Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 luglio 2009 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 luglio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 19 maggio 2009 (cfr. doc. 13) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al collocamento, e meglio nei mesi di ottobre e novembre 2008 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 3 luglio 2009 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittagli.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto dapprima che la LADI non indica né il numero, né tanto meno il tipo di ricerche di lavoro che devono essere effettuate e che pertanto spetta al funzionario o responsabile incaricati di valutare se queste siano da ritenersi sufficienti o meno. Si è quindi di fronte, secondo l’assicurato, a un problema soggettivo. In seguito l’insorgente ha evidenziato che, mentre le ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2008 - costituite da tre ricerche presso lo Stato e una presso un’agenzia di collocamento - sono state considerate sufficienti, quelle del mese di ottobre 2008 – una ricerca presso lo Stato, una presso un’altra agenzia di collocamento e una in risposta a un concorso - sono state ritenute insufficienti. A mente del ricorrente ci si trova confrontati con una contraddizione sostanziale non indifferente. Egli, inoltre, non comprende come il fatto di dare seguito a un concorso non sia da considerarsi quale valida ricerca di lavoro.
L’assicurato, poi, relativamente alle ricerche di novembre 2008 - ritenute insufficienti perché non risulterebbero le date e il tipo di lavoro ricercato - si è chiesto se, dopo aver lavorato quindici anni in ufficio, anche se si è trattato di un ufficio postale, non può sembrare logico cercare lavoro presso una fiduciaria o presso un’azienda privata come impiegato d’ufficio. Egli ha, altresì, sottolineato che, tenendo in considerazione le altre ricerche da lui compiute, risulta evidente il suo orientamento professionale e il campo di ricerca, ovvero il settore amministrativo e gestionale.
L’insorgente ha rilevato che non è possibile, come invece ha fatto l’URC, ritenere le ricerche intraprese presso __________ e __________ non sufficienti poiché effettuate presso il medesimo datore di lavoro. Egli, in proposito, ha sottolineato, da un lato, che da anni la __________ è divisa in unità aziendali completamente autonome. Dall’altro, che chi oggi lavora presso l’unità Rete postale e vendita (o un’altra unità) e vuole cambiare posto di lavoro o settore deve presentare una domanda scritta o postulare a un concorso anche se rimane sotto il cappello della __________; su ogni contratto individuale di lavoro figura sempre la dicitura dell’unità per la quale si lavora e non figura solo il nome __________ (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il RA 1, per conto dell’assicurato, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 13 agosto 2009 (cfr. doc. V).
1.5. Il 26 agosto 2009 l’amministrazione ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2008.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, che nel 1996 ha conseguito l’attestato cantonale di maturità commerciale presso la scuola __________ __________ di __________ (cfr. doc. 19), ha lavorato presso __________ dal 1993 alla fine del 2008 (cfr. doc. 37).
Egli, infatti, ha disdetto il rapporto di lavoro il 18 settembre 2008 con effetto dal 31 dicembre 2008 (cfr. doc. 1).
Negli ultimi due anni di collaborazione con __________ l’insorgente ha ricoperto la funzione di responsabile dell’Ufficio __________ di __________ (cfr. doc. 11, 37).
L’assicurato si è annunciato al collocamento a decorrere dal 7 gennaio 2009, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 37).
Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato all’amministrazione sette ricerche di lavoro compiute complessivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 (cfr. doc. 11).
L’8 aprile 2009 egli ha consegnato altra documentazione relativa a ulteriori quattro ricerche effettuate nel lasso di tempo menzionato (cfr. doc. 11).
Il consulente del personale, il 5 maggio 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 15 maggio 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro insufficienti nel periodo di disdetta precedente alla disoccupazione.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 15).
Il ricorrente, il 13 maggio 2009, ha risposto che:
" In data 18 settembre 2008 ho inoltrato disdetta al mio datore di lavoro per il 31.12.2008. Durante questo periodo ho cercato di trovare un nuovo impiego. Il mio obiettivo era di cercare un nuovo lavoro che mi desse la possibilità di sfruttare le mie competenze, nuovi stimoli e una serenità che non mi dava più il mio lavoro. Purtroppo in questi tre mesi non ho trovato nessun lavoro ed è per questo che mi sono iscritto in disoccupazione. Dopo essermi iscritto all’URC, ho appreso che la legge prevede che durante il periodo di disdetta il richiedente deve dare prova di aver fatto tutto il possibile per trovare un altro posto di lavoro; cosa che peraltro è successa. I miei sforzi per trovare lavoro sono stati prodotti non perché la legge lo richiede (anche perché non ne ero a conoscenza e ancora oggi non so quante ricerche lo Stato prevede), ma allo scopo di trovare un nuovo impiego. Io so solamente che durante i tre mesi mi sono impegnato affinché non dovessi appoggiarmi alla disoccupazione, prova ne sono le mie ricerche (vedi allegato). I posti ai quali ho trasmesso la mia candidatura rispecchiavano le mie possibilità e a mio modo di vedere di qualità. Le mie ricerche sono pure andate a __________ e a __________. Potrà sembrare a qualcuno paradossale, considerando che ho dato le dimissioni al __________. Ma sono delle unità ben distinte e separate dall’Unità rete vendita (quella legata agli uffici __________, da dove provengo), con direttori e contabilità diverse oltre naturalmente al lavoro; entrambi i posti erano con l’incarico di Responsabile team.(…)” (Doc. 14)
A tale scritto l’assicurato ha allegato una ricapitolazione degli sforzi intrapresi al fine di reperire una nuova attività dal momento in cui ha disdetto il rapporto di impiego - ossia dal 18 settembre 2008 - alla fine del mese di dicembre 2008. In questo contesto egli ha indicato un’ulteriore ricerca per il novembre 2008 - presso __________ - non menzionata in precedenza (cfr. doc. 14).
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 19 maggio 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 13; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 luglio 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel periodo ottobre - dicembre 2008 (cfr. doc. 13), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 7 gennaio 2009 (cfr. doc. 37).
L’URC ha considerato che il ricorrente, nel mese di dicembre 2008, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A1, 13).
Per contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nei mesi di ottobre e novembre 2008 (cfr. doc. A1).
Chiamato a pronunciarsi in merito ai mesi di ottobre e novembre 2008, il TCA rileva dapprima, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che se la LADI, come evidenziato dall’assicurato (cfr. doc. I), non prevede uno specifico numero di ricerche da compiere, la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. doc. 2.3.).
2.7. L’assicurato ha indicato di aver svolto, nei mesi di ottobre e novembre 2008, otto ricerche, quattro per mese (cfr. doc. 11, 14).
Relativamente alle ricerche di ottobre 2008, va osservato che quella presso __________, e meglio presso __________ (cfr. doc. 14), e quella presso l’__________ come calcolatore di prestazioni e contributi (cfr. doc. 11) risultano mirate, in quanto intraprese in risposta ad annunci specifici di offerta di impiego (cfr. doc. 11).
Gli sforzi intrapresi presso __________ __________ e __________ costituiscono, invece, delle domande spontanee di lavoro.
Queste ultime non indicano la data precisa in cui l’assicurato ha postulato, né l’attività ricercata dal medesimo.
A tale proposito va ribadito (cfr. consid. 2.3.) che il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale datore di lavoro.
Questo Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35).
Va ancora osservato che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Nel caso di ricerche scritte può, tuttavia, essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)
In casu la ricerca presso __________ è stata effettuata il 4 ottobre 2008 (cfr. doc. 11) e quella presso l’__________ il 25 ottobre 2008 (cfr. doc. 11).
Le altre due ricerche, presso __________ e __________ __________, come già esposto, non riportano la data precisa di quando sono state compiute. Le relative risposte, però, datano 6, rispettivamente 8 ottobre 2008 (cfr. doc. 12).
Le stesse, dunque, devono essere state effettuate, nell’ipotesi più favorevole all’assicurato (come verrà indicato in seguito, infatti, tali ricerche, se fossero da considerare per il mese di settembre 2008, non potrebbero essere esaminate per il periodo in concreto in questione), agli inizi del mese di ottobre 2008, come la ricerca presso l’__________.
Due delle quattro ricerche afferenti a tale mese, come visto, sono poi state effettuate spontaneamente.
Di conseguenza il ricorrente, svolgendo pure ricerche di lavoro indipendentemente da annunci puntuali di posti di lavoro, anche se per iscritto, avrebbe dovuto intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione durante il corso dell’intero mese.
Anche le ricerche svolte nel mese di novembre 2008, presso __________ di __________, __________ __________, __________ e __________ (cfr. doc. 12, 14), non indicano l’attività ricercata, né la data precisa di quando sono avvenute.
Tre delle quattro ricerche di novembre 2008 sono, inoltre, state effettuate nel __________.
L’assicurato ha, di conseguenza, ricercato un’occupazione esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio.
Il ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire una nuova occupazione (cfr. STCA 38.2005.18 del 10 maggio 2005; STCA inc. 38.01.270 del 29 luglio 2002; STCA 38.01.251 del 24 luglio 2002).
In esito alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che le ricerche di lavoro compiute dall’insorgente nei mesi di ottobre e novembre 2008, a prescindere dalla questione di sapere se le stesse siano o meno sufficienti dal profilo quantitativo, sono insufficienti per quanto concerne l’aspetto qualitativo.
Al riguardo occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), non risulta che le ricerche effettuate rispondendo a concorsi pubblicati dall’__________ o dalla __________, la quale, come rettamente sottolineato dall’insorgente (cfr. doc. I), è oggi un gruppo costituito da molteplici unità distinte (__________; __________ __________ e __________; cfr. __________), siano state ritenute non valide
Sono, in effetti, state valutate insufficienti le ricerche per i mesi di ottobre e novembre 2008 nel loro complesso dopo un esame globale delle stesse. Ciò non significa che ogni ricerca, esaminata singolarmente, non sia valida.
Infine, in merito alla ricerca di lavoro compiuta nel mese di settembre 2008 presso la __________ di __________ rispondendo a un annuncio afferente a un posto vacante quale responsabile azienda e prodotta dall’assicurato (cfr. doc. 11) va evidenziato che la stessa risulta, comunque, irrilevante ai fini della presente vertenza.
Infatti la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Ne consegue, pertanto, che il ricorrente, nei mesi di ottobre e novembre 2008 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 14, 9, V) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.
Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.9. Nel caso in esame l’assicurato ha indicato di non aver saputo, prima dell’iscrizione all’URC, che durante il periodo di disdetta gli assicurati sono tenuti a effettuare un determinato numero di ricerche di impiego, né secondo quali modalità compiere tali ricerche (cfr. doc. 14; V).
In concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo luogo, l’assicurato ha asserito di non aver contattato l’amministrazione nel periodo di disdetta (cfr. doc. V).
Pertanto, siccome nei mesi di ottobre e novembre 2008 l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra in considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
In secondo luogo, va in ogni caso evidenziato che il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.
La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
" (…)
2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.
2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“
In simili condizioni il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.10. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2008 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2008).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).
Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
La decisione su opposizione del 3 luglio 2009 contestata deve, perciò, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti