__________ (cfr. doc. 19, 24). A seguito del mancato rinnovo del contratto con la squadra menzionata, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2008. Il suo guadagno assicurato corrispondeva a fr. 9’167 mensili (cfr. doc. 20, 11).
Dal marzo 2007 il ricorrente è stato assunto dalla __________ quale collaboratore del servizio esterno con un contratto di durata indeterminata. Egli ha beneficiato di una formazione esterna, percependo un salario di circa fr. 5'400.—lordi al mese (cfr. doc. 12, 3).
La relativa retribuzione è stata computata quale guadagno intermedio (cfr. doc. 14).
L’assicurato, il 1° maggio 2008, ha aperto un nuovo termine quadro con un guadagno assicurato di fr. 8'074.-- mensili (cfr. doc. 11). Lo stipendio presso la __________ nel 2008 ammontava a fr. 5'700.-- lordi (cfr. doc. 3, 13).
L’insorgente ha terminato con successo la formazione interna presso __________ nel mese di luglio 2008 (cfr. doc. 13, 3).
Dal verbale del colloquio di consulenza del 7 maggio 2008 con l’URC di __________ si evince che a quel momento l’assicurato presso la __________:
" (…) Fa anche produzione ma senza provvigioni (questo fino alla fine del 2008). Da gennaio molto probabilmente i termini contrattuali cambieranno (scenderà il fisso e lavorerà a provvigione) (…)”
(Doc. 13).
Il 9 luglio 2008 il consulente del personale ha spiegato all’insorgente che il suo caso sarebbe stato sottoposto all’ufficio giuridico per decidere in merito all’idoneità al collocamento e alla conformità del guadagno assicurato alla situazione attuale, ovvero per stabilire se con i suoi titoli di studio e l’esperienza lavorativa al di fuori della professione di giocatore di hockey, avrebbe potuto nuovamente conseguire un salario uguale o superiore a quello assicurato (cfr. doc. 13).
L’assicurato, il 26 settembre 2008, è stato sentito dalla Sezione del lavoro in relazione alla “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento” del 5 settembre 2008 formulata dall’URC (cfr. doc. 10).
In occasione di tale audizione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" (…)
Adr:
Tramite l’URC di __________ dal 15.05 al 02.06.2006 ho effettuato uno stage presso la __________ di __________ in qualità di disegnatore edile. Lo stage non è andato a buon fine perché, pur essendo diplomato come disegnatore edile, non conosco le tecniche usate al giorno d’oggi (vedi PC, auto-cad, ecc.)
Adr:
Mi rendo conto che pur facendo le ricerche di lavoro quale disegnatore edile, al giorno d’oggi non ho tutte le competenze richieste per svolgere in modo autonomo il lavoro.
Adr:
Non sono mai stato contattato da nessuno studio d’architettura in merito alle ricerche svolte. Penso che questo sia dovuto anche al fatto di non avere come detto tutte le conoscenze d’uso del giorno d’oggi. Confermo pure che al momento attuale, tenendo pure conto degli stipendi del settore, non è mia intenzione trovare lavoro in questo campo.
Adr:
L’idea di intraprendere la via “__________” è nata verso ottobre 2006. Ho svolto un paio di colloqui d’assunzione (__________ e __________) i quali purtroppo non sono andati a buon fine. Inizio 2007 ho avuto i primi colloqui con la __________, sfociati poi con la firma del contratto del 7 febbraio 2008 (contratto come da copia presente nei vostri incarti).
Adr:
Confermo che il contratto firmato con la __________ prevede delle penali a mio carico nel caso dovessi abbandonare o disdire il posto di lavoro a favore di istituzioni concorrenziali.
Adr:
La priorità è chiaramente rivolta al lavoro intrapreso presso __________ viste pure le condizioni indicate nel contratto firmato in caso di disdetta del rapporto di lavoro nei tre anni. Chiaro che se dovessi trovare un posto di lavoro dove il salario è maggiore o che la società è disposta a pagare la cauzione sarei anche disposto ad accettarlo.
Adr:
Confermo che a partire da questo mese da istruzioni impartite dal mio consulente ho iniziato a fare prevalentemente ricerche di lavoro in ambito commerciale (fiduciarie, banche).
Adr:
Confermo che al momento dei nuovi obiettivi fissati con il consulente non abbiamo dato molto peso al fatto della penale. Si pensava infatti che non era un problema verso la disoccupazione.
Adr:
Dal marzo 2007 lavoro a tempo pieno per la __________. Il mio compito è quello di consulente __________. Pratico tutti i rami __________ e __________.
Adr:
Confermo che lavoro su di un portafoglio di ca fr. 700'000.--. Chiaro mio obiettivo è quello di sviluppare il portafoglio e di acquisire nuovi clienti.
Adr:
La regione principale è __________.
Adr:
La sede di lavoro è situata a __________, la compagnia mette a disposizione per il nostro lavoro un PC.
Adr:
Confermo che il contratto stipulato con la __________ termina nel 2010 per quanto attiene la clausola di eventuali penali da rimborsare.
Adr:
La mia giornata tipo è suddivisa in due parti. Il mattino mi occupo di sbrigare la corrispondenza, lavori all’interno dell’ufficio. Il pomeriggio è dedicato ad appuntamenti e visite varie.
Oss.:
Confermo di essere penalizzato nel caso fosse mio desiderio cambiare compagnia __________ o trovare lavoro simile visto il contratto di lavoro firmato in marzo 2007. Ripeto che comunque non deve essere un’ipotesi da scartare a priori. Pur sapendo che è difficoltoso trovare compagnie disposte a pagare una penale o specialmente nel campo __________ dare salari di base più elevati di ciò che è offerto da __________ potrei comunque studiare la situazione.” (Doc. 8)
La Sezione del lavoro, con decisione del 6 ottobre 2008 confermata con decisione su opposizione del 20 novembre 2008, ha decretato l’inidoneità al collocamento dell’insorgente dal 1° settembre 2008, in quanto, in considerazione sia dell’ammontare della penale in caso di rescissione del contratto, sia della difficoltà nel reperire un impiego retribuito maggiormente, era improbabile che il medesimo fosse disposto ad abbandonare la propria occupazione presso __________ (cfr. doc. 7, A1).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva che è vero che la nozione dell’idoneità al collocamento, presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione, è notevolmente relativizzata se una nuova attività a tempo pieno, conformemente alla giurisprudenza, può essere considerata un guadagno intermedio e che l’idoneità al collocamento non può essere negata già solo per il fatto che un assicurato esercita un’attività a tempo pieno che gli consente di conseguire un guadagno intermedio (cfr. DLA 1996/1997 n. 20 pag. 212 consid. 2a; DLA 2002 N. 13 pag. 108; SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione (Circolare ID) valida dal 1° gennaio 2007, cfr. marg. B 234).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), per decidere in merito alla questione dell’idoneità al collocamento di un assicurato decisive sono le prospettive concrete di assunzione avuto riguardo alle occupazioni che risultano esigibili dallo stesso.
Nel caso in esame l’insorgente, nel 2006 si è annunciato al collocamento dichiarando di cercare un impiego quale giocatore di hockey su ghiaccio, disegnatore edile e rappresentante (cfr. doc. 11).
Per quanto attiene all’attività di giocatore professionista di hockey, va osservato che dal verbale di un colloquio tra l’assicurato e il suo collocatore del febbraio 2006 (precedente al termine del contratto con l’__________ previsto per il 30 aprile 2006) si evince che:
" (…) Non è sicuro del rinnovo del contratto (lo saprà solo nelle ultime settimane). Prudenzialmente si annuncia alla ricerca di un impiego nella professione appresa di disegnatore edile. Valuterà anche la possibilità di lavorare presso altre squadre della Svizzera. Preferibilmente vorrebbe rimanere in Ticino considerato che ha la casa e la famiglia a __________. (…)” (Doc. 13)
E’ d’altronde utile rilevare che dalle carte processuali non risultano, tranne nei mesi da febbraio ad aprile 2006, ricerche di lavoro effettuate nell’ambito dell’hockey (cfr. doc. 16).
Il tentativo compiuto dal ricorrente nel maggio/giugno 2006 di riprendere la professione di disegnatore edile per la quale si era formato è poi fallito. L’assicurato stesso, in occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del settembre 2008, ha affermato di non avere tutte le competenze richieste oggigiorno per esercitare in modo autonomo tale attività e che, del resto, tenendo pure conto degli stipendi del settore, non era sua intenzione trovare lavoro in quel campo (cfr. doc. 8).
Nel maggio 2007 l’insorgente ha iniziato un’attività di collaboratore del servizio esterno per la __________, usufruendo di una formazione interna conclusa nel luglio 2008 (cfr. consid. 2.4.). A tutt’oggi egli è attivo presso la __________ (cfr. doc. VII), la quale fino al mese di aprile 2009 ha previsto uno stipendio mensile di base fr. 5'700.-- lordi (cfr. doc. 3, VII).
Il contratto concluso con la __________ alla fine di febbraio 2007, relativamente alle spese di formazione, prevede che:
" Se il collaboratore del servizio disdice il presente contratto durante i primi tre anni ed esercita, entro un anno dal termine del rapporto di lavoro, un’attività per conto di una società o di un’organizzazione concorrente al gruppo __________ del quale fanno parte anche, in particolare, i courtiers, altri intermediari __________, casse malati o banche, sia in qualità di indipendente o non indipendente, a tempo pieno o parziale, egli è tenuto a rimborsare alla __________ le spese di formazione effettive, al massimo, tuttavia, gli importi qui sotto indicati:
a) in caso di disdetta nel primo anno di servizio: CHF 20'000.--;
b) in caso di disdetta nel secondo anno di servizio: CHF 15'000.--;
c) in caso di disdetta nel terzo anno di servizio: CHF 10'000.--.” (Doc. 12)
Nel 2008 il ricorrente ha cercato un’occupazione quale disegnatore edile, consulente finanziario, collaboratore back office (cfr. doc. 16). Dal mese di settembre 2008, come indicatogli dal collocatore (cfr. doc. 13), l’assicurato ha iniziato a candidarsi anche come consulente presso istituti bancari (cfr. doc. 16).
In simili condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti e ponderata valutazione degli elementi fattuali del caso - segnatamente dell’età dell’assicurato, della sua originaria formazione, delle sue esperienze professionali, dell’impiego presso la __________ che si protrae dal marzo 2007, che gli ha fornito una specifica formazione interna e il cui stipendio base è pari a fr. 5'700.-- lordi, della penale che andrebbe versata alla __________ in caso di reperimento entro marzo 2010 di un impiego in un settore concorrenziale -, questa Corte, in applicazione dell’usuale principio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), deve concludere che il ricorrente difficilmente poteva reperire sul mercato del lavoro un’occupazione con uno stipendio più elevato di quello presso la __________.
In effetti nel periodo dal luglio 2008, corrispondente alla fine della formazione presso la __________, ad oggi non risulta che il ricorrente abbia sostenuto colloqui di lavoro afferenti a possibili impieghi retribuiti maggiormente di quello presso la __________.
Relativamente all’incontro con la __________ di __________ avvenuto alla fine di ottobre/inizio novembre 2008 (cfr. doc. 13), l’assicurato stesso, il 18 novembre 2008, ha specificato che si trattava di un’agenzia di collocamento, la quale ha preso nota dei suoi dati e delle sue esigenze (cfr. doc. 3). Riguardo alla ditta alla quale sarebbe stata sottoposta la sua candidatura da parte della __________ (cfr. doc. 3), dagli atti non emerge che la stessa l’abbia poi effettivamente contattato.
Del resto l’assicurato, il quale dopo il mese di aprile 2006 non ha più cercato alcuna occupazione in ambito sportivo né come giocatore di hockey, né come allenatore (cfr. doc. 16), nel settembre 2008, ha dichiarato alla Sezione del lavoro che la priorità era chiaramente rivolta al lavoro intrapreso presso __________ e che sapeva essere difficoltoso trovare compagnie disposte a pagare una penale o specialmente nel campo __________ a dare salari di base più elevati di ciò che è offerto da __________ (cfr. doc. 8).
Per quanto concerne le ricerche che l’assicurato ha iniziato a compiere nel settore bancario dal mese di settembre 2008, va osservato, dovendo tenere conto nel giudizio delle concrete prospettive di assunzione anche delle condizioni congiunturali (cfr. consid. 2.3.; STFA C 108/03 del 2 settembre 2003), che certamente nel 2008, come attualmente, a causa della crisi dei mercati finanziari l’offerta di impieghi in questo ambito si è ridotta drasticamente.
Quanto asserito dall’assicurato nel gennaio 2009, ossia che dal mese di aprile 2009 l’anticipo garantito dalla __________ di fr. 5'700.-- lordi al mese diminuirà (cfr. doc. VII), risulta ininfluente.
Da una parte, il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Dall’altra, in ogni caso, il sistema di rimunerazione previsto dalla __________ non è fondato unicamente su uno stipendio mensile predeterminato, bensì sul risultato di ciascun dipendente. L’anticipo garantito costituisce il salario di base. Lo stesso, però, può essere integrato, in caso di risultati positivi da parte del dipendente, da un bonus calcolato all’inizio dell’anno seguente. Nell’ipotesi in cui l’anticipo non fosse superato dal risultato del dipendente, il medesimo verrebbe ricalcolato al ribasso per l’anno successivo (cfr. doc. 3).
Ne discende che a ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2008.
2.6. Alla luce dell’esito della vertenza può restare insoluta la questione di sapere se il ricorrente era o meno ancora da considerare quale disoccupato.
In proposito giova, in ogni caso, segnalare che dall’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI risulta che un’occupazione è adeguata se procura all’assicurato un salario uguale o superiore al 70% del guadagno assicurato.
Inoltre tale disposto enuncia che con il consenso della commissione tripartita, l’URC può eccezionalmente dichiarare adeguata, senza che siano da versare indennità compensative ex art. 24 LADI (guadagno intermedio), un’occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70% del guadagno assicurato.
L’art. 17 OADI prevede che vi è situazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 cpv. 2 lett. i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un’attività altamente rimunerata e se presumibilmente l’assicurato non può più esercitare un’attività equivalente corrispondentemente retribuita.
Questa norma potrebbe in particolare tornare applicabile a sportivi d’élite retribuiti in misura elevata (cfr. STFA C 377/00 del 7 febbraio 2001 consid. 3c).
Al riguardo cfr. anche B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.ti 3.9.8.3.1. pag. 217, 5.8.7.4.5. lett. i pag. 421-422.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti