Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.12

 

cr/sc

Lugano

5 luglio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2010 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1 febbraio 2010 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 1° febbraio 2010, l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) – annullando e sostituendo la decisione su opposizione del 29 gennaio 2010 (cfr. doc. 7a) - ha confermato la precedente decisione del 16 dicembre 2009 (cfr. doc. 5) con cui aveva sospeso RI 1 per 10 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1° settembre 2009 al 15 novembre 2009 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (doc. A). L’amministrazione ha per contro considerato sufficienti, sia quantitativamente che qualitativamente, le ricerche svolte dall’interessato nel mese di agosto 2009 (doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la revoca integrale della sanzione.

                                         Egli ha rilevato di essere rimasto iscritto al collocamento fino al mese di maggio 2009, dopodichè, avendo bisogno di un periodo di almeno 9 mesi per concludere la sua formazione di maturità post-diploma, ha posto termine alla disoccupazione per non pesare inutilmente sulle finanze pubbliche.

                                         In seguito, tuttavia, “notando le sempre più crescenti difficoltà nel trovare un impiego e considerando che per ottenere la maturità post-diploma commerciale necessitavo comunque di trovare un lavoro”, nel mese di novembre 2009 l’interessato si è nuovamente annunciato all’Ufficio di collocamento, “così da avere un appoggio nella ricerca di un’occupazione”.

                                         Egli ha poi osservato di avere svolto diverse ricerche di lavoro nei mesi precedenti la reiscrizione al collocamento, ma che le stesse sono “solo parzialmente documentate perché la maggior parte di queste sono state effettuate telefonicamente o tramite contatti personali miei, di parenti e amici e in quel momento non necessitavo di giustificare a nessuno tali ricerche”.

                                         L’assicurato ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione di sanzione dell’amministrazione, facendo presente di essere uno studente e sottolineando che dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità “sono economicamente molto pesanti” (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   In risposta l’URC ha ribadito integralmente gli argomenti già espressi nella decisione su opposizione del 1° febbraio 2010, rilevando, in particolare, che nel periodo compreso fra il 16 agosto 2009 e il 15 novembre 2009 l’interessato ha saputo comprovare solo due ricerche di lavoro, motivo per il quale la sanzione di 10 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione appare corretta (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

 

                                         Per contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25 ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in Olanda).

                                         Per ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato è stato inserito dall’URC di CO 1 in un Periodo di Pratica Professionale (PPP) finanziato dalla disoccupazione dal 5 gennaio 2009 al 31 maggio 2009, momento a partire dal quale egli ha posto termine alla disoccupazione (cfr. doc. A).

                                         L’assicurato ha motivato la sua scelta di porre termine alla disoccupazione rilevando che “l’impiego che avevo in quel periodo non mi poteva assicurare un periodo di almeno 9 mesi (39 settimane), da settembre 2009 fino al seguente giugno 2010, necessari per concludere la mia formazione di maturità post-diploma che in quel periodo seguivo e che seguo tuttora” (doc. I).

 

                                         L’insorgente si è annunciato al collocamento a decorrere dal 16 novembre 2009 (cfr. doc. A).

 

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di luglio e agosto 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente ai mesi di settembre e ottobre 2009 (cfr. doc. 2).

 

                                         In data 27 novembre 2009 il consulente del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 9 dicembre 2009, il fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 (fino al 15 novembre 2009).

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

 

                                         L’assicurato, con scritto dell’8 dicembre 2009, ha risposto quanto segue:

 

"  In risposta alla sua richiesta le scrivo le mie giustificazioni; da gennaio a giugno ho lavorato (sotto PPP) presso una società a __________ in qualità di impiegato/stagista, purtroppo questa società non poteva offrirmi la possibilità di assunzione fino alla fine dei miei studi (post-maturità), da qui la mia decisione di finire il mio rapporto con la disoccupazione e cercare un posto con le mie forze, la mia intenzione era quella di non dover avere più bisogno dei servizi della disoccupazione, ma data la totale assenza di posti di lavoro idonei al mio percorso di formazione sono stato costretto a riprendere in considerazione questa opzione.

Lei mi chiede di documentare delle ricerche che purtroppo non ho, perché sono state effettuate di persona e soprattutto mediante le conoscenze di mio padre, ricerche che ha effettuato lui personalmente quindi senza documentazione non dovendo sottostare ai controlli della disoccupazione, non avevo bisogno di documentarle o archiviarle in tal senso, quelle che mi ricordavo le ho segnate.”

                                        (Doc. 4)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 16 dicembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 10 giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

                                         La penalità, come visto nei fatti, è stata poi confermata con decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel periodo agosto - novembre 2009 (cfr. doc. 3), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 16 novembre 2009 (cfr. doc. A).

 

                                         L’URC ha considerato che il ricorrente, nel mese di agosto 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A, 3).

 

                                         Per contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nei mesi di settembre, ottobre e metà novembre 2009 (cfr. doc. A).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto, l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

 

                                         Questo Tribunale rileva, innanzitutto, che, nel caso di specie, nonostante l’assicurato si definisca uno studente (cfr. doc. I), non può essergli applicata la giurisprudenza citata in precedenza relativa agli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi o che frequentano dei corsi di perfezionamento (cfr. consid. 2.5.), visto che, per sua stessa ammissione, egli non è occupato a tempo pieno nella sua formazione di maturità post-diploma commerciale, ma, accanto agli studi, deve necessariamente esercitare anche un’attività lavorativa. In sede ricorsuale, infatti, egli ha espressamente rilevato di avere lasciato il precedente impiego che gli era stato assegnato dall’amministrazione quale periodo di pratica professionale, in quanto non gli poteva assicurare “un periodo di almeno 9 mesi (39 settimane), da settembre 2009 fino al seguente giugno 2010, necessari per concludere la mia formazione di maturità post-diploma che in quel periodo seguivo e che seguo tuttora” (doc. I).

L'assicurato doveva pertanto compiere delle ricerche di lavoro prima di annunciarsi al collocamento.

 

                                         Il TCA rileva poi che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione – la quale ha sanzionato l’interessato per mancate ricerche nei mesi di settembre, ottobre e metà novembre 2009 - dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha compiuto alcune ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2009 e meglio una ricerca scritta di lavoro presso la ditta __________ di __________ in data 29 settembre 2009 (cfr. doc. 2a); una ricerca, tramite messaggio di posta elettronica, presso la ditta ______________________________, alla quale il potenziale datore di lavoro ha risposto con messaggio e-mail del 21 settembre 2009 (cfr. doc. 2b); una ricerca di lavoro, sempre tramite messaggio di posta elettronica del 16 settembre 2009, presso la ditta __________ di __________, alla quale il potenziale datore di lavoro ha risposto con messaggio e-mail del 9 ottobre 2009 (cfr. doc. 2c).

                                         Alla luce di ciò, occorre considerare che l’assicurato, durante il mese di settembre 2009, ha compiuto tre ricerche di lavoro, che sono comunque da considerare quantitativamente insufficienti, ritenuto che la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. doc. 2.4.).

 

                                         Il TCA constata invece che, nel mese di ottobre 2009 e nei primi quindici giorni del mese di novembre 2009, l’assicurato non ha saputo comprovare di avere svolto alcuna ricerca di lavoro.

 

 

                                         Quanto asserito dal ricorrente, ossia il fatto che egli abbia deciso di interrompere il PPP che gli era stato assegnato dall’URC e di disiscriversi dal collocamento, essendo convinto di poter trovare in tempi brevi un’occupazione adatta al suo tipo di ricerca (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio.

 

                                         Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

 

                                         In concreto, l’assicurato non era certo di trovare una nuova occupazione adeguata, che gli consentisse di concludere la sua formazione di maturità post-diploma. Al contrario, come espressamente indicato in sede ricorsuale, egli “notando le sempre più crescenti difficoltà nel trovare un impiego”, ha dovuto nuovamente iscriversi al collocamento (cfr. doc. I).

 

                                         L’assicurato, dunque, tutt’al più poteva sperare in una rapida assunzione alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. La mera speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nel periodo precedente la disoccupazione.

 

                                         In sede ricorsuale, inoltre, l’assicurato ha osservato di avere svolto durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento numerose ricerche di lavoro telefonicamente o tramite dei contatti personali suoi o di suoi parenti e amici, ma di non potere comprovare tali sforzi dato che, a quel momento, egli non necessitava della prova scritta delle ricerche compiute, non essendo sua intenzione dover fare nuovamente capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. I).

 

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che, nonostante l’assicurato abbia avuto a più riprese la possibilità di comprovare le asserite ricerche di lavoro svolte nei mesi di ottobre e novembre 2009, le stesse non risultano minimamente documentate. Tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 aggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato dall’insorgente nel caso delle tre ricerche del mese di settembre 2009 citate.

 

                                         Al riguardo va osservato che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.)

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nel mese di ottobre e nella prima metà di novembre 2009 e avendone intraprese di insufficienti nel mese di settembre 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

 

                                          Abbondanzialmente è utile osservare che il Tribunale federale ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006, consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005, consid. 5.2.1.).

 

                               2.8.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per mancate ricerche nel mese di settembre 2009 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di ottobre 2009 + due giorni per mancate ricerche nella prima metà del mese di novembre 2009).

 

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), tuttavia, la sanzione di quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta per mancate ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2009 non può essere ritenuta corretta da parte di questo Tribunale e non può quindi essere confermata, dato che durante tale periodo l’assicurato ha svolto alcune ricerche di lavoro, seppure da considerare insufficienti.

 

                                         Al riguardo, va rilevato che, normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre quella inflitta per mancate ricerche nello stesso lasso di tempo ammonta a un minimo di quattro giorni (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Pertanto, a mente di questa Corte, tenuto conto del fatto che durante il mese di settembre 2009 l’assicurato ha comunque effettuato delle ricerche di impiego - benché insufficienti - la sospensione di 10 giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, di conseguenza, essere ridotta a 9 giorni (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2009 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di ottobre 2009 + due giorni per mancate ricerche nella prima metà del mese di novembre 2009).

 

                                         Il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 9 giorni.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 9 giorni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti