Raccomandata |
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Incarto n.
rs |
Lugano
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 febbraio 2009 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 febbraio 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 16 gennaio 2009 con cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 15 dicembre 2008 (cfr. doc. 7), in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
In particolare è stato stabilito, da una parte, che l’assicurata aveva esercitato un’attività salariata alle dipendenze della madre per soli 11 mesi, e dall’altra, che, nel 2007, pur accudendo la madre malata, non coabitava con quest’ultima (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, di avere lavorato per sua madre - nata nel 1923 e deceduta il 3 dicembre 2008 - 15 mesi nel termine quadro di due anni. Essa ha precisato di avere dapprima beneficiato di un contratto verbale e in seguito, dal 1° gennaio 2008, di un contratto scritto. L’insorgente, al riguardo, ha osservato che dal settembre al dicembre 2007 ha percepito fr. 1'000 al mese e in seguito fr. 2'683.40, comprensivi dell’assegno per grandi invalidi di spettanza di sua madre di fr. 894.-- al mese.
La ricorrente ha, altresì, indicato che i contributi AVS per i 12 mesi del 2008 sono già stati pagati, mentre quelli afferenti ai quattro mesi del 2007 - da settembre a dicembre 2007 - sarebbero stati corrisposti non appena in possesso del relativo conteggio (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.4. Il 5 aprile 2009 RI 1 si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha trasmesso copiosa documentazione (cfr. doc. X; B1-7; IX).
L’assicurata ha inviato ulteriori osservazioni il 13 aprile 2009 (cfr. doc. XII).
1.5. La Cassa, il 14 aprile 2009, ha riconfermato quanto precisato nella risposta di causa (cfr. doc. XIII).
1.6. Gli scritti pervenuti a questa Corte nel prosieguo della causa da parte dell’assicurata (cfr. doc. XX; XXII; XXIII; XXIV; XXVI; XXVII; XXVIII), sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXI; XXV; XXIX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 15 dicembre 2008 oppure no.
Più precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata, al momento della richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ossia se la stessa aveva compiuto o era liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
2.2. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.3. L'assicurato, in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).
In particolare, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 il Consiglio federale, circa l'Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione", ha rilevato che:
" (…)
Nell’avamprogetto relativo alla legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili inviato in consultazione il 5 giugno 2000 si è proposto di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 13 capoverso 2bis LADI affinché l’assistenza a familiari che beneficiano di un’indennità per grandi invalidi sia equiparata al lavoro educativo. Quale alternativa si è altresì accennato alla possibilità di interpretare più ampiamente l’articolo 14 capoverso 2 LADI (esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione). Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, le cerchie consultate hanno optato per la prima soluzione, ossia per una revisione dell’articolo 13 capoverso 2bis LADI, decidendo che i relativi lavori dovevano essere intrapresi nell’ambito della revisione LADI 2003 e non nell’ambito della legge sulla parità di diritti per i disabili (cfr. messaggio dell’11 dicembre 2000 relativo alla legge sulla parità di diritti per i disabili, n. 4.4.6).
Con la revisione LADI 2003 si propone di abrogare l’articolo 13 capoverso 2bis LADI conformemente a quanto postulato dalla mozione Baumann e di introdurre una norma concettualmente nuova nell’articolo 9b LADI. Di conseguenza, il tempo dedicato all’educazione dei propri figli non è più considerato in quanto periodo di contribuzione, ma dà diritto ad un prolungamento di due anni del termine quadro. In tal modo si impedisce che gli assicurati perdano i diritti acquisiti al momento della nascita di un figlio.
Si è tuttavia rinunciato a emanare una norma analoga per le persone che si dedicano all’assistenza di familiari bisognosi di cure poiché, secondo la nuova concezione, riprendere l’attività lucrativa al termine del lavoro educativo implica un cambiamento pianificabile di statuto. La cura di familiari disabili non rientra pertanto in questo caso poiché la decisione di cambiare statuto non dipende unicamente dalla disponibilità dell’assicurato.
Dall’analisi effettuata risulta tuttavia che la copertura sociale prevista dall’articolo 14 capoverso 2 LADI è sufficiente. Già oggi, le persone obbligate a riprendere un’attività lucrativa per motivi legati all’invalidità o alla morte del coniuge o alla soppressione di una rendita di invalidità (percepita direttamente o dalla persona assistita) sono di fatto esentate dal periodo di contribuzione. In particolare, hanno diritto sia alle indennità di disoccupazione sia alle altre prestazioni previste dalla LADI, ossia in particolare alla consulenza degli URC e alla partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Va inoltre rilevato che la nozione di «motivi analoghi» di cui all’articolo 14 capoverso 2 LADI può essere interpretata in senso lato, consentendo pertanto di applicare la disposizione a svariate fattispecie.
Da ultimo, le esigenze in materia di trasparenza e di certezza del diritto emerse nell’ambito della consultazione relativa alla legge sulla parità di diritti per i disabili per quanto concerne l’articolo 14 capoverso 2 LADI potranno essere soddisfatte nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) in seguito alla modifica della relativa legge.
(…)" (cfr. FF 2001, pag. 1982 e 1983)
Il nuovo art. 13 cpv. 1 bis dell'OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 prevede che:
" 1bis Vi è motivo analogo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure a condizione che:
a. le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente;
b. tali persone vivevano in comunione domestica con l'assicurato e
c. la durata dell'assistenza era superiore ad un anno."
2.5. La Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID) emanata dalla SECO e valida dal gennaio 2007 al p.to B197 afferente ai compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure enuncia quanto segue:
" Vi è motivo analogo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LADI anche nel caso di un assicurato che, non dovendo più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di una persona bisognosa di cure, è costretto ad assumere o a estendere un’attività dipendente, nella misura in cui:
- la persona bisognosa di cure necessitava di un aiuto permanente,
- tale persona viveva in comunione domestica con l’assicurato, e
- l’assicurato se ne è occupato per oltre 1 anno.
Le condizioni che danno diritto a un motivo di esenzione possono essere esaminate in base agli elementi esposti qui di seguito.
- Necessità di un aiuto permanente:
certificato medico, eventualmente conferma del diritto all'assegno per grandi invalidi della cassa di compensazione AVS.
- Comunione domestica:
conferma del Comune di domicilio; in applicazione per analogia dell’articolo 52g OAVS, la condizione dell’economia domestica comune con la persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta se quest’ultima vive nel medesimo appartamento, in un altro appartamento ma nello stesso edificio o in un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un terreno vicino.
- Assistenza per oltre 1 anno:
conferma del medico, ev. conferma dell’AVS in merito agli accrediti per compiti assistenziali assegnati all’assicurato.
- Causalità finanziaria: cfr. cifra marg. B192
Ad esempio, un'assicurata con un coniuge avente un reddito elevato che si è occupata della madre bisognosa di cure non può beneficiare, dopo il decesso della madre, di un motivo di esenzione poiché essa non è costretta a intraprendere un'attività lucrativa per necessità economiche.
La cessazione dei compiti assistenziali nei confronti di un bambino bisognoso di cure può essere riconosciuta come motivo di esenzione soltanto se tali compiti sono stati indennizzati da un'assicurazione, se l'assicurato viveva di tale indennità e se la sua soppressione obbliga l'assicurato a intraprendere un'attività lucrativa.
Questo motivo di esenzione è valido soltanto se la cessazione dell’assistenza non risale a più di 1 anno e se a quel momento l'assicurato risiedeva in Svizzera. Non è necessario invece che l'assicurato abitasse in Svizzera per tutto il periodo in cui si è fatto carico dei compiti assistenziali.
Se l'assicurato si è dedicato a compiti assistenziali ad esempio al 50%, l’importo forfetario è ridotto della metà.
Se l'assicurato si è occupato ad esempio al 40% di una persona bisognosa di cure e ha parallelamente esercitato un'attività lucrativa dipendente al 30%, il suo guadagno assicurato è calcolato sommando il reddito derivante dall’attività dipendente e il 40% dell’importo forfetario determinante. Dopo che l'assicurato ha percepito 260 indennità giornaliere, la parte dell’importo forfetario viene a cadere e il guadagno assicurato è ridotto fino a concorrenza del reddito soggetto a contribuzione (cfr. cifra marg. C19).
Se l'assicurato ha percepito per almeno 12 mesi un reddito soggetto a contribuzione per i suoi compiti assistenziali, non sussiste alcun motivo di esenzione. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito, comprese eventuali prestazioni in natura.”
2.6. In una sentenza 8C_26/2008 del 2 giugno 2008 il Tribunale federale ha, poi, stabilito che:
" (…)
4.
4.1 L'art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d'entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du conjoint, suppression de la rente d'invalidité) tout en laissant la porte ouverte à des «raisons semblables», afin de réserver aux organes d'application la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa p. 343 et les références). A ce propos, le Conseil fédéral a envisagé dans son message, à titre d'exemple, le cas d'un enfant célibataire qui s'est occupé de ses parents âgés, a été entretenu en contre-partie par eux et qui, après leur décès, est obligé de reprendre une occupation lucrative en raison de sa situation économique. Il songeait également à l'hypothèse d'une épouse dont le mari aurait disparu à l'étranger sans lui laisser des moyens d'existence (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 566). C'est à la faveur de la troisième révision de la LACI (loi du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003) que le Conseil fédéral a précisé, dans une certaine mesure tout au moins, la notion de raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI en adoptant l'art. 13 al. 1bis OACI.
4.2 Comme cela ressort aussi bien du texte de l'art. 14 al. 2 LACI que celui de l'art. 13 al.1bis OACI («le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre»; «gezwungen sind, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erwei-tern»; «sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipen-dente»), il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283, 125 V 123 consid. 2 p. 125; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 193).
4.3 L'art. 13 al. 1bis OACI ne vise donc pas simplement une période pendant laquelle un assuré s'est occupé d'une personne nécessitant des soins ou une période éducative. A cet égard, il n'y a pas de parallélisme avec les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI. Si le législateur avait voulu considérer une période de ce genre comme un motif ordinaire de libération causé par la seule impossibilité d'exercer une activité soumise à cotisation suffisante, il eût fallu mentionner cet état de fait à l'art. 14 al. 1 LACI et renoncer à la condition de la contrainte économique (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, p. 2252 no 244). Or, précisément, le législateur n'a pas voulu faire entrer dans la catégorie des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation celles et ceux qui se vouent à des tâches familiales d'éducation ou d'assistance (BO 1981 CN p. 624). C'est pourquoi dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), à laquelle se sont référés les premiers juges, le seco précise que la cessation des tâches d'assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que l'assuré a vécu de cette rémunération et qu'il est obligé, du fait de sa suppression, de prendre une activité salariée (sous no B 197). En d'autres termes, le fait d'être libéré de tâches d'assistance doit entraîner la disparition d'une source de revenu (voir DTA 1999 no 3 p. 9 [arrêt C 245/97]; voir aussi ATF 131 V 279 consid. 2.2 p. 282, où il s'agissait d'une assurée dont la mère avait été admise dans un home et qui, de ce fait, avait vu sa situation économique s'aggraver).” (le sottolineature sono del redattore)
2.7. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che la madre dell’assicurata, __________ nata nel 1923, nell’ottobre 2006 è stata colpita da un evento ischemico cerebrale. Essa è rimasta degente in ospedale fino al 6 novembre 2006 (cfr. doc. B5).
Dal rientro al proprio domicilio in __________ a __________, __________ è stata accudita dalla figlia durante il giorno e dal figlio __________ durante la notte per eventuali bisogni (cfr. doc. A3).
Nel mese di giugno 2007 l’insorgente e i suoi figli hanno ospitato __________ nella loro abitazione sita in zona __________ a __________, come risulta dalla dichiarazione del Comune di __________ del 23 gennaio 2009 (cfr. doc. A3; 28).
Alla madre dell’assicurata a fare tempo dal 1° settembre 2007 è stato concesso un assegno per grande invalida (cfr. doc. 33).
L’11 aprile 2008 è stato allestito un contratto di lavoro con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008, secondo il quale per le cure prestate alla madre e il mantenimento presso la propria abitazione a RI 1 veniva corrisposto uno stipendio mensile di fr. 1'784.40, oltre a fr. 899.-- corrispondenti all’assegno per grande invalida (cfr. doc. A1).
In effetti la madre dell’assicurata è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale datore di lavoro per personale domestico dal 1° gennaio 2008 a seguito della relativa richiesta del 24 aprile 2008 (cfr. doc. 42, 43).
__________ è deceduta il 3 dicembre 2008 (cfr. doc. 31).
Il 15 dicembre 2008 l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 67).
La Cassa, come già visto nei fatti, le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione, né può essere esentata dal medesimo (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente ha contestato la conclusione a cui è giunta parte resistente, affermando, in buona sostanza, che nel termine quadro di due anni ha lavorato per la madre durante 15 mesi in virtù, dapprima, di un contratto verbale e, in seguito, di un contratto scritto (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda preliminarmente che la ricorrente per beneficiare del diritto alle prestazioni a far tempo dal 15 dicembre 2008, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che in casu va dal 15 dicembre 2006 al 14 dicembre 2008 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o essere esonerata dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.3., 2.4.).
Per quanto attiene alla questione dell’adempimento o meno del periodo di contribuzione, va osservato che il contratto di lavoro scritto valido tra l’assicurata e la madre è iniziato il 1° gennaio 2008 (cfr. doc. A1).
Questa circostanza risulta, peraltro, incontestata.
L’insorgente ha asserito che già dal settembre 2007 era in essere un contratto di impiego con la madre concluso in forma verbale che prevedeva uno stipendio di fr. 1’000.-- al mese (cfr. doc. I; 23).
In una sentenza del 12 settembre 2005 nella causa A., C 274/04, pubblicata in DTF 131 V 444 e SVR 2006 ALV Nr. 8 pag. 27, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito, precisando la propria precedente giurisprudenza, che dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In causa, tuttavia, a prescindere dalla prova del versamento del salario, è solo con l’opposizione (cfr. doc. 8) che l’insorgente, per la prima volta, ha indicato che un contratto di lavoro verbale era stato concluso tra lei e la madre nel settembre 2007.
Al contrario, quando nell’aprile 2008 è stato compilato il “Questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro”, è stato precisato che __________ occupava dei dipendenti dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 430).
Inoltre anche nella Domanda d’indennità di disoccupazione del 7 gennaio 2009 l’assicurata ha specificato che il rapporto di lavoro era durato dal 1° gennaio 2008 al 3 dicembre 2008 (cfr. doc. 27).
E’ vero che l’insorgente ha chiesto alla Cassa compensazione AVS/AI/IPG di conteggiare i contributi per il periodo da settembre a dicembre 2007.
E’ altrettanto vero, però, che tale domanda è stata formulata soltanto nel marzo 2009 (cfr. doc. 1), ossia posteriormente sia alla decisione del 16 gennaio 2009, che alla decisione su opposizione del 12 febbraio 2009, con cui la parte resistente ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione in considerazione di un periodo contributivo di soli 11 mesi (cfr. doc. A; 7).
Questa richiesta non è, in ogni caso, stata accolta, poiché non è risultato comprovato il versamento di salari con la relativa trattenuta AVS per l’anno 2007 da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 1).
In simili condizioni, ritenuto che il giudice del diritto delle assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA deve concludere che nel 2007 l’assicurata non ha esercitato un’attività soggetta a contribuzione.
Del resto, se l’assicurata avesse realmente svolto un’attività lavorativa per la madre già dal settembre 2007, non si comprende per quale motivo, al momento della stesura del contratto di impiego nell’aprile 2008, non si è indicato che lo stesso aveva esplicato i propri effetti dal settembre 2007, ma si è, invece, fissato l’inizio, sì retroattivamente, ma limitatamente al 1° gennaio 2008.
2.10. Relativamente alla durata dell’attività professionale svolta alle dipendenze dalla madre a decorrere dal 1° gennaio 2008, va evidenziato che l’art. 338a CO prevede che:
" Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per analogia. (cpv. 1)
Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto. (cpv. 2)”
In una sentenza C 329/00 del 20 febbraio 2001, pubblicata in DLA 2001 N. 28 pag. 228 segg., l’Alta Corte ha deciso che una persona che si occupa dei compiti amministrativi e domestici di sua madre dietro rimunerazione soggetta a contribuzione AVS è vincolata a un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 338a cpv. 2 CO e svolge di conseguenza un’occupazione soggetta a contribuzione secondo l’articolo 13 LADI. La particolarità di tale contratto di lavoro consiste nel fatto che esso si estingue con la morte della persona assistita.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha rilevato che:
" (…)
Das kantonale Gericht begründete die fehlende Mindestbeitragsdauer mit Art. 338a Abs. 2 OR. Nach diesem Artikel erlischt das Arbeitsverhältnis mit dem Tod des Arbeitgebers, wenn es wesentlich mit Rücksicht auf dessen Person eingegangen worden ist. Jedoch kann der Arbeitnehmer angemessenen Ersatz für den Schaden verlangen, der ihm infolge der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst. Um ein solches Arbeitsverhältnis handelt es sich im vorliegenden Fall bei der Tätigkeit der Beschwerdeführerin für ihre Mutter. Es ist wesentlich mit Rücksicht auf die Person der Mutter eingegangen worden. Tätigkeiten wie Haushälterin, Privatsekretärin, Gesellschafterin oder Pflegerin für eine bestimmte Person fallen denn auch unter den Anwendungsbereich von Art. 338a Abs. 2 OR (Brühwiler, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, N 3 zu Art. 338a OR; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, N 3 zu Art. 338a OR; Rehbinder, Berner Kommentar, N 4 zu Art. 338a OR). Durch entsprechende sachliche Befristung erlischt das Arbeitsverhältnis automatisch mit dem Tod des Arbeitgebers (Brühwiler, a.a.O.; Rehbinder, a.a.O.). Der Arbeitnehmer kann diesfalls von den Erben einen angemessenen Schadenersatz verlangen (Art. 338a Abs. 2 zweiter Halbsatz OR). Aufgrund der Akten ist weder behauptet noch erstellt, dass die Beschwerdeführerin solchen Schadenersatz geltend gemacht oder erhalten hat. In diesem Zusammenhang ist ohnehin zu beachten, dass die Beschwerdeführerin das Arbeitsverhältnis mit ihrer Mutter eingegangen und zugleich deren Erbin ist. Unter diesen Umständen ist schon fraglich, ob ihr überhaupt ein Schadenersatz zusteht. Vielmehr ist das Arbeitsverhältnis und damit die beitragspflichtige Beschäftigung angesichts von Art. 338a Abs. 2 OR mit dem kantonalen Gericht als per 15. April 1999 beendet zu betrachten. Daran ändert nichts, dass die bereits am 9. April 1999 erfolgte Lohnzahlung den ganzen Monat April erfasst, die AHV ebenfalls die Beiträge bis Ende April 1999 in Rechnung gestellt und die Arbeitslosenkasse den ganzen Monatslohn in die Zwischenverdienstabrechnung für den Monat April 1999 einbezogen hat. Der Beschwerdeführerin steht es frei, bei der Arbeitslosenkasse eine neue Abrechnung für den Monat April 1999 zu verlangen. Unter diesen Umständen ist nicht zu prüfen, ob ein gestützt auf Art. 338a Abs. 2 zweiter Halbsatz OR geleisteter Schadenersatz als massgebender Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG (in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 AVIG) zu qualifizieren ist.“
2.11. In concreto, dunque, il contratto di lavoro valido dal 1° gennaio 2008 si è estinto il 3 dicembre 2008, giorno del decesso della madre della ricorrente (cfr. doc. 31).
Tale data corrisponde, d’altronde, a quella indicata dall’assicurata nella Domanda d’indennità di disoccupazione del 7 gennaio 2009 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro (cfr. doc. 27).
L’insorgente non ha preteso, del resto, di avere chiesto un equo risarcimento per il danno derivatole dalla fine prematura del rapporto di impiego (cfr. art. 338a cpv.2 CO).
Ne discende che l’assicurata, nel termine quadro rilevante per il periodo di contribuzione che si estende dal 15 dicembre 2006 al 14 dicembre 2008, ha svolto un’attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di 11 mesi (da gennaio a novembre 2008 e 3 giorni (dal 1° al 3 dicembre 2008; cfr. art. 11 OADI).
Essa non ha, pertanto, compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
2.12. L’insorgente nemmeno può essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 LADI.
Da un lato, l’art. 14 cpv. 1 LADI trova applicazione quando uno dei motivi di esonero elencati alle lettere a), b) e c) riguarda personalmente l'assicurato stesso che se ne avvale.
In altre parole, in caso di malattia, l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI è applicabile solo se l'assicurato stesso è malato e non invece nel caso di malattia della persona assistita (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 197, pag. 78 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, pag. 187).
Di conseguenza, in casu, dove la persona malata era la madre dell’assicurata, l’art. 14 cpv. 1 LADI non torna applicabile.
Dall’altro, in relazione all’art. 14 cpv. 2 LADI, che entra in linea di contro quale eventuale motivo di esonero per “motivi analoghi” (cfr. consid. 2.4.) per il periodo precedente all’inizio del contratto di lavoro (1° gennaio 2008), giova osservare che nel caso di specie non è adempiuto il requisito della comunione domestica con l'assicurata di cui all’art. 13 cpv. 1bis lett. b OADI (cfr. consid. 2.4.; art, 52g OAVS; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 3.8.8.3.4 n. 505 pag. 195).
In effetti dalla dichiarazione del Comune di __________ del gennaio 2009 emerge chiaramente che la madre della ricorrente, che abitava in __________ a __________, è stata trasferita presso l’abitazione della figlia, in località __________ a __________, soltanto nel mese di giugno 2007 (cfr. doc. A3).
L’assicurata, pertanto, ha assistito la madre al proprio domicilio senza esser vincolata da alcun contratto di lavoro per una durata di sei/sette mesi (dal giugno a dicembre 2007), ovvero per una durata inferiore a un anno.
E’ utile infine sottolineare che, come già esposto sopra, non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7.).
2.13. La Cassa, pertanto, a ragione ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione.
L’assicurata, infatti, non avendo compiuto il periodo di contribuzione e non potendo essere esonerata dallo stesso, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La decisione su opposizione del 12 febbraio 2009 impugnata deve, dunque, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti