Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 dicembre 2007 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 novembre 2006 con la quale a RI 1 è stata chiesta la restituzione di fr. 39'690.85 a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente nel periodo di maggio 2003 a gennaio 2004.
La richiesta di rimborso è stata motivata dal fatto che, nel periodo in questione, l'assicurato non risiedeva in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c e art. 12 LADI).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale sottolinea che l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della situazione di fatto in cui si è trovato. Egli ritiene di avere avuto la residenza in Svizzera, ragione per cui non avrebbe indebitamente ricevuto le indennità di disoccupazione (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 22 febbraio 2008 la Cassa ritiene che la questione della mancata residenza in Svizzera non può più essere rimessa in discussione visto che l'assicurato non ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del TCA del 19 giugno 2006 (inc. 38.2005.78, cfr. Doc. 23).
Di conseguenza RI 1 è tenuto a restituire le prestazioni ricevute nel periodo maggio 2003 - gennaio 2004 (cfr. Doc. III).
1.4. Il 9 aprile 2008 il Presidente del TCA ha inviato il seguente scritto a __________, responsabile dell'amministrazione centrale della Cassa:
" Dagli atti dell'incarto rilevo che la Cassa CO 1 il 13 novembre 2006 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 39'690.85 per indennità di disoccupazione indebitamente versate nel periodo dal maggio 2003 al gennaio 2004.
Nel retro della decisione viene richiamato l'art. 25 cpv. 2 LPGA secondo cui "il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto assicuratore ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione".
Nel corso del 2004 la SECO ha effettuato una revisione. Il 9 agosto 2004 il caso è stato sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, la quale il 5 novembre 2004 ha stabilito che l'assicurato non adempiva i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre sapere per quali motivi la Cassa ha atteso fino alla crescita in giudicato della sentenza 38.2005.78 dal 19 giugno 2006 prima di emettere la decisione su opposizione, anziché decidere (al più tardi) entro un anno dalla scoperta dell'errore (al riguardo cfr. ad esempio STFA C 30/05 del 26.4.06; STF C 15/07 del 14.3.07; RDAT II-2003 pag. 306 seg.; RDAT I-2000 pag. 400).
In particolare, esiste su questo tema una direttiva del SECO?
La invito pure a farmi pervenire l'estratto del rapporto di revisione della SECO del 2004 relativo all'assicurato." (Doc. V)
__________ ha così risposto il 18 aprile 2008:
" (...)
1) La Cassa ha atteso l'esito del ricorso presentato dall'assicurato in quanto vi erano concrete possibilità di poter annullare la decisione, emanata dalla Sezione del Lavoro, dove si riteneva che il Sig. RI 1 non adempiva i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione. A tale proposito si voleva evitare di emanare una decisione di restituzione, con un ammontare parecchio elevato, prima di avere la certezza che la decisone della Sezione del Lavoro fosse cresciuta in giudicato:
2) Precisiamo comunque che, dopo la decisione su opposizione della Sezione del lavoro, emanata il 29 luglio 2005 ed indirizzata al legale dell'Assicurato, in data 24 agosto 2005 la nostra Sezione comunicava per raccomandata all'Avv. __________ che avremmo emesso una decisione di restituzione inerente gli importi versati all'assicurato. Considerato che, con e-mail del 26 agosto 2005, l'avvocato confermava alla Sezione che interponeva ricorso in Tribunale contro la decisione della Sezione del Lavoro, si è atteso l'esito della sentenza emanata dal vostro spettabile Tribunale prima di emettere una decisione di restituzione.
3) Evidenziamo inoltre che il caso del Sig. RI 1 coinvolgeva 4 assicurati residenti presso lo stesso appartamento ed il vostro spettabile Tribunale ha deciso di accogliere 2 dei ricorsi presentati, a comprova che le possibilità di successo da parte degli assicurati erano alquanto concrete.
4) In merito alle direttive Seco le inviamo copia della Prassi ML/AD 2004/2 relativa alle domande di restituzione e compensazione che coinvolge unicamente la procedura da effettuare per il recupero delle indennità indebitamente riscosse." (Doc. VI)
Riguardo agli accertamenti compiuti dal TCA l'assicurato ha formulato le proprie osservazioni il 13 maggio 2008 nelle quali ha sottolineato quanto segue:
" (...)
L'errore è infatti divenuto noto alla Cassa CO 1 al momento della decisione della Sezione del lavoro Ufficio giuridico con decisione del 5 novembre 2004. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LPGA pertanto il diritto di esigere la restituzione delle indennità si è estinto in data 5 novembre 2005. La richiesta del 13 novembre 2006, trascorsi più di due anni solari dal momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza del fatto, è oltre i termine di prescrizione e pertanto illecita. (...)" (Doc. VIII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 39'690.85, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel periodo maggio 2003 a gennaio 2004.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.3. L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
In una sentenza C 69/07 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
I termini di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continua a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).
In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).
L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:
" (…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.
In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 la nostra Massima Istanza ha riconfermato che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.
Nella DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:
“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)
2.4. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE" dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare di quello relativo:
" A12 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).
La décision de restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption : d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du 23.9.04, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le délai de péremption est respecté.
Le texte de la LPGA est le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.
Délai de péremption relatif
A13 Le délai d’un an est un délai de péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).
Dans le cas d’une erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p. ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité cantonale soit ou pas entrée en force (n.d.r. sottolineatura del redattore).
Une exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne les données ressortant du registre du commerce. Etant donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré n’en a pas fait mention.
A14 La caisse est tenue d'examiner les conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu, ou quand la situation juridique est définitivement établie.
Dès lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la cause P.M., C 11/00).
2.5. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che la Cassa, in un primo tempo, ha versato le indennità di disoccupazione a RI 1 nel periodo da maggio 2003 a gennaio 2004.
La SECO ha successivamente contestato il pagamento delle indennità di disoccupazione dell'assicurato in quanto vi erano dei dubbi sulla sua residenza effettiva in Svizzera.
La Cassa ha così sottoposto il caso alla Sezione la lavoro la quale, con decisione del 5 novembre 2004, ha stabilito che RI 1 non adempiva i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Secondo questo Tribunale il 5 novembre 2004 la Cassa poteva rendersi conto dell'errore commesso. Questa data costituisce il momento di partenza del termine di perenzione relativo di un anno (cfr. consid. 2.3).
In particolare, conformemente alla direttiva della SECO (cfr. consid. 2.4), l'amministrazione deve chiedere la restituzione entro un anno dal momento in cui la Sezione del Lavoro emette la propria decisione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima venga contestata oppure no.
Nel caso concreto la Cassa ha emesso la decisione di restituzione il 13 novembre 2006 dopo che era cresciuta in giudicato la sentenza del TCA che ha confermato la decisione su opposizione con la quale la Sezione del lavoro aveva stabilito che l'assicurato non risiedeva in Svizzera (cfr. sentenza del TCA 38.2005.78 del 19 giugno 2006, cfr. Doc. 23).
A quel momento (il 13 novembre 2006) il diritto di chiedere la restituzione era ampiamente perento, il termine relativo di un anno essendo scaduto all'inizio del mese di novembre 2005.
Di conseguenza il TCA non può che accogliere il ricorso e annullare la decisione su opposizione del 18 dicembre 2007.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 18 dicembre 2007 è annullata.
§ Il diritto della Cassa di chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente versate nel periodo maggio 2003 - gennaio 2004 è perento.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti