Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.85

 

DC/sc

Lugano

18 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2009 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 settembre 2009 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2009 con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. Doc. 3), argomentando:

 

"  (...)

Lei ha terminato l'attività lavorativa in data 31.08.2007. Rivendica alla nostra Cassa, con  domanda presentata il 13 luglio 2009, il pagamento delle vacanze e tredicesima pro rata degli ultimi 4 mesi lavorativi.

 

Dal vostro scritto del 27.07.2009 allegate copia di un accordo intercorso tra le parti sottoscritto in data 16.11.2007 tra il vostro sindacato (rappresentate del Sig. RI 1) ed il datore di lavoro.

 

In tale accordo si rileva che il datore di lavoro s'impegnava a corrispondere gli arretrati in due rate con scadenza 20.12.2007 e 18.01.2008.

Tali scadenze non sono state rispettate e fino a fine maggio 2008 non vi è traccia di alcuno scritto di sollecito, ma sembrerebbe unicamente contatti telefonici.

 

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla fine del rapporto di lavoro alla rivendicazione salariale, non può far valere il diritto all'indennità per insolvenza in quanto non ha potuto comprovare di aver fatto tempestivamente tutto il necessario a tutela dei suoi interessi salariali. (...)" (Doc. B)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua rappresentante, ritiene che egli non abbia violato l'obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:

 

"  (...)

Contrariamente a quanto detto nella decisione contestata, l'assicurato ha fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa, quest'ultimo, non è assolutamente restato inattivo, ma ha sollecitato telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al datore di lavoro per ottenere quanto dovuto. L'assicurato poteva, inoltre, contare sull'aiuto del RA 1 per tutelare i suoi interessi.

 

A prova degli sforzi intrapresi per recuperare il dovuto:

 

-   l'accordo concluso in data 16 novembre 2007, purtroppo non rispettato;

-   il mandato conferito ad RA 1 in giugno del 2008;

-   le corrispondenze RA 1 dei mesi di luglio e agosto 2008, dalle quali si evince che per il periodo da novembre 2007 a maggio 2008, l'assicurato e il RA 1 si sono adoperati a recuperare il montante dovuto in diverse maniere, in particolare con ripetuti solleciti telefonici e incontri personali.

 

Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza (C 121703) come normali nell'ambito delle procedure d'incasso, il comportamento dell'assicurato non può essere ritenuto come lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, in effetti, egli ha agito per recuperare i montanti dovuti e non vi ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo.

 

Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta

con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati né l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo.

 

Secondo la giurisprudenza (8C 466/2008) "il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza della violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3 pag. 49).".

 

Nel caso di specie e alla luce della giurisprudenza in materia, l'assicurato ha adempiuto a sufficienza il suo l'obbligo di diminuire il danno, poiché egli ha dato, e questo entro un lasso di tempo adeguato, dei segnali inequivocabili che permettono di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non pagati." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti elementi:

 

    a)  il 13.07.2009 l'assicurato ha presentato domanda d'indennità per insolvenza, aveva terminato l'attività lavorativa il 31.08.2007 e aveva percepito l'intero salario tranne le vacanze e la tredicesima;

    b) il 16.10.2007 viene sottoscritta una dichiarazione d'impegno al versamento delle pretese salariali, in 2 rate, tra la ditta __________ e RA 1;

    c) il 09.06.2008 viene inviata una lettera alla ditta rivendicando le spettanze salariali; d) il 21.08.2008 la ditta è stato nuovamente sollecitata al rispetto dell'accordo;

    e) il 14.10.2008 è stata inoltrata domanda di esecuzione;

    f)   il 23.10.2008 è stato intimato un precetto esecutivo al quale la ditta non ha fatto opposizione;

    g) il 13.11.2008 è stata sottoscritta la domanda di proseguire l'esecuzione;

    h) il 09.01.2009 è la data in cui si intima la comminatoria di fallimento alla ditta __________;

    i)   il 29.04.2009, in considerazione che il credito non è stato saldato, viene inviata alla Pretura un'istanza di fallimento;

    j)   il 30.04.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita le parti a comparire in aula il 24 giugno 2009;

    k) il 24.06.2009 in sede di udienza il signor RI 1, tramite il RA 1, conferma la domanda di fallimento e la parte convenuta non si oppone al fallimento. La pretura chiede l'anticipo spese per poter decretare il fallimento della società;

    I)   il 25.06.2006 la Pretura stralcia la procedura dai ruoli in quanto il sindacato ha comunicato che il signor RI 1 non ha le possibilità per versare l'anticipo spese.

 

A parere della Cassa non è giustificabile che l'assicurato, che ha terminato la sua attività presso la ditta __________ il 31.08.2007, abbia inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di ottobre 2008, nonostante l'accordo sottoscritto con la ditta un anno prima non era stato rispettato.

 

Le molteplici telefonate fatte alla ditta e i molteplici incontri avvenuti tra il sindacato e la società in primis non sono mai stati comprovati né con tabulati telefonici né con una lista dettagliata, secondariamente a nostro parere sono in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel recuperare i crediti salariali.

 

La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA 1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati né l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo"." (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 6 novembre 2009 la rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

 

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

 

                                         L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

 

                               2.3.   L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

"  Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

                                         Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         Il TFA, in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato  all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro li lui.

 

                                         In una sentenza 8C_441/2007, 8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

 

"  (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"

 

                                         In una sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI, rilevando:

 

"  4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

 

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.

 

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."

 

                                         Anche in una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI e si è così espresso:

 

"  4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

 

4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

 

4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

 

                                         Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha lavorato come piastrellista presso la ditta __________ dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2007. Il datore di lavoro non ha pagato al dipendente le vacanze e la tredicesima pro rata.

                                         Immediatamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro egli avrebbe richiesto il versamento del salario residuo.

 

                                         Non ottenendo nessuna risposta positiva l'assicurato, nel mese di settembre 2007, si è rivolto al RA 1.

                                         Quest'ultimo ha contattato telefonicamente ed ha incontrato il datore di lavoro a più riprese (cfr. Doc. 1, punto 3).

                                         Il 16 novembre 2007 __________, della ditta __________, e __________, del RA 1, hanno sottoscritto la seguente dichiarazione d'impegno:

 

"  In presenza del Signor __________ - rappresentante del RA 1 di __________, io sottoscritto signor __________, titolare dell'Impresa __________ di __________, dichiaro:

 

di versare la liquidazione di quanto dovuto ai miei due ex dipendenti e più precisamente i signori:

 

X, e __________. (recte: RI 1)

 

In due volte, la prima volta avrà luogo entro il 20 dicembre 2007, la seconda volata entro il 18 gennaio 2008. (Doc. 27)

 

                                         Il datore di lavoro non ha tuttavia rispettato quanto pattuito e non ha versato a RI 1 quanto gli spettava entro i termini concordati.

                                         Nei mesi successivi (da dicembre a maggio 2008) il RA 1, per conto dell'assicurato, avrebbe sollecitato il rispetto dell'accordo attraverso "contatti telefonici e incontri" (cfr. Doc. 1, punto 4).

 

                                         Il 9 giugno 2008 __________, ha inviato alla ditta __________ uno scritto del seguente tenore:

 

"  Il vostro dipendente ci ha dato regolare mandato affinché abbiamo a rappresentarlo nella vertenza salariale che lo vede opposto alla vostra Impresa.

 

In particolare ci comunica di non avere ancora percepito a tutt'oggi la tredicesima pro rata temporis anno 2007, le indennità di vacanze maturate per l'anno 2007.

 

Ora, malgrado la nostra conversazioni telefonica avuta nei giorni scorsi, dove mi hai illustrato la situazione, con la presente ti invito cortesemente a voler allestire un conteggio dettagliato di quanto dovuto al signor RI 1 e di voler procedere entro 10 giorni dalla data della spedizione della presente al pagamento dell'importo.

 

Già sin d'ora ci corre l'obbligo di informarvi che, trascorso il termine citato, adiremo alle vie legali." (Doc. 26)

 

                                         Sebbene la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole, il rappresentante dell'assicurato non ha immediatamente fatto spiccare un precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.3 e 2.4), ma ha semplicemente mandato più di due mesi dopo (il 21 agosto 2008), una lettera così formulata:

 

"  Egregio signor __________

Siamo venuti a conoscenza dell'accordo verbale avvenuto nei mesi scorsi, con il signor RI 1 inerente alla liquidazione delle spettanze di cui a margine.

 

Ovvero:

 

Vacanze = Fr. 858.35

Tredicesima = Fr.  3'178.55

 

Ora il signor RI 1 ci informa che purtroppo tale accordo pare che non sia stato da lei rispettato, ora alfine di evitare le vie legali a noi consentite le inviamo un perentorio ed inderogabile termine per il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 10 settembre 2008.

 

In caso d'inosservanza di questo termine ci vedremo costretti ad adire alle vie legali a noi consentite." (Doc. 25)

 

                                         Il rappresentante dell'assicurato, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del datore di lavoro, ha assegnato a quest'ultimo un termine per versare il salario ancora più lungo di quello fissato all'inizio del mese di giugno 2008.

                                         Non avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, quasi due mesi dopo, il 14 ottobre 2008, è stata inoltrata la domanda di esecuzione (cfr. Doc. 24) con conseguente precetto esecutivo del 23 ottobre 2008 (cfr. Doc. 23).

                                         Il precetto esecutivo è dunque stato emesso 4 mesi dopo lo scritto con il quale il rappresentante dell'assicurato assegnava al datore di lavoro un termine di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali.

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo di quasi quattro mesi dopo lo scritto del 9 giugno 2008 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo, l'assicurato ha commesso, viste le particolarità del caso concreto,  una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).

 

                                         La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C  271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

 

                                         Nella presente fattispecie va soprattutto sottolineato che lo scritto del 9 giugno 2008 è stato preceduto da una dichiarazione d'impegno del datore di lavoro a versare il salario sottoscritto dall'amministratore della ditta e dal rappresentante dell'assicurato. Secondo questa dichiarazione allestita il 16 novembre 2007 (e quindi alcuni mesi dopo che il rapporto di lavoro si era concluso e durante i quali i tentativi di ottenere il salario residuo sono rimasti infruttuosi), entro il 18 gennaio 2008 sarebbe stato interamente versato l'importo spettante al ricorrente. Ora, alla scadenza di quel termine, l'assicurato avrebbe dovuto rivendicare più decisamente le sue pretese salariali.

 

                                         A ragione, la Cassa ha così negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.

 

                                         Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.5.1).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti