Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 marzo 2009 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 22 luglio 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico - confermando una precedente decisione del 10 giugno 2008 (cfr. doc. J) - ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC di __________ presso il __________ di __________, in qualità di portiere ai piani (cfr. doc. L).
Con sentenza 38.2008.45 del 22 ottobre 2008 il TCA - ritenendo che la Sezione del lavoro Ufficio giuridico non avesse approfondito le effettive modalità con la quale si svolse il colloquio tra l’assicurato e la signora __________, di modo che fosse imprescindibile procedere all’audizione della stessa, alla presenza dell'assicurato - ha annullato la decisione su opposizione del 22 luglio 2008 e ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti (doc. M).
1.2. Dopo avere proceduto agli accertamenti richiesti dal TCA, con decisione del 27 novembre 2008 (doc. O), poi confermata con decisione su opposizione del 13 marzo 2009 (doc. Q), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC di __________ presso il __________ di __________, in qualità di portiere ai piani.
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dal __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la revoca della sanzione.
Sostanzialmente il rappresentante dell’interessato ha contestato il fatto che l’assicurato abbia rifiutato il posto di lavoro presso il __________ di __________ a causa dello stipendio proposto, di fr. 3'000.00, inferiore rispetto a quello percepito presso il precedente datore di lavoro, pari a fr. 3'350.00.
L’assicurato sostiene, infatti, di non avere avanzato pretese riguardo allo stipendio, ma di essersi solo limitato ad indicare, rispondendo alla domanda postagli dalla responsabile delle risorse umane del __________, quale fosse il salario ricevuto presso il suo ultimo datore di lavoro.
Il rappresentante dell’assicurato ha quindi nuovamente indicato che l'interessato non ha rifiutato il posto di lavoro presso il __________, ribadendo che “la signora __________, responsabile delle risorse umane, ha preferito troncare ogni tipo di discussione, semplificando il tutto con la frase "Il signor RI 1 ha richiesto un salario di Fr. 3'300.00”.
Infine, il rappresentante dell’interessato ha osservato che “dal verbale di audizione del 19 novembre 2008 non è emerso nulla di nuovo, l’assicurato è rimasto sulla sua posizione e la teste signora __________ ha confermato anch’essa la sua versione”, aggiungendo che “visto che l’assicurato è stato rimandato all’URC per un chiarimento in merito ad un’eventuale differenza salariale a carico della Cassa, vi è da chiedersi come mai il collocatore non abbia reso attento l’assicurato nel senso che non poteva rifiutare questo posto di lavoro, il collocatore non ha neppure preso contatto con il probabile futuro datore di lavoro” (doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 27 maggio 2009, la Sezione del Lavoro, Ufficio giuridico, ha proposto di respingere il ricorso.
In particolare, l’amministrazione ha osservato che, dall’audizione della responsabile delle risorse umane del __________, è emerso che il potenziale datore di lavoro era disposto ad assumere l’assicurato, qualora egli avesse accettato lo stipendio offerto; che la signora __________ ha proposto all’interessato di informarsi presso l’URC circa la possibilità di ricevere delle indennità compensative, viste le pretese salariali dello stesso; che l’assicurato ha confermato di essere stato invitato a prendere contatto con l’URC per la questione delle indennità compensative; che l’assicurato non ha più contattato il potenziale datore di lavoro.
Alla luce di questi elementi e in particolare del fatto che l’assicurato non solo non si è informato a proposito delle eventuali indennità compensative, ma nemmeno ha più contattato il potenziale datore di lavoro, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha quindi concluso che “l’occasione di lavoro è sfumata a causa del comportamento dell’insorgente che non ha più ripreso contatto con il datore di lavoro, dimostrando in questo modo di non accettare lo stipendio offerto e di conseguenza l’impiego”.
L’amministrazione ha sottolineato che “anche al termine del colloquio di assunzione, il potenziale datore di lavoro era disposto ad assumere l’assicurato e quindi non vi è stata una chiusura definitiva nei confronti dell’assicurato. Infatti dal formulario Esito della candidatura (inc. 38.2008.45: doc. 8), il potenziale datore di lavoro, alla domanda che segue: La persona in questione presenta un profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro? ha risposto di sì, di conseguenza se l’opponente avesse nuovamente contattato il datore di lavoro, dimostrando di accettare lo stipendio proposto, quest’ultimo lo avrebbe certamente assunto. Il comportamento tenuto dall’assicurato non appare suscettibile di essere scusato in alcun modo” (doc. III).
1.5. Il 2 giugno 2009, il rappresentante dell'assicurato ha confermato quanto già esposto in sede ricorsuale (doc. V).
Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VI), per conoscenza.
1.6. In corso di causa, questo Tribunale ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo dell’assicurato (doc. VII), che è pervenuto al TCA in data 27 luglio 2009 (doc. VIII + bis/1-98).
Le parti hanno avuto la possibilità di prendere visione dell’incarto dell’URC dell’assicurato e di formulare delle osservazioni scritte in merito (doc. IX).
L’assicurato è rimasto silente, mentre l'amministrazione, con scritto del 18 agosto 2009, si è confermata nel contenuto della risposta di causa, rilevando che “dal colloquio di consulenza del 18 aprile 2008, emerge chiaramente che l’assicurato, malgrado l’esplicito suggerimento del datore di lavoro, non ha nemmeno verificato le condizioni per poter effettuare un guadagno intermedio presso l’URC” (doc. XII).
La presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso il __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv. 3 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002), l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages (ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.4. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA ha, al riguardo, rilevato:
" (…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è così espressa:
" Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten, als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12. November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben, insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht einverstanden ist."
Su questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé.
Un désintérêt manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit l'employeur à refuser de conclure le contrat de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard è l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité, il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine, in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8. Nella presente fattispecie le motivazioni per cui l'opportunità di lavoro non si è concretizzata sono state così esposte dall'assicurato in occasione di un colloquio di consulenza tenutosi il 18 aprile 2008:
" Il Sig. RI 1 si presenta per spiegarmi lo svolgimento dell'assegnazione al __________ di __________.
Oggi 18.04.08 alle 10.00 si è presentato presso il datore di lavoro ed è stato ricevuto dalla sig.ra __________. Dopo le spiegazioni di rito sul tipo di lavoro (mansionario), la sig.ra ha chiesto all'assicurato a quanto ammontasse lo stipendio precedente.
Dopo la risposta dell'assicurato (3'350 CHF presso l'Hôtel __________ di __________), la sig.ra, con fare irritato, ha detto che il salario sarebbe stato di 3'000 CHF, dicendosi sorpresa che l'URC non specificasse ciò.
Il Sig. RI 1 lamenta il fatto di non essere stato nè ascoltato nè preso in considerazione (la discussione è stata troncata dalla sig.ra __________)." (Doc. C)
Il datore di lavoro ha invece indicato sull'apposito formulario che l'assicurato si è puntualmente presentato il 18 aprile 2008 alle ore 10oo, dopo avere preso contatto telefonicamente il 17 aprile 2008, e che egli non è stato assunto per "salario" (cfr. doc. D).
Il Consulente del personale URC __________, il 29 aprile 2008, ha inviato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico una "Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto lavoro)” nella quale si è così espresso:
" (...)
In data 24.04.08, ho avuto un colloquio telefonico con la sig.ra __________, confermatomi con l'e-mail seguente:
" Egregio signor __________,
riferendomi alla nostra telefonata le confermo la nostra offerta di salario di CHF 3'000.--. Il signor RI 1 ha richiesto un salario di 3'300.--.
Con cordiali saluti,
__________, __________, __________."
In data odierna (24.4.08) mi sono informato presso il RA 1 (Sig. __________) in merito al minimo contrattuale, ricevendo conferma che, essendo __________ in zona LIM, il __________ può offrire un salario minimo di 3'000 CHF per la posizione offerta." (Doc. G)
L'assicurato ha affermato di non avere avuto il tempo materiale di prendere posizione sulla proposta di salario in quanto la sua interlocutrice ha interrotto la discussione.
Conformemente a quanto disposto dal TCA nella sentenza 38.2008.45 del 22 ottobre 2008 (cfr. doc. M), l’amministrazione, stante le contrastanti versioni fornite dall’assicurato e dalla responsabile delle risorse umane del __________ di __________, ha proceduto all’audizione della signora __________, alla presenza dell’interessato.
Dal verbale di audizione del 19 novembre 2008, risulta quanto segue:
" __________, nata il __________, separata, domiciliata in via
__________ __________, responsabile delle risorse umane del __________ a __________
La signora __________ è stata convocata nella sede dell’Ufficio regionale di collocamento di __________, previa citazione del 6 novembre 2008, per essere sentita in relazione alla pratica RI 1 / Sezione del lavoro – Ufficio giuridico, Bellinzona.
Al colloquio sono presenti anche l’assicurato medesimo, accompagnato dal suo rappresentante (sig. __________ del RA 1 di __________).
Si premette che:
- in data 17 aprile 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha assegnato al signor RI 1 un impiego a tempo pieno come portiere ai piani (pulizia stanze), di durata determinata (sino al 30 ottobre 2008), libero da subito e per uno stipendio di CHF 3'000.-, presso il __________ a __________;
- il colloquio di lavoro è avvenuto il 18 aprile 2008 alle ore 10.00 con la signora __________, ma non è andato in porto;
- ritenendo che l’assicurato avesse, con il suo comportamento, precluso una sua possibile assunzione presso il __________ a __________, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con decisione del 10 giugno 2008, lo ha sospeso per la durata di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, sospensione successivamente confermata con decisione su opposizione del 22 luglio 2008;
- con sentenza del 22 ottobre 2008, il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano ha annullato la decisione su opposizione del 22 luglio 2008, rinviando gli atti al servizio cantonale per nuovi accertamenti. In particolare, il Giudice di prime cure invita a chiarire meglio come si è svolto il colloquio avvenuto il 18 aprile 2008, in quanto vi è divergenza tra quanto sostiene il potenziale datore di lavoro e quanto invece pretende l’assicurato.
***
Domanda n. 1
Come si è svolto il colloquio di lavoro con il signor RI 1 il 18 aprile 2008 scorso? Chi era presente e che cosa è stato detto di preciso sia da una parte che dall’altra?
→Risposta
Il colloquio è andato nell’insieme bene, abbiamo discusso delle mansioni e quando abbiamo parlato dello stipendio percepito precedentemente, gli ho detto che l’importo da lui indicato (CHF 3'350) era superiore a quanto loro avrebbero pagato (CHF 3'000) e di informarmi presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) per eventualmente far capo alle indennità compensative per la differenza che l’assicurato desiderava. L’assicurato mi ha precisato che visto che è padre di famiglia era un po’ poco. È al riguardo che gli ho detto di informarsi presso l’URC per coprire la differenza. Abbiamo compilato allo stesso momento il relativo formulario per l’URC, anche per concordare la risposta.
Avevo lasciato aperta la questione dell’informazione presso l’URC in merito alla differenza salariale, attendendomi che l’assicurato mi avrebbe poi fatto sapere qualcosa.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________, l’assicurato osserva quanto segue:
Ho risposto semplicemente a quanto mi chiedeva la datrice di lavoro in merito a quanto avevo percepito precedentemente, non ho rifiutato il lavoro. Mi si è solo consigliato di andare a parlare con il mio consulente in merito alla differenza salariale (indennità compensative). Ho anche risposto ad una precisa domanda della signora __________ in merito al fatto se sono sposato o no e quanti figli ho.
Domanda n. 2
Corrisponde al vero che Lei ha rinunciato a proseguire la discussione dopo avere appreso dal signor RI 1 (il quale rispondeva ad una Sua precisa domanda) quanto percepiva presso il precedente datore di lavoro?
→Risposta
No, smentisco. L’assicurato mi ha detto che sotto l’importo percepito prima non lavorava. La discussione non è proseguita perché l’assicurato pretendeva l’importo che percepiva prima. Ho l’impressione che il signor RI 1 non aveva capito che a __________ (in collina) si guadagna di meno (zona LIM). L’assicurato non ha nemmeno voluto vedere l’albergo. Il colloquio è durato circa 20 minuti.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________, l’assicurato osserva quanto segue:
La signora __________ mi ha “mandato” a parlare con il mio consulente, non ho potuto proseguire con la discussione in merito allo stipendio per questo motivo. Non ho preteso, richiesto CHF 3'350 ma ho soltanto risposto alla domanda della signora volta a sapere quanto percepivo prima.
Domanda n. 3
Corrisponde al vero che l’assicurato ha avanzato pretese salariali eccessive? Se sì, come?
→Risposta
Sì, confermo nettamente (CHF 3'300 perché è la remunerazione minima per la città).
In merito alla risposta fornita dalla signora __________, l’assicurato osserva quanto segue:
Ho solo risposto alla domanda della signora, non ho preteso nulla.
Domanda n. 4
Il signor RI 1 ha potuto prendere posizione in merito alla proposta di salario (CHF 3'000)? Se sì, che cosa ha riferito?
→Risposta
Serviva subito un candidato, non potevamo offrire un importo superiore a quello proposto. Per me poteva iniziare subito a lavorare. L’ho solo invitato, per la questione della differenza, a rivolgersi al suo consulente.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________, l’assicurato osserva quanto segue:
Cfr. quanto già detto in precedenza. La signora mi ha invitato a prendere contatto con il mio consulente.
Domanda n. 5
L’assicurato ha mostrato interesse per l’impiego offertogli?
→Risposta
Il colloquio è andato bene, l’assicurato sembrava adatto per quel lavoro, ha già esperienza di lavoro in albergo, ma non ha voluto vedere la struttura.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________, l’assicurato osserva quanto segue:
Non è che non ho voluto vedere l’albergo, non mi è stato nemmeno proposto di vederlo, la discussione si è interrotta. Mi si è rimandato al mio consulente per la questione salariale.
Domanda n. 6
Come si è concluso il colloquio di assunzione?
→Risposta
È durato 20 minuti, è andato nell’insieme bene, abbiamo problemi per trovare personale e l’assicurato ci interessava. L’ho invitato soltanto ad informarsi presso l’URC per la questione dello stipendio.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________, l’assicurato osserva quanto segue:
È stata stroncata la discussione, non si è quindi concluso bene.”
(Doc. N)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivo per distanziarsi da quanto indicato dalla signora __________ del __________ di __________ nel verbale di audizione del 19 novembre 2008.
Da tale accertamento risulta che l'assicurato ha rifiutato un impiego adeguato per pretese salariali eccessive rispetto a quanto il potenziale datore di lavoro era disposto a versare.
Va infatti sottolineato che la signora __________, rispondendo alla domanda n. 2, ha smentito di avere “troncato” la discussione una volta appreso quale fosse l’ultimo salario percepito dall’interessato, rilevando che la discussione “non è proseguita perché l’assicurato pretendeva l’importo che percepiva prima” (cfr. doc. N).
La signora __________, inoltre, ribadendo quanto già indicato nel formulario “Esito della candidatura” compilato il 18 aprile 2008 (cfr. doc. D), ha messo in evidenza il fatto che l’assicurato era adatto al posto di lavoro vacante presso la loro struttura e che egli avrebbe potuto iniziare a lavorare immediatamente.
Dal verbale di audizione sopraccitato, infatti, risulta che la responsabile delle risorse umane ha affermato che, citiamo: “abbiamo problemi per trovare personale e l’assicurato ci interessava”; che “sembrava adatto per quel lavoro”, in quanto aveva già esperienze di lavoro in un albergo; che “il colloquio è andato nell’insieme bene, abbiamo discusso delle mansioni e quando abbiamo parlato dello stipendio percepito precedentemente, gli ho detto che l’importo da lui indicato (CHF 3'350) era superiore a quanto loro avrebbero pagato (CHF 3'000) e di informarmi presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) per eventualmente far capo alle indennità compensative per la differenza che l’assicurato desiderava” e che “serviva subito un candidato, non potevamo offrire un importo superiore a quello proposto” (cfr. doc. N).
Da queste considerazioni della signora __________, dunque, emerge in maniera chiara che l’assicurato non è stato assunto dal potenziale datore di lavoro esclusivamente a causa del fatto che il salario offerto era inferiore a quanto percepito dall’assicurato presso il precedente datore di lavoro e che l’interessato, per tale motivo, non era disposto ad accettare l’impiego assegnatogli.
Al riguardo, il TCA sottolinea che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), secondo la giurisprudenza federale il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro, ma egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta.
Nel caso di specie, è evidente che il salario percepito dall’assicurato presso il precedente datore di lavoro fosse superiore a quello previsto per la posizione di portiere ai piani (pulizia stanze) presso il __________ di __________.
Altrettanto evidente, alla luce delle risposte fornite in sede di audizione da parte della signora __________, il fatto che il potenziale datore di lavoro non fosse disposto ad offrire un importo superiore a quello proposto (cfr. doc. N, risposta alla domanda n. 4).
Inoltre, il salario proposto dal potenziale datore di lavoro era adeguato, in quanto corrispondente al minimo contrattuale previsto per la zona LIM, come del resto indicato dallo stesso RA 1 (cfr. doc. G).
Alla luce di queste circostanze, preso atto del “problema” sorto in merito all’ammontare del salario, la signora __________ ha comunque invitato l’assicurato ad informarsi presso il proprio collocatore per sapere se vi fosse l’opportunità di far capo a delle indennità compensative. A tale proposito, rispondendo alla domanda n. 1 dell’amministrazione, ella ha rilevato che “avevo lasciato aperta la questione dell’informazione presso l’URC in merito alla differenza salariale, attendendomi che l’assicurato mi avrebbe poi fatto sapere qualcosa” (cfr. doc. N, sottolineatura della redattrice).
L’assicurato, tuttavia, nonostante tale possibilità, non ha chiesto lumi in merito al suo consulente URC, nè ha proceduto a ricontattare la signora __________.
Nel verbale del colloquio di consulenza del 18 aprile 2008, infatti, il consulente del personale, riportando quanto affermato dall’assicurato a proposito dello svolgimento del colloquio con la responsabile delle risorse umane del __________, non ha indicato nulla a proposito dell’eventuale possibilità di fare capo ad indennità compensative (cfr. doc. C).
L’assicurato, del resto, non sostiene il contrario. In occasione dell’audizione della signora __________, egli ha, anzi, confermato che la responsabile delle risorse umane del __________ di __________ gli ha “consigliato di andare a parlare con il mio consulente in merito alla differenza salariale (indennità compensative)” (cfr. doc. N), cosa che poi non è avvenuta.
Ciò dimostra, quindi, che, come ritenuto dall’amministrazione, l’assicurato non fosse interessato ad accettare l’impiego assegnatogli dall’URC, a causa dello stipendio offerto, a suo parere troppo basso.
In caso contrario, difatti, egli avrebbe certamente chiesto al consulente del personale dell’URC informazioni a proposito della possibilità di ricevere delle indennità compensative e, in ogni caso, avrebbe provveduto a prendere nuovamente contatto con la signora __________.
Il TCA rileva peraltro che non vi erano altri motivi che avrebbero potuto impedire l’assunzione dell’assicurato, dato che il suo profilo era adeguato al posto di lavoro vacante; che egli disponeva già di esperienza in ambito alberghiero; che, alla luce dei problemi nel reperire dei candidati adatti, la candidatura dell’assicurato era di grande interesse per il potenziale datore di lavoro; che, infine, il potenziale datore di lavoro aveva la necessità di procedere in tempi brevi all’assunzione, visto che il posto di lavoro era già vacante (doc. N).
Questa conclusione si giustifica tanto più, ritenuto che le risposte della signora __________ non fanno che confermare quanto già indicato dalla stessa responsabile delle risorse umane nel formulario “Esito della candidatura”, redatto in data 18 aprile 2008, al termine del colloquio con l’assicurato.
In tale occasione, infatti, la signora __________ ha rilevato che l’interessato non era stato assunto per motivi legati al salario (cfr. doc. D).
Ella aveva tuttavia risposto affermativamente sia alla domanda “La persona in questione presenta un profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?”, sia a quella “La posizione di portiere ai piani (pulizia stanze) rimane ancora libera?” (cfr. doc. D).
In simili condizioni, richiamate la giurisprudenza e la dottrina esposte al consid. 2.3. e 2.5., a ragione, secondo questo Tribunale, l’amministrazione ha inflitto all’assicurato una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
L'assicurato avrebbe infatti dovuto accettare immediatamente il lavoro, adeguato, assegnatogli dall’URC, secondo quanto prescritto all'art. 16 cpv. 1 LADI.
Infine, l'assicurato non può giustificarsi affermando di non essere stato informato dal consulente del personale delle conseguenze del rifiuto dell'impiego (cfr. doc. I).
Quello di cercare e accettare un lavoro adeguato è infatti uno degli obblighi principali del disoccupato (ad esempio, sull'obbligo di cercare lavoro già durante il periodo di disdetta cfr. STCA 38.2006.26 del 16 agosto 2006 e STCA 38.2006.38 del 18 ottobre 2006 e le sentenze federali citate. Comunque anche volendo, per ipotesi, applicare la giurisprudenza relativa all'art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. DTF 131 V 472), la buona fede (cfr. DTF 127 I 36; DTF 124 V 221) non potrebbe essere tutelata, visto che l’assicurato, nonostante fosse stato invitato dal potenziale datore di lavoro ad informarsi presso il collocatore in merito alla possibilità di ottenere delle indennità compensative, non ha poi chiesto chiarimenti in tal senso al consulente, né ha provveduto a ricontattare il potenziale datore di lavoro).
In conclusione, la Sezione del lavoro ha dunque giustamente inflitto all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione. Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) corrisponde alla gravità della colpa (cfr. sentenza del Tribunale federale C 57/06 del 5 aprile 2007; sentenza del Tribunale federale C 18/07 del 22 febbraio 2007; sentenza del Tribunale federale C 218/06 del 22 febbraio 2007), per cui la decisione su opposizione deve essere confermata.
Del resto, secondo la costante giurisprudenza federale, l'autorità di ricorso non può sostituire, senza importanti motivi, il proprio apprezzamento a quello dall'amministrazione (cfr. STFA del 7 novembre 2006 nella causa I., C 193/06; DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti