Raccomandata |
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Incarto n.
rs/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 luglio 2010 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 27 luglio 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 16 luglio 2010 con cui la richiesta d’indennità per insolvenza presentata da RI 1 (detto RI 1) RI 1 per il periodo dall’8 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010 in relazione al fallimento della ditta __________ è stata accolta nella misura di fr. 6'465.10 (cfr. doc. A1; A2/1).
In particolare dal provvedimento del 16 luglio 2010 emerge che:
" (…)
L'importo accordatole di fr. 6'465.10 è così composto:
rimanenza netta mese di dicembre 2009 secondo
conteggio ditta dedotto acconto fr. 3'000.00
à fr. 2'282.00 + contributi AVS/AD/LAINF fr. 2'494.80
salario mese di gennaio 2010 fr. 2'600.00
relativa tredicesima fr. 216.65
salario 1-7 febbraio 2010 (2'600.00/28x7) fr. 650.00
relativa tredicesima fr. 54.15
rimborso LPP come da conteggio
e spiegazione già in suo possesso fr. 449.50
totale fr. 6'465.10
==========
In risposta alla sua lettera del 7 luglio 2010, da noi ricevuta il 13 luglio 2010, osserviamo quanto segue:
1) l'importo inizialmente di fr. 2'494.80 è stato aumentato a fr. 2'944.30 dopo aver appurato, tramite l'Istituto collettore, che il suo datore di lavoro le aveva trattenuto un importo maggiore di LPP, di conseguenza le abbiamo rimborsato fr. 449.50, che aggiunti ai fr. 2'494.80 iniziali danno un totale di fr. 2'944.30;
2) per il mese di gennaio 2010 abbiamo versato il salario intero e la quota parte tredicesima, l'assegno familiare non è di nostra competenza;
3) l'importo di fr. 411.00 netti concernente il rimborso LPP netto dei mesi di ottobre e novembre 2009 è stato inserito per semplicità di procedura nel mese di dicembre 2009. (…)" (Doc. A2/1)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha contestato il calcolo effettuato dalla Cassa per determinare l’indennità per insolvenza relativamente al mese di dicembre 2009.
In particolare egli ha obiettato il fatto che l’amministrazione si sia riferita al foglio paga __________, dimenticando però che dal totale risultante erano già stati detratti fr. 300.- per l’errato conteggio iniziale LPP dei signori __________.
Al riguardo egli ha osservato che:
" (…) considerato che la mia quota Lpp mensile doveva essere di fr. 94.50 e considerato che ne sono stati trattenuti (e versati???) all’istituto collettore fr. 67.00 (così si indica nei vostri precedenti conteggi, vedi allegati 5) secondo il mio modesto parere il calcolo esatto per definire la rimanenza è il seguente:
fr. 5'282 + fr. 300 = fr. 5’582
fr. 5'582 – fr. 3'000 = fr. 2’582
fr. 2'582 – fr. 94.50 + fr. 67.00 = fr. 2'554.50 a me dovuti!!!! E NON soli fr. 2'282 da voi indicati nel calcolo!!!!!” (doc. I pag. 2)
Il ricorrente ha, poi, censurato i calcoli degli oneri sociali dovuti per il mese di dicembre 2009 effettuati dalla parte resistente.
Egli ritiene che gli stessi avrebbero dovuto essere conteggiati sulla base di fr. 5'200 – fr. 3'000 = fr. 2'200, e di conseguenza essere di:
" - AVS 5.05% danno fr. 111.10
- AD 1.0% danno fr. 22.00
- SUVA 2.52% danno fr. 55.45
- LPP in proporzione (94.50/5'200) x 2'200 = fr. 40 ????? (…)"
(Doc. I pag. 2)
L’insorgente ha, inoltre, contestato il rimborso per gli importi LPP dedotti per i mesi di ottobre e novembre 2009. Egli è del parere che tale ammontare debba essere di fr. 600, in quanto non erano da dedurre i due esatti importi mensili LPP di fr. 94.50 già precedentemente riconosciuti dalla Fondazione __________ LPP come normale e regolare assicurazione sul contratto.
L’assicurato ha pure osservato che dai suoi stipendi mensili venivano dedotti degli importanti importi usati come “particolare arrotondamento” dei suoi stipendi mensili (in proposito egli ha affermato di aver ricevuto a fine mese molto meno del totale anche a causa delle non corrette deduzioni sociali ad esempio LPP), postulando l’assegnazione della somma di fr. 792.35.
Il ricorrente ha, infine, richiesto un adeguato rimborso per spese e ripetibili (cfr. doc. I).
Il 18 agosto 2010, a complemento del suo ricorso, ha inviato uno scritto nel quale ha rilevato di avere inoltrato, a seguito delle indicazioni fornite dalla Cassa nella decisione del 16 luglio 2010 e nella decisione su opposizione del 27 luglio 2010 in merito al fatto che gli assegni familiari non sono di sua competenza, formale richiesta degli assegni alla Cassa __________ con lettere del 5 e del 16 agosto 2010.
Egli ha puntualizzato che una funzionaria della Cassa gli ha comunicato telefonicamente che gli assegni erano stati regolati dalla Cassa disoccupazione e che i colleghi di quest’ultima le hanno riferito che era tutto sospeso a causa dei suoi ricorsi e/o richieste di spiegazioni sui calcoli.
L’assicurato, pertanto, a titolo preventivo e precauzionale, ha chiesto la somma di fr. 433.50 (fr. 200 + fr. 200 + fr. 33.50) quali assegni familiari (cfr. doc. III).
1.3. Dopo aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. V; VI), la Cassa, il 22 settembre 2010, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando quanto segue:
" (…)
Dalla documentazione agli atti si rilevano i seguenti punti:
a) con istanza del 18 marzo 2010, tramite I'__________, l'assicurato inoltrava domanda di indennità per insolvenza per il periodo 01.12.2009/07.02.2010 per un ammontare di fr. 4'832.60;
b) dalla stessa domanda si poteva rilevare che il salario era stato pagato completamente fino alla fine del mese di novembre 2009, parzialmente (v. acconto di fr. 3'000.00) per dicembre 2009 (comprensivo di tredicesima). Per i mesi di gennaio e fino al 7 febbraio 2010 non è stato versato nulla;
c) considerato l'acconto del mese di dicembre (fr. 3'000.00), la Cassa ha ricostruito il salario dovuto partendo dall'importo netto indicato nel conteggio di dicembre 2009 (fr. 5'282.00 ./. fr. 3'000.00 = fr. 2'282.00);
d) sulla scorta della retribuzione netta di fr. 2'282.00 abbiamo aggiunto i contributi sociali dovuti su questo importo partendo dal presupposto che il 2'282.00 rappresenta il 91.43% del salario lordo (fr. 2'994.80 (recte: 2'494.80));
e) la correzione del contributo LPP consente di riconoscere la differenza lorda di fr. 449.50 (v. doc. 52).
Si fa rilevare che il diritto per il mese di dicembre 2009 è stato calcolato partendo dal netto totale dovuto per quel mese, compreso quindi il diritto all'intera tredicesima, deducendo l'acconto di fr. 3'000.00, sulla base della sentenza TCA 38.2002.74 del 18.08.2003.
Da quanto precede l'importo totale dovuto per il periodo 08.10.2009/07.02.2010 è il seguente:
rimanenza netta mese di dicembre 2009 secondo
conteggio ditta dedotto acconto fr. 3'000.00
à fr. 2'282.00 + contributi AVS/AD/LAINF fr. 2'494.80
salario mese di gennaio 2010 fr. 2'600.00
relativa tredicesima fr. 216.65
salario 1-7 febbraio 2010 (2'600.00/28x7) fr. 650.00
relativa tredicesima fr. 54.15
rimborso LPP come da conteggio doc. 52 fr. 449.50
totale fr. 6'465.10
(…)" (Doc. VII)
1.4. Il 28 settembre 2010 l’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).
1.5. La Cassa, l’8 ottobre 2010, ha indicato che:
" (…)
1) l'importo di fr. 5'282.00 netto è il calcolo effettuato dalla ditta __________ per il diritto salariale del mese di dicembre 2009 (v. doc. 59), dal quale va detratto l'acconto di fr. 3'000.00;
2) deducendo dall'importo lordo di fr. 2'494.80, calcolato dalla nostra cassa, le percentuali AVS-5.05%, AD-1% e SUVA-2.48% (totale 8.53%) si arriva ad un netto di fr. 2'282.00.
Il calcolo al rovescio si presenta come segue:
netto fr. 2'282.00/91.47x100 = lordo fr. 2'494.80
3) l'importo di fr. 2'494.80 è stato poi aumentato della differenza LPP (calcolo à v. doc. 52) di fr. 449.50, per questo motivo il lordo accordato per l'anno 2009 ammonta a fr. 2'944.30, come da ultimo nostro conteggio del 02.07.2010.
Le indennità per l'intero mese di gennaio e per i 7 giorni di febbraio 2010 (salario/28x7) non presentano differenze rispetto a quanto richiesto dal signor RI 1 poiché i calcoli sono stati effettuati a partire dal salario lordo di fr. 2'600.00 più tredicesima, inoltre, nessun acconto è stato versato per l'anno 2010. (…)" (Doc. XI)
1.6. Il 15 ottobre 2010 l’insorgente ha inviato un ulteriore scritto nel quale ha proposto il seguente calcolo:
" fr. 5'400.00 stipendio lordo foglio __________ x dicembre 2009;
fr. 200.00 deduzione x ass. fam. Base del quale insolvenza non si
occupa;
fr. 5'200.00 stipendio lordo a me dovuto per dicembre 2009
(secondo me);
fr. 610.48 deduzioni oneri sociali su fr. 5'200, paga + tredicesima
2009;
fr. 94.50 deduzione LPP secondo calcolo Istituto collettore;
fr. 4'495.02 stipendio netto reale dic. 09 che serve per calcolo
insolvenze;
fr. 3'000.00 deduzione acconto __________ da me confermata su foglio;
fr. 1'495.02 saldo giusto stipendio dic. 2009, per me naturalmente !!!
fr. 792.36 aggiunta saldi/arrotondamenti di soldi non ricevuti mesi
prec.;
fr. 2'286.38 saldo giusti per me, che insolvenze mi doveva x dic. 09;
fr. 411.00 agg. diff. (per me) deduzioni Lpp ott. + nov.
(300-94.50)x2;
fr. 2'697.38 Totale a me dovuto (…)” (Doc. XIII pag. 3)
1.7. Pendente causa il TCA ha invitato l’amministrazione ad allestire un calcolo dettagliato a complemento di quelli del 22 settembre e 8 ottobre 2010 (cfr. doc. XIV).
1.8. Il 25 ottobre 2010 la Cassa ha trasmesso il seguente calcolo:
" (…)
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Salario dicembre 2009: 5'282.00 netto secondo conteggio ditta dedotto 3'000.00 acconto netto / 91.47 x 100 |
Fr. 2'494.80 |
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Riversamento LPP per mesi di ottobre e novembre 2009: 300 (importo errato) – 94.50 (corretto) x 2 / 91.47 x 100 |
Fr. 449.50 |
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Totale anno 2009 |
Fr. 2'944.30 |
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Totale anno 2010 |
Fr. 3'520.80 |
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Totale complessivo |
Fr. 6'465.10 |
(…)" (doc. XV)
1.9. L’assicurato, il 2 novembre 2010, ha presentato delle ulteriori osservazioni (cfr. doc. XVII).
1.10. Il doc. XVII è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno a Cassa ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per insolvenza per il periodo dicembre 2009-febbraio 2010 di fr. 6'465.10.
2.3. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Ai sensi dell'art. 58 LADI, in caso di moratoria concordataria le disposizioni riferite al fallimento sono applicabili per analogia.
Ciò significa che la concessione di una moratoria concordataria apre il diritto all'indennità per insolvenza e che l'assegnazione di dette indennità non è in tal caso subordinata alla realizzazione rispettivamente all'omologazione di un concordato (cfr. DTF 123 V 106 e la Circolare UFIAML concernente l'indennità per insolvenza, pag. 3).
2.4. L'art. 52 LADI regola l'estensione dell'indennità.
Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LADI l’aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Secondo l’art. 22 cpv. 1 OAINF l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126 000 franchi all’anno e a 346 franchi al giorno.
Secondo il cpv. 2 dell'art. 52 LADI i contributi alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.
Sulla base della delega generale di cui all'art. 109 LADI il Consiglio federale ha emanato l'art. 76 OADI che, quale disposizione esecutiva, così regola i "Contributi alle assicurazioni sociali":
" 1La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):
a. all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
b. all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente;
c. alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del datore di lavoro.
2L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.
3La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.
4La Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
5L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni."
Dunque nella domanda d'indennità per insolvenza i crediti / pretese salariali (cfr. doc. 53 punto 15) vanno indicati al lordo.
2.5. Nell'evenienza concreta dalle carte processuali risulta che l’assicurato ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ (attualmente in liquidazione) dal 1° settembre 2008 al 7 febbraio 2010 al 50% in qualità di responsabile tecnico – ingegnere civile – sicurezza (cfr. doc. 53).
Il salario in quanto tale è stato versato all’insorgente fino al mese di novembre 2009 (cfr. doc. 53).
Sono, invece, rimasti impagati gli stipendi di dicembre 2009, gennaio e febbraio (dall’1° al 7) 2010, come pure la tredicesima per l’anno 2009 e pro rata temporis per il 2010.
Il salario lordo mensile corrisponde a fr. 2'600.-- (cfr. doc. 32; 34).
Dagli atti emerge che la __________ ha corrisposto all’assicurato soltanto degli acconti in molteplici versamenti effettuati nel periodo dal 24 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010 per complessivi fr. 3'000.-- (cfr. doc. 60).
2.6. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che la tredicesima viene coperta, quale parte del salario, dalle indennità per insolvenza (cfr. STF 8C_603/2010 del 25 febbraio 2011 destinata alla pubblicazione).
La tredicesima può, tuttavia, essere computata soltanto proporzionalmente al periodo degli ultimi quattro mesi, ossia solamente nella misura in cui è sorta durante questo lasso di tempo (cfr. art. 52 LADI; STF 8C_603/2010 del 25 febbraio 2011, destinata alla pubblicazione: "Dazu gehört ein anteilmässiger 13. Monatslohn, weil diese pro rata temporis in Geld erworben wird, und die Arbeitnehmenden mit diesem normalerweise gegen Ende des Kalenderjahrs ausbezahlten Lohnanteil bereits anfangs Jahr rechnen können.", consid. 6.3.; Circolare concernente l’indennità per insolvenza emessa dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, 1992, p.to 3.4.).
Pertanto nel caso concreto ai fini della determinazione dell’indennità per insolvenza, la quale in casu può coprire unicamente il credito salariale relativo al lasso di tempo 8 ottobre 2009 – 7 febbraio 2010, non può essere considerata, per quanto concerne l’anno 2009, la tredicesima afferente all’intero anno di fr. 2'600.-- lordi, come invece effettuato dall’amministrazione (cfr. doc. VII; XII; XV), bensì soltanto la quota parte di tredicesima relativa al periodo dall’8 ottobre al 31 dicembre 2009.
L’ammontare della quota parte di tredicesima computabile per il 2009 corrisponde, quindi, a fr. 601.-- lordi [fr. 2'600.-- : 12 x 2 mesi novembre e dicembre 2009 = fr. 433.30 + fr. 167.70.-- per i giorni dall’8 al 31 ottobre 2009 ( fr. 2’600.-- : 12 = 216.65 : 31 x 24 giorni)].
Evidentemente nel conteggio dell’indennità per insolvenza spettante al ricorrente verrà aggiunta la quota parte di tredicesima concernente l’arco di tempo 1° gennaio – 7 febbraio 2010.
2.7. L’assicurato, nel complemento 18 agosto 2010 al ricorso, ha asserito di aver inoltrato, a seguito delle indicazioni fornite dalla Cassa nella decisione del 16 luglio 2010 e nella decisione su opposizione del 27 luglio 2010 in merito al fatto che gli assegni familiari non sono di sua competenza, formale richiesta alla Cassa __________ con lettere del 5 e del 16 agosto 2010 (cfr. doc. III).
In effetti nella decisione del 16 luglio 2010 è stato indicato che gli assegni familiari non sono presi in considerazione nel calcolo dell’indennità per insolvenza, in quanto non soggetti all’AVS (cfr. doc. A2/1).
Nella decisione su opposizione del 27 luglio 2010, poi, è stato precisato che gli assegni familiari sono da richiedere alla cassa __________ (cfr. doc. A1).
Quanto indicato dalla Cassa risulta corretto.
Per credito salariale ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LADI deve essere per principio inteso il salario determinante giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. STF 8C_603/2010 del 25 febbraio 2011 destinata alla pubblicazione).
Secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa segnatamente gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l’economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell’ambito degli usi locali o professionali.
La Direttiva 054-Prassi LADI 2011/9 emessa dalla SECO prevede, peraltro, quanto segue:
" Gli assegni familiari cantonali non sono compresi nel salario determinante ai sensi della LAVS. L’esercizio del diritto agli assegni familiari è escluso dal quadro attuativo dell’indennità per insolvenza. Il diritto agli assegni familiari non versato deve essere fatto valere dall’assicurato presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari del datore di lavoro.”
La Cassa, però, nonostante quanto rettamente affermato nelle proprie decisioni, nel conteggio volto alla determinazione dell’indennità per insolvenza spettante al ricorrente ha tenuto conto degli assegni di base di fr. 200.-- per il mese di dicembre 2009.
Più precisamente l’amministrazione ha calcolato il credito salariale relativo al mese di dicembre 2009 dell’assicurato, partendo dall’importo di fr. 2'282.--, ottenuto sottraendo dal salario netto di fr. 5'282.--, di cui al “Conteggio salario dicembre 2009” allestito dalla __________ (cfr. doc. 32), l’acconto dell’ex datore di lavoro di fr. 3’000.--, senza dedurre l’importo degli assegni di base di fr. 200.-- che era stato computato, oltre al reddito mensile lordo di fr. 2'600.-- e alla tredicesima lorda per il 2009 di fr. 2'600.-- (cfr. doc. A2/1; VII; XI; XV).
Questo modo di procedere è errato.
Il conteggio dello stipendio di dicembre 2009 rilevante per la determinazione dell’indennità per insolvenza dovrà così essere effettuato non considerando l’importo degli assegni di base, come del resto a ragione indicato dall’assicurato nel suo conteggio di cui allo scritto del 15 ottobre 2010 (cfr. doc. XIII pag. 3; XVII).
2.8. L’insorgente ha, poi, fatto valere che l’ex datore di lavoro ha detratto in modo errato i contributi LPP dai suoi stipendi (cfr. doc. I).
Dalla documentazione agli atti risulta, in effetti, che per i mesi di ottobre e novembre 2009, relativamente ai quali l’insorgente ha ricevuto lo stipendio, la __________ ha dedotto dallo stipendio lordo fr. 300.-- al mese quale contributo per la previdenza professionale invece della somma di fr. 94.50 mensili, corrispondente al contributo mensile corretto stabilito dalla Fondazione __________ per il 2009 (cfr. doc. 13; 30; 31).
Questa circostanza è stata, peraltro, riconosciuta dall’amministrazione.
La stessa nei suoi conteggi ha, infatti, computato nel salario determinante l’importo di fr. 449.50 a titolo di contributi LPP dedotti in eccesso dalla __________ per i mesi di ottobre e novembre 2009 (cfr. doc. A2/1; VII; 52; XV).
Tuttavia la Cassa, conteggiando l’importo di fr. 449.50 (cfr. doc. 8; XV; XI), ha tenuto conto della differenza tra l’importo detratto dall’ex datore di lavoro di fr. 600.-- (fr. 300.-- x 2 mesi - ottobre e novembre 2009) e il contributo dovuto LPP di fr. 189.-- (fr. 94.50 x 2) maggiorata dei contributi sociali (cfr. doc. 8: “(…) 7) fr. 411.00 netti + % AVS/AD/LAINF (8.57% - 91.43%): fr. 449.50”).
A torto, visto che gli importi di fr. 300.-- per il mese di ottobre 2009 e di fr. 300.-- per il mese di novembre 2009 sono stati dedotti dalla ditta dai relativi stipendi al lordo (cfr. doc. 30, 31).
Ne discende che quale ammontare sottratto erroneamente dall’ex datore di lavoro dagli stipendi di ottobre e novembre 2009 per la LPP deve essere considerata la somma di fr. 411.-- (fr 600.-- - fr. 189.--), conformemente a quanto indicato dal ricorrente (cfr. doc. XIII).
Per inciso giova rilevare che per il mese di dicembre 2009, non avendo l’ex datore di lavoro versato alcunché a titolo di salario, il problema di un’eccessiva deduzione dei contributi LPP non si pone.
2.9. Dalle carte processuali, in particolare da una dichiarazione dell’assicurato stesso (cfr. doc. 60), si evince, come già evidenziato sopra, che al medesimo è stato corrisposto da parte dell’ex datore di lavoro un acconto di fr. 3'000.-- sotto forma di molteplici versamenti, e meglio fr. 500.-- il 24 dicembre 2009, fr. 600.-- l’8 gennaio 2010, fr. 200.-- il 13 gennaio 2010, fr. 200.-- il 16 gennaio 2010, fr. 200.-- il 18 gennaio 2010, fr. 200.-- il 20 gennaio 2010, fr. 300.-- il 22 gennaio 2010, fr. 300.-- il 25 gennaio 2010, fr. 300.-- il 27 gennaio 2010 e fr. 200.-- il 29 gennaio 2010.
Gli articoli 86 e 87 del Codice delle Obbligazioni (CO) regolano l'imputazione dei pagamenti in caso di più debiti.
Secondo l'art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.
Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.
Secondo l'art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.
Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cfr. art. 87 cpv. 2 CO).
Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cfr. art. 87 cpv. 3 CO).
Il Titolo decimo del Codice delle Obbligazioni tratta "Del contratto di lavoro". Il Capo primo si occupa "Del contratto individuale di lavoro".
Secondo l'art. 323 cpv. 1 CO in quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato alla fine di ogni mese.
Al riguardo cfr. STCA 38.2003.52 del 9 febbraio 2004; 38.2002.74 del 18 agosto 2003.
2.10. Ritenuto che in concreto non risulta che il debitore, ovvero la __________, abbia indicato, al momento del pagamento, quale debito intendesse soddisfare, né che il creditore, ossia il ricorrente, abbia designato su una quietanza a quale debito dovesse imputarsi il versamento ai sensi dell’art. 86 CO, il pagamento degli acconti deve essere imputato al debito scaduto prima giusta l’art. 87 cpv. 1 CO (cfr. consid. 2.6.).
Il primo acconto di fr. 500.-- è stato corrisposto dall’ex datore di lavoro al ricorrente il 24 dicembre 2009. A quel momento il salario del mese di dicembre 2009 non era scaduto, come neppure la relativa quota parte di tredicesima.
Infatti lo stipendio di dicembre 2009 e 1/12 della tredicesima spettante all’assicurato in questo mese, conformemente alle norme del CO, sono venuti a scadere al 31 dicembre 2009.
Erano, però, scaduti 11/12 della tredicesima relativi ai mesi da gennaio a novembre 2009 (cfr. art. 323 cpv. 1 CO; P. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995 n. 2667, 2663).
Come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), nel calcolo dell’indennità per insolvenza non va considerata la quota parte di tredicesima afferente al periodo 1° gennaio - 7 ottobre 2009, pari a fr. 1’999.-- [fr. 2'600.-- : 12 x 9 mesi da gennaio a settembre 2009 = fr. 1'949.85 + fr. 48.90 per i giorni dal 1 al 7 ottobre 2009
(fr. 2’600.-- : 12 = 216.65 : 31 x 7 giorni)], che risulta, del resto, nel caso di specie il debito insoluto scaduto prima giusta l’art. 87 cpv. 1 CO.
Di conseguenza gli acconti versati a decorrere dal 24 dicembre 2009, fino a concorrenza della somma di fr. 1’999.--, sono andati a copertura della quota parte di tredicesima per il periodo gennaio-7 ottobre 2009, esclusa dall’indennità per insolvenza (cfr. STCA 38.2003.52 del 9 febbraio 2004; 38.2002.74 del 18 agosto 2003).
Gli ulteriori acconti per complessivi fr. 1’001.-- (fr. 3'000 – fr. 1’999) non destano particolari problemi, visto che essi sono in ogni caso stati effettuati dopo il 31 dicembre 2009, e meglio quando, oltre al credito dell’assicurato per la quota parte di tredicesima relativa al lasso di tempo 8 ottobre-30 novembre 2009, anche quello per lo stipendio di dicembre 2009 e per la relativa quota parte di tredicesima era scaduto.
Essi vanno, quindi, a copertura del restante importo scoperto rientrante nell’indennità per insolvenza di cui al considerando seguente.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, l’indennità per insolvenza al lordo spettante all’assicurato per il periodo dall’8 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010 deve essere stabilita effettuando il seguente calcolo:
fr. 216.65 quota parte di tredicesima per novembre 2009 (cfr.
consid. 2.6.)
+ fr. 167.70 quota parte di tredicesima 8-31 ottobre 2009 (cfr.
consid. 2.6.)
+ fr. 411.-- somma versata in eccesso per i contributi LPP di
ottobre e novembre 2009 (cfr. consid. 2.8.)
+ fr. 2'600.-- stipendio lordo dicembre 2009 (cfr. doc. 32)
+ fr. 216.65 quota parte di tredicesima per dicembre 2009 (cfr.
consid. 2.6.)
- fr. 1'001.-- acconto restante (cfr. consid. 2.10.)
+ fr. 792.36 arrotondamento dei salari precedenti al lordo
(cfr. doc. 32)
+ fr. 2'600.-- stipendio lordo gennaio 2010 (cfr. doc. 34)
+ fr. 216.65 quota parte di tredicesima per gennaio 2010
+ fr. 650.-- stipendio lordo febbraio 2010 (cfr. doc. 53)
+ fr. 54.15 quota parte tredicesima 1-7 febbraio 2010
Tot. fr. 6'924.20
Si ottiene, pertanto, un’indennità per insolvenza di fr. 6'924.20 lordi.
2.12. Il ricorrente ha, infine, postulato il riconoscimento di spese e ripetibili (cfr. doc. I; III).
Per quanto riguarda le spese il TCA ricorda che secondo l'art. 29 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) la procedura è per principio gratuita.
Per le ripetibili va, invece, osservato che l'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_653/2009 del 28 ottobre 2009; STF C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; U. Kieser ATSG-Kommentar, Zurigo 2009 ad art. 61 LPGA Nr. 113 pag. 791)
A mente del TCA, nel presente caso, visti i restrittivi criteri posti dalla giurisprudenza federale, tutto ben considerato non sono dati gli estremi per riconoscere all’insorgente non patrocinato un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che per il periodo dall’8 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010 all'assicurato va riconosciuta l'indennità d'insolvenza per un importo massimo di fr. 6'924.20 lordi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti