Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.25

 

rs/DC/sc

Lugano

14 dicembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 marzo 2010 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 marzo 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 2 febbraio 2010 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. B, C).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 12 marzo 2010 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’annullamento del provvedimento in questione e l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste.

 

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha in particolare addotto, da un lato, che la sua ex datrice di lavoro, la __________, gli ha versato l’ultimo salario alla fine di agosto 2008 (n.d.r.: il suo contratto di lavoro ha avuto inizio il 18 agosto 2008; cfr. doc. 30c; 48), mentre non gli sono stati pagati gli stipendi di settembre, ottobre novembre 2008.

                                         Dall’altro, di avere, dopo ripetuti richiami verbali, sollecitato la datrice di lavoro a provvedere al pagamento dei salari arretrati con corrispondenza del 5 novembre 2008 e dell’11 febbraio 2009.

                                         L’insorgente ha precisato di aver, poi, fatto capo, non avendo avuto soddisfazione, all’aiuto del RA 1, il quale è intervenuto il 27 marzo 2009, inviando una lettera raccomandata alla __________ con la richiesta di trovare al più presto una soluzione alla pendenza salariale.

                                         L’assicurato ha, altresì, indicato che il 21 aprile 2009, dopo un incontro con la direzione della __________, nella persona di __________, al fine di chiarire le ragioni del mancato pagamento del salario, l’RA 1 ha inviato una nuova lettera all’ex datore di lavoro con l’invito a trovare una soluzione bonale.

                                         Il ricorrente, al riguardo, ha rilevato che le trattative che sono state conseguentemente aperte allo scopo di risolvere bonalmente la vertenza non hanno avuto successo, che pertanto il proprio rappresentante il 28 maggio 2009 ha dato alla __________ l’ultimo termine di cinque giorni per chiudere il caso e che, non essendo stato osservato detto termine, il 24 giugno 2009 è stata inoltrata un’istanza mercede e salari presso la Pretura di __________.

                                         L’insorgente ha evidenziato che il proprio rappresentante si è impegnato per recuperare la somma di salari, dapprima, per vie extragiudiziarie e che il fatto che la direzione della Sagl si fosse dichiarata disponibile a trovare un accordo era apparso come una garanzia di successo, visto peraltro che quest’ultima voleva evitare il fallimento.

                                         Egli ha, inoltre, sottolineato che ancora durante l’istruzione dell’istanza per mercede e salari, l’ex datore di lavoro, per il tramite dell’avv. __________, ha manifestato la volontà di trovare un accordo bonale e che la circostanza che la Sagl fosse rappresentata da un avvocato conferiva alle trattative un quadro più formale facente credere che una soluzione si sarebbe trovata a breve.

 

                                         Il ricorrente sostiene di aver fatto tempestivamente ed energicamente tutti i passi necessari per “ridurre il danno”, di non essere assolutamente rimasto inattivo, come nemmeno il RA 1.

                                         In proposito egli fa riferimento alla corrispondenza inviata dal medesimo nel novembre 2008, ancora durante il rapporto di lavoro, dopo aver rivendicato verbalmente a più riprese la corresponsione del salario dei mesi rimasti impagati, alla propria lettera dell’11 febbraio 2009, al mandato conferito al RA 1 nel mese successivo e alla corrispondenza di questi relativa al periodo marzo-maggio 2009 da cui risulta che erano in corso delle negoziazioni con la Direzione della __________.

                                         A quest’ultimo riguardo l’assicurato ha indicato che le trattative portate avanti dal RA 1 per risolvere il caso bonalmente si sono protratte soltanto per qualche settimana e che dall’insuccesso delle stesse non si può evincere l’insufficienza degli sforzi intrapresi, giacché questo significherebbe che non si dovrebbe più cercare di trovare una soluzione bonale prima di avviare una procedura, come pure che quest’ultima dovrebbe essere intrapresa anche quando sussiste una concreta speranza di recuperare il dovuto senza intentare azioni giudiziarie. A mente del ricorrente la giurisprudenza non intende questo.

                                         Egli ha puntualizzato di avere valutato, unitamente al proprio rappresentante, che le speranze di recuperare il dovuto fossero concrete e di avere, dunque, cercato, per un breve periodo, di trovare una soluzione bonale prima di intentare una procedura giudiziaria.

                                         Infine il ricorrente ritiene che la Cassa, nell’applicare la giurisprudenza in materia, sia stata troppo restrittiva e di conseguenza l’abbia penalizzato in maniera eccessiva, non considerando i suoi tentativi di venire a capo della situazione, dapprima da solo e in seguito mediante il suo rappresentante (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   Il RA 1, per conto dell’assicurato, si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 16 luglio 2010, al quale ha allegato della documentazione (cfr. doc. IX; A1-C9).

 

                               1.5.   Il 27 luglio 2010 la Cassa ha comunicato di ribadire quanto precisato nella risposta di causa, non apportando la lettera del 16 luglio 2010 nuovi elementi di valutazione (cfr. doc. XIII).

 

                               1.6.   Il doc. XIII è stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

 

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b,   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

                                         L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

 

                               2.4.   L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

"  Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

(Foglio 14)

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:

 

"  2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

                                         A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

 

"  2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

 

                                         In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

 

"  Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

 

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

 

                                         Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

 

"  4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

 

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

 

                                         In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

 

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

 

                               2.5.   La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

 

"  Direttiva

 

Campo:     IDI

Rubrica:   Obbligo di diminuire il danno

Articolo:    55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

 

1.   Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

2.   Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

                                In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

 

3.   Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

 

4.   Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

 

5.   Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

 

6.   In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

 

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

                                Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.

 

                                Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di                                   attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato come barista del __________ di __________, gestito dalla __________, dal 18 agosto al 30 novembre 2008, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 48, 36, 12a, 39-41, 45-47).

                                     

                                         La __________ ha versato al ricorrente il salario del mese di agosto 2008, mentre non gli ha corrisposto gli stipendi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008 (cfr. doc. I, 15).

 

                                         L’assicurato ha indicato di avere dapprima sollecitato verbalmente la datrice di lavoro al versamento del salario (cfr. doc. I).

                                         Non avendo ottenuto risposta positiva, egli, il 5 novembre 2008, ha costituito in mora la __________, inviandole una lettera del seguente tenore:

 

"  Come accennato più volte verbalmente, sono ancora in attesa del versamento del salario del mese di settembre e ottobre. Tengo inoltre a precisare che ho svolto molte più ore di quelle che abbiamo stabilito contrattualmente, inoltre la invito a volermi consegnare un dettaglio del piano di lavoro da confrontare con il mio in quanto non ho fatto tutti i giorni di libero.

Se non viene versato lo stipendio per i 2 mesi indicati, alla fine di novembre sarò costretto a lasciare il posto di lavoro. (…)” (Doc. D)

 

                                         Dopo la conclusione del rapporto di impiego, e meglio l’11 febbraio 2009, l’insorgente ha trasmesso un ulteriore scritto all’ex datrice di lavoro, nel quale ha affermato che:

 

"  Come da colloquio verbale le ricordo di volermi versare lo stipendio del mese di settembre, ottobre e novembre 2008 con relativo conguaglio salariale in merito ai piani di lavoro che vi ho consegnato.

Sarò costretto a prendere un legale nel caso non viene versato quanto dovuto entro 10 giorni. (…)” (Doc. D)

 

                                         Visto che la Sagl non ha proceduto a corrispondergli quanto dovuto, l’assicurato ha incaricato il RA 1 di tutelare i suoi diritti. Il suo rappresentante, il 27 marzo 2009, ha così scritto all’ex datrice di lavoro, chiedendo di trovare al più presto una soluzione con l’insorgente (cfr. doc. E).

 

 

                                         Il 21 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurato ha nuovamente interpellato per iscritto la __________, indicando che:

 

"  Ci riferiamo alla nostra precedente lettera e al colloquio avuto presso i nostri uffici a riguardo alle ore lavorate dall’ex dipendente da settembre a novembre 2008, nel merito invitiamo di trovare una soluzione bonale entro il 30 aprile 2009, caso contrario si procederà per via legale.” (Doc. F)

 

                                         Il RA 1, il 28 maggio 2009, ha inviato all’ex datrice di lavoro del ricorrente un ulteriore scritto del seguente tenore:

 

"  Eravamo d’accordo che contattavate RI 1, per dirimere la questione legata ai salari non versati e alle ore supplementari, ma nulla è avvenuto, quindi vi concediamo imperativi 5 giorni di tempo per chiudere la questione, caso contrario avvierà procedura legale.” (Doc. G)

 

                                         Siccome la __________ non ha reagito nemmeno a quest’ultima lettera, il rappresentante dell’assicurato, il 24 giugno 2009, ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza per mercede e salari, con cui è stata postulata la condanna dell’ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 5'940.95 afferenti agli stipendi di settembre, ottobre e novembre 2008 convenuti contrattualmente, la messa in discussione nel contraddittorio della fattispecie legata alle ore supplementari da cui deriva l’importo di fr. 26'035.85 (cfr. doc. H).

 

                                         La procedura pendente in Pretura, che era stata sospesa nel mese di settembre 2009 per verificare se era possibile trovare un accordo tra le parti, è stata riattivata il 3 dicembre 2009 (cfr. doc. N).

 

                                         Il 12 gennaio 2010 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ (cfr. doc. B2). La relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il 9 febbraio 2010 ed è poi stata ritenuta definitivamente chiusa a seguito delle pubblicazioni ordinate dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il 19 febbraio 2010, siccome nessun creditore ha messo a disposizione l’anticipo richiesto (cfr. doc. B3).

                                         Nel giugno 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

 

                                         Nel frattempo la Cassa ha ricevuto, il 28 gennaio 2010, la domanda di indennità per insolvenza dell’assicurato (doc. 15).

 

                                         L’amministrazione, con decisione del 2 febbraio 2010, confermata con decisione su opposizione del 12 marzo 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in quanto questi  avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

 

                                         L’insorgente, dal canto suo, sostiene di aver intrapreso tempestivamente ed energicamente tutti i passi necessari per “ridurre il danno” e che né lui, né il suo rappresentante sono rimasti inattivi.

                                         Egli, in particolare, ha precisato di aver cercato, per un breve periodo prima di intentare una procedura giudiziaria, un accordo bonale con la ex datrice di lavoro, siccome, unitamente al RA 1, aveva valutato che le speranze di recuperare il dovuto fossero concrete (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che l’assicurato si è attivato già durante il rapporto di impiego, e meglio agli inizi di novembre 2008 - poco più di un mese dal mancato pagamento del salario di settembre 2008 -, al fine di recuperare gli stipendi impagati di settembre e di ottobre 2008.

 

                                         In effetti il 5 novembre 2008 egli ha costituito in mora la __________, trasmettendole uno scritto, in cui, dopo aver sottolineato di averla sollecitata più volte verbalmente, ha indicato, segnatamente, di essere ancora in attesa del versamento dei salari di settembre e ottobre 2008 (cfr. doc. D; consid. 2.6.).

 

                                         Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha, poi, interrotto l’attività lavorativa dalla fine del mese di novembre 2008 e nel mese di febbraio 2009 ha nuovamente chiesto per iscritto la corresponsione degli stipendi da settembre a novembre 2008 (cfr. doc. D).

 

                                         Inoltre, conformemente a quanto ventilato nella lettera dell’11 febbraio 2009, nel mese di marzo 2009 - ossia poco più di tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro -, vista l’inadempienza dell’ex datrice di lavoro, egli ha chiesto l’intervento di un rappresentante, e meglio del RA 1.

 

                                         Fino a quel momento all’assicurato, dal profilo del rispetto dell’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI nulla può essere rimproverato.

                                         Questa considerazione non vale invece per il periodo successivo.

 

                                         Questa Corte, ritiene infatti che il rappresentante dell’insorgente avrebbe dovuto inoltrare un’azione civile o una domanda di esecuzione, facendo quindi spiccare un precetto esecutivo nei confronti della __________, al più tardi, alla fine di aprile 2009, ovvero alla scadenza del termine impartito il 21 aprile 2009 dal medesimo all’ex datrice di lavoro del ricorrente per trovare una soluzione bonale (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Questa conclusione si impone, in primo luogo, alla luce del fatto che comunque l’assicurato già l’11 febbraio 2009 aveva proceduto - oltretutto per la seconda volta (la prima volta con lettera del 5 novembre 2008; cfr. consid. 2.6.) - a costituire in mora l’ex datrice di lavoro, fissando alla Sagl un termine di dieci giorni per versargli gli stipendi impagati.

                                         Anche il rappresentante del ricorrente, alla fine di marzo 2009, aveva peraltro concesso alla Sagl ulteriore tempo (cfr. doc. E: lettera del 27 marzo 2009) per provvedere alla corresponsione del dovuto, trovando una soluzione bonale (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         In secondo luogo, questa conclusione deriva dalla circostanza che proprio nello scritto del 27 marzo 2010 l’RA 1 aveva indicato che dalla versione fornita dall’assicurato “dovrebbero risultare altri gravi, che potrebbero portarvi davanti alla giustizia penale…” (cfr. doc. E).

                                         Il rappresentante del ricorrente, quindi, dal momento che aveva ventilato alla Sagl la possibilità che i fatti in questione avessero una rilevanza penale, non avrebbe dovuto attendere fino al 24 giugno 2009 per adire le vie legali al fine di far valere il credito salariale dell’assicurato. Ciò vale tanto più se si considera che il tentativo di trovare una soluzione bonale, tramite la visita della direzione della Sagl presso gli uffici dell’RA 1 tra la fine del mese di marzo e la metà del mese di aprile 2009, non aveva portato ad alcun risultato concreto.

 

                                         Per di più il rappresentante dell’insorgente nemmeno ha agito senza indugio allo scadere del termine di cinque giorni imperativi concesso il 28 maggio 2009 per chiudere la questione (cfr. doc. G; consid. 2.6.). Egli è, infatti, restato inattivo fino al 24 giugno 2009, allorché ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza per mercede e salari (cfr. doc. H).

 

                                         Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione e nella particolare circostanza del caso concreto non può neppure essere approvato il comportamento dell’RA 1 che, pendente la causa in Pretura, nel mese di settembre 2009 ha pure acconsentito a una sospensione della relativa procedura al fine di giungere a un accordo bonale (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         A tale proposito giova osservare che siccome le trattative volte a trovare una soluzione bonale erano fallite già nel periodo marzo-aprile 2009, una sospensione della causa per tentare di risolvere bonalmente la vertenza risultava priva di senso e atta unicamente a procrastinare inutilmente la causa.

 

                                         In una sentenza 8C_534/2010 del 20 ottobre 2010 l’Alta Corte, chinandosi su un caso di indennità per insolvenza, ha al riguardo stabilito che:

 

"  Wenn Vergleichsverhandlungen scheitern, besteht grundsätzlich kein Anlass, solche erneut aufzunehmen. Dann müssen rechtliche Schritte eingeleitet werden.”

 

                                         Il TCA ricorda che nel giudizio appena citato il Tribunale federale ha sì confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo con cui era stato stabilito che un assicurato non aveva gravemente violato l’art. 55 cpv. 1 LADI.

                                         Tuttavia relativamente a quella fattispecie (un assicurato che aveva lavorato dal luglio al dicembre 1999 nel servizio esterno di una SA, nel marzo 2000, tramite il proprio legale, da cui era patrocinato dagli inizi del 2000, ha fatto valere nei confronti della ex datrice di lavoro un credito salariale di fr. 32'586.--. Nei mesi di maggio e giugno 2000 hanno avuto luogo delle trattative con la SA al fine di trovare una soluzione bonale. Visto l’esito negativo delle stesse, alla fine di settembre 2002 è stata avviata una procedura presso il Giudice di pace e nel marzo 2003 è stata inoltrata un’azione presso il Tribunale distrettuale) la nostra Massima Istanza ha indicato che:

 

"  (…)

Entscheidend ist aber der konkrete Sachverhalt (E. 3.1 hievor). Der vorliegende Fall kann nicht mit einer Situation verglichen werden, wo ein normaler Monatslohn nicht mehr bezahlt wird und der Arbeitnehmer einfach zuwartet. In solchen Konstellationen ist das Nichtbezahlen in der Regel ein dringender Hinweis darauf, dass der Arbeitgeber Zahlungsschwierigkeiten hat. Einen Fixlohn einzuklagen, bedarf auch keiner weiteren Abklärungen etc. Der vorliegende Fall kann insbesondere aus zwei Gründen nicht mit solchen Standardsituationen verglichen werden.

4.2.2 Es ging um Forderungen des Beschwerdegegners aus einem Handelsreisendenvertrag mit einer komplizierten Entschädigungsregelung. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses war umstritten, welche Forderungen überhaupt bestehen. Die Arbeitgeberin machte auch Gegenforderungen geltend (vgl. Schreiben des Rechtsvertreters der Firma U.________ AG vom 10. Mai 2000). Aus dem Nichtbezahlen der Forderungen des Beschwerdegegners konnte somit nicht abgeleitet werden, dass sie nicht leisten konnte. Die Beschwerdeführerin führt sodann selber aus, man habe am 2. September 2002 festgestellt, dass die Firma U.________ AG inaktiv gewesen sei. Sie leitete daraus ab, bei kleinen und mittleren Unternehmen müsse - gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie dies auch in den Jahren nach 2001 der Fall gewesen sei - mit einer Geschäftsaufgabe und damit einem Lohnverlust gerechnet werden. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, dass der Beschwerdegegner bereits früher (vor dem 2. September 2002) mit der Geschäftsaufgabe rechnen musste. In der Folge stellte er Ende September, also noch im gleichen Monat, das Begehren beim Friedensrichter. In den Konkurs fiel die Firma U.________ AG sodann erst am ........ .

4.2.3 Die Zeit zwischen dem Begehren beim Friedensrichter im September 2002 und der Einreichung der Klage beim Bezirksgericht Bülach im März 2003 kann dem Beschwerdegegner nicht als Säumnis bei der Wahrung seiner Ansprüche gegenüber der Firma U.________ AG vorgeworfen werden. Er kann nichts dafür, wenn es im Friedensrichterverfahren nicht weiter ging, zumal sich seine damalige Rechtsvertreterin deswegen offenbar veranlasst sah, beim Friedensrichter zu intervenieren (vgl. ihre Telefonnotiz vom 24. Januar 2003). Somit geht es um die Beurteilung des Zeitraums zwischen Juni 2000 (Abbruch der Vergleichsverhandlungen) und September 2002. (…)“

 

                                         Nel nostro caso ci troviamo invece in presenza di una situazione classica nella quale il salario mensile normale non è stato versato.

 

 

                               2.8.   Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, l'assicurato attendendo fino al 24 giugno 2009 per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

 

                                         La giurisprudenza esige infatti che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C  271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

 

                                         Si ricorda peraltro che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

 

                                         Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti