Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.76

 

cr/DC/sc

Lugano

1 febbraio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 agosto 2009 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento di CO 1,  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 24 agosto 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 4 marzo 2009 (cfr. doc. 34) con cui aveva sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al collocamento, e meglio nei mesi di novembre e dicembre 2008 e nel mese di gennaio 2009 (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 24 agosto 2009 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, con uno scritto del seguente tenore:

 

"  Dopo ripetute richieste da parte mia per la giustificazione della mancata assunzione da parte della ditta __________, questa non mi è pervenuta.

In mio possesso ho un foglio a minuta scritto e progettato dal sig. __________ per la mia collocazione quale collaboratore guasti __________ e altro, presso la sua ditta, dal 1° dicembre 2008.

Dopo molti tira e molla siamo arrivati a febbraio. Al momento della firma del contratto presso la sede di __________, il 2 febbraio 2009 nevicava abbondantemente, quindi per accordo telefonico abbiamo rinviato l’incontro. Ci siamo trovati presso la sede di __________ il 3 febbraio 2009. A questo punto, presente la sig.ra __________ e il sig. __________, mi hanno comunicato che la mia assunzione non era più possibile, senza delle vere motivazioni. Quindi la dichiarazione della sig.ra __________ non corrisponde a verità.

Purtroppo a causa di questa decisione mi sono ritrovato in questa spiacevole posizione.

Per ulteriori informazioni sono a vostra completa disposizione.”

(Doc. I)

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   In data 14 ottobre 2009, l’assicurato ha trasmesso al TCA copia di “una dichiarazione scritta dalla ditta __________ datata 18 febbraio 2009 firmata dalla sig.ra __________, nella quale vi è specificata la causa della mia mancata assunzione” e copia di uno “scritto di quanto discusso a minuta del sig. __________ in data 13 gennaio 2009 nel quale si specifica la mia futura posizione nella Ditta ed eventualmente, se la sicurezza fosse funzionata, l’apertura di una nuova ditta di sicurezza”.

                                         Alla luce di questi scritti, l’interessato ha quindi nuovamente contestato la correttezza della comunicazione della sig.ra __________ “che ha il coraggio di dichiarare che non ci sono stati veri contatti e delle vere promesse di assunzione”.

                                         L’assicurato ha concluso affermando di essere disposto, qualora ciò fosse necessario, ad avere un confronto con la signora __________ (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il 21 ottobre 2009, l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare a proposito dei documenti prodotti dall’assicurato (cfr. doc. VII).

 

                                         Questo scritto dell’URC è stato inviato all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. VIII).

 

                               1.6.   In data 25 gennaio 2010, ha avuto luogo il dibattimento davanti al Presidente del TCA. In quell'occasione è stato pure sentito come teste il signor __________ della __________ (doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di novembre 2008, dicembre 2008 e gennaio 2009.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato è stata impiegato dal 1° maggio 2008 al 30 novembre 2008 presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 11; 17; 18; 19).

 

                                         Il datore di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il    1° ottobre 2008 con effetto a partire dal 30 novembre 2008 (cfr. doc. 19).

                                         L’insorgente si è annunciato al collocamento a decorrere dal 2 febbraio 2009, dichiarandosi disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 2).

 

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato non ha presentato all’amministrazione alcuna ricerca di lavoro compiuta durante i mesi di novembre 2008, dicembre 2008 e gennaio 2009, precedenti l’annuncio alla disoccupazione (cfr. doc. 1 e doc. 11).

                                         Nel formulario relativo alla “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” nel mese di febbraio 2009, consegnato all’URC in data 11 febbraio 2009, risulta, per contro, che in data 19 gennaio 2009 l’assicurato ha svolto una ricerca di lavoro, per iscritto, inviando la propria candidatura alla __________ per un posto quale montatore-elettrotecnico (cfr. doc. 42).

                                         Nessuno sforzo è stato comprovato in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.

 

                                         Il consulente del personale ha consegnato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione”, datata 13 febbraio 2009, con cui ha richiesto di motivare, entro il 23 febbraio 2009, il fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e una sola ricerca di lavoro nel mese di gennaio 2009 (doc. 35).

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 35).

 

                                         Il ricorrente, il 20 febbraio 2009, ha risposto tramite uno scritto del seguente tenore:

 

"  In base alla sua richiesta di giustificazione, le scrivo quanto le ho già riferito al nostro colloquio di consulenza di venerdì 13 febbraio 2009 alle 10:30.

Non ho svolto ricerche di lavoro perché tramite la __________ avevo fornito delle prestazioni per dei lavori specifici alla __________, dopo il mio licenziamento ho spiegato la situazione al signor __________ e abbiamo trovato un accordo per la mia assunzione, scaduti i termini di disdetta del mio precedente contratto.

Alla fine del contratto __________, mi ha confermato l’interesse per la mia assunzione ma di avere un attimo di pazienza perché attendeva delle conferme di certi contratti.

Alla fine di gennaio abbiamo ancora discusso, ma come può vedere dalla dichiarazione della __________, la mia assunzione purtroppo per il momento non si è concretizzata.

Di conseguenza attualmente, non avendo altre alternative concrete, ho dovuto riscrivermi all’URC e ho iniziato le ricerche necessarie.”

(Doc. 34-1)

 

A tale scritto l’assicurato ha allegato una dichiarazione, datata 18 febbraio 2009, della ditta __________, del seguente tenore:

 

"  Il signor RI 1 ha collaborato con la nostra ditta in qualità di Montatore Specialistico, in attesa di poi essere assunto definitivamente da parte nostra, a scadenza del suo contratto precedente.

 

Questa assunzione, per motivi di mancanza di lavoro, nel campo specifico della sua menzione come montatore specialista, non si è concretizzata.” (Doc. 34-2)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 4 marzo 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 11 giorni (cfr. doc. 34; consid. 1.1.).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato in data 3 aprile 2009 - con la quale ha ribadito di non avere svolto delle ricerche di lavoro, in quanto egli avrebbe “stipulato verbalmente un contratto di lavoro con la ditta __________ con inizio dell’attività a dicembre 2008” (cfr. doc. 32) – l’URC, previa autorizzazione ricevuta dall’assicurato (cfr. doc. 9), ha chiesto dei chiarimenti alla ditta citata.

Tramite messaggio di posta elettronica inviato il 13 luglio 2009 all’URC, la signora __________, responsabile Amministrazione e finanze della __________, ha risposto:

 

"  Come da lei richiesto la informo che con il signor RI 1 si era discusso di una possibile assunzione definitiva qualora la nostra ditta avesse avuto nuovi mandati nel campo specifico (allarmi, sicurezza). Questa condizione non si è verificata e quindi il signor RI 1 non è stato assunto.

 

Tant’è vero che in casi di contratti di lavoro la nostra ditta rilascia sempre una conferma di assunzione con le condizioni base (funzione, data di inizio, stipendio, orari, richiamo al CCL, ecc.). In questo caso non è stata allestita nessuna conferma d’assunzione in quanto non era stato accordato niente di definitivo.” (Doc. 31)

                                         Alla luce di queste considerazioni, la penalità di 11 giorni, come visto nei fatti, è stata confermata dall’URC con decisione su opposizione del 24 agosto 2009 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   In data 25 gennaio 2010, il Presidente del TCA ha sentito come teste, alla presenza delle parti, il signor __________ della __________, il quale si è così espresso a proposito della natura delle trattative in vista di un’occupazione intrattenute con il signor RI 1:

 

"  Conosco il sig. RI 1.

 

L'ho conosciuto molti anni fa per ragioni lavorative. Non so dove lavorasse prima di avere dei contatti con me.

 

Quando il signor RI 1 era disoccupato, ha preso contatto con me per cercare lavoro.

 

Non so di preciso se si trovava ancora nel periodo di disdetta oppure no.

 

Non so se è stato lui a contattarmi o se ci siamo incontrati occasionalmente, posso però dire che vi erano dei contatti per una eventuale futura collaborazione. Non è stato stipulato nulla di scritto perché si discuteva se potevano entrare dei mandati di lavoro. In quel caso si sarebbe concretizzata l'assunzione. Purtroppo questo non è andato in porto.

 

Vorrei far rilevare che allorché prendiamo una decisione di assumere qualcuno o ci sono degli intenti veri e propri, elaboriamo una lettera nella quale spieghiamo le condizioni.

 

Il presidente del TCA mi legge il messaggio di posta elettronica inviato il 13 luglio 2009 dalla signora __________ al consulente del personale __________. Confermo che quanto lettomi corrisponde a quanto io ho appena detto.

 

Il presidente del TCA mostra al teste copia del doc. 34.2, lettera del 18 febbraio 2009. Il teste dichiara di non riconoscere la firma. Certamente non è la sua e neppure quella della signora __________. Alla stessa conclusione il teste arriva dopo avere preso visione dell'originale della lettera mostrato direttamente dall'assicurato.

 

Il presidente del TCA mostra al teste il doc. B2. Egli conferma che si tratta della sua calligrafia, che la data del 13 gennaio 2009 è quella in cui questo schema è stato elaborato. Si tratta di un'ipotesi di lavoro col signor RI 1, il quale aveva promesso che sarebbero arrivate delle commesse, però queste commesse non sono arrivate così l'attività non si è concretizzata.

 

Il signor __________ rinuncia a porre domande ritenendo che l'istruttoria effettuata dal giudice è completa.

 

L'assicurato contesta l'affermazione del teste secondo cui avrebbe dovuto portare delle commesse, perché se avesse avuto commesse si sarebbe arrangiato da solo e chiede al teste quale era la ragione dell'incontro del 2 febbraio 2009 a __________. Il teste risponde: "non ricordo la data precisa, ma so che era ancora un incontro per vedere se si sarebbe potuto decollare oppure no".

 

Il teste precisa da una parte di avere una sessantina di persone alle sue dipendenze per cui ha una certa esperienza riguardo ai rapporti con il personale. D'altra parte conferma che vi era un certo interesse per il settore della sicurezza che non è quello specifico della ditta ma che d'altra parte, prima di lanciarsi in tale attività, occorrevano delle garanzie riguardo alla clientela.

 

Il ricorrente precisa che l'incontro del 2 febbraio 2009 era destinato alla firma del contratto. Il teste sottolinea che non è prassi della sua ditta fissare incontri per firmare contratti senza mandare prima delle proposte.

Ribadisce che l'inizio dell'attività era legato all'acquisizione di commesse.

 

Il teste conferma le affermazioni dell'assicurato secondo il quale il 2 febbraio 2009 nevicava. Al riguardo il ricorrente precisa che in quell’occasione riteneva proprio che si sarebbe stipulato il contratto, altrimenti non avrebbe neppure ipotizzato lo spostamento (poi rinviato con l'accordo del signor __________) per recarsi a __________.

 

Rispondendo al presidente del TCA il teste conferma che già prima del 13 gennaio 2009 vi erano stati degli incontri con il signor RI 1. Rileva di averlo conosciuto diversi anni prima in quanto lui stesso ha sempre avuto dell'interesse per il settore della sicurezza che ritiene estremamente interessante. Ritiene che proprio per questo fatto il signor RI 1 sia venuto a ricontattarlo al momento in cui è rimasto senza lavoro.

 

Il signor RI 1 fa riferimento alla data del 1° dicembre 2008 come momento a cui si sarebbe dovuto partire. Il presidente del TCA chiede quindi se il lavoro si è concretizzato prima del 1° dicembre 2008.

L'assicurato rileva che in realtà non si è concretizzato niente e il teste osserva come si poteva partire il 1° dicembre 2008 se non vi era nulla di scritto.

 

L'assicurato rileva che conosce il signor __________ da 25 anni.”

(Doc. XI)

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti e alla luce dell’audizione testimoniale del signor __________, ritiene che l’insorgente non ha effettuato, a torto, delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo, durante i mesi di novembre e dicembre 2008, mentre ritiene che l'assicurato era esonerato dall’obbligo di compiere delle ricerche durante il mese di gennaio 2009, per i motivi qui sotto esposti.

 

                                         L’obbligo di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. cosid. 2.3.).

 

L’assicurato, quindi, una volta terminato il rapporto lavorativo presso la __________ (doc. 19), avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di una nuova attività lavorativa.

                                         Dal formulario relativo alla “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di febbraio 2009, consegnato all’URC in data 11 febbraio 2009, risulta che l’assicurato ha svolto una sola ricerca di lavoro, per iscritto, quale montatore-elettrotecnico, in data 19 gennaio 2009 (cfr. doc. 42).

 

A giustificazione delle sue insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, l’assicurato ha asserito di avere trovato, dopo avere ricevuto il licenziamento dal precedente datore di lavoro, un accordo per la sua assunzione, scaduti i termini di disdetta, con la __________ (cfr. doc. 34-1), a partire dal 1° dicembre 2008 (cfr. doc. 32).

A conferma di quanto asserito, l’assicurato ha prodotto copia di uno “schema”, datato 13 gennaio 2009, allestito da __________ (doc. B2).

 

A tale proposito, in occasione dell’audizione testimoniale del 25 gennaio 2010, il signor __________ della __________ ha confermato che vi sono effettivamente state delle trattative con il signor RI 1 in vista di una possibile collaborazione lavorativa, precisando tuttavia che tali trattative non si sono poi concretizzate a causa della mancanza di commesse (doc. XI).

 

                                         Al riguardo, va sottolineato che l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

                                         Ora, il TCA ritiene che, in concreto, l’assicurato non avesse, contrariamente a quanto da lui sostenuto in sede ricorsuale, la certezza di venire assunto, a partire dal 1° dicembre 2008, dalla __________.

                                         Ciò, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), è stato espressamente escluso dal signor __________ in occasione dell’audizione testimoniale del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. XI).

                                         L’assicurato stesso, del resto, nonostante abbia ribadito, in occasione dell’audizione testimoniale di __________, che il rapporto di lavoro sarebbe dovuto iniziare in data 1° dicembre 2008, all’esplicita domanda del Presidente del TCA volta a stabilire quando si è concretizzato, prima del 1° dicembre 2008, il lavoro, ha poi risposto che “in realtà non si è concretizzato niente” (cfr. doc. XI).

                                         Nel suo ricorso, inoltre, l’assicurato ha indicato che la possibile assunzione presso la ditta __________ a partire dal 1° dicembre 2008 non si è poi concretizzata e “dopo molti tira e molla siamo arrivati a febbraio” (cfr. doc. I).

                                         Quindi, seppure è possibile che vi fossero, inizialmente, le premesse per un eventuale impiego, la realtà è che alla fine un’assunzione vera e propria non vi è stata, a causa di “mancanza di lavoro nel campo specifico della sua menzione come montatore specialista”, come indicato dalla ditta __________ (cfr. doc. 33).

 

                                         D’altronde, contrariamente a quanto preteso dall’assicurato – secondo il quale era stato stipulato verbalmente un contratto di lavoro con la ditta __________ (cfr. doc. 32) - dalle carte processuali non emerge che l’assunzione presso la ditta in questione fosse stata garantita dal potenziale datore di lavoro o che fosse addirittura stato stipulato un contratto, seppure in forma verbale.

                                         Al contrario, nella comunicazione e-mail del 13 luglio 2009 inviata al consulente del personale URC incaricato, la responsabile amministrazione e finanze della ditta __________ ha espressamente indicato che “con il signor RI 1 si era discusso di una possibile assunzione definitiva qualora la nostra ditta avesse avuto nuovi mandati nel campo specifico (allarmi, sicurezza)”, aggiungendo che “questa condizione non si è verificata e quindi il signor RI 1 non è stato assunto” (doc. 31).

                                         Inoltre, la responsabile amministrazione e finanze ha rilevato che nel caso dell’interessato “non è stata allestita nessuna conferma d’assunzione in quanto non era stato accordato niente di definitivo” (doc. 31).

Queste considerazioni della responsabile amministrazione e finanze sono poi state confermate da __________ in occasione dell’audizione testimoniale del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. XI).

 

                                         Vista la mancanza di un contratto di lavoro, sia in forma scritta che orale, concluso dalle parti, occorre quindi concludere che l’assicurato piuttosto sperava che si concretizzasse una nuova assunzione presso la ditta __________.

 

La mera speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di novembre e dicembre 2008.

 

Il TCA rileva, tuttavia, che dallo schema “a minuta” prodotto dall’assicurato, datato 13 gennaio 2009, redatto da __________ – come confermato dallo stesso proprietario della __________ in sede di audizione testimoniale (cfr. doc. XI) – emerge che le trattative delle parti erano, al 13 gennaio 2009, in una fase abbastanza avanzata. Nello schema citato, infatti, vi sono delle indicazioni relative ad una “paga proposta” all’assicurato e delle indicazioni relative alla creazione di una futura società (cfr. doc. B2).

 

                                         Alla luce di questa circostanza, il TCA ritiene dunque che, a quel momento, l’assicurato potesse legittimamente aspettarsi un esito favorevole delle trattative intavolate con il signor __________ e potesse, quindi, relativamente al mese di gennaio 2009, omettere di svolgere ulteriori ricerche di lavoro.

                                         Del resto, lo stesso signor __________ dell’URC, in sede di dibattimento, ha rilevato che “dopo avere sentito il teste, la situazione non gli è totalmente chiara. In particolare lo scritto del 13 gennaio 2009 fa pensare che anche se non vi era un contratto scritto, gli accordi erano in fase avanzata”, concludendo quindi che “egli non si oppone se il Tribunale considera una qualche attenuante” (doc. XI).

 

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, il TCA ritiene che il ricorrente non possa essere esentato, per i mesi di novembre e dicembre 2008, da una sospensione dal diritto alle indennità per mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

                                         Quanto al mese di gennaio 2009, per contro, questo Tribunale, tenuto conto anche delle festività e alla luce dello scritto del 13 gennaio 2009, ritiene che l’assicurato possa essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche di lavoro prima della disoccupazione.

 

                               2.8.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato undici giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per mancate ricerche nel mese di novembre 2008 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di dicembre 2008 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di gennaio 2009).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese, mentre la sanzione inflitta in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).

 

Nella presente fattispecie, considerato che relativamente al mese di gennaio 2009 l’assicurato poteva legittimamente ritenere di poter concludere un contratto di lavoro con la __________ (cfr. consid. 2.7.) e viste anche le affermazioni dell’amministrazione in sede di dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. doc. XI), questo Tribunale ritiene che una sanzione di 8 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione meglio rispetti il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 24 agosto 2009 dell'URC di __________ è riformata nel senso che RI 1 è sospeso per 8 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti