Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.22

 

dc/gm

Lugano

6 agosto 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 aprile 2009 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di CO 1,  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 aprile 2009 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha confermato la precedente decisione dell'11 febbraio 2009 (cfr. Doc. 4) con la quale ha respinto la richiesta dell'assicurata di frequentare un corso di italiano (B1), rilevando:

 

"  (...)

L'assicurata si è iscritta al collocamento in data 8 agosto 2008 alla ricerca di un impiego in qualità di infermiera in cure generali.

 

In data 10 dicembre 2008 inoltra la richiesta di un corso individuale, come citato in ingresso, che prevede la partecipazione dal 12 gennaio 2009 al 6 marzo 2009.

 

Nel seguito si è verificata una situazione nuova, e cioè che l'assicurata avrebbe potuto per un certo periodo svolgere un lavoro temporaneo in diminuzione del danno. La consulente responsabile, in vista di questa opportunità ha sottoposto alla signora RI 1 un'alternativa concreta e cioè la possibilità di seguire un altro corso presso la __________ che non comprometteva l'esercizio di questo lavoro; l'assicurata ha rifiutato tale proposta. Concretamente con l'inizio del corso di italiano è venuta pure meno, per scelta dell'assicurata, la possibilità di continuare con il guadagno intermedio.

 

Per questa ragione le motivazioni contenute nella decisione del 11.2.2009 meritano di essere tutelate. (...)" (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è in particolare così espressa:

 

"  (...)

Alla luce degli avvenimenti appena descritti, mi chiedo quali certezze professionali future mi rimangono, dato che la ditta in questione prima mi licenzia su pretesto che il mio diploma non è riconosciuto e successivamente, solo per una situazione di comodo, mi riassume per una durata limitata e a delle condizioni lavorative ancora più precarie? Chi mi assicura infatti, visto il loro modo di agire e viste le motivazioni del licenziamento, che in futuro, senza il diploma riconosciuto, la stessa mi richiamerà nuovamente?

Ho 50 anni e temo che le opportunità inizialmente offerte dall'URC di seguire il corso d'italiano in questione (condizione per poter accedere alla formazione della __________) rappresentino l'ultima chance per la mia riqualifica professionale, e per una conseguente situazione lavorativa meno precaria di quella attuale.

 

Visto quanto precede, tenuto conto della mia non facile situazione professionale e personale, con la presente sono a chiedervi di rivalutare la decisione 14 aprile 2009 con la quale la mia richiesta di presa a carico delle spese relative al summenzionato corso d'italiano è stata respinta.

 

In merito alle alternative propostemi dall'URC di seguire le lezioni d'italiano "su misura" presso la __________ (1) o di rinviare il corso a data da definire (2), osservo che per quanto riguarda la prima ipotesi, la stessa non mi avrebbe permesso di assimilare quanto impartito dai docenti alla stessa stregua di un corso intensivo (un corso spezzettato sarebbe a mio giudizio troppo dispersivo), e di conseguenza non mi avrebbe permesso di poter accedere alla precitata formazione della __________.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, ricordo che la __________ ha posto quale condizione per il riconoscimento del diploma di lavoro, che, oltre al corso d'italiano e al conseguimento del certificato B2, i partecipanti alla formazione svolgano il tutto entro l'arco di due anni (dall'apertura del mio dossier sono purtroppo già trascorsi 6 mesi). Inoltre in quei due anni, ogni partecipante è tenuto a lavorare per almeno un anno ininterrottamente presso lo stesso datore di lavoro. Anche per questo motivo, sarebbe a mio avviso più opportuno non "perdere altro tempo prezioso", rischiando di essere definitivamente estromessa dalla precitata formazione.

 

Non vi nascondo che visto quanto già accaduto in precedenza con il mio ex datore di lavoro (il licenziamento per motivi che riguardano il mio diploma, giudicato "non all'altezza", e questo nonostante io abbia potuto dimostrare in tutti questi anni di saper svolgere con coscienza e dedizione il mio compito), la mia situazione mi preoccupa seriamente. Dopo il licenziamento, __________ mi ha infatti sì richiamata, ma proponendomi di volta in volta condizioni precarie, limitato alla durata dei giorni strettamente necessari e senza la certezza di una nuova assunzione a lungo termine. (...)" (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 2 giugno 2009 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

L'assicurata è iscritta al collocamento dall'8 agosto 2008, cerca un'occupazione in qualità di infermiera in cure generali.

 

Abbiamo letto con attenzione le motivazioni addotte nell'atto ricorsuale, che hanno dato un quadro preciso degli accordi contrattuali intercorsi fra la signora RI 1 e la ditta __________, dopo che la signora RI 1 controlla la disoccupazione. Si rileva tuttavia che l'elemento sul quale si è fondata la nostra decisione, confermata dalla relativa decisione su opposizione, non è stato contestato, e cioè il fatto che la signora RI 1, ha rinunciato ad assumere un incarico, seppur temporaneo, in diminuzione del danno, oltre a non aver considerato la proposta alternativa proposta dalla consulente del personale, con la possibilità di seguire un corso della __________ che le consentiva di raggiungere il medesimo obiettivo.(...)" (Doc. V)

 

                               1.4.   Rispondendo ad una richiesta del TCA l'assicurata ha precisato di avere frequentato il corso di italiano dal 12 gennaio 2009 al 29 maggio 2009 (cfr. Doc. VIII).

 

                                         Dall'attestato del 29 maggio 2009 della __________ (__________) emerge che si tratta di un corso di lingua e cultura italiana del livello "A2.B/B2.b" (cfr. Doc. B).

 

                                         Questa documentazione è stata trasmessa per conoscenza all'URC di __________ (cfr. Doc. IX).

                                        

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha frequentato il corso di italiano (cfr. consid. 1.4.).

                                         Questo Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se il corso di italiano frequentato  dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

 

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

 

                                         Pertanto, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

                                         In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

 

                                         Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

 

                               2.4.   Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti  speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

 

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

 

"  1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

 

 

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

 

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

 

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

 

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

 

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

 

                                         All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

 

                                         Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

 

"  1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

 

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

    a.  gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

    b.  le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

 

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

 

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

 

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

 

                               2.5.   In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

                                         Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

                                         Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

                                         Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

 

                                         L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

                                         Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

                                         Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

                                         Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                                         L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                               2.6.   A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

 

                                         Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

                                         La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

                                         In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

                                         Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

                                         Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

 

                                         La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).

                                         Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

                                         In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

 

"  In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass  nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

                                        

                                         In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

 

                                         In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione:

 

"  (…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)

 

                               2.7.   L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone.

                                         Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), il TFA ha precisato:

 

"  6.

6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)."

 

                                         Essa è stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

 

3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.

 

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

 

                               2.8.   La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

                                         Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

 

                                         In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

 

                                         Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "__________", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente.

                                         La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato:

 

"  aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "__________" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.

 

bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

                                         In una sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”, della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

 

                                         Infine in una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

 

                               2.9.   In una sentenza 38.1999.327 del 2 giugno 2000 pubblicata in RDAT II-2000 pag. 351 seg. questo Tribunale ha negato ad un'assicurata, di professione ausiliaria di pulizie, il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di perfezionamento nella lingua italiana, argomentando:

 

"  (...)

Nella presente fattispecie l'assicurata svolge la professione di ausiliaria di pulizie.

Essa ha già frequentato un corso di italiano a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nella sua domanda del 20 settembre 1999 X. ha affermato quanto segue:

 

"                                     Durante lo scorso anno ho frequentato la prima fase, ora vorrei poter continuare il corso per migliorare e imparare a scrivere. Base lettura e scrittura alfabetizzazione esercitazioni. Anche se il lavoro che svolgo non necessita di particolari conoscenze, vorrei imparare bene la lingua italiana per inserirmi in questo paese in cui vivo." (allegato 1)

 

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la decisione dell'URC di _________.

Infatti, come l'assicurata stessa riconosce, maggiori conoscenze linguistiche non sono necessarie per svolgere la sua attuale attività lucrativa.

Non esiste dunque un'indicazione relativa al mercato del lavoro (cfr. SVR 2000 ALV N° 2 e consid. 2.3).

Va comunque rilevato che la domanda andrebbe comunque respinta anche applicando la giurisprudenza cantonale ticinese (cfr. SVR 1996 ALV N° 58; Vedi pure: D. Aeppli, "La situation des chômeurs en fin de droit en Suisse" in La Vie économique 5/2000 pag. 46 seg. (48)) che, in merito al miglioramento dell'idoneità al collocamento, e più larga rispetto a quella del TFA (cfr. consid. 2.3 e DLA 1995 p. 48-51; per un'analisi critica della giurisprudenza federale, cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI" in CGRSS N° 11-1993 pag. 19 seg., in particolare 34-37).

Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione ha già finanziato il precedente corso atto a favorire l'inserimento professionale della ricorrente. Quel corso le ha permesso di apprendere le conoscenze fondamentali della lingua italiana.

Ogni ulteriore corso nella lingua italiana, rappresenterebbe, nella presente fattispecie, una formazione di base, che non deve essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3).

La decisione impugnata deve dunque essere confermata."

 

                                         In quell'occasione il TCA aveva fatto riferimento a due sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).

 

                                         Nella prima sentenza C 253/94 del 14 marzo 1995, che riguarda un corso intensivo di tedesco frequentato da un assicurato, cuoco di professione, il TFA si è così espresso:

 

"  (…)

2.- Nach den Abklärungen des Arbeitsamtes bei früheren Arbeitgebern (vgl. kantonale Vernehmlassung vom 31. August 1994) könnten die Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers zwar noch verbessert werden, doch sind sie für den Einsatz in der Küche ausreichend. Dem Beschwerdeführer wäre es daher möglich, auf dem für ihn in Betracht fallenden Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Wohl könnten vertiefte Sprachkenntnisse die Vermittlung erleichtern. Ein bloss theoretischer Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel Absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran können die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts ändern.

 

3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen Indikation ist der Anspruch des Beschwerdeführers auch aus folgendem Grund zu verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur Diskussion, dass ein Versicherter eine andere Sprache erlernen will als diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet.

Vielmehr will der Beschwerdeführer, welcher der französischen und englischen Sprache mächtig ist, Kenntnisse der hiesigen (deutschen) Sprache erwerben und verbessern.

Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu.

Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist deshalb Teil der Grundausbildung, die grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen anderseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhards, a.a.O., N 23) und nur für eine beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten, dass es zum sozial üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss in neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der Arbeitslosenversicherung.

 

b) Der Beschwerdeführer, dessen Muttersprache französisch ist, hat in X. den Beruf eines Kochs gelernt. Heute lebt er in der Deutschschweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Aus den Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten ist sein Wille ersichtlich, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich Fuss zu fassen. Es ist daher davon auszugehen, dass er sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Die Verbesserung der deutschen Sprache gehört somit zu sozial Üblichen und fällt nicht in den Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung."

 

                                         Nella seconda sentenza (C 56/93 dell'8 luglio 1993), trattandosi di una ausiliaria di cucina, di lingua madre ungherese, che chiedeva di poter frequentare un corso di approfondimento nella lingua tedesca, la nostra Massima Istanza ha invece rilevato:

 

"  (…)

2.- Die Beschwerdeführerin besuchte nach ihrer Einreise in die Schweiz 1990 zuerst einen Deutschkurs an der Primar - und Volkshochschule in Vom 21. April bis 10. Juli 1992 absolvierte sie - als Präventivmassnahme der Arbeitslosenversicherung - einen Deutsch-Intensivkurs an der - Schule in, wobei sie aufgrund ihrer bereits befriedigenden Sprachkenntnisse mit der Stufe 2 beginnen konnte. Zu dessen Ergänzung wurden ihr von der Arbeitslosenversicherung sodann fünf Privatstunden für Grammatik an der gleichen Schule bewilligt, die sie im Mai und Juni 1992 erhielt.

Mit den auf diese Weise erworbenen Kenntnissen verfügt die Beschwerdeführerin über genügende Kenntnisse der deutschen Sprache, um auf dem für sie in Betracht fallenden, breiten Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Die Verwaltung hat zutreffend dargelegt - und dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht nicht bestritten -, dass es der Beschwerdeführerin zumutbar ist, auch Arbeitsstellen anzunehmen, die ihrer in der CSFR absolvierten Ausbildung nicht entsprechen. Wohl vermögen vertiefte Sprachkenntnisse die Vermittlung zu erleichtern. Ein bloss theoretisch möglicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c je mit Hinweisen). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran vermögen weder die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde noch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin inzwischen eine Stelle angetreten hat, an welcher gute Deutschkenntnisse erforderlich sind, etwas zu ändern.

 

3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen Indikation ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auch aus folgendem Grund zu verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur Diskussion, dass ein Versicherten eine andere Sprache erlernen will als diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet. Vielmehr will die aus der CSFR stammende Beschwerdeführerin ihre Kenntnisse der hiesigen Sprache erwerben und verbessern.

Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu. Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist deshalb Teil der Grundausbildung die grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Graundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen anderseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhard, a.a.O., N 23) und nur für eine Beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten, das es zum sozial Üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss im neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der Arbeitslosenversicherung.

b) Die Beschwerdeführerin hat in der CSFR eine höhere Ausbildung genossen und ihren Beruf als technische Fachmitarbeiterin während mehreren Jahren ausgeübt. Heute lebt sie in der Schweiz, ist mit einem Schweizer verheiratet und hat dadurch das hiesige Bürgerrecht erworben. Aus ihren Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten geht deutlich der Wille hervor, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich neu Fuss zu fassen. Es ist aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer sozialen Stellung davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn sie nicht arbeitslos geworden wäre. Die Vervollkommnung der deutschen Sprache über das von der Arbeitslosenversicherung zu gewährende Grundniveau hinaus gehört somit zum sozial Üblichen und fällt nicht in der Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung."

 

                                         Pertanto, in applicazione della giurisprudenza federale, in Ticino, un corso linguistico nella lingua italiana che va oltre le conoscenze di base, equivale a una formazione di base che non deve, in ogni caso, essere finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In una sentenza 38.2008.35 del 29 settembre 2008 il TCA ha così respinto la richiesta di un'assicurata di frequentare un corso di italiano semi-intensivo B1, rilevando:

                                        

"  (...)

Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata dal luglio 2005 ha sempre lavorato in Svizzera soprattutto come cameriera.

Il suo collocamento non è dunque intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7).

D'altra parte la ricorrente ha già seguito un corso di perfezionamento nella lingua italiana della durata di due mesi a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale dettagliatamente esposta al consid. 2.9, la decisione dell'URC di __________ che ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni della LADI per un ulteriore corso nella lingua italiana frequentato dall'assicurata non può che essere confermata. (...)"

 

                                         La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in vigore dal 1° gennaio 2008 ha al riguardo emanato la seguente direttiva:

 

"  Secondo la giurisprudenza costante del TFA, la partecipazione degli assicurati stranieri ai corsi di lingue sottostà a restrizioni. L'AD può finanziare l'apprendimento della lingua della regione ospitante soltanto a un livello elementare e per un periodo limitato."

 

                             2.10.   Per costante giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).

 

                                         In una sentenza 28.2007.8 del 31 luglio 2007, dopo avere ricordato questo principio, il TCA ha rilevato quanto segue:

 

"  (...)

In tale contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione (cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6 relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare un programma d'occupazione nel rimanente 50%).

E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e 125 V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht verwertbar ist.")

 

L'assicurata era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.

 

Infatti se un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati. (...)"

 

                             2.11.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, già prima di frequentare il corso, era in possesso delle conoscenze elementari della lingua italiana (cfr. Doc. 11: "Griglia di sintesi sulle capacità linguistiche e professionali dell'assicurato", livello A2), ciò che è del tutto normale dopo dieci anni di attività lucrativa in Ticino e a __________ (cfr. Doc. I).

 

                                         Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.9., il corso in questione, che va oltre le conoscenze di base , equivale a una formazione di base e non può essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Inoltre, ed indipendentemente da quanto appena esposto, avendo l'assicurata avuto la possibilità di lavorare e avendola rifiutata per seguire il corso di italiano (anziché accettare la proposta dell'URC di __________ che le avrebbe permesso di seguire il corso linguistico e nel contempo lavorare; cfr. Doc. 1 e Doc. 4) la richiesta deve in ogni caso essere respinta in virtù del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritario rispetto ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata senza dovere ulteriormente approfondire se il collocamento della ricorrente era o no intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.7.) e se il corso in questione migliorava la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti