Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 20 luglio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 luglio 2010 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 1° giugno 2001 al 31 agosto 2009 presso Banca __________ di __________ (cfr. Doc. 1).
Dal 14 settembre 2009 al 24 aprile 2010 ha soggiornato in __________ dove al svolto un corso di lingua inglese fino al 5 marzo 2010 (cfr. Doc. 5).
Il 27 aprile 2010 si è iscritta per il collocamento.
1.2. Con decisione su opposizione del 9 luglio 2010 l'URC di __________ ha confermato la precedente decisione del 14 giugno 2010 (cfr. Doc. 10) con la quale ha sospeso l'assicurata per 7 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 6 marzo al 27 aprile 2010.
L'amministrazione, al riguardo, si è in particolare così espressa:
" (…)
La lontananza dal Ticino non può essere considerata una valida motivazione per non svolgere ricerche in quanto le attuale tecnologie, internet in particolare, consente di accedere alle offerte di impiego e presentare candidature anche se fisicamente distanti. (…)" (Doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
" (…)
A dimostrazione della mia buona volontà, vorrei inoltre mettervi al corrente e informarvi anche che, prima di intraprendere questa mia decisione di partire per l'__________, ho provveduto a contattare telefonicamente gli uffici dell'URC onde chiedere informazioni sulle loro regole nonché prassi da seguire.
Dalla Gentil Signora, con cui ho avuto il contatto telefonico, ho ricevuto le seguenti informazioni:
· dal momento del mio licenziamento con partenza immediata dal territorio Elvetico recandomi all'estero, non avrei avuta nessuna penalità e,
· sarei potuta rimanere all'estero sino ad un massimo di 12 mesi, dopodiché non avrei più avuto il diritto alla disoccupazione.
Pertanto confermo integralmente il mio scritto del 29 maggio 2010.
(…)
Vi chiedo pertanto, di voler nuovamente rivalutare la mia posizione, tenendo in considerazione che se non ho provveduto a fare le ricerche dall'estero, non è stata per mia negligenza ma per la incorretta informazione avuta (ed anche a posteriori, riflettendo sulla proposta di eseguire ricerche via internet mi pare poco plausibile e poco seria). (…)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 6 agosto 2010 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Compete (n.d.r.: alle) casse disoccupazione applicare le penalità in caso di licenziamento, così come stabilire il diritto alle indennità per le persone che rivendicano il diritto. Per questo motivo I'URC è solito indirizzare chi chiede informazioni che esulano dal proprio ambito di competenza all'istituzione competente in merito. Non risulta che l'informazione specifica sia stata rilasciata alla signora RI 1 dal personale dell'URC di __________. Internet rappresenta oggi uno strumento che consente di accedere alle offerte di impiego pubblicate dai quotidiani, così come dalle agenzie di collocamento o dalle aziende stesse anche a distanza di migliaia di chilometri. Tale strumento è sempre più usato e senz'altro adeguato per proporre in modo serio e professionale la propria candidatura o rispondere a inserzioni di ricerca di personale." (Doc. III)
1.5. Il 12 agosto 2010 l'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Confermo altresì di aver ricevuto le informazioni dall'URC di __________, anche se non ricordo la persona incaricata. Non sono solita dubitare degli uffici preposti e prendere nota del nome con cui parlo.
Da parte mia, considero poco professionale l'utilizzo dei mezzi informatici nella situazione di lontananza in cui mi trovavo (__________).
Infatti se fossi stata chiamata per un colloquio avrei dovuto chiedere di posticipare l'incontro (sei/sette settimane). Questo evidentemente non mi avrebbe messa in buona luce.
In più considero che le mie risposte sarebbero arrivate con tre/quattro giorni di ritardo per l'utilizzo di un"internet-point" visto che non ero dotata di un "PC" personale con collegamento internet. Aggiungo che anche le risposte tardive, grazie agli strumenti di risposta immediata quali posta elettronica o internet, non manifestano assolutamente quella professionalità che dovrebbe possedere una segretaria.
Comprendo perfettamente le norme legali che regolano la situazione di persone alla ricerca di un'occupazione. Ma essere puniti perché dall'__________ non ho cercato lavoro, mi pare un'interpretazione largheggiante ed eccessiva, fino a considerarla fuori dall'intenzione del legislatore.
Naturalmente queste mie considerazioni sono effettuate ora, dopo l'interpretazione della legge da parte dell'URC e la relativa sanzione (inaspettata).
Nonostante gli aspetti negativi di questa soluzione se fossi stata messa al corrente correttamente avrei rischiato comunque la mia professionalità procedendo alle ricerche del caso perché "dovevo farlo".
Chiedo quindi a questo tribunale, in primis di annullare la decisione; in alternativa se invece ritenuto sensato ricercare lavoro da ventimila km di distanza, almeno ridurre sensibilmente la sanzione." (doc. V)
Il 30 agosto 2010 l'amministrazione ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (cfr. Doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 27 aprile 2010.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA
C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.4. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata si è annunciata in disoccupazione dopo un soggiorno in __________.
RI 1 non ha comprovato nessuna ricerca di lavoro per il periodo dal 6 marzo 2010 (giorno successivo alla conclusione del corso di lingue) al 27 aprile 2010, data di iscrizione per il collocamento.
Per costante giurisprudenza, occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi per il collocamento (cfr. STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009).
In particolare nella sentenza 38.2006.33 del 28 settembre 2006, il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Nei mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 l’assicurata, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, era tenuta a intraprendere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide.
La ricorrente, in effetti, già dall’inizio della sua permanenza all’estero sapeva, o ad ogni modo avrebbe dovuto sapere, che, se non avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto rientrare in Svizzera.
In proposito occorre rilevare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di impiego prima di annunciarsi per il collocamento in Svizzera.
Secondo la giurisprudenza possono essere prese in considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se contemporaneamente vengono compiuti sforzi volti al reperimento di un’occupazione in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Contestualmente va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 22 settembre 2005 nella causa T., 38.2005.37; STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).
In particolare nella sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.
Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, già citata in precedenza, relativa a un assicurato che non ha svolto ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione mentre era in viaggio in America del Sud, ha osservato:
" (…)
Der Versicherte hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2) unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein."
(STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.)."
Alla luce della giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l'URC di __________ ha sospeso l'assicurata dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Anche l'entità della sanzione (7 giorni di sospensione) risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.3) per cui la decisione su opposizione del 9 luglio 2010 deve essere confermata.
A nulla di diverso può portare la circostanza, invocata dall'assicurata, di una carente informazione da parte dell'URC di __________. A prescindere dal fatto che la ricorrente non è stata in grado di fornire il nominativo della persona che non l'avrebbe informata sull'obbligo di compiere ricerche di lavoro durante un soggiorno all'estero per vacanze, dalla circostanza che le informazioni da lei ottenute sembrano essere quelle di competenza della Cassa di disoccupazione e non dell'URC (cfr. art. 81 LADI), e dal fatto che l'assicurata non sostiene di avere precisamente interpellato l'impiegata in questione sul tema specifico delle ricerche di lavoro, di decisiva importanza è il fatto che chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l'Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti