|
redattore: |
Carlo Iazeolla, vicecancelliere |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la decisione su opposizione del 17 novembre 2009 emanata da |
||
|
|
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 21 giorni per non avere iniziato un programma di occupazione temporanea (cfr. doc. 11).
La decisione, intimata per invio raccomandato, non è stata ritirata dall’assicurato nonostante avviso in casella del 15 luglio 2009 (cfr. doc. 7, doc. 10/1, doc. V/1). Con lettera semplice del 27 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha, per informazione, nuovamente inviato la decisione a RI 1 (cfr. doc. 10).
1.2. Con opposizione del 22 settembre 2009 l’assicurato ha contestato la decisione della Sezione del lavoro, postulandone l’annullamento (cfr. doc. 9).
1.3. Con decisione su opposizione del 17 novembre 2009 la Sezione del lavoro ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurato in quanto tardiva (cfr. doc. A1).
1.4. Con ricorso del 4 gennaio 2010 RI 1 ha contestato la tardività e quindi l’irricevibilità dell’opposizione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto di non essere
assistito da un legale e che l’amministrazione avrebbe calcolato in maniera
erronea la decorrenza del termine per interporre opposizione.
Inoltre, l’insorgente ha fatto implicitamente valere che l’indicazione dei
rimedi giuridici contenuta nella decisione del 14 luglio 2009 sarebbe errata
(cfr. doc. I).
1.5. In risposta, la Sezione del lavoro ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa adducendo i medesimi motivi già riprodotti nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto dell’8 febbraio 2010 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa, chiedendo tra l’altro un adeguato compenso per ogni danno che la decisione su opposizione gli abbia causato e l’assegnazione del caso ad un’istanza indipendente (cfr. doc. VI).
1.7. In risposta a queste ultime pretese dell’insorgente, la Sezione del lavoro ne ha postulato l’irricevibilità (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. L’art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2.2. Giusta l’art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Il cpv. 2bis di questa disposizione prevede che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Infine, secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso.
2.3. Nella sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 49, il Tribunale federale ha statuito che la finzione riconosciuta, in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA (nonché in analogia all’art. 44 cpv. 2 LTF e all’art. 20 cpv. 2bis PA; consid. 4). Anche con il nuovo diritto la finzione di notifica presuppone che il destinatario dovesse attendersi la notifica in questione. In particolare, l’Alta Corte si è così espressa:
" […] Im hier zu beurteilenden Fall stellt sich daher die Frage, ob die früher in analoger Anwendung der Rechtsprechung zur Briefkasten- und Postfachzustellung auch beim Postrückbehaltungsauftrag beachtete Fiktion, wonach eine eingeschriebene Sendung spätestens am letzten Tag einer Frist von sieben Tagen ab Eingang bei der Poststelle am Ort des Empfängers als zugestellt zu betrachten ist (BGE 123 III 492), unter neuem Recht - nunmehr in Analogie zu Art. 38 Abs. 2bis ATSG (sowie Art. 44 Abs. 2 BGG und Art. 20 Abs. 2bis VwVG) - weiterhin Geltung beansprucht. Gleichbehandlungs-, Missbrauchs- und Praktikabilitätsüberlegungen gebieten die Bejahung der Frage. Nach wie vor setzt die Zustellungsfiktion immerhin voraus, dass der Adressat mit der fraglichen Zustellung hatte rechnen müssen (BGE 130 III 396 E. 1.2.3 S. 399; BGE 127 I 31 E. 2a/aa S. 34, je mit Hinweisen; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar, N. 25 f. zu Art. 44 BGG)." (consid. 4)
Nella sentenza 1A.254/2005 del 13 gennaio 2005, parzialmente pubblicata in DTF 132 II 153, la nostra massima Istanza ha chiarito la giurisprudenza inerente al computo, per il calcolo del termine di ricorso, del primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini, statuendo che tale giorno viene computato se la decisione è stata notificata durante la sospensione. A sostegno di questo chiarimento di prassi, il TF ha argomentato quanto segue:
" Bei der bevorstehenden Ablösung des OG durch das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; vgl. die Referendumsvorlage BBl 2005 S. 4045) wird der Wortlaut von Art. 32 Abs. 1 OG nicht beibehalten. Nach dem neuen Art. 44 Abs. 1 BGG beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Der Wortlaut der neuen Bestimmung stellt einen Zusammenzug von Art. 20 Abs. 1 und 2 VwVG dar. Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG werden im Rahmen des neuen Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG; vgl. die Referendumsvorlage BBl 2005 S. 4093) nicht verändert (BBl 2005 S. 4115). Nach dem Willen des Bundesrates soll mit Art. 44 Abs. 1 BGG die heutige Praxis zum Beginn des Fristenlaufs nach Gerichtsferien gemäss Art. 32 Abs. 1 OG hinfällig werden (vgl. die Botschaft vom 28. Februar 2001, BBl 2001 S. 4202 ff., 4297). Dieses Anliegen blieb in der parlamentarischen Beratung unwidersprochen (AB 2003 S 896; AB 2004 N 1593)." (consid. 4.2.; cfr. anche U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 38 N 20)
2.4. Nella presente fattispecie, con scritto del 17 giugno 2009 la Sezione del lavoro aveva prospettato a RI 1 l’eventualità di una decisione di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione, invitando l’assicurato a formulare osservazioni scritte entro il 3 luglio 2009 (cfr. doc. 13).
Con scritto di risposta del 3 luglio 2009, l’insorgente ha prodotto le osservazioni richieste (cfr. doc. 12 ed allegati doc. 12/1 a 12/4).
Pertanto, l’assicurato poteva e doveva attendersi una decisione della Sezione del lavoro riguardante un’eventuale sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione, decisione che gli è stata effettivamente inviata per raccomandata il 14 luglio 2009. Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riprodotte al consid. 2.4. in merito all’art. 38 cpv. 2bis LPGA, essendo il primo tentativo di recapito avvenuto il 15 luglio 2009, la decisione della Sezione del lavoro va considerata ricevuta dall’insorgente il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, in questo caso il 22 luglio 2009.
L’assicurato motiva la tempestività della propria opposizione sommando i 7 giorni di giacenza previsti dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA ai 30 giorni del termine per interporre opposizione. A torto.
Infatti l’art. 38 cpv. 2bis LPGA ha un influsso sul calcolo del termine per interporre un rimedio giuridico solamente se il settimo giorno di giacenza viene a scadere al di fuori delle ferie giudiziarie previste dall’art. 38 cpv. 4 LPGA. La legge non prevede l’interruzione o la sospensione del periodo di giacenza a causa delle ferie giudiziarie, come invece avviene per il termine di opposizione o di ricorso.
Ad
esempio, il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha avuto modo di statuire che
se una decisione di prima istanza è notificata durante le ferie giudiziarie, il
primo giorno dopo la fine delle ferie viene computato nel calcolo della
scadenza del termine per interporre un rimedio giuridico (cfr. ZR 95 Nr. 39,
citata in: Spühler/Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im
Kanton Zürich und im Bund, Zurigo 1999, pag. 26;
principio confermato anche in: Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2009, art. 38 n. 20). L’istanza zurighese ha pertanto, seppur
implicitamente, confermato che decisivo per il calcolo del termine di un
rimedio giuridico è unicamente il giorno in cui avviene la notifica,
senza che, come invece preteso dall’assicurato nel caso concreto, venga
computato un eventuale quantitativo di giorni trascorsi tra il primo tentativo
di recapito e l’effettiva notifica (oppure tra il primo infruttuoso tentativo
di recapito e la finzione di notifica giusta l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA). Questa Corte non ha alcun motivo per scostarsi dalla prassi e dalla
dottrina appena menzionate.
Per effetto delle ferie giudiziarie di cui all’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA e per la giurisprudenza riprodotta al considerando 2.3., il termine per interporre opposizione alla decisione in questione, intimata il 22 luglio 2009, è cominciato a decorrere il 16 agosto 2009 ed è scaduto lunedì 14 settembre 2009. Perciò, rettamente l’amministrazione ha considerato tardiva l’opposizione interposta dall’assicurato il 22 settembre 2009.
2.5. L’insorgente ritiene erronea l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione del 14 luglio 2009.
Al riguardo va ricordato che, secondo un principio generale valido in materia di assicurazioni sociali, un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, n. 159 pag. 101; DTF 122 V 194 consid. 2).
Tale principio vale nel caso di errata o omessa indicazione dei rimedi di diritto. Il ricorrente, rispettivamente il suo rappresentante, ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se, come riassunto in STF 1A.123/2001 del 4 settembre 2001, consid. 2a, e ripreso in RDAT 2002-I n. 45:
" […] l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a citata in RDAT 2002 I nr. 45; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). La giurisprudenza ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione , attraverso la sola lettura dei testi legali , senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c , 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299 , 421 consid. 2a)."
La succitata giurisprudenza è stata recentemente confermata in DTF 134 I 203, consid. 1.3.1.:
" Allerdings
geniesst nur Vertrauensschutz, wer die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung
nicht kennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen
können. Rechtsuchende geniessen keinen Vertrauensschutz, wenn der Mangel für
sie bzw. ihren Rechtsvertreter allein schon durch Konsultierung der
massgeblichen Verfahrensbestimmung ersichtlich ist. Dagegen wird nicht
verlangt, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige
Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (vgl.
BGE 124 I 22 E. 1a/aa S. 258; BGE 117 Ia 199 E. 3a S. 125, BGE 117 Ia 421 E.
2a, je mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1P.653/1997 vom 13. Februar 1998, publ. in: ZBl 100/1999 S. 80)."
(cfr. anche Mäschi, Kommentar
zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Berna
2000, art. 98 n. 18).
In
concreto, l’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione formale
del 14 luglio 2009 riprende i contenuti dell’art. 52 cpv. 1 LPGA e dell’art. 38
cpv. 4 LPGA. Detta indicazione definisce il termine (30 giorni) entro il quale
interporre opposizione, l’indirizzo del servizio (la Sezione del lavoro) che ha
notificato la decisione, i requisiti redazionali (necessità di una conclusione
e di una motivazione) e documentali (corredo della decisione impugnata e di
eventuali mezzi di prova) e l’estensione delle ferie giudiziarie.
L’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione formale del 14
luglio 2009 è dunque corretta.
2.6. Quanto alla richiesta di assegnare il caso ad un’istanza indipendente, il TCA rileva quanto segue. Nel caso in questione, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha comminato all’assicurato una sanzione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Competente a pronunciare le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. d è il servizio cantonale (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI, art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), che in Ticino è l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. c del Regolamento della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998, RL 10.1.4.1.1; cfr. a tal proposito anche STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, consid. 4).
Dagli atti dell’incarto non emergono motivi di ricusa di uno o più membri dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro nei confronti di RI 1, per cui la sua richiesta di assegnare il caso ad un’istanza indipendente va respinta senza ulteriori approfondimenti.
2.7. Il ricorrente solleva infine la questione della mancanza di separazione gerarchica tra chi ha emesso la decisione formale e chi ha emanato la decisione su opposizione. Anche questo fatto porterebbe all’annullamento della decisione.
Nella misura in cui l’assicurato intendesse ravvisare la mancanza di indipendenza dal fatto che la Sezione del lavoro ha sia emesso la decisione che emanato la decisione su opposizione, il TCA rileva quanto segue.
In numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia la decisione su opposizione. Dal canto suo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in un primo tempo e nella composizione a tre giudici, in un caso non ticinese, ha deciso in senso contrario al TCA limitandosi a rilevare che non esistevano motivi di prevenzione nella persona chiamata ad esaminare l’opposizione (cfr. STFA K 11/04 del 27 agosto 2004). In seguito la prima Camera ha sottolineato che la separazione personale, a seconda dell’organizzazione dell’amministrazione, è necessaria e sensata (allerdings erforderlich und im Übrigen sinnvoll; cfr. STFA H 53/04 del 25 settembre 2004). In una successiva sentenza, emessa nella composizione a tre giudici, il TFA ha affermato che se una separazione personale tra chi decide e chi esamina l’opposizione può essere sensata dal profilo di una maggiore obiettività della decisione su opposizione, non esiste tuttavia un obbligo di diritto federale di effettuare tale separazione (STFA C 6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 139-141 n. 4).
In una sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:
" 2.2 Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale".
Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale, le decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre la decisione su opposizione è stata redatta da X.________ (capo servizio conti, nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio contributi Y.________.
Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa che però non si realizza nel caso di specie.” (sottolineature del redattore)
In concreto va pertanto evidenziato come da una parte una separazione gerarchica e personale di per sé, seppur opportuna, non è comunque imposta in ambito di assicurazione contro la disoccupazione. D’altra parte questo Tribunale ha già accertato in numerose occasioni in passato che questa separazione è stata adottata dagli organi di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In concreto a fissare all’assicurato un termine per osservazioni e a redigere la decisione relativa ad una sanzione è stato __________ (cfr.: “funzionario incaricato”, doc. 13, doc. 11). In sede di opposizione è stata invece l’avv. __________ a, dapprima, fissare all’assicurato un termine di 10 giorni per osservazioni in merito alla tardività dell’opposizione e, poi, ad emettere la decisione su opposizione (cfr. doc. 6, A1).
Anche da questo profilo l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.
2.8. Secondo l'art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
In una sentenza 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 il TCA ha negato ad un assicurato il patrocinatore d'ufficio rilevando:
" Nel caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio." (cfr. anche STCA 42.2007.5, consid. 2.9)
In una sentenza C 116/03 dell'8 novembre 2004 il TFA è giunto allo stesso risultato, sottolineando:
" Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser Betracht, da der
Beschwerdeführer seine Interessen in diesem Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht hätte (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."
Nel caso concreto, il ricorrente giustifica il suo calcolo del termine di opposizione facendo valere l’assenza di patrocinio, senza formulare un’esplicita richiesta di nomina di un patrocinatore (cfr. doc. I, VI, XI). Anche volendo intendere, nella giustificazione del ricorrente, una sua richiesta di patrocinio d’ufficio, questa Corte rileva che l’assicurato è stato in grado di motivare adeguatamente la propria opposizione ed il proprio ricorso.
Il TCA ha compreso quanto postulato dall’insorgente e ha potuto rispondere puntualmente alle sue domande.
In simili circostanze, nel caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un patrocinatore d’ufficio.
2.9. Le pretese di risarcimento danni fatte valere dal ricorrente sono irricevibili. Esse esulano infatti dall’oggetto del litigio, determinato dalla decisione con la quale l’assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. a tal proposito la sentenza del TF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid. 3)
Per l’art. 18 cpv. 1 della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione. Giusta l’art. 21 cpv. 1 della medesima legge, per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto.
Pure irricevibili, in quanto esulano dalla presente vertenza, sono le presunte irregolarità contestate all’URC di Lugano nonché la segnalazione di eventuali falsi in documenti. Lo stesso assicurato ha peraltro già inviato il doc. 12 in copia alla SECO ed al Ministero Pubblico.
La decisione su opposizione del 17 novembre 2009 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti