Raccomandata

 

Incarto n.
38.2009.80

 

CI/DC/sc

Lugano

11 maggio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 settembre 2009 emanata da

 

Cassa CO 1, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decreto della Pretura del distretto di __________ del 16 aprile 2008, __________, titolare della ditta individuale __________ di __________, è stato dichiarato in fallimento. La relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) è avvenuta il 23 aprile 2008 (cfr. FUSC n. __________).

 

                               1.2.   Con contratto di lavoro del 13 maggio 2008 __________ ha assunto RI 1 quale lavoratore ausiliario con mansione di aiuto pittore con inizio dell'attività fissata al 14 maggio (cfr. doc. 14). Il 26 maggio 2008 la ragione sociale __________ è stata cancellata dal registro di commercio (cfr. FUSC n. __________).

 

                               1.3.   Per il salario del mese di agosto 2008 __________ ha versato a RI 1 un acconto di fr. 1'400.-, poi non gli ha più versato nulla.

                                         Con lettera del 26 settembre 2008 __________ ha disdetto il contratto di lavoro per il 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A3).

                                         Con raccomandata dell’8 ottobre 2008 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha costituito in mora il datore di lavoro per un importo complessivo di Fr. 8'127.70 (cfr. doc. 20).

 

                               1.4.   Non avendo il datore di lavoro dato seguito a dette richieste, RI 1, sempre tramite il proprio rappresentante, ha proceduto contro __________ con istanza per mercedi e salari del 18 ottobre 2008 alla Pretura del distretto di __________ (cfr. doc. A5) e con domanda di esecuzione del 1° dicembre 2008 all’Ufficio di esecuzione di __________ (cfr. doc. A7).

                                         Con sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore del distretto di __________ ha condannato la __________ di __________ a versare a RI 1 Fr. 8’127.70 oltre interessi del 5% dal 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A6).

                                         La procedura esecutiva è invece sfociata in un infruttuoso pignoramento del 20 aprile 2009 ed un conseguente attestato carenza beni per un importo complessivo di Fr. 8’881.90 (cfr. doc. A11).

 

                               1.5.   Il 20 aprile 2009 RI 1 ha inoltrato una domanda d’indennità per insolvenza alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Nel relativo formulario egli ha, tra l’altro, indicato di non aver ancora insinuato il credito salariale all’ufficio d’esecuzione e fallimenti (cfr. doc. A12).

                                         Con decisione del 19 agosto 2009 la Cassa ha respinto la domanda, argomentando che l’assicurato non poteva non sapere che __________ era stato dichiarato in fallimento e rimproverandogli di non aver rispettato l’obbligo generale di ridurre il danno (cfr. doc. A13).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 10 settembre 2009 tramite il proprio rappresentante (cfr. doc. A14), con decisione su opposizione del 28 settembre 2009 la Cassa ha confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A1).

 

                               1.6.   Con ricorso del 28 ottobre 2009 l’assicurato, sempre tramite il proprio rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione della Cassa. A mente dell’insorgente, egli non ha mai lavorato per la __________, visto che la ditta era stata dichiarata fallita prima che l’assicurato fosse vincolato contrattualmente a __________. D’altronde, sarebbe per il legame contrattuale con il datore di lavoro - e non con la ditta - che la procedura esecutiva iniziata su richiesta dell’assicurato è continuata in via di pignoramento e non di fallimento.

                                         L’assicurato ha inoltre addotto che non vi è alcuna norma legale che obbliga il lavoratore, prima di sottoscrivere un contratto di lavoro, a compiere gli accertamenti atti a sapere se in precedenza il datore di lavoro fosse stato dichiarato in fallimento.

                                         L’assicurato ha pure contestato l’affermazione della Cassa secondo cui egli non avrebbe rispettato il proprio obbligo di ridurre il danno. Al contrario, a seguito dei mancati versamenti di salario, già l’8 ottobre 2008 egli ha costituito in mora il datore di lavoro (cfr. doc. I).

 

                               1.7.   Con risposta di causa del 15 ottobre 2009 la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, riconfermandosi integralmente nella propria decisione su opposizione (cfr. doc. III).

 

                               1.8.   Chiamata ad esprimersi in merito alla risposta di causa, il rappresentante del ricorrente ha ribadito quanto affermato in sede ricorsuale (cfr. doc. V).

 

                               1.9.   Con scritto del 30 ottobre 2009 la Cassa ha ulteriormente confermato la propria posizione (cfr. doc. VII).

 

                             1.10.   Con scritto del 12 novembre 2009 il rappresentante del ricorrente ha contestato quanto affermato dalla cassa, riconfermandosi nella propria pretesa ricorsuale (cfr. doc. IX).

 

                             1.11.   Nelle proprie osservazioni del 24 novembre 2009, la Cassa ha inoltrato una istanza di intersecazione (cfr. doc. XI).

 

                             1.12.   Questa documentazione è stata trasmessa al rappresentante dell’insorgente per conoscenza (cfr. doc. XII).

 

                             1.13.   Il 28 aprile 2010 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                2.2   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l’indennità per insolvenza.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

 

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b,   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

 

                                         L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

 

                               2.4.   L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

"  Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

(Foglio 14)

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro, ma che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:

 

"  2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

                                         A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

 

"  2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

 

                                         In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

 

"  Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

 

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

 

                                         Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

 

"  4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

 

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

 

                                         In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

 

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

 

                               2.5.   La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

 

"  Direttiva

 

Campo:     IDI

Rubrica:   Obbligo di diminuire il danno

Articolo:    55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

 

1.   Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

2.   Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

 

3.   Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

 

4.   Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

 

5.   Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
 

6.   In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

 

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di                       attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

 

                               2.6.   Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

L’art. 75a OADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003 nell’ambito della terza revisione della LADI, stabilisce che l’indennità per insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare.

Il 25 giugno 2003 la SECO ha pubblicato le direttive concernenti la revisione della LADI e dell’OADI, valide dal 1° luglio 2003, tra cui la seguente:

19.Indennità per insolvenza per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento
Art. 52 cpv. 1 LADI, art. 75a OADI

L’indennità per insolvenza copre anche i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare.

L’assicurato può invocare il principio della buona fede se ha continuato a lavorare anche dopo la dichiarazione del fallimento perché non era stato informato o era stato male informato sulla situazione. Può avvalersi della sua buona fede, ad esempio, se il fallimento è stato dichiarato quando si trovava in vacanza ed egli ne viene a conoscenza soltanto dopo il suo ritorno. Il nuovo diritto all’indennità per insolvenza copre il periodo compreso tra la dichiarazione del fallimento e il suo ritorno dalle vacanze. La pubblicazione ufficiale della dichiarazione del fallimento non esclude necessariamente la buona fede dell’assicurato.

La cassa si informa presso l’amministrazione del fallimento e chiede una dichiarazione scritta che indica se i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono debiti della massa fallimentare. Ciò avviene sempre se l’amministrazione del fallimento ha ripreso i contratti di lavoro dopo la dichiarazione del fallimento."

 

                                         Thomas Nussbaumer (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer (editore), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007) rammenta che:

 

"  Die in Art. 52 Abs. 1 AVIG eingefügte Verbesserung des Schutzes der Arbeitnehmenden beschränkt sich in sachlicher Hinsicht auf den Insolvenztatbestand der Konkurseröffnung. […] In persönlicher Hinsicht ist fehlende Kenntnis der Konkurseröffnung vorausgesetzt (z.B. wegen Krankheit, Ferien, dienstlicher Auslandabwesenheit, entsandte Arbeitnehmende), welche erst mit positiver Kenntnis des Insolvenztatbestandes beseitigt wird. Fahrlässige Unkenntnis schadet nicht. […] Erfasst von der Bestimmung ist m.E. nicht nur die Weiterarbeit nach der Konkurseröffnung, sondern auch die Arbeitsaufnahme nach der Konkurseröffnung im Nichtwissen um das Insolvenzereignis (z.B. Vertragsabschluss vor der Konkurseröffnung, Stellenantritt nach der Konkurseröffnung). Sind die Voraussetzungen des Art. 75a AVIV erfüllt, so ist die IE auszurichten, unbesehen darum, ob es sich bei der Lohnforderung um eine Massenschuld handelt oder nicht. Die Verlagerung des Leistungszeitraums auf die Zeit nach erfolgter Konkurseröffnung ändert nichts daran, dass lediglich für maximal vier Monate Anspruch auf IE besteht. Im Falle der Weiterarbeit oder Aufnahme der Arbeit in Unkenntnis der Konkurseröffnung ist der Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Insolvenzereignisses Ausgangspunkt für die Rückrechnung des Leistungszeitraums." (pag. 2369-2370 n. 628)

 

                               2.7.   Giusta l’art. 932 cpv. 2 CO, le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del Foglio ufficiale svizzero di commercio nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna l’inizio del termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione.

 

                                         Dal canto suo, l’art. 933 cpv. 1 CO stabilisce che nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi.

 

                                         Nella sentenza 2A.165/2005 del 10 gennaio 2006 il Tribunale federale, riprendendo la prassi di cui alle DTF 106 II 351 dell’11 novembre 1980 (consid. 4a) e DTF 123 III 220 del 6 novembre 1996 (consid. 3a), rammenta che:

 

"  4.3 […] Gegenüber Dritten wird eine Eintragung im Handelsregister erst an dem nächsten Werktag wirksam, der auf den aufgedruckten Ausgabetag des Handelsamtsblattes folgt, das die Publikation enthält; dieser Werktag ist auch massgeblich für den Lauf einer Frist, die mit der Veröffentlichung der Eintragung beginnt (vgl. Art. 932 OR). Gemäss Art. 933 Abs. 1 OR ist die Einwendung ausgeschlossen, dass jemand eine Dritten gegenüber wirksam gewordene Eintragung im Handelsregister nicht gekannt habe. Es gilt die Fiktion allgemeiner Kenntnis des Registerinhaltes (Martin K. Eckert, in: Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, N. 6 zu Art. 933). Vom Grundsatz, den Art. 933 Abs. 1 OR festsetzt, muss einzig abgewichen werden, wenn Treu und Glauben dies gebieten. Die Nichteinsicht in das Handelsregister schadet dem Gutgläubigen namentlich dann nicht, wenn die Gegenpartei Anlass zum guten Glauben an eine vom Registereintrag abweichende Rechtslage gegeben hat (BGE 106 II 346 E. 4a S. 351; Eckert, a.a.O., N. 7 zu Art. 933).
4.4 Im vorliegenden Fall ist die mit der Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19. September 2000 genehmigte Zweckänderung im Handelsamtsblatt vom 10. Oktober 2000 publiziert worden. Mangels Eröffnung an die hier beschwerdeführenden Personen konnte sie diesen gegenüber bis dahin keine Wirkung zeitigen. Mit der Publikation im Handelsamtsblatt entfaltete sie aber grundsätzlich vom 11. Oktober 2000 an Wirksamkeit. Gleichzeitig begannen auch allfällige Fristen, worunter die Frist zur Anfechtung der Genehmigungsverfügung, zu laufen. Die Bestimmungen über die Wirksamkeit des Handelsregistereintrages gehen in diesem Sinne als lex specialis den allgemeinen Vorschriften über die Eröffnung einer Verfügung durch amtliche Publikation (vgl. Art. 36 VwVG) vor. Eine besondere Vertrauensgrundlage, die Anlass für die gutgläubige Annahme gegeben hätte, dass keine solche Änderung erfolgt sei, besteht nicht. Damit müssen sich A.________, B.________ und die DGS Druckguss Systeme AG St. Gallen Kenntnis der Zweckänderung zurechnen lassen. Davon wäre einzig dann abzusehen, wenn die Verfügung geradezu nichtig wäre. Dies trifft indessen nicht zu. Die Verfügung wurde nicht überhaupt nicht eröffnet. Zwar wurde sie nicht allen potentiellen Beschwerdeberechtigten, wohl aber der Stiftung mitgeteilt. Auch sonst ist nicht ersichtlich, dass ein grundlegender Mangel vorliegt, der zur Nichtigkeit der Genehmigung führen würde. Namentlich steht die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde nicht in Frage (vgl. dazu etwa BGE 127 II 32 E. 3g S. 47 f.)."

 

                               2.8.   Per l’art. 934 cpv. 1 CO, chiunque esercita un commercio, un’industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne l’iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa.

 

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la revisione totale dell’Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC), la quale agli artt. 36-39 contiene disposizioni particolari in materia di iscrizione di una ditta individuale. In particolare, per l’art. 36 cpv. 1 ORC, le persone fisiche che gestiscono un’impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100’000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d’affari. Giusta il cpv. 2, l’obbligo di iscrizione nasce non appena sono disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d’affari annuale. In base al cpv. 4, le persone fisiche che gestiscono un’impresa e non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta individuale.

 

                                         Arthur Meier-Hayoz e Peter Forstmoser (in: Meier-Hayoz/ Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, § 25 N 18) rammentano che:

 

"  k) Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass eine Verselbständigung des Einzelunternehmens in unserer Rechtsordnung nur ansatzweise erkennbar ist. Das Unternehmensvermögen beispielsweise ist privatrechtlich nicht zu einem vom Privatvermögen klar getrennten Sondervermögen ausgestaltet. Für Schulden haftet immer das gesamte Vermögen des Einzelkaufmanns ohne Rücksicht darauf, ob die Verpflichtung im Unternehmens- oder im Privatbereich entstanden ist."

 

                               2.9.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata anzitutto che la __________, in quanto ditta individuale, non dispone di personalità giuridica. È invece il suo titolare, __________, ad essere unico responsabile della gestione della ditta e nei confronti di terzi. Infatti, anche dalla pubblicazione del fallimento sul FUSC si evince che “il titolare è stato dichiarato in fallimento […]”.
A ciò va aggiunto che l’iscrizione e la cancellazione di una ditta individuale a registro di commercio hanno valore meramente dichiaratorio, non determinano cioè l’inizio e la fine dell’esistenza della ditta. Ciò a maggior ragione considerando che una ditta individuale deve essere iscritta a registro di commercio solamente a partire da una cifra d’affari annua di fr. 100'000.- (cfr. art. 36 cpv. 1 ORC), mentre che al di sotto di questo importo l’iscrizione è facoltativa.

                                         Per RI 1, dunque, il datore di lavoro durante e dopo la procedura di fallimento era il medesimo, ovvero __________. L’affermazione del rappresentante dell’assicurato, secondo cui __________ e la __________ sarebbero due entità diverse, è pertanto priva di fondamento.

 

                                         Il TCA rileva poi che RI 1 è stato retribuito per la prestazione lavorativa da lui svolta durante la procedura di fallimento a carico di __________, conclusasi il 26 maggio 2008 con la cancellazione della ditta dal registro di commercio (cfr. FUSC 103/2008 pag. 18).

                                         L’insorgente è stato infatti assunto con contratto di lavoro del 13 maggio 2008 ed ha ricevuto lo stipendio fino al mese di luglio 2008 compreso. Quindi, ai sensi della LADI, nel corso della procedura di fallimento a carico di __________ non vi è stata alcuna insolvenza di quest’ultimo nei confronti dell’assicurato.

 

                                         Nella presente fattispecie bisogna pertanto unicamente giudicare, a partire dal mese di agosto 2008, se i tempi e le modalità con cui l’assicurato ha fatto valere le proprie pretese salariali costituiscono o meno una violazione dell’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

                                         La Cassa rimprovera infatti all’insorgente di aver atteso sino al mese di dicembre 2008 per inoltrare una domanda di esecuzione.

 

                                         A tal proposito va sottolineato che per l’art. 323 cpv. 1 CO, in quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

                                         Il contratto di lavoro quale aiuto pittore tra RI 1 e __________ non definisce la scadenza del salario, limitandosi a rimandare alle disposizioni del CO (cfr. doc. 14).

                                         Il contratto collettivo di lavoro attualmente in vigore nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, regola il pagamento del salario all’art. 30. Più in particolare, l’art. 30.4. prevede che il salario venga pagato, in linea di principio, due o tre giorni dopo la chiusura del periodo di paga.

                                         Pertanto, il salario di RI 1 per il mese di agosto 2008 è scaduto il 3 settembre 2008.

                                         È pertanto a partire da quel giorno che va calcolato il lasso di tempo intercorso fino al primo atto concreto volto alla riscossione del credito salariale.

 

                                         L’assicurato ha inizialmente sollecitato verbalmente il datore di lavoro al versamento del salario (cfr. doc. XIV, pag. 3). Il contratto di lavoro è stato disdetto da __________ il 26 settembre 2008 per il 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A3).

                                         Con raccomandata dell’8 ottobre 2008 l’insorgente ha costituito in mora il datore di lavoro. Dieci giorni dopo ha inoltrato istanza per mercedi e salari nei suoi confronti. A seguito della sentenza di condanna della Pretura del distretto di Lugano, il 1° dicembre 2008 l’assicurato ha prodotto una domanda di esecuzione. Il rispettivo precetto esecutivo (PE) ha potuto essere notificato a __________ solamente il 3 gennaio 2009 (cfr. doc. 19). Grazie alla sentenza della Pretura, cresciuta in giudicato il 23 dicembre 2008, l’assicurato ha potuto richiedere il rigetto definitivo, ottenuto il 5 marzo 2009, dell’opposizione interposta al PE dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20, 21) e la continuazione dell’esecuzione (cfr. doc. 22). Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 10 aprile 2009.

                                         Nella STCA 38.2009.91 dell’11 maggio 2010, in cui è coinvolto il medesimo datore di lavoro, il TCA ha constatato che un altro assicurato, dopo averlo costituito in mora con raccomandata del 30 settembre 2008, mai ritirata dal destinatario, e dopo ulteriore sollecito scritto del 29 ottobre 2008, l’11 novembre 2008 ha fatto domanda di esecuzione. A seguito dell’opposizione interposta da __________ al PE, il 20 gennaio 2009 quell’assicurato ha inoltrato istanza per mercedi e salari, accolta dalla Pretura del distretto di __________ con sentenza del 5 febbraio 2009. L’assicurato ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione con domanda dell’11 marzo 2009. Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 20 aprile 2009.

 

                                         Nella presente fattispecie, in cui è stata dapprima inoltrata istanza per mercedi e salari, la procedura di riscossione dei crediti salariali è durata circa sei mesi, mentre nel caso della STCA 38.2009.91, in cui è stata dapprima fatta domanda di esecuzione, tale procedura è durata circa sei mesi e mezzo.

                                         Si può quindi concludere che, dal punto di vista della durata della procedura di riscossione dei crediti salariali, il risultato è quasi identico sia anteponendo l’istanza per mercedi e salari, sia dando la precedenza alla domanda di esecuzione.
Secondo questo Tribunale, nel valutare il rispetto dell’obbligo di ridurre il danno giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI, non bisogna tener conto unicamente del lasso di tempo intercorso tra l’ultimo salario percepito e la domanda di esecuzione, bensì di tutti i passi intrapresi fino a quel momento.

                                         Come visto (cfr. consid. 2.4.) la giurisprudenza federale esige che gli sforzi siano particolarmente intensi e regolari dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

                                         Nel caso concreto già l'8 ottobre 2008, prima della conclusione del rapporto di lavoro, RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro al fine di incassare le mensilità salariali arretrate. Da quel giorno in poi, egli ha utilizzato senza indugio tutti i mezzi legali a disposizione per incassare il proprio credito.

 

                                         Secondo questo Tribunale, dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha pertanto gravemente violato l'obbligo a ridurre il danno.

 

                                         Quanto alla questione a sapere se il fatto di attendere quaranta giorni per far valere le proprie pretese salariali mentre era ancora in vigore il contratto di lavoro costituisca, nel caso concreto, una violazione dell’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, il TCA rileva quanto segue.

 

                                         Nella sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009 riprodotta al consid. 2.4., il TF ha stabilito che durante un periodo fino a 3 mesi il dipendente può sollecitare verbalmente il datore di lavoro al pagamento del salario.

                                         Alla luce di questa sentenza federale nulla si può rimproverare all’assicurato che ha maturato il diritto al salario nei primi giorni di settembre 2008 e il cui rapporto di lavoro è terminato già il 10 ottobre 2008 dopo avere regolarmente sollecitato verbalmente il versamento dello stipendio (cfr. doc. XIV).

 

                                         Il TCA ritiene inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, che non esistono nel caso presente, sufficienti motivi per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale.

 

                                         Innanzitutto l’assicurato, il quale ha dichiarato anche in sede di udienza che la precedente situazione fallimentare del datore di lavoro non gli era nota (cfr. doc. XIV), ha regolarmente ricevuto il proprio salario durante la procedura fallimentare.

 

                                         Ora, se è vero che, secondo il principio di pubblicità positiva del registro di commercio, ancorato nell’art. 933 cpv. 1 CO, nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi (cfr. consid. 2.6), è altrettanto vero che l'assicurato ha lavorato e ricevuto regolarmente il salario durante la procedura fallimentare.

 

                                         A questo proposito ci si potrebbe chiedere per quale motivo il competente Ufficio fallimenti (UF) non sia intervenuto come previsto dagli art. 221 segg. della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) costituendo la massa fallimentare di cui avrebbe fatto parte, tra l’altro, il denaro con cui __________ ha invece continuato a versare il salario ai propri dipendenti.

 

                                         Su questo tema B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, sottolinea quanto segue:

 

"  La décision de reprendre les contrats de travail en cas de continuation du commerce ou de l'industrie du failli dépend de la durée des contrats et de l'état du marché du travail. En règle générale, le préposé à l'office des faillites ou la masse, représentée par l'administration de la faillite, refusera d'entrer dans les contrats de travail en vigueur et proposera aux travailleurs de nouveaux contrats adaptés aux besoins de la procédure de liquidation ou d'une éventuelle procédure concordataire.

 

Continuation. - Lorsque la masse entre dans le contrat, ce qui peut résulter soit d'une déclaration expresse, soit d'actes concluants (l'administration de la faillite continue à employer le travailleur), les salaires échus depuis l'ouverture de la faillite deviennent des dettes de la masse (comp. avec la solution en cas de sursis concordataire [ch. 6.3.11.2.4], alors que les salaires antérieurs à l'ouverture de la faillite sont colloqués conformément à l'art. 219 al. 4 LP.

Les sûretés à fournir au sens de l'art. 337a CO ne peuvent donc se rapporter qu'aux salaires futurs (ch. 6.3.1.5.2). La masse en faillite reste liée par les contrats qui subsistent (la masse est liée par toutes les clauses du contrat: salaire; délai de congé; etc.), mais le plus souvent, elle ne pourra pas honorer les obligations qui en résultent.

 

Résiliation. – Généralement, la masse n'exécutera pas le contrat et devra ainsi le résilier. Dans ce cas, les règles générales sur l'inexécution des contrats s'appliquent et le créancier pourra produire sa créance (en cas de résiliation immédiate sans justes motifs: prétention en dommages-intérêts selon l'art. 337c CO) dans la faillite si la résiliation a lieu avant l'échéance des contrats en cours.

Les créances sont alors immédiatement exigibles dans leur totalité (v. les art. 339 CO et 208 al. 1 LP)." (pag. 555)

 

                                         Tale questione esula comunque dalla presente vertenza.

                                         Decisivo è invece il fatto che in quel periodo, l’assicurato, oltre ad aver ricevuto il salario, non aveva motivi per ritenere che non sarebbe più stato correttamente retribuito, visto che, come emerso in sede di udienza, la __________ stava svolgendo lavori importanti, anche per enti pubblici, e che l’azienda, con l’acquisizione di materiali di alta qualità, l’assunzione di nuovo personale e gli investimenti a scopo pubblicitario, appariva in netta crescita operativa (cfr. doc. XIV).

 

                                         Neppure di rilevanza decisiva per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale è la circostanza, sollevata dalla Cassa, inerente agli importi del salario percepiti dall’assicurato, differenti tra loro già tra i mesi di maggio e agosto, e non corrispondenti a quanto previsto nel contratto di lavoro del 13 maggio 2008

                                         (fr. 4'070.- al mese per 13 mensilità con 160 ore lavorative mensili, cfr. doc. 14).

 

                                         Il ricorrente ha percepito fr. 2'030.- per 79 ore di lavoro in maggio (cfr. doc. 10), fr. 4'599.- per 179 ore di lavoro in luglio (cfr. doc. 11) ed un acconto di fr. 1'400.- rispetto ai fr. 3'800.- previsti dal relativo conteggio salariale per 148 ore di lavoro in agosto (cfr. doc. 12, doc. XIV).

 

                                         Nel corso del dibattimento è emerso che l’assicurato ha cominciato l’attività lucrativa in questione dopo essersi trasferito due mesi prima dalla __________ al Ticino al fine di sposarsi (cfr. doc. XIV). In un simile contesto è comprensibile che un dipendente accetti delle oscillazioni mensili di salario pur di mantenere il proprio posto di lavoro.

                                         Sempre in occasione dell’udienza del 28 aprile 2010 (cfr. doc. XIV), l’assicurato ha dichiarato che nel corso del mese di agosto 2008 è stato in vacanza, per cui ha ritenuto nella norma ricevere un salario mensile inferiore a quanto stabilito per contratto, ma corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate (cfr. doc. 12).

                                         Per questi motivi non si può rimproverare all’assicurato di non aver reagito nei confronti del datore di lavoro per aver ricevuto, nel mese di maggio 2008, un salario inferiore a quanto pattuito nel contratto di lavoro (cfr. doc. 10).

 

                                         Si tratta comunque di aspetti da fare semmai valere nelle opportune sedi giudiziarie civili, ma che non riguardano l’insolvenza.

 

                                         Non va peraltro dimenticato che lo scopo primario dell’indennità per insolvenza, è proprio quello di sostenere il lavoratore che ha prestato lavoro senza tuttavia ottenere il salario, ciò che è avvenuto nei mesi successivi (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 545: "elle constitue dès lors une garantie, à en faveur des employés, en cas d'inexécution contractuelle des employeurs en matière de versement de salaire").

 

                                         In conclusione questo Tribunale ritiene dunque che l'assicurato non ha violato gravemente l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

 

                             2.10.   Infine, la Cassa ha chiesto al TCA l’intersecazione delle due frasi “ci troviamo in presenza di una insopportabile slealtà” e “si invita l’estensore dello scritto ad avere in futuro un leale comportamento deontologico, e lasciare la professione di “baro” a chi la esercita per mestiere” che il rappresentante del ricorrente ha utilizzato nel suo scritto del 12 novembre 2009 (cfr. doc. IX).

                                         Va qui verificata l’applicabilità sussidiaria dell’art. 9 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative (LPamm).

 

                                         La legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) non prevede infatti norme in merito all’intersecazione. Tuttavia l'art. 31 Lptca sancisce che per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la LPamm.

 

                                         Secondo l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

 

                                         Marco Borghi e Guido Corti (in: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1996) rammentano che:

 

"  L'art. 9 LPamm vale anche per le istanze e i ricorsi che sono illeggibili o sconvenienti: secondo l'adagio "fortiter in re, suaviter in modo", uno stile processuale corretto si manifesta attraverso una pacata obiettività e non certo attraverso toni polemici o aggressivi che offendono le civili convenienze (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, pag. 192). Contrariamente al tenore letterale della norma, un'istanza d'intersecazione può avere per oggetto anche un atto dell'autorità, ed in particolare le osservazioni ad un ricorso: è d'altronde quanto hanno implicitamente riconosciuto il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale (RDAT II-1996 n. 7)." (pag. 48)

 

                                         Nella sentenza N. 1046 in re S. SA del 5 marzo 2002, pubblicata in RDAT No.13/II-2002, il Consiglio di Stato ha trattato un’istanza d’intersecazione applicando l’art. 9 LPamm :

 

"  La P. SA chiede che questo Consiglio intersechi il seguente passaggio contenuto nell'allegato ricorsuale: “la ricorrente reputa che l'aggiudicazione alla ditta P. SA non sia conforme all'interesse pubblico e che essa premia un'offerta del tutto inaffidabile sia dal profilo tecnico sia da quello economico”.
Orbene, questo Consiglio non ritiene che tali affermazioni siano lesive della personalità della ditta resistente. Esse, correttamente contestualizzate, non possono essere intese nel senso recepito dalla P. SA. La pretesa inaffidabilità tecnica ed economica, le cui ragioni sono spiegate a pag. 5 dell'atto ricorsuale, non è infatti rivolta alla professionalità in senso lato della ditta aggiudicataria, bensì all’offerta che la stessa ha presentato (“un’offerta del tutto inaffidabile...”). Ancorché infondata (cfr. consid. N. 4), tale critica non può essere intersecata, siccome non costituisce un attacco personale."

 

                                         È evidente che per ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla di atti “sconvenienti”, ovvero contenenti espressioni usate per offendere una persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri, senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente dei fatti o di criticare quanto avvenuto.

                                         Se al contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può parlare di atto sconveniente (ad esempio se sono stati usati termini come "cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").

                                         È chiaro che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che, in quanto tale, ha delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 164-165).

 

                                         Nel caso di specie va rilevato che la Cassa, nella propria decisione del 19 agosto 2009, aveva indicato che

 

"  Sul FUSC del __________ figurava (pubblicazione): “__________ di __________, in __________, (…) Ditta individuale (…). La ditta è stata cancellata per cessazione dell’attività”.
Il signor RI 1, nonostante quanto sin qui rammentato, ha continuato a fornire la propria prestazione presso la ditta in oggetto e meglio sino all’insolvenza del datore di lavoro prima di ritenersi libero da ogni impegno nei confronti della __________." (cfr. doc. A13)

 

                                         La Cassa ha ribadito questo aspetto nella propria decisione su opposizione del 28 settembre 2009 (cfr. doc. A1 pag. 2e pag. 6), ritenendo che l’assicurato avrebbe, citiamo “perseverato nel fornire la propria prestazione lavorativa senza informarsi” della cancellazione della ditta individuale dal Registro di commercio.

 

                                         Nell’atto di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che quest’ultimo non era obbligato ad informarsi in merito al dichiarato fallimento del datore di lavoro, ma piuttosto era obbligato a trovare un lavoro per garantire un reddito alla propria famiglia (cfr. doc. I pag. 7).

                                         Nelle proprie osservazioni del 21 ottobre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha ricordato che alla parte convenuta RI 1 ha avuto modo di palesare che il salario per la prestata attività era corrisposto nella prima decade del mese successivo e, sino a luglio, puntualmente versato (cfr. doc. V pag. 2).

 

                                         A dette osservazioni la Cassa ha risposto in particolare che:

 

"  La tesi del ricorrente, dove sostiene il salario fosse regolarmente versato in ritardo rispetto a quanto pattuito (cfr. contratto 13 maggio 2008 ed art. 323 cpv. 1 CO, tenuto poi conto che in caso di ritardo il lavoratore può rifiutarsi di lavorare in applicazione - per analogia - dell’art. 82 CO), non viene certo in suo aiuto, ma anzi evidenzia una volta di più, qualora ve ne fosse necessità, la bontà dell’apprezzamento delle circostanze ad opera della Cassa." (cfr. doc. VII pag. 2; la sottolineatura è del redattore)

 

                                         A dette osservazioni il rappresentante dell’insorgente, citando l’estratto delle precedenti osservazioni della Cassa qui sopra riprodotto, ha risposto che:

 

"  Per quanto sopra si invita l’estensore dello scritto ad avere in futuro un leale comportamento deontologico, e lasciare la professione di “baro” a chi la esercita per mestiere." (cfr. doc. IX pag. 2)

 

                                         In sede di udienza il rappresentante del ricorrente si è scusato per quest’ultima espressione. Da parte sua, la rappresentante della Cassa ha rilevato che nello scambio di allegati non è ammissibile prendersela personalmente con il funzionario (cfr. doc. XIV).

 

                                         Visto quanto precede questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che a ragione la Cassa ha ritenuto le frasi da lei citate come oggettivamente offensive. Infatti, definire qualcuno come “sleale” o “baro” è offensivo non solo nei confronti dei destinatari di dette espressioni nel caso concreto, bensì di chiunque, che si tratti o meno di una persona suscettibile. Espressioni di questo tenore non possono, per loro natura, influire in alcun modo sull’esito di una causa giudiziaria. Possono invece essere intese unicamente come delle - inutili - provocazioni. Di più: già nelle proprie osservazioni del 30 ottobre 2009 la cassa aveva segnalato a questa Corte e alla controparte l’uso di un linguaggio inappropriato, affermando che:

 

"  Per quanto inutilmente polemiche ed offensive, si rinuncia a chiedere l’intersecazione di aforismi ed altre infelici espressioni in quanto nulla sussidiano al buon esito del ricorso." (cfr. doc. VII)

 

                                         Segnalazione che, alla luce della risposta a dette osservazioni da parte del rappresentante dell’insorgente, si è rivelata totalmente inutile.

 

                                         L’istanza di intersecazione va pertanto accolta. Le due frasi citate dalla Cassa vengono stralciate.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 28 settembre 2009 è annullata.

                                         § Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto all’indennità per insolvenza.

 

                                   2.   L’istanza di intersecazione è accolta.
Le due frasi citate in sede di istanza sono stralciate ai sensi del considerando 2.10.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa CO 1 verserà al signor RI 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti