Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.30

 

cr/sc

Lugano

30 giugno 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2010 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 aprile 2010 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 23 aprile 2010, l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha parzialmente accolto l’opposizione presentata da RI 1, rappresentata dal Sindacato __________ (cfr. doc. 58), contro la precedente decisione del 24 febbraio 2010 - con la quale l’assicurata era stata sospesa per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di agosto al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 59) – riducendo a sei giorni la sanzione inflittale (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 23 aprile 2010 l’assicurata, sempre rappresentata dal Sindacato __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittale (doc. I).

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha, in particolare, rilevato che l’amministrazione ha, a suo avviso a torto, considerato quantitativamente insufficienti le sei ricerche mensili di lavoro da lei effettuate nei due mesi precedenti l’annuncio al collocamento. Il rappresentante dell’interessata ha, infatti, sottolineato che nell’attuale momento di crisi congiunturale, sei ricerche di lavoro non possono che essere ritenute quantitativamente soddisfacenti.

                                         Il rappresentante dell’assicurata ha, del resto, sottolineato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche da svolgere mensilmente e che la giurisprudenza cantonale ritiene che debbano essere svolte almeno quattro ricerche qualitativamente valide.

                                         Infine, il rappresentante dell’assicurata ha censurato il modo di agire dell’amministrazione, la quale, ritenuto che in passato l’interessata fosse già stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per gli stessi motivi, ha sottoposto il caso al vaglio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per la verifica dell’idoneità al collocamento. Idoneità al collocamento che, del resto, è stata confermata dalla Sezione del lavoro con decisione del 29 gennaio 2010 (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Con scritto dell’11 giugno 2010, l’URC di __________ ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).

 

                                         Questo scritto è stato trasmesso all’assicurata (cfr. doc. VI), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 6 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi di settembre e ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio 2006).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, che è al suo quinto termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In effetti, per quanto concerne le tre ultime stagioni, l’insorgente è stata iscritta al collocamento dall’autunno 2007 al marzo 2008 (cfr. doc. 11-13); dall’autunno 2008 al marzo 2009 (cfr. doc. 4-7) e poi nuovamente dall’autunno 2009 (cfr. doc. 1).

                                         Dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre 2007 ella ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________ quale cameriera (cfr. doc. 41).

                                         L’assicurata è stata riassunta dall’Hotel ____________________, sempre in virtù di un contratto di durata determinata, quale cameriera ai piani dal 20 marzo 2008 al 31 ottobre 2008.

                                         L’interessata è poi nuovamente stata attiva, in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________, sempre in qualità di cameriera ai piani, dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 39).

                                         In data 21 settembre 2009, il datore di lavoro le ha confermato la disdetta del rapporto lavorativo per il 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 36).

                                         Al termine dell’attività stagionale, la ricorrente si è iscritta ancora una volta in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurata ha presentato all’amministrazione le ricerche di impiego compiute durante i mesi in cui ha lavorato presso l’Hotel __________ (cfr. doc. 77).

                                         La consulente del personale, ritenendo insufficienti le ricerche di lavoro compiute dall’assicurata negli ultimi tre mesi di attività precedenti l’annuncio in disoccupazione, il 23 novembre 2009 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di indicare, entro il 4 dicembre 2009, le ragioni per le quali durante gli ultimi tre mesi di attività si è limitata a svolgere unicamente 6 ricerche di lavoro per ogni mese.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).

 

                                         L’insorgente, con scritto del 28 novembre 2009, ha indicato:

 

"  Nei 3 mesi citati le mie ricerche di lavoro conservate si sono limitate a 6. In vista del termine della stagione turistica anche quest’anno ho aumentato il numero delle ricerche di lavoro per posti annuali e dei lavori sostitutivi per la stagione morta. Dato che in questi ultimi mesi il ritmo di lavoro all’albergo __________ non è mai calato e i posti offerti invece diminuiscono, supponevo che durante gli ultimi tre mesi le 6 ricerche conservate di lavoro potevano essere considerate sufficienti.

Visto il risultato del nostro ultimo colloquio, ora ho l’informazione e la direttiva precisa di portare almeno 11 ricerche di lavoro (e che 6 ricerche conservate proprio non bastano …).

Sicuramente questo mio comportamento non voleva essere intenzionale o fatto con negligenza.” (Doc. 55)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione formale del 24 febbraio 2010, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 59; consid. 1.1.).

                                         A seguito dell’opposizione dell’assicurata, tuttavia, con decisione su opposizione del 23 aprile 2010, l’amministrazione ha ridotto la sanzione inflitta all’interessata a sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

 

                                         In tale contesto è utile segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                               2.8.   In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ (cfr. doc. 37).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2009, ha compiuto sei ricerche di lavoro per ciascun mese (cfr. doc. 78-80).

 

                                         Nel caso in esame, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha inflitto all’assicurata sei giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di settembre e ottobre 2009, considerando per contro sufficienti le sei ricerche di lavoro compiute nel mese di agosto 2009, dato che in tale mese l’assicurata ha effettivamente incrementato il numero di sforzi profusi rispetto a quanto effettuato nei mesi precedenti (allorquando aveva svolto due/tre ricerche di impiego per ogni mese in cui era attiva professionalmente presso l’albergo __________) (cfr. doc. A).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito ai mesi di settembre e ottobre 2009, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che effettivamente, la quantità di ricerche di lavoro svolte dall’interessata nei mesi di settembre e ottobre 2009 non sono esenti da critica.

                                         Questo tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta”.

 

                                         L’insorgente, in sede ricorsuale, ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione ha considerato quantitativamente insufficienti le ricerche di lavoro svolte nei mesi di settembre e ottobre 2009, indicando che “la LADI non prevede un numero minimo di ricerche da svolgere mensilmente” e che “secondo la costante giurisprudenza cantonale debbono essere comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide” (doc. I).

 

                                         Al riguardo, il TCA ricorda innanzitutto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

 

                                         L’assicurata, essendo al suo quinto termine quadro ed avendo svolto un’attività di carattere stagionale già nel 2007 e nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro”, da lei sottoscritto in data 30 ottobre 2007 (cfr. doc. 14) e in data 27 ottobre 2008 (cfr. doc. 9).

                                         Da tale formulario, difatti, risulta in particolare che:

 

"  (…)

Se la sua ultima attività era di carattere stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale – rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

 

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di collocamento o in altro modo). (…)”

(Doc. 9 e doc. 14, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Inoltre e soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurata era già stata oggetto di sanzione a causa di insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi mesi della sua attività di carattere stagionale precedenti l’annuncio al collocamento.

                                         Con decisione del 3 gennaio 2007, infatti, ella era già stata sanzionata con 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi di settembre, ottobre e novembre 2006 precedenti l’iscrizione al collocamento, nei quali ella aveva svolto 5 ricerche di lavoro per ogni mese (cfr. doc. 63).

                                         Nella decisione citata, l’amministrazione aveva già espressamente ricordato all’interessata quanto segue:

 

"  Abbiamo preso atto della sua lettera del 29.11.06 nella quale indica che non ha svolto più di 5 ricerche negli ultimi tre mesi in quanto aveva interpretato che questo numero fosse sufficiente. A questo proposito teniamo a precisare che non esiste un numero predefinito e che la persona non deve limitarsi al minimo. Al contrario, essa deve fare tutto quanto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione. Tenuto comunque conto della qualità delle ricerche presentate di decide di non sospenderla dalle indennità per ricerche numericamente insufficienti.

Per quanto concerne il non aver dato seguito agli annunci di giornale abbiamo potuto appurare che in settembre, ottobre e novembre sono apparsi diversi annunci ai quali lei avrebbe potuto rispondere. In occasione dell’ultimo colloquio le avevamo spiegato chiaramente che la priorità viene sempre e comunque data alle offerte concrete. La sua motivazione di aver svolto delle ricerche in case per anziani e mirate nel suo ramo non giustificano questo comportamento. Per questo motivo si decide di emanare una sospensione di 9 giorni per ricerche qualitativamente insufficienti.” (Doc. 63)

 

In seguito, con decisione del 10 novembre 2008, l’amministrazione ha nuovamente sospeso l’assicurata per 3 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi tre mesi (agosto-ottobre 2008) precedenti il riannuncio al collocamento, nei quali l’assicurata aveva compiuto 4 ricerche di lavoro per ogni mese, ritenute quantitativamente  qualitativamente insufficienti.

Nella citata decisione, l’amministrazione ha in particolare evidenziato:

 

"  Abbiamo ricevuto la sua motivazione scritta entro il termine prefissato ed è stata oggetto della nostra massima attenzione.

La informiamo che la stessa viene accolta parzialmente, pertanto viene sospesa dall’indennità di disoccupazione per 3 giorni al posto di 9 (per ricerche insufficienti qualitativamente e quantitativamente).

La rendiamo attenta del suo obbligo di impegnarsi e quindi di intensificare le sue ricerche di lavoro durante gli ultimi 3 mesi, rispondendo agli annunci, inviando lettere di autocandidatura e/o presentandosi di persona.” (Doc. 60)

 

Da rilevare, in particolare, che nello scritto di giustificazione del 6 novembre 2008, l’assicurata aveva indicato di avere svolto 4 ricerche di lavoro in ognuno dei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento seguendo, in buona fede, “gli stessi criteri che hanno soddisfatto il mio consulente precedente e mi spiace veramente che questi non siano più ritenuti soddisfacenti”, aggiungendo che “mi impegno fin da ora a seguire le nuove normative” (doc. 61).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurata era a conoscenza delle modalità necessarie per compiere delle ricerche di lavoro quantitativamente valide al fine di reperire una nuova occupazione.

 

Se da una parte ella, nei tre mesi precedenti il termine della sua attività stagionale, ha sì incrementato le ricerche di lavoro effettuate al fine di trovare una nuova occupazione svolgendone 6 invece che 2 come nei mesi precedenti (cfr. doc. 78-84) – circostanza che è stata tenuta in considerazione nella decisione su opposizione, ritenendo sufficienti gli sforzi profusi dall’interessata nel mese di agosto 2009 - va tuttavia rilevato, come del resto osservato dall’amministrazione, che con l’approssimarsi del termine della sua attività lavorativa stagionale l’assicurata avrebbe dovuto, nei mesi di settembre e ottobre 2009, compiere maggiori ricerche di una nuova occupazione, così da non dover nuovamente ricorrere alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Poco importa, al riguardo, il fatto, invocato dal rappresentante dell’assicurata, che il __________ è “forse l’unica regione dell’intera Svizzera, caratterizzata, economicamente parlando, da un’altissima percentuale di attività legate al turismo”, motivo per il quale al termine della stagione vi sono migliaia di lavoratori che, loro malgrado, debbano fare ricorso alla disoccupazione (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo, il TCA ricorda che l’assicurata si è limitata a compiere le proprie ricerche unicamente nella zona limitrofa al suo domicilio di __________ (cfr. doc. 78-80).

                                         In proposito va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________, vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde del __________.

Nonostante il periodo di crisi economica, quindi, l’assicurata avrebbe comunque potuto effettuare maggiori sforzi, estendendo anche il suo campo territoriale di ricerca, al fine di reperire una nuova occupazione annuale o, perlomeno, un’attività per la cosiddetta stagione morta.

 

                                         Di conseguenza, le ricerche di lavoro compiute nei mesi di settembre e ottobre 2009 risultano quantitativamente insufficienti.

 

                               2.9.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nell’arco di tempo da settembre a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Pertanto, l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.5.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente 6 giorni di sospensione dal diritto alle indennità.

                                         L'entità di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Pertanto la decisione su opposizione del 23 aprile 2010 contestata deve essere confermata.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti