Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 14 giugno 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 maggio 2010 emanata da |
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Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 maggio 2010 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA), confermando la precedente decisione del 27 aprile 2010 (cfr. Doc. A2), ha negato a RI 1 il diritto a sussidi per gli assicurati pendolari.
L'amministrazione ha in particolare stabilito che le spese di viaggio riferite all'occupazione precedente sono uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego (fr. 844.35; cfr. Doc. A1).
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Io sottoscritto RI 1 chiedo: che mi venga dato il sussidio delle spese di pendolare, invece di essermi negato, respinto, non accettato.
Lavoro a __________ faccio il cuoco lavoro sia a mezzogiorno che la sera i miei turni sono:
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dalle 9:00 alle 14:00 |
Dalle 18:30 alle 22:00 |
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pausa dalle 14:00 alle 18:30 |
4 ore e 30 minuti |
Io non rimango a __________ 4 ore e 30 min. durante la pausa, me ne vado a casa.
Quindi __________ 40 km x 4 volte al giorno = 160 km al giorno x 22 giorni lavorativi = 3520 km al mese.
Con un pieno di gasolio 45 litri faccio 550 km.
3520 : 550 = 6,4 pieno x 45 lt = 288 litri di gasolio x fr. 1.75 = 504 franchi di gasolio in più spese di pneumatici, servizio, km percorsi, usura del veicolo, deprezzamento in base ai km, assicurazioni, e il tempo che sono per stradata 1 ora e 30 minuti al giorno.
Ho accettato questa occupazione lontano da casa per non andare a caricare ulteriormente la confederazione, visto il momento di crisi che sta affrontando il nostro paese.
Ogni mese ho delle grosse perdite economiche per le spese di viaggio a differenza del mese di dicembre, in quest'ultimo non lavoravo a turni ma facevo le mie ore tirate senza pausa, finivo ed andavo a casa. Lavorando a turni le spese sono il doppio rispetto ad una giornata, che l'ufficio delle misure attive non ha calcolato.
L'ufficio delle misure attive ha respinto la mia opposizione perché: io il mese di dicembre ho lavorato in prova a __________. Hanno ritenuto __________ come mio ultimo posto di lavoro e quindi per loro io non ho nessuna perdita finanziaria rispetto al mio ultimo lavoro.
In precedenza ho lavorato a __________ dove c'era un contratto scritto.
Nel mese di dicembre sono andato a fare una prova, poi c'era tanto lavoro e sono stato li tutto il dicembre ho fatto ore 226.50, senza nessun contratto, con il foglio del guadagno intermedio.
Ho notificato all'URC di __________ che andavo a fare una prova a __________, però nessuno mi ha detto che dovevo o che potevo chiedere le spese di viaggio." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 luglio 2010 l'UMA propone di respingere il ricorso e rileva:
" (…)
- l'assicurato RI 1, __________, inoltrava, in data 29 marzo 2010 la Domanda di sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale datata 26 marzo 2010 (allegato 1-1a).
- Preso atto di quanto indicato dall'Autorità federale, l'Ufficio delle misure attive emetteva la decisione negativa a motivo della parità di spese cagionate dal nuovo impiego (__________) rispetto al precedente luogo di lavoro (__________), come indicato dall'assicurato nella domanda di sussidio indirizzata alla Cassa __________ di __________, del 2 gennaio 2010); (allegato 2).
- Per il calcolo della perdita finanziaria l'Ufficio delle misure attive ha tenuto in considerazione l'importo del guadagno intermedio del mese di aprile 2010 pari a fr. 1'808.80 unitamente alle indennità versate dalla Cassa disoccupazione fr. 1'385.70 per un totale fr. 3'674.-- (importi indicati a sistema informatico Colsta, riferiti al conteggio della Cassa per il periodo di controllo aprile 2010 con deduzione delle spese di viaggio (art. 92 OADI) corrispondenti al costo per l'utilizzo del veicolo privato e delle spese di vitto (tariffe fissata dal DFE (art. 69 LADI), rapportato al guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti, come al conteggio indicato nella decisione oggetto di opposizione (allegato 3). (…)" (Doc. IV)
1.4. Il 10 luglio 2010 l'assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Vorrei sottolineare che nella professione che svolgo come AIUTO CUOCO è SEMPRE RICHIESTA UNA PROVA LAVORATIVA, per valutare da parte del datore di lavoro se la persona ha la pratica, le conoscenze del lavoro che deve svolgere.
Non vedo il motivo per cui dovrei essere penalizzato da parte dell'UFFICIO DELLE MISURE ATTIVE, solo perché il mio futuro datore di lavoro mi ha richiesto di effettuare una prova lavorativa per vedere se ero in grado di svolgere quel lavoro, la prova è andata bene e mi ha fatto un contratto dal 01/04/2010 a tempo indeterminato come aiuto cuoco.
Ultimo datore di lavoro è stato __________, __________." (Doc. VIII)
Il 9 settembre 2010 l'UMA ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e si è riconfermato nella risposta di causa (cfr. Doc. XI).
1.5. Il 20 ottobre 2010 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti all'UMA:
" (…)
1. Su quali basi avete stabilito che si tratta di un’occupazione fuori dalla regione di domicilio?
2. Per quale motivo avete ritenuto che le spese sostenute dall’assicurato nell’occupazione precedente sono uguali a quelle cagionate dal nuovo impiego, visto che il precedente impiego era in realtà un periodo di prova di un solo mese presso il medesimo datore di lavoro che ha poi assunto RI 1 dal 1. aprile 2010?
3. Perché non avete operato il confronto con le spese sostenute dall’assicurato lavorando presso il __________ a __________?
4. Che applicazione avete fatto nel caso concreto della L29 della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), secondo cui «per “ultima attività” si intende in ogni caso l’attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 1 OADI)»? (…)" (Doc. XIII)
Il 27 ottobre 2010 __________, __________ dell'UMA ha così risposto:
" (…)
Ci riferiamo alla vostra richiesta del 20 ottobre 2010 e, preso atto delle argomentazioni, osservazioni quanto segue:
1. la decisione si basa sull'art. 68 cpv. 1 lett. a LADI secondo il quale "non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio" e sull'art. 91 lett. a/b OADI secondo cui il luogo di domicilio "qualora esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi i 30 km tariffali; l'assicurato può raggiungere il luogo di lavoro in mezz'ora, mediante un veicolo privato".
Nel caso in esame la distanza chilometrica tra il luogo di domicilio (__________) e il luogo di lavoro (__________) è di km 39 con un tempo di percorrenza di 30 minuti.
2. In base agli artt. 68 cpv. 3 LADI e 94 OADI, nonché in riferimento alla Lett. L3 della Circolare Provvedimenti inerenti il mercato del lavoro emanata dalla Seco in vigore da gennaio 2009, per il calcolo della perdita finanziaria è stato tenuto in considerazione quale precedente luogo di lavoro __________, corrispondente a quanto indicato nella "Domanda di indennità di disoccupazione" al punto 15 - Ultimo rapporto di lavoro - inoltrata dall'assicurato alla Cassa __________ di __________, il 20 gennaio 2010 (allegato 1).
3. Per aver tenuto in considerazione l'ultimo luogo di lavoro indicato dall'assicurato (vedi punto 2).
4. L'ultima attività considerata è stata quella presso l'__________ a __________ per il periodo 1°/31 dicembre 2009.
Il guadagno assicurato di fr. 5'127.-- (art. 23 cpv. 1 LADI) è riferito al periodo di contribuzione precedente (luoghi di lavoro: __________/ __________/__________/__________).
Pur essendoci una perdita di salario nella nuova attività (art. 94 OADI: "l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella nuova attività il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, vitto e alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione - art. 23 cpv. 1 LADI, dedotte le spese corrispondenti"), non si riscontra nessuna perdita a livello di spese.
Considerati i diversi rapporti di lavoro fuori della regione di domicilio (__________ - km 44 / __________ - km 76 / __________ - km 13 / __________ - km 39) la valutazione del calcolo spese si riassume così come segue:
__________ – km 44: __________/__________ – km 76:
spese di viaggio; fr. 952.60 * spese di viaggio: fr. 1'645.40 *
spese di vitto: fr. 325.50 spese di vitto: fr. 325.50
Totale fr. 1'278.10 Totale fr. 1'970.90
========= ==========
__________ – km 13: __________ – km 39:
spese di viaggio; fr. 281.45 * spese di viaggio: fr. 844.35 *
spese di vitto: fr. 325.50 spese di vitto: fr. 325.50
Totale fr. 606.95 Totale fr. 1'169.85
========= ==========
* Importi corrispondenti all'utilizzo del veicolo privato.
Di conseguenza:
- la media delle spese sostenute dall'assicurato nelle occupazioni precedenti è pari a fr. 1'256.45;
- le spese cagionate dal nuovo impiego ammontano a fr. 1'169.85;
- le spese sostenute sono pertanto superiori a quelle cagionate dal nuovo impiego.
- Nella decisione impugnata è stato indicato solo il conteggio per le spese riferite alla distanza __________/__________.
In considerazione di quanto suesposto ci permettiamo pertanto di confermare integralmente quanto espresso nella decisione su opposizione del 20 maggio 2010 nella quale lo scrivente Ufficio chiedeva a codesto Tribunale di voler respingere il ricorso e di riconfermare la decisione impugnata." (Doc. XIV)
Il 9 novembre 2010 l'assicurato ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni:
" (…)
1) Che mi venga riconosciuto dall'ufficio delle misure attive il sussidio per spese di pendolare del mese di dicembre, perché ultima mia occupazione __________.
2) Che mi venga riconosciuto dall'ufficio DELLE MISURE ATTIVE ultimo datore di lavoro __________. Perché i funzionari dell'URC DI __________ ERANO e SONO A CONOSCENZA CHE IL SOTTOSCRITTO SI è PRESENTATO ALLO SPORTELLO e HA NOTIFICATO AL FUNZIONARIO INCARICATO (__________) CHE ANDAVO A FARE UNA PROVA alla __________, come allegato (nota incarto 01/12/2009).
3) Chiedo la differenza delle spese di viaggio tra __________
fr. 1'169.15 e __________ fr. 606.95 = fr. 562.20 per 6 mesi =
fr. 3'373.20 secondo il nuovo termine quadro.
4) Chiedo la differenza delle spese di viaggio del mese di dicembre tra __________ 1'169.15 e __________ fr. 606.95 = fr. 562.20." (Doc. XVI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato ha diritto o no al sussidio per le spese di pendolare.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:
" Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)
La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
" L'art. 91 OADI stabilisce che il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali, oppure
b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.
Secondo l'art. 92 OADI il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b)."
L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI, stabilisce che l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti (cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)
In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate:
" 4.2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug, für welche ein Anspruch auf Pendlerkostenveiträge geltend gemacht wird, begann im Januar 2002. In der vorangegangenen zweijährigen Rahmenfrist für die Beitragszeit hatte der Versicherte (abgesehen von einer Abklärung im Rahmen des Programms C. in G. vom Sommer 2000) einzig die erwähnte Stelle bei der Firma A. inne. Diese Beschäftigung stellt daher – unabhängig davon, ob das Finden einer Stelle in der Wohnortsregion möglich gewesen wäre – die Letzte Tätigkeit im Sinne von Art. 71 Abs 2 AVIG dar. Sie dient folglich als Vergleichsbasis für die Beantwortung der Frage, ob dem Versicherten durch die auswärtige Arbeit, für die er Pendlerkosenveiträge beansprucht, eine finanzielle Einbusse entsteht.
Letzteres ist zu verneinen. Die Einkommensverminderung ist nämlich im Vergleich zur letzten Tätigkeit in keiner Weise auf den Umstand zurückzuführen, dass es sich um eine auswärtige Arbeit handelt, ist doch der Arbeitsort seit Januar 2002 der gleiche wie bis Dezember 2001, woran ein Abteilungswechsel nichts ändert. Die finanzielle Einbusse ist vielmehr einzig und allein in der mit keinerlei Wechsel des Arbeitsortes verbundenen Reduktion des Pensums begründet. Das es am erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen der auswärtigen Arbeit und der finanziellen Einbusse fehlt, ist die Leistungsablehnende Verwaltungsverfügung im Ergebnis rechtens.
Nachdem ein Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge schon im Grundsatz zu verneinen ist, braucht nicht auf die Frage des zeitlichen Ausmasses der geltend gemachten Leistungen eingegangen zu werden." (DLA 2004 pag. 62)
2.3. Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal gennaio 2009, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:
" OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
PERDITE FINANZIARIE
L2 Conformemente all'articolo 68 capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ultima attività.
L3 Secondo l'articolo 94 OADI, l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.
Definizioni
L4 Il sussidio per le spese di pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita finanziaria subita.
L5 Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).
(…)
DESTINATARI
L6 La nozione di "ultima attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).
Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.
(…)
ULTIMA ATTIVITÀ
L29 La perdita finanziaria è valutata rispetto all'ultima attività. Per "ultima attività" si intende v in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima 4 dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 37 cpv. 1 OADI). In altri termini, deve trattarsi di una prestazione di lavoro."
2.4. Nella presente fattispecie l'UMA ha negato all'assicurato il diritto alle indennità per pendolare malgrado abbia constatato l'esistenza di una perdita finanziaria (cfr. Doc. A1; fr. 3'358.15, guadagno verificato, e fr. 2'024.65, guadagno verificato dal reddito dell'occupazione esterna; sul tema del nuovo guadagno ottenuto lavorando solo a tempo parziale, cfr. DTF 111 V 285), in quanto le spese di viaggio presso l'occupazione precedente e presso il nuovo impiego sarebbero identiche (fr. 844.35, lavorando a __________).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non può approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti dagli atti dell'incarto risulta che l'assicurato, domiciliato a __________, ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1.4.08 al 31.3.2010 (cfr. Doc. 4).
Egli ha effettuato un periodo di prova di un mese presso la __________ a __________ durante il mese di dicembre 2009 (cfr. allegato 2).
Egli ha poi inoltrato una nuova domanda d'indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2010 (cfr. Doc. 4) ed è stato assunto dalla __________ a partire dal 7 aprile 2010 (cfr. allegato 1 e 1a).
In simili condizioni, visto il carattere di prova dell'attività effettuata dall'assicurato a __________, la domanda di sussidio per pendolare non può certamente essere respinta per il solo fatto che le spese sono rimaste invariate quando, alcuni mesi dopo l'assicurato ha iniziato un'attività lucrativa duratura presso quel datore di lavoro.
Le stesse direttive della SECO prevedono peraltro al punto 29 che per "ultima attività" si intende in ogni caso l'attività esercitata durante gli ultimi sei mesi di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
In simili condizioni la decisione su opposizione del 20 maggio 2010 deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché determini nuovamente, se del caso dopo avere interpellato la SECO, le spese da dedurre dal guadagno assicurato (cfr. art. 94 OADI "dedotte le spese corrispondenti" e Th. Nussbaumer "Arbeitslosenversicherung" in Soziale Sicherheit SBVR, 2a Ed. pag. 2418 n. 799).
Secondo il TCA entrano in considerazione diverse possibilità in particolare quella di dedurre le spese mediamente sostenute nelle attività prese in considerazione per determinare il guadagno assicurato o quella di considerare le spese sostenute nell'ultima attività esercitata nella regione di domicilio prima di entrare in disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 20 maggio 2010 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati all'UMA affinché determini nuovamente le spese nell'attività precedente da prendere in considerazione per il calcolo.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti