Raccomandata |
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Incarto n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 agosto 2009 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato a tempo pieno (100%), in qualità di aiuto cuoco / bar presso la __________, __________, dal 1° marzo 2006 al 30 maggio 2007. A partire dal 1° giugno 2007 il datore di lavoro ha ridotto la percentuale d’impiego di RI 1 al 50%.
A seguito di tale modifica l’assicurato si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2007 alla ricerca di un’occupazione al 50% quale barman, aiuto cucina, magazziniere e assistente di cura.
1.2. Con decisione del 18 marzo 2008 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 15 marzo 2008 (doc. 36/6) e con decisione su opposizione del 9 maggio 2008 ha dichiarato irricevibile l’opposizione di RI 1 (doc. 36/2).
Questa Corte con decisione del 18 agosto 2008 (inc. 38.2008.27), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ma alla luce di quanto dichiarato da quest’ultimo nel colloquio di consulenza del 23 aprile 2008 e negli scritti successivi ha invitato la Sezione del lavoro “a verificare se il ricorrente da quel momento può essere ritenuto nuovamente idoneo al collocamento” (cfr. decisione del 18 agosto 2008, pag. 9).
1.3. Esperiti nuovi accertamenti la Sezione del lavoro con decisione del 12 febbraio 2009 (doc. 25), confermata con decisione su opposizione del 6 agosto 2009 (doc. 7), ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 15 marzo 2008.
1.4. Contro la decisione su opposizione del 6 agosto 2009 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento dell’idoneità al collocamento.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, in particolare, la sua volontà di trovare un’occupazione lavorativa a tempo pieno, non ritenendo tuttavia giusto “abbandonare tale lavoro (l’impiego al 50% presso la __________, n.d.r) solo per dimostrare all’Ufficio di collocamento ed alla Sezione del lavoro che sono collocabile a tempo pieno. Mi spiego: meglio avere un’attività lavorativa anche parziale che niente del tutto e, inoltre, in tal modo peso solo parzialmente sull’assicurazione contro la disoccupazione. Certo è che se io trovassi o l’Ufficio del lavoro mi trovasse un’attività lavorativa al 100% io lascerei la mia attuale attività. E ci mancherebbe altro!” (doc. I).
Il ricorrente ha inoltre criticato la verbalizzazione dell’incontro del 14 marzo 2008 il cui contenuto “risulta imperfetto e non riprende quanto io volevo in effetti dire” (doc. I).
Egli ha poi contestato le motivazioni alla base della decisione impugnata - a suo dire - da ricondurre al legame di parentela con l’amministratore unico e il direttore dell’esercizio pubblico e alla diminuzione di clientela che ha costretto il suo datore di lavoro a ridurre la percentuale d’impiego, nonché il rimprovero della Sezione del lavoro di fare esclusivamente ricerche spontanee e di non fare capo alle agenzie di collocamento (doc. I).
1.5. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con osservazioni del 23 novembre 2009 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni, in particolare ha ribadito che non esistono particolari impegni o circostanze personali che gli impediscano di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno. Egli ha inoltre asserito di aver ampliato, nella misura delle proprie conoscenze scolastiche e professionali, le ricerche di lavoro in altri settori (doc. V).
RI 1 ha ripetuto di non voler abbandonare la sua attuale attività a tempo parziale sino a quando non troverà un’occupazione a tempo pieno. Egli non si dichiara disposto neppure a seguire un corso occupazionale, non avendo alcuna garanzia che al termine di questo corso possa trovare un’attività a tempo pieno (doc. V).
Il ricorrente si è quindi soffermato sull’unica assegnazione di un posto di lavoro proposto dalla Sezione del lavoro come aiuto cuoco, per la cui attività - a suo dire - non avrebbe sufficienti nozioni, contrariamente all’aiuto cucina le cui mansioni e responsabilità sono completamente diverse (doc. V).
1.7. Con scritto del 1° dicembre 2009 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del gravame e la conferma del proprio provvedimento rilevando, a proposito dell’inadeguatezza dell’impiego quale aiuto cuoco quando “è proprio il ricorrente medesimo che nonostante la consulente di riferimento, nel corso del colloquio di consulenza 30 dicembre 2008, gli avesse indicato che le ricerche come aiuto cuoco non erano adatte al suo profilo, ha comunque continuato a svolgerle anche dopo tale indicazione” (doc. VII).
Secondo l’amministrazione, da quanto esposto, come pure dalle ricerche di lavoro solo spontanee e non mirate o adeguate dal profilo professionale o al proprio stato di salute, nonché dal rifiuto di partecipare ad una misura di formazione attinente alle tecniche di ricerca di un impiego, emerge chiaramente la volontà di mantenere il posto di lavoro presso la __________ (doc. VII).
Il doc. VII è stato trasmesso all’assicurato per osservazioni (doc. VIII).
1.8. In data 10 dicembre 2009 l’assicurato ha ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali contestando le conclusioni della Sezione del lavoro (doc. IX+1).
Il doc. IX e allegato sono stati trasmessi alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. X).
1.9. Il 16 dicembre 2009 la Sezione del lavoro si è nuovamente espressa sulla fattispecie contestando l’affermazione dell’assicurato secondo cui egli avrebbe adeguato le ricerche di lavoro alle istruzioni della consulente del personale. Anche nel mese di settembre e ottobre 2009 egli ha svolto ancora ricerche quale aiuto cuoco a dimostrazione che è lo stesso RI 1 a ritenersi in grado di svolgerla (doc. XI).
Il doc. XII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XII).
1.10. Con scritto del 22 dicembre 2009 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie precedenti argomentazioni (doc. XIII).
I doc. XII e XIII sono stati trasmessi alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. XIV), la quale con lo scritto del 12 gennaio 2009 ha contestato integralmente le allegazioni di controparte e si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa del 28 ottobre e nelle osservazioni del 1° e 16 dicembre 2009 (doc. XV).
I doc. XIV e XV sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XVI).
1.11. Il 20 gennaio 2010 il TCA ha interpellato la Sezione del lavoro per alcune precisazioni (doc. XVII).
1.12. La Sezione del lavoro ha risposto in data 27 gennaio 2009 (doc. XVIII).
I doc. XVII e XVIII sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. XIX).
1.13. RI 1 ha presentato le proprie osservazioni il 6 febbraio 2010 (doc. XX).
Il doc. XX è stato inviato alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. XXI).
1.14. La Sezione del lavoro ha quindi preso posizione nuovamente in data 10 febbraio 2010 (doc. XXII).
Il doc. XXII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XXIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento posteriormente al 23 aprile 2008.
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.4. Inoltre relativamente, in particolare, ad assicurati parzialmente disoccupati che esercitano un’attività a tempo parziale e che cercano un’ulteriore occupazione per completare la prima, giova rilevare che il fatto che essi non sono disposti ad abbandonare il loro impiego a tempo parziale non costituisce in sé un motivo sufficiente per sancirne l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA del 14 ottobre 2002 nella causa SECO c/ H., C 190/02, consid. 2.2.2; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, consid. 3.1.).
L’Alta Corte, in una sentenza C 84/00 del 7 novembre 2001, ha deciso che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate (martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari cure, era inidonea al collocamento.
In un successivo giudizio C 224/01 del 13 dicembre 2002 il TFA ha decretato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti erano, infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la Sagl, a prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività indipendente durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in grado di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.
La nostra Massima Istanza, in una sentenza C 250/02 del 7 febbraio 2003, ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere attiva due-tre giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per il semestre invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era impegnata nella procedura di candidatura per continuare la carriera accademica. Il TFA ha, in effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità della stessa per il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per cui un suo collocamento risultava estremamente difficile.
Al contrario l’Alta Corte, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C 255/02), pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.
Inoltre con giudizio C 127/04 del 21 aprile 2005 la nostra Massima istanza ha stabilito che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio piccolo, era disponibile a lavorare solamente durante certi orari era idonea al collocamento. Infatti dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori delle lavanderie e della ristorazione, in cui l’assicurata cercava un’occupazione, nella zona limitrofa al suo domicilio, ossia nei Cantoni di __________, __________ e __________, è emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del marito, un impiego la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una scelta sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.
2.5. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1979, dal 1° marzo 2006 al 31 maggio 2007 è stato alle dipendenze della __________, in qualità di aiuto cuoco / bar e dal 1° giugno 2007 ha proseguito l’attività, sempre in detto esercizio pubblico, nella misura del 50% (doc. 10/69).
A far tempo dal 1° giugno 2007 l’assicurato si è quindi riscritto in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo parziale (50%) come cameriere senza AFC, ausiliario di cure personali, magazziniere, aiuto cucina.
La Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al collocamento rilevando in primo luogo che l’esercizio pubblico __________ è gestito dai fratelli dell’assicurato, rispettivamente amministratore unico e direttore. Il tasso di occupazione dell’insorgente è quindi passato da un tempo pieno (100%) a un tempo parziale (50%), con l’intenzione di riprendere il lavoro al 100% non appena il volume di attività dell’esercizio pubblico lo avesse permesso.
La Sezione del lavoro ha poi giustificato il proprio provvedimento con le dichiarazioni del mese di aprile 2008 di RI 1 che affermava di voler abbandonare l’attuale posto di lavoro, qualora avesse reperito un’occupazione a tempo pieno. Dichiarazioni tuttavia successive alla prima decisione di inidoneità al collocamento. Inoltre – a mente della Sezione del lavoro - l’assicurato avrebbe continuato a svolgere ricerche di lavoro, salvo una, esclusivamente spontanee, in professioni per cui non dispone delle qualifiche richieste o che aveva abbandonato in passato per ragioni di salute.
Infine, l’amministrazione ha rilevato che il ricorrente non è disposto a frequentare delle misure attive (doc. 7).
L’assicurato ha contestato tale decisione asserendo principalmente di essere disposto a trovare un’occupazione lavorativa a tempo pieno, non ritenendo tuttavia giusto abbandonare l’impiego al 50% presso la __________ (doc. I).
2.6. Nell’evenienza concreta si evince dal verbale del colloquio di consulenza del 6 marzo 2008 e dalla successiva richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento che l’assicurato svolge due turni presso la __________: dalle 10.30 alle 14.30 (1° turno) e dalle 15.30 alle 17.30 (2° turno) e non intende lasciare quest’attività (doc. 36/10).
L’insorgente, nel verbale di audizione del 14 marzo 2008, ha poi asserito quanto segue:
" (…)
A precisa domanda, rispondo:
- per principio non intendo lasciare l’attuale posto di lavoro poiché lo ritengo un sicuro impiego anche per il fatto che l’amministratore unico della __________ è mio fratello __________, 1983, e il direttore dell’esercizio pubblico è pure mio fratello RI 1.
- reputo che in un prossimo futuro (3-4 mesi) la mia attività lavorativa possa aumentare fino ad un tempo pieno (100%).
- dichiaro che se dovessi reperire un’altra occupazione a tempo parziale (50%) per completare l’attuale assenza di lavoro; qualora dovesse aumentare l’occupazione lavorativa presso il __________ lascerei questa nuova occupazione per tornare al __________ aumentando così le mie ore di lavoro con i miei fratelli.
- qualora dovessi sostenere un colloquio d’assunzione con un nuovo datore di lavoro pongo le citate condizioni (orari di lavoro al __________) alfine di convenire con lui – se possibile – un diverso grado d’occupazione con la nuova attività.
- preciso che intendo svolgere la mia giornata di lavoro unicamente nella fascia oraria diurna, segnatamente: dalle ore 08.00 alle 20.00.
Fin’ora ho cercato lavoro principalmente come barman e ausiliario di cucina. Ora, intendo ampliare le mie ricerche di lavoro anche come magazziniere o aiuto infermiere che avevo intrapreso alcuni anni fa poi interrotta per allergie ai prodotti” (doc. 36/8).
Sulla base di tali affermazioni verbalizzate dall’Ufficio regionale di collocamento e dalla Sezione del lavoro, quest’ultima nella decisione del 18 marzo 2008 (doc. 36/6) ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 15 marzo 2008, non essendo egli normalmente disponibile al mercato del lavoro alle condizioni comunemente richieste da un datore di lavoro.
Da parte sua l’assicurato nello scritto del 24 aprile 2008, successivo alla decisione della Sezione del lavoro, ha asserito che “per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d’ora in poi sono d’accordo ad avere una occupazione al 100%” (doc. 36/5).
Sollecitato dalla Sezione del lavoro a chiarire i termini di questo scritto, l’insorgente ha precisato che “dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare la vostra proposta, data nel colloquio del 14 marzo 2008, la quale si riferiva che per avere un’idoneità avrei dovuto avere un grado di occupazione del 100% in quanto al 50% vi era difficile trovarmi un’occupazione” (doc. 36/3).
Per quanto riguarda la frase inserita nello scritto del 24 aprile 2008 il ricorrente ha precisato di essere “d’accordo nel accettare le vostre condizioni e di mettermi a disposizione al 100% per avere un’occupazione diversa da quella attuale” (doc. 36/3).
Nella decisione del 9 maggio 2008 la Sezione del lavoro ha tuttavia dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurato e il TCA nella sentenza del 18 agosto 2008 (inc. no. 38.2008.27), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato l’irricevibilità dell’opposizione ordinando alla Sezione del lavoro di verificare se il ricorrente da quel momento, ovvero il 23 aprile 2008, può essere ritenuto nuovamente idoneo al collocamento.
Con la decisione su opposizione impugnata la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 12 febbraio 2008 con il quale ha ritenuto inidoneo al collocamento RI 1, a far tempo dal 15 marzo 2008 (doc. 25, doc. 7).
Secondo la Sezione l’assicurato è da ritenere inidoneo al collocamento anche posteriormente al 23 aprile 2008.
Le dichiarazioni del 15 novembre 2007 (intervista iniziale) e del 14 marzo 2008 (verbale UG) “mantengono la loro attendibilità e risultano maggiormente credibili rispetto alle dichiarazioni di principio riguardo alla disponibilità ad abbandonare l’attuale impiego, tanto più che le stesse non sono confortate da azioni che permettono di constatare la reale volontà di ricercare e accettare un impiego al di fuori di quello attuale. Al contrario l’opposizione di principio alla frequentazione di una formazione attinente alle tecniche di ricerca di un impiego, lo svolgimento di sole ricerche spontanee non mirate o adeguate al profilo professionale o al proprio stato di salute, non permette – anche dopo il 23 aprile 2008 – di ritenere l’interessato idoneo al collocamento” (doc. 7).
Il TCA in data 20 gennaio 2010 ha interpellato la Sezione del lavoro per ottenere le seguenti precisazioni:
" (…)
Gentile Avv. __________,
con riferimento all’incarto indicato a margine, la invito a fornirci le seguenti precisazioni.
Preso atto che nel verbale di consulenza del 23 aprile 2008 l’assicurato affermava che
“ (…) intende restare iscritto in disoccupazione, aumentando la sua disponibilità al collocamento al 100% e di essere disposto a lasciare la sua attuale attività c/o __________, __________, qualora dovesse reperire una nuova attività lavorativa al 100%. Seguiranno altresì le nostre segnalazioni a posti di lavoro vacanti, ai quali l’assicurato dovrà presentarsi (…)”, e che nella sentenza del 18 agosto 2008 (inc. no. 38.2008.27) il TCA ha respinto il ricorso dell’assicurato, ma rinviato alla Sezione del lavoro gli atti per verificare se il ricorrente dal momento del colloquio di consulenza del 23 aprile 2008, può essere ritenuto nuovamente idoneo al collocamento, voglia indicarci:
Per quale motivo nella decisione della Sezione del lavoro del 12 febbraio 2009 e in quella su opposizione del 6 agosto 2009 l’assicurato viene ritenuto inidoneo al collocamento dal 15 marzo 2008 e viene fatto riferimento a documenti antecedenti il 23 aprile 2008 ?
Quali accertamenti sono stati compiuti dalla Sezione del lavoro per verificare l’idoneità al collocamento di RI 1 a partire dal 23 aprile 2008 ?
Quali attività/impieghi sono stati assegnati all’assicurato dopo la sentenza del TCA del 18 agosto 2008 ?” (doc. XVII)
La Sezione del lavoro il 27 gennaio 2010 ha così risposto:
" (…)
1. Preliminarmente, si rileva che la sentenza 18 agosto 2008 del TCA, riguardava il tema della tempestività dell’opposizione presentata dall’assicurato contro la decisione 18 marzo 2008. Nell’ambito di quella procedura e, a margine della questione principale, il Tribunale si è così espresso, nell’ultimo considerando del giudizio in questione, anche sull’esame dell’idoneità al collocamento del signor RI 1 a far tempo dal 23 aprile 2008. La decisione 12 febbraio 2009, riprende il medesimo periodo contenuto nella decisione 18 marzo 2008. La decisione su opposizione 6 agosto 2009, precisa nell’ultimo considerando che, l’assicurato è da ritenere inidoneo al collocamento anche dopo il 23 aprile 2008.
2. Gli accertamenti compiuti dalla Sezione del lavoro per verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato a partire dal 23 aprile 2008, sono i seguenti:
- audizione personale del signor RI 1, avvenuta il 16 gennaio 2009 (doc. 27);
- richiamo dell’incarto URC completo durante l’istruzione della pratica (doc. 26);
- richiesto in data 12 maggio 2009 all’assicurato tutte le ricerche di lavoro e le relative risposte (doc. 19);
- richiamo in data 19 maggio 2009 dell’incarto URC completo nel corso della procedura d’opposizione (doc. 18);
- accertamento presso l’URC di __________ del 25 maggio 2009 (doc. 14/1);
- accertamento presso l’assicurato del 3 giugno 2009 (doc. 14);
- richiesta estrattto, statuti e atto costitutivo relativi all’esercizio pubblico __________ (doc. 11);
- accertamento presso la cassa __________ del 17 giugno 2009 (doc. 10/70);
- accertamento 8 luglio 2009 presso il signor RI 1 (doc. 10);
- accertamento 5 agosto 2009 presso la cassa __________ (doc. 8).
3. All’assicurato sono stati assegnati i seguenti positi di lavoro: presso l’__________, __________ (doc. 1) e presso il ristorante __________, __________ (doc. 4 e 5).” (doc. XVIII).
2.7. Secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).
Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva in primis che alla luce della sentenza del TCA del 18 agosto 2008 la Sezione del lavoro era tenuta a verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato a far tempo dal 23 aprile 2008, in considerazione di quanto da lui dichiarato in sede di colloquio di consulenza di medesima data, ovvero di essere d’accordo ad avere un’occupazione al 100%.
L’assicurato nell’intervista iniziale del 15 novembre 2007, per quanto concerne la “Disponibilità al collocamento”, ha indicato di essere già parzialmente occupato presso la __________ e di essere direttamente collocabile nella fascia oraria 14.00-19.00 dal lunedì al venerdì.
Alla domanda specifica sulla sua disponibilità e le condizioni per lasciare l’occupazione attuale a tempo parziale, l’assicurato ha risposto negativamente (“no”). (doc. 36/10).
Nel verbale di audizione del 14 marzo 2008, a precisa domanda l’assicurato, ha risposto: “- per principio non intendo lasciare l’attuale posto di lavoro poiché lo ritengo un sicuro impiego anche per il fatto che l’amministratore unico della __________ è mio fratello RI 1, 1983, e il direttore dell’esercizio pubblico è pure mio fratello __________” (doc. 36/8).
In concreto, il ricorrente sia nell’intervista iniziale del 15 novembre 2007 che nel verbale di audizione del 14 marzo 2008 ha manifestato la propria intenzione di non lasciare l’attuale occupazione presso la __________ poiché ritenuto un posto di lavoro sicuro.
In seguito, successivamente alla prima decisione di inidoneità al collocamento del 18 marzo 2008, RI 1 ha asserito che “…per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d’ora in poi sono d’accordo ad avere una occupazione al 100%” (cfr. scritti aprile 2008, doc. 36/5)
Nel verbale del 16 gennaio 2009 l’assicurato ha poi confermato che “se dovessi reperire un posto di lavoro a tempo pieno sono disposto a lasciare l’attuale occupazione presso il __________” (doc. 27). Argomentazione che l’assicurato ha poi ribadito in via ricorsuale dinanzi al TCA (doc. I, V, IX).
Tuttavia, la prima versione risulta più attendibile, da una parte, poiché la stessa è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze giuridiche. Dall’altra, in quanto, nel caso in esame l’assicurato nemmeno successivamente al 23 aprile 2008 ha sostanzialmente modificato la propria posizione continuando a svolgere ricerche di lavoro, salvo una, esclusivamente spontanee in ambiti dove non sempre dispone delle necessarie qualifiche (aiuto cuoco) o che aveva in passato abbandonato per ragioni di salute (ausiliario di cure).
All’assicurato sono poi stati assegnati due posti di lavoro: presso l’__________ a __________ quale lavapiatti e aiuto pizzaiolo e presso il ristorante __________ a __________, quale lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie.
Nel primo caso l’assicurato ha rifiutato il posto di lavoro in quanto “la signora aveva bisogno al 100% dal 01.10.09. Io ho un mese di disdetta” (doc. 2), mentre nel secondo caso l’insorgente ha comunicato al potenziale datore di lavoro che non era disponibile prima del mese di novembre 2009 e che si voleva occupare di pizza e panini (doc. 4), rifiutando un’attività, quella di aiuto cuoco, che tuttavia egli esercita presso il __________ (cfr. contratto di lavoro 1° marzo 2006 e 27 aprile 2007) e per la quale si è sempre ritenuto disponibile a svolgere nelle sue ricerche presso numerosi bar-ristoranti del Luganese (cfr. prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, doc. 10/2-10/3), malgrado la consulente del personale avesse ritenuto poco opportune le ricerche in tale settore: “Le ricerche come aiuto-cuoco in ristoranti non sono molto attendibili visto che non conosce bene la cucina tra antipasti e secondi piatti ma bensì conosce panini e pizze, pertanto sarebbe più opportuno chiedere la professione di aiuto-cucina lavapiatti” (doc. B).
Dalla documentazione agli atti, in particolare dalle prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro da aprile 2008 a maggio 2009 (doc. 10/2 – 10/20) emergono numerose ricerche quale “aiuto cuoco” in esercizi pubblici del Luganese (bar e ristoranti) e non quale aiuto cucina.
Risulta a questo punto poco credibile il ricorrente quando afferma: “…io mi sono sempre proposto come aiuto cucina che è tutt’altra cosa che un aiuto cuoco; professione per la quale non ho sufficienti nozioni”(cfr. doc. V, pag. 4) per giustificare il rifiuto dell’impiego presso il ristorante __________ di __________, quando il suo agire invece (le ricerche di lavoro svolte) erano indirizzate proprio verso l’attività di aiuto cuoco.
Va altresì rilevato che l’assicurato ha manifestato più volte il suo rifiuto a seguire dei provvedimenti di formazione o di occupazione inerenti al mercato del lavoro quali ad esempio corsi, programmi occupazionali temporanei e il corso Ecap-SEI: “No, non sono disponibile e non sono interessato a questi corsi o programmi. Cerco un vero posto di lavoro” (doc. 27, I, V, B)
Egli inoltre non risulta iscritto a delle agenzie di collocamento per la ricerca di un posto di lavoro, in quanto a suo dire “…i lavori offerti da queste agenzie sono spesso temporanei e a mio modo di vedere in settori che non ho la competenza di svolgere” (doc. 27)
Visto quanto sopra, questa Corte non può che condividere la valutazione della Sezione del lavoro che ritiene RI 1 non disposto ad abbandonare l’attuale impiego presso la __________, non essendovi, in particolare, una reale volontà di ricercare e accettare un impiego al di fuori di quello attuale.
D’altra parte, il TCA constata che contrariamente a quanto da lui previsto (cfr. consid. 2.6, "reputo che in un prossimo futuro (3-4 mesi) la mia attività lavorativa possa aumentare fino ad un tempo pieno (100%)"), l’assicurato dopo il mese di marzo 2008 non ha mai ripreso l’attività a tempo pieno.
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni rilasciate dell’assicurato il 15 novembre 2007 nell’ambito dell’”intervista iniziale”, il verbale di audizione del 14 marzo 2008, le ricerche di lavoro compiute, le offerte rifiutate, nonché la mancata partecipazione a misure attive, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 23 aprile 2008 era inidoneo al collocamento.
La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti