Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.2

 

cr/sc

Lugano

25 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 25 novembre 2009 (cfr. doc. 68) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di aprile al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare all’assicurato è stato imputato di avere ripetuto alcune ricerche di lavoro ogni due-tre mesi e, inoltre, di non avere sufficientemente considerato le proposte effettive sul mercato del lavoro, non rispondendo agli annunci apparsi sui quotidiani (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittagli (cfr. doc. I).

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto di avere comunque svolto le ricerche di lavoro, anche se ritenute dall’amministrazione “errate”. Egli ha aggiunto che non era sua intenzione contravvenire alle indicazioni ricevute dall’amministrazione, ma di avere svolto le ricerche di lavoro consultando le offerte di lavoro pubblicate su un solo quotidiano a causa di un’incomprensione, non avendo capito che fosse invece suo dovere consultare gli annunci di offerte di lavoro pubblicati su tutti i quotidiani della regione.

                                         Infine, rilevando che la sanzione inflittagli lo “rovina finanziariamente”, dato che sua moglie non lavora e hanno un mutuo da pagare, egli ha chiesto all’amministrazione di “dargli un aiuto” (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.4.   In data 1° marzo 2010 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere particolari osservazioni da aggiungere allla risposta di causa del 23 febbraio 2010 (cfr. doc. VII).

 

                                         Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 6 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Per quanto concerne i lavoratori anziani, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

                                         Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

                                         pag. 28-29).

                                         Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

                                         La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

 

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STFA C 347/05 del 13 marzo 2006.

 

                                         Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

 

                                         In una sentenza C 179/04 del 21 agosto 2006, l'Alta Corte ha ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che hanno compiuto 55 anni:

 

"  3.1 Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

 

                                         In un'altra sentenza C 275/05 del 6 novembre 2006, il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di 60 anni, che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

 

"  Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, che è al suo 3° termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In effetti, per quanto concerne le tre ultime stagioni, l’insorgente è stato iscritto al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008; dall’autunno 2008 al marzo 2009 e dall’autunno 2009 al marzo 2010 (cfr. doc. 30, 35, 39).

                                         Dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre 2007 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’__________ di __________ quale aiuto cuoco (cfr. doc. 48).

                                         In seguito, a fare tempo dal 1° novembre 2007, il ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 39).

                                         L’assicurato è poi stato nuovamente attivo, sempre in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’__________ di __________, dal 15 marzo 2008 al 31 ottobre 2008, quale aiuto cuoco (cfr. doc. 46, 47).

                                         Dopo un nuovo periodo di disoccupazione durante i mesi invernali del 2008 (cfr. doc. 6, 35), l’assicurato ha ancora una volta ripreso l’attività lavorativa stagionale presso l’__________ di __________, dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, sempre quale aiuto cuoco (cfr. doc. 45).

                                         Al termine dell’attività stagionale, il ricorrente si è iscritto ancora una volta in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1).

                                         L’assicurato è in possesso di un contratto di lavoro presso il precedente datore di lavoro, sempre a tempo determinato, anche per la stagione 2010, dal 15 marzo 2010 al 31 ottobre 2010 (doc. 44).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in cui ha lavorato presso l’__________ di __________.

                                         La consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei mesi da aprile a ottobre 2009, il 6 novembre 2009 gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 19 novembre 2009, il fatto di non avere compiuto sufficienti ricerche di lavoro, dal profilo qualitativo e quantitativo, durante tutto il periodo in cui è stato occupato in un’attività stagionale prima di nuovamente annunciarsi al collocamento.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 70).

 

                                         L’insorgente, il 16 novembre 2009, ha risposto:

 

"  Come ho letto il vostro rapporto è tutto insufficiente sulle ricerche di lavoro, mi sono dato la pena, forse non ho fatto cosa dovevo.

Quando mi spiegano qualcosa la mia memoria non si concentra nel ricordare per esprimermi e farmi capire.

Per tale motivo sono in cura dal Dottor __________ per disturbi di memoria.

Parliamo del lavoro: prima di tutto è già bello che alla mia età ho trovato un lavoro anche se stagionale, a 60 anni nessuno ti prende perché si costa troppo e non sei più competitivo.

Il mio datore di lavoro mi ha preso per farmi un favore e mi ha detto che non sono più competitivo nel mercato del lavoro alla mia età.

Come notate ho messo le mie scuse giustificate ed ora non vorrei che mi diate una sospensione. Per informazioni sullo stato di salute potete consultare il mio medico Dottor __________, ospedale __________, __________." (Doc. 69)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 25 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 68; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.8.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_ 459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

 

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

                                         Al riguardo è utile segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                               2.9.   Come visto sopra, secondo la giurisprudenza del TF, anche i lavoratori anziani devono intraprendere degli sforzi al fine di reperire un impiego adeguato. La nostra Alta Corte ha, infatti, rilevato che l'età di un assicurato diminuisce sì le probabilità di successo delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare in modo intensivo un nuovo posto di lavoro. L'età tuttavia deve essere considerata nella commisurazione della penalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         La Circolare concernente l'indennità di disoccupazione, della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella versione in vigore dal gennaio 2007, al punto B 320 stabilisce che:

 

"  Soppressione dell'obbligo di cercare lavoro

 

Il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro nei seguenti casi:

 

●    durante i 2 mesi che precedono il parto, per le donne incinte;

●    durante le prime 4 settimane del congedo di maternità di 14 settimane;

●    durante gli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria cha dà diritto a una rendita AVS;

●    se gli sforzi intrapresi non possono più contribuire alla diminuzione del danno, ad esempio se un assicurato trova un'occupazione adeguata per l'inizio del mese successivo;

●    nel periodo in cui l'assicurato prende giorni esenti dall'obbligo di controllo;

●    durante la fase di progettazione per un assicurato che intende intraprendere un'attività lucrativa indipendente a carattere duraturo;

●    nel periodo in cui l'assicurato partecipa a un semestre di motivazione. In tal caso è prioritaria la scelta di una formazione.

 

Tali assicurati, ad eccezione di colore che si trovano nella fase di progettazione della propria attività lucrativa indipendente, di coloro  che hanno preso giorni esenti dall'obbligo di controllo e delle madri durante il congedo maternità, devono comunque sempre essere disposti ad accettare qualsiasi occupazione adeguata assegnata."

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TF C 124/06 del 25 gennaio 2007).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA      I 102/00 del 22 agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         La direttiva in questione fa esplicitamente riferimento agli ultimi 6 mesi che precedono l'età ordinaria che dà diritto ad una rendita AVS.

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni.

 

                                         Nel caso concreto all'assicurato, nato nel dicembre 1949, mancano ancora alcuni anni prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento.

                                         Pertanto egli, nei mesi da aprile a ottobre 2009, era tenuto a effettuare delle ricerche di impiego valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

 

                             2.10.   In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 45).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi in cui ha lavorato quale aiuto cuoco, ha compiuto le seguenti ricerche di impiego: nessuna nel mese di aprile 2009; nessuna nel mese di maggio 2009; 4 ricerche nel mese di giugno 2009; 8 ricerche nel mese di luglio 2009; 8 ricerche nel mese di agosto 2009; 6 ricerche nel mese di settembre 2009; 5 ricerche nel mese di ottobre 2009 (cfr. doc. 84-90). Tutte queste ricerche di lavoro sono state svolte dall’assicurato spontaneamente e non rispondendo a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani, inviando delle lettere di candidatura spontanea a diversi ristoranti e alberghi. Inoltre l’assicurato, durante la stagione lavorativa, ha ripetuto alcune ricerche di lavoro, inviando allo stesso potenziale datore di lavoro, a distanza di pochi mesi, la stessa lettera di candidatura spontanea (cfr. doc. 84-90).

 

                                         Nel caso in esame, l’amministrazione ha considerato insufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo tutte le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel periodo in cui era impegnato nella sua attività stagionale di aiuto cuoco a tempo determinato (cfr. doc. 68, 70, A1).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo aprile-ottobre 2009, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una nuova occupazione dal mese di aprile al mese di ottobre 2009 non sono esenti da critica.

                                         Innanzitutto, il TCA sottolinea che l’assicurato, durante tutto il periodo in cui ha svolto la sua attività stagionale e soprattutto negli ultimi tre mesi di attività (agosto, settembre e ottobre 2009) - lasso di tempo in cui un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.) – non ha svolto alcuna ricerca di lavoro rispondendo a concrete offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani regionali. Così facendo, egli è contravvenuto ai suoi obblighi di assicurato.

                                         Questo Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8 del 10 marzo 2010).

 

                                         L’assicurato era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò gli era stato ancora espressamente raccomandato, prima di ricominciare la sua attività di aiuto cuoco per la stagione 2009, in occasione dell’incontro collettivo dell’11 marzo 2009, dedicato agli assicurati occupati in attività stagionali. In quell’occasione, infatti, il consulente del personale, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza, ha consegnato e spiegato la circolare “Linee guida per le ricerche stagionali completa di un modello” (cfr. doc. 31). Questa Circolare ha il seguente tenore:

 

"                         RICERCHE DI LAVORO STAGIONALI

 

 

L’assicurato che fa valere le prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1).

 

Tutti gli assicurati vincolati da rapporti di occupazione temporanea (contratti determinati/stagionali) devono cercare lavoro durante la stagione lavorativa, al fine di potere ottenere un impiego annuale oppure impieghi parziali per la stagione morta (invernale).

 

 

                                      Linee guida

 

Le ricerche di impiego:

 

1.      devono essere effettuate unicamente rispondendo ad annunci che appaiono sugli organi di informazione (datori di lavoro alla concreta ricerca di personale attraverso giornali, riviste settoriali, servizio di informazione presso l’URC) normalmente alla portata di qualsiasi persona. Devono tenere conto della formazione, delle esperienze lavorative e delle capacità professionali/personali.

                                                  È auspicabile rispondere ad offerte anche fuori Cantone (per impieghi che offrono occupazioni invernali).

                                                  La risposta all’annuncio deve essere svolta secondo le modalità richiesta dal datore di lavoro.

 

2.      devono essere comprovate unicamente sugli appositi formulari “prova degli sforzi personali per cercare lavoro” rilasciati dal nostro Ufficio e che riportano i dati personali. Il cercatore di impiego, candidandosi tramite annunci, deve essere in grado di segnalare la fonte e la data di pubblicazione; devono essere tutte documentate tramite lettera di candidatura oppure timbro dell’azienda. Ricerche svolte tramite contatto telefonico potranno essere accolte solo se confermate per iscritto o con il timbro sul formulario per le ricerche di lavoro;

 

3.      negli ultimi 3 mesi (prima della fine del contratto di lavoro determinato) devono essere intensificate seguendo le indicazioni menzionate.

In assenza di annunci di lavoro, devono essere svolte attraverso candidature spontanee, ma potranno essere accolte solo se l’assicurato potrà dimostrare di non aver trovato offerte di impieghi realmente esistenti sul mercato del lavoro.”

(Doc. 121)

 

L’amministrazione ha pure consegnato all’assicurato un esempio del formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, compilato in modo corretto, tramite l’indicazione della fonte dalla quale è stata tratta l’offerta di lavoro o tramite l’apposizione del ritaglio di giornale concernente l’offerta di lavoro alla quale l’interessato ha inviato la propria candidatura (cfr. doc. 121 retro).

 

                                         Alla luce di queste chiare indicazioni ricevute da parte dell’amministrazione, il TCA non può che ritenere che l’assicurato fosse ampiamente a conoscenza delle modalità necessarie per compiere delle ricerche di lavoro qualitativamente e quantitativamente valide al fine di reperire una nuova occupazione. In particolare, egli non poteva ignorare che le ricerche di lavoro andavano compiute rispondendo soprattutto a reali e concrete offerte di impiego pubblicate sui quotidiani regionali.

 

 

                                         Questa conclusione si giustifica a maggior ragione, in considerazione del fatto che l’assicurato, essendo al suo terzo termine quadro ed avendo svolto un’attività di carattere stagionale nel 2007, nel 2008 e ancora nel 2009, conosceva perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro”, sottoscritto dall’assicurato in data 25 settembre 2008 (cfr. doc. 10) e in data 5 ottobre 2007 (cfr. doc. 18).

                                         Da tale formulario, difatti, risulta in particolare che:

 

"  (…)

Se la sua ultima attività era di carattere stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale – rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

 

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di collocamento o in altro modo). (…)”

(Doc. 10 e doc. 18, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Inoltre e soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurato aveva già ricevuto da parte dell’URC delle richieste di giustificazione in merito a insufficienti ricerche di lavoro compiute durante i mesi in cui aveva svolto l’attività stagionale di aiuto cuoco presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 72 e 76).

                                         Infatti, in data 7 novembre 2007, il consulente del personale dell’URC incaricato aveva chiesto all’assicurato di giustificare le insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile 2007 ad ottobre 2007 (cfr. doc. 76).

                                         L’assicurato, con scritto dell’8 novembre 2007, aveva rilevato di avere fatto tutto il possibile per reperire una nuova attività, tenuto conto del suo impegno lavorativo che lo teneva occupato ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 22.00 e del fatto che durante i due giorni in cui era libero egli aveva bisogno di riposo (cfr. doc. 75).

                                         Con scritto del 12 novembre 2007, l’amministrazione aveva accolto la giustificazione dell’assicurato, sottolineando quanto segue:

 

"  Con la presente le comunichiamo che le sue osservazioni del 12.11.2007, in relazione alla richiesta di giustificazione indicata a margine, sono state accolte. Da parte nostra non sarà preso alcun provvedimento amministrativo.

 

Le ricordiamo che in futuro non verranno più accettate le giustificazioni esposte, innanzitutto per ciò che riguarda la presentazione e la modalità delle ricerche.

 

Non verranno accettate ricerche telefoniche (senza la conferma scritta o timbro) e i formulari per le ricerche di lavoro dovranno essere compilati completamente con data, ditta, luogo di lavoro, occupazione e forma di ricerca, firmati e datati.” (Doc. 74)

 

                                         In data 3 novembre 2008, poi, l’amministrazione aveva inviato all’assicurato una nuova richiesta di giustificazione inerente alle insufficienti ricerche di lavoro effettuate in alcuni mesi del periodo compreso fra il mese di marzo 2008 e il mese di ottobre 2008, durante il quale svolgeva la sua attività stagionale di aiuto cuoco (cfr. doc. 72).

L’assicurato, con scritto del 4 novembre 2008, aveva giustificato il suo comportamento rilevando che non gli restava molto tempo libero in cui svolgere le ricerche di lavoro, alla luce del suo notevole impegno lavorativo e alla stanchezza che ne derivava. Quanto al fatto di non avere risposto ad offerte reali di impiego, pubblicate sui quotidiani, l’assicurato aveva osservato che probabilmente gli erano sfuggiti gli annunci di lavoro, scusandosi per questo suo comportamento (cfr. doc. 73).

L’amministrazione, con decisione di sanzione del 14 novembre 2008, aveva sospeso l’interessato per 2 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, con la seguente motivazione:

 

"  In data 10.11.2008 abbiamo ricevuto la sua lettera di giustificazione, dopo un’attenta valutazione delle sue motivazioni si decide di accettare in parte tali giustificazioni. Per questo motivo oggi viene emessa una sospensione lieve per aver presentato delle ricerche di lavoro nel mese di ottobre valutate qualitativamente insufficienti per non aver dato seguito alle offerte concrete di lavoro apparse durante il mese indicato.

 

La sospensione è stata calcolata nel seguente modo: dai 3 giorni previsti viene ridotta a 2 giorni tenendo in considerazione l’età dell’assicurato.

 

Si rende comunque attento l’assicurato del fatto che in futuro il ripetersi di tale situazione porterà ad un aumento della sospensione.”

(Doc. 71, sottolineatura della redattrice)

                                         Alla luce anche di questa decisione di sanzione, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato era pienamente informato in merito alla necessità di svolgere le ricerche di lavoro rispondendo prevalentemente a concrete offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani.

 

A tale riguardo, il TCA evidenzia che, come del resto rilevato dall’amministrazione, durante i mesi in cui l’assicurato ha svolto la sua attività stagionale di aiuto cuoco sono stati pubblicati sui quotidiani ticinesi diversi annunci concernenti offerte di lavoro nell’ambito della ristorazione (cfr. al riguardo doc. 122). Per tale motivo, dunque, l’assicurato non può addurre a sua scusante, contrariamente a quanto da lui sostenuto nei formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” – laddove ha indicato “nessun annuncio annuale apparso” (cfr. doc. 88-89) - che non vi erano reali offerte di lavoro alle quali rispondere ponendo la sua candidatura.

 

                                         A proposito dell’aspetto qualitativo, l’insorgente - oltre ad avere compiuto tutte le ricerche presentando spontaneamente, tramite lettera, la propria candidatura presso potenziali datori di lavoro, invece di rispondere preferibilmente a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani – ha spesso inviato allo stesso potenziale datore di lavoro due lettere di candidatura spontanea, a distanza di qualche mese l’una dall’altra.

                                         Tale comportamento, checché ne dica l’assicurato, non può essere considerato corretto.

                                         Va infatti rilevato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

 

                                         L’insorgente, rispondendo alla richiesta di giustificazione del 6 novembre 2009 inviatagli dalla consulente del personale (cfr. doc. 70), ha contestato la decisione con la quale l’URC ha considerato insufficienti sia quantitativamente che qualitativamente le ricerche spontanee di lavoro da lui svolte nei mesi compresi fra aprile e ottobre 2009, indicando di non avere rispettato le indicazioni fornitegli dall’amministrazione a causa di problemi alla memoria - per i quali è in cura presso il dr. __________ - che gli impediscono di concentrarsi (doc. 69).

 

A fronte di tali motivazioni, l’amministrazione, dopo avere ottenuto il consenso scritto da parte dell’assicurato – il quale ha svincolato il proprio curante dal segreto professionale (doc. 67) - ha interpellato il dr. __________.

Con scritto del 31 dicembre 2009, indirizzato all’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha risposto:

 

"  Come da accordo le invio le copie della valutazione neuropsicologica del signor RI 1.

 

La trasmissione di questo rapporto avviene con l’esplicita autorizzazione del paziente.

 

Come potrà vedere dal rapporto l’esame permette di confermare la presenza di moderati deficit cognitivi, in particolare per ciò che riguarda la capacità d’apprendimento, deficit che comunque sono limitati e che probabilmente sono presenti fin dall’infanzia.

 

È comunque probabile o possibile che un recente peggioramento sia in relazione con lo stato psichico del paziente difficilmente comunque questi disturbi cognitivi possono giustificare delle dimenticanze come descritte nel vostro rapporto del 6.11.09.

 

Nei lavori di aiuto cuoco il paziente comunque è tuttora collocabile e il lavoro è esigibile come sono pure esigibili le ricerche di posti di lavoro.

 

I deficit descritti comunque possono essere presi in considerazione quali attenuanti delle mancanze del signor RI 1, che comunque dopo il vostro ammonimento probabilmente non si verificheranno più.”

(Doc. 63, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Alla luce di queste precisazioni fornite dal curante, è a giusta ragione che l’amministrazione non ha ritenuto valida la giustificazione addotta dall’assicurato per scusare le sue insufficienti, soprattutto da un profilo qualitativo, ricerche di lavoro.

 

                                         Infine è, altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

 

                                         Di conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2009, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

 

 

                             2.11.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di tempo da aprile a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Pertanto l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

 

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.5.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

 

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

 

                                         Per quanto attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, l'amministrazione infligge, nei tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione, 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche e 4 giorni di sanzione per mancate ricerche, mentre nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, applica 2 giorni di sanzione per mancate ricerche e 1 giorno di sanzione per insufficienti ricerche.

 

                                         In casu, dunque, entrerebbe in considerazione una sanzione di tredici giorni (1 giorno di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro per ogni mese compreso fra aprile e luglio 2009 + 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche in ogni mese da agosto a ottobre 2009).

 

                                         A mente del TCA, tuttavia, tutto ben considerato e tenuto conto dell’età avanzata dell'assicurato (cfr. consid. 2.5.), la sospensione di sei giorni comminatagli dall’URC è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         La decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 contestata deve, conseguentemente, essere confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti