Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.4

 

cr/DC/sc

Lugano

10 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2010 di

 

 

  RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2009 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 dicembre 2009 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 27 novembre 2009 (cfr. doc. 39) con la quale ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni, in quanto l’assicurato non ha informato la Cassa di avere svolto, nel periodo in cui era iscritto al collocamento, un’attività lavorativa parziale per la società __________ SA (doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando la riduzione della sanzione al minimo previsto dalla legge in caso di colpa lieve.

                                         In sostanza la patrocinatrice dell’assicurato ha fatto valere la buona fede dell’interessato, il quale non ha comunicato nulla alla Cassa in quanto egli non ha mai svolto un’attività lavorativa per la società __________ SA, ma si è unicamente prestato a svolgere un’attività di consulenza per il presidente della società – consistente in un aiuto nella preparazione di lettere o nel mettere in contatto il presidente con persone attive nel campo di attività della società - peraltro senza ricevere retribuzione alcuna.

                                         A mente della patrocinatrice, dunque, l’assicurato non ha causato alcun danno alla Cassa.

                                         A fronte dell’assoluta mancanza di una volontà, da parte dell’assicurato, di tenere intenzionalmente nascoste delle informazioni all’amministrazione, la sanzione inflitta all’interessato è, secondo la patrocinatrice, eccessiva e va ridotta ad una sanzione lieve. Tale soluzione sarebbe giustificata dal fatto che “i motivi dell’omissione sono da ricercare nel fatto che non si ritenevano tali informazioni necessarie per accertare i diritti alle prestazioni assicurative, questo in assoluta buona fede, confortato dalle norme giuridiche sul significato di attività lavorativa (contratto di lavoro)” (doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   In data 30 aprile 2010, la Cassa ha trasmesso al TCA copia dell’esposto, datato 19 aprile 2010, inoltrato al Ministero Pubblico (doc. V + 1).

 

                               1.5.   Con scritto del 4 maggio 2010, il TCA, alla luce dell’art. 19 cpv. 2 Lptca, ha chiesto alla Cassa di comunicare eventuali obiezioni relativamente alla trasmissione dello scritto del 30 aprile 2010 e del relativo allegato all’assicurato per osservazioni (doc. VI).

 

                               1.6.   In data 12 maggio 2010 la Cassa ha comunicato al TCA di avere appreso dalla Procuratrice Pubblica responsabile del caso che l’assicurato non fosse ancora stato informato dell’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, non ritenendo quindi opportuno trasmettere all’interessato l’esposto in questione (doc. VII).

                                        

                               1.7.   In data 30 novembre 2010, il TCA ha trasmesso all’assicurato i doc. V+1, VI e VII per una presa di posizione (doc. VIII).

 

                               1.8.   Con osservazioni del 2 dicembre 2010, la patrocinatrice dell’assicurato ha rilevato di non opporsi “all’acquisizione dei doc. V+1, VI e VII, purché venga acquisito il documento relativo al decreto di non luogo a procedere, scaturito a seguito dell’esposto”, dal quale emerge “la non intenzionalità dell’agire del signor RI 1 al fine di ottenere indebitamente delle prestazioni per sé o per altri e la completa trasparenza nelle dichiarazioni rese dal signor RI 1” (doc. IX + H-L).

 

                               1.9.   Con scritto del 13 dicembre 2010, la Cassa, preso atto della decisione del Ministero Pubblico, si è riconfermata nella risposta di causa, restando in attesa della sentenza del TCA (doc. XI).

 

                                         Le osservazioni della Cassa sono state trasmesse all’assicurato (doc. XII), per conoscenza.

                                        

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

 

                                         L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

 

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

 

                                         In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

                                        

 

                                         A proposito dell'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza C 89/00 del 20 ottobre 2000, consid. 2a, la nostra Massima Istanza ha condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

 

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)."

 

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in una sentenza C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 3b, ha, in particolare, osservato che:

 

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9’662.75. (…)"

 

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

 

                                         In una sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

 

"  Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

 

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

 

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

 

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à la faute commise dès lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

 

                               2.3.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

 

                                         "D 34  L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

 

                                          D 35  Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

 

                                          D. 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

                                          D 37  Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)."

 

                                         Il tenore di questi punti è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1rti, a far tempo dal 1° settembre 2004, ha lavorato per la __________ SA in qualità di responsabile del settore amministrativo e finanziario (doc. 157). 

                                         Il rapporto lavorativo è stato disdetto dall’insorgente, in data 27 febbraio 2008, per la fine del mese di agosto 2008 (doc. 158).

                                        

                                         In data 4 settembre 2008 RI 1 si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un’attività salariata a tempo pieno (doc. 173).

                                         La Cassa CO 1 contro la disoccupazione ha aperto un termine quadro biennale per la riscossione dell’indennità di disoccupazione dal 4 settembre 2008 al 3 settembre 2010 con un guadagno assicurato di fr. 8'666.-- (doc. 11, 12).

 

                                         Con scritto del 7 gennaio 2009, l’assicurato ha chiesto alla Cassa disoccupazione informazioni (cfr. Doc. 127) alle quali l'amministrazione ha risposto il 15 gennaio 2009 (cfr. Doc. 126).

 

                                         Il 20 gennaio 2009, l'assicurato ha ancora chiesto alla Cassa alcune precisazioni (cfr. Doc. 123).

 

                                         In data 23 febbraio 2009, la Sezione del lavoro, su invito della Cassa competente (cfr. doc. 122), ha fornito all’assicurato le informazioni richieste (cfr. doc. 121).

 

                                         Nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” per i mesi da settembre 2008 a giugno 2009, consegnati all’URC di __________, l’assicurato ha sempre risposto negativamente alla domanda “ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” per ogni singolo mese in questione (cfr. doc. 184-193).

 

                                         In data 29 maggio 2009, l’URC di __________, dopo avere ricevuto delle segnalazioni, sia per e-mail, sia per telefono, di un presunto abuso da parte dell’assicurato (cfr. doc. 113) - il quale lavorerebbe, in nero, per la __________ - ha informato la Sezione del lavoro (cfr. doc. 112).

 

                                         In data 8 giugno 2009, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro uno scritto “Segnalazione di presunto abuso”, del seguente tenore:

 

"  Con riferimento all'allegata segnalazione 29 maggio 2009, sulla base dell'art. 32 della Legge federale sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (LPGA - SR 830.1) - Assistenza giudiziaria e amministrativa - e dell'art. 97a della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI - SR 837.0) - Comunicazione di dati - vi comunichiamo di aver svolto, nell'ambito delle nostre competenze, delle verifiche preliminari al fine di stabilire eventuali infrazioni ai danni della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

 

Dagli accertamenti esperiti, informiamo l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) che:

 

RI 1 (assicurato) dal 04 settembre 2008 è iscritto in disoccupazione (2° termine quadro: 04.09.2008 - 03.09.2010; Guadagno assicurato: CHF 8'666.-) alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale direttore amministrativo.

 

L'assicurato è iscritto alla Cassa CO 1, ufficio di __________ e al beneficio delle indennità di disoccupazione pagate fino al mese di maggio 2009 compreso.

Il signor RI 1 controlla la disoccupazione mediante l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ e fa riferimento alla consulente sig.a __________.

 

Dal 12 gennaio 2009 al 13 marzo 2009 lo stesso ha partecipato al corso di reinserimento quadri e dirigenti (1.a e 2.a fase) presso __________ e dal 02 marzo 2009 al 22 maggio 2009 al corso di orientamento e sviluppo manageriale (3.a fase) presso lo stesso organizzatore.

 

Visto il contenuto della segnalazione in oggetto, trasmettiamo copia di documenti formanti il nostro incarto in seno all'Ufficio giuridico SdL ritenendo gli stessi pertinenti per il proseguo dei vostri accertamenti / audizioni." (Doc. 111)

 

                                         In data 1° luglio 2009, L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha quindi proceduto all’audizione dell’assicurato. In quell’occasione è stato redatto il seguente verbale di audizione:

 

"  (...)

Premessa:

 

In data 9 giugno 2009, per il tramite dell'Ufficio giuridico/Sezione del lavoro, I'USML (Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro) ha dato mandato all'UIL (Ufficio dell'ispettorato del lavoro) per la raccolta di eventuali indizi nell'ambito della lotta al lavoro nero nei confronti del signor RI 1.

 

In data odierna, il signor RI 1, alla presenza del/della suo/sua patrocinatore/patrocinatrice RA 1, viene sentito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro in merito alla raccolta d'informazioni conformemente all'art. 8 della LLN.

 

Allo scrivente ufficio con fax del 26 giugno 2009 è pervenuta una copia della procura.

In data odierna viene consegnata una copia della e-mail della __________, come pure una copia del contratto di lavoro stipulato tra __________ e il signor RI 1.

 

1.   Mi può spiegare quali sono stati gli impegni, citati dall'Avv. RA 1 nella sua e-mail del 24 giugno 2009 ore 12:04, che non le hanno consentito di essere presente al verbale fissato per la giornata del 25 giugno 2009 ore 09:00? Di che cosa si è occupato concretamente nella giornata del 25 giugno 2009?

      Adr.:  Sono rientrato dalle vacanze il 24 giugno 2009, e ho ritirato la "raccomandata" unicamente il giorno del verbale.

 

2.   Dall'11 aprile 2007 al 26 agosto 2008 lei è stato membro con firma individuale della __________ SA, c/o __________ SA, Via __________.

Di che cosa si occupava concretamente durante il periodo indicato presso la società citata, quali erano i suoi compiti all'interno della stessa?

      Adr.:  Mi sono occupato prevalentemente di consulenza, con l'ausilio di altri soci della stessa, per rendere operativa la società. Della stessa sono anche azionista, sono quasi certo nella misura del 99% di averlo dichiarato alle autorità competenti, come in precedenza avvenuto per la __________ SA, __________.

 

3.   Dall'11 aprile 2007 al 26 agosto 2008 lei ha partecipato a CdA della __________? Se sì, a quanti circa?

      Adr.:  Sì, ho partecipato a due assemblee e a un CdA della società citata.

 

4.   Durante i CdA della __________ SA, __________ per il periodo sopra citato, sono stati redatti dei verbali? Se sì, da chi venivano redatti? (farmi pervenire una copia dei verbali del CdA della __________ per l'anno 2008)

      Adr.:  Sì, sono stati redatti dei verbali.

 

5.   I verbali di cui sopra, contenevano il nominativo dei partecipanti e la firma degli stessi?

      Adr.: Sì.

 

6.   Per le sue funzioni quale membro presso __________ SA, __________, lei ha ricevuto un salario mensile? Se sì, a quanto ammontava, e se no, che cosa le è stato corrisposto esattamente e a quanto è ammontato?

      Adr.:  Fino al momento delle mie dimissioni, da parte __________, ho percepito una somma (una tantum) pari a Fr. 4'000.--/5'000.--.

Cifre quest'ultime che nella contabilità della società sono già state registrate, per quanto attiene le mie dichiarazioni, verranno annunciate nel momento in cui compilerò la dichiarazione dei redditi.

 

7.   Per quanto indicato in precedenza, da parte della __________ SA, __________ le sono state rilasciate delle ricevute, dei conteggi?

      Adr.:  Ho rilasciato io stesso una nota direttamente alla __________. (farmi pervenire una copia di tale nota)

 

8.   Prima della sua iscrizione in disoccupazione, chi oltre a lei svolgeva i suoi stessi compiti all'interno della __________ SA, ____________________?

      Adr.:  La società è stata iscritta nel 2007, ma non ha svolto nessuna attività lavorativa.

La stessa comincia ad essere operativa verso la fine di ottobre 2008, con l'assunzione di una persona nella misura del 60%.

La persona assunta è mia moglie __________. La quale svolge attività lavorativa quale responsabile commerciale. La sua percentuale di lavoro è difficilmente pianificabile, è molto flessibile sull'arco delle giornate.

 

9.   Per quali motivi prima di iscriversi in disoccupazione, la sua funzione di membro con firma individuale presso la società __________ è stata cancellata, e da chi esattamente?

      Adr.:  Ho dimissionato dal CdA della società __________, __________, in quanto non vi era nessuna entrata. Bilancio del 2008 in passivo.

 

10.           Corrisponde al vero che lei durante il suo periodo di disoccupazione, e più precisamente dal 12 gennaio 2009 al 13 marzo 2009 ha partecipato al corso di reinserimento quadri e dirigenti presso __________? Adr.:          Sì.

 

11.           Corrisponde altresì al vero che dal 2 marzo 2009 al 22 maggio 2009 lei ha anche partecipato al corso di orientamento e sviluppo manageriale presso lo stesso organizzatore menzionato in precedenza?

      Adr.:  Sì.

 

12.           In quali giorni lei ha partecipato ai corsi menzionati in precedenza?

      Adr.:  Il primo corso era a tempo pieno, dal lunedì al venerdì.

Il secondo a tempo parziale, un giorno alla settimana. Ma al momento non ricordo esattamente in quale giorno.

 

13.           Dal 4 settembre 2008 a tutt'oggi, periodo di disoccupazione, lei ha mai svolto attività lavorativa? Se sì, dove esattamente e di che cosa si è occupato concretamente?

      Adr.:  In qualità di azionista della società __________ SA, __________, su richiesta esplicita da parte dell'Avv. __________, quale presidente della stessa, ho predisposto qualche bozza di lettera o l'ho messo direttamente in contatto con persone di riferimento nel campo di applicazione dello scopo della società medesima.

 

14.           Mi può quantificare il lavoro svolto citato sopra?

      Adr.:  Dal mese di settembre 2008 alla fine del mese di dicembre 2008 un totale di circa 20 ore.

                      Dall'inizio del 2009 ad oggi ho totalizzato un totale di circa 50/60 ore.

                Per queste prestazioni non ho percepito nessuna entrata.

Dalla fine dell'anno 2008 il numero di __________ è stato intestato alla __________ SA, __________. Tale cambiamento si è reso necessario per impedire di essere importunato, mediante telefonate e mms da parte di una persona che è già stata condannata.

 

 

15.           Dal 4 settembre 2008 a tutt'oggi, periodo di disoccupazione, lei ha partecipato ai CdA ____________________? Se sì, a quanti e per quali motivi esattamente? (farmi pervenire una copia dei verbali del CdA della __________ dal 4.09.2008 a tutt'oggi)

      Adr.:  In qualità di azionista dal settembre 2008 ho partecipato una sola volta all'assemblea di chiusura dei conti della società. Per questa assemblea non ho percepito nessuna entrata.

 

16.           Oltre all'indennità di disoccupazione, lei percepisce prestazioni da parte di un'altra assicurazione sociale? Se sì, quale esattamente?

      Adr.:  No.

 

17.           Sua moglie esplica attività lavorativa? Se sì, dove esattamente e di che cosa si occupa concretamente?

      Adr.:  Sì, a partire dal mese di ottobre 2008 __________ SA, __________, nella misura del 60%.

 

 

18.           Sua moglie oltre all'attività di cui sopra, è al beneficio di indennità, quali disoccupazione e/o altre? Se sì, quali esattamente e da quale data?

      Adr.:  E' al beneficio dell'indennità di disoccupazione. La stessa verrà assunta a decorrere dal mese di settembre 2009 a tempo pieno presso __________.

 

19.           Corrisponde al vero che lei ha comunicato all'URC di __________, la sua intenzione di iniziare a svolgere attività lavorativa a tempo parziale dal 1° luglio 2009, presso __________?

      Adr.:  Sì.

 

20.           In quali giorni e in quali orari, lei svolgerà attività lavorativa presso __________?

      Adr.:  Svolgo attività lavorativa nella misura del 50%, con orari flessibili.

 

21.           Di che cosa si occuperà concretamente dal 1° luglio 2009 presso __________, quali saranno le sue mansioni?

      Adr.:  Mi occuperò della parte amministrativa.

 

22.           Lei sarebbe disposto a lasciare l'attività di cui sopra a tempo parziale presso __________, per accettare un'occupazione a tempo pieno che le venisse proposta da parte dell'URC, __________, eventualmente a partecipare a programmi occupazionali a tempo parziale? Se no, per quali motivi?

      Adr.:  Sì.

 

23. In quali giorni e in quali orari lei sarebbe disposto ad accettare l'inserimento in un programma occupazione e/o in un altro provvedimento inerente al mercato del lavoro?

      Adr.:  Vista la mia attività lavorativa con orari flessibili, mi è totalmente indifferente.

 

24. Come, quando e da chi lei è venuto a conoscenza di doversi recare in __________ il 1, 2 e 3 luglio 2009, e a quale scopo esattamente?

      Adr.:  Mia moglie per la sua attività presso __________, __________ ha partecipato e deve partecipare a corsi di formazione, di conseguenza, vista la partecipazione di mia moglie al corso del 1 e 2 luglio 2009 in __________, ho approfittato di recarmi anch'io in __________ per incontrare i dirigenti della __________. Rientreremo nel corso della giornata di venerdì 3 luglio 2009.

 

25.           Ha informato il/la suo/a collocatore/trice della sua partenza-assenza per la __________ di cui sopra? Se no, per quali motivi non l'ha fatto?

      Adr.:  No, non l'ho informata.

 

Prendo atto che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), trasmetterà alle Autorità competenti il contenuto delle dichiarazioni rilasciate nel presente verbale.

Lo scrivente ufficio si riserva, già sin d'ora, la facoltà di chiedere ulteriori informazioni e documentazione.

 

 

Seduta stante, una copia del presente verbale viene rilasciata al signor RI 1.

Letto e non avendo altro da aggiungere confermo e firmo.

 

Il signor RI 1 fa presente che la segnalazione anonima con molta probabilità è pervenuta dalla persona che in questi anni lo ha molestato telefonicamente e anche mms, pedinamenti, per la quale è già stata fatta denuncia (condanna), che purtroppo negli ultimi tempi ha ripreso con questo atteggiamento persecutorio, minacciandolo di denunciarlo all'ispettorato del lavoro per fargliela pagare.

Poiché tali telefonate sono state fatte sul telefono intestato alla __________, la stessa inoltrerà prossimamente una denuncia al Ministero Pubblico di Lugano.

 

Tutta la documentazione richiesta nel presente verbale dovrà pervenire allo scrivente ufficio, entro e non oltre venerdì 17 luglio 2009." (Doc. 110)

 

                                         L’assicurato è poi stato sentito in data 10 luglio 2009 dalla Cassa CO 1. Dal verbale redatto in tale occasione emerge quanto segue:

 

"  (...)

Premessa:

In data odierna si presenta presso i nostri uffici il Signor RI 1 __________ in merito alla sua pratica di disoccupazione. Lo stesso consegna alla Cassa copia del verbale del 01.07.2009 redatto presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro di Bellinzona.

 

La persona udita assume la completa responsabilità di quanto dichiarato.

 

Dichiarazione:

 

Il Signor RI 1 si è annunciato presso la nostra Cassa di disoccupazione a decorrere dal 04.09.2008 nella misura del 100% con un guadagno assicurato di fr. 8'666.00. Il termine quadro ha una validità dal 04.09.2008 al 03.09.2010; in precedenza ha svolto la propria attività lavorativa presso la Spettabile __________ quale responsabile amministrativo e finanziario.

 

Sig. RI 1 lei durante il periodo dal 04.09.2008 ad oggi, ha svolto un'attività lavorativa dipendente od indipendente?

 

No, non ho svolto alcuna attività lavorativa.

 

Per quale motivo allora nel verbale al pt. 13 e 14 ha indicato di aver lavorato per un totale di 20 ore (settembre - dicembre 2008) e per 50/60 ore dall'inizio del 2009 ad oggi?

 

Ho svolto effettivamente questa attività per le ore summenzionate senza percepire alcun salario, ma questa attività non la considero attività lavorativa in quanto non andavo fisicamente in ufficio (non esiste alcun ufficio). Il mio lavoro consisteva nel contattare dei potenziali clienti per la ditta __________ oppure redigere delle bozze di lettere di presentazione della società.

 

Per quale motivo tale attività non è stata notificata sui formulari "Indicazioni della persona assicurata" e neppure comunicata alla Cassa?

 

Non ho pensato che così facendo creassi un danno oppure che tale atteggiamento fosse interpretato quale "nascondere" un reddito.

 

Ha informato la propria collocatrice od il proprio collocatore di tale attività?

 

Ho informato durante il mese di maggio 2009 tramite posta elettronica la collocatrice Signora __________ della possibilità di assunzione parziale presso la __________ SA a decorrere dal 01.07.2009, cosa già avvenuta.

 

All'assicurato vengono consegnati alcuni formulari "Attestato su guadagno intermedio" con l'invito a farne compilare uno per ogni mese civile lavorato presso la Spettabile __________ SA. Nel caso in cui non fosse, come indica il Sig. RI 1, stato corrisposto alcuno stipendio, la ditta dovrà menzionarlo sui formulari oppure allegare una dichiarazione.

 

Sig. RI 1, lei possiede delle azioni presso la ditta __________? Quante azioni? Ha partecipato o partecipa al consiglio d'amministrazione della società?

 

Sì, possiedo il 25% delle azioni a decorrere dall'anno 2008. Non partecipo al consiglio d'amministrazione, ho partecipato solo all'assemblea degli azionisti.

 

Per quale motivo il fatto di possedere azioni non è stato notificato alla Cassa (vedi pt. 29 del modulo "Domanda d'indennità di disoccupazione")?

 

Non so dare spiegazioni, fermo restando che le stesse sono state dichiarate al fisco.

 

Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

 

Vi rendo attenti sul fatto che le ore da me prestate servivano ad acquisire potenziali clienti che creassero del guadagno all'azienda, mettendo così quest'ultima in condizioni di assumermi. Non reputo pertanto di aver lavorato in nero, in quanto tale attività produce un lucro, cosa nel mio caso non avvenuta. Il mio scopo era quello di preparare il terreno alla società per il suo sviluppo, e non sfruttare un lavoro non dichiarato per arricchirmi indebitamente. Nel caso in cui reperissi un'attività al 100% sarei disposto ad abbandonare definitivamente la società __________.

 

Il Signor RI 1 prende atto che questo verbale verrà trasmesso per conoscenza all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

 

Inoltre la Cassa procederà nei prossimi giorni a sottoporre il caso all'Autorità competente quale "caso dubbio" per la determinazione dell'idoneità al collocamento in virtù del fatto che è azionista della società.

 

La cassa potrà corrispondere le eventuali indennità di disoccupazione unicamente quando sarà in possesso della decisione favorevole dell'Autorità competente cresciuta in giudicato e quando sarà in possesso pure dei formulari "Attestato su guadagno intermedio".

 

Bisognerà valutare pure se vi siano o meno i presupposti per un'eventuale penalità per aver omesso di indicare l'attività lavorativa.

 

Nel caso in cui la decisione fosse favorevole, il Sig. RI 1 autorizza la Cassa a decurtare le ore prestate durante il periodo dal settembre 2008 a giugno 2009 direttamente dalle future indennità di disoccupazione (compreso giugno 2009). Il Sig. RI 1 è stato informato del fatto che avrebbe potuto richiedere un ordine di restituzione ufficiale a cui avrebbe potuto opporsi, chiedere una ratealizzazione di pagamento oppure il condono." (Doc. 103)

 

                                         In data 10 luglio 2009 la Cassa CO 1 ha sottoposto alla Sezione del lavoro il caso dell’assicurato, chiedendo se lo stesso può essere considerato idoneo al collocamento a partire dal 4 settembre 2008 e, in caso di risposta positiva, in che misura (cfr. doc. 83).

 

                                         Con scritto del 14 luglio 2009, il Presidente del Consiglio di amministrazione della __________e SA ha fornito alla Cassa di disoccupazione le seguenti informazioni:

 

"  Con la presente dichiara che il signor RI 1 non ha svolto alcuna attività remunerativa per la società che presiedo, ma solo della assistenza/consulenza sporadica e su richiesta di chi scrive. Ne consegue che all'interessato non è stato versato alcuno stipendio sotto qualsiasi forma.

 

In allegato compiego gli attestati di guadagno intermedio (per i mesi 9/12.2008 e 1/6.2009), compilati solo nella parte relativa alle ore offerte alla scrivente società, quale assistenza/consulenza da parte del signor RI 1.

Da notare che la società non disponeva di uffici propri durante il periodo nel quale il signor RI 1 ha svolto la propria assistenza/consulenza.

 

Mi preme sottolineare che, essendo riuscita la società ad accrescere la propria attività, tale da giustificare l'assunzione di un responsabile amministrativo, a partire da inizio luglio del corrente anno è stato possibile impiegare a tempo parziale per tale funzione il signor RI 1, con un salario di frs. quattromila mensili lordi." (Doc. 70)

 

                                         Nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” per i mesi da luglio 2009 a gennaio 2010, l’assicurato ha indicato di avere lavorato per la ditta __________ (cfr. doc. 177-183).

 

                                         Dagli atti risulta infatti che, in data 23 giugno 2009, l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________, che prevede l’assunzione dell’interessato, a decorrere dal 1° luglio 2009, con la funzione di Managing Director, al 50% e una retribuzione di fr. 4'000 lordi mensili (cfr. doc. 67).

 

                                         Con decisione del 5 novembre 2009, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento, aggiungendo che “per l’attività lavorativa dell’assicurato, svolta presso la società __________), devono essere applicate le disposizioni previste in caso di guadagno intermedio, a decorrere da settembre 2008” (doc. 40).

 

                                         Con scritto del 5 novembre 2009 indirizzato alla Cassa, la Sezione del lavoro ha rilevato in particolare:

 

"  (…)

Visto quanto precede vi invitiamo a determinare le indennità dovute al signor RI 1 tenendo conto del guadagno intermedio non annunciato, richiedere la restituzione di quanto percepito a torto (art. 95 LADI) e sospendere l'assicurato dal diritto all'indennità per aver indebitamente ottenuto l'indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. f LADI). (…)" (Doc. 12)

 

                                         Con scritto del 10 novembre 2009, la Cassa ha chiesto alla Segreteria di Stato e dell’economia (SECO) alcune informazioni (cfr. Doc. 11).

 

                                         In data 17 novembre 2009 la Segreteria di Stato e dell'economia (SECO) rispondendo alla Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. 11) ha sottolineato:

 

"  (…)

Conseguentemente, proponiamo alla cassa di

 

Ø   considerare le ore dichiarate, e di computare il salario orario fittizio per attività di consulente per il periodo settembre 2008 - giugno 2009.

 

Ø   pronunciare una sospensione adeguata per violazione dell'obbligo di informare. L'entità della stessa deve considerare tutte le circostanze (cfr. Circolare ID 07, cifra marg. D64)." (Doc. 10)

 

                                         Con decisione del 27 novembre 2009, pertanto, la Cassa CO 1 ha sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, dato che egli ha omesso di notificare alla Cassa l’attività lavorativa svolta presso la __________ SA dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2009 (cfr. doc. 39).

                                         Tale decisione è poi stata confermata dalla Cassa con decisione su opposizione del 14 dicembre 2009, nella quale l'amministrazione ha in particolare rilevato:

 

"  (...)

L'attività lavorativa da lei svolta, indipendentemente dal fatto che sia stata retribuita o meno, doveva essere annunciata alla Cassa di disoccupazione e rispettivamente al proprio consulente presso l'ufficio regionale di collocamento. Lei non ha avvisato di svolgere questa attività lavorativa e non ha neanche indicato tale fatto sui formulari "Indicazioni della persona assicurata" trasmessi mensilmente alla Cassa di disoccupazione.

 

La vigente legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e la relativa ordinanza (LADI e OADI), indica chiaramente che il mero tentativo di percepire indebitamente l'indennità di disoccupazione costituisce già un motivo di sospensione.

Nella fattispecie il suo mancato annuncio ha comportato inoltre un'indebita riscossione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

In data 07 gennaio 2009 ha richiesto un complemento d'informazioni alla nostra Cassa circa le possibili conseguenze su una sua partecipazione in un qualsiasi consiglio d'amministrazione. Tramite lettera raccomandata del 15 gennaio 2009, le rispondevamo dettagliatamente, menzionando pure le disposizioni inerenti l'attività lavorativa tramite guadagno intermedio.

 

In data 20 gennaio 2009 ha richiesto nuovamente ulteriori informazioni circa una possibile assunzione a tempo parziale quale responsabile amministrativo. Abbiamo rigirato il suo scritto alla Sezione del lavoro di Bellinzona che per il tramite del Sig. __________ le ha risposto in data 23 febbraio 2009.

 

Al momento in cui una persona si annuncia presso l'ufficio regionale di collocamento, la stessa deve partecipare in seguito ad una mezza giornata informativa circa i diritti e doveri. In tale occasione viene indicato in modo esplicito l'obbligo di comunicare qualsiasi attività lavorativa; oltre a ciò anche sui formulari "Indicazioni della persona assicurata", al pt. 1, si richiede se nel mese in questione una persona abbia o meno svolto un'attività lavorativa. Nei nostri scritti trasmessi alla sua persona le abbiamo chiaramente spiegato le disposizioni di legge; non va inoltre sottovalutato il fatto che, quale giurista, non poteva non sapere l'obbligo di annunciare un'attività lavorativa. Infine, in caso di dubbio, avrebbe potuto richiedere informazioni alla nostra Cassa, come d'altronde aveva fatto con scritti del 07 e 20 gennaio 2009.

 

In considerazione di quanto sopra, la Cassa si riconferma nella precedente decisione. Infatti non sono emersi elementi atti a giustificare l'omissione d'informare la Cassa per l'attività lavorativa da lei svolta.

 

Per tale motivo la sua opposizione del 02 dicembre 2009 deve essere respinta." (Doc. A)

 

                               2.6.   Chiamata ora a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte non può che confermare l’operato della Cassa di disoccupazione.

 

                                         Come correttamente indicato dalla Cassa, l’assicurato ha infatti omesso di comunicare all’amministrazione di avere svolto un’attività lavorativa, seppure parziale, per la __________ SA, nei mesi compresi fra settembre 2008 e giugno 2009.

                                         Egli, infatti, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” consegnati alla Cassa, ha sempre risposto negativamente alla domanda volta ad appurare se egli avesse svolto o meno un’attività lavorativa nel corso dei mesi citati (cfr. doc. 184-193).

 

                                         L’assicurato ha fornito questo genere di informazioni solo dopo la segnalazione di un presunto abuso (cfr. doc. 111) e le conseguenti indagini del caso, in occasione dell’audizione presso l’Ufficio ispettorato del lavoro (cfr. doc. 110b) e presso la Cassa __________ (cfr. doc. 103).

                                         A seguito di tali procedure, la Cassa ha poi ricevuto i formulari “Attestato su guadagno intermedio” redatti dalla __________ SA per i mesi da settembre 2008 a giugno 2009 (cfr. doc. 71-80), in cui il datore di lavoro ha indicato le ore lavorative dell’assicurato, precisando che per l’attività svolta l’interessato non ha ricevuto alcuna retribuzione (cfr. doc. 70).

 

                                         Questo atteggiamento del ricorrente, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, non può essere scusato.

                                         A prescindere dalla questione a sapere se la sua attività sia stata retribuita o meno, va in ogni caso sottolineato che egli ha omesso di comunicare alla Cassa di svolgere un’attività lavorativa per conto della ditta citata, nonostante sapesse di dovere fornire questo genere di informazioni all’amministrazione.

                                         Egli, infatti, avendo partecipato alla giornata informativa “Diritti e Doveri”, era perfettamente a conoscenza dell’obbligo di comunicare lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

                                         Inoltre, su ogni formulario mensile “Indicazioni della persona assicurata”, vi è una esplicita domanda relativa all’eventuale svolgimento di un’attività lavorativa.

                                         Come visto (cfr. consid. 2.2.) la giurisprudenza federale ha stabilito che è irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni.

                                         Questo Tribunale sottolinea peraltro che l’assicurato ha chiesto, a due riprese (cfr. scritto del 7 gennaio 2009, doc. 127, e scritto del 20 gennaio 2009, doc. 123), delle informazioni alla Cassa in merito alla possibile conseguenza di una sua partecipazione in un consiglio di amministrazione e a proposito di una possibile assunzione a tempo parziale quale responsabile amministrativo. A tali richieste sia la Cassa (cfr. doc. 126), sia la Sezione del lavoro (cfr. doc. 121), hanno puntualmente risposto, facendo riferimento alle disposizioni relative al guadagno intermedio.

                                         Egli avrebbe quindi potuto e dovuto, in caso di dubbio, come rilevato dalla Cassa nella decisione impugnata, richiedere all’amministrazione di precisare se il compito da lui svolto nei mesi precedenti la sua effettiva assunzione per la società __________ SA – ossia il fatto di limitarsi a prestare, come definito in sede ricorsuale, “un’attività di consulenza per il presidente della società – consistente in un aiuto nella preparazione di lettere o nel mettere in contatto il presidente con persone attive nel campo di attività della società - peraltro senza ricevere retribuzione alcuna” (doc. I) – doveva essere comunque comunicato alla Cassa oppure no.

                                     

                                         Come correttamente indicato dalla SECO nello scritto del 17 novembre 2009 in risposta ad una richiesta della Cassa, l’interessato, azionista della società, “aveva un interesse proprio nel cercare clienti e mandati per la società (cfr. verbale del 1° luglio 2009, punto 13), ragione per cui l'attività svolta, per sua natura, si avvicina comunque ad una forma di lavoro indipendente”, “attività che avrebbe dovuto essere dichiarata, in quanto da attività accessoria è diventata principale con l'inizio della disoccupazione, essendo essa aumentata da quel momento gradualmente, fino a sfociare in un impiego a tempo parziale” (doc. 10).

                                     

                                         In simili condizioni il TCA deve concludere, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, che il ricorrente, omettendo di comunicare all’amministrazione la sua attività nei mesi da settembre 2008 a giugno 2009 presso la __________ SA, ha violato il proprio obbligo di informare e che egli deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

 

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.7.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, la Cassa, con decisione formale del 27 novembre 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 14 dicembre 2009, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 31 giorni (cfr. doc. 39, A).

 

                                         Come indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la "Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 p.to D68 e Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 p.to D72).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

 

                                         In un’altra sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi.

 

                                         Infine, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DLA 2007 N. 13 pag. 210, il TF ha ritenuto incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a un assicurato per non avere dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio conseguito solo nel mese di marzo 2006.

 

                                         Alla luce di questa giurisprudenza e, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il TCA ritiene che la sospensione di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all'assicurato sfugga ad ogni critica.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

 

 

                                        

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti