Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.64

 

cr/sc

Lugano

18 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 maggio 2009 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 13 novembre 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________, fondandosi sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro il caso concernente l’assicurato, in quanto da un controllo delle ricerche di impiego relative al mese di settembre 2008 è emerso, segnatamente, che delle “12 aziende interpellate 5 hanno confermato di non avere mai ricevuto l’offerta di lavoro (candidatura), 1 conferma di averla ricevuta ma non sa quando, 4 non hanno dato nessuna risposta e 2 sono tornate al nostro ufficio poiché recapito inesistente. Inoltre, anche sulle ricerche di lavoro svolte negli altri mesi ha indicato di non avere mai ricevuto nessuna risposta” (cfr. doc. 9).

 

                                         Con decisione del 17 dicembre 2008, la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:

 

"  Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato che ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 3 marzo 2008 a tempo pieno ed alla ricerca di occupazione quale riparatore di automobili e impiegato tecnico-commerciale. Al suo terzo termine quadro.

Da una verifica preliminare effettuata dall'URC di __________, è sorto il sospetto che le domande di impiego non fossero mai state inviate da parte dell’assicurato.

In effetti, sulla base delle ricerche di lavoro del mese di settembre 2008, consegnate il 23 ottobre 2008, su un totale di 12 richieste di informazioni, 5 potenziali datori di lavoro hanno confermato di non aver ricevuto nessuna lettera di candidatura da parte dell’assicurato, 1 conferma di averla ricevuta, 4 non hanno dato esito alla richiesta di informazione ed infine a 2 datori di lavoro non è stata recapitata la richiesta perché irreperibile all’indirizzo indicato.

Con comunicazione 13 novembre 2008 l’URC di __________ ha sottoposto il caso al nostro servizio per decisione ritenendo che l’assicurato avesse fornito indicazioni inveritiere per quanto concerne le ricerche di lavoro.

 

In data 17 novembre 2008 lo scrivente Ufficio ha invitato il signor RI 1 ad inoltrare le proprie osservazioni entro 10 giorni.

 

Con scritto del 21 novembre 2008, in rappresentanza dell’assicurato, l’RA 1 di __________ ha dichiarato: “(…) il signor RI 1 ha trasmesso ai datori di lavoro indicati dal collocatore dell’URC un’offerta di lavoro tramite posta. (…) Lo stesso è in buona fede e l’URC non può sostenere che lo stesso non abbia effettuato le ricerche, ci sembra un’accusa gratuita non comprovata. Il nostro assistito contesta nel modo più assoluto che non abbia trasmesso le lettere, purtroppo non ha ricevuto risposta alcuna. Visto quanto esposto, ragionevolmente non può essere accollata nessuna colpa o responsabilità al nostro assistito (…)”.

 

Si osserva come le lettere di candidatura siano state spedite per posta semplice e di conseguenza, il signor RI 1 non è in grado di provare l’avvenuto invio.

 

Pertanto, visto quanto precede e tenendo in considerazione quanto confermato dai cinque potenziali datori di lavoro all’URC di __________ e cioè di non avere mai ricevuto nessuna candidatura da parte del signor RI 1, lo scrivente ufficio ritiene che il comportamento dell’assicurato non sia stato conforme alle prescrizioni di legge e si decide di sospenderlo, per un determinato periodo, dal beneficio delle prestazioni della disoccupazione.

 

Si rende attento l'assicurato che l'introduzione di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 6)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5 = doc. A2), la Sezione del lavoro, il 26 maggio 2009, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         L’amministrazione, in particolare, ha rilevato:

 

"  (…)

3. Nel caso in esame, dalla documentazione versata agli atti, emerge segnatamente quanto segue:

 

-     Settembre 2008: dei 12 datori di lavoro interpellati, 4 hanno risposto di non aver ricevuto nessuna lettera di candidatura da parte del signor RI 1 (la maggior parte di essi conserva le lettere di candidatura e/o risponde per iscritto al candidato), 1 datore di lavoro dichiara di averla ricevuta (Garage __________, __________), 1 datore di lavoro dichiara di non ricordare se ha ricevuto la risposta ma di solito risponde: al completo (__________, __________), 4 datori di lavoro non rispondono alla nostra richiesta d’informazioni, 1 datore di lavoro risulta irreperibile all’indirizzo indicato e 1 datore di lavoro ha cessato l’attività;

 

 

-     Con scritto 7 maggio 2009, l’assicurato afferma che: “(…) dalla documentazione ricevuta traspare che alcune ditte dichiarino di non avere ricevuto la candidatura del signor RI 1, ciò non implica tuttavia che lo stesso non le abbia spedite. I motivi del mancato ricevimento possono essere diversi e da quanto a noi noto non esiste l’obbligo di dover trasmettere tutta la corrispondenza per invio raccomandato. Che il nostro assistito non sia in mala fede è comprovato che altri datori di lavoro hanno ricevuto la candidatura;

 

-     L’opponente non è stato in grado di produrre alcuna risposta da parte dei datori di lavoro che avrebbe contattato e che hanno risposto negativamente alla domanda: “Avete ricevuto la candidatura in questione?”.

 

 

Ora, tenuto conto di quanto sopra, bisogna trarre le seguenti conclusioni:

 

-     come risulta dalla succitata giurisprudenza, l’onere di comprovare l'effettivo invio delle lettere di candidatura ai diversi potenziali datori di lavoro incombe all'assicurato:

 

-     dal formulario relativo al mese di settembre 2008 risulta che il signor RI 1 ha svolto ricerche di lavoro presso 12 datori di lavoro. L’accertamento effettuato dall’URC, presso di essi, ha permesso di evidenziare che 4 di questi hanno risposto di non aver ricevuto la lettera di candidatura dell’opponente e di conservare le lettere dei candidati e/o di rispondere per iscritto. A tutt’oggi, l’opponente non ha consegnato nessuna risposta alle ricerche di lavoro svolte presso i datori di lavoro in questione nel mese di settembre 2008. Da notare che la maggior parte dei datori di lavoro interpellati conservano le lettere di candidatura e quindi alla nostra richiesta di informazioni avrebbero indicato di averla ricevuta.

 

In considerazione di quanto precede, si ritiene che l’assicurato non abbia effettivamente svolto le ricerche di lavoro annunciate. Pertanto, il signor RI 1 ha fornito, nel caso concreto, informazioni inveritiere – per cui è realizzato il presupposto di cui all’articolo 30 cpv. 1 lett. e LADI – e, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione della durata di 16 giorni (limite inferiore della colpa mediamente grave) appare dunque giustificata.

 

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)

 

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1 di __________, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

 

"  (…)

Le motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro per confermare la penalità di 16 giorni al nostro assistito citato, signor RI 1, ci sembrano oltremodo eccessive.

 

Il nostro assistito è sempre stato in buona fede e non si riesce a comprendere la pedanteria del collocatore dell’URC che si è sempre dimostrato diffidente verso il signor RI 1 e che abbia intenzionalmente voluto causargli un danno economico non comprovato. Tra l’altro non è dimostrato che i datori di lavoro non abbiano ricevuto gli scritti, può benissimo darsi che la posta non sia stata adeguatamente esaminata. Non sussiste l’obbligo della trasmissione delle lettere per raccomandata, motivo per cui non si può partire dal pregiudizio che il disoccupato abbia deliberatamente voluto sottostare agli impegni che la legge gli impone.

Ci sembra che il giudizio emesso non tenga conto di tutte le nostre osservazioni fatte a suo tempo e che dimostrano che l’ufficio abbia calcato la mano in modo esagerato, essendo premunito verso il disoccupato.

 

Si contesta pertanto la penalità di 16 giorni emessa in quanto infondata e non conforme ai disposti di legge applicabili al caso in oggetto.

 

Si chiede pertanto l’annullamento della misura confermata dal Servizio Giuridico od almeno una drastica riduzione della penalità.” (Doc. I)

 

 

                               1.4.   Nella propria risposta del 7 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito all’URC di __________ delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di alcune lettere di candidatura spontanea relative al mese di settembre 2008.

 

                               2.3.   L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

 

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

 

"  a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

 

b)   Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

 

"  a   Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

 

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

 

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

 

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

 

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

 

                                         In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa, segnatamente, di aver conseguito un guadagno intermedio.

 

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che:

 

"  (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)."

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

 

                                         Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

 

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione (…)."

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

 

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75 (…)."

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

 

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

 

                                         Infine, in una pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

 

"  Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

 

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

 

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

 

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

 

                               2.4.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

 

                                         "D 34  L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

 

                                          D 35  Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

 

                                          D 36  S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

 

                                          D 37  Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé."

                                          (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)

 

                                         Il tenore di questi punti è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).

 

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

 

                               2.6.   In una sentenza del 27 maggio 1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro una decisione emessa dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della modifica dell’art. 30 cpv. 3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno inasprito i limiti della durata delle sospensioni a seconda del grado della colpa), il TFA ha stabilito che è costitutiva di abuso del potere di apprezzamento la prassi amministrativa secondo cui nel caso di un assicurato che fa dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro viene di regola pronunciata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata massima prevista nell’ipotesi di colpa grave.

 

                                         Contestualmente la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (...)

2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Rechts-begehrens wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.

(...)

3.- (...)

   c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.

Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60 Einstellungstage je Einstellungsgrrund erhöht hat. Es geht somit nicht etwa darum, überholte reformbedürftige Normen durch besonders strenge Anwendung aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

(...)

   d) Auch die konkreten Umstände des vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss vorinstanzlichem Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder rechtfertigen würden.

(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c) e d), pag. 151, 153 e 154)

 

 

                                         In un’ulteriore sentenza C 152/03 del 25 giugno 2004, chiamata a decidere nel caso in cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit, als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N 691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

 

Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…)." (cfr. STFA C 152/03 del 25 giugno 2004)

 

                               2.7.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito, in una sentenza C 49/03 del 23 giugno 2003, l'Alta Corte ha rilevato che:

 

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

 

                                         In una sentenza H 272/03 del 22 dicembre 2003, il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

 

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

 

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione formale del 17 dicembre 2008, con la quale ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 13 novembre 2008 relativa a una sospensione dal diritto alle indennità, invitandolo a formulare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. 8-9), che l’insorgente ha, peraltro, inoltrato il 21 novembre 2008 (cfr. doc. A3).

                                         Il diritto di essere sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima dell’emanazione della decisione formale del 17 dicembre 2008, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

 

                               2.8.   La Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 5 delle 12 lettere di candidatura indicate sul Formulario relativo alle ricerche di impiego svolte nel mese di settembre 2008 che sono state oggetto di verifica presso i potenziali datori di lavoro da parte dell’URC di __________ (cfr. doc. A1).

 

                                         Il ricorrente, dal canto suo, sostiene di avere regolarmente inviato le lettere di domanda di impiego menzionate nel Formulario relativo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (cfr. doc. I).

                                         Il rappresentante dell’interessato, nello scritto del 21 novembre 2008, ha pure rilevato, a dimostrazione della buona fede del suo assistito, che “ricordiamo che il signor RI 1 si è presentato presso i nostri uffici per allestire una lettera da trasmettere ai datori di lavoro” (doc. A3).

                                         Nell’opposizione del 7 gennaio 2009, inoltre, egli ha in particolare sottolineato che il fatto che un datore di lavoro abbia confermato di avere effettivamente ricevuto la lettera di candidatura da parte dell’assicurato non fa che avvalorare la tesi ricorsuale di avere correttamente spedito le ricerche di impiego tramite posta ordinaria e che, se queste ultime non sono state ricevute da parte dei potenziali datori di lavoro, ciò potrebbe essere dovuto a problemi di smistamento della posta o altri fattori a lui non imputabili (doc. A2).

                                         Questa tesi è poi stata nuovamente ribadita da parte del rappresentante dell’assicurato, nello scritto del 7 maggio 2009 indirizzato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 2).

 

                                         Questa Corte, dapprima, constata che l’URC di __________, relativamente a quanto emerso dagli accertamenti esperiti nel mese di ottobre 2008 presso 12 potenziali datori di lavoro che l’assicurato ha precisato di avere interpellato nel mese di settembre 2008, ha indicato:

 

"  Su 12 aziende interpellate, 5 hanno confermato di non avere mai ricevuto l’offerta di lavoro (candidatura), 1 conferma di averla ricevuta ma non sa quando, 4 non hanno dato nessuna risposta e 2 sono ritornate al nostro ufficio poiché recapito inesistente." (Doc. 9)

 

                                         Da questo scritto sembra, dunque, emergere che 5 potenziali datori di lavoro hanno dichiarato di non avere ricevuto la candidatura del ricorrente.

 

                                         Tuttavia da un attento esame delle “Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai potenziali datori di lavoro, risulta che, a differenza di quanto concluso dall’amministrazione, un potenziale datore di lavoro ha indicato di non ricordare se ha ricevuto la candidatura scritta dell’interessato e un altro potenziale datore di lavoro, pur rispondendo negativamente alla domanda “Avete ricevuto la candidatura in questione?”, ha tuttavia indicato che da diversi mesi vi erano problemi con lo smistamento della posta.

 

                                         Ciò implica che le indicazioni, sopra citate, fornite dall’URC in merito ai potenziali datori di lavoro che avrebbero precisato che non è stata loro recapitata alcuna lettera da parte dell’assicurato non sono pienamente attendibili e vanno rivalutate facendo capo all’insieme della documentazione agli atti (Formulario delle ricerche di lavoro, Richieste di informazione ai potenziali datori di lavoro, ecc.).

 

                                         Dal Formulario concernente gli sforzi intrapresi dal ricorrente nel mese di settembre 2008, come visto, emerge che lo stesso ha indicato di aver compiuto 12 ricerche di impiego, in forma scritta, come gli era stato espressamente richiesto dal suo consulente del personale URC, ma di non avere ricevuto alcuna risposta da parte dei potenziali datori di lavoro contattati (cfr. doc. 29).

 

                                         L’URC di __________ ha interpellato tutti e 12 i potenziali datori di lavoro contattati per iscritto dall’insorgente nel mese di settembre 2008, chiedendo loro, come visto, se essi potevano o meno confermare di avere ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 10-22).

 

                                         Dalla Richiesta inviata al Garage __________ di __________ risulta che il datore di lavoro ha effettivamente ricevuto la candidatura in questione, anche se non ricorda in quale data; che “in generale” risponde per iscritto, precisando tuttavia che “non sempre riesco a rispondere, alcuni possono sfuggire” (cfr. doc. 10).

 

                                         Quattro ulteriori potenziali datori di lavoro - e meglio il Garage __________ di __________, il Garage __________ di __________, il Garage __________ di __________, il Garage __________ di __________ - non hanno, invece, risposto alla “Richiesta di informazione sulle ricerche di lavoro” inviata dall’URC di __________ (cfr. doc. 11-14).

 

                                         Altre due richieste di informazione sulle ricerche di lavoro spedite dall’URC a due potenziali datori di lavoro sono ritornate al mittente, con la motivazione che, per una, quella indirizzata al Garage __________ di __________, “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato” (cfr. doc. 15) e che, per l’altra, indirizzata alla __________ di __________, la “ditta è cessata” (cfr. doc. 16).

 

                                         Altri tre potenziali datori di lavoro – e meglio il Garage __________ di __________ (cfr. doc. 19), il Garage __________ di __________ (cfr. doc. 20) e la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 22) - hanno esplicitamente risposto di non avere mai ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 19, 20, 22 sottolineatura della redattrice).

                                         Di conseguenza, in questi tre ultimi casi va considerato che i potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto le domande di impiego dell’insorgente.

 

                                         Un altro potenziale datore di lavoro, la ditta __________ di __________, ha risposto telefonicamente, indicando che, come risulta dall’annotazione riportata a mano dal consulente del personale URC sulla copia del formulario inviato, “non si ricorda se l’ha ricevuta e che di solito risponde al completo” (cfr. doc. 21, sottolineatura della redattrice).

                                         Da tale sommaria risposta non si può dedurre con precisione se l’assicurato ha effettivamente spedito la sua lettera di candidatura o meno, dato che il potenziale datore di lavoro non si ricorda se l’ha ricevuta oppure no. Inoltre, dall’affermazione che “di solito risponde al completo” non si può automaticamente dedurre che non avendo ricevuto l’interessato alcuna risposta egli non abbia inviato la candidatura in questione, potendo il suo caso costituire una eccezione alla regola.

                                         In mancanza, infatti, di ulteriori precisazioni da parte del datore di lavoro citato a proposito della possibilità che alcune lettere di candidatura che giungono al suo indirizzo possano rimanere senza risposta, non può essere affermato con la necessaria tranquillità che questo potenziale datore di lavoro non ha ricevuto la candidatura dell’assicurato.

 

                                         Infine, un altro potenziale datore di lavoro, il Garage __________ di __________, pur avendo risposto, nella richiesta di informazioni sulle ricerche di lavoro, di non avere ricevuto la candidatura dell’interessato; che “purtroppo non sempre riusciamo a rispondere alle candidature, visto il numero elevato di quelle che ci giungono settimanalmente” e di conservare le lettere dei candidati alcuni mesi (circa 3 mesi) (cfr. doc. 17), ha tuttavia sottolineato, in una comunicazione e-mail indirizzata al consulente del personale URC in data 11 novembre 2008, che anche se non ha ricevuto la lettera di candidatura dell’interessato, va comunque tenuto conto del fatto che “come detto durante l’ultimo nostro colloquio esistono problemi da diversi mesi con lo smistamento della posta” (doc. 18, sottolineatura della redattrice).

                                         Da questa precisazione fornita espressamente dal signor __________ del Garage __________, non si può dedurre con la necessaria tranquillità che questo potenziale datore di lavoro non ha ricevuto la candidatura dell’assicurato.

 

                                         Complessivamente, quindi, risultano 3 i potenziali datori di lavoro che non hanno sicuramente ricevuto le lettere di candidatura che l’assicurato sostiene di aver inviato e non 5 come sostenuto dall’amministrazione (cfr. doc. A1; doc. 6).

 

                               2.9.   L’assicurato ha, poi, sottolineato di avere spedito le lettere di candidatura in questione mediante posta ordinaria e non tramite invio raccomandato (cfr. doc. 2, doc. I).

 

                                         Al riguardo è utile rammentare che normalmente un invio con posta A viene recapitato al destinatario già il giorno lavorativo seguente e anche di sabato, mentre un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

 

                                         In una sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000, relativa a un caso in cui l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997, il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre 1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria, avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997 era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997, ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato ossequiato.

 

                                         Nell’evenienza concreta le 3 lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) sono state inviate dall’assicurato nel mese di settembre 2008, mentre gli accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti il 23 ottobre 2008 (cfr. doc. 10-22).

                                         Benché inviate con posta ordinaria, nella peggiore delle ipotesi tramite posta B, le candidature del ricorrente, del mese di settembre 2008 (e meglio quelle dell’8 settembre 2008 alla ditta __________; del 9 settembre 2008 al Garage __________ e del 23 settembre 2008 al Garage __________, cfr. doc. 29), il 23 ottobre 2008, allorché sono stati esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di più di tre settimane dall’ultimo presunto invio postale dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate ai destinatari.

                                         In proposito va evidenziato che il Garage __________ di __________, al quale l’insorgente ha scritto il 15 settembre 2008, ha indicato che la candidatura gli è stata recapitata (cfr. doc. 10).

                                         Pertanto, considerando che, di regola, un invio non prioritario viene consegnato il terzo giorno feriale dopo l’impostazione, anche ammettendo il ritardo di qualche giorno, il 23 ottobre 2008 le asserite domande di impiego dell’assicurato avrebbero dovuto essere state notificate ai potenziali datori di lavoro indicati dall’interessato.

                                         A questo proposito va sottolineato che i 3 potenziali datori di lavoro in questione hanno tutti e tre indicato di conservare le lettere di candidatura che ricevono (cfr. doc. 19, doc. 20 e doc. 22).

 

                                         Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

 

                                         Da un accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108 del 16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7).

 

                                         Il fatto di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio, nuocere agli assicurati.

                                         L'importante è che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore di lavoro contattato.

 

                                         Nel caso di specie, nonostante agli atti risulti la copia di tutte le presunte lettere di candidatura spedite dall’assicurato, egli non ha prodotto alcuna risposta dei potenziali datori di lavoro.

                                         Come già rilevato (cfr. consid. 2.8.), egli ha, al contrario, riconosciuto di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue candidature del mese di settembre 2008 (cfr. doc. 29, doc. A3).

 

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

                                         Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

 

                                         In casu, tutto ben considerato, viste in particolare le risposte fornite dai potenziali datori di lavoro contattati dall’URC menzionate sopra che hanno condotto alla conclusione che almeno 3 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura (cfr. consid. 2.8.) e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto essere giunte alle ditte interpellate, anche se spedite con posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel mese di settembre 2008, non ha effettivamente svolto tre ricerche di lavoro che ha dichiarato di avere compiuto.

 

                                         L’assicurato ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.

                                         E’ pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

 

                             2.10.   Come visto (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004; cfr., pure, la “Tabella delle sospensioni. All’attenzione degli URC e delle autorità cantonali” pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1 e poi riconfermata nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68, che nel caso dell’art. 30 cpv. 1 lett. e, non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).

 

                                         Ora, il caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6..

                                         In quell’occasione, il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

                                         Ritenuto un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità della sospensione decisa.

 

                                         In una sentenza 38.2002.108 del 16 maggio 2003, il TCA ha confermato la sospensione di 10 giorni irrogata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI ad un assicurato che, contrariamente a quanto da lui asserito, non aveva inviato 6 lettere di candidatura su 24.

 

                                         In un’altra sentenza 38.2005.22 del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la correttezza della sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilita dall’amministrazione, nel caso di un assicurato che aveva fornito indicazioni inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su un totale di 25 ricerche controllate dall’URC.

 

                                         Nel caso di specie, l'amministrazione ha sospeso l’assicurato per 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 5 ricerche di impiego (cfr. doc. A1).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la sanzione di 16 giorni, corrispondente al limite inferiore della colpa mediamente grave, inflitta al ricorrente - nonostante, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute dall’insorgente nel mese di settembre 2008 sono 3 su 12 ricerche controllate dall’URC e non 5 - è conforme al principio della proporzionalità e deve essere confermata.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti