Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2009.94

 

LG/DC/sc

Lugano

18 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2009 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2009 con cui a RI 1 è stata chiesta la restituzione di fr. 4'154.85 a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 10 aprile al 15 agosto 2007 (doc. 16, 18).

 

                                         La richiesta di rimborso è stata motivata dal fatto che la Cassa ha erroneamente fissato a RI 1 la quota globale per gli assicurati che sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione ex art. 23 cpv. 2 LADI e 41 OADI.

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata, in via subordinata il condono dell’importo di fr. 4'154.85 e in via ancora più subordinata il condono del 50% dell’importo con la possibilità di un rimborso rateale per la durata di almeno dodici mesi e senza il prelevamento di interessi  (doc. I).

 

                                         La ricorrente ha contestato in primis l’applicazione da parte della Cassa delle norme sulla revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA non essendone adempiute le condizioni. A suo dire inoltre la decisione di restituzione sarebbe, secondo l’art. 25 LPGA e la direttiva del SECO, manifestamente perenta, in quanto emanata a oltre due anni dal momento in cui la cassa avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti che giustificano la richiesta di restituzione (doc. I).

 

                                         A sostegno della domanda di condono RI 1 ha quindi fatto valere il diritto alla buona fede e le gravi difficoltà economiche nelle quali si troverebbe qualora le fosse ordinato di restituire l’importo in questione (doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 20 novembre 2009 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.4.   Il TCA, in data 24 novembre 2009, ha intimato la risposta di causa all’assicurata con la facoltà di presentare altri mezzi di prova (doc. IV)

 

                               1.5.   L’insorgente con scritto dell’8 dicembre 2009 ha comunicato al TCA che non intende proporre altri mezzi di prova (doc. V).

 

                                         Il doc. V è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la decisione su opposizione che ha confermato la decisione con cui la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 4'154.85 per prestazioni ricevute indebitamente è conforme o meno alla legislazione federale. Non può invece essere affrontata la questione di sapere se debba essere condonata la restituzione di tale somma, nel caso in cui l’interessata fosse in buona fede e il rimborso la ponesse in gravi difficoltà.

                                         E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         In casu la decisione su opposizione contestata si limita unicamente a ordinare la restituzione di prestazioni.

 

                                         Non è, invece, stato emesso un provvedimento formale concernente il condono.

 

                                         Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo competente (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per poter prolare un giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.

                                         Il TFA ha inoltre rilevato che in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA.

 

                                         Di conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr. 4'154.85 di cui all’atto di ricorso (cfr. doc. I), l’impugnativa deve essere dichiarata irricevibile.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 4'154.85, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 10 aprile al 15 agosto 2007.

 

                               2.4.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

 

                               2.5.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

 

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

 

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

 

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

 

"  1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

 

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

3La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

 

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

 

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

 

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

 

                                         Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

 

                               2.6.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, in data 10 aprile 2007, si è annunciata all’assicurazione disoccupazione (doc. 2, 3). Mediante il modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 15 maggio 2007 ella ha rivendicato il diritto alle prestazioni a far tempo dal 10 aprile 2007 (doc. 1).

 

                                         In data 30 aprile 2007 l’URC di __________ ha inoltrato una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento dell’assicurata alla Sezione del lavoro di Bellinzona.

 

                                         In questa richiesta l’URC ha illustrato la fattispecie:

 

"  (…)

Fattispecie:

 

L’assicurata ha terminato gli studi di psicologia nel mese di marzo 2007 e si iscrive in disoccupazione con inizio 10 aprile 2007.

 

Dal colloquio di iscrizione del 30 aprile 2007, la stessa dichiara di essere alla ricerca unicamente di un posto quale stagiaire per poter completare la propria formazione (al momento non è disponibile a valutare altre possibilità lavorative).

 

Domanda:

 

L’assicurata può essere considerata idonea al collocamento?” (doc. 12)

 

                                         Nella decisione del 2 luglio 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008 con la seguente motivazione:

 

"  Conformemente agli articoli menzionati, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo al collocamento, ossia disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI).

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa salariata senza che l'assicurato ne sia impedito per deIle ragioni inerenti alla sua persona, e dall'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'ari. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà a prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 ss; DTF 112 V 326 ss; Stauffer, Bundesgesetz über die Obligatorische Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzentschädigung, 2 ed., Zurigo 1998, pagg. 31-38).

 

Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è iscritta per la prima volta in disoccupazione il 10 aprile 2007 (1° termine quadro: 10.04.2007 - 09.04.2009; guadagno assicurato: CHF 3'320.-) alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale psicologa clinica o nel settore scolastico, educativo.

Mediante comunicazione 30 aprile 2007 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione, circa idoneità al collocamento, allo scrivente Ufficio poiché l'assicurata è alla ricerca di un'occupazione quale stagiaire per completare gli studi post-universitari.

 

Sentita personalmente il 16 maggio 2007 la signora RI 1 ha dichiarato, in buona sostanza, di essere alla ricerca di un'occupazione sia essa a tempo pieno o a tempo parziale, sia nel settore socio­-sanitario, sia in Servizi psico-sociali che in Servizi medico-psicologici, nonché differenti attività in cliniche psichiatriche o centri neurologici-educativi. L'assicurata si è detta disponibile ad accettare da subito un impiego anche nel settore dell'insegnamento: psicologia generale e pedagogica, oltre che a nutrire interessi nei settori della promozione (rappresentante) o disponibile per altri lavori ausiliari (aiuto cucina / lavapiatti; pulizie; fabbrica).

Con lettera 20 giugno 2007 l'Ufficio __________ (__________) ha confermato l'assunzione della signora RI 1 presso il Servizio __________ (__________), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008, quale stagiaire (post-studi superiori - psicologa -) a tempo pieno con un salario mensile di CHF 2'000.-.

 

Nel caso in esame, osserviamo: Le pratiche di psicologia effettuate dopo aver ottenuto una licenza universitaria non costituiscono un guadagno intermedio. Lo scopo di formazione e l'acquisizione di conoscenza professionali predominano rispetto al conseguimento di un reddito proveniente da un'attività lucrativa. Al riguardo non è rilevante se tale attività viene svolta prima, durante o dopo la conclusione della parte teorica della formazione. Questi periodi di pratica non danno alcun diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto sono parte integrante della formazione.

Inoltre, gli articoli 59 segg. LADI (PML - corsi) non sono applicabili, in quanto nel caso specifico si tratta di una formazione di base.

 

Visto quanto precede, tenuto conto della costante giurisprudenza federale, l'Ufficio giuridico ritiene la signora RI 1 inidonea al collocamento per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008.

 

Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione di una eventuale procedura di ricorso non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (doc. 12)

 

                                         Con scritto del 20 luglio 2007 la Cassa CO 1 ha comunicato all’assicurata le principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione, in particolare:

 

"  (…)

Ci riferiamo al suo annuncio in disoccupazione alla nostra cassa e la informiamo che dal 10 aprile 2007 ha diritto all’indennità di disoccupazione secondo il dettaglio che segue:

 

     

■  Guadagno assicurato          CHF 3'320.00

 

■  Indennità giornaliera           CHF 122.40 lordi (calcolo=guadagno                         assicurato / 21.7 giorni x aliquota %)

 

■  Indennità mensile media     CHF 2'656.10 lordi (calcolo = indennità                                     giornaliera x 21.7 giorni)

 

■  Periodo di attesa generale            5 giorni (per maggiori informazioni consulti la              domanda 13 dell’opuscolo INFO-SERVICE)

 

■  Periodo di attesa speciale  5 giorni (per maggiori informazioni consulti la              domanda 13 dell’opuscolo INFO-SERVICE)

 

■  Numero massimo di indennità giornaliere che può percepire   entro il 09.04.09 (data di scadenza del termine quadro per la    riscossione) = 260 indennità." (...) (doc. 8)

 

                                          La Cassa ha quindi versato le indennità di disoccupazione a       RI 1 dal 10 aprile 2007 al 15 agosto          2007.                             

 

                                         Con decisione del 29 luglio 2009, confermata con decisione su opposizione del 5 ottobre 2009, la Cassa CO 1, a seguito della revisione del 24/25 marzo 2009 della Segreteria di Stato e dell’economia (SECO), procedendo a una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, ha ordinato la restituzione della prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione versata di troppo, pari a fr. 4'154.85 (cfr. doc. 16, 18).

 

                                         In casu, risulta evidente, e la ricorrente neppure lo contesta nel proprio allegato (cfr. doc. 1), che la Cassa ha erroneamente calcolato a RI 1 la quota globale ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 e 2 OADI.

 

                                         L’importo forfettario di fr. 153.-- franchi al giorno, per le persone che hanno concluso una formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione professionale superiore o una formazione equivalente, andava infatti ridotto del 50% per le persone che, come in questo caso, sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 LADI, hanno meno di 25 anni, non hanno obblighi di mantenimento nei confronti dei figli e non possono comprovare almeno un mese di occupazione a tempo pieno dopo la conclusione della formazione e prima di annunciarsi in disoccupazione (cfr. art. 41 cpv. 2 OADI).

 

                                         La Cassa ha dunque versato, manifestamente a torto, le indennità di disoccupazione nel periodo in questione, sulla base di un guadagno assicurato di fr. 3'320.--, anziché di fr. 1'660.--.

 

                                         Essendo in presenza di una decisione senza dubbio errata e d’importanza rilevante, la Cassa ha correttamente riconsiderato il proprio provvedimento ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e chiesto la restituzione delle indennità versate di troppo, pari a fr. 4'154.85.

 

                                    La decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 deve, dunque,

                                         su questo punto essere confermata.

 

 

                               2.8.   L’assicurata, come visto nei fatti, ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione percepite dal 10 aprile al 15 agosto 2007 (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

 

 

                                         L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

 

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

                                         I termini di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

 

                                         L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

 

"  (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                                         Con giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:

 

"  (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"

                                          (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)

 

                                         L’Alta Corte, con sentenza C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di indennità di disoccupazione.

                                         Tale principio è stato ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato precisato:

 

"  (…) sich eine unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.

Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.

 

cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren (erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."

 

                                         Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale. Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).

 

                                         Nella DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

 

                                         “(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

 

                                         In una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di perenzione decorre dal rispettivo versamento.

 

                               2.9.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE" dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare di quello relativo:

 

"  A12     Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

 

La décision de restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption : d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du 23.9.04, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le délai de péremption est respecté.

 

Le texte de la LPGA est le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

 

           Délai de péremption relatif

 

A13     Le délai d’un an est un délai de péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

 

Dans le cas d’une erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de  l’erreur (p. ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par exemple, la caisse apprend que l’autorité  cantonale a rendu une décision d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité cantonale soit ou pas entrée en force.

 

                                                                    Une exception à ce principe est faite cependant en ce qui                                          concerne les données ressortant du registre du commerce.                          Etant donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du  commerce, la caisse est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré n’en a pas fait mention.

A14     La caisse est tenue d'examiner les conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu, ou quand la situation juridique est définitivement établie.

 

                                                                    Dès lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la cause P.M., C 11/00).

 

                                         Come visto, è in data 20 luglio 2007 che la Cassa, dopo aver ricevuto dalla Sezione del lavoro la decisione dell’inidoneità al collocamento dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008 della ricorrente, ha comunicato a quest’ultima le principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione. In particolare, l’ha informata del suo guadagno assicurato (fr. 3'320.--), dell’indennità giornaliera (fr. 122.40 lordi) e del momento a partire dal quale ne avrebbe avuto diritto (dal 10 aprile 2007).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6.), questa Corte ritiene che l’amministrazione il 20 luglio 2007 ha commesso l’errore di non ridurre la quota globale del 50% e di calcolare un guadagno assicurato di fr. 3'320.-- anziché fr. 1'660.-- , visto che l’assicurata non aveva mai lavorato a tempo pieno durante almeno un mese dopo la conclusione della sua formazione presso l’Università di Friborgo (cfr. art. 23 cpv. 2 LADI, art. 41 OADI).

 

                                         Per contro, il momento a partire dal quale l’amministrazione

                                         avrebbe dovuto, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto dello sbaglio commesso, è da ricondurre alla comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) avvenuta solo in data 24/25 marzo 2009.

 

                                         Di conseguenza il 29 luglio 2009, corrispondente alla data di emanazione dell’ordine di restituzione e, quindi, al momento determinante per stabilire se il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV nr. 30 pag. 93; DTF 127 V 484), il diritto a richiedere alla ricorrente la restituzione delle indennità versate non era in ogni caso ancora perento.

 

                             2.10.   Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto all’assicurata le indennità di disoccupazione dal 10 aprile al 15 agosto 2007 e rivestendo, del resto, la rettifica del versamento errato della somma di fr. 4'154.85 un’importanza particolare (cfr. consid. 2.7.), la ricorrente è tenuta alla restituzione di tale importo.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

 

                             2.11.   Infine va evidenziato che l’assicurata, nell’atto ricorsuale, ha menzionato la sua buona fede e le gravi difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I).

 

                                         L’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).

 

                                         Al riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         In simili circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.                     

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti