Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.36

 

rs/DC

Lugano

22 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 maggio 2010 emanata da

 

Cassa CO 1,  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 7 settembre 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione presentata da RI 1 quel medesimo giorno, in quanto l’assicurata, che dal 1° gennaio al 30 marzo 2009 ha beneficiato del diritto all’esportazione delle prestazioni all’estero, non è rientrata in Ticino alla fine di marzo 2009. La Cassa, al riguardo, ha precisato che dalla documentazione medica a disposizione non è stato possibile accertare che l’interessata fosse effettivamente impossibilitata a tornare in Svizzera per motivi di salute (cfr. doc. 27).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 19 maggio 2010 la Cassa, dopo aver ulteriormente istruito il caso su indicazione della SECO (cfr. doc. 31, 32, 35), ha accolto l’opposizione interposta dall’assicurata contro il provvedimento del 7 settembre 2009 (cfr. doc. 28) e ha conseguentemente annullato tale decisione, riconoscendole il diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal suo riannuncio presso l’URC avvenuto l’11 settembre 2009.

                                         La Cassa ha, infatti, ritenuto che il rientro posticipato dell’assicurata in Ticino fosse giustificato da validi motivi di salute. Essa ha, inoltre, indicato che la sezione di __________ avrebbe dovuto rivedere i conteggi relativi al periodo di inabilità lavorativa (periodo massimo di versamento ammontante a 30 gg civili), compensando le prestazioni versate con il saldo rimanente da pagare (cfr. doc. A1).

 

                               1.3.   L’assicurata ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 19 maggio 2010, contestando il fatto che la Cassa, a causa dei suoi problemi di salute che le hanno impedito di rientrare in Ticino entro la fine di marzo 2009, l’abbia dichiarata inabile al lavoro per due dei tre mesi previsti per l’esportazione delle prestazioni, trattenendole un mese di indennizzo, allorché era già stata penalizzata con 7 giorni di sospensione per mancate ricerche nei due mesi precedenti il rientro in Svizzera e con 5 giorni di attesa, siccome quando è tornata in Ticino il figlio __________ era ormai maggiorenne.

                                         L’insorgente ha precisato di essersi rivolta all’CO 1 a fine agosto 2008 per avere informazioni riguardo non a una semplice esportazione delle prestazioni, bensì a un suo trasferimento definitivo all’estero, in quanto, avendo ottenuto il divorzio dopo una difficile e logorante separazione dal suo ex marito durata 5 anni che aveva avuto un fortissimo impatto emotivo sui suoi due figli (di 22 e 19 anni), aveva deciso unitamente al figlio minore (il figlio maggiore viveva già all’estero) di iniziare un nuovo capitolo di vita lontano dal Ticino.

                                         L’assicurata sostiene che la Cassa per ben due volte (a fine agosto 2008 e a fine settembre 2008), interrogata su quali fossero i suoi diritti in caso di trasferimento definitivo all’estero, le ha assicurato che avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione anche all’estero fino alla fine del suo termine quadro, ossia fino alla fine del mese di giugno 2010. Alla ricorrente questo lasso di tempo sembrava sufficiente per reperire un impiego.

                                         La stessa ha rilevato che, dopo aver ricevuto le menzionate indicazioni, ha organizzato un trasloco internazionale, ha inoltrato la disdetta del suo appartamento in Ticino e ha concluso un contratto di locazione all’estero della durata di sei mesi.

                                         L’assicurata ha, poi, precisato che solo a metà dicembre 2008 ha saputo che le informazioni ottenute dall’CO 1 non erano corrette e che una volta all’estero avrebbe beneficiato di prestazioni solo per tre mesi (da gennaio a marzo 2009).

                                         Essa ha rilevato di aver conseguentemente provato sconforto, visto che era ormai tardi per indietreggiare nella sua decisione.

                                         L’insorgente ha, altresì, sottolineato di aver continuato a compiere le ricerche di lavoro e a presenziare ai controlli previsti dall’Ufficio del lavoro durante i primi tre mesi di permanenza all’estero, nonostante i disturbi di salute accusati a decorrere dal 30 gennaio 2009 - forse per lo stress sopportato durante la separazione dal marito, per la fatica del trasloco e per la preoccupazione di dover affrontare una nuova vita all’estero senza la garanzia di ricevere le indennità di disoccupazione con il figlio da mantenere - che non le hanno permesso di viaggiare a fine marzo 2009 né di organizzare un nuovo trasloco.

                                         A mente dell’assicurata non si è, quindi, trattato di inabilità lavorativa continuata totale, bensì parziale. Essa, al riguardo, ha infine puntualizzato che oltretutto fino al suo rientro in Svizzera a fine agosto 2009 era iscritta alla disoccupazione al 50% e che nei certificarti medici non è specificato il grado di inabilità (doc. I)

 

                               1.4.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Con scritto del 7 luglio 2010, al quale è stata allegata della documentazione, l’assicurata ha ribadito, in buona sostanza, da un lato, di aver preso la decisione di partire definitivamente per l’estero solo dopo aver ricevuto da parte dell’CO 1 l’informazione errata secondo cui avrebbe avuto diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione all’estero fino alla fine del suo termine quadro, ossia fino al 30 giugno 2010 e che ciò le ha causato notevoli danni economici.

                                         Dall’altro, di non ritenere corretto il conteggio di due mesi continuati di inattività, visto che era in ogni caso annunciata al collocamento al 50% e che i problemi di salute di cui ha sofferto all’estero non le hanno impedito di far fronte ai suoi doveri di disoccupata di ricerca e controllo (cfr. doc. V; B1-10).

 

                               1.6.   La Cassa ha formulato le proprie osservazioni il 23 luglio 2010 (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni (cfr. doc. VIII).

 

                                         L’assicurata è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                        

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire, da una parte, se correttamente oppure no la Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione soltanto a decorrere dal suo rientro in Ticino, e meglio dall’11 settembre 2009.

 

                                         Dall’altra, se a ragione oppure no durante il periodo di malattia all’estero dell’assicurata il versamento delle indennità le è stato interrotto dopo 30 giorni civili.

                                     

                               2.3.   L’art. 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960405 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata." (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).

                                         Come rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre 2004 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3, pag. 15).

 

                                         Inoltre l’art. 25a OADI, in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:

                                                                               

"  Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72."

 

                                         L'articolo 69 del Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:

 

"  1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa,

che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

 

    a)  prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

 

    b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

 

    c)  il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

 

2. Se l’interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

 

3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

 

4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un’attività di lavoro per tre mesi almeno.”

 

                                         L'articolo 70 del Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e dei rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:

 

"  1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono

erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

 

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati

secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

 

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati

possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni nella loro sfera di competenza."

 

                                         Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio relativamente alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il Regolamento Nr. 574/72 all'articolo 83 enuncia che:

 

"  1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui

all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:

 

    a)  l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato

         secondo la legislazione dello Stato competente;

 

    b)  la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a

         disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;

 

    c)  il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1,

lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;

 

    d)  il periodo massimo durante il quale può essere conservato il

         diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1,                       lettera c) del regolamento;

 

    e)  i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

 

2. Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

 

3. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

 

                                                                           L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.

 

4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa."

 

                               2.4.   L'entrata in vigore dell'ALC, ha comportato l'applicazione del nuovo principio dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.

 

                                         Scopo del soggiorno all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS", in seguito: C-AD-LCP, dicembre 2004, p.to B 122).

 

                                         Ai disoccupati in Svizzera l'esportazione delle prestazioni permette, come visto, di cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 69 cfr. 1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).

 

                                         Per quanto concerne il diritto alle prestazioni l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 153; 156).

 

                                         Se la persona interessata non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.ti B 136, 137.).

 

                                         Affinché l'assicurato, che precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione Svizzera. La Direzione del lavoro della SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera l'importo che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art. cit., pag. 271).

 

                                         Anche gli assicurati che non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi, perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro, e dunque trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 123).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che l’assicurata si è annunciata al collocamento il 1° luglio 2008 dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 2).

                                        

                                         Alla ricorrente sono state corrisposte indennità di disoccupazione a fare tempo dal mese di luglio 2008.

 

                                         Alla fine del mese di dicembre 2008 l’insorgente è partita per l’estero, e meglio per la __________, con il figlio __________ allora minorenne, beneficiando del diritto all’esportazione delle prestazioni dal mese di gennaio al mese di marzo 2009 (cfr. doc. 14, 15).

 

                                         La ricorrente è rientrata in Ticino nel mese di settembre 2009 e si è riannunciata all’URC di __________ l’11 settembre 2009, indicando di cercare un impiego al 100% (cfr. doc. 26).

 

                                         La Cassa, con decisione del 7 settembre 2009, ha negato all’assicurata il diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, poiché la medesima non è tornata in Svizzera al termine dei tre mesi in cui le è stato accordato il diritto all’esportazione delle prestazioni. In particolare la Cassa ha rilevato che la documentazione medica a disposizione non ha permesso di concludere che l’insorgente era stata effettivamente impossibilitata a partire per motivi di salute (cfr. doc. 27).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata contro il provvedimento appena citato (cfr. doc. 28) la Cassa ha interpellato la SECO (cfr. doc. 31), la quale il 26 ottobre 2009, rispettivamente il 6 novembre 2009, l’ha invitata, alla luce delle certificazioni mediche agli atti, a meglio istruire l’incarto (cfr. doc. 32; 35).

 

                                         Dopo aver esperito ulteriori accertamenti (cfr. doc. 36-45) e aver verificato l’intera situazione della ricorrente, la Cassa, con decisione su opposizione del 19 maggio 2010, ha accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurata e ha conseguentemente annullato la decisione del 7 settembre 2009.

                                         L'amministrazione ha ritenuto che il rientro posticipato dell’assicurata in Ticino fosse giustificato da validi motivi di salute e ha così ripristinato il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a fare tempo dall’11 settembre 2009.

                                         La Cassa ha, inoltre, indicato che la sezione di __________ avrebbe dovuto rivedere i conteggi relativi al periodo di inabilità lavorativa iniziato il 30 gennaio 2009 (periodo massimo di versamento ammontante a 30 gg civili), compensando le prestazioni versate con il saldo rimanente da pagare (cfr. doc. A1).

 

                                         Nel suo ricorso contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2010, l'assicurata da un lato, ha fatto valere di avere ricevuto da parte della Cassa __________ - Sezione di __________, prima di prendere la decisione di partire per la __________, l’errata assicurazione che avrebbe avuto diritto di percepire le indennità di disoccupazione anche all’estero fino alla fine del suo termine quadro per la riscossione di prestazioni, ovvero fino al 30 giugno 2010. L’assicurata ha precisato che un lasso di tempo fino alla fine di giugno 2010 le sembrava sufficiente per trovare un’occupazione adeguata all’estero, poiché, in particolare, conosceva già abbastanza bene lo __________.

                                         Dall’altro, ha chiesto l’annullamento della "penalizzazione" consistente nel riconoscerle unicamente 30 giorni di indennità a causa dell’inabilità lavorativa dal 30 gennaio 2009, in quanto si trattava di inabilità parziale e lei era iscritta in disoccupazione soltanto al 50%. Al riguardo la medesima ha puntualizzato di aver in effetti sempre ossequiato i propri obblighi di ricerca e di controllo (cfr. doc. I; V).

 

                               2.6.   La ricorrente, invocando il fatto che la Cassa __________ - Sezione di __________ le avrebbe erroneamente indicato che anche all’estero poteva beneficiare delle indennità di disoccupazione fino alla fine del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (30 giugno 2010), ha implicitamente richiamato l’applicazione dell’art. 9 Cost., e meglio la tutela della sua buona fede.    .

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

 

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA

                                         C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

                                         28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

 

                                         Giova, altresì, rilevare che il principio della buona fede non tutela unicamente nel caso di indicazioni errate da parte dell’amministrazione, bensì anche quando non è stata fornita un’informazione che la legge impone di dare in un caso particolare (cfr. DLA 2003 pag. 127).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione l'art. 27 LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).    

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         L'Alta Corte in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         La nostra Massima Istanza ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         A proposito della buona fede l’Alta Corte in una sentenza H 410/99 dell’11 luglio 2000 ha ricordato che:

 

"  (…)

b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib 124 consid. 4; Grisel, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les

références).

 

                               2.7.   La condizione per la tutela della buona fede di un assicurato secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.6.) in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

 

"  (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

 

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

 

                                         L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie l’assicurata, sostiene che una funzionaria della Cassa __________ di __________ le avrebbe erroneamente indicato, a fine agosto e a fine settembre 2008, che avrebbe avuto diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione anche all’estero fino alla fine del suo termine quadro, ossia fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. I, V, B1, B3).

 

                                         Dalla documentazione agli atti emerge che, su invito della SECO del 6 novembre 2009 (cfr. doc. 35), la Cassa ha a più riprese interpellato a tale proposito la funzionaria della sua Sezione di __________.

                                         In particolare il responsabile cantonale della Cassa CO 1, __________, il 22 dicembre 2009, ha inviato il seguente scritto a __________:

 

"  (…)

L’assicurata in oggetto ha provveduto a esportare le prestazioni dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.

Considerato che non si è ripresentata in territorio svizzero entro la scadenza sopra riportata, sono state rifiutate le prestazioni.

Secondo indicazioni della SECO dobbiamo verificare con precisione quali informazioni sono state indicate alla Sig.ra RI 1, prima della partenza per la __________.

In particolare vi chiediamo cortesemente volerci illustrare se all’Assicurata è stato precisato il suo obbligo di rientrare in territorio Svizzero prima della scadenza dei 3 mesi per poter continuare a usufruire del suo diritto alle indennità di disoccupazione.

(…)” (Doc. 37)

 

                                         Il 28 dicembre 2009 la funzionaria della Cassa ha risposto:

 

"  (…) l’assicurata in oggetto si è rivolta alla sottoscritta per richiedere le prime informazioni in merito all’esportazione delle prestazioni.

La prima cosa che ho comunicato all’assicurata è stata l’importanza del rientro in Svizzera entro e non oltre i 3 mesi dalla data di partenza indicata sul formulario che le avrebbe rilasciato l’Ufficio regionale di collocamento.

Questa informazione viene data a tutti gli assicurati che richiedono il modello E 303. Se non erro, sui fogli che vengono rilasciati dall’URC dovrebbero essere indicate le stesse informazioni.

(…)” (Doc. 38)

                                      

                                         L’insorgente ha preso posizione in merito l’11 gennaio 2010, rilevando che quanto affermato dalla signora __________ non corrisponde al vero. Essa ha evidenziato che, quando a fine agosto e a fine settembre 2008 si è rivolta alla stessa per avere informazioni su quali fossero i suoi diritti all’esportazione delle prestazioni in caso di trasferimento definitivo all’estero, quest’ultima le avrebbe indicato che il documento da richiedere era l’E301 e che comunque anche all’estero avrebbe percepito le indennità fino alla fine del suo termine quadro (cfr. doc. 41).

 

                                         Il 26 gennaio 2010 __________ ha, quindi, inviato un nuovo scritto a __________, al quale ha annesso la lettera della ricorrente dell’11 gennaio 2010, il cui tenore è il seguente:

 

"  (…)

In particolare le chiediamo cortesemente volerci comunicare se risulta corretto quanto indicato dall’assicurata ai punti 1 e 3 della lettera inviataci in data 11 gennaio 2010.

La invitiamo a volerci precisare se conferma dell’incontro avvenuto con l’assicurata alla fine di agosto 2008 dove le è stato comunicato del diritto a percepire all’estero le indennità di disoccupazione fino alla scadenza del termine quadro, previsto per la fine di giugno 2010.

(…)” (Doc. 42)

 

                                         __________, il 28 gennaio 2010, ha dichiarato:

 

"  (…) confermo di aver parlato con l’assicurata in oggetto prima della sua decisione di esportare le prestazioni.

 

Non condivido assolutamente il resto del contenuto dello scritto dell’assicurata anzi, riconfermo quanto già precedentemente comunicato, cioè di averla informata sull’obbligo di fare rientro in Svizzera entro i 3 mesi dalla data di partenza.

(…)” (Doc. 43)

 

                                         L’assicurata, al riguardo, il 15 febbraio 2010, ha osservato che:

 

"  (…) La dichiarazione della Sig.ra __________ è facilmente confutabile, in quanto anche nel verbale steso dal mio collocatore il 20.11.2008, di cui voi possedete copia, si parla di un mio definitivo trasferimento all’estero e non di una richiesta di esportazione delle prestazioni all’estero. Questo proprio perché la Sig.ra __________ mi aveva detto che quello era ciò che dovevo specificare e che in quel caso il formulario richiesto era l’E301 che, a suo dire, dava diritto alle prestazioni all’estero fino alla fine del mio termine quadro. Del resto anche il mio collocatore Sig. __________ in un primo momento mi disse che credeva che per trasferimento definitivo all’estero il formulario fosse l’E301, con il quale però non si aveva alcun diritto alle prestazioni!

(…)” (Doc. 45)

                                       

                                         Attentamente vagliate sia le dichiarazioni della funzionaria della Cassa, che le asserzioni dell’assicurata, questa Corte ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare della veridicità di quanto affermato da __________, ovvero che, interpellata dall’insorgente in merito ai suoi diritti nel caso di partenza per l’estero, le ha indicato di dover rientrare in Svizzera dopo tre mesi.

 

                                         In effetti la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui inizialmente si sarebbe parlato di trasferimento definitivo all’estero e non di esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 41, 45, I, V) è irrilevante, dal momento che sia nel caso di un soggiorno temporaneo che nell’ipotesi di trasferimento definitivo all’estero gli assicurati hanno diritto all’esportazione delle prestazioni e che tale diritto dura in ogni caso tre mesi (cfr. consid. 2.4.; art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del Reg. 1408/71 che rinvia all’art. 69 reg. 1408/71).

 

                                         Pertanto quanto sostenuto dall’assicurata, e meglio di aver ricevuto dalla signora __________ l’informazione di avere diritto anche all’estero alle indennità di disoccupazione fino al 30 giugno 2010, non può trovare conforto nel fatto che con la funzionaria della Cassa avrebbe discusso di un trasferimento definitivo all’estero.

 

                                         Per quanto concerne i formulari, non è escluso che possa esserci stata confusione tra il modulo E303 utilizzabile nel caso di esportazione delle prestazioni e l’E301 (Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione) afferente alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, quando un assicurato postula l’erogazione di indennità di disoccupazione in un altro Stato membro (dove comunque per avere diritto alla totalizzazione deve avere svolto da ultimo un’attività soggetta a contribuzione) rispetto a quello in cui per un periodo ha esercitato un’attività soggetta a contribuzione (cfr. art. 67 Reg. 1408/71; STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008 massimata in RtiD I-2009 N. 66 pag. 262).

                                         Tuttavia, siccome il modulo E301 riguarda una situazione del tutto diversa da quella dell’assicurata che, al momento della partenza per l’estero, era già iscritta in disoccupazione in Svizzera e percepiva indennità in Svizzera, l’eventuale riferimento al formulario E301 non poteva essere inteso dall’insorgente quale assicurazione di poter ricevere all’estero indennità LADI fino alla fine del suo termine quadro aperto in Svizzera.

 

                                         Il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2008 che l’assicurata ha inviato all’agenzia immobiliare __________ (cfr. doc. A5) risulta, poi, ininfluente.

                                         E’ vero che l’insorgente ha comunicato all’agenzia, da un lato, di avere diritto a esportare delle prestazioni di disoccupazione, dall’altro che le sue prestazioni della disoccupazione erano valide fino al mese di giugno 2010.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la ricorrente non menziona assolutamente di aver ricevuto informazioni in tal senso dall’autorità competente.

 

                                         Del resto il tenore del verbale steso in occasione del colloquio di consulenza presso l’URC del 16 dicembre 2008 è il seguente:

 

"  La Sigra RI 1 si presenta al colloquio di consulenza.

Mi conferma la sua intenzione di esportare le prestazioni in __________.

Consegno brevi manu il documento CE 69R 1408/71 (Esportazione delle prestazioni): il formulario E303 per la cassa, nonché le regole generali le sono già state recapitati per posta.

Ricordo all’assicurata che una volta giunta a destinazione entro 7 giorni dovrà presentarsi presso il locale ufficio di collocamento, per espletare le pratiche necessarie (vedi documentazione allegata).

Il soggiorno dovrà avere una durata massima di 3 mesi, periodo oltre il quale si perderebbe il diritto alle indennità (vedi formulario CE 69R 1408/71).

Al ritorno la Sig.ra RI 1 consegnerà le ricerche di lavoro svolte (2 per settimana) e il formulario 303/4.

La data del prossimo colloquio è fissata per martedì 31 marzo 2009 alle 11.00.” (Doc. 39)

 

                                         Da tale verbale si evince, da una parte, che il 16 dicembre 2008, l’assicurata era perfettamente al corrente che all’estero potevano esserle concesse indennità unicamente per tre mesi.

                                         Dall’altra, che l’insorgente a tale proposito non ha sollevato obiezione alcuna e non ha fatto minimamente accenno a indicazioni di altro tenore che avrebbe ricevuto dalla Cassa.

                                         La stessa ha peraltro sottoscritto il verbale senza aggiungere alcunché.

 

                                         Il 16 dicembre 2008 la ricorrente ha, altresì, firmato una “Conferma dell’assicurato” attinente all’esportazione delle prestazioni da cui risulta che la medesima ha ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione” (E303/5) e che ha preso atto che il suo diritto alle prestazioni sarebbe scaduto se non si fosse annunciata personalmente presso un URC al più tardi il 31 marzo 2009 (cfr. doc. 14).

 

                                         Al riguardo è utile rilevare che la SECO nella sua circolare C-AD-LCP del dicembre 2004 al p.to B 139 prevede che:

 

"  (…) La perdita del diritto residuo alle indennità è un provvedimento che comporta gravi conseguenze per l’assicurato, per questo motivo, è importante che l’assicurato sia avvertito, prima della sua partenza, delle conseguenze di un rientro tardivo. Conformemente all’articolo 83 paragrafo 2 del regolamento n. 574/72, i servizi del lavoro dello Stato competente (in Svizzera si tratta del servizio cantonale competente), devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall’articolo 69 del regolamento n. 1408/71 e dall’articolo 83 del regolamento n. 574/72. Di conseguenza , l’assicurato deve confermare per iscritto di aver ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione”. In questo attestato, di cui una copia è consegnata all’assicurato, figura il termine entro il quale deve nuovamente iscriversi presso l’URC.”

 

                                         In simili condizioni, nel caso di specie, tutto ben considerato, occorre concludere che l’assicurata non ha ricevuto l’errata informazione che anche all’estero avrebbe avuto diritto a indennità di disoccupazione fino al 30 giugno 2010.

                               2.9.   In ogni caso, anche volendo ritenere, per ipotesi, che la Cassa abbia fornito all’insorgente un’informazione erronea circa la durata del suo diritto all’esportazione delle prestazioni, la sua buona fede non potrebbe essere tutelata.

 

                                         In concreto, infatti, difetta la condizione secondo cui l’informazione errata ha indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

 

                                         L’insorgente, riferendosi alla decisione di partire per l’estero, ha indicato che è stata maturata a seguito della difficile e logorante separazione e del divorzio dall’ex marito che hanno avuto un fortissimo impatto emotivo sui due figli.

                                         Essa ha precisato che lei e il figlio __________, allora minorenne (il figlio maggiore viveva già all’estero), desideravano iniziare un nuovo capitolo della loro vita lontano dal Ticino, sperando di poter ritrovare un poco di serenità, che in Svizzera l’ex marito non permetteva loro di avere (cfr. doc. I; B1).

 

                                         Ne discende che la scelta “ben ponderata e meditata” (cfr. doc. I) di trasferirsi all’estero è stata dettata più da motivi familiari, personali che da ragioni legate unicamente al mercato del lavoro.

                                        

                                         E’, pertanto, altamente verosimile che l’assicurata, a prescindere dalle informazioni ricevute, avrebbe comunque deciso di partire per l’estero, con la speranza di reperire presto un impiego e facendo conto sul versamento degli alimenti per il figlio da parte del padre (che però dal mese di giugno 2009, quando __________ ha compiuto 18 anni, non ha più corrisposto; cfr. doc. 19; I).

                                        

                                         L’insorgente, in effetti, nonostante, come visto sopra, al più tardi due settimane prima della partenza - a metà dicembre 2008 - fosse al corrente del diritto all’esportazione delle prestazioni limitato a tre mesi non ha modificato, e nemmeno ha tentato di modificare, i propri progetti.

                                         E’ vero che l’assicurata ha asserito che a quel momento aveva già dato la disdetta del suo appartamento in Ticino e aveva concluso un contratto di locazione in __________ a __________ (cfr. doc. A5, 41).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che essa mai ha fatto valere di avere interpellato il proprio locatore in Svizzera per cercare una possibile soluzione al riguardo.

                                         Non risulta, poi, che l’assicurata abbia chiesto all’agenzia immobiliare __________ se fosse stato possibile trovare un subentrante per l’appartamento in __________ che, del resto, era stato locato soltanto per sei mesi. Considerato che __________ è un’isola a vocazione turistica, l’eventualità che qualcuno fosse interessato a subentrare al suo contratto non appare così remota.

                                         Infine se la ricorrente non fosse partita, non avrebbe dovuto sopportare i costi di un trasloco internazionale, né soprattutto quelli per il rientro in Svizzera.

 

                                         La ricorrente, d’altronde, mai ha dichiarato che se non avesse creduto di poter percepire all’estero indennità di disoccupazione fino al mese di giugno 2010, non sarebbe partita per la __________.

 

                             2.10.   Alla luce di quanto appena esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione soltanto a decorrere dall’11 settembre 2009, allorché la stessa è ritornata in Svizzera e si è ripresentata all’URC.

 

                             2.11.   L’assicurata ha, poi, contestato la circostanza che nella decisione su opposizione impugnata la Cassa abbia indicato alla propria sezione di __________ di rivedere i conteggi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2009, a causa dell’inabilità lavorativa connessa al periodo di malattia presentato dalla stessa all’estero dal 30 gennaio 2009 (periodo massimo di versamento ammontante a 30 giorni civili; cfr. doc. A1; III).

 

                                         A sostegno della propria censura l’insorgente ha allegato, da un lato, che i disturbi di salute accusati all’estero con inizio il 30 gennaio 2009 non avrebbero implicato un’inabilità lavorativa continuata totale, bensì parziale. Dall’altro, che oltretutto fino al suo rientro in Svizzera a fine agosto 2009 era iscritta in disoccupazione al 50% e che nei certificarti medici non è specificato il grado di inabilità (cfr. doc. I; V).

 

                                         Al riguardo questa Corte, in primo luogo, ribadisce che, anche se durante il periodo di ricerca di un posto di lavoro all’estero l’assicurato deve sottostare alle prescrizioni di controllo previste dalla legislazione dello Stato ospitante, relativamente al diritto alle prestazioni egli rimane comunque sottoposto alle prescrizioni della LADI (cfr. consid. 2.4.; C-AD-LCP p.ti B 153, 156).

 

                                         In secondo luogo, il TCA osserva che l’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

                                         Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

                                         Secondo il cpv. 2 le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

                                         Il cpv. 3 enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

                                         Giusta il cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

                                         Il cpv. 5, infine, prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o infortuni.

                                         Ai fini di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

 

                                         La fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

                                         La nostra Massima Istanza ha ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DLA 2006 N. 10 pag. 141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

                                         Un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. T. Nussabaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, N. 225).

                                         Per contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

                                         La norma prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%, e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è precedente o successivo alla disoccupazione.

                                         Con quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer, op. cit., Nr. 362).

 

                                         Secondo la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro”.

                                         Per ogni singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità (cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; G. Gehrards, “Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz”, pag. 341 n° 24).

                                         In altre parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

                                         Come “singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 25).

 

                             2.12.   Questo Tribunale, esaminata con attenzione la documentazione medica agli atti afferente al periodo fine gennaio-agosto 2009, rileva che dalla stessa effettivamente non risulta il grado di capacità al lavoro presentato dall’assicurata in quel lasso di tempo (cfr. doc. 22-25).

 

                                         La ricorrente medesima, tuttavia, il 21 agosto 2009 ha inviato alla Cassa il seguente scritto:

 

"  (…) le allego un ulteriore certificato medico comprovante la mia incapacità a svolgere le mie abituali attività quotidiane e/o lavorative, come specificato nel mio precedente certificato medico, a causa dei problemi di salute avuti (e relative complicazioni) nel periodo tra il 30/1/09 e il 28/7/2009 data dell’ultimo certificato inviatole, motivo per cui non sono potuta rientrare in Svizzera entro il termine massimo previsto di 3 mesi (del 31/3/2009) (…).” (Doc. 25)

 

                                         Nel certificato medico allegato a tale scritto la dottoressa che ha sottoscritto il medesimo il 21 agosto 2009 ha d’altronde riferito che l’assicurata ha chiesto tale attestazione per dimostrare che dal 30 gennaio 2009 ha sofferto di varie patologie acute che le hanno impedito di lavorare e di espletare le proprie mansioni quotidiane (cfr. allegato a doc. 25).

 

                                         Non va dimenticato, inoltre, che la Cassa, con decisione su opposizione del 19 maggio 2010, sulla base degli atti medici ottenuti in sede di complemento d’istruttoria ha stabilito che nel caso della ricorrente fossero presenti dei validi motivi, e meglio seri problemi di salute, giustificanti il suo rientro tardivo in Svizzera (dopo la fine del termine dei tre mesi per l’esportazione delle prestazioni) - come peraltro sostenuto dall’assicurata medesima (cfr. doc. 28) - e le ha riconosciuto conseguentemente il diritto a indennità di disoccupazione dall’11 settembre 2009 (cfr. doc. A1).

 

                                         Pertanto l’insorgente è ora malvenuta a sostenere di essere stata abile al lavoro in misura parziale nel periodo dal 30 gennaio 2009, fondandosi proprio su quei certificati medici a cui la stessa aveva fatto riferimento per comprovare la validità delle ragioni che non le avevano permesso di tornare in Ticino alla fine del mese di marzo 2009, ossia degli importanti motivi di salute.

                                         Se l’assicurata fosse stata effettivamente incapace al lavoro soltanto in misura parziale, non si vede allora per quale motivo non sia rientrata in Svizzera tempestivamente.

                                         Un’abilità lavorativa ridotta non è tale da impedire a un assicurato qualsiasi tipo di viaggio e spostamento.

 

                                         Ne consegue che la ricorrente, non avendo intrapreso fino al mese di settembre 2009 un viaggio di rientro dalla __________ al Ticino per i disturbi di salute accusati dal 30 gennaio alla fine di luglio 2009 e avendo dichiarato di essere stata, a causa di questi ultimi, incapace a svolgere le sue abituali attività quotidiane e/o lavorative (cfr. doc. 25; allegato a doc. 25), deve essere ritenuta totalmente inabile al lavoro per il periodo rilevante per l’esportazione delle prestazioni 30 gennaio-31 marzo 2009.

 

                                         A ragione, perciò, la Cassa ha indicato alla propria sezione di __________ di rivedere i conteggi dell’insorgente afferenti al periodo gennaio-marzo 2009, riconoscendole le indennità unicamente per i primi 30 giorni dopo il 30 gennaio 2009, giorno di inizio dell’incapacità lavorativa.

 

                                         In esito alle considerazioni di cui sopra, la decisione su opposizione del 19 maggio 2010 deve, di conseguenza, essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti