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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 gennaio 2010 emanata da |
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Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. A partire dal 1° febbraio 2006 RI 1 ha lavorato presso la __________ __________ in qualità di docente-ricercatore (cfr. doc. 14). Dal 1° gennaio 2008 l’assicurato è stato nominato responsabile del __________ del __________ __________ (cfr. doc. 19).
1.2. Con scritto del 3 dicembre 2008, il direttore della __________ __________ e la responsabile del personale __________ hanno comunicato all’assicurato che a partire dal 1° gennaio 2009 il suo grado di occupazione sarebbe diminuito, a tempo indeterminato, dal 100% all’80% (cfr. doc. 18).
1.3. Con lettera del 5 maggio 2009 l’assicurato, interpellato dal direttore del __________ (cfr. doc. B), ha chiarito alcuni aspetti inerenti al rapporto tra il progetto __________ ed il __________ (cfr. doc. 3).
1.4. Con scritto del 16 maggio 2009 l’assicurato ha poi spiegato al direttore del __________ ed al direttore della __________ di essersi reso conto che il suo agire sconsiderato avrebbe avuto come seguito un licenziamento immediato. Nel medesimo scritto l’assicurato si è scusato per tutti i fastidi che ha creato ed ha proposto una convenzione di rescissione di rapporto di lavoro (cfr. doc. 8).
1.5. Il 20 luglio 2009 l’assicurato, il direttore del __________ ed il direttore della __________ hanno sottoscritto una convenzione di rescissione di rapporto di lavoro proposta dalla __________ e che riprendeva alcuni punti della convenzione proposta dall’assicurato (cfr. doc. 7, 7a).
1.6. A partire dal 1° ottobre 2009 RI 1 ha controllato la disoccupazione (cfr. doc. 5, 34).
Con lettera del 23 ottobre 2009 la Cassa __________ __________ ha richiesto all’assicurato di produrre ulteriore documentazione (cfr. doc. 21).
1.7. Con decisione su opposizione del 26 gennaio 2010 la Cassa CO 1 ha confermato la propria precedente decisione del 17 novembre 2009 (cfr. doc. 2) ed ha inflitto all'assicurato una sospensione di 45 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. doc. A).
1.8. Con ricorso del 3 marzo 2010 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione del 26 gennaio 2010.
A sostegno della sua pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto che la fine del rapporto di lavoro tra lui e la __________ sarebbe in realtà dovuta a divergenze personali con il responsabile del __________, a seguito delle quali le competenze del decisionali del ricorrente sarebbero state fortemente limitate e le condizioni di lavoro continuamente peggiorate. Di fatto, l’assicurato si sarebbe trovato di fronte alla scelta se contestare una disdetta certamente ingiustificata ed abusiva o accettare una fittizia risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (cfr. doc. I).
1.9. In risposta la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rimproverando all’assicurato di aver prestato la propria attività professionale e svolto mandati per conto di terzi, i quali erano stati erroneamente indotti a credere di aver concluso un rapporto professionale con la __________, su temi concorrenziali alla __________ senza la necessaria autorizzazione da parte del datore di lavoro, contravvenendo così al Regolamento del personale della __________. Sarebbe tale comportamento professionale dell’assicurato ad aver avuto, quale inevitabile conseguenza, il venir meno del necessario rapporto di fiducia, situazione che avrebbe normalmente comportato il licenziamento immediato del collaboratore. Del resto, l’insorgente medesimo avrebbe inviato al datore di lavoro la lettera (cfr. doc. 8) in cui riconosce il proprio agire sconsiderato (cfr. doc. III).
1.10. Su richiesta di questa Corte, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. VIII, doc. B).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF C 143/06 del 3 ottobre 2007, consid. 10; STF C 254/06 del 26 novembre 2007, consid. 3).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242, consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242, consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag. 236; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007, consid. 10; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000, consid. 3a; Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: U. Meyer (editore), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 N. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003, consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38/03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" 11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e STFA C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella STFA C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).
In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.
In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.
In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.
In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.
In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.
In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di lavoro.
Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un’occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta al ricorrente ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3), dall'altra, per ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito al datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 del Codice delle Obbligazioni (CO). Basta, al contrario, un comportamento non corretto o il cattivo carattere del dipendente, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto d'impiego (cfr. consid. 2.2).
È, poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA n. 38.2003.46 del 9 febbraio 2004 nella causa B.).
Inoltre, secondo l'art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art. 321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere
(su questi aspetti cfr. G. Aubert, Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra/Basilea/ Monaco di Baviera 2003, pag. 1684 N. 1-4 e pag. 1691 N. 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a ed., Ed. Réalités sociales, Losanna 1996, pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a ed., Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70 e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., Ed. Paul Haupt, Berna/Stoccarda/Vienna 1996, pag. 60-61).
Gli articoli 11.3 e 11.8 del Regolamento del personale della __________, menzionati nella convenzione di rescissione del rapporto di lavoro del 20 maggio 2009 (cfr. doc. 7), prevedono che:
" Art 11.3 Obbligo di fedeltà e impegno
1. Il collaboratore deve eseguire personalmente e con impegno le proprie mansioni e tutelare fedelmente gli interessi legittimi della SUPSI.
2. Egli deve adoperare e trattare con cura secondo le regole dell’arte le macchine, gli utensili, il mobilio, le installazioni tecniche, i veicoli e il materiale di proprietà della __________ messo a sua disposizione. Disposizioni più dettagliate possono essere indicate in altri documenti specifici emanati dalle unità.
3. Durante il rapporto di lavoro il collaboratore è tenuto alla più assoluta discrezione su tutto ciò di cui è venuto a conoscenza. Egli è tenuto al segreto anche dopo cessazione del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi della __________ lo esiga.
4. Prestazioni a terzi che esulano dai compiti di servizio e che comportano l’ uso di locali, apparecchiature o il coinvolgimento di altri collaboratori della __________, devono essere preventivamente autorizzate dalla direzione del __________.
Art. 11.8 Attività accessorie o mandati
1. Il collaboratore è tenuto ad informare, indipendentemente dalla propria percentuale di impiego, la direzione del __________ (o della __________ se il collaboratore non è subordinato direttamente ad un __________) in occasione dell’assunzione o non appena si verificano nuove circostanze, riguardo alle altre attività che potrebbero risultare incompatibili o concorrenziali con le mansioni svolte nell’ambito del contratto di lavoro.
2. La direzione del __________ (o della __________ se il collaboratore non è subordinato direttamente ad un __________) può decidere di non autorizzare attività incompatibili con la funzione del collaboratore alla __________, in particolare se arreca danno o impedimento al corretto svolgimento dei compiti oppure se costituisce concorrenza nel campo professionale.
3. La direzione del __________ (o della __________ se il collaboratore non è subordinato direttamente ad un __________) hanno il diritto di non continuare o rinnovare il rapporto di lavoro con il collaboratore in caso di mancato raggiungimento di un accordo sulle attività accessorie."
Nella premesse alla convenzione di rescissione di rapporto di lavoro del 20 luglio 2009, la __________ rileva che l’assicurato, nell’ambito della propria occupazione (nel periodo compreso tra giugno 2008 e maggio 2009) ha prestato la propria attività professionale e svolto mandati per conto di terzi, i quali erano stati erroneamente indotti a credere di aver concluso un rapporto professionale con la __________, su temi concorrenziali alla __________ senza la necessaria autorizzazione da parte del datore di lavoro, contravvenendo così al Regolamento del personale della __________, in particolare agli art. 11.3 e 11.8.
L’insorgente ha coinvolto in tali attività e si è avvalso per la conduzione di tali mandati della collaborazione di dipendenti della __________, disponendo in loro favore e a titolo di retribuzione per le prestazioni professionali così ottenute, di beni di proprietà del __________, in seguito comunque restituiti al legittimo proprietario.
Questi atteggiamenti dell’assicurato equivalgono, a mente della __________, a comportamenti gravi da parte di un dipendente ed hanno, quale inevitabile conseguenza, il venir meno del necessario rapporto di fiducia che deve esistere fra le parti a un contratto di lavoro e che normalmente avrebbero come conseguenza un licenziamento immediato (cfr. doc. 7).
Nel proprio scritto del 5 maggio 2009 all’assicurato, il direttore del __________ ha rilevato quanto segue:
"
Caro __________,
durante la riunione di direzione di __________ è emerso un fatto grave sul
quale desidero ritornare e chiederti per favore di voler commentare.
Più precisamente è emerso che __________ aveva formulato un'offerta (vedi
allegato) all'indirizzo della ditta __________ di __________ che prevedeva un
progetto strutturato in 4 moduli, dei quali i primi 3 erano del valore di
15'000.- per un totale di 45'000.- CHF.
Nell'ambito della richiesta di un contratto per l'apertura del codice di progetto
di ricerca (secondo la normale procedura Interna) è emerso (vedi lettera
allegata della ditta __________) che i primi due moduli erano già stati svolti
e fatturati da una ditta privata (la __________) di tua proprietà e ciò,
nonostante siano state svolte molte ore da parte di ricercatori di __________
sia in fase di acquisizione del progetto che nello svolgimento dei primi due
moduli previsti dall'offerta (vedi estratto dal rilevamento attività di __________).
A tal riguardo ti chiedo di voler commentare e prendere posizione su quanto
avvenuto e di precisare quanto segue:
- le motivazioni che ti hanno portato a simili modalità di affrontare un importante progetto per il laboratorio;
- la tempistica: quando sono stati svolti i vari lavori e quando è stata emessa la fattura;
- i collaboratori di __________ coinvolti nei lavori;
- le modalità per recuperare i soldi che spettano a __________ per il lavoro svolto.
In seguito mi riservo di discutere con la direzione della __________ i provvedimenti da adottare a causa di questo grave episodio che pregiudica la fiducia che deve stare alla base di ogni rapporto di lavoro." (cfr. doc. B)
Nel proprio scritto del 5 maggio 2009 al direttore del __________ l’assicurato si è così espresso:
"
1.
La richiesta da parte della ditta __________ con sede legale ed attività
principali in Svizzera Interna di prestazioni si è indirizzata sin da subito a
me in modo privato (e sottolineo: in modo privato), visto che prima del mio
lavoro presso la __________ avevo una ditta di comunicazione a __________. Alla
luce del fatto che __________ aveva e ha sempre bisogno di progetti di ricerca
si è proposto di integrare parte dei lavori per la __________ all’interno dello
studio “__________” che, ai tempi, era una delle poche ricerche all’interno di __________.
__________ che si stava occupando dello stesso studio ha formulato un’offerta
(15.07.2008) proponendo vari moduli che in parte potevano essere eseguiti dalle
competenze presso la __________
(…) 5.
__________ ha chiesto esplicitamente di determinare un partner unico per la
comunicazione e la fatturazione del progetto. Visto che si trattava
inizialmente di una richiesta esterna privata, __________ ha preso in mano la
gestione del progetto anche per il fatto che il modulo 2 richiedeva risorse
esterne che ai tempi non erano disponibili presso __________. Per fatti
linguistici la grafica e la programmazione del sito, incluso il CMS - content management system -, sono stati
eseguiti da due persone esterne di madre lingua tedesca.
Queste persone sono state pagate per il modulo 2 da __________.
6.
Come modalità per versare i soldi che spettano a __________ per i lavori svolti
(modulo 1) e futuri (modulo 3) la proposta discussa durante la riunione
tenutasi lunedì 4 maggio, cioè di fatturare il primo modulo alla __________ e
il terzo direttamente a __________, mi sembra una buona soluzione.
Oltre i punti 1-6 vorrei sottolineare che è sempre stata la mia intenzione di
portare possibili lavori di ricerca all’interno di __________, e di aiutare la
crescita del laboratorio."
(cfr. doc. 3)
Nella lettera del 16 maggio 2009 indirizzata al direttore della __________ e al direttore del __________ (cfr. doc. 8) l’assicurato ha precisato quanto segue:
"
In seguito alla nostra riunione mi sono reso
conto che il mio agire sconsiderato ha come seguito un licenziamento immediato.
Il fatto che mi avete segnalato la possibilità di fare una proposta per il
procedimento in questo caso apprezzo molto e Vi ringrazio.
Il caso __________ ha provocato delle conseguenze personali e in questo senso
ha anche un effetto catartico per me. (Inoltre, tutti quelli che mi conoscono
sanno che il mio motivo per agire così non è mai stato quello di danneggiare la
__________, ma il contrario.)
Mi scuso per tutti i fastidi che ho creato. (…)
Durante la prossima riunione chiarirò anche il problema con l’apparecchio
fotografico. Confermo che questo apparecchio e gli accessori sono in servizio
all’interno di __________ (…)." (cfr. doc. 8)
Le dichiarazioni contenute nei doc. 3 ed 8 sono state rese dall’assicurato due mesi prima di sottoscrivere la convenzione di rescissione del rapporto di lavoro con la __________ (cfr. doc. 7a).
Il TCA non ha motivo di ritenere che l’insorgente sia stato in qualsiasi modo costretto dalla datrice di lavoro a produrre due scritti in cui spiega il proprio operato nell’ambito del progetto __________ (società anonima con sede a __________ attiva principalmente nel settore delle calzature) e ne riconosce le conseguenze, scusandosi e proponendo una dettagliata convenzione di rescissione del rapporto di lavoro, peraltro parzialmente ripresa in quella redatta dalla __________ e sottoscritta il 20 luglio 2009 (cfr. doc. 7, 7a, 8). Non può pertanto essere seguito l’assicurato nella misura in cui afferma di essere stato obbligato a firmare la convenzione del 20 luglio 2009.
Per i medesimi motivi, non si può ritenere decisiva per l’esito della presente vertenza l’affermazione del ricorrente secondo cui la conclusione del rapporto di lavoro con la __________ sarebbe dovuta a tensioni ed incomprensioni del tutto personali con il responsabile del __________ (cfr. doc. I pag. 5).
Quanto alla circostanza rilevata dall’insorgente, secondo cui tutti all’interno del laboratorio, compresa la direzione, erano perfettamente a conoscenza del progetto __________ (cfr. doc. I pag. 4), questa Corte osserva che il fatto che la circostanza fosse nota alla direzione non significa, da sola, che la direzione avesse, preventivamente o a posteriori, concesso l’autorizzazione all’esecuzione del progetto __________. Anzi, alla luce dello scritto di __________ all’insorgente (cfr. doc. B) e come rilevato dall’assicurato stesso nella propria lettera del 5 maggio 2009 al direttore del __________ (cfr. doc. 3), “la richiesta di aprire il codice progetto è stata fatta diverse volte alla direzione __________, diverse richieste di appuntamenti sono state fatte per chiarire lo stato del progetto”. Tale dichiarazione lascia sicuramente intendere che la direzione del __________ non era al corrente dell’entità e dello stato del progetto nei dettagli, motivo per cui non si può dedurre che il progetto sia stato, anche solo tacitamente, autorizzato dal __________.
Decidendo di far fatturare dalla __________ anche le prestazioni della __________ alla __________ (cfr. doc. 3, doc. B), utilizzando apparecchiature della __________ per un progetto non autorizzato, in particolare una macchina fotografica (cfr. doc. 8), ed avvalendosi, per il medesimo progetto, delle prestazioni di collaboratori della __________ (cfr. doc. 3) l’assicurato ha violato non solo gli articoli 11.3 ed 11.8 del Regolamento del personale __________, bensì pure l’obbligo di diligenza e fedeltà di cui all’art. 321a CO.
Da quanto precede è chiaro che la colpa dell'assicurato circa la conclusione del rapporto di lavoro è nettamente stabilita. Dunque è a giusto titolo che la Cassa, in applicazione degli articoli 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ha deciso per una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.2.).
Questo Tribunale deve infatti ritenere l'assicurato colpevole del proprio stato di disoccupazione e confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI, in quanto il rapporto di lavoro con la __________ è terminato, seppur con una convenzione di rescissione invece che con un licenziamento, a causa del comportamento dell’insorgente.
Tenuto conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso, la sospensione di 45 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione comminata dalla Cassa risulta adeguata. Essa rispetta il principio della proporzionalità (cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).
La decisione su opposizione del 26 gennaio 2010 va pertanto confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti