Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.106

 

cr/DC/sc

Lugano

12 luglio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2009 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 emanata da

 

CO 1  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 1° ottobre 2009 (doc. 8), con la quale ha stabilito che l’assicurato doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento a partire dal 17 marzo 2009, con la seguente motivazione:

 

"  (…)

Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto segue:

 

-          con scritto del 16 marzo 2009 trasmesso all’URC, l’opponente ha chiesto di essere lasciato tranquillo. A questo proposito si osserva che l’assicurato non si è presentato ai colloqui di consulenza del 24 marzo 2009 e del 25 giugno 2009, come pure non ha svolto le ricerche di lavoro dal 10 al 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 sino alla metà di aprile 2009. Con decisione del 14 aprile 2009, l’URC ha del resto sospeso l’assicurato per la durata di 15 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo indicato sopra;

 

-          il signor RI 1 ha rifiutato di presentarsi presso la dr.ssa __________ per la prevista visita di controllo, nonostante sia stato ulteriormente sollecitato dall’UG con scritto del 19 giugno 2009. Il medico fiduciario ha tuttavia potuto raccogliere informazioni utili per la valutazione del suo caso, in occasione del colloquio telefonico, avvenuto con l’assicurato lo scorso 9 luglio 2009;

 

-          con rapporto del 21 luglio 2009, la dr.ssa __________ ha concluso che l’opponente non è in grado di proseguire l’esercizio della sua professione e che attualmente egli è pienamente inabile al lavoro. Il medico fiduciario è giunto a tale conclusione dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dal servizio cantonale, avuto un colloquio telefonico con l’assicurato e sentito il parere del medico curante. Quest’ultimo, con scritto del 14 agosto 2009, ha aderito alle conclusioni a cui è giunto il medico di fiducia, aggiungendo che vi sarebbero le premesse per chiedere una rendita di invalidità.

 

Ora, visto quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza e direttiva amministrativa, si ritiene che il signor RI 1 non sia idoneo al collocamento, ciò a decorrere dal 17 marzo 2009 (giorno seguente quello in cui ha chiesto per iscritto all’URC di essere, in sostanza, esonerato dall’adempimento degli obblighi di controllo). In particolare, ritenuto come il medico fiduciario della Sezione del lavoro – dello stesso parere anche il medico curante – abbia stabilito che l’assicurato sia attualmente totalmente inabile al lavoro, è necessario concludere che, dal punto di vista oggettivo, egli non è idoneo al collocamento. Viene inoltre a mancare anche l’aspetto soggettivo, segnatamente una sufficiente volontà e disponibilità a svolgere un’attività dipendente.” (Doc. B1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha indicato di non essere assolutamente d’accordo con la decisione dell’amministrazione (doc. I).

 

                                         A seguito del decreto di completazione dell’11 gennaio 2010 di questo Tribunale (cfr. doc. II), con scritto del 27 gennaio 2010, l’assicurato ha precisato di essere sempre stato idoneo al collocamento e di essersi sempre reso disponibile ad accettare e a svolgere qualsiasi attività dipendente.

                                         L’interessato ha sottolineato di non essersi presentato al colloquio di consulenza del 24 marzo 2009 presso l’URC in quanto influenzato e demoralizzato per non avere trovato, fino a quel momento, un lavoro. Quanto al fatto di non essersi presentato alla visita presso la dr.ssa __________, egli ha rilevato di essersi comportato in tale modo perché non riteneva necessario sottoporsi ad un simile accertamento. Egli ha aggiunto che da questo suo atteggiamento non si poteva comunque concludere che egli fosse inabile al lavoro, come invece ha ritenuto, a suo avviso a torto, la dr.ssa __________, dopo avere intrattenuto con lui solo un colloquio telefonico e senza mai visitarlo personalmente.

                                         L’assicurato ha quindi concluso che “ritenere il sottoscritto inidoneo al collocamento sulla base di condizioni fisiche e mentali mai accertate personalmente mediante una visita non può che essere contestato”, chiedendo dunque che gli vengano riconosciute le indennità di disoccupazione non versate a partire dal 17 marzo 2009 fino al 31 ottobre 2009.

                                         Egli si è detto disponibile a sottoporsi, eventualmente, ad un accertamento medico (doc. I).

 

                               1.3.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (doc. V).

 

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha chiesto alcune precisazioni alla Sezione del lavoro (doc. VII).

 

                                         L’amministrazione, dopo avere contattato il consulente dell’URC dell’assicurato (cfr. doc. VIII + bis), ha risposto con scritto dell’11 maggio 2010 (doc. X + 48-50).

 

                               1.5.   La risposta dell’amministrazione e i documenti ivi allegati sono stati trasmessi all’assicurato per una presa di posizione (doc. XI).

 

                                         L’assicurato è, tuttavia, rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere ritenuto idoneo al collocamento oppure no.

 

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f).

 

                                         L’art. 15 cpv. 1 LADI prevede che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.

 

                                         Al riguardo, l’art. 15 OADI precisa che:

 

"  Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

 

  Il capoverso 1 è parimenti applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).

 

  Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3)."

 

Infine, l’art. 15 cpv. 3 LADI stabilisce che il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Alla luce dell’art. 15 cpv. 2 LADI, anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l'handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

 

                                         La fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. DTF 136 V 97; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02; DLA 1995 Nr. 30 p. 171).

                                         In tale ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.

 

                                         Per contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’articolo 15 capoverso 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).

 

                                         Per la categoria di assicurati di cui al capoverso 3 dell'art. 15 OADI, il concetto di idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione disoccupazione. Tale norma impedisce che l’assicurazione disoccupazione e gli altri rami delle assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., p. 96).

 

                                         Il TFA, in una sentenza C 160/06 del 19 marzo 2007, ha stabilito che, anche in questa ipotesi, occorre che sia realizzato l’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento ed ha rilevato:

 

"  (…)

3.2.1Entgegen der noch im vorinstanzlichen Verfahren vertretenen Rechtsauffassung des Beschwerdeführers bedeutet die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutungsregel des Art.15 Abs.3 AVIV nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosentaggeld bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invaliden- oder Unfallversicherung. Vermittlungsfähigkeit verlangt objektiv Arbeitsberechtigung und Arbeitsfähigkeit und subjektiv die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Bei körperlich oder geistig Behinderten werden gemäss Art.15 Abs.3 AVIV einzig an die Arbeitsfähigkeit (als eines der beiden objektiven Elemente der Vermittlungsfähigkeit) geringere Anforderungen gestellt, um dieser Personengruppe die Anspruchsberechtigung im System der Arbeitslosenversicherung zu sichern. Das subjektive Element der Vermittlungsbereitschaft ist demgegenüber auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz270 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, BandXIV: Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und ergänzte Auflage, Basel 2007). Eineversicherte Person, die sich bis zum Entscheid der Organe der Unfall- oder Invalidenversicherung als nicht arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit annimmt, ist deshalb nicht vermittlungsfähig (ARV 2004 S.124, C272/02)." (Le sottolineature sono della redattrice)

 

In una sentenza 8C_5/2009 del 2 marzo 2010 pubblicata in DTF 136 V 95 il Tribunale federale ha stabilito che una persona che si è annunciata all'assicurazione invalidità per la riscossione di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo parziale per motivi di salute, è interamente disoccupata, in virtù dell'obbligo di anticipare le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione ha diritto a una piena indennità giornaliera di disoccupazione se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità lavorativa medicalmente attestata (consid. 5-7).

In quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che l’assicurato deve essere soggettivamente disposto ad accettare una nuova occupazione, in caso contrario egli va considerato inidoneo al collocamento (cfr. DTF 136 V 104: “Will eine versicherte Person aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkung allerdings gar nicht mehr arbeiten, oder schätzt sie sich selber als ganz arbeitsunfähig ein, so ist sie vermittlungsunfähig. Selbst wenn in einem solchen Fall eine ärztliche Bestätigung vorliegt, wonach entgegen der subjektiven Einschätzung der neubehinderten Person eine (teilweise) Arbeitsfähigkeit bestehe, bleibt es bei der Vermittlungsunfähigkeit mangels Vermittlungsbereitschaft. Unter diesen Umständen hat die versicherte Person keinen Anspruch auf (Vor-)Leistungen der Arbeitslosenversicherung (SCHNEIDER, a.a.O., S. 77).").

 

                               2.2.   In una sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

                                         Sempre il TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

                                         L'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione - e dunque non ha diritto all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita di invalidità.

 

                                         La necessità dell’idoneità soggettiva al collocamento, costantemente confermata negli anni (cfr. STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; STFA C 282/05 del 3 marzo 2006), è stata ribadita dal Tribunale federale, in una sentenza 8C_623/2008 dell’11 febbraio 2009:

 

"  (…)

Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Denn eine versicherte Person, die sich bis zum Entscheid der Invalidenversicherung als nicht arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit annimmt, ist nicht vermittlungsfähig."

 

                                         Questo Tribunale, con sentenza dell’8 febbraio 2000, pubblicata in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell'AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.

                                         In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro.

 

                                         In una sentenza 38.2005.99 del 10 aprile 2006 – cresciuta incontestata in giudicato - il TCA ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato inidoneo soggettivamente al collocamento, sottolineando che l’interessato aveva a più riprese dichiarato di essere inabile al lavoro in misura totale, come attestato dal proprio medico curante.

                                         In un’altra sentenza 38.2007.18 del 26 luglio 2007, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità soggettiva al collocamento presa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, che si è sempre dichiarato inabile al lavoro in misura totale in qualsiasi attività. Questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                         Infine, in un’altra sentenza 38.2007.30 del 26 luglio 2007 - cresciuta incontestata in giudicato - il TCA ha ancora una volta confermato la decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto inidoneo soggettivamente al collocamento un assicurato, il quale, sia compilando la domanda di indennità di disoccupazione, sia in occasione dell’intervista iniziale con il proprio collocatore, aveva dichiarato di non essere nella condizione di lavorare in alcuna percentuale e attività.

 

                               2.3.   L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

 

                                         Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

                                         La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

                                         Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005 nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

 

                                         Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

 

                                         In casu, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 17 marzo 2009, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento, al 16 dicembre 2009, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

 

                                         Eventuali fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta l’assicurato è stato attivo presso l’Azienda Agricola __________ di __________, nell’ambito di un programma di inserimento professionale, dal 2 agosto 2006 al 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 47a).

                                         In seguito, egli si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2007 (doc. 43).

                                         A partire dal 1° novembre 2007 e fino al 31 ottobre 2008, egli è stato assunto, al 50%, dall’Associazione __________ di __________, in qualità di autista responsabile del trasporto dei detenuti da e per il __________, conseguendo un guadagno intermedio di fr. 1’750 (cfr. doc. 35/17). Questo rapporto di lavoro non è poi stato rinnovato da parte del datore di lavoro per motivi di risparmio (cfr. doc. 3/31).

 

                                         L’assicurato, ritenendo ingiusto e poco dignitoso il guadagno percepito per la sua attività al 50% presso __________ di __________, ha scritto numerose lettere ad autorità politiche e giudiziarie, manifestando il proprio malcontento (cfr. doc. 47).

 

                                         In data 16 marzo 2009 l’assicurato ha inviato al proprio consulente del personale il seguente scritto:

 

"  Vi chiedo unicamente e in modo cortese di lasciarmi tranquillo. In seguito alla vicenda lavorativa già ben nota mi ritrovo in una situazione estremamente difficile.

 

1- causa civile da risolvere

2- senza attività lavorativa (6 mesi)

3- costi fatture (7'500.- circa) da sostenere. Senza nessun aiuto finanziario

4- mi sostengo unicamente attraverso le indennità di disoccupazione (circa 1'750.-)

5- non so se mi verranno addebitati i costi giudiziari

 

Non voglio assolutamente compromettere il mio stato di salute. Vorrei unicamente seguire il consiglio del __________ (__________) per il quale mi ha suggerito. Svolgere delle passeggiate, apprezzare la natura, senza pensare a nient’altro in questo momento.

 

Mi sono rivolto al medico, dr. __________ (__________) descrivendo brevemente la situazione che si è venuta a creare.

 

Pertanto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.” (Doc. 42/1)

 

                                         Con scritto del 26 marzo 2009, il consulente del personale incaricato, dopo avere constatato che dalla documentazione all’incarto mancavano le ricerche di lavoro svolte dall’assicurato dal 10 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 in poi, ha inviato all’assicurato una richiesta di giustificazione (cfr. doc. 42/9).

 

                                         In data 31 marzo 2009, il consulente del personale ha inviato alla Sezione del lavoro una “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento”, del seguente tenore:

 

"  Fattispecie:

In sede di colloquio del 19.02.2009, l’assicurato non ha consegnato le ricerche di lavoro svolte dal 14.01.2009 in poi e gli è stato quindi concesso di consegnarle in occasione del colloquio successivo, fissato per il 10.03.2009. In tale data non si è presentato asserendo di essere ammalato ed è stato nuovamente convocato per il giorno 24.03.2009. Nel contempo, in data 17.03.2009, ci è pervenuta una sua missiva nella quale ci chiedeva di essere lasciato tranquillo. Al colloquio previsto per il giorno 24.03.2009 non si è presentato, contattandoci telefonicamente ribadendo quanto già richiesto per lettera, vale a dire di voler essere lasciato tranquillo, di non avere più intenzione di presentarsi presso i nostri uffici e di non essere intenzionato a svolgere ulteriori ricerche di lavoro ritenendo le stesse inutili visto che finora non ha trovato lavoro.

 

Domanda:

Sulla base degli elementi su esposti, l’assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento?” (Doc. 42)

 

                                         A seguito di tale richiesta, la Sezione del lavoro, con scritto dell’8 aprile 2009, ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

"  L’Ufficio regionale di collocamento di __________ ci ha trasmesso per decisione la comunicazione 31.03.2009 relativa alla verifica dell’idoneità al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 LADI).

 

Sulla base della documentazione in nostro possesso risulta che:

- dal 14 gennaio 2009 non ha presentato alcuna ricerca di lavoro;

- con lettera 16 marzo 2009 dichiara, in buona sostanza, di voler essere lasciato “tranquillo” per non compromettere il suo stato di salute e di seguire unicamente i consigli suggeriti, a suo dire, dal __________.

 

Si prospetta quindi un’eventuale decisione di inidoneità al collocamento.

Visto che l’idoneità al collocamento è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione comporterebbe il diniego di tali indennità.

 

La invitiamo pertanto a formulare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato procederemo all’emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso.

 

Attiriamo la sua attenzione sul fatto che, durante il periodo di verifica dell’idoneità al collocamento, la sua cassa di disoccupazione non effettuerà nessun pagamento delle indennità giornaliere e che i suoi obblighi di controllo (p.es. colloqui con il suo consulente del personale e ricerche di lavoro) rimangono invariati.” (Doc. 41)

 

Con osservazioni del 14 aprile 2009 l’assicurato, allora rappresentato dal signor __________, ha rilevato:

 

"  (…)

Corrisponde al vero che il mio patrocinato a far tempo dal 14 gennaio 2009 non ha presentato nessuna ricerca di occupazione e l’attività di ricerca di un posto di lavoro è ripresa unicamente a inizio del presente mese di aprile. Ne consegue con evidenza una lacuna nell’adempimento degli obblighi da parte dell’assicurato. Inadempienza sulla quale evidentemente si esprimerà codesta Lodevole Sezione del Lavoro e meglio per il tramite di una decisione prossima ventura che stabilirà la sanzione a carico del signor RI 1.

 

Ciò non di meno, la questione – dal mio punto di vista – non si pone in nessun caso nei termini di inidoneità al collocamento, bensì solo nei termini di una mancata presentazione per un certo lasso di tempo delle prove di ricerca di occupazione.

Concretamente il signor RI 1, scrivendo di voler essere lasciato “tranquillo”, per non compromettere il suo stato di salute, non intendeva porre in evidenza un precario stato di salute e dunque una incapacità lavorativa e/o una impossibilità ad assumere un lavoro nella misura in cui gli venisse offerto attraverso l’URC e/o attraverso una ricerca attiva dell’occupazione. Da questo punto di vista ne consegue che il signor RI 1 è da considerarsi del tutto collocabile ai sensi dei disposti LADI.

A titolo abbondanziale in questa sede si autorizza codesta Lodevole Sezione del Lavoro – Ufficio giuridico a prendere se del caso contatto con il curante del mio patrocinato, dr. med. __________ in __________ (__________), che per l’occasione viene sgravato dall’obbligo del segreto medico.

 

L’affermazione resa da RI 1 è semmai da ricondursi ad un certo qual scoramento dovuto al fatto di non essere ancora riuscito a trovare una occupazione confacente e semmai al fatto che il collocatore competente mai gli ha offerto qualche occupazione valida.

 

In ragione di quanto precede, a codesto Lodevole Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro in Bellinzona si chiede di limitare la propria decisione alla sola penalità per mancata presentazione delle ricerche di posti di lavoro.” (Doc. 40)

 

Con decisione del 14 aprile 2009, l’URC di __________ ha inflitto all’assicurato 15 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2009, con la seguente motivazione:

 

"  Da un controllo effettuato, risultano mancanti le ricerche di lavoro svolte dal 10.12.2008 al 31.12.2008 e dal 14.01.2009 ad oggi. Trascorso il termine indicato non ci è giunta alcuna risposta; procediamo quindi con l’emissione della presente decisione di sanzione, per un totale di  giorni 15 (3 per il mese di dicembre, 2 per il mese di gennaio e 5 sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo).” (Doc. 39/1)

 

In data 20 aprile 2009, la Sezione del lavoro ha chiesto al rappresentante dell’interessato di trasmettere tutte le ricerche di lavoro svolte dall’assicurato dopo il 1° aprile 2009. L’amministrazione ha inoltre rilevato che “nonostante la buona volontà dell’assicurato, da Lei espressa con lo scritto in oggetto, di conformarsi alle istruzioni dell’URC, la informiamo che verifichiamo – in un ragionevole lasso di tempo – se il signor RI 1 dimostra di avere effettivamente cambiato il proprio comportamento” (doc. 39).

 

Con scritto del 22 aprile 2009, il rappresentante dell’assicurato ha comunicato all’amministrazione che il proprio assistito avrebbe provveduto a consegnare direttamente al proprio collocatore, in occasione dell’incontro del 24 aprile 2009, le ricerche di lavoro svolte nel mese di aprile 2009 (cfr. doc. 38).

 

Dopo avere controllato le ricerche di lavoro svolte dall’assicurato nel corso del mese di aprile 2009, la Sezione del lavoro, in data 30 aprile 2009, ha nuovamente contattato il rappresentante dell’interessato, osservando:

 

"  In data 24 aprile 2009 abbiamo ricevuto copia del formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, relativo al mese di aprile 2009, consegnato dal signor RI 1 in occasione del colloquio di consulenza avvenuto presso l’URC di __________ (cfr. allegato).

 

Sulla base dello stesso, constatiamo che l’assicurato ha ricercato lavoro in differenti settori professionali e impieghi – dal pizzaiolo al direttore passando dal consulente del personale.

Ne deduciamo che, nonostante la buona volontà dimostrata, ciò non è propriamente conforme agli accordi sugli obiettivi sottoscritti con il suo consulente del personale di riferimento.

 

Pertanto, come già indicato nella nostra precedente lettera del 20 aprile 2009, attendiamo il prossimo incontro – fissato per il 25 maggio 2009 presso l’URC di __________ – per verificare se l’assicurato ha effettivamente cambiato il proprio atteggiamento e si è conformato alle istruzioni dell’URC competente.

 

Dopo il termine fissato, procederemo subito all’emissione di una decisione amministrativa in base agli atti in nostro possesso ed alla constatazione dei fatti in esame.” (Doc. 37)

 

                               2.6.   Come visto in precedenza, il presupposto dell’idoneità al collocamento implica in particolare due aspetti, quello oggettivo e quello soggettivo.

                                         L’art. 15 cpv. 3 LADI autorizza inoltre il servizio cantonale ad ordinare un esame da parte di un medico di fiducia per stabilire l’idoneità oggettiva al collocamento.

 

Riguardo a questa possibilità prevista dalla legge, B. Rubin (“Assurance-chômage”, Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p. 254-255), sottolinea quanto segue:

 

"  S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). La jurisprudence a précisé que dans une telle hypothèse, c’est à l’administration ou au juge qu’il revient d’apprécier en dernier ressort l’aptitude au placement. Par conséquent, ce n’est pas au médecin-conseil de trancher définitivement cette question. Celui-ci doit donc en principe se limiter à donner son avis d’expert sur l’état physique de l’assuré et sur la compatibilité de cet état avec l’exercice d’une activité lucrative. Il précisera en outre les activités que l’assuré peut encore fournir malgré son handicap et se déterminera sur toutes les autres circonstances de nature à influencer la capacité de l’assuré à exercer une activité lucrative. Le cas échéant, il pourra indiquer si l’assuré peut encore satisfaire aux exigences d’un employeur moyen de la branche dans la quelle il effectue ses recherches d’emploi. (…)

Le refus de se soumettre à l’examen d’un médecin-conseil est sanctionné selon les règles applicables en matière de refus de collaborer à l’établissement des faits. Il en va de même du refus de consentir à libérer le médecin du secret médical, dans l’hypothèse où l’autorité a absolument besoin de reinseignements médicaux pour évaluer l’aptitude au placement.”

 

In data 26 maggio 2009, la Sezione del lavoro ha inviato alla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una “Richiesta di intervento” in merito al caso dell’assicurato, chiedendo alla specialista di esaminare i seguenti aspetti:

 

"  (…)

2.      indicare se l’assicurato è in grado di continuare l’esercizio della sua professione e in che misurare, elencare le eventuali restrizioni mediche al collocamento (adozione di provvedimenti particolari);

 

3.      determinare l’eventuale incapacità temporanea o definitiva, parziale o totale al lavoro del disoccupato;

 

4.      determinare, nel limite del possibile, l’origine dell’incapacità al lavoro.” (Doc. 35)

Unitamente a questo scritto la Sezione del lavoro ha trasmesso alla dottoressa __________ una serie di documenti concernenti l’assicurato (cfr. allegati al doc. 35).

 

In data 28 maggio 2009, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’assicurato una convocazione per una visita specialistica prevista per il 6 giugno 2009 presso la dr.ssa __________, indicando quanto segue:

 

"  In casi particolari l’Autorità amministrativa può ricorrere all’aiuto di un medico di fiducia per valutare aspetti medici legati all’incapacità lavorativa (art. 28 cpv. 4 LADI) o all’idoneità al collocamento (art. 15 cpv. 3 LADI).

 

 

A questo scopo, come convenuto con il medico specialista, la invitiamo cortesemente a volersi presentare il giorno:

 

                    sabato 6 giugno 2009 alle ore 10.00

                                     

                                          presso

                           

                                lo Studio medico della

                            Dr.ssa __________

                            FMH in psichiatria e psicoterapia

                                          __________

                            __________ (__________)

 

Al momento della visita presso il medico di fiducia dovrà avere con sé copia della sua documentazione medica. Tale documentazione va richiesta al medico curante (Dr. Med. __________, __________) in tempo utile per la visita di controllo.

 

Qualora non potesse presentarsi alla data prevista, voglia contattare al più presto lo Studio medico in oggetto.

 

La rendiamo attenta che l’assenza non giustificata può essere sanzionata con la sospensione dal diritto all’indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).” (Doc. 34)

 

Con scritto del 4 giugno 2009, indirizzato alla Sezione del lavoro, l’assicurato ha rilevato:

 

"  Mi riferisco alla sua lettera del 29 maggio 2009, di cui ho letto con particolare attenzione.

 

Ho gettato via quarantadue anni della mia vita e nove di formazione. Le confermo anticipatamente, in merito all’incontro con la dott.ssa __________ di __________, non avverrà.” (Doc. 30)

 

In data 11 giugno 2009, l’assicurato ha informato la Sezione del lavoro di avere richiesto un intervento da parte della Magistratura __________ e di avere altresì inviato tutta la documentazione del caso alla Corte Europea di Strasburgo (doc. 27).

 

In data 19 giugno 2009, la Sezione del lavoro ha comunicato all’interessato quanto segue:

 

"  La dr.ssa med. __________ (__________) ci ha segnalato che lei non si è presentato alla visita medica prevista per il giorno di sabato 6 giugno 2009.

 

Con la presente le ricordiamo il suo obbligo di collaborare alla valutazione del suo caso (art. 28 LPGA), rispettivamente di sottoporsi ad una visita medica di controllo presso un medico fiduciario (art. 43 cpv. 2 LPGA).

Le fissiamo di conseguenza un ultimo termine sino al 6 luglio 2009 per prendere contatto con la dr.ssa __________) e fissare a breve un nuovo appuntamento.

 

Attiriamo la sua attenzione sul fatto che trascorso infruttuoso il termine sopra indicato e/o omissione di sottoporsi alla visita di controllo, emetteremo una decisione sulla base degli elementi a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA).” (Doc. 26)

 

Il 23 giugno 2009, l’assicurato ha inviato alla Sezione del lavoro il seguente scritto:

 

"  Le confermo nuovamente quanto le ho già descritto nella lettera precedente. La documentazione completa è stata sottoposta in esame alla Corte Europea e alla Magistratura __________.

 

Pertanto, attendo ulteriori sviluppi. Inoltre vorrei conferma: all’incontro URC del 25 giugno 2009 devo presentarmi (con le ricerche di lavoro)?

 

Le comunico già sin d’ora che l’appuntamento con la dr.ssa __________, previsto per il mese di luglio, non avverrà. Vorrei sapere con precisione il motivo e lo scopo di quest’incontro.

 

Il mancato incontro con il legale, signora __________ di __________, per il quale ho sottoposto il contratto di lavoro stipulato con l’Associazione __________, non è avvenuto.

 

Desidero cortesemente delle sue motivazioni esaustive e precise del mancato incontro. La licenza di condurre, non in regola per tale trasporto. Chiedo dei ragguagli in merito. L’URC di __________ mi ha proposto tale corso (D1 professionale per il trasporto di persone) (signor __________. Lei stesso ha confermato una sospensione di 15 giorni di penalità per le mancate ricerche.

 

Le ho già spiegato ampiamente, per telefono: sono ben quattro mesi che mi nutro unicamente di acqua e pane. Desidero delle motivazioni valide.

 

Il 12 giugno scorso, ho trovato l’automobile completamente rovinata: suppongo dei vandali. Tengo a precisare che è rimasta ferma per l’intera giornata nel posteggio privato. Ho dovuto far intervenire la polizia cantonale, che a sua volta ha compilato attraverso denuncia l’accaduto.

 

Sembra di capire che ultimamente si manifestano episodi alquanto strani. In questo condominio abito da circa vent’anni. Non è mai successo nulla di simile. Anche questo aspetto è da risolvere. Aggiungo inoltre, per tale vicenda già ben nota e conosciuta, che ha avuto inizio il 2 agosto 2006. Sono trascorsi circa tre anni. Insultato pesantemente anche da una detenuta (vedi lettere al __________. Ho avuto dei costi per circa dodicimila franchi, che non sono stati riconosciuti. Attualmente ho ancora delle fatture in sospeso per circa tremila franchi. Per concludere le faccio presente che attualmente mi sostengo unicamente con franchi mille e cento, Ufficio del sostegno sociale.

 

Ritengo che siano veramente vergognose simili condizioni, considerando l’età raggiunta, gli anni di formazione (nove) e quarantadue anni vissuti in Ticino.

 

Pertanto, mi auguro vivamente che attraverso questa lettera sia stato esaustivo e chiaro. Per quanto mi concerne attendo unicamente sviluppi per tale vicenda che ho descritto in modo chiaro. Desidero che lei stesso esamini con particolare attenzione aspetti concreti. Inoltre, come le ho già esposto, sono in attesa di risposte dagli uffici competenti e dalla stessa magistratura.

 

Tengo a precisare che c’è un rapporto medico (dott. __________) del 18 febbraio scorso, il quale conosceva perfettamente la situazione mia personale e le problematiche che si sono manifestate e riscontrate con l’azienda __________ in merito al rapporto di lavoro.

Aggiungo che tale rapporto l’ho inviato alla magistratura come pure alla Corte Europea.” (Doc. 23)

 

La documentazione spedita alla Sezione del lavoro da parte dell’assicurato è stata trasmessa, in data 25 giugno 2009, dalla stessa Sezione del lavoro alla dr.ssa __________ “per permetterle un apprezzamento sulla base dei documenti in suo possesso” (doc. 21).

 

Con scritto del 25 giugno 2009, indirizzato alla Sezione del lavoro, il signor __________ ha osservato:

 

"  In data odierna (ore 13.00) il signor RI 1 si presenta negli uffici del sottoscritto e meglio per discutere la pratica relativa al diritto alla disoccupazione.

 

Premesso che il signor RI 1 è rimasto particolarmente deluso dall’atteggiamento tenuto dalla Sezione del lavoro, che concretamente gli aveva intimato un termine per dimostrare che avrebbe svolto le dovute ricerche di lavoro e che, una volta presentate le stesse, avrebbe versato le l’indennità contro la disoccupazione. Inspiegabilmente, agli occhi del signor RI 1, dopo aver presentato le ricerche di lavoro e dopo essersi presentato al colloquio ordinario con il suo collocatore signor __________, la Sezione del lavoro protrae di un ulteriore mese il termine di sospensione del riconoscimento dell’indennità contro la disoccupazione.

Ciò che ha gettato il signor RI 1 in uno stato di forte angoscia.

 

Angoscia accresciuta, inoltre, dall’incarico impartito dalla Sezione del lavoro alla dr.ssa __________, volto a valutare le condizioni psicofisiche del signor RI 1, con particolare riferimento alla verifica atta a sapere se il signor RI 1 è effettivamente da ritenersi collocabile ai sensi della LADI.

Irritato da tale atteggiamento, il signor RI 1 non si è presentato all’appuntamento per la perizia medica presso la richiamata dr.ssa, non ritenendo di necessitare di una simile perizia.

 

In data odierna il signor RI 1 mi conferma che non si presenterà neppure al colloquio con il collocatore signor __________ allo scopo – a detta del signor RI 1 – di evitare inutili discussioni e polemiche.

A tal proposito il signor RI 1 sottolinea di aver chiesto da mesi l’assegnazione di un nuovo collocatore, con il quale costruire di bel nuovo un rapporto di fiducia.

 

Nel frattempo, il signor RI 1, non potendo comprensibilmente attendere i tempi della Sezione del lavoro, ha presentato ordinaria domanda allo sportello LAPS: domanda accolta.

Concretamente, dagli atti in mio possesso, figura che attualmente il signor RI 1 sia posto al beneficio dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e non più dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

Spiacente di non poterle dare informazioni maggiori, porgo distinti saluti.” (Doc. 20)

 

In data 6 luglio 2009, l’assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro copia della lettera ricevuta dall’Associazione __________ di __________, precisando che “in quarantadue anni nessun datore di lavoro ha osato definirmi e descrivermi in questo modo” (doc. 19 e 19/1).

 

In data 8 luglio 2009, poi, l’assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro altri documenti e, in particolare, alcuni articoli di giornali riguardanti tragici fatti di sangue compiuti da uno dei detenuti che egli era chiamato a trasportare nell’ambito della sua attività presso __________, al fine di dimostrare la grande responsabilità e l’estremo rischio che egli era chiamato ad assumersi, ricevendo in contropartita “solo” la “ridicola e vergognosa” retribuzione di fr. 1'600 mensili (doc. 17 e allegati).

 

La Sezione del lavoro ha provveduto a trasmettere questi nuovi documenti ricevuti dall’assicurato alla dr.ssa __________, al fine di poter esprimere un apprezzamento del caso sulla base degli atti a disposizione (cfr. doc. 16).

Con rapporto medico del 21 luglio 2009, la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia - basandosi su un colloquio telefonico, avvenuto in data 9 luglio 2009, della durata di 45 minuti con l’assicurato; sugli atti messile a disposizione dalla Sezione del lavoro; sul colloquio telefonico del 10 giugno 2009, della durata di 20 minuti, con il curante dell’interessato, dr. __________ di __________; su due colloqui telefonici, rispettivamente in data 8 giugno 2009 e 9 luglio 2009, con l’ispettore incaricato della Sezione del lavoro, della durata complessiva di 20 minuti – ha posto le seguenti valutazioni:

 

"  Trattasi di un assicurato 42enne con una formazione di impiegato di commercio alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno come impiegato di commercio.

 

Dal 2 agosto 2006 al 31 ottobre 2007 ha partecipato ad un programma di inserimento professionale a tempo pieno presso __________. Dallo stesso organizzatore gli è poi stato offerto un contratto di lavoro al 50% a durata determinata, dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008, come autista per il trasporto dei detenuti da e per il __________ od altri trasporti, con un salario mensile lordo di fr. 1'750.-. Nel contempo l’assicurato si era iscritto in disoccupazione per il terzo termine quadro (1.11.2007 – 31.10.2009).

 

Nel marzo 2008 l’assicurato inizia a scrivere lettere definendo scandaloso il fatto che egli all’azienda __________ abbia guadagnato meno di fr. 2'000.- al mese per un lavoro da lui definito “di grande responsabilità e di estremo rischio” (poiché avrebbe trasportato, tra le altre, persone colpevoli di gravi reati). Egli ha scritto lettere in Pretura, alle Autorità Cantonali, alle Autorità Federali come pure alla Sede della Comunità Europea a Strasburgo ed alla Pretura __________ denunciando il trattamento scandaloso subito, ritenendo vergognosa la sua situazione di indigenza finanziaria e chiedendo aiuto e giustizia. Inoltre ha tempestato di telefonate e di lettere l’Ufficio del lavoro reclamando i suoi diritti.

 

Dal colloquio telefonico con il suo medico curante è emerso che egli ha avuto anche nei suoi confronti un atteggiamento simile telefonando più volte nello studio ed arrivando a fermare sotto casa la sua aiuto-medico per esternare le sue lamentele.

 

Egli si è rifiutato di presenziare ad un colloquio peritale chiamando però più volte lo studio della sottoscritta esponendo la problematica delle ingiustizie subite e della sua precaria situazione finanziaria.

 

Il 9 luglio all’occasione di una telefonata fatta dall’assicurato al mio studio con lo scopo di ribadire la sua intenzione di non sottoporsi a nessuna perizia, la sottoscritta riesce ad avere con il signor __________ un colloquio telefonico dal quale è emerso un atteggiamento rigido, ossessivamente incentrato sulla sua problematica finanziaria e la sua pretesa di ricevere “giustizia”, senza che sia possibile guidarlo ad una visione più ampia ed oggettiva della realtà o anche solo cambiare argomento.

 

Considerando la copiosa corrispondenza inviata dall’assicurato alle varie istanze politiche e giudiziarie, le espressioni ivi contenute, l’inadeguatezza delle sue richieste e l’assoluta mancanza di un’opportuna critica verso la realtà è evidente, che l’assicurato soffra di una patologia psichiatrica necessitante una terapia specifica.

Attualmente egli, essendo preso dalla sua ossessione di ottenere giustizia per il torto subito, non dispone delle risorse psichiche necessarie (sono carenti soprattutto le capacità di adeguamento e la caricabilità) per svolgere un’attività nel libero mercato del lavoro, che oggigiorno richiede un elevato rendimento. Inoltre con i suoi atteggiamenti a volte aggressivi, spesso insistenti e polemici, che non ammettono critiche e la rigidità delle sue convinzioni, egli non è in grado di presentarsi in modo adeguato ad un potenziale datore di lavoro. Per di più questo suo modo di fare gli renderebbe molto difficoltoso l’inserirsi in un ambiente di lavoro.

 

L’assicurato necessiterebbe di una presa a carico psichiatrica. Dal medico curante sarebbe poi da valutare se sussistano le premesse per fare richiesta di prestazioni AI ed in caso affermativo, di che genere.

 

Rispondo così alle vostre domande:

 

1.      Indicare se l’assicurato è in grado di continuare l’esercizio della sua professione e in che misura, elencare le eventuali restrizioni mediche al collocamento (adozione di provvedimenti particolari).

 

      Attualmente l’assicurato non è in grado di continuare l’esercizio della sua professione ed è da ritenersi non idoneo al collocamento.

 

2.      Determinare l’eventuale incapacità temporaneo o definitiva, parziale o totale al lavoro del disoccupato.

 

Attualmente l’assicurato è totalmente inabile al lavoro.

 

3.      Determinare, nel limite del possibile, l’origine dell’incapacità al lavoro.

 

L’incapacità lavorativa è causata da una patologia psichiatrica. La documentazione messa a disposizione e la modalità con cui l’assicurato si pone verso il mondo circostante lasciano presagire la presenza di un disturbo della personalità, ma per poter porre con certezza una tale diagnosi sarebbe necessario rilevare un’anamnesi molto più precisa di quel che alla perita è stato possibile fare ed inoltre una tale esplorazione andrebbe oltre le esigenze della valutazione attuale.”

(Doc. 14)

 

Con scritto del 24 luglio 2009, indirizzato al dr. __________ la Sezione del lavoro ha chiesto al curante dell’assicurato quanto segue:

 

"  Le trasmettiamo in allegato il referto stilato il 21 luglio scorso dalla dottoressa __________ (__________), medico fiduciario della Sezione del lavoro, con la quale ha avuto un colloquio telefonico lo scorso 10 giugno.

 

Poiché riteniamo che la comunicazione integrale del contenuto dello stesso, da parte del nostro Ufficio, possa ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute del signor RI 1, su indicazione della specialista ci permettiamo di affidare a lei l’incarico di comunicare all’assicurato i dati che lo riguardano (art. 47 LPGA – consultazione degli atti).

Al rappresentante dell’assicurato (sig. __________) inviamo un estratto del rapporto medico.” (Doc. 13)

 

In data 14 agosto 2009, il dr. __________ ha esposto alla Sezione del lavoro le seguenti considerazioni:

 

"  La ringrazio per avermi affidato l’incarico di comunicare al signor RI 1 l’esito della perizia della dr.ssa __________, perizia di cui al signor RI 1 ho consegnato una copia.

Alla consultazione dell’11 agosto, durata circa 1 ½ ora, il signor RI 1 si presenta munito di portatile e di un raccoglitore contenente numerosi documenti (cartacei e non), riguardanti la sua pratica, assai intricata e che esula dalle mie competenze.

 

Durante la consultazione il signor RI 1 mi ha ampiamente narrato le sue vicissitudini, le sue aspettative, facendomi leggere alcune lettere.

Riguardo lo specifico della perizia, esprime diverse critiche e non accetta per nulla le conclusioni della dr.ssa __________, con le quali invece io sono d’accordo.

Alla mia domanda se, in mezzo a tutto, non ritenesse di avere anche lui qualche difficoltà nell’affrontare o gestire certi lavori, il signor RI 1 rispose fermamente di no (portando diversi esempi a sostegno delle sue tesi). Egli si ritiene una persona normalmente intelligente, completamente abile al lavoro, in grado di adeguarsi ai vari lavori e di farsi carico delle responsabilità come chiunque altro. Rifiuta l’ipotesi di un’invalidità.

 

A pagina 13 della sua perizia, la dr.ssa __________ dice che “dal medico curante sarebbe da valutare se sussistano le premesse per fare richiesta di prestazioni AI e di che genere”. Fisicamente ed intellettualmente il signor RI 1 è in buono stato di salute ed in grado di svolgere qualsiasi attività.

Dal punto di vista psichico non posso esprimere un giudizio né porre una diagnosi, ma solo esprimere un’impressione, basata sulla mia esperienza di medico di famiglia con situazioni analoghe. Premesso ciò, credo che il signor RI 1 abbia effettivamente delle difficoltà intrinseche sue, di cui non mi sembra si renda conto, che gli impediscono (e verosimilmente gli impediranno) di trovare nella nostra società un’attività a lui confacente.

Perciò penso che sì, esistano le premesse per la richiesta di una rendita AI al 100%, tuttavia lasciandogli spazio per un’attività lavorativa (per esempio nell’ambito commerciale, lavori d’ufficio, ecc.) che gli permetta di realizzarsi senza un eccessivo assillo finanziario.

Le alternative sono:

1.      lasciare le cose così come stanno, con insoddisfazione di tutti, oppure

2.      che il signor RI 1 accetti un lavoro, anche se mal pagato, che gli possa servire da trampolino di lancio verso mete più alte. Potrei citare a questo proposito molti grandi personaggi (e diversi miliardari) all’inizio derisi e sbeffeggiati; non gli mancano né l’intelligenza, né la caparbietà per riuscire.

Al signor RI 1 l’ardua decisione.”

(Doc. 11)

 

                            2.6.1.   Il TCA constata, dunque, per quel che riguarda l’aspetto oggettivo dell’idoneità al collocamento, che l’assicurato è stato ritenuto dalla dr.ssa __________ totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 14).

                                         Del medesimo avviso è peraltro anche il medico curante dell’assicurato, dr. __________r, il quale, con scritto del 14 agosto 2009, ha espressamente rilevato che l’interessato “riguardo lo specifico della perizia esprime diverse critiche e non accetta per nulla le conclusioni della dr.ssa __________, con le quali invece io sono d’accordo” (cfr. doc. 11).

 

                                         La conclusione di una totale inabilità lavorativa dell’assicurato è stata presa dalla specialista in psichiatria e psicoterapia sulla base della documentazione trasmessale dalla Sezione del lavoro (che comprende, in particolare, numerose lettere spedite dall’assicurato ad autorità cantonali e federali per esprimere il proprio malcontento in merito alla retribuzione ricevuta per la sua attività al 50% presso l’Azienda agricola __________); del colloquio telefonico con il medico curante dell’interessato, dr. __________ e del colloquio telefonico del 9 luglio 2009 con l’assicurato stesso (cfr. doc. 14).

                                         La dr.ssa __________ non ha invece avuto modo di visitare di persona l’assicurato, dato che egli si è rifiutato di presentarsi alla visita medica del 6 giugno 2009 (cfr. doc. 30) e ha parimenti rifiutato di prendere un nuovo appuntamento presso la citata specialista (cfr. doc. 23) entro il 6 luglio 2009, come richiestogli espressamente dalla Sezione del lavoro in data 19 giugno 2009 (cfr. doc. 26).

 

                                         L’assicurato ha contestato la decisione di inidoneità al collocamento presa dall’amministrazione “sulla base di condizioni fisiche e mentali mai accertate personalmente mediante una visita”, ritenendo che questo modo di agire non possa che essere contestato (cfr. doc. III).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA non può, sulla base dei soli atti all’incarto, confermare la decisione della Sezione del lavoro di ritenere l’assicurato inidoneo al collocamento dal profilo oggettivo, per i motivi di seguito esposti.

 

                                         Questo Tribunale sottolinea, innanzitutto, che la perizia psichiatrica della dr.ssa __________, posta a fondamento della decisione dell’amministrazione, non contiene una diagnosi secondo un criterio di classificazione riconosciuto, ma si limita ad indicare che “la documentazione a disposizione e la modalità in cui l’assicurato si pone verso il mondo circostante lasciano presagire la presenza di un disturbo della personalità, ma per poter porre con certezza una tale diagnosi sarebbe necessario rilevare un’anamnesi molto più precisa di quel che alla perita è stato possibile fare” (doc. 14 pag. 14).

                                         Tale circostanza è in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale federale, il quale, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; STF 9C_372/2009 del 10 luglio 2009; STF 9C_161/2009 del 18 settembre 2009; D. Cattaneo, "Les expertises en droit des assurances sociales" in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGSS), N° 44-2010 pag. 105 seg. (146).

 

                                         Il TCA rileva peraltro che in una sentenza pubblicata in DLA 1998 pag. 28 segg. – concernente l’esame dell’idoneità al collocamento di un assicurato - il Tribunale federale delle assicurazioni - annullando il giudizio con il quale i primi giudici avevano considerato l’interessato idoneo al collocamento - ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, ritenendo che la valutazione del medico di fiducia non conteneva, tra l’altro, una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e non poteva quindi essere considerata  sufficientemente probante.

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, a mente del TCA non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti medici, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, sia tale da giustificare una totale incapacità lavorativa. Gli atti devono quindi essere rinviati all’amministrazione, affinché predisponga una nuova perizia psichiatrica, da svolgere alla presenza dell’assicurato, al fine di stabilire se egli possa o meno essere considerato idoneo al collocamento.

 

                                         A tale proposito, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).

 

                                         Ora, è vero che nel caso di specie l’assicurato si è rifiutato, a due riprese, di presentarsi alla visita medica presso la dr.ssa __________, pur sapendo quali sarebbero state le conseguenze della sua mancata presenza alla visita fissata (cfr. doc. 26 in cui l’amministrazione ha espressamente avvertito l’assicurato che “trascorso infruttuoso il termine sopra indicato e/o in caso di omissione di sottoporsi alla visita di controllo, emetteremo una decisione sulla base degli elementi a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA)”).

                                         D’altro canto, tuttavia, il TCA rileva che, in sede ricorsuale, egli si è dichiarato “a disposizione per essere sottoposto eventualmente ad accertamento medico” (doc. III).

 

                                         Pertanto, ritenuto che in concreto l’idoneità al collocamento oggettiva dell’assicurato non può essere stabilita, in maniera affidabile, in base alla perizia della dr.ssa __________ – priva, come visto, della necessaria forza probante - spetterà alla Sezione del lavoro predisporre una nuova perizia psichiatrica.

 

                            2.6.2.   Quanto al profilo soggettivo, il TCA rileva che nello scritto del 17 marzo 2009, l’assicurato ha espressamente chiesto all’amministrazione di essere lasciato tranquillo (cfr. doc. 42/1). Dagli atti emerge, inoltre, che egli ha omesso di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo compreso fra il 10 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 fino alla fine del mese di marzo 2009; non si è presentato al colloquio di consulenza del 24 marzo 2009, né a quello del 25 giugno 2009; non si è presentato, inoltre, nemmeno alla visita medica prevista presso la dr.ssa __________.

 

                                         D’altra parte, tuttavia, il TCA constata pure che, dagli atti, emerge che l’interessato si è presentato ai colloqui di consulenza del 24 aprile 2009 e del 25 maggio 2009 (cfr. doc. 44).

                                         Inoltre, in occasione dell’incontro di consulenza del 24 aprile 2009, l’interessato ha consegnato all’amministrazione le ricerche di lavoro svolte nel mese di aprile 2009 (cfr. doc. 36 e 37/1) mentre, in quello del 25 maggio 2009, le ricerche di lavoro svolte nel mese di maggio 2009 (cfr. doc. 36/retro).

                            2.6.3.   Preliminarmente e a titolo generale va rilevato che relativamente al rapporto tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’idoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

 

                                         Il TFA ha, in particolare, rilevato:

 

                                         "Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigepflichtet werden. Zwar darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen, fürhrt dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30 Oktober 1995 [C178/95] mit Hinweisen) der Versicherte gennant, der sich trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im unverföffentlichten Urteil C. vom 22. März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden, dass erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse "pro forma" - Bemühungen vorweist."

                                           (cfr. DLA 1996/1997, pag. 101).

 

                                         L'Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in una decisione C 257/01 del 16 luglio 2003, nel caso di un assicurato che non era intenzionato ha cercare un'altra occupazione oltre al suo impiego a tempo parziale ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (…)

Auf Grund dieser Tatsachen ist zu folgern, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit gar keine weitere Anstellung neben seiner 60 %-Stelle (für welche vertraglich eine Pensenerhöhung auf 80 % und später 100 % vorgesehen war) suchte. Ob die Anspruchsvoraussetzung der (in vorliegendem Fall: teilweisen) Arbeitslosigkeit damit noch gegeben war oder ob der Beschwerdeführer nicht vielmehr seine Erwerbstätigkeit für eine beschränkte Zeit freiwillig auf 60 % reduzierte, kann offen bleiben, denn ersichtlich ist zumindest die fehlende Bereitschaft, eine andere oder eine weitere Stelle zu suchen und anzutreten, womit die weitere Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) in subjektiver Hinsicht nicht erfüllt war. Zwar lässt sich gemäss der Rechtsprechung aus ungenügenden Bemühungen um eine neue Stelle nicht ohne weiteres auf eine fehlende subjektive Bereitschaft schliessen, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. In der Regel liegt lediglich eine unzureichende Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht vor. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft auf Grund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr qualifizierter Umstände (ARV 2002 Nr. 13 S. 109 Erw. 4 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung nennt unter anderem das vollständige Fehlen jeglicher Bemühungen um eine Anstellung (ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA C 257/01 del 16 luglio 2003, consid. 3)

 

                                         Chiamata a pronunciarsi circa l'idoneità al collocamento di una assicurata che dopo essere stata sospesa due volte dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver seguito le indicazioni del proprio collocatore (in casu l'assegnazione a un programma di occupazione temporanea) ha rifiutato per la terza volta il programma di occupazione, la nostra Massima Istanza ha ancora sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.3 Nach Art. 15 Abs. 1 AVIG (in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung) ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Stützt sich eine Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit einzig auf fortgesetzte Verstösse gegen die Schadenminderungspflicht und kommt ihr somit Sanktionscharakter zu, muss das Verhältnismässigkeitsprinzip berücksichtigt werden. Dieses stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht zu beachtenden Grundsatz dar und bedeutet in der Arbeitslosenversicherung unter anderem, dass Sanktionen wegen pflichtwidrigem Verhalten in einem angemessenen Verhältnis insbesondere zum Verschulden der versicherten Person stehen müssen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen). So darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Dazu bedarf es besonders qualifizierter Umstände. Solche sind beispielsweise dann gegeben, wenn die versicherte Person trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen. Dagegen kann einem Versicherten mit ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen im Rahmen der erstmaligen Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern die Vermittlungsbereitschaft in aller Regel nicht abgesprochen werden, es sei denn, es bestehe trotz des äusseren Scheins nachweislich keine Absicht zur Wiederaufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit. Sind die Arbeitsbemühungen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern unbrauchbar, liegen besonders qualifizierte Umstände vor, welche zur Vermittlungsunfähigkeit führen. Dasselbe gilt, wenn über längere Zeit überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder blosse "pro forma"-Bemühungen vorgewiesen werden (SVR 1997 ALV Nr. 81 S. 246 Erw. 3b/bb; ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b). Dem Verhältnismässigkeitsprinzip widerspricht es auch, wenn einstellungswürdiges Verhalten zunächst mit der leichtesten Massnahme geahndet (Sistierung von wenigen Tagen in der Anspruchsberechtigung unter Annahme eines bloss leichten Verschuldens) und dann dieses gleiche Verhalten zum Anlass genommen wird, direkt auf die schwerste Sanktion, die Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit zu schliessen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c). Zudem folgt aus dem in Art. 5 Abs. 2 BV verankerten Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns für das Sozialversicherungsrecht ganz allgemein, dass jedenfalls schwere Rechtsnachteile als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens nur Platz greifen dürfen, wenn die versicherte Person vorgängig ausdrücklich auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist (Urteil B. vom 8. Mai 2002 [C 178/00] mit Hinweis auf die zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 96 V 3 Erw. 4b mit Hinweis; ARV 1993/94 Nr. 33 S. 234 Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch den im Zusammenhang mit Art. 30a AVIG erfolgten Hinweis von Thomas Nussbaumer, a.a.O., S. 266 Rz 722). Hingegen ist eine der Einstellung vorangehende Mahnung nicht erforderlich (BGE 124 V 233 Erw. 5b).

(…)." (cfr. STFA C 113/04 del 2 settembre 2004)

 

                            2.6.4.   Pendente causa, al fine di chiarire la fattispecie, il TCA ha chiesto alla Sezione del lavoro le seguenti precisazioni:

 

"  (…)

1.      Dalla documentazione agli atti emerge che, con decisione del 14 aprile 2009, l’URC di __________ ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per 15 giorni a partire dal 1° aprile 2009 per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 10 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 alla metà di aprile 2009.

 

      Con decisione del 1° ottobre 2009, poi confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2009, la Sezione del lavoro ha stabilito che l’assicurato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento a partire dal 17 marzo 2009.

 

      Al riguardo, Le chiedo di precisare per quali ragioni all’assicurato è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° aprile 2009 – fatto questo che presuppone che egli adempisse tutti i requisiti per essere ritenuto idoneo al collocamento – salvo poi decidere di considerare l’interessato inidoneo al collocamento a partire dal 17 marzo 2009.

 

2.   In data 30 aprile 2009, la Sezione del lavoro ha comunicato al rappresentante dell’assicurato che, dopo avere preso visione delle ricerche di lavoro svolte dall’interessato nel mese di aprile 2009, “constatiamo che l’assicurato ha ricercato lavoro in differenti settori professionali e impieghi – dal pizzaiolo al direttore passando dal consulente del personale. Ne deduciamo che, nonostante la buona volontà dimostrata, ciò non è propriamente conforme agli accordi sugli obiettivi sottoscritti con il suo consulente del personale di riferimento”.

 

      A tale riguardo, Le chiedo di volere precisare quali fossero gli accordi sugli obiettivi in questione.

 

3.   Nello stesso scritto del 30 aprile 2009 indirizzato al rappresentante dell’assicurato, la Sezione del lavoro ha inoltre comunicato che avrebbe atteso il colloquio di consulenza del 25 maggio 2009 presso l’URC di __________ “per verificare se l’assicurato ha effettivamente cambiato il proprio atteggiamento e si è conformato alle istruzioni dell’URC competente”.

 

      A tale proposito, Le chiedo di volere precisare innanzitutto se l’assicurato ha preso parte al colloquio di consulenza del 25 maggio 2009 (e, in caso di risposta positiva, voglia cortesemente farci pervenire copia del verbale redatto in quell’occasione).

 

      Inoltre, Le chiedo di volere comunicare quale valutazione è stata fatta delle ricerche di lavoro svolte dall’assicurato nel mese di maggio 2009, riportate sul relativo formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” presente agli atti.

 

4)   Infine, da una comunicazione di posta elettronica del 29 luglio 2009 inviata al signor __________ da parte della signora __________ __________ emerge che l’assicurato avrebbe inviato le ricerche di lavoro svolte nel mese di luglio 2009 direttamente al suo consulente del personale.

 

      Al riguardo, Le chiedo di precisare se l’assicurato ha svolto le ricerche di lavoro anche nei mesi di giugno e luglio 2009 e, nell’affermativa, di comunicare quale valutazione è stata fatta delle stesse.” (Doc. VII)

 

Con scritto dell’11 maggio 2010, la Sezione del lavoro ha risposto:

 

"  (...)

1.   Le decisioni in questione, segnatamente 14 aprile 2009 (doc. 39/1) emanata dall’URC di __________ e 1° ottobre 2009 (doc. 8) dell’UG, sono state emesse da due uffici distinti e toccano temi diversi. Infatti la decisione dell’UG confermata in opposizione tratta il tema dell’idoneità al collocamento ed è posteriore a quella dell’URC. Correttamente l’URC, indipendentemente dall’UG, si è espresso sulle ricerche di lavoro. La decisione dell’UG non è ancora cresciuta in giudicato e qualora codesto Lodevole Tribunale dovesse accogliere il ricorso interposto dall’assicurato rimarrebbe comunque in vigore la decisione emessa dall’URC.

      Per ragioni di praticità, generalmente, gli Uffici regionali di collocamento sanzionano gli assicurati per le ricerche di lavoro, indipendentemente dalla futura decisione che l’UG emanerà riguardo all’idoneità. Infatti, se esaminiamo il caso concreto, sarebbe piuttosto difficoltoso per l’URC emettere una sanzione sulle ricerche di lavoro dell’assicurato per il periodo in questione solo al termine della procedura di opposizione (16 dicembre 2009, circa 8 mesi dopo) o addirittura della procedura di ricorso che è tuttora pendente.

2.      Gli accordi sugli obiettivi sono contenuti nell’Intervista iniziale, pag. 2 (doc. 42/6, recte: 42/7).

 

3.      Vedi lettera 29 aprile 2010 dell’URC all’UG (doc. 48), segnatamente risposte 1 e 2. A nostro parere, la valutazione delle ricerche di lavoro per il mese di maggio 2009 è la seguente: le ricerche di lavoro del 4 maggio 2009, segnatamente quella effettuata presso la __________ quale collaboratore per l’archivio della banca dati e rispettivamente quella quale impiegato di commercio sono qualitativamente valide; mentre tutte le altre ricerche di lavoro non sono qualitativamente valide, poiché non sono conformi all’accordo sugli obiettivi (doc. 42/6, recte: 42/7) e sono inoltre svolte in professioni per le quali l’assicurato non possiede i requisiti richiesti.

 

4.      Vedi risposta 3 contenuta nella lettera 29 aprile 2010 dell’URC all’UG (doc. 48).” (Doc. X)

 

Nel citato scritto del 29 aprile 2010, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Sezione del lavoro (cfr. doc. VIII/bis), l’Ufficio regionale di collocamento di __________ si è così espresso:

 

"  (…)

1. L’assicurato si è presentato al colloquio del 25 maggio 2009, in allegato trova il relativo verbale.

 

2. Essendo in fase di valutazione l’idoneità al collocamento, le ricerche non sono state valutate in sede di colloquio ma inoltrate all’ispettore UG, quale elemento aggiuntivo di esame.

 

3. Dopo il colloquio citato al punto 1, l’assicurato non si è più presentato e non ha più consegnato ricerche di lavoro.” (Doc. 48)

 

                            2.6.5.   Da quanto sopra esposto, il TCA ritiene che, anche dal profilo soggettivo, siano necessari ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se l’assicurato possa essere considerato idoneo al collocamento, accertando se egli sia disponibile a cercare e ad accettare un’occupazione oppure no.

 

Se, infatti, da una parte, è vero che l’assicurato ha espressamente chiesto all’amministrazione di “essere lasciato tranquillo”, d’altra parte è altrettanto vero che egli ha svolto delle ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2009 e si è presentato ai colloqui di consulenza del 24 aprile 2009 e del 25 maggio 2009, dimostrando in tal modo una certa buona volontà.

 

Ritenuto che la stessa Sezione del lavoro aveva comunicato all’allora rappresentante legale dell’interessato che avrebbe proceduto ad una verifica, in un ragionevole lasso di tempo, del presunto cambiamento di comportamento dell’assicurato (cfr. doc. 39) e della sua presunta volontà di conformarsi alle istruzioni dell’URC competente (cfr. doc. 37) e considerato che l’assicurato ha poi realmente presentato delle ricerche di lavoro relative al mese di aprile 2009 (cfr. doc. 37/1) e di maggio 2009 (cfr. doc. 36) – seppur ritenute insufficienti - a mente di questo Tribunale non si può concludere, senza prima svolgere ulteriori accertamenti, che l’atteggiamento tenuto dall’assicurato non è stato tale, dal profilo soggettivo, da poterlo considerare seriamente disponibile a cercare e ad accettare un’occupazione adeguata.

 

                               2.7.   Alla luce di quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto rinviato alla Sezione del lavoro, affinché predisponga gli accertamenti necessari per chiarire sia l’aspetto oggettivo che quello soggettivo dell’idoneità al collocamento, come indicato ai consid. 2.6.1. e 2.6.5..

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Sezione del lavoro affinché proceda conformemente ai consid. 2.6.1. e 2.6.5..

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti