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Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 marzo 2009 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 16 gennaio 2009 la RI 1 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2009 per i 29 dipendenti dell'azienda.
La ditta ha rilevato che il volume di ordinazioni è mutato a causa della "contrazione del volume di lavoro, lentezza della committenza nelle decisioni" (cfr. Doc. 1, punto 10).
I motivi alla base dell'introduzione del lavoro ridotto sono i seguenti:
" La decisione di introdurre il lavoro ridotto è stata presa in quanto abbiamo constatato un netto calo nel numero di capitolati inerenti le opere da capomastro già a partire dagli ultimi mesi del 2008." (Doc. 1, punto 11a)
L'azienda ha così illustrato le misure adottare per evitare il lavoro ridotto:
" Durante gli ultimi mesi del 2008 abbiamo drasticamente diminuito il numero dei dipendenti con cessione di quest'ultimi a ditte del ramo. Inoltre seguiamo le pubblicazioni e contattiamo committenti e progettisti per l'invio di moduli d'offerta." (Doc. 1, punto 11b)
La RI 1 ha poi negato che sono state differite delle ordinazioni e al riguardo si è così espressa:
" No, ma comunque i tempi di decisione per l'inizio dei cantieri si sono allungati. Non ci sono ritardi sui cantieri in corso. Comunque non sono eventuali ritardi la causa della momentanea mancanza di lavoro." (Doc. 1, punto 11c)
Infine la ditta ha così descritto le ragioni per cui la perdita di lavoro è da lei ritenuta solo temporanea:
" Normalmente tra fine anno e inizio anno nuovo escono capitolati per lavori da eseguire in primavera. Purtroppo non siamo in grado di conoscere in anticipo l'evoluzione del mercato del lavoro. Bisogna tenere in considerazione inoltre il drammatico collasso finanziario mondiale e l'incertezza è ancora maggiore. Confidiamo nelle condizioni delle offerte allestite e che allestiremo nelle prossime settimane. Inoltre la concessione del LR, da parte vostra, ci permette di mantenere gli attuali posti di lavoro." (Doc. 1, punto 12)
1.2. Il 21 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha richiesto all'azienda alcune informazioni, invitandola pure a trasmettere ulteriore documentazione (cfr. Doc. 2), ciò che essa ha fatto il 28 gennaio 2009 (cfr. Doc. 3).
Il 2 febbraio 2009 la Sezione del lavoro ha chiesto ulteriori informazioni all'Impresa RI 1 (cfr. Doc. 4), che ha risposto il 9 febbraio 2009 (cfr. Doc. 6).
Con decisione del 13 febbraio 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. 7).
1.3. Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un'opposizione nella quale ha sottolineato che la mancanza di lavoro è dovuta a motivi economici e non a motivi di oscillazione stagionale (cfr. Doc. 8).
Nella decisione su opposizione del 5 marzo 2009 la Sezione del lavoro ha riconfermato la decisione di opporsi al versamento di indennità per lavoro ridotto argomentando:
" (...)
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti si constata che la perdita di lavoro invocata, nonostante presenti un carattere presumibilmente temporaneo anche in presenza della decretata moratoria concordataria della durata di sei mesi (decreto pretorile del 28 novembre 2008), risulta usuale sia nell'azienda che nel settore stesso e, inoltre, determinata da circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI). In particolare, l'opponente è confrontata con una marcata diminuzione delle commesse da eseguire, questo già dagli ultimi mesi del 2008. Sulla scorta dei lavori attualmente acquisiti l'impresa ha la possibilità di occupare solo un numero ridotto dei propri operai. Le cause di questa situazione sono state individuate nella mancanza di nuove delibere e nella lentezza della committenza nelle decisioni di attribuzione e di inizio dei lavori. Alla luce della giurisprudenza citata, le cause della riduzione di lavoro prevista - malgrado la loro possibile intensità sull'occupazione della manodopera - sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e, pertanto, la perdita di lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza esclusa dall'indennità per lavoro ridotto.
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione qui contestata." (Doc. 10)
1.4. Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Sono veramente dispiaciuto che la Sezione del lavoro invece di dare una mano a chi è effettivamente in difficoltà e cerca in tutti i modi di salvare la propria ditta e quindi l'occupazione dei propri dipendenti a condizioni di tutto rispetto, trova i modi del burocrate che non rischia nulla di metterti ancor più il bastone fra le ruote.
Ma le assicurazioni si pagano per quando si ha bisogno o io vivo su di un altro pianeta?
Egregi Signori, per la primissima volta chiedo ad un’assicurazione, di darmi una mano (come di diritto per i miei dipendenti). Non ho mai fatto capo a nessuno, nemmeno all'assicurazione intemperie... ho sempre provveduto ad organizzare il lavoro in maniera ottimale così che non vi fossero mai delle perdite di salario per i miei dipendenti, ho sempre sostenuto i normali costi dovuti alle oscillazioni dell'edilizia a volte ammucchiando gli operai uno sopra l'altro per non fargli perdere le ore di lavoro alle quali hanno diritto.
Fino all'estate scorsa la mia ditta contava 66 dipendenti, oggi ne conta 26... se questo vi sembra normale ... però guarda un po' ... non ho licenziato nessuno e mi sono impegnato a trovar loro un posto di lavoro in altre aziende.
La mia situazione di moratoria concordataria è stata concessa dalla Pretura affinché io possa trovare il modo di risanare la mia situazione finanziaria e onorare i miei creditori, il tutto in funzione della continuità dell'azienda stessa. Il Pretore di __________ ha accettato la mia richiesta di moratoria è ha nominato quale commissario del concordato il signor __________ c/o __________, __________, __________.
Come ampiamente descritto nella nostra richiesta di preannuncio di lavoro ridotto (vedi in particolare i punti 10, 11 a, l lb, 11 c e 12 del preannuncio) siamo stati costretti, per non dover valutare un’ eventuale ipotesi di licenziamento di tutto il personale a dover inoltrare richiesta dell'introduzione del lavoro ridotto e la seguente tempestiva opposizione.
La Sezione del Lavoro ha deciso di negarci il diritto all'introduzione del lavoro ridotto ed in seguito emettere una decisione su opposizione negativa nei nostri confronti.
Ci siamo permessi di contestare nel modo più assoluto che la nostra ditta abbia chiesto l'introduzione del lavoro ridotto come indicato dalla sezione del lavoro.
In effetti riteniamo che la nostra domanda presentata il 16.01.2009 poi successivamente i nostri scritti del 28.01.2009 e del 9.02.2009 abbiano fatto chiarezza sui motivi per il quale e' stato chiesto l'introduzione della misura dell'orario ridotto all'interno della nostra azienda.
Della crisi congiunturale che stiamo vivendo si è accorto pure il nostro Consiglio Federale che ha recentemente agito tempestivamente prolungando a 18 mesi l'indennità per orario ridotto e riducendo addirittura ad 1 giorno il periodo di attesa a carico del datore di lavoro.
Ci sembra al quanto strano, come citato poco sopra, che la SdL abbia citato l'oscillazione stagionale nel nostro caso quando siamo stati chiari più volte che la nostra richiesta di lavoro e' da ritenere temporanea in quanto ci siamo e ci stiamo adoperando come hanno potuto costatare dal programma lavori inviato con scritto del 28.01.2009.
Anche la nostra __________ ha recentemente preso posizione, a seguito di un seminario che si e' tenuto negli scorsi giorni al __________ di __________, in merito al modo restrittivo nello strumento del lavoro ridotto per le aziende attive nel campo edile rispetto a quelle attive in altri settori.
Ribadiamo che sia nel nostro preannuncio che nei successivi scritti abbiamo esaurientemente informato la SdL,sui motivi della richiesta di orario ridotto, che sono da ricercare nella nostra momentanea mancanza di lavoro dovuta a motivi economici e non come indicato per motivi di oscillazione stagionale.
Nell'attesa di una sollecita evasione, per motivi inerenti al funzionamento della nostra ditta, al presente scritto e fiduciosi in un vostro riscontro a noi favorevole, l'occasione ci è gradita per porgere i miei più distinti saluti." (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 16 aprile 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Le cause di questa situazione sono state individuate nella mancanza di nuove delibere e nella lentezza della committenza nelle decisioni di attribuzione e di inizio dei lavori. La difficoltà per la ricorrente nell'acquisire nuovi lavori è del resto influenzata anche dal fatto di trovarsi in serie difficoltà economiche. Ora, alla luce della giurisprudenza citata, le cause della riduzione di lavoro prevista - malgrado la loro possibile intensità sull'occupazione della manodopera - sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e, pertanto, la perdita di lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza esclusa dall'indennità per lavoro ridotto." (Doc. III)
in diritto
2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale ed ha rilevato:
" (...)
2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht verletzt. (...)"
Nel settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto segue:
" 2.- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de construction portant sur cinq immeubles locatifs parce que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des factures non encore échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à la troisième, elle réside dans le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir l'adjudication d'importants travaux au détriment de la recourante.
b) II est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître
de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles circonstances ne sont en effet nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.
En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en
résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises
structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit
un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en
admettant que ce document soit
représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la
construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus
avantageuse est sensiblement
inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les
plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en
cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de
«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux
d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle
tendue, dont l'assurance-chômage
n'a pas à répondre."
In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:
" Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001 C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hat.
3.1 Was dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können, weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006 storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate, in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
Nella citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva rilevato:
" 3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau- und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von Terminen auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33).
b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel, usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b). Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit.
In un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una impresa di costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni del 42% a causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale federale si era così espresso:
" Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen (Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt, respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit einem aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz hätten den Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die aktuelle Auftragslage eruiert hätten.
4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen gehalten ist, hat sie angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach der aktuellen Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).
Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar, für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.
4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände, welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Einwände der Firma, die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden."
2.4. In una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha rilevato:
" ILR E CRISI CONGIUNTURALE
A causa del previsto rallentamento congiunturale occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo per evitare brusche riduzioni del personale.
Sebbene le esperienze fatte finora siano positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.
Di conseguenza le autorità preposte all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di lavoro.
Per questo motivo occorre accordare un'attenzione particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. La Circolare della SECO concernente l'indennità per lavoro ridotto in vigore dal 1° gennaio 2005 al punto B.8.3 prevede quanto segue:
" Se sussistono indizi concreti che il lavoro ridotto è soltanto una tappa preliminare in vista di una chiusura programmata dell'azienda (dichiarazione di fallimento, liquidazione concordataria), la condizione relativa al carattere temporaneo della perdita di lavoro e alla conservazione dei posti di lavoro non è o non è più adempiuta.
Se viene a conoscenza di un'imminente chiusura dell'azienda, la cassa deve sospendere il versamento dell'indennità anche se il lavoro ridotto è stato approvato e sottoporre il caso al servizio cantonale. Quest'ultimo verifica, sulla base dei recenti sviluppi, se occorre riconsiderare la decisione presa o annullarla.
Il diritto all'indennità per lavoro ridotto va negato anche a un'azienda in moratoria concordataria. A partire dal momento in cui è stata concessa la moratoria, il versamento dell'indennità deve essere sospeso, tranne nel caso in cui l'azienda può dimostrare in modo credibile, mediante mezzi di prova adeguati (domanda di moratoria, progetto di concordato, attestato del commissario/giudice del concordato, ecc.), che i posti di lavoro dei dipendenti colpiti dal lavoro ridotto potranno essere conservati nonostante la procedura concordataria in corso."
2.6. Nell'evenienza concreta la ditta RI 1 ha fatto valere quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto dal 1° febbraio al 3 giugno 2009 la contrazione del volume di lavoro e la lentezza della committenza nelle decisioni.
Ora, come dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.3) per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).
D'altra parte sempre, secondo la giurisprudenza federale richiamata in precedenza, una perdita di lavoro nei mesi invernali è usuale nel settore dell'edilizia (cfr. pure la STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007 citata dalla Sezione del lavoro nella decisione del 13 febbraio 2009, cfr. Doc. 7).
Inoltre la direttiva SECO riprodotta al consid. 2.4. ha confermato questi criteri restrittivi nella presente fase di crisi congiunturale.
In tale contesto va rilevato, per quel che concerne il settore dell'edilizia nel nostro Cantone, che la Società svizzera impresari costruttori, sezione Ticino, il 16 giugno 2009 ha emesso un comunicato stampa nel quale figurano le seguenti indicazioni:
" Imprese di costruzione ticinesi:
buone
le riserve di lavoro,
ora sono attesi "i cantieri anticiclici"
In considerazione dell'insicurezza economica generale, la Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino ha ritenuto di promuovere, ad inizio giugno, una nuova indagine conoscitiva allo scopo di disporre di un quadro più dettagliato della situazione congiunturale riferita al settore principale della costruzione. La partecipazione all'inchiesta è stata elevata, ciò che assicura una buona rappresentatività del campione statistico.
Come premessa di ordine generale possiamo ribadire che l'andamento del settore può essere definito buono, pur con disparità geografiche. Infatti, le imprese discoste e delle valli lamentano qualche difficoltà di troppo. Di seguito riportiamo i principali aspetti emersi dal sondaggio.
Riserve di lavoro
Le riserve di lavoro sono definite incoraggianti (da 2 a 4 mesi) per il 47% degli interpellati, buone (da 4 a 6 mesi) per il 35% e buone (più di 6 mesi) per il 9%. Il rimanente 9% ci comunica di avere riserve di lavoro inferiori ai 2 mesi.
Difficoltà d'incasso
Ben il 70% denuncia difficoltà d'incasso, ciò che contribuisce notevolmente ad accrescere le spese di gestione corrente e a diminuire la liquidità. Una quota importante (il 29%) riguarda l'Ente pubblico e per questo motivo la Direzione della SSIC TI ha già sposto interventi specifici presso i Dipartimenti interessati.
(...)
Per concludere ci sembra opportuna una riflessione riferita alle prospettive per l'acquisizione di nuovi lavori. Qui le imprese attendono l'avvio, in tempi brevi, dei cantieri correlati alle misure anticicliche (recentemente votate dal Gran Consiglio), in modo da evitare l'esaurimento delle riserve, con il conseguente effetto negativo sull'occupazione. L'auspicio è dunque che, sia il Dipartimento del territorio, sia la Sezione della logistica possano realmente contribuire alla già citata azione anticiclica. A tal proposito esistono progetti pronti a partire, rispettivamente finanziamenti già votati per la loro realizzazione. La nostra preoccupazione è anche motivata dal fatto che da informazioni avute da quattro banche, i tassi ipotecari potrebbero progressivamente salire già a partire da settembre. Ciò comporterebbe una contrazione del mercato dell'edilizia privata che andrebbe possibilmente compensata da maggiori investimenti da parte dell'Ente pubblico." (cfr. www.ssic-ti.ch)
A proposito della RI 1 dagli atti dell'incarto risulta che la ditta ha chiesto una moratoria concordataria della durata di 6 mesi, che è stata concessa dal Pretore della Giurisdizione di __________. Dalla domanda di concessione della moratoria emerge che la ditta ha uno scoperto di (almeno) fr. 585'002.70 con un imprenditore __________ in relazione ad un cantiere di __________, per il quale è stato superato il termine di consegna oltre ad uno scoperto di fr. 163'780.90 per problemi d'incasso relativi ad un altro cantiere (cfr. "Domanda di concessione di moratoria concordataria" del 24 novembre 2008, punti 2 e 3, Doc. 3).
Il 9 febbraio 2009, rispondendo alle domande dell'amministrazio-ne la ditta ha così specificato il concetto di "lentezza della committenza nelle decisioni" che figura sulla sua domanda di lavoro ridotto:
" (...)
Citiamo il caso del __________ che secondo la DL doveva iniziare durante la settimana 4/2009. Problemi di natura burocratica, permesso definitivo, ne ostacolano l'inizio. Inoltre acquisizioni che si pensavano possibili con l'insinuazione della moratoria sono andati persi. (...)" (Doc. 6)
Ora, sia il ritardo nella concessione della licenza edilizia sia il fatto che l'introduzione della moratoria concordataria da parte della ditta ha fatto sfumare possibili acquisizioni di nuova clientela (cfr. al riguardo anche la risposta di causa, consid. 1.5) fanno parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti