Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.68

 

rs

Lugano

10 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2009 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 giugno 2009 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 29 maggio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per 8 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di febbraio e marzo 2009 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 6).

 

                               1.2.   L’URC, con decisione su opposizione del 12 giugno 2009, ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5), riducendo la sanzione inflittale a 6 giorni (cfr. doc. A1).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere, segnatamente, di avere lavorato per 35 anni presso __________ dimostrando sempre impegno, attaccamento e voglia di perfezionarsi. Essa ha precisato che appena è venuta a conoscenza della decisione da parte dell’istituto bancario di rescindere il contratto si è attivata alla ricerca di una nuova attività. Al riguardo l’insorgente ha puntualizzato che la decisione di tagliare posti di lavoro nel settore dell’Investment banking dove era impiegata non implicava che all’interno della Banca non vi fossero altri posti vacanti. Essa ha indicato di aver, in effetti, concorso per uno di questi, benché poi sia stato scelto un altro candidato.

                                         La ricorrente ha rilevato che nel frattempo ha avuto l’opportunità di lavorare nel team di un capo Divisione di __________ e che sia questa posizione che le affermazioni dell’allora Capo __________ non facevano prevedere lo scenario, a livello d’occupazione, che si è in seguito presentato in seno a __________. Essa ha specificato che, siccome sul suo attestato di lavoro sono state elencate le attività svolte in quest’ultimo settore, non si trattava di un impiego precario bensì vi erano le giuste premesse di assunzione.

                                         Infine l’insorgente ha osservato di essersi attivata alla ricerca di una nuova occupazione appena ha saputo della decisione di sopprimere altri posti di lavoro e quindi che il suo posto non poteva venire confermato (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   In risposta l’URC ha ribadito integralmente gli argomenti già espressi nella decisione su opposizione del 12 giugno 2009, rilevando, in particolare, che il fatto che l’assicurata abbia svolto uno stage in un altro settore della stessa struttura non era il presupposto di una riassunzione e non doveva essere ritenuto quale motivo di esonero dal cercare lavoro. Inoltre l’amministrazione ha sottolineato che quanto addotto dall’assicurata è stato parzialmente considerato riducendo la sanzione da 8 a 6 giorni (cfr. doc. IV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di febbraio e marzo 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è stata impiegata dall’agosto 1974 al 30 aprile 2009 presso __________ (fino al giugno 1998 presso __________ di __________), principalmente in seno al servizio TP Operations (cfr. doc. A2; 9).

 

                                         Il datore di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il 9 gennaio 2009 con effetto a partire dal 30 aprile 2009 (cfr. doc. 9).

 

                                         L’insorgente si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° maggio 2009, dichiarandosi disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 14).

 

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nel mese di aprile 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente ai mesi di febbraio e marzo 2009.

 

                                         Il consulente del personale le ha trasmesso brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 maggio 2009, il fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di disdetta precedenti il mese di aprile 2009.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 8).

 

                                         La ricorrente, il 20 maggio 2009, ha risposto, tramite un messaggio di posta elettronica, quanto segue che:

 

"  (…) appena sono stata integrata in un piano coach (2 + 3 mesi di disdetta) ho cercato un’altra occupazione dando la priorità, visto i lunghi anni di servizio, all’interno di __________. Tant’è vero che il 16 febbraio, vedi attestato di lavoro, mi è stata data la possibilità di effettuare uno stage presso il servizio __________ sfortunatamente l’annuncio di un’ulteriore ristrutturazione con relativa riduzione di posti di lavoro non ha permesso la conferma della nuova attività. Sono venuta a conoscenza di questa nuova situazione il 3 aprile con relativo esonero di lavoro per il 6 aprile. A questo punto ho iniziato tempestivamente la ricerca di un nuovo posto di lavoro al di fuori di __________ (vedi scheda aprile).” (Doc. 4)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione formale del 29 maggio 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 8 giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

                                         La penalità, come visto nei fatti, è stata ridotta a 6 giorni con decisione su opposizione del 12 giugno 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi in merito ai mesi di febbraio e marzo 2009, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

 

                                         L’obbligo di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. cosid. 2.3.).

 

                                         Del resto quanto asserito dalla ricorrente, ossia che nel febbraio 2009 ha avuto la possibilità di lavorare nel team di un Capo __________ di __________ (__________) e che fino al 3 aprile 2009 vi erano le giuste premesse d’impiego (cfr. doc. I, 4, 5) non le è di alcun ausilio.

 

                                         Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

                                         In concreto, come affermato dall’assicurata stessa il 20 maggio 2009 in risposta alla richiesta di giustificazione dell’URC, l’occupazione in questione presso il settore __________ consisteva soltanto in uno stage la cui trasformazione in un impiego vero e proprio non è poi stata confermata, nonostante esistessero le giuste premesse a tale fine (cfr. doc. 4).

                                         D’altronde dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla ricorrente - che l’assunzione presso tale settore di __________ le fosse stata garantita dall’ex datore di lavoro.

                                         Neppure risulta che la disdetta data per iscritto dall’Istituto bancario nel gennaio 2009 (cfr. doc. 9) sia stata annullata.

                                         Durante lo svolgimento dello stage presso il settore __________ la medesima ha, quindi, mantenuto la propria validità.

 

                                         L’assicurata, dunque, piuttosto sperava che si concretizzasse una nuova assunzione presso __________.

 

                                         La mera speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

 

                                         Di conseguenza la ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

 

                               2.7.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, è utile ribadire che l’URC con decisione su opposizione del 12 giugno 2009 ha ridotto la penalità inflitta all’assicurata con decisione del 29 maggio 2009 da 8 a 6 giorni (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Nella sanzione irrogata all’insorgente l’amministrazione ha, conseguentemente, tenuto conto dello sforzo che l’insorgente ha in ogni caso profuso in seno all’istituto bancario, allora proprio datore di lavoro, per cercare di ottenere un nuovo impiego.

 

                                         A mente del TCA, pertanto, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.4.), la penalità di 6 giorni (2 giorni per insufficienti ricerche nel mese di febbraio 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di marzo 2009) a carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         La decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti