Raccomandata

 

Incarto n.
38.2009.96

 

CI

Lugano

8 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2009 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2009 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con contratto di lavoro del 28 agosto 2007 RI 1 è stata assunta dalla __________, con sede a __________, a partire dal 1° novembre 2007 in qualità di assistente di direzione - responsabile ristorazione presso l’albergo __________ di __________ (cfr. doc. 30).

 

                               1.2.   A partire dal 3 dicembre 2007 l’albergo __________ è stato gestito dalla __________ con sede a __________. Sempre da questa data e fino al 6 maggio 2008, RI 1 ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione (CdA) della __________ in qualità di membro autorizzato alla firma collettiva a due con il presidente (cfr. doc. 17a, doc. 21).

                               1.3.   Dopo aver più volte reso attento il presidente del CdA di __________, avv. __________, riguardo ai giorni di riposo e di vacanza non ancora goduti (cfr. doc. 8-11), in seguito ad una convenzione di scioglimento del rapporto di lavoro, il 23 marzo 2008 l’assicurata ha terminato la propria attività lavorativa per la società in questione (cfr. doc. D).

 

                               1.4.   RI 1 non ha mai percepito il salario del mese di marzo 2008. Con raccomandata del 2 aprile 2008 (cfr. doc. 13) ed email dell’8 aprile 2008 (cfr. doc. 14), l’assicurata ha richiamato l’avv. __________ alla liquidazione del salario e dei giorni di riposo e di vacanza non ancora retribuiti.

 

                               1.5.   Con domanda di esecuzione del 14 ottobre 2008 l’assicurata ha fatto valere, nei confronti di __________, un credito complessivo di fr. 21'193.80 più interessi del 5% a partire dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 16).

 

                               1.6.   Con scritto del 19 giugno 2009 l’RA 1 (__________.), in qualità di rappresentante dell’assicurata, ha insinuato il credito di fr. 21'193.80 nei confronti di __________ presso l’Ufficio fallimenti di __________ (cfr. doc. 31). In risposta, il 22 giugno 2009 l’Ufficio fallimenti ha comunicato alla RA 1 che non vi erano, nel suo circondario, decreti di fallimento a carico di __________ (cfr. doc. 32).

 

                               1.7.   Il 26 giugno 2009 l’assicurata, ancora tramite la RA 1, ha inoltrato all’Istituto delle assicurazioni sociali una domanda d’indennità per insolvenza, vantando un credito di fr. 21'193.89 nei confronti di __________ (cfr. doc. 23, doc. 25).

 

                               1.8.   Con istanza di fallimento senza preventiva esecuzione del 18 agosto 2009 la RA 1, sempre per conto dell’assicurata, ha nuovamente rivendicato il credito di fr. 21'193.80 nei confronti di __________ (cfr. doc. 17). In seguito al verbale di udienza del 30 settembre 2009 presso la Pretura del distretto di __________, __________, l’istanza è stata ritirata (cfr. doc. C).

 

                               1.9.   Con decisione formale del 7 settembre 2009 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ha negato a RI 1 il diritto ad indennità per insolvenza, rimproverandole di aver violato l’obbligo di ridurre il danno (cfr. doc. 5).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. 2), con decisione su opposizione del 12 ottobre 2009 la Cassa ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. A).

 

                             1.10.   Con ricorso del 4 novembre 2009 la RA 1 ha richiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, facendo valere che l’assicurata si sta battendo da due anni perché le vengano pagati gli importi derivanti dal contratto di lavoro. Inoltre, secondo il CO i crediti derivanti dal contratto di lavoro risultano esigibili entro i cinque anni che seguono la fine del rapporto di lavoro (cfr. doc. I).

 

                             1.11.   In risposta, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa facendo valere, oltre alle precedenti argomentazioni, anche il fatto che l’assicurata, in quanto membro di CdA della datrice di lavoro, non ha diritto ad indennità per insolvenza (cfr. doc. IV).

 

                             1.12.   Chiamata ad esprimersi in merito alla risposta di causa (cfr. doc. V), l’assicurata è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                                2.2   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

 

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b,   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

 

                                         Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

 

                                         Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

                                         In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

                                         Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

 

                                         In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

                                         Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

 

                                         Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza   8C-84/2008 del 3 marzo 2009 nel quale Il Tribunale federale ha rilevato:

 

"  Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG) und den Personenkreis, der vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (Art. 51 Abs. 2 AVIG), zutreffend dargelegt. Ebenso hat sie die zu Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ergangene, im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 AVIG gleichermassen anwendbare (ARV 1996/1997 Nr. 41 S. 224) Rechtsprechung betreffend Personen, die als Mitglieder eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums oder Ehegatten desselben vom Kurzarbeitsentschädigungsanspruch ausgeschlossen sind (BGE 126 V 134; siehe auch BGE 123 V 234 E. 7a S. 236 f.; 122 V 270 E. 3 S. 272 f.), richtig wiedergegeben.

Danach ist in aller Regel die Frage, ob eine arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen kann, auf Grund der internen betrieblichen Struktur zu beantworten (BGE 122 V 270 E. 3 S. 272; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 E. 3.2 [C 113/03]; 1996/97 Nr. 41 S. 224 E. 1b [C 42/97]). Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich, wenn sich die massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst (zwingend) ergibt. In diesem Sinne hat das Bundesgericht (bis Ende 2006: das Eidgenössische Versicherungsgericht) den mitarbeitenden Verwaltungsrat einer AG, für welchen das Gesetz in der Eigenschaft als Verwaltungsrat in Art. 716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und entziehbare, die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich beeinflussende Aufgaben vorschreibt, vom Leistungsanspruch generell ausgeschlossen (BGE 123 V 234 E. 7a S. 238; 122 V 270 E. 3 S. 273; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 [C 113/03]; 2002 Nr. 28 S. 183 [C 373/00]; 1996/97 Nr. 10 S. 48 [C 35/94], Nr. 31 S. 170 [C 296/96], Nr. 41 S. 224 [C 42/97])."

 

                                         In una sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è ancora così espressa:

 

"  Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie è incontestato che l’assicurata era membro del consiglio di amministrazione della ditta, con diritto di firma collettiva a due con il presidente (cfr. doc. 21).

 

                                         Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale esposta e riprodotta al considerando precedente, nonché della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. STCA 38.2007.71 del 5 dicembre 2007, STCA 38.2009.3 del 23 marzo 2009), l’assicurata non ha diritto a beneficiare dell’indennità per insolvenza.

                                         Decisivi sono infatti gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano a un membro del consiglio di amministrazione (cfr. la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un consiglio di amministrazione. La STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del consiglio di amministrazione).

 

                               2.6.   La questione di sapere se i tempi e le modalità con cui l’assicurata ha cercato di ottenere l’incasso delle proprie pretese salariali configurino o meno una violazione dell’obbligo di ridurre il danno di cui all’art. 55 LADI può rimanere aperta in quanto, se anche dovesse emergere che tale obbligo non è stato violato, RI 1 non avrebbe comunque diritto ad indennità per insolvenza per i motivi di cui ai consid. 2.3. a 2.5.

 

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 12 ottobre 2009.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti