Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.102

 

cr/DC/sc

Lugano

18 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 novembre 2009 emanata da

 

 Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 19 settembre 2008 con la quale ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31 agosto 2008, in quanto l'assicurata è rimasta a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un breve periodo, ossia dall’iscrizione in disoccupazione del 7 maggio 2008 alla sua partenza per la __________ agli inizi di agosto 2008, dove ha soggiornato per circa quattro settimane (cfr. doc. 5, 2).

 

                                         Con sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009, il TCA ha annullato la decisione della Sezione del lavoro e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio, ritenendo che l’amministrazione non abbia sufficientemente approfondito determinate problematiche (cfr. doc. 21). In particolare, questo Tribunale ha ritenuto che la Sezione del lavoro non abbia accertato se effettivamente sia stata inizialmente intenzione dell’assicurata assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane; quando esattamente abbia avuto luogo il cambiamento della data di partenza; se l’assicurata sia stata costretta a partire anzitempo e se vi era la possibilità o meno di svolgere tali incombenze amministrative presso l’Ambasciata di __________ a __________ o perlomeno per il suo tramite (cfr. doc. 21).

                                         La sentenza del TCA è cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, con decisione del 30 luglio 2009 (doc. 3), poi confermata con decisione su opposizione del 12 novembre 2009 (doc. B), la Sezione del lavoro ha nuovamente ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31 agosto 2008, per i seguenti motivi:

 

"  (...)

3.   Conformemente alla sentenza del TCA 19 febbraio 2009, I'UG ha proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti volti a stabilire: l'esistenza di elementi a sostegno dell'intenzione iniziale dell'assicurata di assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane, quando ella ha appreso che le procedure per il rinnovo e il rilascio del passaporto avevano una durata più lunga, l'eventuale possibilità di svolgere tali incombenze amministrative presso l'ambasciata di __________ o per il suo tramite e infine l'eventuale violazione da parte dell'amministrazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA. Dalla documentazione versata in atti, emerge segnatamente quanto segue:

 

      -    l'iniziale prenotazione (partenza prevista per il 15 agosto 2008 e ritorno il 29 agosto 2008) è stata effettuata il 21 luglio 2008 (cfr. dichiarazione __________ 28 febbraio 2009), mentre l'ultima (partenza il 1. agosto 2008 e ritorno il 29 agosto 2008) ha avuto luogo il 30 luglio 2008;

      -    attraverso il formulario esito dell'assegnazione presso l'Ex Bar __________, I'URC di__________ è venuto a conoscenza che l'opponente si sarebbe assentata per vacanze dal 15 al 29 agosto 2008;

      -    il 30 luglio 2008, l'opponente aveva trasmesso alla propria consulente del personale un messaggio di posta elettronica con cui la informava che nel mese di agosto sarebbe partita per una vacanza di alcune settimane nel suo paese d'origine, senza peraltro informarla né del preciso motivo della sua prolungata assenza, né della durata della stessa e nemmeno della data di partenza. Della data precisa relativa all'assenza anticipata al 1. agosto 2008, l'URC ne è venuto a conoscenza soltanto il 31 luglio (comunicazione allo sportello; anche in quell'occasione l'assicurata non ha specificato il motivo della sua assenza);

      -    l'assicurata, a suo dire, tramite la madre, sarebbe venuta a conoscenza del fatto che sarebbero state necessarie più di due settimane per il rinnovo e il rilascio dei documenti relativi al nuovo stato civile solamente alla fine del mese di luglio (non ricorda la data precisa);

      -    conformemente alla traduzione del documento, prodotto dall'assicurata, relativo alle modalità di sostituzione del passaporto per cambio di cognome, nome ecc., estrapolato dal sito dell'Ambasciata __________, emerge che il tempo massimo richiesto per tale procedura è di un mese;

      -    con l'opposizione, la signora RI 1 produce due estratti relativi al rilascio del passaporto dell'Ambasciata __________ in __________ e in __________. Dagli stessi, peraltro poco comprensibili, non emerge chiaramente la necessità di essere presenti in __________ per adeguare i documenti al nuovo stato civile;

      -    l'assicurata sostiene che aveva la necessità di effettuare al più presto (e comunque ancora nel mese di agosto 2008) le pratiche per l'adeguamento dei documenti (a suo dire entro sei mesi, peraltro non comprovato).

 

Visto quanto precede, considerato in particolare che la signora RI 1 non è stata in grado di comprovare né la necessità di svolgere le incombenze amministrative direttamente nel suo paese d'origine, rispettivamente l'assenza di altre vie per compiere in Svizzera (presso o per il tramite dell'Ambasciata __________) tali adeguamenti, né la possibilità di posticipare il volo, né quali conseguenze finanziarie tale posticipo (e il conseguente annullamento del volo previsto per il 1. agosto 2008) avrebbe comportato, è necessario concludere che ella è inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31 agosto 2008.

Appare altresì poco credibile che l'opponente, tenuto conto del fatto che la durata della procedura per la modifica dei documenti era di un mese, fosse disposta a posticipare di una settimana la sua partenza per la __________, considerato che -- come ella ha sottolineato - il 1. settembre avrebbe preso inizio il corso di italiano presso la Scuola di lingue __________.

 

4.   Per quanto riguarda il momento in cui I'URC è venuto a conoscenza che l'assicurata avrebbe soggiornato in __________ dal 1. al 29 agosto 2008 e, conseguentemente se vi è stata da parte dell'URC una violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA, rileviamo quanto segue.

 

Dalla documentazione in nostro possesso, emerge che l'assicurata ha fatto le seguenti comunicazioni in merito alle proprie vacanze:

      -    il 16 luglio 2008, in occasione del colloquio di consulenza, la collocatrice ha informato l'assicurata che qualora "(...) si dovesse assentare per agosto le chiedo di notificare l'assenza a noi e poi le diremo quando sarà esonerata dalle ricerche e quando invece dovrà farle (...)";

      -    sul formulario esito dell'assegnazione, presso l'Ex Bar __________, compilato il 23 luglio 2008, l'assicurata ha indicato che dal 15 al 29 agosto andrà in vacanza in __________;

      -    il 30 luglio 2008, l'opponente ha comunicato alla propria consulente del personale che l'avrebbe contattata il giorno seguente per comunicare la data di partenza precisa e che il colloquio di consulenza previsto per agosto sarebbe stato posticipato in settembre;

      -    il 31 luglio 2008, essendo assente la collocatrice di riferimento, l'assicurata ha informato una segretaria dell'URC che si sarebbe recata in vacanza in __________ dal 1. agosto al 29 agosto;

      -    esclusivamente il 2 agosto 2008, l'assicurata ha comunicato direttamente alla consulente del personale la sua assenza dal 1. agosto al 29 agosto, in quanto si è dovuta recare in __________, per procedere all'adeguamento dei documenti al nuovo stato civile (cfr. messaggio di posta elettronica 2 agosto 2008).

 

Da quanto precede, emerge chiaramente che l'opponente solamente a partenza avvenuta e meglio il 2 agosto 2008, ha informato la collocatrice della durata dell'assenza e dei motivi della stessa. Appare pertanto evidente che era impossibile per I'URC informare l'assicurata sulle conseguenze della sua partenza, visto che l'informazione è pervenuta quando ella si trovava già in __________.

L'informazione fornita il 31 luglio 2008, oltre che essere avvenuta in assenza della consulente del personale di riferimento e si precisa che le segretarie non sono competenti per fornire indicazioni sulle conseguenze di un'assenza prolungata, è giunta comunque in ritardo. Infatti, non è credibile che a quel momento l'assicurata avrebbe rinunciato al viaggio, tenuto conto dell'asserita urgenza dello stesso (adeguamento dei documenti entro sei mesi dal matrimonio - 1 mese durata della procedura), dell'obbligo di frequentare il corso di italiano ad inizio settembre 2008. Infine non è in alcun modo comprovato che l'assicurata sarebbe rientrata in Svizzera qualora fosse stata a conoscenza delle conseguenze della sua prolungata assenza. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione da parte dell'amministrazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA." (Doc. B)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della stessa.

                                         A motivazione della pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto di avere dimostrato l’adempimento dei due requisiti richiesti dal TCA al fine di potere essere considerata idonea al collocamento, ossia che la partenza per la __________ era stata anticipata e che ella non aveva altre vie in Svizzera per potere procedere al cambiamento del documento.

                                         L’assicurata ha infatti sottolineato di avere prenotato in data 21 luglio 2008, come emerge dalla dichiarazione dell’Agenzia di viaggi “__________, un volo per la __________, con partenza il 15 agosto 2008 e ritorno il 29 agosto 2008.

                                         Quanto all’altro presupposto, il rappresentante dell’assicurata si è così espresso:

 

"  (...)

4)   In merito alla trasferta (e non vacanza) in __________, per formalizzare il cambiamento del passaporto, sono stati ampiamente prodotti documenti e argomentazioni tali da giustificare quanto effettuato dalla nostra patrocinata.

5)   In particolare si indicava, nella lettera del 13 luglio 2009, alla Sezione del Lavoro una premessa fondamentale ossia che l'assicurata per il disbrigo delle sue pratiche si era dovuta recare in una nazione il cui Capo dello Stato, __________, è definito da molti come l'ultimo dittatore comunista in Europa. La __________, pur essendo una Repubblica, per decenni ha vissuto in un regime dittatoriale e di isolamento e quindi recuperare documenti o avere informazioni risulta essere assolutamente complicato. Anche le Ambasciate presenti nelle varie nazioni, Svizzera ed __________ comprese, hanno anche a tutt'oggi quella caratteristica di isolamento che influenza il loro modo di operare e quindi le informazioni sono date con il contagocce e raramente confermate e ratificate per scritto.

6)   Malgrado ciò la nostra patrocinata ha contattato l'Ambasciata __________ ed il Console __________ i quali confermavano che qualora non avesse effettuato le diverse procedure direttamente in __________, secondo le loro leggi, avrebbe perso il domicilio nel paese di origine e ciò avrebbe comportato in futuro non pochi problemi qualora fosse intenzione della Sig.ra RI 1 ritornare nel suo paese. Nella conversazione telefonica, avvenuta al No. 031 /952.79.14 direttamente con il Console __________, le era stato comunicato che se fosse trascorso infruttuoso il termine di 6 mesi dalla data del matrimonio, per la modifica del passaporto ci sarebbero voluti ben 3 mesi (e non più 4 settimane) in quanto la procedura sarebbe stata notevolmente più lunga.

7)   Purtroppo per quanto indicato, come precisato alla Sezione del Lavoro nella lettera del 13 luglio 2009, non è stato possibile ottenere uno scritto da parte del Console __________ che comunque rimaneva a disposizione per confermare quanto precisato telefonicamente anche ad un'altra Autorità. Alla Sezione del Lavoro è stato pure trasmesso l'indirizzo preciso dell'Ambasciata __________8)          Nella documentazione varia trasmessa alla Sezione del Lavoro è stata pure allegata una e-mail, estrapolata da un sito italiano, dove una cittadina __________ si era informata che non poteva delegare nessuno per il rinnovo del passaporto in quanto non era previsto. Alla Sezione del Lavoro,a comprova di quanto richiesto, si allegava inoltre un estratto del sito ufficiale dell'Ambasciata __________, tradotto ufficialmente dalla scuola di lingue "__________ al costo di Frs. 150.-, dove si precisava che il tempo previsto per il trattamento della richiesta e la consegna del certificato (passaporto) era pari ad 1 mese. (...)" (Doc. I)

 

                               1.4.   In risposta, la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                        

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

 

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

 

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31 agosto 2008.

 

                               2.4.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

 

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico

                                         (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                               2.5.   La nostra Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione C 287/03 del 12 maggio 2004 il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

 

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."

(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STFA C 313/02 del 15 gennaio 2004, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.

 

 

                               2.6.   In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero.

 

                                         In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

 

"  Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.

 

                                         In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.

 

                                         L'Alta Corte si è in particolare così espressa:

 

"  2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003 festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.

Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen kann verwiesen werden.

 

(...)

 

2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der Rekrutenschule, nicht

nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der

Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu) kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren."

 

                                         Infine, in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi, argomentando:

 

"  Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."

 

                               2.7.   In una direttiva pubblicata nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è così espressa:

 

"  L'assicurato che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.

 

Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."

 

                                         Questa direttiva è stata ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato:

 

"  (…)

Se invece un assicurato si ritira dal mercato del lavoro durante il periodo in cui percepisce l’indennità di disoccupazione in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data, ad esempio per trasferirsi definitivamente all’estero o per prestare servizio militare, la sua idoneità al collocamento va esaminata come se avesse annunciato questa circostanza al momento dell’iscrizione alla disoccupazione. In tal caso la cassa terrà conto dell’intera durata della disoccupazione e non soltanto del tempo rimanente prima della sua cancellazione dalla disoccupazione.”

 

                                         La cifra marginale B377 della Circolare ID menzionata prevede peraltro che:

 

"  L’assicurato non ha diritto all’indennità di disoccupazione durante le vacanze non pagate”. Egli deve avvertire in anticipo l’URC della sua assenza.

Se le vacanze non pagate di una durata superiore a 4 settimane iniziano nei primi 3 mesi di disoccupazione, l’idoneità al collocamento deve essere esaminata per il periodo che precede l’interruzione della disoccupazione rispetto alla disponibilità dell’assicurato ad assumere una nuova occupazione durante il lasso di tempo che precede l’inizio delle vacanze (cfr. cifra marg. B227)

 

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                               2.8.   L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

 

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

 

                                         Inoltre con sentenza C 36/06, C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249 e DLA 2007 N. 10 pag. 193, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

 

                               2.9.   Nella precedente sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la decisione con la quale la Sezione del lavoro aveva considerato l’assicurata inidonea al collocamento dal 7 maggio al 31 agosto 2008 e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (cfr. doc. 21), con la seguente motivazione:

 

"  (…)

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda a titolo preliminare che, in una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005, citata al consid. 2.5., il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003, che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio e ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio militare solo nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva, invece, essere ritenuto inidoneo al collocamento.

 

Dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente ha accennato a un periodo di assenza in agosto in occasione del colloquio di consulenza del 16 luglio 2008.

Dal relativo verbale non risulta la durata di tale lasso di tempo, né la data di partenza della ricorrente (cfr. doc. 7).

Tuttavia nell’Esito dell’assegnazione di un posto di lavoro avvenuta il 16 luglio 2008, compilato il 23 luglio 2008, l’assicurata ha indicato di non avere contattato il potenziale datore di lavoro, in quanto “vado in vacanza nel mio paese di origine (__________) per 2 settimane (dal 15.08 al 29.08)” (Doc. 7)

Dal messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2008 risulta, poi, che la partenza ha avuto luogo il 1° agosto 2008 e che l’assenza dalla Svizzera si sarebbe prolungata fino al 29 agosto 2008 (cfr. doc. 6).

La ricorrente, al riguardo, sostiene che inizialmente la sua intenzione era quella di recarsi in __________ unicamente per un periodo di due settimane al fine di adeguare i suoi documenti al mutato stato civile di coniugata. E’ stato solo, in seguito, e meglio alla fine di luglio 2008, che dalle informazioni fornitele dalla madre ha appreso che per il rinnovo e il rilascio dei documenti erano necessarie circa quattro settimane, tre per il rinnovo e il cambiamento di stato civile e altri 5 giorni per tradurre in lingua __________ il suo atto di matrimonio e farlo verificare dall’ufficio notarile (cfr. doc. I, 6, 4).

 

Alla luce della sentenza menzionata appena sopra, occorre domandarsi se nel caso in esame l’assicurata debba o meno essere ritenuta idonea al collocamento nel periodo dall’iscrizione in disoccupazione fino al momento in cui ha realizzato che avrebbe dovuto soggiornare nel suo Paese di origine per quattro settimane.

 

Ora, questo Tribunale, ritiene che la documentazione contenuta nell'incarto non consente di risolvere tale questione.

 

In effetti, da una parte, non risulta alcun elemento a sostegno dell’asserita iniziale intenzione di assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane. Agli atti non vi è, ad esempio, la prenotazione di un volo per la metà del mese di agosto 2008, quando invece sono stati prodotti sia la conferma del 30 luglio 2008 afferente al volo del 1° agosto, che il talloncino della carta di imbarco relativa al rientro del 29 agosto 2008 (cfr. doc. H).

Dall’altra, non è dato sapere quando esattamente avrebbe avuto luogo il cambiamento della data di partenza, e meglio il momento preciso in cui l’assicurata avrebbe ricevuto le informazioni circa la durata più lunga del previsto delle procedure di rinnovo e rilascio dei documenti in Patria.

Infine non emerge se l’assicurata è effettivamente stata costretta a partire anzitempo. Più precisamente nulla risulta circa la possibilità o meno di svolgere tali incombenze amministrative presso l’Ambasciata di __________ o perlomeno per il suo tramite (cfr. www.eda.admin.ch).

 

L’assicurata potrà essere ritenuta idonea al collocamento dal 7 maggio 2008 alla data in cui ha saputo che avrebbe imperativamente dovuto soggiornare quattro settimane in __________ per adeguare i propri documenti al nuovo stato civile, solamente nel caso in cui la stessa non aveva altre vie in Svizzera per procedere al cambiamento dei documenti e, cumulativamente, se risulta comprovato che la partenza, inizialmente, avrebbe dovuto avvenire effettivamente il 15 agosto 2008 e solo in seguito è stata anticipata.

 

Nell’ipotesi in cui uno di questi due presupposti non fosse ossequiato la ricorrente non può essere considerata idonea al collocamento.

 

Se non risultasse documentata la partenza del 15 agosto 2008, l’assicurata va ritenuta inidonea al collocamento, poiché significa che sin dall'inizio non escludeva la possibilità di assentarsi dalla Svizzera anche antecedentemente al periodo dei primi tre mesi di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.).

L’idoneità in tal caso non andrebbe peraltro riconosciuta nemmeno eccezionalmente, poiché l’insorgente ha dimostrato di non avere buone possibilità di essere assunta da un datore di lavoro nel breve tempo in cui era a disposizione del mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6.).

L’assicurata, come già evidenziato, ha indicato di non avere contattato il potenziale datore di lavoro relativo all’occupazione assegnatale il 16 luglio 2008, in quanto sarebbe partita in vacanza nell’agosto 2008 (cfr. doc. 7). E’ irrilevante quanto asserito dall’assicurata circa il fatto che il locale fosse chiuso (cfr. doc. 6), poiché, in ogni caso tale circostanza è stata appurata dopo essersi rifiutata di prendere contatto con il Bar ex __________ (cfr. doc. 6, 7).

 

Se, invece, dovesse emergere che l’assicurata avrebbe potuto adeguare i documenti in Svizzera tramite l’Ambasciata __________ l’inidoneità si impone a prescindere dal fatto che all’inizio avesse o meno stabilito la data di partenza solo al 15 agosto 2008.

L’insorgente, in simili circostanze, non è stata costretta a un soggiorno più lungo in __________. L’assenza all’estero dal 1° al 29 agosto 2008 risulta piuttosto quale vacanza non pagata nei primi tre mesi di disoccupazione (cfr. consid. 2.6.).

Il periodo dal 1° al 29 agosto 2008, corrisponde, peraltro, a un lasso di tempo di poco più di quattro settimane, indipendentemente dal numero di giorni di vacanza maturati dalla ricorrente secondo l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I). E’ l’assicurata stessa, d’altronde, che alla collocatrice, il 30 luglio 2008, pur non avendole ancora comunicato la data di partenza, ha indicato che presumeva che la data del prossimo colloquio sarebbe slittata a settembre (cfr. doc. 6).

 

2.10. Nel caso in cui l’assicurata risultasse inidonea al collocamento per il periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008 o per un lasso di tempo più breve, andrà allora verificato quando la collocatrice è venuta a sapere, per la prima volta, che l’assicurata avrebbe soggiornato in __________ dal 1° al 29 agosto 2008 e, se del caso, se qualche altro funzionario dell’URC ne era al corrente e da quando.

 

In effetti dagli atti, al riguardo, emerge solo il messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2008 da cui emerge, segnatamente, che:

 

“giovedì 31 luglio mi sono recata agli sportelli del vostro ufficio per comunicare che sarei partita per le vacanze già dal 1.8.2008 fino al 29.8.2008. Le chiedo gentilmente di spostarmi l’appuntamento per il colloquio di consulenza fissato per il 5.8.2008 dopo il mio ritorno. (…)” (Doc. 6; consid. 2.8.)

 

Una violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.7.) può, infatti, palesarsi solo nel caso in cui l’amministrazione ha saputo della partenza del 1° agosto 2008 prima della stessa.

 

Inoltre, nell’ipotesi in cui effettivamente l’amministrazione abbia assunto un comportamento contrario a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA, andrà esaminato se la buona fede della ricorrente può o meno essere tutelata.

Infatti la violazione del disposto legale citato va equiparata, secondo la giurisprudenza, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5).

 

2.11. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

 

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

 

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

(cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

 

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio, in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001, è stata così precisata:

 

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

 

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

 

L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

 

2.12. Nella presente fattispecie, dunque, nel caso in cui dovesse emergere che l’amministrazione ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA, dovrà ancora essere appurato se vi è oppure no un nesso causale fra l’eventuale omessa informazione (cfr. consid. 2.10.) e il comportamento della ricorrente.

 

L’assicurata ha affermato che, se avesse saputo delle conseguenze connesse con il suo soggiorno in __________ dal 1° al 29 agosto 2008, avrebbe posticipato di una settimana la partenza. Essa ha inoltre asserito che vi era la possibilità di pagare un tassa supplementare per accelerare le procedure (cfr. doc. I, 6, 4).

Al riguardo, andrà perciò, verificato se, al momento in cui l’amministrazione avrebbe dovuto fornire le adeguate informazioni circa il rischio di essere ritenuta inidonea al collocamento connesso al soggiorno dal 1° al 29 agosto 2008 in __________, vi era ancora disponibilità di voli per la settimana seguente, se era possibile posticipare il volo e quale costo ciò avrebbe comportato oppure se l’assicurata avrebbe perso il denaro pagato per il volo del 1° agosto 2008 (cfr. doc. H).

Inoltre andrà acclarato, con la collaborazione dell’assicurata, se era effettivamente possibile ottenere il rinnovo dei documenti in tre settimane e a quale costo, al fine di decidere se, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, l’assicurata avrebbe realmente posticipato il viaggio oppure no (cfr. consid. 2.7.).”

 

                             2.10.   L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

 

                                         Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

                                         La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

                                         Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005 nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

 

                                         In una sentenza 8C_704/2007 del 9 aprile 2008, il Tribunale federale, a proposito del dovere dell’amministrazione di intraprende d’ufficio gli accertamenti di cui ha bisogno, ha osservato:

 

"  (…)

4.2 L'événement accidentel du 13 mai 2004 a certes été annoncé tardivement à l'intimée. Il n'en demeure pas moins que l'employeur a rempli une déclaration d'accident-bagatelle s'y rapportant et que le recourant n'a pas varié dans ses déclarations sur sa survenance (devant le docteur B.________ et tout au long de la présente procédure). En outre, dans sa lettre du 7 avril 2006 à l'intention du docteur H.________, le docteur M.________ a signalé le fait que l'assuré avait consulté son médecin de famille pour des douleurs au genou droit au mois de juin 2004 déjà et qu'il s'en était également plaint au physiothérapeute qui traitait son genou gauche. Le recourant lui-même offre de prouver ses allégations par le témoignage de deux employés ayant assisté à l'accident; il produit même une liste de personnes susceptibles de confirmer la persistance de ses douleurs au genou droit depuis lors. Devant ces éléments concordants, au demeurant aisément vérifiables, l'intimée aurait dû étendre son instruction du cas aux circonstances dans lesquelles l'accident se serait produit, conformément à son devoir d'instruire les faits d'office (art. 43 LPGA). Ne l'ayant pas fait, elle n'était pas fondée à retenir que l'assuré n'avait pas établi la réalité de l'événement accidentel du 13 mai 2004, ce qui affaiblit singulièrement l'appréciation médicale du docteur U.________ sur l'absence d'une lésion assimilée à un accident. Quant aux constatations contradictoires que les médecins de la CNA et le docteur M.________ tirent des documents radiographiques et du rapport IRM au dossier ainsi que de l'arthroscopie (l'intervention a été filmée), il paraît difficile de les départager sans faire appel à un tiers expert, d'autant que les comptes rendus du docteur B.________ sont trop sommairement motivés pour qu'ils puissent apporter un éclairage décisif à cet égard. Il existe en définitive trop d'éléments incertains pour trancher le litige.

 

Il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède à un complément d'instruction sur la survenance de l'événement accidentel allégué. Dans l'hypothèse où la CNA parviendrait à la conclusion que cet événement est établi au degré de la vraisemblance prépondérante, il lui appartiendra ensuite de soumettre le dossier à un expert médical pour qu'il examine la question du lien de causalité de l'atteinte en cause. Après quoi, elle rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations du recourant. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.”

 

                                         In un’altra sentenza 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009, il Tribunale federale ha osservato:

 

"  (…)

3.2.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1).

(...)

3.2.3 Das Schreiben des AFA vom 22. Januar 2009 an die ehemalige Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin war offensichtlich nicht geeignet, die vom kantonalen Gericht mit Rückweisungsentscheid vom 17. Dezember 2008 geforderten Sachverhaltsfeststellungen in zuverlässiger, gerichtlich verwertbarer Form zu erheben. Die ohne Hinweis auf die Wahrheitspflicht und ohne detaillierte, im Einzelnen klar fassbare Fragestellungen erfolgte Anfrage an die Arbeitgeberin, ob in der Abteilung, in welche die Versicherte hätte versetzt werden sollen, "wegen Mobbing ein angespanntes Arbeitsklima" geherrscht habe, musste in vorhersehbarer Weise von der Arbeitgeberin verneint werden, wenn diese sich nicht selber belasten wollte. Die - soweit aktenkundig - einzige zusätzliche Sachverhaltsabklärung durch das AFA beinhaltet eine nicht unterzeichnete Telefonnotiz vom 22. August 2008, welche - wie von der Beschwerdeführerin wiederholt dargelegt - inhaltlich tatsachenwidrige Angaben von einer namentlich falsch bezeichneten Auskunftsperson der Arbeitgeberin wiedergibt.

3.2.4 War demnach das AFA nicht in der Lage, die nach dem Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1 ATSG; vgl. E. 3.2.1 hievor) gebotenen Sachverhaltsabklärungen in rechtsgenüglicher Form zu tätigen, blieb unter den gegebenen Umständen die Vorinstanz nach Massgabe von Art. 61 lit. c ATSG verpflichtet, von sich aus durch geeignete Beweismassnahmen (z.B. Zeugeneinvernahmen) die fehlenden rechtserheblichen Tatsachenfeststellungen zu treffen. Insbesondere waren dem kantonalen Gericht nicht nur die Personalien der angeblich vom Mobbing betroffenen Arbeitskollegin bekannt, sondern auch der Name der Beratungsfirma, deren Unterstützung H._________ infolge des gegen sie gerichteten Mobbings beansprucht hatte. Sodann bestand für die Vorinstanz auch Veranlassung dazu, in tatsächlicher Hinsicht die Behauptung der Versicherten zu prüfen, ob die ihr betriebsintern im März 2008 von Arbeitgeberseite angebotene Arbeitsstelle im Bereich Einkauf diejenige war, welche nach wie vor von ihrer - nur vorübergehend zwischen März und Mitte Juni 2008 krankheitsbedingt arbeitsunfähigen - Arbeitskollegin besetzt war. Sollte schliesslich zutreffen, dass diese Arbeitskollegin ihre Tätigkeit an der angestammten Arbeitsstelle am 16. Juni 2008 wieder aufnahm, unmittelbar nachdem ihr Vorgesetzter am 12. Juni 2008 den Betrieb der Arbeitgeberin infolge des kündigungsbedingten Austrittes verlassen hatte, dürfte die Schlussfolgerung auf ein mitarbeiterbelastendes Verhalten des bisherigen Vorgesetzten im Bereich Einkauf nahe liegen. Das kantonale Gericht, an welches die Sache zu ergänzenden Sachverhaltsabklärungen zurückzuweisen ist, wird die erforderlichen Beweise durch geeignete Massnahmen erheben, gestützt darauf die fehlenden rechtserheblichen Tatsachen feststellen und hienach über die Beschwerde neu entscheiden. Sollten die von der Beschwerdeführerin stets geltend gemachten tatsächlichen Verhältnisse des betriebsintern angebotenen Stellenwechsels zutreffen, ist von entschuldbaren Gründen für die Nichtannahme der an sich zumutbaren angebotenen Arbeitsstelle auszugehen, welche das Verschulden der Versicherten unter den gegebenen Umständen - in Abweichung von der vorinstanzlich bestätigten Auffassung des AFA - höchstens als leicht (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) erscheinen lassen.”

 

                                         In una sentenza 8C_370/2009 del 10 settembre 2009, l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

1.2 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht.

(…)

4.2 Das kantonale Gericht hat bei der Sachverhaltsermittlung unberücksichtigt gelassen, wie die Vereinbarung zwischen der I.________ AG und dem Beschwerdeführer bezüglich dessen Einsatzbereich lautete. Der Inhalt dieser Abmachung ist aber vorliegend entscheidwesentlich, denn nur falls sich der Einsatzbereich des Versicherten in seiner Zwischenverdiensttätigkeit für die I.________ AG auch auf den Pferdestall des I.________ erstreckt hat, kann von einer Verletzung der Schadenminderungspflicht des Versicherten durch Verweigerung der Arbeit im Stall ausgegangen werden. Wie es sich damit verhält, kann aufgrund der vorliegenden Akten nicht eruiert werden. Klar ist einzig, dass die Arbeitgeberin mit dem Versicherten über die Zwischenverdiensttätigkeit keinen schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, wie sich aus den Angaben der I.________ AG in den Formularen "Bescheinigung über Zwischenverdienst" ergibt. Über allfällige mündliche Abmachungen zur vorgesehenen Arbeit ist nichts bekannt. Damit lässt sich vermuten, dass der Versicherte lediglich zur Verrichtung von Arbeiten im Betrieb der I.________ AG angestellt und demzufolge dessen Weigerung, Stallarbeiten zu verrichten, berechtigt war, womit ein Grund für die Einstellung in der Anspruchsberechtigung fehlen würde. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit dem Beschwerdeführer eine Sonderabrede getroffen hat oder besondere Umstände vorgelegen haben, welche den kurzfristigen Einsatz in den Stallungen des I.________ rechtfertigten. Indem zu diesem massgebenden Punkt keine weiteren Abklärungen getroffen wurden, liegt eine Verletzung der vorinstanzlichen Pflicht zur Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen nach dem Untersuchungsgrundsatz (Art. 61 lit. c ATSG) und damit ein Verstoss gegen eine wesentliche Verfahrensvorschrift im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG vor. Die Beweiswürdigung und die darauf beruhende Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts sind für das Bundesgericht nicht verbindlich (E. 1.2 hiervor).

 

4.3 Im angefochtenen Gerichtsentscheid wird im Ergebnis davon ausgegangen, das Arbeitsverhältnis sei durch fristlose Kündigung im Sinne von Art. 337 OR seitens der I.________ AG aufgelöst worden. Wie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu qualifizieren ist, kann an dieser Stelle offen bleiben. Selbst wenn allerdings von einer fristlosen Kündigung seitens der ehemaligen Arbeitgeberin ausgegangen würde, könnte der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, soweit sie annimmt, der Beschwerdeführer habe die fristlose Kündigung "genehmigt", indem er sie nicht angefochten habe, und daraus ableitet, der Kündigungsgrund entspreche der "Wahrheit". Ein Grund zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung liegt in der vorliegenden Konstellation einzig dann vor, wenn der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Weisung der ehemaligen Arbeitgeberin, im privaten Stall des I.________ Stroh abzuladen, gegen eine Befolgungspflicht verstossen hat (E. 4.1 hiervor). Zur Beantwortung dieser Frage ist eine vorfrageweise Prüfung der arbeitsvertraglichen Abmachungen zwischen Versichertem und ehemaliger Arbeitgeberin unumgänglich.

 

5.

Der Sachverhalt lässt sich, wie dargelegt (E. 4.2 hiervor), nicht allein gestützt auf die Akten vervollständigen. Da bereits die Verwaltung lückenhaft untersucht hat (Art. 43 Abs. 1 ATSG; E. 1.2 hiervor), geht die Angelegenheit zur ergänzenden Abklärung an das Amt für Arbeit und Migration zurück. Dieses wird nach Einholung der erforderlichen Auskünfte erneut zu prüfen haben, ob dem Beschwerdeführer in seiner Zwischenverdiensttätigkeit ein Verhalten vorzuwerfen ist, welches Anlass zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung gibt. Bejahendenfalls wird es eine neue Einstellungsverfügung erlassen.”

 

                                         Infine in una sentenza 9C_180/2009 del 9 settembre 2009, l’Alta Corte ha ancora precisato:

 

"  (…)

4.2

4.2.1 Nach Art. 28 Abs. 2 ATSG haben Personen, die Versicherungsleistungen beanspruchen, unentgeltlich alle Auskünfte zu erteilen, die zur Abklärung des Anspruches und zur Festsetzung der Versicherungsleistungen erforderlich sind. Kommen sie ihren Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht nach, kann der Versicherungsträger, nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens, aufgrund der Akten verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten beschliessen (Art. 43 Abs. 3 ATSG). Die Mitwirkungspflicht - als Korrelat zum Untersuchungsgrundsatz (BGE 125 V 193 E. 2 S. 195) - hat allgemeine Bedeutung und gilt daher auch im Gebiet der Ergänzungsleistungen (Urteil P 88/02 vom 31. Juli 2003 E. 2.2).

4.2.2 Die Beschwerdeführer haben trotz mehrfacher schriftlicher und mündlicher Aufforderung und nach unmissverständlicher Androhung entsprechender Rechtsnachteile ohne entschuldbaren Grund das von der Beschwerdegegnerin verlangte Formular nicht eingereicht und sich stattdessen damit begnügt, die Beschwerdegegnerin zur Übernahme der Zahnbehandlungskosten aufzufordern. Damit haben sie ihre Mitwirkungspflicht nicht erfüllt. Das nachträglich vorgebrachte Argument, Dr. med. dent. H.________ habe mit dem Formular nichts anfangen können, ist unbehelflich. In Würdigung, dass der Beschwerdegegnerin eine abschliessende Beurteilung der für die Kostenübernahme vorausgesetzten Kriterien der Einfachheit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit nicht möglich war, zumal selbst Vertrauenszahnarzt Dr. med. dent. J.________ den im Behandlungsplan des Dr. med. H.________ vom 23. Juni 2006 verwendeten Tarif nicht zu analysieren vermochte (und darüber hinaus an der Einhaltung der für eine Kostenübernahme vorausgesetzten Kriterien Zweifel hegte), verstiess die Beschwerdegegnerin im Ergebnis nicht gegen Bundesrecht, wenn sie das Leistungsbegehren mehr als eineinhalb Monate nach der erstmaligen Aufforderung zur Einreichung des Formulars androhungsgemäss abwies. Die Vorbringen der Beschwerdeführer vermögen daran nichts zu ändern.”

 

                                       2.11.    Nella presente evenienza, il TCA constata che, dalla documentazione agli atti, risulta che l’assicurata è stata in grado di comprovare il primo dei due elementi indicati da questa Corte nella sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009 (cfr. doc. 21, consid. 2.9.), vale a dire il fatto che fosse sua intenzione, inizialmente, assentarsi dalla Svizzera solo per due settimane, mentre, successivamente, ella abbia anticipato la data di partenza di altre due settimane (cfr. doc. 21, pagg. 16-17).

 

Rispondendo ad una richiesta dell’amministrazione (cfr. doc. 13), infatti, in data 9 maggio 2009, il rappresentante dell’assicurata ha prodotto una dichiarazione rilasciata dall'Agenzia di viaggi "__________, dalla quale emerge che l’interessata, in data 21 luglio 2008, ha effettuato una riservazione per un volo aereo da __________, con partenza prevista per venerdì 15 agosto e ritorno fissato per il 29 agosto 2008 (cfr. doc. 12/1).

 

                                         A seguito di un’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 10), in data 13 luglio 2009, il rappresentante dell’assicurata ha pure trasmesso alla Sezione del lavoro una fattura, datata 30 luglio 2008, dell’Agenzia di viaggi "__________, dalla quale risulta il cambiamento del volo di partenza da __________ per __________ anticipato al 1° agosto 2008, mentre il volo di ritorno __________ è rimasto immutato al 29 agosto 2008 (doc. 6/3).

                                         Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto indicato dal TCA nella precedente sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009 (cfr. doc. 21, consid. 2.9.), questa Corte constata che la Sezione del lavoro, nella decisione impugnata, si è limitata a constatare che l’assicurata “non è stata in grado di comprovare né la necessità di svolgere le incombenze amministrative direttamente nel suo paese d'origine, rispettivamente l'assenza di altre vie per compiere in Svizzera (presso o per il tramite dell'Ambasciata __________) tali adeguamenti” (doc. B).

 

                                         Questo Tribunale non può fare propria questa conclusione della Sezione del lavoro.

                                         Va infatti rilevato che l’assicurata, adempiendo al suo dovere di collaborazione (cfr. consid. 2.10.), ha fornito all’amministrazione tutta una serie di indicazioni utili per dimostrare che ella non avrebbe potuto svolgere le incombenze relative al rinnovo dei suoi documenti in Svizzera, ma fosse obbligata a rientrare nel suo paese di origine.

                                         A tale scopo, infatti, ella ha innanzitutto evidenziato di avere più volte contattato il personale dell’Ambasciata __________, il quale, telefonicamente, le ha confermato la necessità di recarsi personalmente in __________ per procedere all’adeguamento dei suoi documenti. L’assicurata ha, tuttavia, sottolineato che, malgrado i numerosi contatti telefonici, sia con il personale dell’Ambasciata, sia con il Console __________ in persona, da parte dell’Ambasciata non vi è stata disponibilità alcuna a fornire della documentazione scritta o delle dichiarazioni scritte a conferma di quanto comunicato oralmente (cfr. doc. 12 e doc. 6). L’assicurata ha comunque fornito alla Sezione del lavoro l’indirizzo e-mail e il numero di telefono dell’Ambasciata __________ (cfr. doc. 6/1), rilevando che il personale dell’Ambasciata si è detto disposto a ripetere, oralmente, a qualunque autorità le informazioni del caso in merito alle procedure necessarie per un cittadino __________ al fine di ottenere il rinnovo dei documenti di identità.

                                         L’assicurata, inoltre, sempre adempiendo al proprio obbligo di collaborare, ha fornito all’amministrazione anche altri indizi utili a corroborare la sua tesi relativa alla necessità di recarsi personalmente nel paese di origine al fine di ottenere l’adeguamento dei suoi documenti di identità. Ella ha infatti trasmesso alla Sezione del lavoro della documentazione tratta da alcuni siti internet, dai quali risulta che i cittadini __________ devono recarsi personalmente nel paese natio per ottenere il rinnovo del passaporto, senza possibilità di delegare qualcun altro (cfr. doc. 6/2 e 6/2 “retro”).

                                         L’assicurata, infine, ha pure trasmesso all’amministrazione una traduzione conforme all’originale, eseguita dalla __________ Sagl, di un documento in lingua russa, concernente le formalità necessarie per provvedere alla sostituzione del passaporto in caso di cambiamento del cognome per un cittadino __________, dal quale emerge che “il tempo massimo previsto per il trattamento della richiesta e la consegna del certificato o di altro documento è pari a 1 mese dal giorno di presentazione della domanda" (doc. 6/7).

 

                                         In simili condizioni, visti i motivi e gli elementi addotti dall’assicurata, il TCA ritiene che, conformemente all’art. 43 LPGA citato in precedenza (cfr. consid. 2.10.) e a quanto disposto da questa Corte nella precedente sentenza 38.2008.63 del 19 febbraio 2009 (doc. 21, consid. 2.9.) – in cui questo Tribunale ha dato l’indicazione all’amministrazione di effettuare degli accertamenti approfonditi sulla base di quanto esposto ai considerandi 2.9., 2.10., 2.12. della sentenza (cfr. doc. 21 pag. 22), chiarendo, in particolare, se l’assicurata avrebbe potuto adeguare i documenti in Svizzera tramite l’Ambasciata __________ a __________ (cfr. doc. 21 consid. 2.9.) - la Sezione del lavoro avrebbe dovuto porre direttamente delle domande all’autorità consolare __________ al fine di accertare se l’interessata avesse o meno la possibilità di svolgere le incombenze amministrative relative all’adeguamento del passaporto presso l’Ambasciata di __________ o perlomeno per il suo tramite.

 

                                         In particolare la Sezione del lavoro, essendo, come ricordato al considerando 2.2., vincolata alla decisione di rinvio del TCA ed alle considerazioni di fatto e di diritto ivi contenute, non poteva limitarsi ad attendere che fosse solo l’assicurata, ottemperando al proprio dovere di collaborazione, a fornire la prova della necessità di procedere all’adeguamento dei documenti di identità esclusivamente in __________.

                                         L'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi, come prescritto dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, intraprendendo d’ufficio i necessari accertamenti e raccogliendo le informazioni necessarie.

                                         Questo risultava tanto più indispensabile, alla luce delle informazioni fornite dall’assicurata in merito al tenore delle conversazioni telefoniche con l’Ambasciata __________, al fine di verificare direttamente la veridicità o meno di quanto sostenuto dall’interessata.

 

                                         In mancanza dunque di informazioni precise riguardo alla questione della imprescindibilità della presenza dell’assicurata nel paese di origine al fine di adeguare i documenti al mutato stato civile – punto quest’ultimo di fondamentale importanza ai fini del giudizio - questo Tribunale non può che rinviare nuovamente gli atti alla Sezione del lavoro affinché si attivi per stabilire se l’assicurata abbia avuto o meno la possibilità di svolgere le incombenze amministrative per il rinnovo del passaporto presso l’Ambasciata di __________ o perlomeno per il suo tramite (cfr. www.eda.admin.ch).

 

Nel caso in cui dovesse risultare che l’assicurata non aveva altre possibilità per adeguare i propri documenti al nuovo stato civile che recarsi di persona in __________, la Sezione del lavoro non potrà fare altro che considerarla idonea al collocamento dal 7 maggio 2008 alla data in cui ha saputo che avrebbe imperativamente dovuto soggiornare quattro settimane in __________, ritenuto che, per il resto, come visto, l’interessata ha dimostrato che la partenza, inizialmente, avrebbe dovuto avvenire effettivamente il 15 agosto 2008 e solo in seguito è stata anticipata al 1° agosto 2008.

 

                             2.12.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

 

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

                                         La Sezione del lavoro, contrariamente a quanto stabilito dal TCA nella precedente sentenza 38.2008.63, non ha infatti proceduto ad un corretto e approfondito accertamento di tutti gli elementi fattuali della fattispecie.

 

                                         L’amministrazione ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

 

Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga accertamenti approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte al considerando 2.11. e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’idoneità al collocamento o meno dell’assicurata nel periodo dal 7 maggio al 31 agosto 2008.

 

                             2.13.   L'assicurata, vincente in causa, rappresentata da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 12 novembre 2009 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.11.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Sezione del lavoro verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti