Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 novembre 2009 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento di CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 novembre 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurato contro la precedente decisione di sanzione del 22 ottobre 2009 (cfr. doc. A1) – con la quale l’amministrazione aveva sospeso l’interessato per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione – riducendo a quattro giorni la sospensione inflitta a RI 1 a causa di mancate ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al collocamento, e meglio nel mese di giugno 2009 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 10 novembre 2009 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, con uno scritto del seguente tenore:
" Come potrà vedere negli allegati, nel mese di novembre mi sono stati assegnati 5 giorni di penalità con conseguente diminuzione dello stipendio.
Il 26 giugno 2009 sono stato licenziato in tronco (quindi lo stesso giorno) dalla __________, che mi ha consegnato la stessa lettera di licenziamento a mano, preso sul momento ho dato un’occhiata veloce al cartaceo e me ne sono andato un po’ arrabbiato. Una volta arrivato a casa (era il week-end di fine giugno) mi sono accorto che la lettera di licenziamento era datata 25 maggio 2009 e non giugno 2009. Ho aspettato fino al lunedì successivo (30 giugno 2009), data in cui mi sono iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento, lì, ho chiesto come potevo fare, siccome la lettera di disdetta era sbagliata, allora con il mio consulente sig. __________ abbiamo deciso che io sarei tornato alla __________ chiedendo di cambiare la data del licenziamento e di mettere quella effettiva. Perché il mese di preavviso non c’è mai stato. Perciò la ditta mi ha fatto un’altra lettera con la data effettiva (motivo per cui ci sono due lettere di licenziamento).
Nei mesi di luglio e agosto sono già stato penalizzato (giustamente) con 31 giorni di sospensione dall’indennità, questa volta ritengo invece che i 5 giorni di penalizzazione mi vengano remunerati in quanto io non ho mai avuto un mese di preavviso per effettuare delle ricerche di lavoro (motivazione per cui mi sono stati assegnati 5 giorni di sospensione del diritto d’indennità).
La ringrazio in anticipo per la Sua attenzione e resto a disposizione per eventuali domande, __________.”
(Doc. I)
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. In data 20 dicembre 2009, l’assicurato ha trasmesso al TCA una dichiarazione della __________, datata 18 dicembre 2009, nella quale si spiega che nel formulario “Attestato del datore di lavoro” del 24 luglio 2009 è stato commesso un errore, in quanto è stato indicato che vi è stato un periodo di disdetta di un mese, mentre in realtà l’interessato ha terminato la propria attività in data 26 giugno 2009, senza usufruire di un periodo di disdetta. Il precedente datore di lavoro ha quindi provveduto a compilare un “nuovo” formulario “Attestato del datore di lavoro”, datato 18 dicembre 2009, dal quale risulta che l’interessato è stato licenziato in tronco in data 26 giugno 2009. L’assicurato ha infine osservato che il suo precedente datore di lavoro, signor __________, direttore della __________, resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (doc. V + B1-2).
1.5. Con scritto dell’11 gennaio 2010, l’amministrazione ha comunicato quanto segue:
" In data 29.12.2009 è giunta al nostro ufficio una presa di posizione da parte dell’ex datore di lavoro, __________, in cui si afferma chiaramente che la data di licenziamento del signor RI 1 è del 26.6.2009 per il giorno stesso (viene inoltre allegata una copia dell’attestato per la cassa corretto) e non del 25.5.2009 (come precedentemente indicato).
Pertanto, considerato quanto sopra esposto, siamo d’accordo nell’annullare la decisione di sanzione di 4 indennità giornaliere.” (Doc. VII)
Questa comunicazione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. XI), per una presa di posizione.
1.6. Pendente causa, il TCA ha chiesto al precedente datore di lavoro dell’assicurato di comunicare il nominativo della persona che ha firmato, per conto della __________, sia il formulario “Attestato del datore di lavoro” del 24 luglio 2009, sia quello del 18 dicembre 2009 (doc. VI).
In data 18 gennaio 2010, il precedente datore di lavoro dell’interessato ha comunicato che la persona che ha firmato gli attestati del datore di lavoro è il signor __________, titolare della società, precisando che la documentazione in questione “viene compilata dal centro contabile a __________ che poi ci rimanda la documentazione da firmare” (doc. VIII).
1.7. Il TCA ha quindi chiesto al signor __________ di fornire alcune precisazioni (doc. IX).
__________ della __________ ha risposto con scritto del 22 gennaio 2010 (cfr. doc. X + 1-2), che è stato trasmesso alle parti (cfr. doc. XI, XII) per una presa di posizione.
Con scritto del 3 febbraio 2010, l’amministrazione ha risposto di non avere ulteriori osservazioni da presentare (doc. XIII), mentre l’assicurato è rimasto silente.
Il doc. XIII è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XIV), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Questa norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Inoltre la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.
In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 6 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (Lptca) del 23 giugno 2008 enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
A tale proposito giova segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
L'art. 6 LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
Nel caso in esame l’URC, nella risposta di causa dell’11 dicembre 2009, ha confermato la correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. III).
Solo in seguito, con scritto dell’11 gennaio 2010, dopo avere preso visione della dichiarazione del 18 dicembre 2009 del precedente datore di lavoro dell’interessato, l’URC ha comunicato al TCA di essere “d’accordo nell’annullare la decisione di sanzione” (doc. VII; consid. 1.5.).
Conformemente alla giurisprudenza sopra citata tale scritto assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.
Quindi, il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato è stato impiegato dal 3 febbraio 2009 al 26 giugno 2009 presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. III/4).
Il rapporto di lavoro dell’assicurato con la ditta __________ di __________ è terminato il 26 giugno 2009, come risulta sia dalla lettera di licenziamento datata 25 maggio 2009 (cfr. doc. III/1), sia da quella datata 26 giugno 2009 (cfr. doc. III/2).
L’insorgente - che era già stato iscritto in disoccupazione dal 1° luglio 2008 al mese di febbraio 2009 e che aveva posto termine alla disoccupazione, proprio a seguito dell’impiego reperito presso la ditta __________, a partire dal 3 febbraio 2009, inizialmente tramite un contratto di lavoro a tempo determinato, di tre mesi, poi divenuto, a partire dal 4 maggio 2009, un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. fascicolo URC, sezione denominata “dati personali”, allegato al doc. III) - si è annunciato al collocamento il 30 giugno 2009, con inizio a decorrere dal 1° luglio 2009, dichiarandosi disponibile per un’attività al 100% (cfr. fascicolo URC).
Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato non ha presentato all’amministrazione alcuna ricerca di lavoro compiuta durante il mese di giugno 2009 precedente l’annuncio alla disoccupazione (cfr. “Scheda ricerche di lavoro” del 30 giugno 2009, contenuta nel fascicolo URC, sezione denominata “dati personali”, allegato al doc. III).
Nel verbale del colloquio di consulenza del 15 luglio 2009, il consulente del personale URC incaricato ha indicato:
" 1° colloquio: il sig. RI 1 si presenta per la riattivazione del caso. In data 25.05.09 ha ricevuto la disdetta dalla __________ di __________, valida a decorrere dal 26.6.09: la funzione svolta era quella di consulente di vendita (telefonia mobile, internet e televisione digitale).” (Doc. III/3)
Nello stesso verbale, a proposito delle ricerche di lavoro svolte dall’interessato durante il periodo di disdetta, il consulente ha osservato che:
" Durante il periodo di disdetta non sono state svolte.” (Doc. III/3)
In occasione del primo colloquio di consulenza del 15 luglio 2009, l’assicurato ha consegnato al consulente incaricato la lettera di licenziamento, datata 25 maggio 2009, ricevuta dalla ditta __________, del seguente tenore:
" Con la presente rescindiamo il rapporto di lavoro esistente tra noi con regolare preavviso di un mese in data del 26.06.2009. (…)”
(Doc. III/1)
Il consulente del personale ha consegnato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione”, datata 15 luglio 2009, con cui ha richiesto di motivare, entro il 27 luglio 2009, il fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nel periodo compreso fra il 26 maggio 2009 (giorno successivo al ricevimento della disdetta da parte della ditta __________) e il 29 giugno 2009 (giorno precedente l’iscrizione al collocamento) (cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”, allegato al doc. III).
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”, allegato al doc. III).
Il 16 luglio 2009 (giorno seguente il primo colloquio di consulenza), l’assicurato ha consegnato all’URC una seconda lettera di licenziamento da parte della ditta __________, datata 26 giugno 2009, del seguente tenore:
" Egregio Signor RI 1,
Purtroppo siamo costretti a rescindere il rapporto lavorativo con effetto immediato, per il seguente motivo:
una verifica delle iscrizioni di clienti da Lei consegnateci nel periodo compreso tra il 01.05.2009 e il 20.06.2009 ha evidenziato che Lei ha violato in modo evidente i requisiti di qualità.
Le auguriamo buone cose per la sua futura vita professionale e privata.” (Doc. III/2)
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
Lo stesso 16 luglio 2009, l’URC ha accolto la giustificazione apportata dall’assicurato in data 16 luglio 2009, osservando che “le sue osservazioni del 16.07.09, in relazione alla richiesta di giustificazione indicata a margine, sono state accolte. Da parte nostra non sarà preso alcun provvedimento amministrativo” (cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”, allegato al doc. III).
Nel verbale del colloquio di consulenza del 21 ottobre 2009, il consulente incaricato ha osservato:
" Colloquio di consulenza: in merito alle due lettere di licenziamento consegnategli dalla __________, il sig. RI 1 mi comunica che la prima è stata ritirata in quanto non valida e da ritenersi pertanto nulla (mancanza di preavviso e di motivazione della disdetta stessa). Il datore di lavoro ha preso atto ed ha ritirato la prima lettera, per poi consegnargli brevi manu la seconda in data 26.06.09.”
(cfr. fascicolo URC, sezione denominata “dati personali”, allegato al doc. III)
Con decisione formale del 22 ottobre 2009, il consulente del personale dell’URC ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni, a partire dal 1° luglio 2009 (cfr. fascicolo URC, sezione “istanze”, allegato al doc. III).
Il consulente ha così motivato tale decisione:
" In data 25.05.2009 lei ha ricevuto la disdetta dalla __________ di __________, valida a decorrere dal 26.06.09.
In un secondo tempo, e più precisamente in data 26.06.09, lei ha ricevuto una seconda lettera di disdetta con effetto immediato, sempre da parte dello stesso datore di lavoro (vedi motivazioni espresse nell’allegato).
Lei ha giustificato le due disdette summenzionate affermando che la prima era da ritenersi non valida e quindi nulla, poiché formalmente non conforme (mancanza di preavviso e di motivazione della disdetta stessa), con conseguente ritiro da parte del datore di lavoro; la seconda era da ritenersi invece valida.
Tuttavia, un controllo incrociato effettuato presso la Cassa __________ di __________ ha evidenziato come lei non abbia contestato la summenzionata disdetta inoltratale dalla __________ di __________ in data 25.05.09.
Da ciò si evince che le ricerche di lavoro sarebbero dovute partire dal 25.05.09 e pertanto, come evidenziato dagli atti in nostro possesso, risulta scoperto il periodo dal 25.05.09 al 30.06.09.”
(cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”, allegato al doc. III)
Contro tale decisione, l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una tempestiva opposizione, nella quale ha indicato:
" In data 28 ottobre 2009 ricevo la decisione di sanzione da voi emanata, con una penalizzazione di retribuzione di 5 giorni.
Alla __________ sono stato licenziato in tronco il giorno 26 giugno 2009.
Ho due lettere di licenziamento perché nella prima lettera la __________, non so dirle se per errore o per distrazione, avevano sbagliato ad inserire la data, infatti risultava la data del 25 maggio 2009.
Appena me ne accorsi, andai direttamente in ufficio dal sig. __________ (dir. __________) per farmi cambiare data e mettere quella effettiva, ovvero il 26 giugno 2009.
Tutto ciò il sig. __________ lo sapeva in quanto discusso con lui, capisco benissimo che non essendo l’unica persona iscritta presso l’ufficio regionale di collocamento si possa essere dimenticato.
Quindi per concludere ritengo di poter dire che la penalità di 5 giorni sarebbe da togliere e da remunerarmi.
La ringrazio in anticipo per la Sua attenzione e resto a disposizione per un colloquio.”
(cfr. fascicolo URC, sezione denominata “istanze”, allegato al doc. III)
L’URC, pur non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione su opposizione del 10 novembre 2009, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha ridotto a 4 giorni la sospensione dell’interessato dal diritto alle indennità di disoccupazione, osservando:
" Il signor RI 1 si è iscritto presso il nostro ufficio il 30.6.2009 alla ricerca di un posto di lavoro come impiegato e consulente alla vendita.
Non avendo ricevuto alcuna prova delle ricerche effettuate nel periodo precedente alla sua iscrizione in disoccupazione dal momento del ricevimento della lettera di licenziamento datata __________ __________), il consulente del personale di riferimento, signor __________, emetteva una richiesta di giustificazioni.
In un primo momento il consulente riteneva valide le osservazioni verbali dell’assicurato in cui indicava che la disdetta di maggio non era valida e che era stata sostituita da un’altra emessa a fine giugno.
Dopo una verifica retroattiva effettuata nel mese di ottobre risulta che non vi è alcuna conferma scritta da parte del datore di lavoro relativa all’annullamento della disdetta del mese di maggio. Oltre a ciò il datore di lavoro ha ribadito alla cassa __________ in data 24.7.2009 che la data di licenziamento effettiva è quella del 25.5.2009 con decorrenza 26.6.2009.
Pertanto è corretto considerare che il signor RI 1 doveva attivarsi già dalla fine di maggio e che la sua inattività in tal senso sia stata sanzionata con una sospensione. Questa però deve essere leggermente ridimensionata, in osservazione alle disposizioni emesse dalla Seco in merito, a 4 giorni di sospensione.” (Doc. A)
2.7. Con il ricorso, l’assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto, datato 3 dicembre 2009, della ditta __________, del seguente tenore:
" Con la presente confermiamo che la data di licenziamento del Signor RI 1 è il 26 giugno 2009 come comunicato.” (Doc. A5)
In corso di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA una dichiarazione, datata 18 dicembre 2009, da parte della ditta __________ di __________, del seguente tenore:
" Con la presente per informarvi che dal nostro centro contabile è stato fatto un errore sulla data della disdetta del collaboratore RI 1 scritta sul foglio “attestato del datore di lavoro”.
RI 1 ha terminato il suo rapporto lavorativo presso la nostra azienda il giorno 26 giugno 2009!!!
In allegato vi trasmettiamo il nuovo attestato del datore di lavoro con le date corrette e la lettera di licenziamento.
Dispiace constatare che per un nostro errore ci siano stati questi disagi per il signor RI 1.” (Doc. B2)
In allegato a tale dichiarazione, l’assicurato ha trasmesso al TCA un formulario “Attestato del datore di lavoro”, datato 18 dicembre 2009, dal quale risulta che egli è stato licenziato dalla __________ il 26 giugno 2009, per iscritto, senza alcun termine di disdetta (cfr. doc. B1).
Preso atto di tale scritto, il TCA, dopo avere appurato che è stato il titolare della ditta __________, signor __________, a sottoscrivere il “nuovo” attestato del datore di lavoro (cfr. doc. VIII), ha chiesto a quest’ultimo di fornire le seguenti precisazioni:
" (…)
1) quando è stata consegnata o inviata per posta al signor RI 1 la “prima” lettera di licenziamento, datata 25 maggio 2009, con preavviso di un mese, di modo che il rapporto di lavoro veniva a scadere a partire dal 26 giugno 2009?
2) Per quali motivi è poi stata redatta una seconda lettera di licenziamento, datata 26 giugno 2009, con effetto immediato?
3) Come mai la data in cui viene posto termine al rapporto di lavoro, ossia il 26 giugno 2009, coincide in entrambe le lettere?”
(Doc. IX)
Con scritto del14 maggio 2009, __________ della __________ ha risposto:
" La prima lettera consegnata al signor RI 1 con preavviso di un mese è stata stampata in modo errato, come già spiegato alla Cassa di disoccupazione sia dal sottoscritto che dal signor RI 1.
La lettera di licenziamento senza preavviso è stata consegnata a mano al signor RI 1 per motivi di qualità dell’acquisizione della clientela.
In allegato un ammonimento, datato 14 maggio 2009, dove si avverte il dipendente che ulteriori reclamazioni non saranno tollerate e dove spieghiamo che ci riserviamo il diritto di una disdetta senza preavviso.
La data in cui viene posto termine al rapporto di lavoro coincide in entrambe le lettere perché il termine è il 26 giugno 2009, solo che la segretaria ha stampato la prima lettera in modo errato e il sottoscritto l’ha firmata senza rendersi conto dell’errore.
In allegato vi invio la lettera di disdetta e l’ammonimento del signor RI 1.” (Doc. X)
A tale scritto il datore di lavoro ha allegato sia la lettera di disdetta con effetto immediato, datata 26 giugno 2009 (cfr. doc. X/1), già presente agli atti (cfr. doc. III/2, consid. 2.6.), sia un ammonimento, datato 14 maggio 2009, del seguente tenore:
" Egregio Signor RI 1,
A seguito di molti Mis-Info, ci vediamo costretti ad ammonirla.
Una verifica della circostanza ha rivelato che Lei ha violato le direttive in maniera evidente. La esortiamo a regolare immediatamente tale comportamento e di attenersi alle disposizioni.
Qualora si ripeta un caso simile, ci vedremo costretti a disdire il rapporto di lavoro senza preavviso. La informiamo inoltre che la __________ si riserva il diritto di adottare eventuali provvedimenti a seguito di tali episodi.
Confidando che il rapporto di lavoro si svolga in futuro senza simili inconvenienti, le porgiamo distinti saluti.” (Doc. X/2)
2.8. Chiamato a pronunciarsi, alla luce delle precisazioni fornite dal titolare della __________ in risposta ai quesiti del TCA (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale ritiene di potere concludere che, effettivamente, il licenziamento dell’assicurato sia intervenuto “solo” il 26 giugno 2009, con effetto immediato, come risulta dalla lettera di licenziamento del 26 giugno 2009 (cfr. doc. III/2); dalla dichiarazione del datore di lavoro del 18 dicembre 2009 (doc. B2) e dal formulario “Attestato del datore di lavoro” del 18 dicembre 2009 (doc. B1).
Pertanto, dato che l’obbligo di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.4.) e tenuto conto del fatto che l’assicurato è stato licenziato in tronco, senza quindi avere a disposizione un periodo di disdetta, egli non poteva venire sospeso dall’amministrazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo di disdetta precedente l’iscrizione al collocamento.
Di conseguenza, la penalità di quattro giorni comminata all’insorgente dall’amministrazione non può essere ritenuta corretta da parte di questo Tribunale e va pertanto annullata, come del resto proposto dall’URC nello scritto dell’11 gennaio 2010 (cfr. doc. VII).
In simili circostanze, la decisione su opposizione impugnata va annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione su opposizione del 10 novembre 2009 dell’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti