Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.37

38.2009.38

 

DC/sc

Lugano

11 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

statuendo sui ricorsi del 9 giugno 2009 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

tutti rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione dell'8 maggio 2009 e 13 maggio 2009 emanate da

 

Cassa CO 1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell'8 maggio 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha rifiutato di riconoscere a RI 1 l'importo di fr. 9'544.30 rivendicati a titolo di indennità per insolvenza, in quanto l'assicurato non ha fatto tutto il necessario per tutelare i suoi interessi salariali (cfr. Doc. A., inc. 38.2009.37).

                                         Il 13 maggio 2009 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione, con analoga motivazione, riguardo al fratello RI 2 che aveva rivendicato un importo di fr. 10'496.65 (cfr. Doc. A. inc. 38.2009.38).

 

                               1.2.   Contro queste decisioni gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il loro patrocinatore ha sottolineato che i lavoratori hanno fatto tutto il possibile per ottenere il salario che spettava loro, sottolineando quanto segue:

 

"  (...)

Nella presente fattispecie, occorre precisare come il qui ricorrente non è stato del tutto inattivo, ma ha cercato di rivendicare concretamente le proprie pretese salariali, attraverso il conferimento del mandato all'__________.

In tal senso, i diversi colloqui personali e telefonici intrattenuti dal signor __________ con il rappresentante della ditta datrice di lavoro testimoniano che a quel momento vi erano possibilità di trovare una soluzione bonale.

 

Tale situazione giustificava quindi di attendere prima di spiccare il precetto esecutivo. Di conseguenza, non è possibile rimproverare al qui ricorrente alcuna violazione dell'obbligo di ridurre il danno sancito dall'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

Di conseguenza, la richiesta di indennità per insolvenza formulata da RI 1 deve essere integralmente accolta.

 

Nella misura in cui codesto lodevole Tribunale non dovesse ritenere comprovata l'esistenza di trattative con il rappresentante della ditta datrice di lavoro, si chiede l'audizione in qualità di testimone di __________, il quale potrà se del caso confermare quanto sopra.

In via subordinata, qualora codesto lodevole Tribunale non dovesse ritenere fattibile quanto sopra, si chiede in ogni caso che la decisione su opposizione qui impugnata venga annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché quest'ultima abbia a verificare ì passi intrapresi per far valere il credito salariale (cfr. a tal proposito Sentenza del 14 febbraio 2007 del Tribunale Cantonale delle assicurazioni, inc. no. 38.2006.76)."

(Doc. I inc. 38.2009.37 e Doc. I inc. 38.2009.38)

 

                                         Il patrocinatore degli assicurati ha pure chiesto la congiunzione dei ricorsi.

 

                               1.3.   Nelle sue risposte del 7 luglio 2009 la Cassa ha proposto di respingere i ricorsi.

                                         Dopo avere ricordato che gli assicurati hanno lavorato per la __________ dal 3 settembre 2007 al 6 dicembre 2007 e che il 5 dicembre 2007 l'__________, in rappresentanza dei due dipendenti ha contestato il termine di disdetta che doveva essere prolungato sino al 31 dicembre 2007 ed ha chiesto il versamento dello stipendio per il mese di novembre 2007 riservandosi di adire le vie legali se il salario non fosse stato versato entro una settimana, ha constatato che inspiegabilmente il precetto  esecutivo è stato spiccato soltanto il 4 agosto 2008 (cfr. Doc. III, inc. 38.2009.37 e Doc. III inc. 38.2009.38).

 

                               1.4.   Il 19 agosto 2009 il patrocinatore degli assicurati ha chiesto di sentire come  testimone __________ (cfr. Doc. V, inc. 38.2009. 37 e 38.2009.38).

 

                               1.5.   Il 14 settembre 2009 il Presidente del TCA, richiamando gli articoli 31 Lptca e 51 Lpamm, ha congiunto le cause (cfr. Doc. VII)

                               1.6.   Il 14 settembre 2009, su richiesta del TCA, la Cassa ha fatto pervenire una copia dei due precetti esecutivi (cfr. Doc. VIII/1 e Doc. VIII/2) e una copia della lettera dell'__________ del 5 dicembre 2007 (cfr. Doc. VIII/3).

 

                               1.7.   Il 17 settembre 2009 il Presidente del TCA ha inviato a __________, attivo presso il segretariato del __________ del Sindacato __________,  uno scritto del seguente tenore:

 

"  Istruendo i ricorsi citati ho potuto rilevare che il 5 dicembre 2007, quale rappresentante degli assicurati, ha fatto valere pretese salariali nei confronti della __________, invitando la ditta "a provvedere al pagamento dei salari scoperti entro una settimana per evitare di costringerci ad adire le vie legali".

 

Il 4 agosto 2008 è poi stato spiccato un precetto esecutivo.

 

Al fine di evadere i ricorsi mi occorre sapere in dettaglio quali passi ha intrapreso per rivendicare i salari dopo che è scaduto, senza esito positivo, il termine di una settimana da Lei assegnato alla ditta il 5 dicembre 2007. (...)" (Doc. IX)

 

                                         Il 19 ottobre 2009 __________ ha così risposto:

 

"  (...)

Il signor RI 2 ha lavorato alle dipendenze della __________ nell'edificazione della sua abitazione primaria, sita nella part. No __________ RFD __________.

In questa attività è stato affiancato da suo fratello RI 1 (anch'egli dipendente della __________).

 

Questo datore di lavoro ha subordinato il pagamento delle legittime pretese salariali al pagamento della fattura inerente le opere da capomastro eseguite presso la suddetta abitazione (vedi lettera raccomandata __________, 3.12.2007).

 

Il 14 febbraio 2008, mediante fax, RI 2, anche a nome di suo fratello RI 1, mi ha segnalato che gli importi dovuti (dare - avere) grosso modo si equivalevano.

 

In pratica, una vera e propria compensazione delle rispettive pretese, con la conferma dell'avvenuta tacitazione dei crediti salariali vantati da RI 1 ad opera di RI 2 ("Per il salario di RI 1  ci siamo già occupati noi di versarlo privatamente così il discorso dovrà essere fatto solo tra il signor __________ e noi." ..."Pensavamo di preparare uno scritto che ci liberi entrambi degli importi dovuti visto che l'importo è lo stesso".)

 

All'uopo, avevo rifatto tutti i conteggi salariali e calcolato le pretese di entrambi, conformemente alle disposizioni vincolanti del contratto collettivo di lavoro (gesso).

 

La __________, invece, per il tramite dell'Avvocato __________, __________, ha inoltrato il 3 marzo 2008 un'istanza provvisionale, con domanda supercautelare, alla Pretura di __________, per l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria ai sensi dell'art. 837 CC.

 

Il Segretario assessore della Pretura di __________, Avv. __________, con un decreto supercautelare, ha citato le parti a comparire ad una prima udienza mercoledì 23 aprile 2008.

 

Nel frattempo, pendente questa azione che esula dalle competenze dirette dell'__________, __________, ho comunque cercato di trovare un accordo con il rappresentante legale dell'ex datore di lavoro, Avv. __________, __________, con il quale mi sono incontrato e ho discusso (personalmente e telefonicamente) a più riprese.

 

Ho chiesto all'Avvocato __________ una conferma in tal senso, che sarà mia premura inviare alla sua attenzione non appena l'avrò ricevuta.

 

Solo quando è apparso evidente che non era possibile trovare una soluzione, ho inviato (il 14 luglio 2008) una domanda di esecuzione all'UEF di __________.

 

Non mi è dato di sapere se il procedimento legale scaturito con l'istanza provvisionale suddetta sia giunto a conclusione e con quali risultati.

 

Dal mio punto di vista, ho ritenuto - a torto o ragione - che non poteva esistere una separazione fra le varie poste (crediti salariali da compensare con le opere eseguite dalla fallita __________)." (Doc. XIII)

 

                               1.8.   Il 28 ottobre 2009 __________ ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  (...)

Le invio copia della lettera che ho ricevuto oggi da parte dell'Avvocato __________, rappresentante legale della ditta __________.

 

Quest'ultimo conferma gli incontri avuti per cercare di raggiungere un accordo transattivo che considerasse le pretese salariali dei signori __________ ed il credito vantato dalla __________.

 

Potrà inoltre constatare, Onorevole Signor Giudice, che le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo che ha permesso di stralciare dai ruoli la procedura pendente davanti alla Pretura di __________ (versamento da parte dei signori __________ di fr. 20'000)." (Doc. XVI)

 

                               1.9.   Il 2 novembre 2009 il patrocinatore degli assicurati si è così espresso:

 

"  (...)

Mi permetto innanzi tutto di osservare come il testimone __________ conferma integralmente quanto indicato dai ricorrenti al punto C dei rispettivi allegati ricorsuali, ossia l'esistenza di trattative con il rappresentante legale dell'ex datore di lavoro per trovare una soluzione bonale.

 

 

Solamente "quando è apparso evidente che non era possibile trovare una soluzione" (cfr. scritto 19.10.2009) il signor __________ a nome e per conto dei ricorrenti ha avviato le procedure esecutive per il recupero del credito vantato.

 

I ricorrenti intendono inoltre precisare quanto segue in merito alle altre allegazioni contenute nello scritto del signor __________.

 

Si contesta che nel caso in esame si possa parlare di compensazione delle pretese; in effetti si osserva come lo scritto del 14 febbraio 2008 è antecedente alla fattura del 29.02.2008 inviata dalla __________ ai signori __________ e relativa alle prestazioni per opere da capomastro inerenti l'edificazione dell'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD di __________. (...)" (Doc. XVII)

 

                             1.10.   Il 20 novembre 2009 il rappresentante degli assicurati ha inviato al TCA una lettera nella quale rileva quanto segue:

 

"  (...)

L'accordo di cui si fa riferimento nello scritto dell'avv. __________ riguarda la transazione raggiunta a livello giudiziario tra i signori __________ ed il signor __________. A tal proposito, allego alla presente copia del decreto di stralcio.

 

Mi preme altresì sottolineare come nell'importo pattuito non veniva contemplata la richiesta formulata dal signor RI 2 e dal fratello alle competenti autorità cantonali per la corresponsione dell'indennità di insolvenza a seguito del fallimento della ditta __________. A tal proposito allegato copia dello scritto inviato in data 15 luglio 2009 all'avv. __________." (Doc. XIX)

 

                             1.11.   Al riguardo la Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:

 

"  Abbiamo preso atto dello scambio di corrispondenza avvenuto tra il vostro lodevole TCA e il sindacato __________ dove si rileva che al termine della vertenza gli assicurati hanno effettuato il versamento di fr. 20'000.00 a tacitazione delle pretese del datore di lavoro.

 

Vi comunichiamo che la nostra Cassa si riconferma integralmente nella risposta di causa." (Doc. XX)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

__________                  2.2.                                 Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

 

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

 

                                         L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

 

 

                               2.3.   L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

"  Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

                                         Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         Il TFA, in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato  all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro li lui.

 

                                         In una sentenza 8C_441/2007, 8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

 

"  (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"

 

                                         In una sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI, rilevando:

 

"  4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

 

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.

 

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."

 

                                         Anche in una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI e si è così espresso:

 

"  4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

 

4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft Unia vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

 

4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

 

                               2.4.   La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA  C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

 

"  Direttiva

 

Campo:     IDI

Rubrica:  Obbligo di diminuire il danno

Articolo:   55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

 

1.   Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

2.   Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

                                In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

 

3.   Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

 

4.   Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

 

5.   Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

 

6.   In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

 

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

                                Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.

                                Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di                                   attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto a beneficiare dell'indennità per insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

                                         Dagli atti dell'incarto risulta che RI 2, di professione capo muratore, è stato alle dipendenze dell'impresa di costruzione __________ dal 3 settembre al 6 dicembre 2007.

                                         Il 28 novembre 2007 egli è stato licenziato per il 6 dicembre 2007, "per riorganizzazione dell'impresa in quanto l'impresa non ha avuto commissioni firmate in questi mesi" (cfr. Doc. 2 e Doc. 21, inc. 38.2009.38).

                                         Il fratello RI 1 è stato invece attivo presso la stessa ditta come manovale nello stesso periodo ed è stato pure licenziato il 28 novembre 2007 per il 6 dicembre 2007 con lo stesso motivo (cfr. Doc. 2 e Doc. 8, inc. 38.2009.37).

                                         I due fratelli __________ hanno lavorato per la __________ dedicandosi alla costruzione della casa di proprietà di RI 2 e della moglie di quest'ultimo __________.

 

                                         Il datore di lavoro non ha versato integralmente gli stipendi dei due dipendenti.

 

 

                                         Il 3 dicembre 2007 la ditta __________ ha inviato uno scritto raccomandato a __________ e RI 2, informandoli del fatto che "gli importi riguardanti lo stipendio di novembre 2007 e l'importo riguardante la liquidazione verranno inviato solo quando Voi provvederete al versamento della fattura della __________" (cfr. Doc. XIII/1).

                                         I due lavoratori si sono quindi rivolti ad un sindacato per rivendicare le proprie pretese salariali.

                                         Il 5 dicembre 2007 __________, del segretariato __________ di __________, ha inviato una raccomandata alla ditta __________ contestando il termine di disdetta (che avrebbe dovuto essere fissato il 31 dicembre 2007), dichiarando la disponibilità dei dipendenti a completare il regolare periodo di disdetta e rivendicando il pagamento di salari scoperti (quello relativo al mese di novembre e il saldo di quello relativo al mese di ottobre).

                                         In quell'occasione il rappresentante degli assicurati ha invitato la ditta "a provvedere al pagamento dei salari scoperti entro una settimana per evitare di costringerci ad adire le vie legali" (cfr. Doc. VIII/3).

                                         Malgrado la mancata positiva risposta del datore di lavoro entro il termine assegnatogli, l'allora rappresentante degli assicurati non ha intrapreso nessuna azione giudiziaria per rivendicare i salari scoperti ed ha inoltrato una domanda di esecuzione all'UEF di __________ soltanto il 14 luglio 2008 (cfr. consid. 1.7).

                                         Il precetto esecutivo è stato spiccato il 4 agosto 2008 (cfr. Doc. VIII/1 e Doc. VIII/2).

 

                                         Dalla fine del rapporto di lavoro (il 6 dicembre 2007) e dalla lettera di rivendicazione del salario (il 5 dicembre 2007) sono dunque trascorsi più di sette mesi. Secondo questo Tribunale, si tratta di un termine troppo lungo, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3, per cui a ragione l'amministrazione ha ritenuto che gli assicurati hanno violato gravemente il loro obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la Cassa __________, che ha versato le prestazioni sulla base dell'art. 29 LADI nel periodo dal 7 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, già l'8 maggio 2008 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di __________ contro la __________ rivendicando pagamento dell'importo da lei anticipato di fr. 3'057.40 (cfr. Doc. 19; inc. 38.2009.37).

 

 

                                         A nulla di diverso può portare la circostanza che il mancato versamento del salario sarebbe dovuto al non pagamento di una fattura della __________.

                                         Infatti, se è vero che il 14 febbraio 2008 __________ ha interpellato __________ al fine di ricevere delle indicazioni utili per poter tacitare il sig. __________ (cfr. Doc. XIII/2: "Inoltre le chiedo  come procedere senza spedire soldi al Signor __________ e sperare che egli rispedisce indietro. Visto che l'importo che dobbiamo per la casa al signor __________ (ca. 2'000) corrisponde più meno (secondo nostri calcoli) alla cifra mancante di RI 2 e RI 1  (senza contributi, senza importo anticipato dalla disoccupazione). Per il salario di RI 1 ci siamo già occupati noi di versarlo privatamente così il discorso dovrà essere fatto solo tra il Signor __________ e noi. Pensavamo di preparare uno scritto che ci liberi entrambi degli importi dovuti visto che l'importo è lo stesso") è altrettanto vero che, con decreto del 4 marzo 2008 è stata annotata in via provvisoria un'ipoteca legale per la somma di fr. 60'491.60 a carico della part. no. __________ RF di __________, di proprietà in ragione di ½ ciascuno di RI 2 e __________ ed a favore della __________ di __________ (cfr. Doc. XIX), a seguito ad una fattura per opere di capomastro datata 29 febbraio 2008 (cfr. Doc. XVII).

                                         Al più tardi a quel momento avrebbe dunque dovuto essere fatto spiccare il precetto esecutivo.

 

                                         In conclusione, lasciando trascorrere un periodo di più di 7 mesi dopo lo scritto del 5 dicembre 2007  (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo gli assicurati hanno commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

 

                                         La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C  271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

 

                                         Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.

 

 

                                         Visto l'esito della vertenza può così restare aperta la questione di sapere se esistono realmente ancora pretese salariali scoperte sia per quanto concerne RI 1 (cfr. Doc. XII/2), che per quel che riguarda RI 2 (cfr. Doc. XVI, scritto dell'avv. __________ a __________ del 27 ottobre 2009, consid. 1.10 e Doc. XIX lettera dell'avv. RA 1 all'avv. __________).

 

                                         In tale contesto è utile ricordare che secondo l'art. 55 cpv. 2 LADI "Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro" (cfr. STF 8C_809/2009 del 3 dicembre 2009).

 

                                         Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti