Raccomandata |
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Incarto n.
dc/sc |
Lugano
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 maggio 2009 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 marzo 2009 la RI 1, agenzia di viaggi, ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto, per cinque dei dieci dipendenti, nel periodo 1° aprile al 30 settembre 2009 (cfr. Doc. 10).
La ditta ha così illustrato le circostanze alla base della decisione di introdurre il lavoro ridotto:
" La nostra società svolge il proprio campo di attività nel settore agenzia di viaggi ed è stata fondata il 22 febbraio 2001 (allegato estratto registro di commercio).
Il motivo principale che sta alla base di questa nostra richiesta è la diminuzione delle vendite che è iniziata già durante lo scorso anno 2008 e che nei mesi di gennaio e febbraio 2009 si sta ulteriormente inasprendo. Tale diminuzione è dovuta alla crisi economica e finanziaria "globale" che sta colpendo anche il nostro paese. Essa colpisce sia le aziende, circa il 30 % del nostro lavoro, sia le famiglie ed i privati cittadini che stanno limitando di parecchio le spese legate ai viaggi. In aggiunta alla motivazione sopra riportata vi è anche la rivalutazione del Franco Svizzero. Questo è un ulteriore motivo di diminuzione delle vendite perché una grossa percentuale della nostra clientela viene dalla vicina Italia. Il rapporto con l'Euro passato da 1,65 ad 1,47 annulla di parecchio la convenienza e la motivazione di tale clientela a venire in Svizzera a prenotare i viaggi, in special modo riferito al periodo estivo nel quale le partenze da __________ sono particolarmente allettanti.
Possiamo certamente affermare che la prenotazione di viaggi per il periodo estivo (maggio-settembre), normalmente già cominciato in questo periodo, è ad oggi praticamente ferma.
La diminuzione di lavoro da noi registrata nei primi due mesi dell'anno è di circa il 35 - 40 %.
Fare previsioni precise è onestamente per noi impossibile, ma quello che si intravede e si tocca con mano tutti i giorni ci porta ragionevolmente a pensare che nei prossimi mesi del 2009 la diminuzione del lavoro (ci auguriamo transitoria) si stabilizzi intorno al 40 - 45 %. Pensiamo, o meglio speriamo, che tale situazione duri solo alcuni mesi dell'anno in corso.
Per evitare il lavoro ridotto stiamo proponendo alla clientela delle iniziative di viaggio particolari, cercando di "stimolare" con la fantasia dei "giorni o week end" con destinazioni e prezzi particolarmente economici ed appetibili.
Nel contempo, visto il periodo di scarso lavoro, cerchiamo di fare effettuare almeno in parte i periodi di ferie ai nostri dipendenti per essere pronti nel momento in cui il lavoro dovesse riprendere.
La cifra d'affari relative alle vendite viaggi dei primi 2 mesi rapportate allo scorso anno sono:
a tutto gen 2008 Fsv 2.645.000 feb 2008 Fsv 1.197.000
a tutto gen 2009 Fsv 1.608.000 feb 2009 Fsv 759.000
-1.037.000 -39% - 438.000 -37%
Ci sembra di aver trasmesso in modo chiaro la reale situazione nella quale ci troviamo e proprio per tutti questi motivi ci vediamo costretti ad introdurre il lavoro ridotto." (Doc. 10)
1.2. Il 31 marzo 2009 la Sezione del lavoro ha richiesto all'azienda alcune informazioni, invitandola pure a trasmettere ulteriore documentazione (cfr. Doc. 9), ciò che essa ha fatto il 7 aprile 2009 (cfr. Doc. 8).
Con decisione del 15 aprile 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. 7).
1.3. Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un'opposizione nella quale si è così espressa:
" (...)
- durante il quadriennio precedente abbiamo sempre incrementato il nostro volume di fatturato grazie alla azione incisiva ed alla professionalità della nostra azienda. Le cifre comunicatevi parlano chiaro, siamo passati da un fatturato 2005 di Chf. 6.257.000 al 2008 con Chf 10.342.000;
- nello stesso periodo di tempo siamo passati da 4 dipendenti (+2 a tempo parziale) a 9 dipendenti (sempre +2 a tempo parz.);
- quanto sopra sta a significare che la nostra società non ha avuto mai alcun dubbio o esitazione ad assumere, nel nostro caso a raddoppiare, la forza lavoro per poter soddisfare l'incremento del lavoro;
- la nostra società ha cominciato ad accusare una diminuzione già dalla fine dello scorso mese di ottobre, il calo medio dell'ultimo trimestre 2008 è stato di circa un -30 %. Con l'inizio del nuovo anno i dati sono stati molto più gravi, la diminuzione del lavoro è stata di circa un - 39 % . Vi confermiamo che anche questo mese di Aprile purtroppo sta viaggiando sugli stessi valori;
- desideriamo sottolineare che la nostra società non si è precipitata a chiedere l'autorizzazione all'orario ridotto immediatamente nei primi mesi. Abbiamo sempre sperato in una ripresa, che ad oggi ancora non è cominciata. Soltanto dopo aver realizzato che la contrazione del lavoro era destinata a proseguire a seguito della crisi mondiale che è sotto gli occhi di tutti, abbiamo preso la decisione di procedere a tale richiesta;
- ricordiamo che la nostra società, come altre agenzie, ha già usufruito del lavoro ridotto nei primi mesi dell'anno 2002 a seguito dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York del settembre 2001. Anche allora il lavoro si era completamente bloccato per poi ripartire lentamente qualche mese dopo. Infatti l'utilizzo del lavoro ridotto è durato pochi mesi. In tale occasione non era stato sollevato alcun problema da parte vostra;
- non siamo d'accordo sulla vostra attuale motivazione principale al diniego laddove ci dite che, secondo la giurisprudenza del TCA sulla quale voi vi basate, ci deve essere una flessione di almeno il 25 % sulla media dell'ultimo quadriennio per poter accedere al lavoro ridotto. Stiamo perdendo nell'ultimo anno quasi il 40 % e tale principio non è condivisibile e ve ne esponiamo il motivo. Noi non possiamo pensare alle medie ma al lavoro attuale e il nostro spazio temporale non può che essere il trimestre, il semestre e l'anno precedente. Se nella vita lavorativa di tutti i giorni dovessimo fare lo stesso ragionamento da voi sostenuto, non avremmo mai assunto il personale necessario ma avremmo dovuto aspettare. Questo non è pensabile nel mondo del lavoro in una società dinamica. Ci troviamo a rispondere giorno per giorno alle problematiche. Noi in primis pensiamo (e speriamo) che questa crisi sia transitoria esattamente come nel 2002. Nello stesso periodo noi abbiamo assunto il personale necessario raddoppiando la nostra forza lavoro con tutte le ricadute positive che ne derivano per la società tutta in termini di contributi, tasse ecc...;
- nella situazione attuale, permanendo la contrazione del lavoro nei termini sopra riportati, senza il vostro contributo ci troveremo costretti nostro malgrado a dover provvedere ad una riduzione della forza lavoro attraverso licenziamenti; (...)." (doc. 6)
Il 30 aprile 2009 la Sezione del lavoro ha chiesto alla ditta ulteriori informazioni relative alla cifra d'affari conseguita in aprile 2009 e prevista da maggio-settembre 2009 (cfr. Doc. 4).
La RI 1 ha risposto il 4 maggio 2009 (cfr. Doc. 3).
1.4. Il 7 maggio 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione di opporsi al versamento di indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (...)
Nel caso in esame, l'azienda in parola ha essenzialmente addotto, quali motivi alla base dell'introduzione del lavoro ridotto, una importante diminuzione delle vendite (avvenuta già durante lo scorso anno e che si sta protraendo) dovuta all'attuale crisi finanziaria e la rivalutazione del franco svizzero.
Sulla base dei dati forniti dall'azienda in parola, per quanto riguarda il periodo per cui sono richieste le relative indennità (aprile-settembre 2009), emerge quanto segue:
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2009: CHF 3'237'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2008: CHF 4'814'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2007: CHF 3'933'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2006: CHF 3'468'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2005: CHF 3'258'000.
La media per quanto riguarda il quadriennio 2005-2008 è la seguente:
15'473'000 : 4 = 3'868'250.
La percentuale della cifra d'affari relativa al periodo aprile-settembre 2009 (CHF 3'237'000), in raffronto alla media del quadriennio precedente (CHF 3'868'250) è pertanto la seguente: 83.68. La percentuale di riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo (16.5% circa) è quindi inferiore alla percentuale fissata dalla giurisprudenza (25%), al raggiungimento o al superamento della quale non è più possibile parlare di fluttuazione normale dell'attività aziendale.
Pertanto, visto quanto precede, pur considerando che la perdita di lavoro riscontrata sia anche dovuta per motivi congiunturali, osservato inoltre come, per costante giurisprudenza, per determinare se ci si trova confrontati o meno con una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale si effettua il raffronto con le cifre d'affari realizzate nel quadriennio precedente, essendo la diminuzione del fatturato per quanto riguarda il periodo in questione (aprile-settembre 2009) inferiore al 25%, la perdita di lavoro non può essere considera-ta computabile. Inoltre, le asserite fluttuazioni di cambio comportano semmai conseguenze in termini di perdita di guadagno (anziché di perdita di lavoro) che, come tali, non possono essere indennizzate dall'assicurazione contro la disoccupazione in ragione anche del fatto che possono colpire ogni datore di lavoro. (...)" (Doc. A)
1.5. Contro la citata decisione su opposizione, la ditta ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore postula il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto, rilevando:
" (...)
La sezione del lavoro ha acriticamente fatta sua la giurisprudenza di codesto lodevole tribunale secondo la quale una diminuzione della cifra d'affari equivalente o superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale. Essendo in casu la percentuale di riduzione della cifra d'affari per il succitato periodo di computo del 16.5%, quindi inferiore al 25%, l'opposizione è stata respinta.
Invero vanno considerate tutte le circostanze del caso concreto con riferimento all'attività specifica espletata dalla RI 1.
In tale contesto, al di là della cifra d'affari, il criterio della prevedibilità assume un significato determinante.
4.
Come già evidenziato dalla RI 1 medesima nell'opposizione 21 aprile 2009 essa aveva potuto usufruire del lavoro ridotto nei primi mesi dell'anno 2002 a seguito dell'attacco terroristico alle Torri gemelle di New York del settembre 2001.
Allora, rettamente, l'ufficio della sezione del lavoro aveva preso atto delle peculiarità del lavoro espletato dalla ricorrente arrivando immediatamente alla conclusione dell'inevitabilità della perdita del lavoro.
Allora come oggi, e l'ufficio giuridico della sezione del lavoro nemmeno mette in discussione questo dato di fatto, il fattore di imprevisibilità, di eccezionalità e di straordinarietà, segnatamente per quanto riguarda la crisi economica, risulta incontrovertibile.
L'agenzia viaggi ha sì messo in atto tutta una serie di correttivi, e ciò sin dal lontano 2001 a seguito dell'attentato alle Torri gemelle, per incrementare la cifra d'affari diversificando ad esempio l'offerta.
Sono stati proposti in effetti iniziative di viaggi "particolari" come ad esempio i fine settimana a tema e i tours enogastronomici.
Ciò ha implementato la cifra d'affari portandola ai quasi cinque milioni per i primi tre trimestri dell'anno 2008.
5.
L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, data questa evidenza e i dati trasmessi dalla RI 1 relativi al periodo da ottobre 2008 ad oggi avrebbe dovuto concludere immediatamente per l'accettazione della richiesta.
A diversa conclusione non si arriva se si tiene in considerazione la giurisprudenza del TCA in merito alla diminuzione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio precedente.
Per il mese di aprile 2009 la cifra d'affari ha raggiunto i CHF 557'000.00.
La ricorrente aveva indicato in CHF 650'000.00 la cifra d'affari per il seguente mese di maggio, altrettanti per il mese di giugno, CHF 700'000.00 per il mese di luglio, CHF 380'000.00 per il mese di agosto e CHF 300'000.00.
Purtroppo la cifra d'affari del mese di maggio è stata di CHF 460'000.00 con una diminuzione, rispetto a quella indicata, di CHF 190'000.00.
Di conseguenza tutte le cifre indicate devono perlomeno essere ridotte di quest'importo.
Con ciò si arriva ad una cifra d'affari, dal 1. aprile al 30 settembre 2009, di CHF 2'287'000.00 così ottenuta.
- aprile 2009: CHF 557'000.00
- maggio 2009: CHF 460'000.00
- giugno 2009: CHF 460'000.00
- luglio 2009: CHF 510'000.00
- agosto 2009: CHF 190'000.00
- settembre 2009: CHF 110'000.00
Pertanto non v'è chi non veda come questi dati risultino abbondantemente inferiori a quelli presi in considerazione per raffrontare le cifre d'affari e quindi calcolare la percentuale di riduzione, ora superiore al 25%. (...)" (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 23 giugno 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
(...)
Nella presente fattispecie, l'azienda in parola ha essenzialmente addotto, quali motivi alla base dell'introduzione del lavoro ridotto, una importante diminuzione delle vendite (avvenuta già durante lo scorso anno e che si sta protraendo) dovuta all'attuale crisi finanziaria e la rivalutazione del franco svizzero.
Sulla base dei dati forniti dall'azienda in parola nella procedura di opposizione, per quanto riguarda il periodo per cui sono richieste le relative indennità (aprile-settembre 2009), emerge quanto segue:
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2009: CHF 3'237'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2008: CHF 4'814'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2007: CHF 3'933'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2006: CHF 3'468'000;
totale cifra d'affari per il periodo da aprile a settembre 2005: CHF 3'258'000.
La media per quanto riguarda il quadriennio 2005-2008 è la seguente: 15'473'000 : 4 = 3'868'250.
La percentuale della cifra d'affari relativa al periodo aprile-settembre 2009 (CHF 3'237'000), in raffronto alla media del quadriennio precedente (CHF 3'868'250) è pertanto la seguente: 83.68. La percentuale di riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo (16.5% circa) è quindi inferiore alla percentuale fissata dalla giurisprudenza (25%), al raggiungimento o al superamento della quale non è più possibile parlare di fluttuazione normale dell'attività aziendale.
Alla medesima conclusione si giunge se si considera la cifra d'affari aggiornata relativa allo scorso mese di maggio (CHF 460'000). In particolare, la percentuale di riduzione (circa 21%) della cifra d'affari, per quanto attiene sempre il periodo in questione (aprile-settembre 2009), risulta ancora una volta inferiore alla soglia del 25%.
Pertanto, visto quanto precede, pur considerando che la perdita di lavoro riscontrata sia anche dovuta per motivi congiunturali, osservato inoltre come, per costante giurisprudenza, per determinare se ci si trova confrontati o meno con una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale si effettua il raffronto con le cifre d'affari realizzate nel quadriennio precedente, essendo la diminuzione del fatturato per quanto riguarda il periodo in questione (aprile-settembre 2009) inferiore al 25%, la perdita di lavoro non può essere considerata computabile. Inoltre, le asserite fluttuazioni di cambio comportano semmai conseguenze in termini di perdita di guadagno (anziché di perdita di lavoro) che, come tali, non possono essere indennizzate dall'assicurazione contro la disoccupazione in ragione anche del fatto che possono colpire ogni datore di lavoro.
A titolo abbondanziale si constata che la ricorrente non motiva in alcun modo il mutamento (netto ribasso) delle cifre d'affari previste per i mesi da giugno a settembre 2009. Essa si limita invece ad applicare, per ogni mese, una generica ed inspiegabile riduzione di CHF 190'000 rispetto all'importo indicato in sede d'opposizione. (...)" (Doc. III)
1.7. Il 6 luglio 2009 il patrocinatore della ricorrente ha sottolineato che la cifra d'affari per il mese di giugno 2009 si è attestata in CHF 440'000 (cfr. Doc. V).
Al riguardo la Sezione del lavoro il 29 luglio 2009 si è così espressa:
" (...)
Come già rilevato in sede di risposta di causa, la ricorrente non ha sinora ancora spiegato e comprovato il mutamento (netto ribasso) delle cifre d'affari previste per i mesi da giugno a settembre 2009, limitandosi ad applicare, per ogni mese, una generica ed inspiegabile riduzione di CHF 190'000 rispetto all'importo indicato in sede d'opposizione. Questa inspiegabile variazione al ribasso delle previsioni comporta ovviamente un importante calo del fatturato (circa il 40%), il quale non può tuttavia essere preso in considerazione per i motivi appena esposti." (Doc. VII)
in diritto
2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428).
Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"
Per quanto riguarda il settore sanitario, il TFA, in una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.
In questa sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" b) Les premiers juges ont examiné la question du risque normal
d'exploitation à la lumière des statistiques publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000 unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même période.
La commission de recours a considéré qu'il s'agit là d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la politique de maîtrise des coûts de la santé
voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation en division commune.
Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en prenant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).
3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa décision de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en 1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et que cette mesure de restructuration allait conduire au licenciement de neuf collaborateurs.
Quant au caractère prévisible de la diminution des nuitées, la recourante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence, soutient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique, comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du concept hospitalier sont erronées.
Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics, alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les références) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses conclusions.
En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel ou extraordinaire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,
comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf. consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante ( ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA 1999 pag. 206-207)
Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
" (…)
Alla luce della crescente situazione concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C 115/99, consid. 2)
Nel campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.
Tuttavia, siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).
A proposito di una ditta attiva nel settore delle pulizie, il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
In concreto dagli atti emerge che uno dei principali mandanti dell'insorgente, attiva nel settore delle pulizie, è appunto la ditta A.________ SA, a sua volta attiva, come già si è detto, a livello internazionale nella vendita, l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione, che a partire perlomeno dal 2001 ha ripetutamente usufruito di periodi di lavoro ridotto, creando grossi disagi anche alla ricorrente, la quale ha pure parzialmente ottenuto il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto.
In pratica quindi è la difficile situazione di mercato in cui è venuta a trovarsi la cliente della ricorrente ad aver creato indirettamente problemi a quest'ultima.
Controversa è pertanto la questione se le riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
Al riguardo va rilevato che da un lato vero è, come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag. 52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
D'altro lato è pur vero che ancora quando era attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo. In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente senz'altro accresce il rischio di perdita.
La questione circa la normalità o meno del rischio aziendale in concreto può tuttavia restare indecisa: come rettamente evidenziato dalla Corte cantonale, non risulta dagli atti una perdita di lavoro effettiva.
Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.
Ciò significa che la ditta interessata, tramite provvedimenti adeguati e tempestivi, è stata in grado di scongiurare la prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel ricorso di diritto amministrativo.
Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al settore ditta A.________ SA ad un altro settore e quindi compensare le perdite. Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta necessità di personale - il rapporto contrattuale concluso con la ditta A.________ SA.
Correttamente quindi l'autorità cantonale ha rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro, circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4; Gerhards, op. cit., pag. 413). (...)" (STCA C 264/03 del 2.12.2004)
2.4. Per costante giurisprudenza il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).
Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
In una sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
" 6.1 Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.
(...)
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo."
2.5. In una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il TFA, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, rilevando:
" (...)
L'istanza precedente ha in particolare rammentato che le prestazioni in lite vengono versate a favore di quei lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso se, tra l'altro, la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI). Ha pure specificato che giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro. Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
4.
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società insorgente a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione.
L'autorità cantonale ha inoltre giustamente rilevato come sia la cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato dalla ricorrente fossero aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il che indicava un incremento del lavoro e non certo una sua diminuzione, circostanza questa che escludeva l'assegnazione delle chieste prestazioni.
Pure correttamente i primi giudici hanno infine asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"
2.6. Nella presente fattispecie, la ditta ha addotto quale prima motivazione per l'introduzione del lavoro ridotto "la crisi economica e finanziaria «globale» che sta colpendo anche il nostro paese" (cfr. consid. 1.1).
Al di là di questa affermazione, peraltro non supportata di dati significativi ufficiali relativi al settore del turismo, la ricorrente non comprova che la perdita di lavoro che ne deriva va oltre quelle che sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro e di conseguenza, essendo eccezionale, esula dal normale rischio aziendale (cfr. STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 riprodotta al consid. 2.5).
In tale contesto il TCA rileva che dai dati forniti dalla stessa azienda alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. 3), risulta una riduzione della cifra di affari inferiore del 16,5% rispetto a quella registrata in media nello stesso periodo del quadriennio precedente e quindi una oscillazione, che secondo la giurisprudenza, rientra ancora nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4).
È vero che in sede ricorsuale la RI 1 ha modificato di molto i dati relativi alla cifra d'affari effettiva realizzata in alcuni mesi e stimata per quelli successivi, cosicché la riduzione della cifra d'affari rispetto al quadriennio precedente sarebbe superiore al 40% (cfr. consid. 1.5 e 1.7). Ora, come giustamente sottolineato dalla Sezione del lavoro, la ricorrente non ha motivato in modo dettagliato perchè le previsioni iniziali si sono rivelate così nettamente errate e, soprattutto, ha applicato su tutti i mesi una identica riduzione di fr. 190'000.-- della cifra d'affari inizialmente indicata, ciò che appare assai poco verosimile.
Comunque la questione della reale entità della variazione della cifra d'affari può rimanere aperta in quanto il ricorso deve essere respinto anche per altri motivi.
La ditta ha infatti indicato che "una grossa percentuale" della sua clientela viene dall'Italia e che la variazione del tasso di cambio tra euro e franco "annulla di parecchio la convenienza e la motivazione di tale clientela a venire in Svizzera a prenotare i viaggi, in special modo riferito al periodo estivo nel quale le partenze di __________ sono particolarmente allettanti" (cfr. consid. 1.1).
Ora, questa circostanza (la variazione del cambio) con conseguente perdita di lavoro per una ditta attiva nel settore dei servizi nella zona di confine costituisce una circostanza rientran-te nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. STFA C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C 241/96 del 16 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302 nella quale l'Alta Corte ha rilevato che il fattore valutario "gioca in effetti un ruolo decisivo nel campo della vendita al dettaglio, rispettivamente dei servizi, non invece in quello della produzione").
Infine, ma non da ultimo, la RI 1, fondata nel 2001, in sede di opposizione ha affermato che dal 2005 al 2008 il numero di dipendenti è passato da 4 (+ 2 a tempo parziale) a 9 (+ 2 a tempo parziale). In tre anni il personale è dunque più che raddoppiato. Ora, come stabilito dal TFA nella sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 riprodotta al consid. 2.5, non è uno scopo della LADI quello di conservare del personale in esubero.
Alla luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 7 maggio 2009 della Sezione del lavoro deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ri+corrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti