Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.23

 

rs

Lugano

24 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 aprile 2009 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 aprile 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 23 marzo 2009 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata non si è presentata a un colloquio di consulenza previsto il 5 marzo 2009 alle ore 09:10 (cfr. doc. A, 31).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 30 aprile 2009 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la riduzione della sanzione.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, di non aver presenziato al colloquio del 5 marzo 2009, non essendosene ricordata. L’insorgente ha precisato di essersi, invece, recata al lavoro. Inoltre la stressa ha rilevato di non essere pratica di tali procedure e di non avere capito che doveva giustificarsi.

                                         La ricorrente ha, infine, sottolineato di essere sprovveduta per quanto concerne le questioni amministrative e di non avere conoscenti che possono aiutarla. Essa ha puntualizzato che comunque per redigere il ricorso ha dovuto farsi aiutare (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato la conferma del provvedimento di sanzione, specificando, in particolare, relativamente all’asserzione dell’assicurata secondo cui il mattino del colloquio con l’URC essa si è recata al lavoro, che la medesima non stava lavorando, bensì era impegnata in un programma di occupazione temporanea presso la __________ di __________ (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione o meno, ha sospeso l’assicurata per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver presenziato al colloquio di consulenza del 5 marzo 2009.

 

                               2.3.   L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                         L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.

 

                                         L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:

 

"  Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)

 

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)

 

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)

 

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"

 

                                         L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":

 

"  Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)

 

Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)

 

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)

 

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."

 

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

 

                               2.4.   In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

 

                                         I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

 

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

                                         In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

 

                                         Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                         Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

 

                                         In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

 

                                         Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

                                         In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

 

                                         In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.

                                         Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

 

                                         Infine, in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza:

 

"  2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.6.   Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

 

                                         In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

                                         (C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

                                        

"  (…)

Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

 

                               2.7.   Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

                                         Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

                                         La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

                                         Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

 

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.8.   Nell'evenienza concreta l'assicurata non si è presentata al colloquio di consulenza fissato per il 5 marzo 2009 alle ore 09:10 presso l’URC di __________.

 

                                         La sua consulente del personale, conseguentemente, con decisione formale del 23 marzo 2009 l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 31), consid. 1.1.).

                                         Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 aprile 2009 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                                         Prima di emanare la decisione formale, e meglio il 5 marzo 2009, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare, entro il 16 marzo 2009, la propria assenza al colloquio, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 32 = 4).

 

                                         L’insorgente, tuttavia, non ha dato seguito a tale richiesta.

 

                                         Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, le ha in ogni caso dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

 

                               2.9.   Nel caso di specie è incontestato che l’assicurata non ha presenziato al colloquio del 5 marzo 2009 previsto alle ore 09:10.

                                         Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

 

                                         L’insorgente ha indicato di essersi recata, la mattina del 5 marzo 2009, al lavoro (cfr. doc. I).

                                         L’URC, in sede di risposta ricorsuale, ha precisato che l’assicurata in quel periodo stava effettuando un programma d’occupazione temporanea (POT) presso la __________ (cfr. doc. III).

                                         In effetti il 22 gennaio 2009 l’amministrazione ha emesso una decisione con la quale è stato fatto obbligo alla ricorrente di frequentare tale POT al 100% dal 21 gennaio al 21 luglio 2009 dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 38).

 

                                         In proposito giova rilevare che un assicurato, nonostante l'obbligo di frequentare un eventuale programma d’occupazione temporanea impartitogli dall'autorità competente, deve in linea generale presenziare ai colloqui di consulenza e di controllo previsti almeno una volta al mese (cfr. art. 22 cpv. 2 OADI).

                                         L'art. 22 cpv. 3 OADI sancisce che anche chi esercita a tempo pieno un'attività da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'art. 15 cpv. 4 LADI, è convocato a un colloquio di consulenza e di controllo, e meglio almeno una volta ogni due mesi (cfr. consid. 2.3.).

                                         L'art. 25 cpv. 1 OADI prevede, poi, la possibilità di attenuare l’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo (in linea di massima la partecipazione ai colloqui non viene esentata, bensì semplicemente rinviata; cfr. Circolare concernente l’indennità di disoccupazione emessa dalla SECO, gennaio 2007, p.to B354) in precise situazioni, e meglio quando un assicurato si reca all’estero per partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, nel caso in cui sia affetto da grave impedimento fisico o psichico, se deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se effettua uno stage d’orientamento professionale o un test di idoneità professionale, in caso di un impegno inderogabile (colloquio di lavoro, visita medica, audizione dinanzi a un’autorità) oppure qualora si verifichi un evento familiare particolare (nascita, matrimonio, decesso di un membro della famiglia o necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo).

 

                                         In simili condizioni, la ricorrente, il 5 marzo 2009, benché stesse svolgendo il menzionato POT, era tenuta, di principio, a partecipare al colloquio di consulenza presso l'URC.

 

                                         L’insorgente ha, inoltre, fatto valere di non essersi presentata presso l’URC a causa di una dimenticanza (cfr. doc. 3, I).

 

                                         Questa giustificazione non costituisce un valido motivo per non presentarsi a un colloquio.

 

                                         La mancata presenza dell’assicurata al colloquio del 5 marzo 2009 è comunque dovuta semplicemente a un errore e non a indifferenza o disinteresse.

 

                                         Dalle carte processuali si evince, però, che l’insorgente non si è scusata per non avere partecipato al colloquio in questione di sua spontanea volontà.

                                         Essa nemmeno ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” inviatale dall’amministrazione (cfr. consid. 2.8.).

                                        

                                         Per quanto attiene all’asserzione dell’assicurata, secondo cui non avrebbe capito di doversi giustificare (doc. I), questa Corte rileva che la “Richiesta di giustificazione” del 5 marzo 2009 (cfr. doc. 4 = 32) è stata allestita in modo chiaro e non passibile di errate interpretazioni.

                                         Del resto, da un lato, la ricorrente è sì straniera, tuttavia risiede nel nostro Paese da dieci anni (cfr. doc. 28), dove ha frequentato le scuole elementari (4 anni), le scuole medie (4 ani) e due anni di scuola di assistente di vendita (cfr. doc. 6). Essa, dal 2006 al 2008, ha altresì effettuato un tirocinio di assistente del commercio al dettaglio presso __________ di __________, conseguendo, nel luglio 2008, il relativo attestato di formazione pratica (cfr. doc. 19).

                                         Dall’altro, se la stessa avesse nutrito qualche dubbio in merito al tenore della lettera del 5 marzo 2009, avrebbe dovuto, senza indugio, interpellare la sua consulente del personale e chiedere ragguagli.

 

                                         L’assicurata ha pure evidenziato di essere sprovveduta per quanto concerne le questioni amministrative e di non avere conoscenti che possono aiutarla (doc. I).

                                         Tale affermazione non risulta di ausilio alcuno per la ricorrente.

                                         Infatti per rispettare un appuntamento stabilito con l’URC non occorre essere pratici di iter amministrativi.

 

 

                                         Non si trattava, d’altronde, per l’insorgente del primo colloquio di consulenza. Nei mesi precedenti la medesima si era già presentata più volte a degli incontri con la propria collocatrice (cfr. doc. 16, 17, 12, 14).

 

                                         Ne discende che nel caso concreto esistono gli estremi per sanzionare l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

 

                             2.10.   Per quanto concerne l’entità della sospensione, giova ribadire, come evidenziato al considerando precedente, che l’insorgente, non solo non si è scusata spontaneamente per l’assenza al colloquio di consulenza del 5 marzo 2009, ma nemmeno ha risposto allo scritto ”Richiesta di giustificazione” trasmessole dall’amministrazione.

 

                                         Dalle carte processuali non risulta, però, che l’assicurata, al suo 1° termine quadro (essa si è iscritta in disoccupazione nel luglio 2008, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo e aver svolto, come visto, il tirocinio di assistente di vendita al dettaglio dal 2006 al 2008; cfr. doc. 6, 20), fosse già stata oggetto di sanzioni o abbia comunque assunto comportamenti negligenti.

 

                                         In relazione all’assenza al colloquio del 14 aprile 2009 (cfr. doc. 4) - peraltro successiva all’evento che qui interessa -, va osservato che l’URC ha sottolineato di non aver sospeso l’assicurata, poiché la motivazione addotta - malattia (cfr. doc. 5) - è stata accettata (cfr. doc. III).

 

                                         Pertanto, alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. cosid. 2.4.), la penalità di cinque giorni inflitta all’assicurata dall’URC non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta, conformemente a quanto chiesto con l’atto ricorsuale (cfr. doc. I).

 

                                         Tutto ben considerato, la sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione va diminuita a due giorni (cfr., per alcuni casi analoghi dove la sanzione di cinque giorni è stata ridotta da questa Corte a un giorno, in quanto gli assicurati avevano, contrariamente alla ricorrente, dato seguito perlomeno alla Richiesta di giustificazione dell’amministrazione, STCA 38.2008.53 dell’11 dicembre 2008; 38.2000.305 del 27 agosto 2001).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 30 aprile 2009 dell’URC di __________ è annullata e riformata nel senso che la ricorrente è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti