Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.33

 

DC/sc

Lugano

10 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2009 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 maggio 2009 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La ditta RI 1 ha quale scopo l'acquisto, la vendita, la riparazione e la gestione di elicotteri e di aeroplani; il trasporto di persone e di beni mediante aviogetti, il volo per il servizio di salvataggio e per le riprese fotografiche e cinematografiche, il volo per l'effettuazione di misurazioni e per il lancio di paracadutisti, nonché ogni altro volo consentito dalla legislazione applicabile in materia, la formazione di piloti per avioggetti, la gestione di un'officina meccanica (cfr. Doc. 4: Estratto del Registro di commercio del Canton Ticino).

                                         La ditta ha chiesto di poter beneficiare dell'indennità per intemperie nei mesi di gennaio e febbraio 2009 in quanto è stata impossibilitata ad eseguire trasporti di materiali edili e di legname con gli elicotteri.

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 19 maggio 2009, la Sezione del lavoro ha confermato le proprie decisioni del 15 aprile 2009 di opporsi al versamento delle indennità per intemperie, argomentando:

 

"  (...)

Nel caso in esame, l'azienda richiedente appartiene, come espresso chiaramente già dal suo scopo sociale, al ramo del trasporto aereo e non risulta in alcun modo assimilabile ad uno dei rami di attività per i quali possono essere versate le IPI (art. 65 OADI).

 

Il trasporto di merci per conto di committenti attivi nel ramo edile, non può essere sufficiente a modificare il campo d'attività caratteristiche e prevalente dell'impresa in parola. Il ricorso al trasporto aereo di materiali da costruzione, in particolari e pure sempre limitate circostanze, non può giustificare, diversamente da quanto auspicato dall'opponente, l'estensione della portata dei rami d'attività ammessi dall'ordinanza. Va poi nuovamente ricordato che le imprese di trasporti in elicottero sono espressamente escluse dalla cerchia dei possibili beneficiari delle IPI dalle direttive amministrative emanate dalla SECO.

 

Visto quanto precede le decisioni 16 aprile 2009 relative agli annunci per perdita di lavoro dovute ad intemperie per i mesi di gennaio e febbraio 2009 appaiono corrette e devono essere confermate."

(Doc. A)

 

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ritiene di avere diritto all'indennità per intemperie in quanto appartiene al settore dei trasporti ed il settore d'esercizio destinato a quel compito è stato toccato dalle intemperie.

                                         Al riguardo la ricorrente ha rilevato:

 

"  (...)

Considerate le osservazioni suesposte, in particolare che le indennità per intemperie devono essere riconosciute per i trasporti, nella misura in cui i veicoli sono utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale, e trattandosi di una perdita di lavoro dovuta ad intemperie e non per fattori interni alla nostra azienda, nonché del fatto che non può essere messo in dubbio che i nostri lavoratori occupati nel ramo specifico per il lavoro summenzionato all'attività lavorativa del trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e dai cantieri o per il trasporto di sabbia e di legname, chiediamo vengano emesse decisioni positive. Di conseguenza chiediamo che la RI 1 venga messa al beneficio del pagamento della indennità per intemperie per i mesi di gennaio e febbraio 2009. (...)" (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 22 giugno 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.

                                         Secondo l'amministrazione la ditta in questione non rientra nel settore dei trasporti ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 lett. h OADI:

 

"  (...)

A nostro avviso, il trasporto previsto dall'ordinanza va compreso quale trasporto terrestre, strettamente connesso all'attività edile. I mezzi di trasporto sono dunque da intendere quali camion o simili e non può essere esteso al trasporto aereo. Va pure ribadito che le disposizioni amministrative e la dottrina escludono espressamente le IPI per le imprese di trasporti in elicottero (cfr. Circolare relativa all'indennità per intemperie (Circolare IPI), Segreteria di Stato dell'economia, gennaio 2005, marg. B4; T. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR (2007), pag. 2343 n. 542).

 

(...)

 

In aggiunta, nel caso specifico e come indicato poc'anzi, nella misura in cui l'istante fornisce delle indicazioni riguardo ai lavori che sarebbero stati impediti dalle intemperie, emerge che si tratta di trasporto di legname per aziende forestali (cfr. doc. 1 e 2) e in nessun modo di attività di trasporto ai sensi della disposizione considerata.

 

Si ribadisce dunque che l'azienda non opera in un ramo d'attività avente diritto alle indennità per intemperie e pertanto non può beneficiare delle IPI. (...)" (Doc. V, pag. 3)

 

                                         Inoltre non siamo neppure in presenza di un settore d'esercizio specifico:

 

"  (...)

L'appartenenza dell'azienda ad un ramo avente diritto all'indennità per intemperie è determinata dall'attività principale dell'azienda e non dalle varie forme di attività esercitate (cfr. Circolare IPI marg. B2). Determinante è dunque il carattere prevalente e caratteristico dell'attività dell'azienda o del settore di esercizio della stessa (cfr. T. Nussbaumer, op. cit., pag. 2343 n. 543; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Haupt Verlag (1987) pag. 506).

 

Va precisato che è possibile parlare di settore aziendale se questo riveste un'importanza economica per l'azienda e se dispone di una certa autonomia organizzativa (DTF 113 V 353). Le disposizioni amministrative in materia precisano pure che: "(...) Il datore di lavoro deve indicare al servizio cantonale i motivi per i quali non ha potuto occupare diversamente nell'azienda i lavoratori che hanno subito una perdita di lavoro dovuta ad intemperie. Il servizio cantonale valuta se il diritto all'indennità può essere riconosciuto a un settore aziendale, in particolare sulla base degli statuti, dell'organigramma e dell'obiettivo specifico del settore interessato." (cfr. Circolare IPI marg. B3).

 

Nel caso concreto la domanda è stata inizialmente presentata per l'intera azienda senza fare riferimento ad alcun settore specifico. Solo in sede di opposizione e ricorso l'istante, implicitamente, limita e modifica la propria domanda ad un settore d'esercizio.

 

A nostro parere non sono descritti né comprovati elementi che possano fare concludere all'esistenza di un settore d'esercizio specifico ai sensi della giurisprudenza citata.

 

(...)

 

Nell'assieme da un lato non emergono elementi che depongano a favore di una struttura organizzativa interna dedicata ad attività riconducibili ad un ramo d'attività ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 OADI, e dall'altro il trasporto di merci per conto di committenti attivi nel ramo edile o nella selvicoltura non può essere sufficiente a modificare il campo d'attività caratteristico e prevalente dell'impresa in parola, che si colloca nell'ambito del trasporto aereo. Pertanto, il ricorso al trasporto aereo di legname o altro materiale, non può giustificare, diversamente da quanto auspicato dalla ricorrente, l'estensione della portata dei rami d'attività ammessi dall'ordinanza o il riconoscimento di un settore d'esercizio." (Doc. V, pag. 3-5)

 

                               1.5.   Il 3 luglio 2009 la RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale si è in particolare così espressa:

 

"  (...)

Questo diritto, deve essere riconosciuto logicamente, al solo ramo d'esercizio per il personale che si occupa del trasporto di materiale. Non chiediamo, assolutamente, che il personale in officina possa usufruire di tale opportunità e così come pure per il personale amministrativo.

 

Riteniamo, infatti, che il personale che si occupa del trasporto di materiale con voli d'elicottero debba e possa essere riconosciuto come un settore d'esercizio all'interno della nostra azienda ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 lett. d OADI." (Doc. VII)

 

                                         Al riguardo la Sezione del lavoro il 15 luglio 2009 ha rilevato:

 

"  (...)

Come indicato in sede di risposta di causa (punto 3) i presupposti per il riconoscimento di un I settore d'esercizio non sono a nostro avviso adempiuti. La ricorrente non presenta nessun elemento concreto che permetta la valutazione dell'organizzazione effettiva del personale e dei mezzi in seno all'azienda nel senso di un settore d'esercizio (Circolare ILR, marg. C31 e seg.).

 

Ci si riconferma integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta di causa e si ribadisce che al riconoscimento delle indennità osta inoltre il ramo d'attività in cui opera l'azienda (art. 65 OADI)." (Doc. IX)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).

 

                               2.2.   Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata:

 

"  a.   edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;

 

b.   estrazione di sabbia e di ghiaia;

 

c.   posa di binari e di condotte aeree;

 

d.   sistemazioni esterne (giardini);

 

e.   servicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;

 

f.    estrazione d'argilla e industri laterizia;

 

g.   pesca professionale;

 

h.   trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;

 

i.    segherie."

 

                                         L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

 

                               2.3.   In una sentenza pubblicata in DTF 111 V 390 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha sviluppato le seguenti considerazioni, in particolare in merito alla conformità alla legge dell’art. 65 cpv. 1 OADI e alla delega di cui all’art. 42 cpv. 2 LADI:

 

"  (…)

   b) Gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIG wurde der Bundesrat ermächtigt, diejenigen Erwerbszweige zu bestimmen, in denen die Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann. Diese Delegationsnorm enthält, abgesehen davon, dass es sich nach dem (gleichrangigen) Art. 42 Abs. 1 AVIG um Erwerbszweige mit üblichen wetterbedingten Ausfällen handeln muss, keine Richtlinien über die Art und Weise, wie von der Ermächtigung Gebrauch zu machen sei. Mit einer solchen Delegation wurde dem Bundesrat ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe und namentlich die Kompetenz eingeräumt, die Erwerbszweige, in denen Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann, unter Beachtung der durch das Willkürverbot gesetzten Grenzen in einer grundsätzlich abschliessenden Liste zu umschreiben. Aufgrund dieser Befugnis war der Bundesrat frei, auch solche Erwerbszweige in den Katalog im Sinne von Art. 65 Abs. 1 AVIV aufzunehmen, bei denen man mit vertretbaren Argumenten geteilter Meinung darüber sein kann, ob sie zu den Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung gehören sollen, und umgekehrt andere Erwerbszweige von der Liste auszuschliessen, welche an sich mit guten Gründen als listenwürdig bezeichnet werden könnten. Zur Frage, ob die erwähnte gesetzliche Delegation den aus rechtsstaatlichen Gründen an eine Delegationsnorm zu stellenden Anforderungen zu genügen vermag, hat sich das Eidg. Versicherungsgericht zufolge der verfassungsrechtlichen Beschränkung seiner Überprüfungsbefugnis (Art. 113 Abs. 3 / Art. 114bis Abs. 3 BV) nicht zu äussern.

   c) In Anbetracht des dem Bundesrat eingeräumten Auswahlermessens (vgl. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 405) sowie des Umstandes, dass es bei der Bestimmung der Erwerbszweige mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung vorwiegend um rechtspolitische Fragen ging, übt das Eidg. Versicherungsgericht bei der Überprüfung von Art. 65 Abs. 1 AVIV auf die Gesetz- und Verfassungsmässigkeit grundsätzlich Zurückhaltung.

   Sodann ergibt sich auch aus der Entstehungsgeschichte und insbesondere aus den parlamentarischen Beratungen mit hinreichender Deutlichkeit, dass die Festlegung der Erwerbszweige mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung einschränkend erfolgen sollte. Schon im Bericht des BIGA an die vorberatende Kommission des Nationalrates vom 16. März 1981 ist von einer restriktiven Handhabung der Schlechtwetterentschädigung die Rede. In der nationalrätlichen Kommission stellte Weber unwidersprochen fest, es bereite einige Mühe, Abgrenzungen vorzunehmen; er vermute, dass im Bereich der Schlechtwetterentschädigung allzu viele Hoffnungen geweckt würden und in der Praxis Einschränkungen vorgenommen werden müssten (Protokoll vom 9./10. April 1981 S. 14). In der ständerätlichen Kommission wies Kündig auf die Missbrauchsgefahr bei allzu grosszügiger Regelung der Schlechtwetterentschädigung hin (Protokoll vom 17./18. August 1981 S. 7), und BIGA-Direktor Bonny vertrat die Ansicht, es gehe darum, die bisherige Praxis fortzusetzen, sie aber keinesfalls auszuweiten (Protokoll vom 11./12. November 1981 S. 17). Ferner war auch die Konsultative Kommission für die Arbeitslosenversicherung einhellig der Ansicht, dass der Katalog von Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung nicht erweitert werden dürfe (Kurzprotokoll vom 14./15. Juli 1983 S. 8). Es ging dem Gesetzgeber nach dem Gesagten offensichtlich darum, zu verhindern, dass die Arbeitslosenversicherung jede Art schlechtwetterbedingter Arbeitsverhinderung entschädigen muss.

(…).“ (cfr. DTF 111 V 390, consid. 4 a), b) e c), pag. 395-397).

 

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un'impresa specializzata nella costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno non può esser compresa nei rami di attività enumerati all'art. 65 cpv. 1 OADI. Secondo l'art. 65 cpv. 1 OADI il giudizio sul diritto a indennità per intemperie non è da fondare sulla natura della singola attività esercitata, ma sul carattere dell'impresa o del gruppo di imprese. L'enumerazione dei rami di attività aventi diritto a indennità per intemperie figurante all'art. 65 cpv. 1 OADI è di principio esaustiva. L'esclusione delle imprese specializzate nella costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno dalla lista stabilita dall'art. 65 cpv. 1 OADI è conforme a legge e Costituzione.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 112 V 139 ha stabilito che l’esclusione dei geometri, ingegneri e dei loro ausiliari dalla lista dei rami di attività aventi diritto all’indennità per intemperie non è contraria a legge e a costituzione.

 

                                         In una sentenza 8C_45/2007 del 31 gennaio 2008 pubblicata in DLA 2008 pag. 317 seg. il Tribunale federale ha stabilito che l'appartenenza di un'azienda a uno dei rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie, elencati esaustivamente all'articolo 65 capoverso 1 OADI, è stabilita in funzione della natura dell'azienda o del ramo d'attività. Un'azienda specializzata nella fabbricazione e nel montaggio di recinzioni non può essere classificata in nessuno dei rami aventi diritto a tale indennità e soprattutto non nel ramo delle sistemazioni esterne (giardini). Anche se le aziende che si occupano di sistemazioni esterne e le aziende del genio civile offronto abitualmente il montaggio di recinzioni, tale lavoro non è tuttavia un'attività caratteristica di questo tipo di aziende.

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza ed ha testualmente affermato:

 

"  4.2 Unbestritten ist, dass die auf Herstellung und Montage von Zäunen aller Art spezialisierte Firma die vorausgesetzte Zugehörigkeit zu einem der in Art. 65 Abs. 1 AVIV aufgeführten Erwerbszweige nicht erfüllt und damit vom Entschädigungsanspruch grundsätzlich ausgenommen ist (BGE 111 V 390; ARV 1989 Nr. 11 S. 48). Hierbei ist mit der Vorinstanz zu wiederholen, dass es nicht auf die Art der einzelnen Tätigkeiten ankommt, sondern vom Charakter des Betriebes abhängt, in welchem die entsprechenden Tätigkeiten erfolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, Rz. 543). Kann nach dem Gesagten die Zaunmontage als solche nicht unter einen der in der Liste von Art. 65 Abs. 1 AVIV erfassten Erwerbszweige subsumiert werden, erübrigt sich auch die Frage, ob hier im gemischten Fabrikations- und Montagebetrieb die Zaunmontage einen selbstständigen Betriebszweig darstellt, der allenfalls einen eigenen Entschädigungsanspruch begründen könnte (BGE 113 V 353 unter Hinweis auf BGE 111 V 390 E. 4d S. 397). Die Ausführungen in der Beschwerde zu den einzelnen Arbeiten in der Herstellung und der Montage sind daher unbehelflich.

4.3

4.3.1 Mit Blick auf den numerus clausus der entschädigungsbe-rechtigten Erwerbszweige übersieht die Beschwerdeführerin bei ihrer Argumentation, dass es dem Gesetzgeber darum ging zu verhindern, die Arbeitslosenversicherung jede Art schlechtwetterbedingter Arbeitsverhinderung entschädigen zu lassen (BGE 111 V 390 E. 4c S. 397). Der Bundesrat war dabei bei der vom Gesetzgeber an ihn delegierten Aufgaben unter Beachtung des Willkürverbots grundsätzlich frei, Erwerbszweige von der Liste auszuschliessen, welche an sich mit guten Gründen als listenwürdig hätten bezeichnet werden können (Urteil vom 19. Dezember 1997, C 225/97).

4.3.2 Die Rechtsprechung hat die abschliessende Aufzählung wiederholt als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (BGE 111 V 390, 112 V 140 E. 2b, 115 V 157 E. 1b; Thomas Nussbaumer, a.a.O. Rz. 539 mit Hinweisen), was unzweifelhaft auch dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Der Bundesrat sprach sich in seiner Botschaft zu einer Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsge-setzes vom 23. August 1989 ausdrücklich für die abschliessende Aufzählung der Erwerbszweige in Art. 65 AVIV aus, weil "sowohl das Prinzip des Numerus clausus der anspruchsberechtigten Erwerbszweige wie auch eine restriktive Umschreibung der Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen als unentbehrliche Instrumente der Anspruchseingrenzung beibehalten werden müssen" (BBl 1989 III 396). Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht) in dem in BJM 2003 S. 135 erwähnten Urteil vom 28. April 2000, C 219/99, ausführte, ist in Anbetracht des dem Bundesrat eingeräumten Auswahlermessens sowie des Umstandes, dass es bei der Bestimmung der Erwerbszweige mit Anspruch auf Schlechtwet-terentschädigung vorwiegend um rechtspolitische Fragen ging, auch bei der höchstrichterlichen Überprüfung der Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 65 Abs. 1 AVIV grundsätzlich Zurückhaltung auszuüben (BGE 111 V 396 E. 4c). Unter Berücksichtigung des klaren Willens des Gesetzgebers ist demzufolge bei der Willkürprüfung im Einzelfall nicht nach mehr oder weniger auffälligen Unterschieden zwischen einzelnen Erwerbszwei-gen zu suchen, um die Nichterwähnung eines Erwerbszweiges in der Liste von Art. 65 Abs. 1 AVIV zu begründen und das vom Bundesrat bestätigte Auswahlermessen zu rechtfertigen, zumal es an praktikablen Abgrenzungskriterien fehlt. Vielmehr könnte Willkür nur bejaht werden, wenn Verhältnisse dargetan werden, welche den Ausschluss eines Erwerbszweiges aus der Liste als offensichtlich ungerechtfertigte Ungleichbehandlung erscheinen lassen. Dies dürfte indessen bei einem Instrument zur Eingrenzung von Leistungsansprüchen in der Praxis nur ganz ausnahmsweise zutreffen.

4.3.3 Wie schon die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, worauf verwiesen wird, bringt die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen Gründe vor, weshalb die Regelung, wonach Landschaftsgartenbau- und Tiefbauunternehmungen, die - im Gegensatz zum spezialisierten Zaunbauunternehmen nur gelegentlich und somit nicht den Betriebscharakter bestimmend - die Zaunmontage anbieten, als anspruchsberechtigte Erwerbszweige erfasst wurden, eine willkürliche, offensichtlich ungerechtfertigte Ungleichbehandlung im Sinne eines völlig sachfremden Ausschlusses (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O. Rz. 539) darstellt. Wie bereits dargelegt (E. 4.2) beurteilt sich die Frage, ob ein Betrieb unter einen der aufgezählten Erwerbszweige fällt, nicht nach der Art der ausgeübten einzelnen Tätigkeit, sondern nach dem Charakter des Betriebes oder des Betriebszweiges. Ob, wie behauptet wird, jeder zweite Zaun von einem Gartenbauer montiert wird, ist somit ohne Belang, zumal das Anbieten der Zaunmontage im Sinne einer Nebentätigkeit im Rahmen des Gartenbaus oder der Tiefbautätigkeit wohl branchenüblich ist, den massgebenden Charakter einer Gartenbau- oder Tiefbauunternehmung - im Gegensatz zu einem auf den Zaunbau spezialisierten Betrieb - aber nicht bestimmt. Der Ausschluss von Betrieben der Zaunmontage (und -herstellung) ist demnach auch unter den heutigen Verhältnissen gesetzes- und verfassungskonform (BGE 111 V 390). Die vorinstanzlich bestätigte Verneinung eines Anspruchs auf Schlechtwetterentschädigung hält somit vor Bundesrecht stand."

 

                               2.4.   In un’altra sentenza pubblicata in DTF 113 V 353 l’Alta Corte ha stabilito che un singolo settore d’esercizio all’interno di un’impresa può di per se stesso, di principio, far parte di un ramo d’attività avente diritto a indennità per intemperie indicato nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI.

                                         In particolare, circa i presupposti affinché si possa ritenere dato un settore d’esercizio, il TFA ha osservato che:

 

"  (…)

Voraussetzung hiefür ist, dass der einzelne Betriebszweig eine gewisse Grösse aufweist und er damit für das Unternehmen wirtschaftlich von Bedeutung ist und ihm auch organisatorisch ein bestimmtes Mass an Selbständigkeit zukommt. Übernimmt ein Unternehmen nur nebenbei die Ausführung von Arbeiten, die witterungsbedingten Behinderungen ausgesetzt sind, so liegt kein selbständiger Betriebszweig im dargelegten Sinne vor. Ein Indiz für die Bedeutung, welche ein bestimmter Teilbereich für das gesamte Unternehmen hat, kann sich aus der Zweckumschreibung gemäss Gründungsurkunde oder Statuten ergeben, wobei es für die Annahme eines selbständigen Erwerbszweiges im Sinne der Arbeitslosenversicherung auf die effektiv bestehenden betrieblichen Verhältnisse ankommt. (…)"

(cfr. DTF 113 V 353, consid. 2c, pag. 355)

 

                                         In quel caso, trattandosi di un settore d’esercizio che si occupava sia dell’installazione di guide di scorrimento di sicurezza (attività questa che appartiene alla costruzione di strade e che pertanto rientra nel ramo edilizia e genio civile ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 lett. a OADI) che della fabbricazione delle stesse, il TFA ha negato il diritto alle indennità per intemperie e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

   3.- Im vorliegenden Fall befasst sich ein selbständiger Betriebszweig im erwähnten Sinne mit der Fabrikation und Montage von Strassenleitplanken. Es ist somit zu prüfen, ob dieser Betriebszweig aufgrund der Art der ausgeübten Tätigkeit den Charakter eines Erwerbszweiges aufweist, der nach Art. 65 Abs. 1 AVIV Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung hat.

   Dies muss in analoger Anwendung von BGE 111 V 397 Erw. 4d verneint werden. Bei einem gemischten Fabrikations- und Montagebetrieb bzw. Betriebszweig wie dem vorliegenden lassen sich nach der Rechtsprechung in der Regel organisatorische Massnahmen treffen, damit jene Arbeitnehmer, denen zufolge schlechten Wetters die Montage von Strassenleitplanken unzumutbar ist, für die fragliche Zeit entweder innerhalb des betreffenden Betriebszweiges oder aber im Rahmen des gesamten Unternehmens anderweitig beschäftigt werden können. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird hiegegen eingewendet, es sei angesichts der Besonderheit der Fabrikation von Strassenleitplanken, welche durch speziell hiefür ausgebildetes Personal erfolgen müsse, unmöglich, Montagearbeiter bei der Fabrikation einzusetzen. Indessen geht es gemäss BGE 111 V 397 Erw. 4d nicht an, Fabrikationsbetriebe mit eigenen Montageequipen gegenüber Fabrikationsbetrieben, die über keine speziellen Montageabteilungen verfügen, zu bevorzugen. Eine solche Privilegierung jener Betriebe wäre mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung von grundsätzlich gleichartigen Betrieben nicht zu vereinbaren. Sodann wurde in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht dargetan, weshalb es unmöglich gewesen wäre, die drei vom schlechten Wetter betroffenen Arbeiter von insgesamt 70 Monteuren des ganzen Betriebes mit insgesamt 130 Angestellten für die fragliche Zeit anderweitig beschäftigen zu können. Selbst wenn ein Ausweichen auf witterungsunabhängige Verrichtungen aber tatsächlich nicht möglich gewesen sein sollte, so handelt es sich hiebei um ein strukturelles Problem dieses konkreten Betriebes und mithin um ein von der Beschwerdeführerin zu tragendes Unternehmerrisiko, das sie nicht auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen kann (BGE 111 V 397 f.). Schliesslich erweist sich auch das Argument, dass die meisten Leitplankenmontagen durch Tiefbaufirmen ausgeführt würden, denen bei wetterbedingtem Arbeitsausfall Schlechtwetterentschädigung ausbezahlt wird, als unbehelflich. Denn die Beschwerdeführerin übersieht, dass reine Montagebetriebe im Vergleich zu gemischten Fabrikations- und Montagebetrieben einen wesentlich andern Charakter aufweisen, auf welchen es gemäss BGE 111 V 394 Erw. 3 für die Beurteilung des Anspruchs auf Schlechtwetterentschädigung ankommt.

   Nach dem Gesagten gehört ein Betrieb bzw. ein Betriebszweig, welcher Strassenleitplanken fabriziert und montiert, nicht zu den in Art. 65 Abs. 1 AVIV aufgezählten Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung. (…)"

(cfr. DTF 113 V 353, consid. 3, pag. 355-356)

 

                                         Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e in una decisione pubblicata in DLA 1989 N. 2 pag. 61 ha stabilito che nei settori della selvicoltura e dell’estrazione della torba, il diritto alla riscossione dell’indennità per intemperie si estende soltanto alle imprese la cui attività principale mostra chiaramente le caratteristiche tipiche a questo ramo d’attività. Se un’azienda, nella sua globalità, dev’essere attribuita prevalentemente al settore dell’agricoltura, la selvicoltura praticata addizionalmente non può essere definita ramo d’attività indipendente.

 

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

c) Der Beschwerdeführer und sein Angestellter sind lediglich während vier Wintermonaten im Wald beschäftigt. Die verbleibenden acht Monate benötigen sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben im landwirtschaftlichen Sektor, weshalb der Betrieb bereits aufgrund der auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche entfallenden zeitlichen Beanspruchung zur Landwirtschaft zu zählen ist. Zudem bildet die winterliche Bewirtschaftung des Waldes eine in zahlreichen anderen Lanwirtschaftsbetrieben verbreitete Ausweismöglichkeit zur Überbrükung des saisonal bedingten Arbeitsrückganges. Da diese Beschäftigungsart somit als Teilbereich durchschnittlicher schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe zu betrachten ist, lässt sich nicht rechtfertigen, den Betrieb des Beschwerdeführers je nach Jahrzeit unterschiedlich zu qualifizieren. Die lediglich im Winter betriebene Waldwirtschaft stellt somit keinen eigenständigen Erwerbszweig neben der zur Hauptsache landwirtschaftlichen Tätigkeit dar. (…).“

(cfr. DLA 1989 N. 2, consid. 4c, pag. 64-65)

 

                                         Questo Tribunale ha riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie ad una ditta che si occupava essenzialmente del montaggio e della manutenzione di piscine, piste di ghiaccio artificiali e impianti antincendio, in quanto queste attività devono essere considerate accessorie al settore dell’edilizia (cfr. STCA AD 101/92 dell’11 settembre 1992).

                                         Per contro, il TCA ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità per intemperie nel caso di una ditta attiva nel ramo del turismo (cfr. STCA AD 10/87 del 14 gennaio 1987).

 

 

                               2.5.   Nelle disposizioni che regolano il diritto alle indennità per lavoro ridotto il legislatore ha, in particolare, stabilito che il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda (cfr. art. 32 cpv. 4 LADI).

 

                                         Nell’ambito e in base a questa delega il Consiglio federale ha adottato l’art. 52 OADI secondo il quale:

 

"  1 Un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

 

   a.   dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure

   b.   fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul

         mercato da aziende autonome.

 

2 Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda."

 

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1986 N. 8 pag. 35 seg. il TFA ha stabilito che l'art. 52 OADI rientra nei limiti della delega di competenza prevista dall'articolo 32 cpv. 4 LADI ed è perciò conforme alla legge.

                                         In quell'occasione l’Alta Corte ha osservato che dal fatto che due campi nel ramo d'attività "edilizia" vengano diretti ciascuno da un capocantiere, non può essere dedotto di trovarsi in presenza di due settori d'esercizio, tanto più che le incombenze dei capicantieri sono limitate essenzialmente all'esecuzione di ordinazioni di materiale e alla presa di contatto con gli interessati, ciò che nelle imprese di costruzione è oltremodo usuale anche nella direzione di diversi cantieri.

                                         Contestualmente la nostra Massima Istanza, confermando quanto contenuto nella circolare concernente il lavoro ridotto (ILR circolare), ha sostenuto che, affinché un settore d'esercizio possa essere parificato ad un'azienda, dovrebbe godere di una certa autonomia in seno al complesso aziendale.

                                         Il capogruppo con i suoi lavoratori deve costituire un'unità organizzativa a sé stante con propri mezzi personali e tecnici (cfr. DLA 1986 N. 8, consid. 3b, pag. 38).

 

                                         La medesima circolare evidenzia poi, tra l'altro, che:

 

"  Gli argomenti che potrebbero essere addotti a favore della parificazione di un settore d'esercizio ad un'azienda sarebbero per esempio la competenza di allacciare relazioni dirette fuori dell'azienda e quella di eseguire atti giuridici vincolanti per l'intera azienda (proprio potere decisionale per quanto riguarda il materiale, l'assunzione di personale, l'acquisto e la vendita).

 

Per contro, gli argomenti che si oppongono a siffatta parificazione sono una stretta interdipendenza nell'ambito del personale e nel campo tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non ci si trova in presenza di un settore d'esercizio autonomo quando il gruppo di lavoro comprende soltanto pochi lavoratori o al limite uno solo. Il settore d'esercizio non può scendere fino al livello di gruppo diretto da un caporeparto o al livello di gruppo di lavoro. La presenza di un caporeparto, di un conduttore di macchine o di un capogruppo non soddisfa, di regola, la condizione richiesta per una direzione autonoma in seno all'azienda (vedi art. 52 cpv. 1 lett. a OADI)."

(cfr. circolare ILR 01.92 N. 57 e 58, pag. 12)

 

                                         In un'altra decisione pubblicata in DLA 1992 N.5 pag. 84 seg. il TFA ha stabilito che le istruzioni dell'UFIAML (oggi Segretariato di Stato dell'economia; SECO) menzionate sotto le cifre 30-35 della circolare concernente l'indennità per lavoro ridotto, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, sono compatibili con l'art. 52 OADI.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che un settore d'esercizio (nel caso specifico il settore del legno) è parificato ad una azienda quando costituisce un'unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri e non è strettamente legata ad altri settori d'esercizio sul piano del personale (i lavoratori del settore legno sono impiegati solo eccezionalmente e con grandi complicazioni nel settore metallo). La denominazione di "maestro" attribuita al capo del settore legno ha, nell'industria del legno, origini corporative e storiche; il fatto che esso sia subordinato, a livello di direzione, al capo di produzione al quale sottostà anche il responsabile del settore metallo non esclude una "direzione autonoma in seno all'azienda" ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Avendo un proprio responsabile, il settore in questione dispone perciò di strutture di gestione sufficientemente autonome per soddisfare le esigenze dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Le gelosie in legno che vi sono fabbricate presentano senz'altro le caratteristiche di un prodotto finito, vale a dire costituiscono una prestazione indipendente in seno all'azienda ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. b OADI.

 

                                         Anche nella nuova Circolare concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR) (nella versione francese del gennaio 2005: Circulaire relative à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail [Circulaire RHT], Janvier 2005), tra l’altro, si legge che:

 

"  (…)

C29       La réglementation de la réduction de l'horaire de travail fait souvent référence à lanotion d'entreprise.

·   L'entreprise est tout d'abord une grandeur de référence pour calculer la perte minimalede 10% (ch. marg. C24 ss).

·   L'entreprise sert d'unité à laquelle doit se référer la durée maximale d'indemnisation (ch. marg. F1 ss).

·   L'entreprise doit demander le versement des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries auprès de la même caisse pendant le délai-cadre de deux ans (ch. marg. G12 ss).

·   Ces conditions juridiques qui sont liées à l'entreprise valent également pour les secteurs d'exploitation reconnus par le droit de l'assurance-chômage.

C30       La grandeur de référence pour le calcul de la perte minimale peut être soit l'entreprise, soit un secteur d'exploitation dans la mesure où celui-ci représente une unité d'organisation propre.

 

C31       Un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise lorsqu'il forme une entità organisationnelle avec ses propres moyens en personnel et techniques, qui

·  dépend d'une direction autonome au sein de l'entreprise, ou

·  fournit des prestations qui pourraient être offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.

    ð Jurisprudence

                    DTA 1992 N° 5 p. 84 ss.

                    DTA 1986 N° 8 p. 35 ss.

 

C32       Pour savoir s'il s'agit d'un secteur d'exploitation, il importe de se fonder surtout sur des critères économiques et moins sur des critères d'ordre juridique. Il faut en l'occurrence tenir compte du déroulement de la production et déterminer comment un fléchissement de l'activité influe sur les diverses parties d'une entreprise.

 

C33       L'employeur joindra un organigramme de l'entreprise à son préavis de réduction de l'horaire de travail pour un secteur d'exploitation. Pour qu'un secteur d'exploitation puisse être mis sur le même pied qu'une entreprise, il doit jouir d'une certaine autonomie au sein de l'entreprise. Il doit comprendre un groupe de travailleurs constituant sur le plan de l'organisation une unité au sein de l'entreprise. Il doit en outre viser son propre objectif d'exploitation ou fournir ses propres prestations dans le déroulement interne de la production (par ex. fabrication d'un produit intermédiaire). Il n'est pas absolument nécessaire que le secteur d'exploitation se trouve à un autre endroit que le reste de l'entreprise.

 

C34       En revanche, les éléments qui s'opposent à une telle assimilation sont une étroite imbrication sur le plan du personnel et dans le domaine technique (échanges continus de personnel d'un secteur à un autre). Il n'y a pas de secteur d'exploitation autonome lorsque le groupe de travail ne comprend qu'un seul ou peu de travailleurs. Le secteur d'exploitation ne doit pas aller jusqu'au secteur dirigé par un contremaître ou au groupe de travail. La présence d'un maître artisan, d'un conducteur de machines ou d'un chef de groupe ne remplit pas à elle seule, en règle générale, la condition exigée pour une unité autonome.

Il faut toutefois empêcher que la clause des 10% liée à la perte de travail et la durée maximale de l'indemnisation de douze mois ne soient vidées de leur substance par une reconnaissance trop généreuse de secteurs d'exploitation.

 

C35       En subdivisant une entreprise en secteurs d'exploitation, il importe avant tout de séparer les secteurs remplissant les conditions légales requises. Ensuite, il ne reste souvent que des groupes subsidiaires (p. ex. administration, vente) qui doivent nécessairement être rassemblés en un secteur restant et traités comme secteur d'exploitation.

C36       Pendant le délai-cadre de deux ans, une entreprise peut être divisée en secteurs d'exploitation ou à l'inverse des secteurs peuvent être groupés en une seule entreprise (fusion), lorsque la structure de l'entreprise subit des modifications.

Lors de la division en secteurs d'exploitation, les périodes de décompte déjà utilisées par l'entreprise sont imputées à chaque secteur d'exploitation. Jusqu'à la fin du délai-cadre de deux ans, le droit à l'indemnité doit être exercé auprès de la caisse choisie pour l'entreprise, et cela pour tous les secteurs d'exploitation qui, jusqu'ici, ont fait l'objet du décompte global de l'entreprise.

En cas de fusion de secteurs d'exploitation, il faut imputer à l'ensemble de l'entreprise toutes les périodes de décompte utilisées. Lorsque les périodes de décompte de plusieurs secteurs d'exploitation s'étendent sur le même laps de temps, elles ne sont prises en considération qu'une seule fois. Si les décomptes relatifs aux divers secteurs d'exploitation ont été, jusqu'ici, traités par des caisses différentes, il convient de faire valoir toutes les prétentions à l'indemnité de l'entreprise auprès de l'une de ces caisses jusqu'à la fin du délai-cadre de deux ans. Et si les délais-cadres des secteurs d'exploitation regroupés ont débuté à des dates différentes, c'est le délai-cadre le plus ancien qui est repris. (...)"

(cfr. Circulaire RHT, Janvier 2005, ch. marg. C29-C36)

 

 

                               2.6.   Nella Circolare concernente l’indennità per intemperie (IPI) (nella versione francese del gennaio 2005: Circulaire relative à l’indemnité en cas d’intempéries [Circulaire Intemp], Janvier 2005), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito all’attività svolta da un’impresa e al ramo d’appartenenza nonché ai requisiti di un settore d’esercizio, ha rilevato che:

 

"  (…)

B2    C'est l'activité principale de l'entreprise et non la nature des diverses activités exercées qui détermine l'appartenance de l'entreprise à une branche ayant droit à l'indemnité en cas d'intempéries.

 

 B3   Un secteur de l'entreprise peut toutefois à lui seul faire partie du cercle des branches ayant droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'il revêt une importance économique pour l'entreprise et jouit d'une certaine autonomie organisationnelle. L'employeur devra indiquer à l'autorité cantonale les raisons pour lesquelles il lui a été impossibile d'occuper d'une quelque autre manière dans l'entreprise les travailleurs ayant subi une interruption de travail.

                             L'autorité cantonale examinera si le secteur peut être considéré comme ayant droit à l'indemnité, notamment à l'aide des statuts, de l'organigramme et sur la base de l'objectif propre du secteur concerné. (...)"

(cfr. Circulaire Intemp, Janvier 2005, ch. marg. B2 e B3)

 

                                         Su questo aspetto B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 531 rileva che:

 

"  Pour juger du droit à l'indemnité selon l'art. 65 al. 1 OACI, il faut se fonder sur le caractère de l'entreprise ou du groupe d'entreprises et non pas sur la nature de l'activité particulière qui est exercée, qui ne représente par exemple qu'un aspect secondaire de la fonction de l'entreprise. Le Conseil fédéral a dès lors défini des branches d'activité donnant droit à l'indemnité et non des activités particulières, qui peuvent être communes à beaucoup d'entreprises différentes.

 

Par contre, un secteur particulier d'exploitation à l'intérieur d'une entreprise peut en principe être rattaché, pour lui-même, à l'une des branches d'activité bénéficiant du droit à l'indemnité, en application de l'art. 65 al. 1 OACI (pour la notion de secteur d'exploitation, v. le ch. 6.1.6)."

 

                                         In una sentenza 38.2004.54 del 21 marzo 2005 il TCA ha riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie ad un'associazione che gestisce un club di golf, argomentando:

 

"  La Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è opposta all’annuncio in parola in quanto ha concluso che l’Associazione non rientrava in nessun ramo d’attività previsto dall’art. 65 OADI e pertanto non poteva essere posta al beneficio delle indennità per intemperie (cfr. doc. 3, A e III).

 

Le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere condivise da questo Tribunale per le seguenti ragioni.

 

Dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale è emerso che l’Associazione ha 17 dipendenti di cui 11 giardinieri i quali, a turni 7 giorni su 7, lavorano a tempo pieno e esclusivamente all’esterno per il mantenimento del campo da golf (cfr. doc. VII, VIII e consid. 1.4).

Gli altri 6 dipendenti sono una direttrice, 2 segretarie, 2 tutto fare “caddie-master” e una donna delle pulizie (cfr. consid. 1.6).

 

Considerato lo scopo dell’Associazione, così iscritto a Registro di Commercio: “La gestione di un Club di Golf, di un campo da golf e delle attrezzature ed installazioni connesse, ivi compresa la parte aperta al pubblico, allo scopo di consentire e promuovere la pratica del golf. L’associazione potrà partecipare ad altre società aventi scopo analogo e terrà in particolare conto delle esigenze turistiche del Comune e della Regione.” (cfr. doc. 7), l’attività svolta al fine di mantenere atto il campo da gioco è indispensabile per il conseguimento dello stesso.

 

In particolare, viste le mansioni e l’esiguo numero dei dipendenti che non si occupano dei campi da gioco, occorre pure concludere che l’Associazione non opera prevalentemente nel ramo del turismo.

Inoltre, visto che quasi il 65% dei dipendenti dell’Associazione è costituito da giardinieri che lavorano esclusivamente all’esterno per il mantenimento del campo da golf, questo Tribunale, vista la giurisprudenza e le direttive citate (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6), ritiene che nel caso concreto siamo in presenza di un settore d’esercizio indipendente.

 

Pertanto, siccome gli addetti alla sistemazione del campo da golf configurano un settore d’esercizio indipendente e attivo esclusivamente nel ramo delle sistemazioni esterne (giardini) ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 lett. d OADI, a torto l’amministrazione si è opposta all’annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie inoltrato dall’Associazione.

 

Infatti, come visto, la giurisprudenza federale ha stabilito che anche un singolo settore d’esercizio nell’interno di un’impresa può far parte di un ramo d’attività avente diritto a indennità per intemperie indicato nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI (cfr. consid. 2.4).

 

In simili circostanze la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché valuti se le ulteriori premesse necessarie per poter beneficiare delle indennità per intemperie sono adempiute e proceda ad emettere una nuova decisione."

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie risulta dallo scopo sociale (cf. consid. 1.1), che la ditta RI 1 è attiva nel settore del trasporto aereo (elicotteri e aerei).

                                         Questo ramo di attività economica non è enumerato nella lista esaustiva (cfr. consid. 2.3) stilata dal Consiglio federale all'art. 65 OADI.

                                         La giurisprudenza ha già esplicitamente escluso dal diritto alle indennità per intemperie le imprese di trasporto mediante elicottero.

 

                                         Al riguardo la SECO, nella Circolare relativa all'indennità per intemperie, punto B3, si è così espressa:

 

"  Le droit à l'indemnité a été refusé aux entreprises suivantes:

 

-   exploitations agricoles;

-   centrales à béton;

-   centrales hydro-électriques;

-   entreprises d'assainissement des eaux;

-   bureaux d'ingénieur, de géomètre et de planification;

-   entreprises de déblaiement de la neige;

-   entreprises de démolition de véhicules;

-   entreprises de transport de bois;

-   entreprises de transport par hélicoptère;

-   marbreries (art. funéraire);

-   entreprises de nettoyage;

-   entreprises de construction de machines et d'appareils."

 

                                         La dottrina condivide questa soluzione.

                                         Ad esempio Nussbaumer, op.cit., pag. 2343 n. 542 rileva che:

 

"  Nicht berücksichtigt worden und damit vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen sind besondere folgende Erwerbszweige: Landwirtschaft (Umkehrschluss aus Art. 65 Abs. 1 lit. e AVIV), Saug- und Spülunternehmungen, Betriebe der Zaunmontage, der Betonherstellung, des Vermessungswesens und der Kulturtechnik, Wanderbrennereien, Autoabbruchbranche, Kanalisations-, Gewässersanierungs- und Fensterreiningungsfirmen, Helikopterunternehmungen, Grabsteinbildhauerei, Holztransport- und Schneeräumungsfirmen."

 

                                         Inoltre, B. Rubin ("Assurance-chômage. Ed. Schultess 2006) p. 532 ricorda che:

 

"  Peu après l'entrée en vigueur de la LACI (1er janvier 1984), l'exclusion de différentes branches ou activités du droit à l'indemnité en cas d'intempéries a été déclarée conforme à la loi et à la Constitution. Ont ainsi été exclues les professions d'ingénieur, d'aménagiste, de géomètre, ainsi que les activités ayant trait au montage de clôtures en métal et en bois, au curage de tuyaux et de canalisations, à la production de béton frais, à la démolition de véhicules, au transport de bois, au déblaiement de la neige et aux nettoyages."

 

                                         In particolare la RI 1 non rientra nel campo di applicazione dell'art. 65 cpv. 1 lett. h OADI, come giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.4), in quanto questa disposizione dell'ordinanza va intesa come un trasporto terrestre connesso all'attività edile.

 

                                         In tale contesto va ricordato che in una sentenza C 107/88 del 30 gennaio 1989. L'Alta Corte ha rilevato:

 

"  Der Ausschluss des Holztransportes von den Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung lässt sich auch unter dem Gesichtspunkt des Willikürverbotes nach Art. 4 Abs. I BV nicht beanstanden. Wie dem Wortlaut von Art. 65 Abs. I lit. h AVIV zu entnehmen ist, gehört einzig das Transportgewerbe im dort erwähnten Umfang zu den Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. AG vom 18. September 1987 erkannt, dass der Ausschluss aller übrigen Transporttätigkeiten im Zusammenhang mit der Belieferung von Baustellen willkürfrei ist."

 

                                         A prescindere da questa considerazione il TCa ritiene che non siamo neppure in presenza di elementi sufficienti per poter concludere all'esistenza di un settore d'esercizio, strutturato ed organizzato autonomamente secondo le esigenze poste dalla giurisprudenza e dalle direttive (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

                                         Semplicemente, tra le sue diverse attività di trasporto, la RI 1 si occupa anche di trasporto di legname e altro materiale.

 

                                         In simili condizioni questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione del 19 maggio 2009.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti