Raccomandata

 

Incarto n.
38.2009.92

 

CI/DC

Lugano

21 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2009 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 25 settembre 2009 con la quale ha rifiutato la richiesta di RI 1 di essere posta a beneficio di indennità di disoccupazione dal 1° aprile al 31 maggio 2009, in quanto l'assicurata non è mai stata licenziata e l’avvenuta riduzione del suo orario di lavoro presentava un carattere provvisorio e passeggero in attesa di riprendere l’orario normale (cfr. doc. A4/1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della stessa. A motivazione della pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto che, a seguito del suo annuncio per  il collocamento del 31 marzo 2009 - quale impiegata di lavanderia -, le sono state regolarmente versate le indennità per i mesi di aprile e maggio 2009 e che durante tale periodo non è stata sospesa dal diritto alla disoccupazione per non aver adempiuto i suoi obblighi di legge.

                                         L’assicurata ha inoltre sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, se un assicurato si mette a disposizione di un’azienda per un lavoro su chiamata, non di sua volontà, ma alfine di sormontare finanziariamente il periodo di disoccupazione, in quanto non è riuscito a trovare un impiego a tempo pieno, quest’attività costituisce un guadagno intermedio che dà diritto ad una compensazione della differenza.

                                         A mente dell’insorgente è stato logico sottoscrivere l’approvazione per l’introduzione del lavoro ridotto, da parte del datore di lavoro, nel dicembre 2008 poiché, così non facendo, si sarebbe ritrovata disoccupata al 100 percento già a partire dal mese di febbraio 2009 (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il rappresentante della ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriori mezzi di prova a disposizione, ribadendo quanto affermato in sede ricorsuale (cfr. doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° aprile al 31 maggio 2009.

 

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                                         Per l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

 

                                         In base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b).

 

                                         Giusta l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

 

                                         In una sentenza DTF 119 V 156 del 19 gennaio 1993 il TFA ha deciso che:

 

"  2. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG Arbeitslosigkeit voraus.

a) Im Rahmen der Prüfung der Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a und Art. 10 AVIG hat eine faktische Betrachtungsweise Platz zu greifen. Für den Eintritt der Arbeitslosigkeit ist die tatsächliche definitive Arbeitsbeendigung massgebend, und nicht die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses (ARV 1989 Nr. 5 S. 82 f. E. 4 mit Hinweis; nicht veröffentlichtes Urteil N. vom 21. September 1992). Daran ist auch unter der Herrschaft von Art. 10 Abs. 2bis AVIG (in Kraft seit 1. Januar 1992) festzuhalten, wonach nicht als (teilweise) arbeitslos gilt ein Arbeitnehmer, dessen normale Arbeitszeit vorübergehend verkürzt wurde (Kurzarbeit)."

 

                                         In una sentenza C 385/00 del 5 luglio 2002 il TFA si è così espresso:

 

"  3. […]

b) Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. eine ganze oder teilweise Arbeitslosigkeit des Versicherten voraus (Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 10 AVIG). Für die Frage der zweifellosen Unrichtigkeit ist entscheidend, ob sich die gesetzliche Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit bei der vorhandenen Aktenlage klar bejahen lässt (ARV 1996/97 S. 158 Erw. 3c/aa).

Die X.________ teilte F.________ am 27. Oktober 1998 mit, dass sich die Wintersaison nicht wie geplant gestalte, weshalb sie gezwungen sei, den Arbeitsvertrag den saisonal bedingten Verhältnissen anzupassen und die Beschäftigung vom 1. November bis zum 31. März auf 40 % zu reduzieren.

Spätestens ab 1. April 1999 werde er jedoch wieder zu 100 % beschäftigt werden können. Hinsichtlich der Wintersaison 1999/2000 stellte die X.________ am 28. Juli 1999 fest, dass die Saison für Y.________ leider nach wie vor kurz sei. Es werde eine Durststrecke geben, weshalb die Beschäftigung vom 1. November 1999 bis zum 31. März 2000 lediglich 50 % betrage. Ab 1. April 2000 werde er wieder 100 % arbeiten können.

Im Anmeldeformular vom 25. November 1998 wies der Versicherte darauf hin, dass das Vertragsverhältnis nicht aufgelöst, sondern die Arbeitszeit bis zum 31. März 1999 auf 40 % reduziert worden sei (Kurzarbeit). Anschliessend werde wieder eine Vollbeschäftigung folgen. Die gleichen Angaben finden sich in der Arbeitgeberbescheinigung vom 25. November 1998, namentlich wird bestätigt, dass keine Kündigung ausgesprochen, sondern eine temporäre Reduktion der Arbeitszeit vorgenommen worden sei. Analoge Ausführungen finden sich in der zweiten Anmeldung zum Leistungsbezug vom 17. November 1999 und der Arbeitgeberbescheinigung vom gleichen Tag, wobei die Arbeitszeit lediglich auf 50 % reduziert wurde.

In Würdigung der gesamten Aktenlage steht damit fest, dass die normale Arbeitszeit des Versicherten während der Wintermonate in den Jahren 1998/1999 und 1999/2000 klarerweise nur vorübergehend verkürzt wurde. Dieser Sachverhalt gilt nach Art. 10 Abs. 2bis AVIG nicht als Teilarbeitslosigkeit."

 

 

                                         A proposito di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:

 

"  3.5.2.2 Distinction entre chômage complet, partiel et réduction de l'horaire de travail

Il convient de distinguer d'une part le chômage complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. (pag. 145) […]

                                     

6.1.1.2.1 Réduction de l'horaire de travail et chômage partiel

[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.

Selon la terminologie utilisée dans la convention OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail " ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e seg.)

 

                               2.4.   Nella presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata si è iscritta alla disoccupazione il 31 marzo 2009, dichiarando di esercitare l’attività lavorativa di lavandaia presso la lavanderia __________ al 60% (cfr. doc. 16/2).

 

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 15 aprile 2009, l’assicurata ha consegnato all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ una lettera della propria datrice di lavoro, del seguente tenore:

 

"  […] vi chiedo di pianificarvi autonomamente il tempo e gli impegni di lavoro, rispettando il principio delle 45 ore settimanali (ridotte al 60% sono 27 ore settimanali lavorative).

 

Spero che questa situazione sia temporanea e vi prego cortesemente di volermi informare tempestivamente se il vostro pensiero dovesse essere diverso da quello espresso nel mese di gennaio, perché dovrei chinarmi seriamente su altre decisioni. […]" (cfr. doc. 16/11)

 

                                         Nel corso del colloquio di consulenza del 15 maggio 2009, all’assicurata è stato chiesto da quando sapeva che sarebbe stata licenziata. L’insorgente ha risposto che già a dicembre 2008 si parlava in modo concreto di una riduzione delle ore di lavoro, ma non si è specificato il mese esatto. L’effettiva riduzione delle ore di lavoro è avvenuta in marzo (cfr. doc. 16/4).

 

                                         Il 29 maggio 2009 l’assicurata si è spontaneamente presentata all’URC di __________, dichiarando che dal 1° giugno 2009 avrebbe ripreso a lavorare al 100% per la lavanderia __________, proponendo di chiudere l’incarto (cfr. doc. 16/5).

 

                                         Nelle osservazioni inviate il 3 settembre 2009 alla Sezione del lavoro, l’assicurata ha confermato di non essere mai stata licenziata (cfr. doc. 11).

                                         Da quanto appena esposto risulta quindi che la datrice di lavoro non intendeva licenziare l’assicurata, ma solo ridurre temporaneamente al 60% l’orario di lavoro. In effetti l’assicurata non è mai stata licenziata, e dal 1° giugno 2009 ha ripreso al 100% la propria attività lavorativa.

 

                                         In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale riprodotta al considerando 2.3, secondo questo Tribunale rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI. Pertanto, l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2009.

 

                                         D’altra parte, la situazione dell’assicurata non è paragonabile a quella di un lavoratore vincolato da un contratto di lavoro su chiamata, in quanto il contratto di lavoro che vincola l’assicurata è a tempo pieno (sul tema cfr. D. Cattaneo, Nouveautés en matière d’assurance-chômage, in: Bettina Kahil-Wolff (éd.), Quoi de neuf en droit social?, Collection IRAL vol. 34, ed. Stämpfli, Berna 2009, pag. 69 e segg., in particolare pagg. 79-86).

 

                                         Secondo il diritto vigente, non è dunque possibile beneficiare delle normali indennità di disoccupazione, anche se il diritto ad indennità per lavoro ridotto è stato negato al datore di lavoro in questione (a proposito della Lavanderia __________ cfr. STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008, STCA 38.2009.12 del 7 maggio 2009 e STCA 38.2009.6 del 6 agosto 2009), finché persiste il contratto di lavoro (cfr. Rubin, op. cit., pag. 145). Al riguardo il TCA ricorda che il giudice è vincolato alla volontà del legislatore e deve applicare la legge. Infatti, secondo l'art. 190 Cost. fed., le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto (cfr. STF H 161/06 del 6 agosto 2007, consid. 5.5, pubblicata in DTF 133 V 569, pag. 574; STF I 725/06 del 6 marzo 2008, consid. 6, pubblicata in DTF 134 I 105, pag. 110; STF 9C_589/2007 del 17 aprile 2008, consid. 3.5.2, pubblicata in DTF 134 V 208, pag. 215; STF 9C_517/2008 del 19 dicembre 2008, consid. 4.3, pubblicata in DTF 135 V 29, pag. 32; STF 9C_463/2008 del 30 aprile 2009, consid. 2.1, pubblicata in DTF 135 I 161, pag. 162).

 

                                         Nel caso concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 10 cpv. 1, 10 cpv. 2 e 10 cpv. 2bis LADI che regolano chiaramente i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione e la definizione di persona totalmente o parzialmente disoccupata.

 

                                    In assenza dei presupposti legali, pur interpretati alla luce della Costituzione federale (cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione nel presente caso non è dunque dato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti