Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.8

 

DC/sc

Lugano

1 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2009 di

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2009 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa cantonale) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2009 (cfr. Doc. A3) con la quale ha negato a __________ il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto l'assicurata è membro del consiglio di amministrazione della RI 1 (cfr. Doc. A1).

 

                               1.2.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

 

"  (...)

L'autorizzazione all'orario ridotto per la Sig.ra __________ ci permetterebbe di non perdere un profilo valido in forza all'azienda dal 1994. Conosce perfettamente la nostra struttura e conosce personalmente la nostra clientela e i fornitori.

 

Ci siamo basati sulle indicazioni del fascicolo "Indennità del Lavoro ridotto per datori di lavoro", certi di entrare nei parametri richiesti:

 

infatti "le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro non hanno diritto all'indennità" ...

 

-   Confermiamo che la Sig.ra __________ non determina o può influenzare in modo risolutivo le nostre decisioni.

 

-   Non ha nessun potere decisionale in quanto non ha facoltà di firma individuale.

 

-   La sua presenza nel Consiglio di Amministrazione è stata richiesta solamente nel 2007 per raggiungere il minimo di 3 membri, con firma collettiva a 2 e per motivarla in modo remunerativo dopo lunghi anni di attività nell'azienda.

 

-   La Sig.ra __________ è disposta a rinunciare alla sua carica di membro del CdA a partire da subito se necessario.

 

-   Possiamo confermare che non dispone di una partecipazione finanziaria significativa nell'azienda: infatti noi 2 fratelli __________ e __________ deteniamo il 70 % delle azioni.

 

La ricerca di una sostituta ci creerebbe parecchi disagi e ci farebbe perdere tempo e denaro, in un momento di forte crisi dove le nostre energie devono concentrarsi sulla sopravvivenza dell'azienda. Inoltre assumere una nuova impiegata nel momento di crisi attuale non ci sembrerebbe corretto.

 

Pensiamo sia necessario analizzare ogni singola situazione; vi chiediamo perciò di venirci incontro e di accettare la domanda di introduzione dell'orario ridotto anche per la Signora __________ tenendo in considerazione che si tratterebbe comunque di una situazione temporanea." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 2 marzo 2009 la Cassa CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (...)

Dalla documentazione agli atti si rileva quanto segue:

 

a) la società RI 1 è una società a conduzione familiare;

b) __________ e __________, nonché la ricorrente, detengono l'intero capitale sociale (__________ detiene il 30% delle azioni);

c) __________ è il presidente del Consiglio di amministrazione, il fratello __________ e la sorella __________ sono membri del Consiglio di amministrazione, e tutte e 3 le persone hanno il diritto di firma collettiva a due.

 

Questa situazione è tale da consentire il rifiuto delle prestazioni per la ricorrente senza procedere ad ulteriori verifiche sul reale potere decisionale della ricorrente.

 

Il fatto di detenere una quota azionaria del 30%, di essere membro del Consiglio di amministrazione e di avere il diritto di firma collettiva a due, è sufficiente per escluderla dal diritto alle indennità per lavoro ridotto." (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se __________ ha diritto oppure no alle indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

                                         Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

 

 

                                         Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         Su questo argomento in una sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004 l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

 

"  (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)."
(cfr. STFA C 219/03 del 2 giugno 2004)

 

 

                                         In una sentenza, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che, la propria giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, secondo cui i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

                                         Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.2  Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid.
3). (…)." (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

 

 

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza     8C-84/2008 del 3 marzo 2009 nel quale Il Tribunale federale ha rilevato:

 

"  Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG) und den Personenkreis, der vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (Art. 51 Abs. 2 AVIG), zutreffend dargelegt. Ebenso hat sie die zu Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ergangene, im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 AVIG gleichermassen anwendbare (ARV 1996/1997 Nr. 41 S. 224) Rechtsprechung betreffend Personen, die als Mitglieder eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums oder Ehegatten desselben vom Kurzarbeitsentschädigungsanspruch ausgeschlossen sind (BGE 126 V 134; siehe auch BGE 123 V 234 E. 7a S. 236 f.; 122 V 270 E. 3 S. 272 f.), richtig wiedergegeben.

Danach ist in aller Regel die Frage, ob eine arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen kann, auf Grund der internen betrieblichen Struktur zu beantworten (BGE 122 V 270 E. 3 S. 272; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 E. 3.2 [C 113/03]; 1996/97 Nr. 41 S. 224 E. 1b [C 42/97]). Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich, wenn sich die massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst (zwingend) ergibt. In diesem Sinne hat das Bundesgericht (bis Ende 2006: das Eidgenössische Versicherungsgericht) den mitarbeitenden Verwaltungsrat einer AG, für welchen das Gesetz in der Eigenschaft als Verwaltungsrat in Art. 716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und entziehbare, die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich beeinflussende Aufgaben vorschreibt, vom Leistungsanspruch generell ausgeschlossen (BGE 123 V 234 E. 7a S. 238; 122 V 270 E. 3 S. 273; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 [C 113/03]; 2002 Nr. 28 S. 183 [C 373/00]; 1996/97 Nr. 10 S. 48 [C 35/94], Nr. 31 S. 170 [C 296/96], Nr. 41 S. 224 [C 42/97])."

 

                                         In una sentenza 8C-838 /2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è  ancora così espressa:

 

"  Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

 

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurata è membro del consiglio di amministrazione della RI 1 (cfr. Doc. III/bis).

                                         Questa sola circostanza basta, secondo la giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente, per negarle il diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, senza dover procedere ad ulteriori accertamenti.

 

                                         La decisione su opposizione del 21 gennaio 2009 deve di conseguenza essere confermata.

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti